Documentazione sicurezza cantieri

Documentazione sicurezza cantiere 2023

Documentazione sicurezza cantieri imprese / lavoratori autonomi / Rev. 1.0 Agosto 2023

ID 7244 | Rev. 1.0 del 14.08.2023 / Documento completo allegato doc/pdf

Il presento documento, in forma check list (pdf/doc) individua la documentanzione da tenere in cantiere da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi, e tiene conto di quanto richiesto dalle seguenti norme principali:

D.Lgs. 81/2008
D.lgs.36/2023 (appalti pubblici)
- Codice civile (appalti privati)
- Norme CEI e UNI
Decreti PI Settembre 2021
- Norme collegate al D.Lgs. 81/2008

La documentazione relativa alle imprese, è stata raggruppata in argomenti sotto forma di check-list, come di seguito elencati:

- Documentazione di carattere generale;
- Documentazione relativa al cantiere edile;
- Documentazione relativa alle attrezzature di lavoro presenti in cantiere;
- Documentazione aggiuntiva per le attrezzature di sollevamento presenti in cantiere;
- Documentazione relativa all’impianto elettrico, di messa a terra e di protezione contro le scariche atmosferiche;
- Documentazione relativa a lavori elettrici sotto tensione;
- Documentazione relativa ai ponteggi installati in cantiere;
- Documentazione relativa alle attività con impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi;
- Documentazione relativa a lavori in presenza di amianto;
- Documentazione relativa a lavori stradali;
- Documentazione relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati.

La documentazione di cantiere deve essere conservata in originale/copia conforme, a firma del DL/soggetto incaricato, salvo Contratti di appalto.

Matrice revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
1.0 14.08.2023 Decreto-Legge 21 ottobre 2021 n. 146
Decreto-Legge 4 maggio 2023 n. 48
Decreti PI Settembre 2021
D.lgs.36/202
3 (appalti pubblici)
Certifico Srl
0.0 17.11.2018 --- Certifico Srl

Collegati
[box-note]TUS: Tutti gli Obblighi di Valutazione / Documentali
D.Lgs. 81/2008: Modello di verbale di sopralluogo RSPP
Lavoratori autonomi e TUS: Obblighi e Check controllo
D.Lgs. 81/2008 Testo Unico Salute e Sicurezza Lavoro
Decreti PI Settembre 2021
www.tussl.it[/box-note]

Valutazione del rischio di sostanze pericolose: esempi / report COSHH

VR Chimico COSHH

Valutazione del rischio di sostanze pericolose: EsempiReport COSHH 2002 (UK)

ID 20482 | 28.09.2023 / Documenti allegati

In allegato Documenti e Report esempio per la Valutazione del rischio di sostanze pericolose secondo il regolamento COSHH 2002 (UK). Il report può essere utile spunto sia per uno screening iniziale o valutazione fiinale di una VR chimico in accordo con D.Lgs. 81/2008.

Modelli Report esempio:
- Soda caustica
- Sigillante/adesivo siliconico
- Ipoclorito di sodio

[box-note]COSHH (Control of Substances Hazardous to Health Regulations) 

COSHH (Control of Substances Hazardous to Health Regulations) è il Regolamento del 2002 sul controllo delle sostanze pericolose per la salute in UK (in allegato).

È stato introdotto oltre 30 anni fa per regolamentare l'uso di sostanze pericolose sul lavoro. I datori di lavoro in UK devono valutare il rischio in accordo con il COSHH.

Mentre le valutazioni generali dei rischi per la salute e la sicurezza sono comuni, una valutazione COSHH si concentra sui rischi specifici delle sostanze pericolose sul posto di lavoro.

Oltre 500 sostanze pericolose presentano limiti di esposizione sul posto di lavoro (OELP) elencate in EH40/2005 (in allegato), ma COSHH si applica anche a una gamma molto più ampia di sostanze.

EH40/2005 è il documento di riferimento ufficiale sui OELP da utilizzare insieme al regolamento COSHH del 2002 sul controllo delle sostanze pericolose per la salute (COSHH), come modificato. 

Per soddisfare i requisiti delle norma è necessario comprendere i possibili modi in cui i lavoratori potrebbero essere esposti e i tipi di controlli che sarà necessario mettere in atto, come ad esempio i sistemi di ventilazione. È inoltre necessario considerare i possibili effetti gravi a lungo termine come il cancro, nonché rischi minori a breve termine come l'irritazione della pelle.

Completando un'approfondita valutazione del rischio COSHH, è possibile identificare tutte le sostanze pericolose utilizzate, comprese quelle create quando le sostanze vengono mescolate insieme o prodotte dal tuo lavoro. E da valutare:

- quali effetti potrebbero avere queste sostanze
- chi potrebbe essere esposto e come
- cosa si sta facendo attualmente per controllare i rischi
- se necessarie altre misure di controllo per proteggere le persone dai danni.

Al fine di ridurre al minimo i rischi per i lavoratori occorre, in primis, utilizzare una sostanza diversa e non dannosa o utilizzare nuove procedure e attrezzature chiunque altro nei locali. Maggiore è il livello o il rischio, maggiori saranno probabilmente i controlli necessari. Dovrai anche considerare gli incidenti o le emergenze e come proteggere le persone dall'esposizione

Passi Valutazione 

1. Il primo passo nella valutazione del rischio COSHH è controllare se le sostanze usate possono essere dannose. 

Le etichette delle sostanze e le schede dati di sicurezza (SDS) sono fonti basilari per queste informazioni.

2. Oltre alle sostanze etichettate come "pericolose", la valutazione deve includere, ad esempio, anche polveri, vapori o fumi pericolosi. 

3. È inoltre necessario comprendere se eventuali combinazioni di sostanze possono diventare pericolose o creare sottoprodotti pericolosi.

Il livello di rischio dipenderà da potenziale danno e dalla frequenza (tempo) con cui i lavoratori usano/sono a contatto con la sostanza pericolosa.

4. E' da valutare se altre figure, quali lavoratori autonomi, appaltatori, visitatori, ecc, possono essere esposte al rischio. 

5. È inoltre necessario considerare cosa accadrebbe se si verificasse un incidente dovuto, ad esempio, a macchinari difettosi o a una fuoriuscita di liquidi.[/box-note]

...
segue in allegato

Fonte: uk.gov

Collega
[box-note]Valutazione del rischio chimico UNI EN 482:2021
Valutazione del rischio chimico (EMKG) - BAuA
Rischio chimico: metodo di valutazione EN 689:2019
La Valutazione Rischio Chimico D.Lgs. n. 81/2008: analisi e commenti
UNI/TR 11707:2018: Modelli Valutazione rischio chimico
Valutazione rischio chimico: il modello Stoffenmanager
Valutazione rischio chimico Modello ISPRA
Rischio Chimico - Manuale tutela della salute del personale dei laboratori di ricerca[/box-note]

EN ISO 11690-1:2020 | Analisi rumore in ambiente di lavoro con macchine

EN ISO 11690 1   Analisi rumore in ambiente di lavoro con macchine

EN ISO 11690-1:2020 | Analisi rumore in ambiente di lavoro con macchine / IT

ID 13030 | Rev. 1.0 del 04.06.2023 / Documento di lavoro e scheda raccolta dati allegati

Documento di analisi del rumore presente in un ambiente di lavoro con macchine, in accordo alla norma EN ISO 11690-1:2020 (UNI EN ISO 11690-1:2021), in lingua italiana.

La norma EN ISO 11690-1:2020 (UNI EN ISO 11690-1:2021) delinea le strategie da utilizzare per affrontare i problemi di rumore nei luoghi di lavoro esistenti e pianificati, descrivendo i concetti di base nel controllo del rumore (riduzione del rumore, emissione di rumore, immissione del rumore ed esposizione al rumore). È applicabile a tutti i tipi di luoghi di lavoro e a tutti i tipi di sorgenti sonore che si incontrano nei luoghi di lavoro, comprese le attività umane.

Comprende quelle importanti strategie da adottare quando si acquista una nuova macchina o attrezzatura. La norma tratta esclusivamente il suono udibile.

[box-info]EN ISO 11690-1:2020 “Acoustics - Recommended practice for the design of low-noise workplaces containing machinery - Part 1: Noise control strategies (ISO 11690-1:2020)”

Data entrata in vigore: 18 novembre 2020

La norma è stata recepita in Italia con la UNI EN ISO 11690-1:2021 entrata in vigore 21 gennaio 2021.

Pubblicata in IT in data 25 gennaio 2022

UNI EN ISO 11690-1:2021 - Acustica - Raccomandazioni pratiche per la progettazione di ambienti di lavoro a basso livello di rumore contenenti macchine - Parte 1: Strategie per il controllo del rumore[/box-info]

[box-note]Update Rev. 1.0 del 04 giugno 2023

- Aggiornamento contenuto lingua IT (UNI EN ISO 11690-1:2021)
- Inseriti link normativi - www.tussl.it[/box-note]

________

1. Obblighi D.lgs. 81/08

Il Datore di Lavoro ha l’obbligo di mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi alle specifiche disposizioni legislative (art. 70 D.lgs.81/08) e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto, nel caso della Direttiva 2006/42/CE Macchine il D.lgs. 17/2010.

[panel]D.lgs 81/2008

Articolo 70 - Requisiti di sicurezza

1. Salvo quanto previsto al comma 2, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto.

2. Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all’emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all’ALLEGATO V.

3. Si considerano conformi alle disposizioni di cui al comma 2 le attrezzature di lavoro costruite secondo le prescrizioni dei Decreti Ministeriali adottati ai sensi dell’articolo 395 del decreto Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547,ovvero dell’articolo 28 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

4. Qualora gli organi di vigilanza, nell’espletamento delle loro funzioni ispettive in materia di salute e sicurezza sul lavoro, constatino che un’attrezzatura di lavoro, messa a disposizione dei lavoratori dopo essere stata immessa sul mercato o messa in servizio conformemente alla legislazione nazionale di recepimento delle direttive comunitarie ad essa applicabili ed utilizzata conformemente alle indicazioni del fabbricante, presenti una situazione di rischio riconducibile al mancato rispetto di uno o più requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, ne informano immediatamente l’autorità nazionale di sorveglianza del mercato competente per tipo di prodotto. In tale caso le procedure previste dagli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, vengono espletate:

a) dall’organo di vigilanza che ha accertato in sede di utilizzo la situazione di rischio, nei confronti del datore di lavoro utilizzatore dell’esemplare di attrezzatura, mediante apposita prescrizione a rimuovere tale situazione nel caso in cui sia stata accertata una contravvenzione, oppure mediante idonea disposizione in ordine alle modalità di uso in sicurezza dell’attrezzatura di lavoro ove non sia stata accertata una contravvenzione;
b) dall’organo di vigilanza territorialmente competente rispettivamente, nei confronti del fabbricante ovvero dei soggetti della catena della distribuzione, qualora, alla conclusione dell’accertamento tecnico effettuato dall’autorità nazionale per la sorveglianza del mercato, risulti la non conformità dell’attrezzatura ad uno o più requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1 dell’articolo 70.[/panel]

Alcuni macchinari destinati a funzionare all’aperto sono soggetti a specifica certificazione acustica a cura del fabbricante (D.Lgs. 262/02). Il D.Lgs. 262/02 è l’attuazione della Direttiva 2000/14/CE OND concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto. I Datori di Lavoro dovranno, in accordo all’art. 70 del D.lgs 81/2008, valutare l’acquisto e la messa a disposizione di macchinari destinati a funzionare all’aperto conformi alla Direttiva 2000/14/CE OND, se applicabile.
___________

2. Valutazione della situazione del rumore

2.1 Grandezze per l'emissione di rumore, l'immissione di rumore e l'esposizione al rumore

2.1.1 Grandezze di emissione di rumore

Figura 1

a) Emissione di rumore; irradiazione sonora di una macchina:

- relativa alla macchina
- condizioni di funzionamento specificate
- indipendente dall'ambiente

Figura 1 - Illustrazione emissione di rumore

Un'importante grandezza di emissione caratteristica che è generalmente utilizzata è il livello di potenza sonora ponderato A (LWA) in condizioni di montaggio e di funzionamento definite.

Un'altra grandezza di emissione caratteristica è il livello di pressione sonora di emissione ponderato A (LpA) in una posizione specificata per determinate condizioni di montaggio e di funzionamento e dovuto solo alla macchina.

Ci sono altre grandezze di emissione di rumore come i livelli di banda di frequenza, il livello di picco di pressione sonora di emissione ponderato C alla postazione di lavoro e la cronologia.

I metodi di base per misurare e dichiarare i valori di emissione di rumore sono indicate nella serie ISO 3740, nella serie ISO 9614, nella serie ISO 11200 e nella ISO 4871.

Le procedure per prove di rumorosità specificano, per famiglie di macchine e attrezzature, le condizioni di montaggio e di funzionamento durante la determinazione delle grandezze di emissione di rumore.

___________

4 Come affrontare i problemi di rumore negli ambienti di lavoro

4.1 Obiettivi di controllo del rumore

Gli obiettivi dovrebbero essere basati sulla conoscenza generale di come il rumore influenza la salute delle persone e interferisce con le loro attività. Quando si stabiliscono degli obiettivi in relazione alla qualità acustica di una postazione di lavoro o di un locale di lavoro, si dovrebbero fissare i livelli di rumore, il tempo di riverberazione e i parametri di propagazione del suono richiesti.

Nota I dettagli sono indicati nella ISO/TR 11690-3.

Gli obiettivi di controllo del rumore dovrebbero essere basati sul fatto che il rumore dovrebbe essere ridotto ai livelli più bassi possibili, tenendo conto del progresso tecnico, dei processi produttivi, dei compiti e dei provvedimenti per il controllo del rumore.

Gli obiettivi principali possono essere espressi in termini di immissione di rumore e/o livelli di esposizione al rumore. I valori ponderati A comunemente considerati che non dovrebbero essere superati per l'immissione di rumore e/o l'esposizione al rumore sono i seguenti

[panel]a) negli ambienti di lavoro industriali, da 75 dB a 80 dB;
b) per il lavoro d'ufficio di routine, da 45 dB a 55 dB;
c) per le sale riunioni o i compiti che implicano concentrazione, da 35 dB a 45 dB.[/panel]

Nota 1 I valori di cui sopra sono valori obiettivo raccomandati. I regolamenti nazionali dovrebbero essere consultati per i valori limite di immissione e/o di esposizione al rumore.

Nota 2 Il rumore impulsivo e tonale può essere più pericoloso e fastidioso del rumore continuo a banda larga.

Pertanto, il controllo di tali tipi di rumore dovrebbe avere la massima priorità.

Un modo conveniente per fissare gli obiettivi di controllo del rumore per gli ambienti di lavoro è quello di collegare i livelli di rumore al tipo di compito e alle proprietà acustiche del locale di lavoro.

I livelli di rumore di fondo raccomandati in diversi locali di lavoro sono indicati nel prospetto 2. I valori raccomandati per i tempi di riverberazione, le aree di assorbimento equivalente e i decadimenti spaziali della pressione sonora sono indicati nel prospetto 3.

EN ISO 11690 1   Analisi rumore in ambiente di lavoro con macchine   Tabella 2

Tabella 2 - Livelli massimi raccomandati di rumore di fondo

___________

Scheda raccolta dati

Allegato - Scheda raccolta dati

...

Segue in allegato (Documento di lavoro e scheda raccolta dati in allegato)

Fonti
EN ISO 11690-1:2020
UNI EN ISO 11690-1:2021
D.Lgs. 81/2008 Testo Unico Salute e Sicurezza Lavoro
www.tussl.it

Certifico Srl - IT | Rev. 1.0 2023
©Copia autorizzata Abbonati

Matrice Revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
1.0 04.06.2023 - Agg. contenuto lingua IT (UNI EN ISO 11690-1:2021)
- Inseriti link normativi - www.tussl.it
Certifico Srl
0.0 08.03.2021 --- Certifico Srl

Collegati
[box-note]ISO 11690-1:2020
Rumore: Capitolato per l'acquisto di una macchina e scheda EN ISO 11690-1
Direttiva macchine 2006/42/CE
Decreto Legislativo 27 Gennaio 2010 n. 17
D.Lgs. 81/2008 Testo Unico Salute e Sicurezza Lavoro
Emissione acustica macchine all'aperto (OND)
Direttiva 2000/14/CE emissione acustica ambientale macchine[/box-note]

Tabella Elenco attività Prevenzione Incendi & Regole Tecniche

Tabella Prevenzione Incendi e Regole Tecniche

Tabella Elenco attività Prevenzione Incendi & Regole Tecniche / Rev. 30.0 del 01 Settembre 2023

ID 7102 | Rev. 30.0 del 01 Settembre 2023* / Documento completo allegato

Nel Documento allegato scaricabile Abbonati e al link seguente, sono riportate tutte le attività soggette ai controlli di Prevenzione Incendi di cui al D.P.R. 151/2011 e la relativa Regola Tecnica/Quadro normativo** con link all'articolo. La colonna 7 riporta la RTV/Quadro normativo (se presente) e la colonna 8 tiene conto dell'obbligo per l'attività di applicazione del Codice DM 3 agosto 2015 (vedi note in calce).

Colonna 1 | n. Attività D.P.R. 151/2011
Colonna 2 | n. Attività D.M. 16/2/1982
Colonna 3 | Descrizione Attività
Colonna 4 | Categoria A
Colonna 5 | Categoria B
Colonna 6 | Categoria C
Colonna 7 | Regola Tecnica/Quadro normativo**
Colonna 8 | Obbligo Codice DM 3 agosto 2015 [da Ed. 5.0]

Il Documento Tabella Rev. 30.0 Settembre 2023 | Preview

* Attenzione - Quadro e articoli link Regole tecniche/Quadro normativo presenti aggiornati alla data del 01 Settembre 2023.
** Se presente riportata la RTV

Per la particolare importanza della materia, trasversale a tutti i temi del sito, è stata dedicata una pagina unica con i rimandi link ai pertinenti articoli delle Regole Tecniche/Quadro normativo.

Permalink: https://www.certifico.com/id/921

Elenco attivita  PI e RTV

Il file PDF della Tabella Allegato Rev. 30.0 del 01 Settembre 2023

Changelog:

Rev. Data Attività Oggetto
1.0 Ottobre 2018 --- --
2.0 Novembre 2018 13 - Aggiornata Attività
Decreto 23 ottobre 2018 (H2)
30

Febbraio 2019

43 Quadro normativo
4


D.M. 24 novembre 1984
D.M 13 ottobre 1994
Decreto 3 febbraio 2016
6 D.M. 24 novembre 1984
Decreto 16 aprile 2008
Decreto 17 aprile 2008
78 Decreto 17 Luglio 2014
79 Decreto 18 Luglio 2014
4.0 Marzo 2019 55 Decreto 1 luglio 2014
72 Quadro normativo
5.0 Aprile 2019 13 Quesiti
DM 24 maggio 2002
- Aggiunta colonna 8 [1]
6.0 Maggio 2019 Tutte - Aggiornamento generale da VVF
7.0 Luglio 2019 66 Decreto 2 Luglio 2019
8.0 Novembre 2019 3b/4b Depositi GPL
  Quesiti di Prevenzione Incendi
9.0  Giugno 2020 8 Quadro normativo
13 - Decreto 6 ottobre 2009
- Decreto 30 aprile 2012
-
Circolare 05 novembre 2018 n. 2, prot. n. 15000
75 Decreto 15 maggio 2020 (entra in vigore il 19.11.2020) [3]
78 Decreto 11 Gennaio 1988 (New)
79 Decreto 18 Luglio 2014 (Update)
10.0 Giugno 2020 74 - Decreto 8 novembre 2019 (G)
- Decreto 28 aprile 2005 (L)
- Chiarimento PROT. N° 0003746 del 25 marzo 2014 (S)
15 - Quesiti e chiarimenti
66 - Quesiti e chiarimenti
11.0 Luglio 2020 --- - Precisazioni su Modalità alternative colonna (8)
12.0 Dicembre 2020 75 Nota VVF prot. n. 17496 del 18 dicembre 2020 [4]
1 Stabilimenti/impianti impiego gas infiammabili/comburenti | Quadro PI
13.0 Gennaio 2021 65 Attività pubblico spettacolo - Quadro normativo PI
14.0 Febbraio 2021 Attiività "una tantum"
67
Att. 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77 (già 6, 82, 89, 90, 94, 95, 96)
- Decreto 26 agosto 1992
- Quadro normativo scuole
15.0 Aprile 2021 68 - Decreto 29 marzo 2021 | RTV Strutture sanitarie
- Aggiornamento note
16.0 Luglio 2021 13b Decreto 30 giugno 2021 | RTV distributori L-GNL, L-GNC e L-GNC/GNL
17.0 Settembre 2021 72 D.M. n. 569 del 20 maggio 1992
D.P.R. n. 418 del 30 giugno 1995
18.0 Novembre 2021
72
72
67
- Aggiornamenti Art. 2-bis Decreto 3 agosto 2015
Decreto 14 Ottobre 2021
- Decreto 10 luglio 2020
Decreto 06 aprile 2020
19.0 Gennaio 2022 80
13
D.Lgs 05 ottobre 2006 n. 264
Quadro Normativa distributori
20.0 Marzo 2022 17
18
19
20
41
58
59
60
61
62
- Aggiornamento RD 6 maggio 1940 n. 635
- Aggiornamento RD 6 maggio 1940 n. 635
- Decreto 3 agosto 2015
- Decreto 3 agosto 2015
Quadro normativo
Quadro normativo
Quadro normativo
Quadro normativo
Quadro normativo
Quadro normativo
21.0 Maggio 2022 72
72

Quadro normativo
Regio decreto 7 novembre 1942, n. 1564
- Aggiornamenti Art. 2-bis Decreto 3 agosto 2015
22.0 Luglio 2022 80
80
58
---
---
Gallerie stradali e ferrioviarie - Quadro normativo
D.Lgs. 5 ottobre 2006 n. 264
D.M. 18 settembre 2002
- Decreto 16 febbraio 2007
- Decreto 9 marzo 2007
23.0 Settembre 2022 69
67
67
- Circolare 03 luglio 1967 n. 75
- Decreto 25 agosto 2022
-
 Quadro normativo scuole
24.0 Novembre 3a
3a
3b
4a
4b
4b
Decreto 3 febbraio 2016 VVF 2019
Circolare n. 74 del 20 settembre 1956 VVF 2020
Decreto 3 febbraio 2016 VVF (tolto)
Decreto 3 febbraio 2016 VVF 2019
Decreto 14 maggio 2004 VVF 2019
Nota VVF 11 agosto 2021 n. 12367
25.0 Dicembre 2022 65 D.M. 22 novembre 2022
26.0 Gennaio 2023 9
13
17
Quadro normativo
Quadro normativo
Circolare 11 gennaio 2001 n. 559
27.0 Marzo 2023 13
--
66
--
67
--
68
- Decreto 30 giugno 2021
- Testo coordinato DM 30 giugno 2021 | VVF Marzo 2023
- Decreto 9 aprile 1994 | VVF Marzo 2023
- Decreto 14 luglio 2015 | VVF Marzo 2023
- Decreto 26 agosto 1992 | VVF Marzo 2023
- Quadro normativo scuole
Decreto 18 settembre 2002
28.0 Maggio 2023 78
78
- Decreto 17 luglio 2014
- Decreto 21 ottobre 2015
29.0 Luglio 2023 1
1
Decreto 7 luglio 2023
-
 Att. 1 Quadro normativo
30.0 Settembre 2023 80
80
- Decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264 VVF 08.2023
- PI Gallerie stradali e ferroviarie: Quadro normativo 08.2023

[box-note]Decreto 3 agosto 2015 (Art. 1, 2, 2-bis)

[1] Art. 1. Approvazione e modalità applicative delle norme tecniche di prevenzione incendi
1. Sono approvate, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, le norme tecniche di prevenzione incendi di cui all’allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. (Comma abrogato dal comma 1 dell’art. 1 del Decreto 12 Aprile 2019 entrato in vigore il 20/10/2019 - ndr).

[2] Art. 2 Campo di applicazione e modalità applicative
1. Le norme tecniche, di cui all'art. 1 co. 1, si applicano alla progettazione, alla realizzazione e all’esercizio delle attività di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, individuate con i numeri: 9; 14; da 19 a 40; da 42 a 47; da 50 a 54; 56; 57; 63; 64; 65, limitatamente ai locali di spettacolo e di trattenimento (numero aggiunto da Decreto 22 novembre 2022 - ndr); 66, ad esclusione delle strutture turistico-ricettive all’aria aperta e dei rifugi alpini; 67 a 71, 72,  limitatamente agli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi (periodo soppresso dal Decreto 14 Ottobre 2021 - ndr); 73; 75; 76, 77, limitatamente agli edifici destinati a civile abitazione (lettera aggiunta dal Decreto 19 maggio 2022 - ndr).
2. Le norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, si applicano alle attività di cui al comma 1 di nuova realizzazione.
3. Per gli interventi di modifica ovvero di ampliamento alle attività di cui al comma 1, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, si applicano a condizione che le misure di sicurezza antincendio esistenti, nella parte dell’attività non interessata dall’intervento, siano compatibili con gli interventi da realizzare.
4. Per gli interventi di modifica o di ampliamento delle attività esistenti di cui al comma 1, non rientranti nei casi di cui al comma 3, si continuano ad applicare le specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui all’art. 5 comma 1 -bis e, per quanto non disciplinato dalle stesse, i criteri tecnici di prevenzione incendi di cui all’art. 15, comma 3, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Nei casi previsti dal presente comma, è fatta salva, altresì, la possibilità per il responsabile dell’attività di applicare le disposizioni di cui all’art. 1, comma 1, all’intera attività.
5. Le norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, possono essere di riferimento per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio delle attività che non rientrano nei limiti di assoggettabilità previsti nell’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, o che non siano elencate nel medesimo allegato

[3] Art. 2-bis Modalità applicative alternative
1. In alternativa alle norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, è fatta salva la possibilità di applicare le norme tecniche indicate all’art. 5, comma 1 -bis, per le seguenti attività, così come individuate ai punti di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151:
0a) 65, limitatamente ai locali di spettacolo e di trattenimento (lettera aggiunta da Decreto 22 novembre 2022 - ndr)
a) 66, ad esclusione delle strutture turistico-ricettive all’aria aperta e dei rifugi alpini;
b) 67, ad eslusione asili nido; (frase soppressa dal Decreto 06 aprile 2020 - ndr);
b-bis) 68; (lettera aggiunta dal Decreto 29 Marzo 2021 - ndr)
c) 69, limitatamente alle attività commerciali ove sia prevista la vendita e l’esposizione di beni;
d) 71;
e) 72, limitatamente agli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi; (lettera aggiunta dal Decreto 10 luglio 2020 - ndr)
e) 75, con esclusione dei depositi di mezzi rotabili e dei locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili. (lettera soppressa dal Decreto 15 Maggio 2020 - ndr).
f) 77, limitatamente agli edifici destinati a civile abitazione (lettera aggiunta dal Decreto 19 maggio 2022 - ndr).
e) 75, con esclusione dei depositi di mezzi rotabili e dei locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili (lettera soppressa dal Decreto Ministero dell'Interno 15 maggio 2020).
...

[4] Dal 20 ottobre 2019, data di entrata in vigore del Decreto del Ministero dell'Interno 12 Aprile 2019 (operante l'eliminazione del doppio binario), le norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, si applicano alla progettazione, alla realizzazione e all’esercizio delle attività di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, individuate all’Art. 2.

[5] Il Decreto del Ministero dell’Interno 15 maggio 2020 (GU n.132 del 23.05.2020), che è entrato in vigore il 19 novembre 2020, ha abrogato il Decreto 22 novembre 2002 e il decreto 1° febbraio 1986. (attività 75).

[6] Nota VVF 18.12.2020 n. 17496 Requisiti tecnici antincendio per autorimesse con superficie non superiore a 300 m².

[7] In accordo con l’Art. 5 c. 2 del DPR 1° agosto 2011 n. 151, per le attività di cui sopra (numeri 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77), già 6, 82, 89, 90, 94, 95, 96, 97 del DM 16 febbraio 1982 (una tantumè prevista, ora, una richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio ogni 10 anni (scadenza primo rinnovo entro 07.10.2021 per il CPI rilasciato tra lo 01.01.2000 e lo 07.10.2011 - Vedi doc) [/box-note]

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Collegati
[box-note]DM 3 agosto 2015 e D.P.R. 151/2011 Tabella di lettura

La Tabella consultabile

Decreto Presidente della Repubblica 1° agosto 2011 n. 151[/box-note]

Valutazione del rischio ambienti freddi

Cover valutazione rischio ambienti freddi

Valutazione del rischio ambienti freddi / EN ISO 15743 - EN ISO 11079 

ID 5371 | Update: Rev 2.0 del 26 Settembre 2023 / Documento completo allegato

[box-warning]ISO 15743:2008: standard confermato da ISO nel 2022

Questo standard è stato rivisto e confermato l'ultima volta nel 2022. Pertanto questa versione rimane attuale.[/box-warning]

EN ISO 15743 | Valutazione del rischio 
EN ISO 11079 | IREQ e tWC

Il Documento allegato illustra la Valutazione del rischio di ambienti severi freddi, con la metodologia dettata dalle norme

- EN ISO 15743:2008 Valutazione del rischio posti di lavoro in ambienti feddi
- EN ISO 11079:2008 Indice IREQ, Isolamento termico richiesto (REQUIRED)

La EN ISO 15743:2008 (Vedi il EN ISO 15743 Documento Valutazione del rischio posti di lavoro freddi), ha un approccio è basato sulla logica del ciclo PDCA (Plan Do Check Act) e con l'uso dell'Indice IREQ, Isolamento termico richiesto (REQUIRED) per raffreddamento globale e del tWC per il raffreddamento locale che è trattato nella norma EN ISO 11079:2008.
Ambienti tipici sono presenti nel settore alimentare e chimico, ma anche attività all'aperto, soggette a temperature severe fredde, es. edilizia, manutenzione strade, ecc.

Nella revisione 1.0 del 15 Gennaio 2018, sono stati apportati miglioramenti normativi/grafici.

Download Preview Rev. 1.0 del 15 Gennaio 2018

[box-info]UNI EN ISO 15743:2008
Ergonomia dell’ambiente termico - Posti di lavoro al freddo - Valutazione e gestione del rischio.

UNI EN ISO 11079:2008
Ergonomia degli ambienti termici - Determinazione e interpretazione dello stress termico da freddo con l'utilizzo dell'isolamento termico dell'abbigliamento richiesto (IREQ) e degli effetti del raffreddamento locale[/box-info]

Excursus

I rischi legati al freddo sono di vario tipo, come mostratoin figura 2, nella quale per ogni tipo di stress sono riportati i fattori che lo determinano. Secondo il tipo di stress, i rischi legati all’esposizione al freddo vanno dal discomfort alle difficoltà respiratorie, dal dolore all’ipotermia, senza contare che il freddo può provocare anche incidenti legati all’intorpidimento muscolare.

In particolare va fatta distinzione tra il lavoro svolto in ambienti esterni, nei quali le condizioni ambientali possono variare nel tempo ed ambienti interni, nei quali le condizioni ambientali si mantengono generalmente costanti e possono essere più facilmente controllate.

Figura 1 ambienti freddi

Figura 2 – Relazione tra i diversi tipi di stress da freddo e i fattori fisici che li determinano.

A monte di un’attenta politica di prevenzione del rischio, va prevista un’accurata valutazione dell’analisi e dell’interpretazione delle cause di rischio.

Il modello di valutazione del rischio previsto dalla norma EN ISO 15743, prevede 3 fasi:

1. osservazione;
2. analisi;
3. esperienza;

a loro volta composte da una serie di attività come risulta dalla Figura 3.

Figura 2 ambienti freddi

Figura 3 – Modello di valutazione del rischio secondo la norma 15743
...

La norma EN ISO 15743 si occupa anche della gestione del rischio, che va integrata nel sistema di gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro. In particolare, la norma prevede corsi di formazione sui rischi collegati al lavoro al freddo per tutti coloro che sono coinvolti nel processo produttivo, per i responsabili della sicurezza e per i medici competenti.

In figura 4 è riportato il modello per la gestione del rischio da freddo.
Figura 3 ambienti freddi

Figura 4 – Modello di gestione del rischio da freddo secondo la norma EN ISO 15743.
...

FASE I - IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI DA FREDDO - ALLEGATO A EN ISO 15743

Check per identificare i problemi legati al freddo sul lavoro

A.1 Come utilizzare la checklist

A.1.1 Considerare l'ambiente di lavoro in modo completo. Prima di utilizzare la checklist, individuare i diversi lavori/attività da osservare. Classificare la situazione lavorativa prevalente per includere tutte le situazioni possibili durante il giorno e per un periodo di tempo accettabile. Utilizzare la checklist di osservazione separatamente per ogni attività lavorativa. Se non è possibile osservare tutte le lavorazioni in programma, effettuare il controllo in un secondo momento. Se ci sono molti dipendenti impegnati con gli stessi compiti, condurre l'osservazione per l'individuo che, a proprio avviso, ha la maggior parte dei problemi legati al freddo.

A.1.2 Controllare separatamente ciascuna categoria/specialità e segnare il punteggio che meglio corrisponde alla situazione. Il punteggio "0" indica che non sono necessarie azioni preventive, "1" che i problemi legati al freddo esistono e dovrebbero essere affrontati a lungo termine, mentre "2" indica che problemi relativi al freddo possono comportare un rischio per la salute. Un punteggio di "2" significa che l'azione correttiva necessaria a ridurre o eliminare il problema deve essere implementata immediatamente.

...

Figura 4 ambienti freddi

...

A.3 Valutazione dei risultati e delle azioni correttive

A.3.1 Segnare il punteggio (0, 1 o 2) per ognuno dei punti della checklist nella tabella dei punteggi.
...

Figura 5 ambienti freddi

Tabella 2 - Modulo per la sintesi dei risultati ottenuti con la checklist e della pianificazione delle azioni future. I punteggi sono quelli attribuiti nella checklist.
...

FASE II – QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI DA FREDDO - ALLEGATO B EN ISO 15743

Analisi dei problemi legati al freddo

B.1 Generale

La fase 2 (analisi) della valutazione del rischio da freddo è destinata all'uso da parte di persone con conoscenza dell'argomento e che hanno familiarità con gli standard pertinenti (ad es. ingegneri della sicurezza, igienisti industriali).

Gli obiettivi della valutazione in questa fase sono:

- controlli periodici sulla base della checklist della fase 1 (allegato A),
- concentrarsi su problemi identificati,
- eseguire una semplice valutazione del posto di lavoro da parte di professionisti in cooperazione con personale dell’azienda,
- effettuare un numero limitato di misurazioni,
- trovare soluzioni efficaci e dirette, e
- consentire di prendere decisioni sulla eventuale necessità di ulteriori valutazioni specialistiche (fase 3).

Per le misure preventive e le soluzioni ai problemi, vedere Allegato C. Informazioni rilevanti per questo livello di analisi possono anche essere trovate nei riferimenti della norma EN ISO 15743.

B.2 Aria fredda

Valutare lo stress da freddo utilizzando IREQ (richiesta la conoscenza del grado di isolamento e degli effetti dell’abbigliamento specifico - ISO 11079):

a) misurare o stimare la temperatura dell'aria (ISO 7726);
b) misurare o stimare la velocità dell’aria (ISO 7726);
c) determinare i tempi di esposizione;
d) stima del livello di attività per il calcolo della produzione di calore metabolico (ISO 8996);
e) stima dell'isolamento termico degli indumenti (ISO 9920);
f) calcolare IREQneutral e IREQmin usando
- un software (ISO 11079:2007, allegato F), o
- grafici (Figura B.1);
g) confrontare IREQ con l'effettivo isolamento dell'abbigliamento;
h) se l'isolamento dell'abbigliamento è inferiore a IREQmin, calcolare il tempo DLE (durata di esposizione limitata).
...

1. Gli indici di stress da freddo

La norma EN IS0 11079:2008 (Determinazione e interpretazione dello stress termico da freddo con l’utilizzo dell’isolamento termico dell’abbigliamento richiesto (IREQ) e degli effetti del raffreddamento locale) definisce due importanti indici per lo stress termico da freddo:

-  indice di raffreddamento complessivo
-  indice di raffreddamento locale.

IL RAFFREDDAMENTO GLOBALE

Questo tipo di raffreddamento, come si evince dalla definizione, si riferisce al corpo nel suo complesso.

Partendo dalla considerazione che con un’opportuna resistenza termica dell’abbigliamento l’uomo si può proteggere dal freddo, è stato proposto negli anni 80 un indice di stress da freddo per il corpo nel suo complesso,IREQ (da “I”, Isolamento, simbolo della resistenza termica dell’abbigliamento e “REQ” di required, richiesto).

Valutazione rischio ambienti freddi08

Valutazione rischio ambienti freddi09
...

LE FORMULE

Per il calcolo di IREQ si parte dal bilancio di energia sul corpo umano, che in ambiente freddo è espresso come:

S = M – W – Eres – Cres – E – K – R – C (1)

dove:

M - tasso metabolico (viene valutato in conformità con ISO 89960)

W - Potenza meccanica effettiva (nella maggior parte delle situazioni industriali questo è piccolo e può essere trascurato da ISO 8996) = 0

Cres - perdita di calore convettivo
Eres - perdita di calore per evaporazione

Lo scambio termico respiratorio è il calore che viene perso dalle vie respiratorie riscaldando e saturando l'aria inspirata ed è la somma della perdita del calore convettivo perdita (Cres) e della perdita di calore per evaporazione (Eres):

Cres = Cp x V (tex - ta) /ADu

Eres = Ce x V (Wex - Wa) / ADu(3)

E - Scambio termico di evaporazione

E = (Psk -Pa) / Re,T

K -  Scambio termico conduttivo
Lo scambio termico conduttivo, K, è correlato all'area delle parti del corpo a diretto contatto con le superfici esterne = 0

Sebbene possa essere di importanza significativa per l'equilibrio termico locale, lo scambio di calore conduttivo è per lo più piccolo e può essere giustificato dalle espressioni per scambio di calore convettivo e radiante

R - Scambio di calore radiativo

Lo scambio di calore radiativo, R, tra la superficie dell'abbigliamento inclusa la pelle scoperta e l'ambiente è definito da:

R = fcl x hr x (tcl - tr)

C - Scambio di calore convettivo

Lo scambio di calore convettivo, tra la superficie dell'abbigliamento, compresa la pelle scoperta e l'ambiente è definito da:

C = fcl x hc x (tcl - ta)

IL CALCOLO DI IREQ

Per calcolare IREQ, si parte dalla nota equazione generale del bilancio di energia termica sul corpo umano valutato in ambiente freddo. I passi da seguire sono i seguenti:

1. misurare i quattro parametri ambientali da cui dipendono i termini che compaiono nel bilancio (Eres + Cres, E, R, C)
2. valutare il valore del metabolismo energetico (M) e quello della resistenza termica dell’abbigliamento utilizzando le norme EN ISO 8996 e EN ISO 9920 (Icl)
3. calcolare IREQ, secondo la procedura riportata in seguito.

dalla quale:

- trascurando il termine conduttivo K se, come accade spesso, esso risulta piccolo rispetto ad altri che compaiono nella (1),
- imponendo S = 0, cioé che vi siano condizioni di regime permanente per il corpo umano,

0 = M – W – Eres – Cres – E – R – C

M – W – Eres – Cres – E = R + C (2)

Ricordando la definizione di resistenza termica dell’abbigliamento:

R + C = (tsk – tcl)/Icl

(tsk – td)/Icl = R+C = M – W – Eres – Cres – E

Imponendo

Icl = IREQ

(tsk – tcl)/IREQ = M – W – Eres – Cres – E (3)

espresso in m2K/W, si ricavano due equazioni nelle incognite IREQ e tcl:

Valutazione rischio ambienti freddi10

Il sistema delle due equazioni (2) e (3) va risolto per iterazione, sia perché tcl compare alla quarta potenza in R sia perché R in C compare il coefficiente di area dell’abbigliamento, fcl, che è funzione di Icl.
...

L’INTERPRETAZIONE DI IREQ

Una volta calcolati i valori di IREQneutral e IREQmin si confrontano con quelli dell’isolamento termico risultante, ricavato con l’equazione (3); si possono verificare i seguenti tre casi:

Valutazione rischio ambienti freddi12
...

Come detto in (A) si può calcolare IREQneutral e IREQmin usando anche tabelle sperimentali del tipo:
Valutazione rischio ambienti freddi13

Figura 9 - IREQmin in funzione della temperatura operativa dell’ambiente per 8 livelli del metabolismo energetico

La temperatura operativa t0 è la media ponderata della temperatura ambiente e della temperatura media radiante, usando come coefficienti di peso, rispettivamente, il valore della conduttanza termica convettiva e quello della conduttanza termica radiativa.
...

[box-info]Come calcolare il valore di IREQ (ICL)

La resistenza termica ICL (IREQ) viene espressa in m2°C/W oppure in "clo" unità di misura incoerente pari a 0,155 m2°C/W.

1 CLO è definito come il gradiente termico di 0.18°C su un’area di 1 m attraversata da un flusso termico di 1 Kcal/h (1 CLO = 0.155 m2K/W).

Il valore della resistenza termica dell'abbigliamento ICL (IREQ) può essere ricavato da tabelle, come in figura di cui sopra, che riportano valori ottenuti con misure sperimentali.[/box-info]

[box-info]Tool di calcolo:

In allegato[/box-info]

[panel]ESEMPIO APPENDICE EN ISO 15743 (TRADUZIONE NON UFFICIALE)

Valutazione e gestione del lavoro a freddo nel lavoro indoor - Esempio da l'industria alimentare

E1 Il luogo di lavoro

I rischi da freddo sono stati analizzati in una società di trasformazione alimentare, dove sono stati studiati i reparti di imballaggio della salsiccia, della carne congelata e marinata.

La temperatura dell'aria nei reparti variava tra 3 °C e 6 °C. La velocità dell'aria era di solito inferiore a 0,2 m/s, ma occasionalmente superiore vicino alle aperture. L’umidità era di circa l'80%. La temperatura dei prodotti e delle superfici della macchina era di solito tenuta tra 3 °C e 4 °C, e alcune volte a -2 °C (carne marinata). Le pause, di circa 8 minuti ogni ora, con 35 minuti per il pranzo, si svolgevano in una stanza con una temperatura normale (circa 21 °C). Gli indumenti indossati dai lavoratori consistevano in biancheria intima lunga e abbigliamento di media lunghezza e di uno speciale indumento per lo strato esterno. Erano utilizzati guanti di cotone sottili coperti da sottili guanti di plastica. Il lavoro era solitamente leggero, costituito da movimenti ripetitivi di entrambe le braccia. Il lavoro era fatto solitamente in due turni, a partire dalle 06:00 o dalle 14:30.

Circa il 70% dei lavoratori erano donne di età compresa tra 19-56 anni.

E.2 Fase 1 - Osservazione (Allegato A EN ISO 15743)

Per l'analisi dei rischi nella prima fase, è stata utilizzata la checklist di controllo del punto A.2 per l'identificazione dei problemi legati al freddo. Il sistema di punteggio applicato è stato quello specificato in A.1.2.

1. Aria fredda

Analisi: la temperatura dell'aria provoca problemi evidenti (punteggio 2). I problemi riscontrati sono stati in particolare quelli connessi alla mano, vedi quesiti 3, 4 e 6.

2. Vento/Movimenti dell’aria

Analisi: spostamenti d'aria leggeri (ad esempio spifferi, vento leggero) (punteggio 1).

3. Contatto con superfici fredde durante la manipolazione di utensili/materiale o quando si è seduti, in ginocchio o sdraiati su superfici fredde

Analisi: lavoro con le mani nude o non sufficientemente protette o per periodi più lunghi seduti, inginocchiati, in piedi o sdraiati su superfici fredde (punteggio 2). Il raffreddamento delle mani ha causato decremento delle prestazioni, dolore da freddo e intorpidimento occasionale.

4. Esposizione ad acqua/liquidi/umidità

Analisi : lunghi periodi di esposizione (ad esempio continua movimentazione di liquidi freddi o materiali umidi) (punteggio 2).

...

E.3 Fase 2 - Analisi (dall'allegato B)

1. Aria fredda

Il calcolo di IREQ mostra che la necessità di isolamento è 1,8 clo. (vedi Fig. 9 impostando to=0 | Metabolismo Light work 90 W/m2)
L'isolamento dell'abbigliamento disponibile è 1,6 clo a 2,1 clo. Di conseguenza, non ci sono problemi evidenti con l'isolamento termico di tutto il corpo.
...[/panel]

...

Fonti

UNI EN ISO 12894
Ergonomia degli ambienti termici – Supervisione medica per persone esposte ad ambienti molto caldi o molto freddi.

UNI EN ISO 15265
Ergonomia dell’ambiente termico – Strategia di valutazione del rischio per la prevenzione dello stress o del disagio termico in condizioni di lavoro.

UNI EN ISO 8996
Ergonomia dell’ambiente termico – Determinazione del metabolismo energetico.

UNI EN ISO 11079
Ergonomia degli ambienti termici – Determinazione e interpretazione dello stress termico da freddo con l’utilizzo dell’isolamento termico dell’abbigliamento richiesto (IREQ) e degli effetti del raffreddamento locale.

UNI EN ISO 15743
Ergonomia dell’ambiente termico – Posti di lavoro al freddo – Valutazione e gestione del rischio.

UNI EN ISO 9920
Ergonomia dell’ambiente termico – Valutazione dell’isolamento termico e della resistenza evaporativa dell’abbigliamento.

UNI EN ISO 13732-3
Ergonomia degli ambienti termici - Metodi per la valutazione della risposta dell’uomo al contatto con le superfici - Parte 3: Superfici fredde

Il rischio termico in ambienti severi freddi
Francesca R. d’Ambrosio Alfano, Giuseppe Riccio e Boris I. Palella

Sommario
1. TEMPI DI PERMANENZA IN AMBIENTI FREDDI
2. IL RISCHIO NEGLI AMBIENTI FREDDI
3. LA SORVEGLIANZA SANITARIA NEGLI AMBIENTI FREDDI
4. LA GESTIONE DEL RISCHIO NEGLI AMBIENTI FREDDI
5. IL RUOLO DELL’ABBIGLIAMENTO NELLA PROTEZIONE CONTRO IL FREDDO
6. FASE I - DENTIFICAZIONE DEI RISCHI DA FREDDO - ALLEGATO A EN ISO 15743
7. FASE II - QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI DA FREDDO - ALLEGATO B EN ISO 15743
8. LA DETERMINAZIONE DELLO STRESS DA FREDDO
9. INDICI PER LO STRESS TERMICO DA FREDDO
9.1 GLI INDICI DI STRESS DA FREDDO
9.2 IL RAFFREDDAMENTO GLOBALE
9.3 IL RAFFREDDAMENTO LOCALE
10. IL RAFFREDDAMENTO CONVETTIVO
11. INDICE IREQ (RAFFREDDAMENTO COMPLESSIVO)
12. INDICE TWC (RAFFREDDAMENTO LOCALE)
13. DETERMINAZIONE DEL RAFFREDDAMENTO DAL VENTO (ISO 11079:2007, ALLEGATO D)
14. AMBIENTI TERMICI SEVERI FREDDI: LIMITI
15. IL RAFFREDDAMENTO PER CONTATTO
16. IL RAFFREDDAMENTO DELLE ESTREMITÀ
17. IL RAFFREDDAMENTO RESPIRATORIO
18. IL CALCOLO DI IREQ
18.1 LE FORMULE
18.2 IL CALCOLO DI IREQ
18.3 SIGNIFICATO DEI PARAMETRI
19. L’INTERPRETAZIONE DI IREQ
20. IL CALCOLO DEL TEMPO LIMITE DI ESPOSIZIONE E DEL TEMPO DI RECUPERO
21. SIMBOLOGIA
22. ESEMPIO (TRADUZIONE IT NON UFFICIALE APPENDICE E - EN ISO 15743)
FONTI

Matrice revisioni:

Rev. Data Oggetto Realizzato
1.0 15.01.2018 Normativa Certifico Srl
0.0 07.01.2018 --- Certifico Srl

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Collegati
[box-note]EN ISO 15743: Valutazione del rischio posti lavoro ambienti freddi
Focus EN ISO 13732-1 e 3: Valutazione della risposta dell’uomo al contatto con le superfici calde e fredde
Valutazione stress termico ambienti caldi[/box-note]

Nuovo Regolamento DPI e Testo Unico Sicurezza

Nuovo Regolamento DPI e Testo Unico Sicurezza 2023

Nuovo regolamento DPI e Testo Unico Sicurezza | Rev. 2.0 del 17 Settembre 2023

ID 3304 | Rev. 2.0 2023 del 17.09.2023 / In allegato Documento completo

Documento di raccordo tra il nuovo Regolamento DPI (UE) 2016/425 (Prodotto) ed il Testo Unico Sicurezza D.Lgs 81/2008 Titolo III - Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale DPI (Utilizzo), che è entrato in vigore il 20 Aprile 2016 ed in applicazione dal 21 aprile 2018.

Il documento risulta essere così strutturato (documento di nr. 82 pagine):

Indice

Premessa
1. Requisiti dei DPI D.Lgs 81/08
2. DPI conformi Regolamento UE 2016/425
3. Categorie di rischio DPI
4. Requisiti essenziali di salute e sicurezza (RESS)
5. Norme armonizzate e presunzione di conformità ai requisiti essenziali
6. Processo di marcatura
7. Documentazione tecnica
8. Istruzioni e informazioni
9. Il certificato di esame UE del tipo
10. Procedure di valutazione conformità’ DPI
11. Marcatura di conformità CE
12. Dichiarazione di conformità UE - ALLEGATO IX
13. Criteri di scelta DPI
14. Utilizzo dei DPI - obbligo d’uso
15. Segnali di obbligo o prescrizione DPI
16. Obblighi del datore di lavoro
17. La Scelta dei DPI
18. Processo decisionale scelta DPI
19. Valutazione dei rischi
20. Principali fattori di rischio
21. Stima del rischio
22. Il Documento valutazione rischi (DVR)
23. Criteri per l’individuazione e l’uso
24. Regole di approvvigionamento
25. Conservazione in efficienza
26. Informazione, formazione, addestramento
27. Consegna dei DPI
28. Aspetto sanzionatorio

[box-note]Rev. 2.0 2023 del 17.09.2023

- Aggiornamento Elenco Norme armonizzate Regolamento (UE) 2016/425 DPI
- Aggiornamento Art. 79. c. 2-bis alla Legge 215/2021
- Note al D.M. 2 maggio 2001
- Sostituzione EN 420 con EN 21420:2020
- Aggiornamento Cap. 28. Aspetto sanzionatorio[/box-note]

[box-note]Rev. 1.0 2021 del 06.09.2021

- Aggiornamenti grafici
- Aggiornamenti normativi - norme tecniche armonizzate
- Inserito nuovo paragrafo 13. Criteri di scelta DPI[/box-note]

...

Il D.Lgs 81/08 tratta i DPI al TITOLO III - Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale al CAPO II - Uso dei dispositivi di protezione individuale e precisamente agli articoli:

Art. 74 - Definizioni
Art. 75 - Obbligo di uso
Art. 76 - Requisiti dei DPI
Art. 77 - Obblighi del datore di lavoro
Art. 78 - Obblighi dei lavoratori
Art. 79 - Criteri per l'individuazione e l'uso

[panel]D.Lgs 81/08

Art. 74 - Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende (2) per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato "DPI", qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. (1)

Si tiene conto, inoltre, delle finalità, del campo di applicazione e delle definizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3, paragrafo 1, numero 1), del regolamento (UE) n. 2016/425. (2)

2. Ai fini del presente decreto non costituiscono DPI: (2)

a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;
b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;
c) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell'ordine pubblico;
d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto (...);
e) i materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamente sportivi e non per attività lavorative;
f) i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione;
g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.

Note

(1) Circolare MLPS n. 3 del 1​3 febbraio 2015 - Chiarimenti riguardanti l'utilizzo, durante l'esecuzione dei lavori in quota, dei dispositivi d'ancoraggio a cui vengono collegati i sottosistemi per la protezione contro le cadute dall'alto, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero delle infrastrutture e trasporti.
(2) Come modificato dall'art. 2, comma 1 lett. a del 
decreto legislativo 19 febbraio 2019, n. 17 - Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio.

Art. 75 - Obbligo di uso

1. I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.

Art. 76 - Requisiti dei DPI

1. I DPI devono essere conformi alle norme di cui al regolamento (UE) n. 2016/425. (1) (2)

2. Ai fini del presente decreto i DPI di cui al comma 1 (2) devono inoltre:

a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore;
b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;
d) poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità.

3. In caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di più DPI, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti.

Note

(1) Circolare MLPS n. 3 del 1​3 febbraio 2015 - Chiarimenti riguardanti l'utilizzo, durante l'esecuzione dei lavori in quota, dei dispositivi d'ancoraggio a cui vengono collegati i sottosistemi per la protezione contro le cadute dall'alto, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero delle infrastrutture e trasporti.
(2) Come modificato dall'art. 2, comma 1 lett. a del decreto legislativo 19 febbraio 2019, n. 17 - Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio.

Art. 77 - Obblighi del datore di lavoro

1. Il datore di lavoro ai fini della scelta dei DPI:
a) effettua l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi;
b) individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi di cui alla lettera a), tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI;
c) valuta, sulla base delle informazioni e delle norme d'uso fornite dal fabbricante a corredo dei DPI, le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le raffronta con quelle individuate alla lettera b);
d) aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione.

2. Il datore di lavoro, anche sulla base delle norme d'uso fornite dal fabbricante, individua le condizioni in cui un DPI deve essere usato, specie per quanto riguarda la durata dell'uso, in funzione di:
a) entità del rischio;
b) frequenza dell'esposizione al rischio;
c) caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore;
d) prestazioni del DPI.

3. Il datore di lavoro, sulla base delle indicazioni del decreto di cui all'articolo 79, comma 2, fornisce ai lavoratori DPI conformi ai requisiti previsti dall'articolo 76.

4. Il datore di lavoro:
a) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante; (1)
b) provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante;
c) fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori;
d) destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l'uso di uno stesso DPI da parte di più persone, prende misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori;
e) informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge;
f) rende disponibile nell'azienda ovvero unità produttiva informazioni adeguate su ogni DPI;
g) stabilisce le procedure aziendali da seguire, al termine dell'utilizzo, per la riconsegna e il deposito dei DPI;
h) assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI.

5. In ogni caso l'addestramento è indispensabile:
a) per ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, appartenga alla terza categoria;
b) per i dispositivi di protezione dell'udito.

Nota

(1) Circolare MLPS n. 34 del 29 aprile 1999 - Indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale.

Art. 78 - Obblighi dei lavoratori

1. In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, lettera h), i lavoratori si sottopongono al programma di formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro nei casi ritenuti necessari ai sensi dell'articolo 77 commi 4, lettera h), e 5.

2. In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, lettera d), i lavoratori utilizzano i DPI messi a loro disposizione conformemente all'informazione e alla formazione ricevute e all'addestramento eventualmente organizzato ed espletato.

3. I lavoratori:
a) provvedono alla cura dei DPI messi a loro disposizione;
b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa.

4. Al termine dell'utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI.

5. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione.

Art. 79 - Criteri per l'individuazione e l'uso

1. Il contenuto dell'allegato VIII, costituisce elemento di riferimento per l'applicazione di quanto previsto all'articolo 77, commi 1 e 4.

2. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, tenendo conto della natura, dell'attività e dei fattori specifici di rischio sono indicati:
a) i criteri per l'individuazione e l'uso dei DPI;
b) le circostanze e le situazioni in cui, ferme restando le priorità delle misure di protezione collettiva, si rende necessario l'impiego dei DPI.

2-bis. Fino alla adozione del decreto di cui al comma 2 restano ferme le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 2 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 1 ° giugno 2001, aggiornato con le edizioni delle norme UNI più recenti (1)

Nota

(1) Modifica apportata dalla Legge 17 dicembre 2021 n. 215 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021 n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. (GU n.301 del 20.12.2021).[/panel]

[...]

Allegato VIII - Indicazioni di carattere generale relative a protezioni particolari

I DPI, sono attrezzature destinate ad essere indossate e tenute da tutti i lavoratori, sia autonomi che dipendenti, allo scopo di protezione contro uno o più rischi suscettibili di minacciare la sicurezza o la salute durante il lavoro.

Come requisiti tecnici, i DPI devono:

- conformi ai requisiti CE;
- essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore;
- essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
- tenere conto delle esigenze ergonomiche (facilmente adattabili, indossabili e sicuri) o di salute di qualsiasi lavoratore;
- poter essere adattati all’utilizzatore secondo le sue necessità.
- In caso di rischi multipli che richiedano l’uso contemporaneo di più DPI, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell’uso simultaneo, la propria efficienza nei confronti dei rischi corrispondenti.

Regolamento DPI e TUSL   Figura 1   Requisiti tecnici DPI

Fig. 1 Requisiti dei DPI D.Lgs 81/08

Il datore di lavoro, all’atto dell’acquisto dei DPI, deve verificare che vi sia disponibile la documentazione prevista per il dispositivo e precisamente:

- Marcatura CE;
- Nota informativa rilasciata dal produttore;

I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.

Al fine di comprendere che l’uso dei DPI rappresenta l’ultima misura di prevenzione adottabile, quando ovvero permane un rischio residuo, si riporta una illustrazione, comunemente a forma di triangolo, relativo alla gerarchia delle misure di prevenzione, utilizzato nell'industria come sistema per minimizzare o eliminare l'esposizione ai rischi.

Regolamento DPI e TUSL   Figura 2   Gerarchia misure

Fig. 2 - Gerarchia delle misure di prevenzione

DPI conformi Regolamento (UE) 2016/425

In base al regolamento (UE) n. 2016/425 i DPI sono messi a disposizione sul mercato solo se, laddove debitamente mantenuti in efficienza e usati ai fini cui sono destinati, soddisfano il presente regolamento e non mettono a rischio la salute o la sicurezza delle persone, gli animali domestici o i beni.

I fabbricanti, all'atto dell'immissione sul mercato dei DPI, garantiscono che siano stati progettati e fabbricati conformemente ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all'allegato II.

I fabbricanti:

- redigono la documentazione tecnica ed
- eseguono o fanno eseguire la pertinente procedura di valutazione della conformità.

Qualora la conformità di un DPI ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili sia stata dimostrata secondo la procedura appropriata, i fabbricanti:

- redigono la dichiarazione di conformità UE a norma e
- appongono la marcatura CE.

Regolamento DPI e TUSL   Figura 3   Categoria DPI

Fig. 3 - Categorie di Rischio DPI

Requisiti essenziali di salute e sicurezza (RESS)

I DPI devono soddisfare i requisiti essenziali di salute e di sicurezza, di cui all'allegato II, ad essi applicabili e non possono essere immessi nel mercato se non soddisfano i RESS.

Il punto 4) dei considerando sottolinea che tali requisiti essenziali di salute e di sicurezza, come le procedure di valutazione della conformità dei DPI, devono essere identici in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea. Di seguito alcune osservazioni preliminari contenute nell’allegato:

- i requisiti essenziali di salute e di sicurezza elencati nel presente regolamento sono inderogabili;
- gli obblighi relativi ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza si applicano soltanto se per il DPI in questione sussiste il rischio corrispondente;
- i requisiti essenziali di salute e di sicurezza sono interpretati e applicati in modo da tenere conto dello stato della tecnica e della prassi al momento della progettazione e della fabbricazione, nonché dei fattori tecnici ed economici, che sono conciliati con un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza;
- il fabbricante effettua una valutazione dei rischi al fine di individuare i rischi che concernono il suo DPI. Deve quindi progettarlo e fabbricarlo tenendo conto di tale valutazione;
- in sede di progettazione e di fabbricazione del DPI, nonché all'atto della redazione delle istruzioni, il fabbricante considera non solo l'uso previsto del DPI, ma anche gli usi ragionevolmente prevedibili. Se del caso, occorre assicurare la salute e la sicurezza delle persone diverse dall'utilizzatore.

Regolamento DPI e TUSL   Figura 4   RESS

Fig. 4 - RESS DPI

Per la realizzazione di un DPI è necessaria l’applicazione di una norma tecnica, mentre la sua consultazione può risultare di aiuto nella selezione del dispositivo da parte del datore di lavoro.

Norme armonizzate e presunzione di conformità ai requisiti essenziali

Un DPI conforme alle norme armonizzate o alle parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea è considerato conforme ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all'allegato II, contemplati da tali norme o parti di esse.

Una norma è armonizzata a una direttiva quando contiene tutti i requisiti essenziali di sicurezza (RESS) applicabili al prodotto (il DPI) e ne accerta la rispondenza mediante calcoli e/o prove, indicandone i criteri di accettazione.

Una norma tecnica europea è armonizzata quando:

- è preparata dall’Organizzazione europea di normazione (CEN, CENELEC) in accordo a linee guida generali accordate tra la Commissione e l’Organizzazione, a seguito di un mandato della Commissione, dopo la consultazione con gli Stati membri;

- i riferimenti della norma tecnica sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità europea, allo scopo di fornire la presunzione di conformità alla direttiva.

L’applicazione di una norma tecnica europea armonizzata è volontaria, ma il fabbricante ha l’obbligo di immettere sul mercato un prodotto che risponderà a tutti i requisiti essenziali applicabili contenuti nell’Allegato II del Regolamento 2016/425/UE e la norma tecnica armonizzata aiuta il fabbricante a soddisfarli. Nel contempo, l’organismo notificato, prima di emettere l’attestato di certificazione CE, deve verificare che il fabbricante abbia considerato tutti i requisiti essenziali applicabili.

Pertanto, per essere immesso sul mercato, il prodotto DPI deve soddisfare tutti i requisiti essenziali applicabili, cosicché il fabbricante, se ha deciso di utilizzare la norma tecnica armonizzata, deve controllare la conformità a tutti i RES o, almeno, quali di questi sono verificati.

Per la realizzazione di un DPI è necessaria l’applicazione di una norma tecnica, mentre la sua consultazione può risultare di aiuto nella selezione del dispositivo da parte del datore di lavoro.

Elenco Norme armonizzate Regolamento (UE) 2016/425 DPI

[...]

DPI guanti UNI EN 21420:2020

Di seguito si riportano a titolo esemplificativo le norme tecniche utilizzate per DPI guanto contro rischi meccanici.

I requisiti generali e fondamentali per i guanti sono individuati dalla Norma UNI EN 21420:2020 - Guanti di protezione requisiti generali e metodi di prova.

La norma specifica i requisiti generali e i corrispondenti procedimenti di prova per la progettazione e la fabbricazione dei guanti, l'innocuità, la confortevolezza, l'efficienza, la marcatura e le informazioni fornite dal fabbricante, applicabili a tutti i guanti di protezione.

Essa può anche essere applicata ai protettori per le braccia e ai guanti permanentemente incorporati in camere di contenimento.

La norma non tratta le proprietà protettive dei guanti e pertanto non è utilizzata da sola, ma solo in combinazione con la norma specifica appropriata.

Un elenco non esaustivo di tali norme è fornito in bibliografia.

Sostituisce: UNI EN 420:2010

Progettazione e costruzione dei guanti - Generalità (punto 4.1 della norma EN ISO 21420:2020)

Il guanto di protezione deve essere progettato e fabbricato in modo che, nelle condizioni d'uso prevedibili, la persona che lo indossa possa svolgere l'attività nel modo più normale possibile con una protezione adeguata.

Il presente documento, insieme alle norme specifiche appropriate, deve essere utilizzato per verificare tale adeguatezza.

Se richiesto dalla norma specifica pertinente (per esempio ISO 16073:2011, punto 5.7.3), il guanto deve essere progettato in modo da ridurre al minimo i tempi necessari a indossarlo e sfilarlo.

Per i guanti multistrato riutilizzabili, i guanti devono poter essere rimossi senza separazione degli strati delle dita. Quando la costruzione del guanto comprende le cuciture, il materiale e la resistenza delle cuciture devono essere tali che le prestazioni complessive del guanto non vengano significativamente ridotte, come richiesto dalle norme specifiche pertinenti.

I metodi di prova e i requisiti sono indicati nelle norme specifiche elencate nella bibliografia. Il numero di campioni deve essere quello indicato nella norma specifica. Se la norma richiede almeno x campioni, devono essere sottoposti a prova x campioni.

Innocuità dei guanti protettivi (punto 4.2 della norma EN ISO 21420:2020)

I guanti protettivi non dovrebbero avere effetti negativi sulla salute o sull'igiene dell'utilizzatore.

I materiali non devono, nelle condizioni prevedibili di normale utilizzo, rilasciare sostanze generalmente note come tossiche, cancerogene, mutagene, allergeniche, tossiche per la riproduzione, corrosive, sensibilizzanti o irritanti.

I materiali dovrebbero essere selezionati in modo da ridurre al minimo l'impatto ambientale della produzione e dello smaltimento dei guanti protettivi (vedere anche l'appendice F della norma EN 21420:2020).

[...]

13. Criteri di scelta DPI

Alla luce del quadro normativo 2021 inerente i DPI, considerate:

- l'entrata in vigore del nuovo Regolamento (UE) 2016/425 che stabilisce i requisiti per la progettazione e la fabbricazione dei dispositivi di protezione individuale (marcatura CE) in sostituzione della direttiva 89/686/CEE (GU L 81/51 del 31 Marzo 2016)

- la pubblicazione del Decreto Legislativo 19 febbraio 2019 n. 17 di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio. (GU n.59 del 11.03.2019) (Modifiche al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475);

Un aggiornamento/nuovo decreto previsto nel D.M. 2 maggio 2001 "Criteri per l’individuazione e l’uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI)", e dal D.Lgs. 81/2008 Art. 79 c. 2, dovrebbe allineare la legislazione e normativa tecnica (o da prevedere una procedura di armonizzazione tra la normativa legislativa e normativa tecnica):

D.Lgs. 81/2008
Regolamento (UE) 2016/425
Decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475
Norma armonizzate Regolamento (UE) 2016/425
- Norme tecniche (aggiornamento)

Applicazione / Status D.M. 2 maggio 2001alla Legge 215/2021

La Legge 215/2021 di conversione del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, ha modificato il comma 2-bis dell’art. 79 del D.Lgs. 81/08 aggiungendo alla fine del commail periodo “aggiornato con le edizioni delle norme UNI più recenti”.

Infatti:

la Legge 215/2021 di conversione del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, ha modificato l’art. 79 del D.Lgs. 81/08 modifica il comma 2-bis che riporta:

Art. 79 - Criteri per l'individuazione e l'uso
...

2. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, tenendo conto della natura, dell'attività e dei fattori specifici di rischio sono indicati:

a) i criteri per l'individuazione e l'uso dei DPI;

b) le circostanze e le situazioni in cui, ferme restando le priorità delle misure di protezione collettiva, si rende necessario l'impiego dei DPI.

2-bis Fino alla adozione del decreto di cui al comma 2 restano ferme le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 2 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 1 giugno 2001, aggiornato con le edizioni delle norme UNI più recenti. (1)

(1) periodo “aggiornato con le edizioni delle norme UNI più recenti aggiunto dalla Legge 215/2021.

Il comma 2-bis introduce l’obbligo per il datore di lavoro, per quanto riguarda scelta, uso e manutenzione dei DPI, di fare riferimento anche a quanto previsto dalle norme tecniche UNI più recenti (che, comunque, indipendentemente da quanto novellato, l'applicazione delle norme è, in generale, Buona Tecnica per il rispetto di requisiti di sicurezza).

[...]

18. Processo decisionale scelta DPI

- Individuare le singole fasi lavorative a cui ciascun lavoratore può essere addetto
- Individuare i rischi a cui sono soggetti i lavoratori in funzione delle fasi lavorative a cui possono essere addetti.
- Individuare ed analizzare le metodologie operative ed i dispositivi di sicurezza già predisposti.
- Analizzare e valutare i rischi a cui è esposto ogni singolo lavoratore.
- Ricercare le metodologie operative, gli accorgimenti tecnici, le procedure di sistema che, una volta attuate, porterebbero ad ottenere un grado di sicurezza accettabile.
- Analizzare e valutare i rischi residui comunque presenti anche dopo l’attuazione di quanto previsto per il raggiungimento di un grado di sicurezza accettabile.
- Identificare eventuali DPI necessari a garantire un grado di sicurezza accettabile.

Regolamento DPI e TUSL   Figura 13   Processo decisionale DPI

Figura 13 -  Processo decisionale scelta DPI

[...] Segue in allegato

Autore: Certifico Srl
Pag.: 82
Formato: pdf
Copiabile/stampabile: SI
Rielaborazione autorizzata: SI
Ed: 2023

Matrice Revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
2.0 17.09.2023 Aggiornamento Elenco Norme armonizzate Regolamento (UE) 2016/425 DPI
Aggiornamento Art. 79. c. 2-bis alla Legge 215/2021
Note al D.M. 2 maggio 2001
Sostituzione EN 420 con EN 21420:2020
Aggiornamento Cap. 28. Aspetto sanzionatorio
Certifico Srl
1.0 06.09.2021 Aggiornamenti grafici
Aggiornamenti normativi - norme tecniche armonizzate
Inserito nuovo paragrafo 13. Criteri di scelta DPI
Certifico Srl
0.0 Dicembre 2016 -- Certifico Srl

Collegati
[box-note]TUSSL / Link
Pubblicato il Nuovo Regolamento DPI: Regolamento (UE) 2016/425 
D.Lgs. 81/2008 Testo Unico Salute e Sicurezza Lavoro
D.M. 2 maggio 2001
DPI Criteri di scelta: Quadro normativo[/box-note]

Tavola Sicurezza: Fattori di rischio e metodi Valutazione

Tavola  Fattori di rischio metodi valutazione

Tavola Sicurezza: Fattori di rischio e metodi di Valutazione | Rev. 23.0 del 14 Settembre 2023

ID 2941 | Rev. 23.0 del 14.09.2023 / In allegato Documento completo

Un Documento mappa di raccordo tra Fattori di Rischio Sicurezza (F) lavoro / riferimento legislativo (L) / metodi Valutazione del Rischio (M) applicabili al singolo Fattore (vedi Schema 1).

Totale voci di Documenti di cui alle colonne (1), (2), (3), (4), n. 1.159 (Rev. 23.0).

Fattori di rischio   Metodi valuiazione   Schema
Schema 1 - Struttura Tavola sicurezza

[alert]La Rev. 23.0 Settembre 2023 aggiunge altre 171 nuove voci di Documenti (totale n. 1.159) rispetto alla precedente Ed. 22.0 Agosto 2022.[/alert]

Il Documento intende essere una mappa, con riferimento a Documenti di lavoro/Informative per ottemperare a tutti gli obblighi del TUS D.Lgs. 81/2008.

Elenco non esaustivo di tutte le pubblicazioni presenti nel sito www.certifico.com ed inerenti il TUS. 

Download Preview Rev. 23.0 Settembre 2023

[box-warning]Download Tavola PDF

In calce all'Articolo, l'ultimo Documento PDF (Ris. Abbonati Sicurezza) della Tavola Sicurezza Rev. 23.0 e tutti gli altri Documenti elaborati dalla Rev. 1.0. Per il download del PDF, dopo il login quale Abbonato, scorri tutta la pagina per scaricare il PDF. [/box-warning]

[box-note]Novità Tavola sicurezza Rev. 23.0

Le novità della Revisione 23.0 Settembre 2023, in breve:

1. Curva di Bradley - DuPont / Note
2. Le Direttive amianto lavoro / Note 2023
3. Piano Mirato di Prevenzione lavorazione della pietra
4. Quesiti PI - risposte in tema di DM 19/05/2022, DPR 1/08/2011 n.151 e DM 18/10/2019
5. Prevenzione respiratoria nelle scuole / Note e Documenti
6. Risoluzione del 21 dicembre 1987
7. Prevenzione incendi per attività ricettive turistico-alberghiere | INAIL
8. Identification of vulnerable EU regions considering asbestos presence and seismic risk / JRC
9. UNI 10898-3:2007 Sistemi protettivi antincendio intonaco spruzzato
10. Legge 23 gennaio 1979 n. 25
11. Istruzione per la protezione dei cantieri RFI
12. Il fit test sui DPI per la protezione delle vie respiratorie prima della loro adozione / UNI 11719
13. Vademecum aggiornamento coordinatori CSP e CSE
14. Decreto Ministero della Salute 24 aprile 2013 / Consolidato
15. GESTIS: Valori limite internazionali agenti chimici (Limiti di esposizione professionale, OEL)
16. Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dagli effetti del calore
17. Decreto 7 aprile 2023
18. Lavori esclusi dal campo di applicazione del Titolo IV TUSSL "cantieri"
19. Aggiornamento periodico formazione CSP CSE
20. Caldaie a tubi da fumo (generatori di vapore) UNI EN 12953-6:2011 / Check list Osservazione e 21. Controlli C1 - C2
21. Decreto Legislativo 10 settembre 1991 n. 304
22. Trabattelli - Quaderno Tecnico cantieri temporanei o mobili / INAIL 2022
23. Trabattelli - Quaderni per immagini / Edizione 2023
24. Repertorio nazionale degli organismi paritetici
25. La creazione di competenze e di consapevolezza dei vari attori del SGSS aziendale settore “Automotive”
26. Il manutentore di estintori d'incendio / Requisiti conformi a UNI 9994-2
27. Decreto-Legge 28 luglio 2023 n. 98
28. Gestione del rischio di esposizione professionale al cristallino
29. Decreto 16 marzo 2023
30. UNI/PdR 149:2023 | Formazione in videoconferenza sincrona
31. Nota INL del 17 giugno 2022 prot. n. 3687
32. Nota del 14/04/2023 prot. n. 2573
33. Circolare n. 3/2003 del 23/05/2003 Prot. 21112 /PR/OP/PONT/CIRC
34. Vademecum MLPS rischi lavorativi esposizione ad alte temperature
35. Temperature percepite: Indice Humidex
36. Nota INL prot. 13 luglio 2023 n. 5056
37. Linee di indirizzo per la prevenzione nelle scuole dei fattori di rischio indoor per allergie e asma
38. Controllo delle acque generatori di Vapore / Tabelle circolare ANCC 30/81
39. La nuova prevenzione incendi nei luoghi di lavoro
40. NIOSH No 80‐106 / NIOSH No 94-103: Working in Confinated Spaces
41. Modulo nomina Medico Competente (MC) / TUSSL
42. Le fibre artificiali organiche utilizzate come sostitutive dell'amianto
43. Modello lettera di richiamo sicurezza lavoratore
44. Documento di validazione e Rapporto di ispezione scaffalature metalliche / UNI 11636:2023
45. UNI/TR 11886-2 Criteri di scelta protezioni antiurto
46. Lavoro minorile: divieti e deroghe
47. Legge 8 giugno 2023 n. 84
48. DPCM 29 aprile 2022
49. Esposizione ad Agenti Cancerogeni nei Luoghi di lavoro in Italia | INAIL 2023
50. Tecniche avanzate per la gestione dei serbatoi di stoccaggio atmosferico
51. Salita e discesa da PLE a livelli variabili / Note e procedure
52. Linee indirizzo valutazione del rischio reati SSL ex art. 25 septies Dlgs 231/2001 / INAIL 2023
53. Schema di Relazione annuale medico competente / Art. 25 co. 1 lett. i) TUS
54. Decreto 1° agosto 2023 / Registro nazionale tumori
55. Calcolo ventilazione / ricambi d'aria edifici in accordo UNI EN 16798-1
56. Decreto 18 maggio 2023
57. Analisi dei rischi e problematiche gestionali connesse alle apparecchiature delle centrali idroelettriche
58. Disabilità e lavoro: il paradigma della sclerosi multipla
59. Circolare INAIL n. 23 del 1° giugno 2023 / Tutela degli eventi lesivi accaduti a RLS/RLST
60. Circolare INAIL n. 23 del 1° giugno 2023 / Tutela degli eventi lesivi accaduti a RLS/RLST
61. Linee guida - L’installazione dei dispositivi di protezione del conducente capovolgimento / sistemi di ritenzione trattori agricoli o forestali
62. Illustrazioni delle dinamiche infortunistiche in cava | INAIL 2023
63. DD n. 61 del 19 maggio 2023 / Modalità di iscrizione nell’elenco degli esperti di radioprotezione
64. Guidelines for Limiting Exposure to Electromagnetic Fields (100 kHz to 300 GHz)
65. Decreto Direttoriale n. 60 del 17 maggio 2023 / Modalità di iscrizione elenco medici autorizzati
66. Il rischio scivolamento pavimentazioni luoghi di lavoro: Metodo di prova B.C.R.A. / Tortus
67. ATEX Modulo richiesta informazioni Fabbricante - Datore di Lavoro
68. DVR ATEX | D.Lgs. 81/08 Titolo XI Protezione da atmosfere esplosive
69. Valutazione del rischio biologico / Algoritmo valutazione esposizione agenti biologici
70. CEI EN 50527-1 / Procedura Valutazione esposizione CEM lavoratori con dispositivi medici impiantabili attivi (DMIA)
71. La Sicurezza in ospedale / INAIL
72. La Sicurezza nel Settore Corilicolo
73. Linee guida sugli standard di sicurezza e di igiene del lavoro nel reparto operatorio
74. Addetto censimento MCA in accordo con la norma UNI 11903:2023
75. Guidance for the safe management of hazardous medicinal products at work
76. Preposto sorveglianza PIMUS (Art. 136 c.6 D.Lgs. 81/2008) / Note e Modello nomina
77. Agenti chimici pericolosi - Istruzioni ad uso dei lavoratori | INAIL 2023
78. Nota INL prot. 14 aprile 2023 n. 2572
79. La Prevenzione del Rischio Chimico / Documento di consenso RV 2017
80. Gruppi elettrogeni P ≤ 25 kW: gli obblighi per l'installazione
81. Linee guida lavoratori esposti a Silice Cristallina Respirabile / ER 2020
82. Vademecum sicurezza spine, prese e adattatori
83. Valutazione del rischio chimico: Norma UNI EN 482:2021
84. Tragitto casa-lavoro: Infortunio sul lavoro / Infortunio in itinere - Casi e giurisprudenza
85. Formatore Salute e Sicurezza lavoro / Note
86. Valutazione posture di lavoro: il metodo OWAS
87. Salute e Sicurezza nella movimentazione e nel trasporto delle merci / RV 2008
88. Guida pratica europea conformità ai limiti esposizione professionale formaldeide settore dei pannelli in legno
89. Manuale relativo alla sicurezza nei laboratori che fanno uso di MOGM
90. Schede di rischio da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori | INAIL 2023
91. Ponteggi di facciata: Elementi / Designazione / Classificazione
92. Prevenzione incendi per attività di autorimesse | INAIL 2023
93. Accordo Stato Regioni n. 2429 del 26 gennaio 2006
94. Indicazioni operative per la prevenzione del rischio da agenti fisici ai sensi del decreto legislativo 81/08: Parte 6: Radiazioni Ottiche Artificiali (ROA) / Ed. Dicembre 2022
95. Indicazioni operative per la prevenzione del rischio da agenti fisici ai sensi del decreto legislativo 81/08: Parte 7: Ultrasuoni / Ed. Dicembre 2022
96. Linea guida sorveglianza sanitaria addetti lavori in quota con funi
97. Vademecum tecnico dei principali adempimenti relativi alla sicurezza e salute nelle attività estrattive / R. U. Dic. 2022
98. Linee di indirizzo per l'applicazione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro per l'industria chimica
99. Valutare il rischio architettonico negli ambienti di lavoro
100. Le malattie asbesto correlate - Analisi statistica
101. Prevenzioni incendi per attività di ufficio - INAIL 2022
102. Dallo stress lavoro-correlato alla prevenzione dei rischi psicosociali
103. Leadership aziendale in materia di salute e sicurezza sul lavoro / Guida pratica - Autovalutazione
104. Biomarcatori urinari di stress ossidativo e il loro ruolo nel biomonitoraggio dell'esposizione ad agenti chimici pericolosi
105. La rianimazione cardiopolmonare come attività di promozione della cultura della salute e sicurezza nella scuola
106. Decreto Legislativo 25 novembre 2022 n. 203
107. La disinfezione di dispositivi ed impianti come misura di sicurezza negli ambienti sanitari ed in quelli ad essi assimilabili
108. Locali di lavoro non conformi (vincolati) All. IV D.Lgs. 81/2008 - Autorizzazione (Art. 63. c.5)
109. Rating di legalità: Quadro normativo
110. Analisi dei rischi lavorativi nelle lavanderie industriali
111. Esonero conduzione generatori di vapore - I casi / Note
112. Codice di buone pratiche sulla sicurezza e salute nei porti ILO
113. Biocidi naturali: possibile alternativa per la sicurezza nel settore del restauro e conservazione dei beni culturali
114. Circolare MLPS n. 21 del 16 Novembre 2022 / Esame abilitazione esperti di radioprotezione
115. Regione Lombardia, DD 08 luglio 2014 n. 6551 - Linea guida "Uso delle piattaforme di lavoro elevabili"
116. Il rischio di esposizione a legionella spp. In ambienti di vita e di lavoro
117. Vademecum sicurezza lavoro CVVF / 2022
118. La disinfezione ambientale come misura di sicurezza nelle strutture sanitarie
119. Esposizioni multiple ad agenti oto/neurotossici e rumore in ambito occupazionale: i microrna quali biomarcatori innovativi di effetto epigenetico
120. I semiochimici: Un nuovo approccio in agricoltura e stato dell’arte
121. Modello comunicazione cessazione esercizio, trasferimento di proprietà e spostamento attrezzatura di lavoro / Allegato VII D.Lgs. 81/2008
122. Protezioni antiurto in ambito industriale: UNI/TS 11886-1:2022 e UNI/TR 11886-2:2022
123. La segnaletica temporanea per cantieri stradali / INAIL 2022
124. Modello di istanza di autorizzazione alla deroga ai VLE EMC lavoro (art. 212 TUS)
125. Il Progetto Worklimate e la piattaforma previsionale di allerta rischio calore
126. Accordo Stato-Regioni del 27 luglio 2022
127. Vademecum i dispositivi di protezione individuale VVF
128. Vademecum sicurezza nei luoghi di lavoro del CNVVF: Redazione del Documento Valutazione dei Rischi / Dic. 2020
129. Vademecum Sicurezza nei luoghi di lavoro del CNVVF: Redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I) / Dic. 2020
130. Vademecum Sicurezza nei luoghi di lavoro del CNVVF: I provvedimenti attuativi del DLgs 81/08 / Dic. 2020
131. Decreto 30 settembre 2022
132. Vademecum Sicurezza nei luoghi di lavoro del CNVVF: La manutenzione delle strutture e degli impianti degli edifici / Dic. 2020
133. Guidelines on mental health at work / WHO Sept. 2022
134. Check list per la verifica dell’applicazione del D.Lgs. 81/2008 titolo X esposizione ad agenti biologici
135. Risk assessment for biological agents EU-OSHA
136. Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories (BMBL)
137. Technical Rules for Biological Agents (TRBA)
138. La malaria contratta sul lavoro: infortunio sul lavoro
139. Esposizione a endotossine aerodisperse: un rischio biologico occupazionale
140. Progettazione di ambienti dedicati alla manipolazione di sorgenti non sigillate e alla produzione di radiofarmaci
141. Progettazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro
142. Sostanze chimiche reprotossiche in ambiente di lavoro
143. UNI EN ISO 13849-1:2023
144. UNI EN 17558:2023 - Ergonomia degli insiemi di DPI
145. UNI EN ISO 13997:2023 - Indumenti di protezione resistenza al taglio
146. IEC 60204-32:2023 / Electrical equipment requirements of hoisting machines
147. UNI EN ISO 3691-4:2023 / Requisiti di sicurezza e verifiche Carrelli industriali senza guidatore a bordo
148. CEI CLC/TR 50713:2023
149. UNI ISO 45002:2023 / Linee guida generali per l'attuazione della UNI ISO 45001:2018
150. Norme della serie CEI EN 62305-X
151. CEI 81-29:2020 / Linee Guida per l'applicazione delle Norme CEI EN 62305
152. UNI 11636:2023 / Validazione delle attrezzature di immagazzinamento
153. UNI EN ISO 23861:2023
154. UNI EN 1004-1:2021 Requisiti di sicurezza trabattelli
155. UNI EN ISO 3691-2:2023 / Carrelli industriali a braccio telescopico
156. UNI EN ISO 3691-3:2023 / Requisiti supplementari per carrelli con posto di guida elevabile
157. UNI EN ISO 6165:2023 / Macchine movimento terra: Identificazione e vocabolario
158. EN 474-X Sicurezza macchine movimento terra: tutte le norme della serie
159. Decreto Impianti 37/2008 (2022) e Guida CEI 306-2:2020 / Note
160. Decreto 29 settembre 2022 n. 192
161. Personale esperto verifica e manutenzione impianti elettrici ATEX / CEI EN 60079-17
162. Vademecum calzature antinfortunistiche / DPI Arti inferiori
163. Vademecum medico competente
164. Vademecum denuncia Infortuni sul lavoro
165. Vademecum stoccaggio di sostanze pericolose
166. Nuovo Accordo Stato-Regioni formazione sicurezza lavoro
167. Regolamento Macchine | Obblighi operatori economici
168. CEI 64-8/5:2021 Allegato 51A | Scelta ed installazione componenti elettrici

Sezione Covid-19

98. La sanificazione nel post Pandemia | La standardizzazione dei processi
99. Il settore della navigazione e della pesca marittima: infortuni e malattie professionali negli anni della pandemia di Covid-19
100. Vademecum Sicurezza nei luoghi di lavoro del CNVVF: Norme e Standard Covid-19 / Dic. 2020[/box-note]

[box-note]Novità Tavola sicurezza Rev. 22.0

Le novità della Revisione 22.0 Agosto 2022, in breve:

1. https://tussl.it/ (TUSSL / Link | Certifico Srl - IT)
2. RSSP (SPP) obbligatoriamente "interno" all'azienda / Nota
3. Direttore dei lavori e responsabilità sicurezza / Note
4. Decreto 22 marzo 2022 / Individuazione dei datori di lavoro CNVVF
5. Circolare INL n. 1 del 16 febbraio 2022 
6. Dirigente per la sicurezza sul lavoro / Atto di nomina
7. Obbligo formazione preposto 2022 - Novità DL 146/2021
8. Modelli Comunicazione preposto appalto e subappalto art. 26 co. 8 bis TUS
9. Modulo nomina / incarico Preposto sicurezza 
10. Novità sugli obblighi del Preposto sicurezza (Art. 19 D.Lgs. 81/2008) di cui al D.L. n. 146/2021 / Note
11. Documento CIIP sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro
12. Requisiti docenti formazione addetti antincendio - Decreto 2 Settembre 2021
13. Informazione e formazione dei lavoratori addetti antincendio / Decreto 2 Settembre 2021
14. Formazione generale sicurezza lavoratori
15. La procedura per la gestione delle interferenze nei contratti d'appalto 
16. UNI 11856-1:2022
17. Inail-Fincantieri - Modelli di Gestione dei Near Miss (MGNM) 
18. Sistemi di gestione di salute e sicurezza sul lavoro, bilanci e prospettive
19. Linee di indirizzo SGI - AE 
20. Guida informativa per la gestione del rischio caldo - progetto Worklimate
21.Cartelli di carico scaffalature metalliche EN 15635
22. UNI/TS 11805-1-2021 Movimentazione di carichi sospesi carrelli elevatori
23. Linee indirizzo per l’attività di vigilanza sulle attrezzature
24. Funzioni di arresto / Categorie di arresto Macchine / Azionamenti
25. UNI 11720 - Il Manager HSE
26. UNI EN 280-1:2022 Piattaforme di lavoro mobili elevabili
27. UNI EN 13001-3-5:2022 | Apparecchi di sollevamento: ganci fucinati e di fusione
28. UNI EN 13001-3-6:2022 | Apparecchi di sollevamento: Cilindri idraulici
29. UNI EN ISO 4254-1:2022 - Macchine agricole
30. L'accertamento tecnico per la sicurezza delle macchine per imballaggio
31. L’accertamento tecnico per la sicurezza delle macchine alimentari
32. UNI EN 1540:2022 Esposizione nei luoghi di lavoro - Vocabolario
33. CEI EN IEC 62061:2022
34. UNI EN ISO 8996:2022 - Ergonomia dell'ambiente termico
35. Sicurezza Carrelli industriali senza conducente (AGV-LGV) conformi ISO 3691-4:2020
36. EN ISO 3691-X: Norme della serie per la sicurezza dei carrelli industriali / elevatori
37. Carico di lavoro mentale - UNI EN ISO 10075-X
38. UNI EN ISO 9612 Rumore sul lavoro: Strumentazione / Strategia misurazione
39. Le norme della Serie ISO 16321-X: Eye and face protection for occupational use
40. UNI EN 17076:2021 Gru a torre - Sistemi anticollisione
41. UNI EN 16851:2021 Gru - Sistemi di gru leggere
42. Sicurezza macchinari tessili: orditoi
43. Lavoratori portatori di DMIA esposti a sorgenti elettromagnetiche
44. Linee operative organizzazione pulizia e mantenimento efficienza di indumenti DPI – Buona prassi 2012
45. Decreto 20 dicembre 2021 / Decreto DPI lavoro 2022 (ATP)
46. Nuovi modelli scelta DPI lavoro / In accordo Decreto 20 Dicembre 2021 (modifica Allegato VIII D.Lgs. 81/2008)
47. Vademecum DPI contro le cadute dall’alto
48. Imbracature di sicurezza per il corpo: Norme, Requisiti e Registro di controllo
49. Criteri di scelta ed uso dei DPI 
50. Vademecum Guanti di Protezione / DPI mani e braccia
51. Sicurezza nei cantieri che beneficiano di agevolazioni fiscali
52. Fornitura di calcestruzzo in cantiere: Chiarimenti / Quadro procedurale
53. D.Lgs. 81/2008 Titolo IV Cantieri temporanei o mobili: Campo di applicazione / Schemi di lettura
54. Vademecum palchi (mostre/fiere)
55. I ponteggi di facciata - Analisi dei requisiti previsti nella legislazione italiana e nelle norme tecniche europee
56. Check list | Schede di verifica ponteggi
57. UNI 11808-X:2021 | Registro di controllo reti di sicurezza (Tipo XS e YS)
58. Valutazione rischio MMC/DMS Metodi Indicatori Chiave (KIM) BAUA
59. Guida all'analisi della qualità delle valutazioni dei rischi e delle misure di gestione dei rischi sotto il profilo della prevenzione dei disturbi muscoloscheletrici / DMS
60. Disturbi Muscolo Scheletrici (DMS) - Alleggeriamo il carico - CIIP
61. Indicazioni operative per la prevenzione del rischio da agenti fisici ai sensi del decreto legislativo 81/08 / Ed. Luglio 2021
62. Corretta progettazione acustica di ambienti di lavoro industriali e non Manuale operativo INAIL, 2021
63. FAQ PAF Rumore - Titolo VIII Capo II TUS
64. Vademecum DPI Protettori dell’udito
65. Modello PARE: Programma Aziendale di Riduzione dell’Esposizione (PARE) al rumore / Conforme UNI 11347:2015
66. Il protocollo di sorveglianza sanitaria MC lavoro: Note / Modello
67. Crediti formativi medici competenti - Art. 38 D.Lgs. 81/08
68. Vademecum per il medico competente della Pubblica Amministrazione
69. Valutazione rischio dei manufatti contenenti amianto Algoritmo VERSAR
70. Good Practice Guide Silice NEPSI
71. Le malattie asbesto correlate
72. Amianto naturale e ambienti di lavoro
73. UNI 11870:2022 / Criteri censimento amianto strutture edilizie, macchine e impianti
74. Linee guida ILO rischi biologici 2022 / Technical guidelines on biological hazards 2022
75. Rischio biologico nelle attività Agro-Zootecniche
76. Rischio di esposizione a micobatteri non tubercolari in ambienti di vita e di lavoro
77. Decreto 27 dicembre 2021 / Agenti biologici lavoro (ATP)
78. Calcolo OEL Solventi idrocarburici e ossigenati con metodo RCP (Reciprocal Calculation Procedure)
79. La stampa 3d e le implicazioni per la salute dei lavoratori
80. Campionamenti di polveri inalabili e respirabili
81. Esposizione occupazionale a formaldeide in laboratorio di anatomia patologica
82. Gli Ftalati in ambienti di vita e di lavoro
83. Il rischio da sostanza pericolose per acconciatori ed estetiste
84. Cappe chimiche: Guida installazione, uso e manutenzione
85. Vademecum Attrezzature captazione e separazione fumi saldatura EN ISO 21904-1:2020
86. Accordo quadro HOSPEEM e FSESP 2010
87. Lista di controllo generale non esaustiva per la valutazione dei rischi durante il telelavoro
88. Accordo quadro europeo sul telelavoro 16 luglio 2002
89. Protocollo nazionale sul lavoro in modalità agile
90. Linee guida in materia di lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche
91. Lavoro agile / Smart working | Normativa
92. Modulo Informativa lavoratori sicurezza lavoro agile
93. Informativa Salute e Sicurezza nel lavoro Agile art. 22 co.1 L. 81/2017
94. Esperienza di lavoro agile: impatti sul benessere e le condizioni di lavoro
95. Linee di indirizzo per la gestione dei rischi in modalità smart working
96. Formazione addetti primo soccorso 
97. Check list Documenti sicurezza da tenere in azienda
98. Circolare DCPREV 14804 del 06 ottobre 2021
99. Circolare DCPREV n. 15472 del 19 Ottobre 2021
100. Circolare VVF n. 9533 del 4 luglio 2022
101.UNI 10779:2021 | Progettazione rete di idranti
102. UNI 10779 Interventi su reti idranti antincendio esistenti: note
103. Planimetrie per l'emergenza: UNI ISO 23601
104. Curva di incendio standard ISO 834
105. Testo coordinato DPR 151/2011 e DM 07/08/2012
106. Linea guida per le prestazioni di ingegneria antincendio | CNI 2021
107. Reazione al fuoco
108. Linee guida GNL
109. Guida tecnica Impianti di stoccaggio di GNL VVF
110. Formazione antincendio | Slide corsi di formazione VVF
111. Guidelines fire protection in schools
112. Quesiti di prevenzione incendi
113. Presentazioni prevenzione incendi e sicurezza nei luoghi di lavoro
114. Sicurezza in caso di incendio: chiusure d'ambito / Reazione al fuoco
115. Prontuario: soluzioni progettuali misura S.2 e Check list
116. Impianto a disponibilità superiore: resistenza al fuoco di strutture di acciaio
117. Resistenza al fuoco: progetto, esecuzione, collaudo e SCIA antincendio
118. Prevenzione incendi silos per trucioli di legno
119. Vademecum sugli incendi di interfaccia
120. Emergency plan
121. Testo coordinato DPR 151/2011 e DM 07/08/2012
122. Stabilimenti/impianti impiego gas infiammabili/comburenti | Quadro prevenzione incendi
123. GNL autotrazione: Quadro normativo Prevenzione Incendi
124. Prove Resistenza al fuoco elementi portanti, non portanti, impianti servizi: Norme UNI
125. Registro antincendio locali di pubblico spettacolo
126. Check list luoghi di lavoro a basso rischio di incendio - Decreto 3 settembre 2021
127. Reazione al fuoco dei materiali: Quadro normativo IT/EU
128. Porte antincendio: Quadro normativo
129. UNI/TS 11816-1:2021
130. IEC 61882:2016 Examples of HAZOP studies
131. API 580 - Risk Based Inspection
132. Valutazione dei rischi NaTech
133. RAPID-N, Rapid Natech Risk Assessment Tool
134. Linee Guida per il PEE stabilimenti industriali a rischio di incidente rilevante
135. Guidance Natech risk management
136. Guida utilizzo RAPID-N (Rapid Natech Risk Assessment Tool)
137. Quesiti D.Lgs. 105/2015 SEVESO III
138. Lavoratrici madri: divieti e Interdizione anticipata/post partum
139. Decreto Legislativo 21 aprile 2011, n. 67 - Lavori usuranti
140. Direttiva 2003/88/CE
141. Elenco lavori gravosi 2021
142. Legge n. 215/2021
143. D.L. n. 146/2021
144. Art. 14D.Lgs. 81/2008
145. Obbligo comunicazione lavoratori autonomi occasionali - FAQ INL
146. Nota INL 11 gennaio 2022 n. 29 
147. Nota INL 27 gennaio n. 109 2022 
148. Direttiva (UE) 2017/2397
149. Decreto Legislativo 16 dicembre 2021 n. 237
150. Decreto 10 marzo 2022
151. Direttiva (UE) 2022/993
152. Lavoro marittimo: IV meeting Convenzione Quadro lavoro marittimo MLC 2006
153. UNI/PdR 122:2022 Monitoraggio della qualità dell'aria negli edifici scolastici
154. Linee guida in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità
155. Reinserimento persone con disabilità da lavoro | INAIL 2021
156. Reinserimento e integrazione lavorativa persone con disabilità INAIL 2022
157. Carico di lavoro mentale - UNI EN ISO 10075-X
158. Strumenti prevenzione del rischio stress da lavoro correlato cooperative
159. Metodologia valutazione rischio stress lavoro-correlato - settore sanitario
160. Lista di controllo Stress Lavoro-Correlato
161. Documento di indirizzo per la promozione della salute nei luoghi di lavoro della PA
162. Stress da lavoro: Modello Job Content Questionnaire (JCQ)
163. UNI 10449 Manutenzione Permesso di lavoro | Struttura e Modello
164. Legge 4 agosto 2021 n. 116
165. Manuale Operatore VVF | Tecniche di soccorso sanitario
166. Linee Guida ERC 2021 Primo soccorso rianimazione cardiopolmonare
167. Piano di primo soccorso
168. Vademecum utilizzo defibrillatori semi/automatici esterni (DAE)
169. Decreto interministeriale 6 aprile 2022
170. Decreto 22 aprile 2022
171. DPCM 14 marzo 2022
172. Decreto 4 maggio 2022 - Elenco medici autorizzati Dlgs 101/2020
173. Piano nazionale gestione emergenze radiologiche e nucleari
174. Radiazioni gamma materiali da costruzione | D.lgs 101/2020 e Reg. CPR
175. Esperti Qualificati - schema attestato di tirocini
176. Sorveglianza radiometrica: panoramica disciplina
177. Vademecum Sorveglianza radiometrica
178. Sorveglianza radiometrica: fine regime transitorio e nuovo Alleg. XIX Dlgs 101/2020
179. Piano nazionale d’azione radon
180. FAQ Radon ISS
181. Esperto in interventi di risanamento radon
182. La Sorveglianza Sanitaria: panoramica TUS
183. Lavori con obbligo sorveglianza sanitaria: Riferimenti Normativi ed elenchi
184. Il protocollo di sorveglianza sanitaria MC lavoro
185. Elenco degli esplosivi attività estrattive 2021
186. Lettera circolare VVF n. 11051 del 2 agosto 2022
187. Valutazione rischi incendio luoghi di lavoro 2022 / Schemi di applicazione
188. Indicazioni applicative del DM 02 Settembre 2021
189. Treatment and storage of waste and combustible secondary raw materials
190. Circolare CNI n. 911 del 4 luglio 2022: Anagrafe Nazionale Professionisti Antincendio (ANPA)
191. Nota VVF Prot. n. 8809 del 17 giugno 2022
192. Circolare VVF prot. 3479 del 26 settembre 1989 / Prevenzione incendi - Silos
193. La prestazione di resistenza al fuoco: fasi di progetto, esecuzione, collaudo e SCIA antincendio
194. Impiego di un impianto a disponibilità superiore nel progetto delle prestazioni di resistenza al fuoco di strutture di acciaio
195. Seminario sulla sicurezza in caso di incendio delle chiusure d'ambito, sulla reazione al fuoco
196. Nota DCPREV 4378 del 24 Marzo 2022
197. UNI EN 1838 Illuminazione di emergenza: Norma e note
198. Piano di emergenza antincendio: in accordo Decreto 2 Settembre 2021 / Note
199. Tecnici manutentori antincendio - Decreto 1 Settembre 2021 / Qualifica
200. Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio - Focus sulla misura S.10 del Codice di prevenzione incendi
201. Circolare DCPREV 16700 dell'08/11/2021
202. Decreto 3 settembre 2021 / Decreto Minicodice Attività a basso rischio di incendio
203. Decreto 2 settembre 2021 - Decreto GSA / Gestione Sicurezza Antincendio luoghi di lavoro
204. Decreto 1 settembre 2021 / Nuovo "Decreto controlli" PI
205. Manuale di prevenzione incendi - VVF
206. Reazione al fuoco Codice Prevenzione Incendi (Misura S.1)
207. Attività soggette Prevenzioni Incendi: dal NOP (1984) alla SCIA (2011)
208. SCIA antincendio
209. Attrezzature di lavoro e prevenzione degli infortuni - UNI 07.2022
210. Circolare ISPESL n. 1088 del 5 febbraio 2003
211. Trasportatori a rulli: Sicurezza / Note
212. Rischi elementi mobili: misure sicurezza alternative alla protezione/segregazione
213. Trabattelli - Guida tecnica per la scelta, l’uso e la manutenzione
214. Check list uso in sicurezza impianti e attrezzature di lavoro
215. Pre.Vi.S.: Sistema di monitoraggio dei fattori di rischio lavorativo attraverso l'attività di vigilanza
216. FAQ PAF - Cap. Titolo VIII Capo I D.lgs 81/2008
217. UNI ISO 11228-1:2022 - MMC / Sollevamento, abbassamento e trasporto
218. L’Impianto Elettrico Sicuro! / CNI 2022
219. Guida CEI 0-14 Verifica Impianti di terra DPR 462/01
220. Piano Manutenzione impianti elettrici
221. TUS: Check List Valutazione del rischio elettrico
222. Esame a vista degli impianti elettrici - Note
223. Impianti elettrici luoghi di pubblico spettacolo
224. CEI 11-15: lavori sotto tensione su impianti elettrici di Categoria II e III in C.A.
225. CEI 64-8/V2 Impianti elettrici nei locali medici
226. CEI 64-8: Variante V6 (Variante Fuoco)
227. Dichiarazione di conformità alla Regola dell'Arte
228. Sostanze tossiche per la riproduzione (reprotossiche): inserimento nel TUSSL
229. UNI EN 16704-X: le norme sicurezza per i lavori in prossimità dei binari / Lavori ferroviari
230. Valutazione rischio incendio luoghi di lavoro 2022: Documento di transizione
231. Mappa Accordi formazione sicurezza lavoro / Modalità di svolgimento - Note 2022
232. Accordo n. 221/CSR del 21 dicembre 2011
233. Accordo n. 223/CSR del 21 dicembre 2011
234. Accordo n. 153/CSR del 25 luglio 2012
235. Nuovo accordo formazione sicurezza lavoro 2022 / Note
236. CEI 11-15
237. CEI 64-8 Ed. 8a (2021)

Sezione covid-19
87. Circolare Ministero della Salute del 19 luglio 2022 - COVID-19: Indicazioni operative attività odontoiatrica
88. Nota ANMA 5 luglio 2022 / Ruolo MC Nuovo protocollo COVID-19
89. Nota illustrativa del Protocollo di sicurezza Covid nei luoghi di lavoro - 30 giugno 2022
90. Protocollo condiviso misure Covid-19 negli ambienti di lavoro / Siglato 30.06.2022
91 .Protocollo sicurezza condiviso regolamentazione misure COVID-19 cantieri edili | 06.05.2022
92. Ruolo MC nella gestione del dato vaccinale nell’ambito sanitario
93. Linee guida ad interim indicazioni anti covid per la ripresa della scuola Rev. 5 Agosto 2022
94. Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali / 31 marzo 2022
95. Linee guida ad interim indicazioni anti covid servizi educativi per l’infanzia 2022/2023
96. Vademecum Min. Istruzione indicazioni covid-19 per l'avvio dell'anno scolastico 2022/2023
97. Impatto del long COVID sui lavoratori e sui luoghi di lavoro e ruolo della SSL[/box-note]

[box-note]Novità Tavola sicurezza Rev. 21.0

Le novità della Revisione 21.0 Maggio 2021, in breve:

1. Vademecum Sicurezza Funi di acciaio
2. ISO 23813:2011 Apparecchi di sollevamento - Lista di controllo persona designata
3. Check list antincendio luoghi di lavoro
4. Nota INL Prot. n. 553 del 2 Aprile 2021
5. Guida ISPESL per l’esecuzione in sicurezza delle attività di scavo
6. Rischio esposizione ad oli minerali usati - Note
7. Rischio esposizione a Cloruro di Vinile Monomero (CVM) | Classificazioni e note
8. Rischio esposizione lavoratori IPA
9. Decreto 11 febbraio 2021
10. EN ISO 11690-1:2020 | Analisi rumore in ambiente di lavoro con macchine
11. Metodologie per la riduzione del rumore negli ambienti di lavoro
12. CEI 106-45:2021 | Valutazione del rischio CEM luoghi di lavoro
13. CEI 106-45 Guida CEM Luoghi di lavoro
14. CEI EN 50499:2020 | Valutazione esposizione campi elettromagnetici
15. GPDP Domande più frequenti (FAQ) Videosorveglianza
16. Linee guida SNPA 26/2020 | Gestione accessi in sicurezza in ambienti confinati
17. Apparecchi di sollevamento persone - Ponti sospesi e relativi argani
18. UNI CEI TR 11798:2020 | Esempio classificazione ATEX distribuzione GAS naturale
19. I DPI per il rischio agenti chimici nel settore dell’edilizia
20. Rischio incendio ed esplosione in agricoltura
21. Rischio incendio ed esplosione in edilizia
22. EN 1540:2011 Esposizione occupazionale agenti chimici e biologici | Terminologia
23. Piano di sicurezza degli scavi
24. Procedura LOTO Disciplina | Format procedura
25. Lockout/Tagout: ANSI/ASSE Z244.1 - 2016
26. DM 28 Settembre 1990

Sezione covid-19
74.Rpt vademecum 2021 misure sicurezza COVID-19 studi professionali
75.Piano aziendale PSV anti SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro
76.Indicazioni ad interim per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro
77. Protocollo piani aziendali vaccinazione anti Covid-19 ambienti di lavoro | Check list
78. Protocollo sicurezza condiviso misure Covid-19 ambienti di lavoro | Check list
79. ANMA | Criteri per la fattibilità delle vaccinazioni in azienda
80. Obbligo vaccinale personale sanitario DL n. 44/2021 | Note
81. ANMA | Disciplinare tecnico per la vaccinazione nei luoghi di lavoro
82. Guida al lavoro in sicurezza COVID-19 | ATS Brianza Febbraio 2021
83. Vaccinazione anti COVID-19 per i lavoratori | Posizione CIIP
84. La protezione da SARS-CoV-2 per i lavoratori agricoli
85. Guida operativa in materia COVID-19
86. Linee guida Regioni e PA per la riapertura delle attività | 28.04.2021[/box-note]

[box-note]Novità Tavola sicurezza Rev. 20.0

Le novità della Revisione 20.0 Gennaio 2021, in breve:

1. Radiazioni ionizzanti industrie NORM | D.Lgs 101/2020
2. Lavoratori e vaccinazione anti Covid-19
3. Aziende Seveso (RIR) formazione e informazione lavoratori | quadro normativo

4. EN 671-3 manutenzione dei naspi ed idranti a muro
5. Aggiornamento/nuova valutazione dei rischi TUS: quando è necessaria
6. Locali di lavoro seminterrati o interrati: note e deroga
7. Pavimenti in vinil-amianto: individuazione, gestione e bonifica
8. Monossido di carbonio e mono/biossido di azoto: i valori limite lavoro 2020
9. Esperto di radioprotezione
10. Valutazione del rischio ATEX centrali termiche gas
11. Check list rischio di infortunio mortale in ambienti confinati
12. Prevenzione esplosioni da polvere attività molitorie
13. Apparecchi di sollevamento persone - Ponti mobili sviluppabili
14. Agenti biologici: modifica allegati XLV-II e XLVIII d.lgs. 81/2008
15. Nuovo DM 10 marzo 1998: analisi dei tre decreti sostitutivi
16. Assogastecnici: RdS "Raccomandazioni di Sicurezza"
17. Valutazione e prevenzione rischio ambienti confinati
18. Rischi monossido di carbonio utilizzo lisciatrici calcestruzzo
19. Prove di pressione condotte su attrezzature in esercizio
20. Attività rischio incendio elevato: attestato idoneità tecnica lavoratori / Note
21. Modello informazioni MC al lavoratore sulla sorveglianza sanitaria agenti cancerogeni
22. Linea guida VVF emergenza Covid-19
23. Reinserimento e integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro
24. Valutazione del rischio chimico (EMKG) - BAUa
25. Infor.mo | gli infortuni mortali causati da esplosioni
25. Radiazioni ionizzanti | tabella correlazione D.Lgs 101/2020 e D.Lgs 81/2008
26. Attestazione sorveglianza radiometrica | D.Lgs. 101/2020
27. Apparecchiature ibride di tipo RM-PET e RM-RT
28. UNI modello organizzativo 231 Ed. 2020
29. Il monitoraggio biologico
30. Rischio fibre ceramiche refrattarie (FCR)
31. Generatori di vapore e/o di acqua surriscaldata
32. Radiazioni ionizzanti | Protezione dal radon ambienti di vita e di lavoro
33. Linee elettriche aeree: le distanze dalle attività pi
34. Basic Life Support Defibrillation (BLSD)
35. Forni per le industrie chimiche e affini
36. La tutela della salute e sicurezza dei lavoratori della scuola | Note
37. D.lgs. 81/2008: documenti sugli agenti cancerogeni 2020
38. Radiazioni ionizzanti d.lgs. 101/2020: la nuova sezione dedicata
39. Inidoneità del lavoratore alla mansione | Note
40. Rischio atmosfere iperbariche | quadro normativo
41. Radiazioni ionizzanti | disposizioni transitorie d.lgs 101/2020
42. Codice ATECO e livello di rischio
43. Documento di indirizzo valutazione del rischio amianto nel SNPa
44. Documentazione protezione radiazioni ionizzanti
45. Il medico competente e il medico autorizzato
46. Scheda personale dosimetrica
47. Documento sanitario personale DOSP
48. Classificazione lavoratori e ambienti di lavoro radiazioni ionizzanti
49. Archivio nazionale dei lavoratori esposti
50. Manifestazioni fieristiche - Linee di indirizzo per la gestione SSL
51. EU-OSHA 2020 | Agenti biologici e malattie professionali
52. Studi di casi sul lavoro disturbi muscoloscheletrici cronici
53. EN 14255-3 | Valutazione del rischio da radiazione solare
54. Progettazione della misura esodo
55. Sistema di gestione SSL per le aziende dei servizi idrici, ambientali, energetici e funerari
56. Casseforme - Quaderno tecnico
57. Criticità delle reti di sicurezza di piccole dimensioni
58. Esposizione a metalli
59. List of recommended health-based biological limit values (BLVS)
60. Silice cristallina | Banca dati delle misure di esposizione
61. Linea guida sulle caratteristiche dimensionali delle autorimesse
62. Contaminazione da micotossine in ambito agro-zootecnico
63. Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso
64. La sicurezza nelle tecnologie additive per metalli
65. UNI/PDR 87:2020 | Attività tipiche spp art. 33 del d.lgs. 81/2008
66. La prevenzione del disagio termico da DPI delle vie respiratorie
67. Coronavirus sorveglianza sanitaria eccezionale nei luoghi di lavoro
68. Exposure to carcinogens and work-related cancer: a review of assessment methods
69. La prevenzione del rischio uv nelle attività outdoor | App PAF
70. Documenti sicurezza azienda e cantiere temporanei ATS Brianza
71. Vademecum delle macchine scenotecniche
72. Carrelli semoventi a braccio telescopico
73. EU - OSHA 2020 | disturbi muscolo scheletrici lavoro-correlati
74. OIRA valutazione dei rischi covid-19 sul luogo di lavoro
75. OIRA uffici: valutazione del rischio lavoro d'ufficio aggiornato in IT 2020
76. OIRA: online interactive risk assessment
77. FACT SHEET amianto 2020

Sezione Covid-19
58. Sezione Covid-19
59. Misure VVF per il contrasto contagio Sars-Cov-2 luoghi di lavoro
60. Protocolli/misure covid-19: status
61. Vademecum mascherine Covid-19 VVF
62. ISS | sistema di valutazione del rischio: come e perché funziona
63. Maschera con valvola di espirazione: principio di funzionamento
64. Linee guida attività economiche produttive e ricreative Covid-19: tutte le revisioni
65. Guida pratica referente covid scuola
66. Covid-19 | linee guida riapertura attività economiche e produttive rev. 08 ottobre 2020
67. Covid-19 i contributi di CIIP
68. Check list procedure sicurezza scuole Covid-19
69. Covid-19 | documentazione e faq rientro a scuola a.s. 2020/2021
70. Responsabilità dirigenti scolastici Covid-19
71. Gestione dei lavoratori fragili: sorveglianza sanitaria
72. La responsabilità amministrativa degli enti ai tempi del Covid-19
73. Formazione in materia di salute e sicurezza in emergenza Covid-19[/box-note]

[box-note]Novità Tavola sicurezza Rev. 19.0

Le novità della Revisione 19.0 Giugno 2020, in breve:

1. Apparecchi di sollevamento materiali di tipo trasferibile INAIL
2. Banca dati esposizione silice - Rapporto 2000 – 2019
3. Siti contaminati da amianto
4. Materiali contenenti amianto analisi d’immagine iperspettrale
5. Reti di sicurezza. Guida tecnica per la scelta, l’uso e la manutenzione
6. Apparecchi di sollevamento persone - Macchine agricole raccoglifrutta
7. Linee di indirizzo Sgsl per l'esercizio dei parchi eolici
8. Esposizione a micotossine aerodisperse
9. Formazione e addestramento scaffolder e rigger
10. Il rischio da sovraccarico biomeccanico restauratori
11. Il primo soccorso nei lavori in quota
12. La gestione della sicurezza nelle cave a cielo aperto
13. La manutenzione per la sicurezza sul lavoro e sicurezza nella manutenzione
14. Rimozione in sicurezza tubazioni idriche interrate in cemento amianto
15. Guida ai servizi di verifica di attrezzature macchine e impianti
16. MMC | MR | SP: Legislazione, Norme tecniche e Documenti INAIL
17. UNI ISO 16732-1:2020 | valutazione del rischio incendio
18. D.P.R. 462/2001 | testo consolidato 2020
19. Check list audit SGSSL | ISO 45001:2018 (IT)
20. Impianti termici a combustibile gassoso esistenti | adeguamento: diagrammi e note
21. Lavori con obbligo sorveglianza sanitaria: riferimenti normativi ed elenchi
22. Verifica funi acciaio: metodo magnetico induttivo (MRT)
23. Verifiche periodiche idroestrattori: note e chiarimenti
24. Liquidi infiammabili: GHS / CLP / PI
25. Piattaforma nazionale del fosforo
26. Luoghi di lavoro | Check list titolo II allegato IV D.Lgs. 81/08
27. D.Lgs. n. 624/96
28. Vademecum sicurezza attività estrattive
29. Salute e Sicurezza lavoratori industrie estrattive | D.lgs 624/1996
30. Illustrazioni delle dinamiche infortunistiche in cava
31. UNI/PdR 18:2016 UNI ISO 26000
32. UNI/PdR 2 - UNI/PdR 22: MOG D.Lgs. 81/2008
33. UNI/PdR 83:2020

Sezione Covid-19
34. Direttiva (UE) 2020/739
35. DVR rischio Covid
36. Rischio biologico coronavirus | Titolo X D.Lgs. 81/08
37. Covid-19 areazione locali di lavoro e modalità uso impianti di condizionamento
38. Tutela del lavoratore "fragile" covid 19
39. Sars-cov‐2: inserito nell'elenco agenti biologici sicurezza lavoro
40. Covid-19: tempo di persistenza ambienti e disinfettanti
41. Piano di emergenza covid-19
42. Covid-19: formazione lavoratori
43. Coronavirus: corretto uso delle mascherine
39. Check list verifica "protocollo anticontagio" INL
40. FDA: linee guida per l'uso della termografia durante l'emergenza covid-19
44. Coronavirus: fact sheet per la protezione degli operatori sanitari inail
45. Documento tecnico inail rimodulazione misure sars-cov-2 nei luoghi di lavoro
46. Protocollo sicurezza luoghi di lavoro
47. Linee guida MIT sulla sicurezza nei cantieri edili
48. Protocollo sicurezza trasporti e logistica
49. Covid-19: istruzioni per l'uso semimaschere di protezione individuale
50. Covid-19 | sanificazione con perossido d'idrogeno
51. Covid-19 | sanificazione ipoclorito di sodio e cloro attivo generato in situ
52. Ozono: presidio naturale per la sterilizzazione di ambienti
53. Covid-19 | sanificazione con ozono
54. Modello certificato di sanificazione ambienti non sanitari covid-19
55. Vademecum sanificazione requisiti | Procedure covid-19
56. Sezione Covid-19[/box-note]

[box-note]Novità Tavola sicurezza Rev. 18.0

Le novità della Revisione 18.0 Febbraio 2020, in breve:

1. Burn-out: OMS / Test MBI / Note
2. Luoghi di lavoro e barriere architettoniche
3. UNI EN 54-13:2020 | Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio
4. Dirigente scolastico datore di lavoro: quadro normativo e giurisprudenza
5. Prevenzione incendi: deroga generale e istituto della deroga
6. Primo documento di consenso sulla sorveglianza sanitaria
7. Radon abitazioni e luoghi di lavoro: tabelle riassuntive
8. Polveri e fibre ambienti di lavoro: UNI EN 481
9. Dirigente e preposto anche di fatto: posizioni di garanzia e formazione
10. Dispositivi di protezione delle vie respiratorie (RPE): criteri di scelta HSE
11. Celle frigorifere e locali a basse T - tempi di permanenza e pause
12. Servizi igienici luoghi di lavoro: n° bagni e WC
13. Bagni chimici: requisiti di installazione/uso per eventi e cantieri
14. Coordinatore sicurezza: requisiti professionali
15. Banca dati INAIL verifiche periodiche impianti messa a terra DPR 462/2001
16. Linee guida elaborazione piano emergenza
17. Modello autocertificazione rischio CEM | Giustificata
18. Modello autocertificazione rischio ROA | Giustificata
19 Esposizione a micotossine aerodisperse
20. Segni gestuali apparecchi di sollevamento ISO 16715, TUS, altri
21. UNI EN ISO 13854:2020 | Spazi minimi per evitare lo schiacciamento di parti del corpo
22. Progetto UNI/PDR servizio di prevenzione e protezione
23. UNI ISO 23853:2019 | Addestramento di imbracatori e segnalatori
24. EN 16851:2017 Sistemi di gru leggeri - Pericoli/Istruzioni uso
25. UNI 10617:2019 | Stabilimenti con pericolo di incidente rilevante
26. Presse: le norme della serie ISO 16092-X
27. UNI EN 1127-1:2019 | Atmosfere Esplosive
28. CEI EN 60825-1:2017 | Classificazione ed etichettatura laser
29. UNI EN 13098:2019 | Esposizione nei luoghi di lavoro
30. UNI ISO 23932-1:2019 Ingegneria della sicurezza contro l'incendio
31. UNI EN ISO 20607:2019 | Manuale di istruzioni
32. UNI ISO 22324:2019 | Linee guida codifica colori per allertamento
33. Mandatario e distributore di macchine: note e mandato
34. Macchine: Fabbricante e Datore di Lavoro - responsabilità
35. Funi di sicurezza: norme e note applicative
36. ESPE: Quadro normativo
37. ISO 7010 raccolta segnaletica di sicurezza - Ed. 2020
38. Vademecum marcatura e sicurezza catene sollevamento
39. Stima adattiva del rischio di rottura di attrezzature in pressione
40. 10° rapporto attività sorveglianza del mercato direttiva macchine
41. FAQ ECHA - Scheda di sicurezza (SDS)
42. GHS/CLP: Indicazioni di pericolo / Consigli di prudenza: tabella di raccordo H/P/EUH
43. Comprendere il GHS
44. CEI 31-93 | verifica impianti elettrici ATEX ante 30 giugno 2003
45. Attrezzi a mano per lavori sotto tensione
46. Guida normativa quadri elettrici | CEI 121-5
47. Coordinatore CSE linee guida ING
48 Coordinatore CSP linee guida ING
49. UNI ISO 18893:2020 | Piattaforme di Lavoro mobili Elevabili
50. UNI ISO 18878:2020 | PLE: formazione operatore[/box-note]

[box-note]Novità Tavola sicurezza Rev. 17.0

In Rosso le novità della Revisione 17.0 Novembre 2019, in breve: 

1. Indice di calore
2. UNI ISO 11226 valutazione delle posture di lavoro
3. EN ISO 16895:2018 zone atex impianti di veniciatura
4. La valutazione del rischio vibrazioni
5. Medico competente e pratiche vaccinali nei luoghi di lavoro
6. La protezione attiva antincendio
7. Guida ai servizi di verifica di attrezzature macchine e impianti
8. Gli incidenti con mezzo di trasporto
9. Sicurezza alla guida - Effetti dell'uso di alcol, droghe e farmaci
10. Agenti biologici: conoscere il rischio
11. Esperto CEM: Requisiti e competenze
12. UNI 11711:2018 | Igienista industriale
13. Toolkit prevention of sharps injuries healthcare sector
14. Modello piano di lavoro amianto (PLA)
15. Manuale valutazione rischio esposizione agenti chimici 2017
16. Sorveglianza sanitaria strutture INAIL
17. Quesiti di prevenzione incendi
18. Porte antincendio
19. Piano di lavoro delle demolizioni
20. Linee indirizzo costruzione di impianti Atmosfera Controllata (AC)
21. CEI 0-2 | Guida documentazione progetto impianti elettrici
22. Sistemi a riduzione di ossigeno (ORS) ISO 20338
23. ISO EN 16750:2017
24. ISO 20338:2019
25. Prevenzione Incendi: Approccio ordinario e Approccio ingegneristico FSE
26. Linee indirizzo Lavori in ambienti confinati CNI
27. Rischi esposizione CEM: Indicazioni operative
28. Fumi di saldatura
29. Dispositivo uomo presente sedile carrelli elevatori
30. Lavori su impianti ai quali non si applica il titolo IV TUS
31. Tabella equiparazione D.M. 16/2/1982 / D.P.R. 151/2011
32. Locali generatori di vapore
33. Sistemi di rivelazione incendi
34. Prime linee attività di spegnimento incendi
35. Decreto 21 agosto 2019 n. 127
36. Focus piattaforme di trasporto | en 16719:2018[/box-note]

[box-note]Novità Tavola sicurezza Rev. 16.0

In Rosso le novità della Revisione 16.0 Luglio 2019, in breve: 

1. MMC OCRA semplice
2. MMC OCRA dettagliata
3. MMC Snoook-Ciriello
4. D.M. 3.08.2015 e D.P.R. 151/2011: Tabella di lettura
5. Aree a rischio specifico
6. Linee indirizzo MMC pazienti ISO TR 12296 (MAPO) | RL
7. Agenti cancerogeni TUS: elenchi sostanze/processi
8. Classificazione rischio di incendio luoghi di lavoro
9. DVR Programma miglioramento
10. Nolo a caldo e a freddo - Obblighi
11. Procedura spazi confinati
12. Guida ai servizi di verifica di attrezzature macchine e impianti
13. CIVA | Servizi Telematici Certificazione e Verifica Impianti e Apparecchi
14. Infortuni e malattie lavoro: procedura e moduli di gestione
15. CEI 64-21: Impianti adeguati a persone con disabilità/specifiche necessità
16. EN 60079-17: verifica e manutenzione impianti elettrici ATEX
17. EN 482:2015
18. EN 689:2019 
19. ISO/TR 12296
20. Luoghi MA.R.C.I.: Norma e Classificazione
21. ISO 18893:2014 Sicurezza PLE
22. Codice di Prevenzione Incendi - Status
23. Il rappresentante del DL lavori in ambiente confinati
24. Attrezzature a pressione: UNI 11325-12:2018
25. Filtro a prova di fumo e sistemi EN 12621-6
26. DVR: i termini per l'elaborazione
27. La manutenzione per la sicurezza sul lavoro
28. Rimozione in sicurezza delle tubazioni idriche
29. Lavoro accessorio e TUS
30. Registro esposizione agenti cancerogeni: Quando e come
31. PI Autorimesse: Piani interrati e fuori terra [/box-note]

Estratto:

FATTORE DI RISCHIO  RIF. LEG.VO (*) METODI VALUTAZIONE DEI RISCHI
Norme tecniche (1) Buone prassi art. 15 D.Lgs. 81/08 (2) Guide Ufficiali (3) Altro (4)
D.Lgs. 81/2008 ---
     

D.Lgs. 81/2008 Testo consolidato

https://tussl.it/

ATECO ---      

Tutti i Codici ATECO

Codice ATECO e livello di rischio

Statuto lavoratori Legge 20 maggio 1970 n. 300      

Videosorveglianza luoghi di lavoro

GPDP Domande più frequenti (FAQ) Videosorveglianza

Nota INL prot. 14 aprile 2023 n. 2572

Prevenzione Incendi  (*)

(*) Vedi Sezione a seguire

---
D.P.R. 151/2011
Legge n. 300/1970
Decreto 3 agosto 2015
Decreto 12 Aprile 2019
Decreto 3 settembre 2021 / Decreto Minicodice Attività a basso rischio di incendio
Decreto 2 settembre 2021 - Decreto GSA / Gestione Sicurezza Antincendio luoghi di lavoro
Decreto 1 settembre 2021 / Nuovo "Decreto controlli" PI
UNI EN 1838 Illuminazione di emergenza: Norma e note   Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio - Focus sulla misura S.10 del Codice di prevenzione incend

Manuale di prevenzione incendi - VVF
Reazione al fuoco Codice Prevenzione Incendi (Misura S.1)

La nuova prevenzione incendi nei luoghi di lavoro
Vademecum sicurezza lavoro CVVF / 2022
Progettazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro

Elenco attività D.P.R. 151/2011 
Adempimenti prevenzione incendi: normativa e procedure
Tabella Attività PI e RTV
DM 3 agosto 2015 e DPR 151/2011: tabella di lettura
Codice di Prevenzione Incendi - Status
Tabella euiparazione D.M. 16/2/1982 / D.P.R. 151/2011

Prevenzione incendi: deroga generale e istituto della deroga

Lettera circolare VVF n. 11051 del 2 agosto 2022
Valutazione rischi incendio luoghi di lavoro 2022 / Schemi di applicazione
Indicazioni applicative del DM 02 Settembre 2021
Treatment and storage of waste and combustible secondary raw materials
Circolare CNI n. 911 del 4 luglio 2022: Anagrafe Nazionale Professionisti Antincendio (ANPA)
Nota VVF Prot. n. 8809 del 17 giugno 2022
Circolare VVF prot. 3479 del 26 settembre 1989 / Prevenzione incendi - Silos
La prestazione di resistenza al fuoco: fasi di progetto, esecuzione, collaudo e SCIA antincendio
Impiego di un impianto a disponibilità superiore nel progetto delle prestazioni di resistenza al fuoco di strutture di acciaio
Seminario sulla sicurezza in caso di incendio delle chiusure d'ambito, sulla reazione al fuoco
Nota DCPREV 4378 del 24 Marzo 2022
Piano di emergenza antincendio: in accordo Decreto 2 Settembre 2021 / Note
Tecnici manutentori antincendio - Decreto 1 Settembre 2021 / Qualifica
Attività soggette Prevenzioni Incendi: dal NOP (1984) alla SCIA (2011)
SCIA antincendio

Quesiti PI - risposte in tema di DM 19/05/2022, DPR 1/08/2011 n.151 e DM 18/10/2019

Figure   UNI 11720:2018 | Manager HSE
UNI 11711:2018 | Igienista industriale
Progetto UNI/PDR servizio di prevenzione e protezione
UNI 11720 - Il Manager HSE
  Compiti del medico competente: una scheda sintesi

Il preposto: quadro normativo e giurisprudenza
Registro nazionale dei medici competenti
Accordo formazione RSPP 2016
Modello verbale sopralluogo RSPP
Modelli Incarichi e Deleghe funzioni D.Lgs. 81/08
Lavoratori autonomi e TUS: tutti gli obblighi e check controllo
Vademecum RLS
SPP Organizzare il Servizio
Lavoro accessorio e TUS
Dirigente scolastico datore di lavoro: quadro normativo e giurisprudenza
Dirigente e preposto anche di fatto: posizioni di garanzia e formazione
Coordinatore sicurezza: requisiti professionali
Coordinatore CSE linee guida ING
Coordinatore CSP linee guida ING

La tutela della salute e sicurezza dei lavoratori della scuola | Note
Inidoneità del lavoratore alla mansione | Note

RSSP (SPP) obbligatoriamente "interno" all'azienda / Nota

Direttore dei lavori e responsabilità sicurezza / Note

Decreto 22 marzo 2022 / Individuazione dei datori di lavoro CNVVF

Circolare INL n. 1 del 16 febbraio 2022 

Dirigente per la sicurezza sul lavoro / Atto di nomina

Obbligo formazione preposto 2022 - Novità DL 146/2021

Modelli Comunicazione preposto appalto e subappalto art. 26 co. 8 bis TUS

Modulo nomina / incarico Preposto sicurezza 

Novità sugli obblighi del Preposto sicurezza (Art. 19 D.Lgs. 81/2008) di cui al D.L. n. 146/2021 / Note

Il protocollo di sorveglianza sanitaria MC lavoro: Note / Modello
Crediti formativi medici competenti - Art. 38 D.Lgs. 81/08

Vademecum per il medico competente della Pubblica Amministrazione

Vademecum aggiornamento coordinatori CSP e CSE
Aggiornamento periodico formazione CSP CSE
Repertorio nazionale degli organismi paritetici
Modulo nomina Medico Competente (MC) / TUSSL
Modello lettera di richiamo sicurezza lavoratore
Schema di Relazione annuale medico competente / Art. 25 co. 1 lett. i) TUS
Circolare INAIL n. 23 del 1° giugno 2023 / Tutela degli eventi lesivi accaduti a RLS/RLST
Preposto sorveglianza PIMUS (Art. 136 c.6 D.Lgs. 81/2008) / Note e Modello nomina
Leadership aziendale in materia di salute e sicurezza sul lavoro / Guida pratica - Autovalutazione
Vademecum medico competente

DVR Art. 28 D.Lgs. 81/2008 EN ISO 31010 Guida tecniche valutazione del rischio   OIRA valutazione dei rischi covid-19 sul luogo di lavoro
OIRA uffici: valutazione del rischio lavoro d'ufficio aggiornato in IT 2020
OIRA: online interactive risk assessment

Guida stesura DVR
Norme tecniche nel TUS
Lavoro accessorio TUS
Modello riunione annuale sicurezza
Moduli gestione sicurezza
Procedure standardizzate fino 50 addetti
Modello DUVRI
Distributori di carburanti: Quadro normativo sicurezza
DVR Programma miglioramento
Infortuni e malattie lavoro: Procedura
DVR: i termini per l'elaborazione
DVR Cantieri
Lavori su impianti ai quali non si applica il titolo IV TUS

Aggiornamento/nuova valutazione dei rischi TUS: quando è necessaria

La procedura per la gestione delle interferenze nei contratti d'appalto 

Tragitto casa-lavoro: Infortunio sul lavoro / Infortunio in itinere - Casi e giurisprudenza
Vademecum sicurezza nei luoghi di lavoro del CNVVF: Redazione del Documento Valutazione dei Rischi / Dic. 2020
Vademecum Sicurezza nei luoghi di lavoro del CNVVF: Redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I) / Dic. 2020
Vademecum denuncia Infortuni sul lavoro

Formazione

Tutti i capi D.Lgs. 81/2008
CSR del 22 febbraio 2012
CSR del 7 luglio 2016
Accordo n. 221/CSR del 21 dicembre 2011
Accordo n. 223/CSR del 21 dicembre 2011
Accordo n. 153/CSR del 25 luglio 2012

Accordo Stato Regioni n. 2429 del 26 gennaio 2006
Accordo Stato-Regioni del 27 luglio 2022

UNI ISO 23853:2019 | Addestramento di imbracatori e segnalatori

UNI/PdR 149:2023 | Formazione in videoconferenza sincrona

  Materiale didattico Formazione Addetti Antincendio Rischio Elevato 
Formazione e addestramento scaffolder e rigger
Formazione generale sicurezza lavoratori
Formazione addetti primo soccorso 

Tabella riepilogativa TUS

Documento CIIP sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro
Requisiti docenti formazione addetti antincendio - Decreto 2 Settembre 2021
Informazione e formazione dei lavoratori addetti antincendio / Decreto 2 Settembre 2021
Mappa Accordi formazione sicurezza lavoro / Modalità di svolgimento - Note 2022
Nuovo accordo formazione sicurezza lavoro 2022 / Note

Formatore Salute e Sicurezza lavoro / Note
Nuovo Accordo Stato-Regioni formazione sicurezza lavoro

Responsabilità amministrativa
enti
D.Lgs. 231/2001
Art. 30 D.Lgs. 81/2008

BS 18001
BS 18004
ISO 45001
UNI 11856-1:2022

UNI ISO 45002:2023 / Linee guida generali per l'attuazione della UNI ISO 45001:2018

 

Linee di indirizzo rete SGSL INAIL
Linee di indirizzo SGSL UNI INAIL
Modelli applicativi SGSL UNI
Linee di indirizzo SGSL per l'esercizio dei parchi eolici

Manifestazioni fieristiche - Linee di indirizzo per la gestione SSL
Sistema di gestione SSL per le aziende dei servizi idrici, ambientali, energetici e funerari

Inail-Fincantieri - Modelli di Gestione dei Near Miss (MGNM) 
Sistemi di gestione di salute e sicurezza sul lavoro, bilanci e prospettive
Linee di indirizzo SGI - AE 

Linee indirizzo valutazione del rischio reati SSL ex art. 25 septies Dlgs 231/2001 / INAIL 2023
Linee di indirizzo per l'applicazione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro per l'industria chimica

D.Lgs. 231/2001 Testo consolidato
BS 1004 VR SGSL
Indicatori di prestazione SSL UNI 7249
Check list audit SGSSL | ISO 45001:2018 (IT)

UNI modello organizzativo 231 Ed. 2020

Pre.Vi.S.: Sistema di monitoraggio dei fattori di rischio lavorativo attraverso l'attività di vigilanza

La creazione di competenze e di consapevolezza dei vari attori del SGSS aziendale settore “Automotive”
Rating di legalità: Quadro normativo

Industrie insalubri RD 27/07/1934 n. 1265
DM 5/09/1994
      Industrie insalubri
Luoghi di lavoro

Titolo II

Decreto-Legge 28 luglio 2023 n. 98
Legge 8 giugno 2023 n. 84

EN 15635 - Magazzini scaffalature
NTC2008 Norme tecniche costruzioni
EN ISO 7730 Microclima)
EN ISO 7933 (Microclima)
EN ISO 11079 (Microclima)
EN ISO 12894 (Microclima)
EN ISO 15743 (Ambienti freddi)
EN ISO 7243 (ambienti caldi)
EN ISO 11079 (IREQ tWC)
EN 15878 Sistemi di stoccaggio acciaio

UNI EN ISO 8996:2022 - Ergonomia dell'ambiente termico

UNI/TR 11886-2 Criteri di scelta protezioni antiurto
Calcolo ventilazione / ricambi d'aria edifici in accordo UNI EN 16798-1
Protezioni antiurto in ambito industriale: UNI/TS 11886-1:2022 e UNI/TR 11886-2:2022

Gestione del traffico nel magazzino

Solaio sicuro INAIL
Linee guida microclima e illuminazione

Guida informativa per la gestione del rischio caldo - progetto Worklimate
Indicazioni operative per la prevenzione del rischio da agenti fisici ai sensi del decreto legislativo 81/08 / Ed. Luglio 2021

Linee di indirizzo per la prevenzione nelle scuole dei fattori di rischio indoor per allergie e asma
Valutare il rischio architettonico negli ambienti di lavoro

Allegato IV D.Lgs.81/08
ASHRAE
Check list luoghi di lavoro
Valutazione rischio ambienti freddi
Piano viabilità aziendale
Magazzino a scaffalature metalliche
Lavoratori isolati
Magazzini automatici
Banchine dio carico scarico
Valutazione stress Termico ambienti cadi
Valutazione Microclima ambienti moderati
Locali ricarica carrelli elevatori elettrici
Luoghi di lavoro: normativa e requisiti
Pavimenti industriali UNI 11146
Modello relazione rilievo illuminotecnico
Videosorveglianza luoghi di lavoro
Illuminazione luoghi di lavoro in interni
Valutazione rischio sismico
Modello unico nazionale notifica art. 67 d.lgs. 81/2008
Check list Sistemi di filtrazione
Indice di calore
Linee indirizzo costruzione di impianti Atmosfera Controllata (AC)
Focus piattaforme di trasporto | EN 16719:2018
Celle frigorifere e locali a basse T - tempi di permanenza e pause
Servizi igienici luoghi di lavoro: n° bagni e WC
Bagni chimici: requisiti di installazione/uso per eventi e cantieri
Luoghi di lavoro | Check list titolo II allegato IV D.Lgs. 81/08

Locali di lavoro seminterrati o interrati: note e deroga

Cartelli di carico scaffalature metalliche EN 15635

Check list Documenti sicurezza da tenere in azienda

Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dagli effetti del calore
Vademecum MLPS rischi lavorativi esposizione ad alte temperature
Temperature percepite: Indice Humidex
Nota INL prot. 13 luglio 2023 n. 5056
Il rischio scivolamento pavimentazioni luoghi di lavoro: Metodo di prova B.C.R.A. / Tortus
La Sicurezza in ospedale / INAIL
La Sicurezza nel Settore Corilicolo
Locali di lavoro non conformi (vincolati) All. IV D.Lgs. 81/2008 - Autorizzazione (Art. 63. c.5)
Analisi dei rischi lavorativi nelle lavanderie industriali
Il Progetto Worklimate e la piattaforma previsionale di allerta rischio calore
Vademecum Sicurezza nei luoghi di lavoro del CNVVF: I provvedimenti attuativi del DLgs 81/08 / Dic. 2020
Curva di Bradley - DuPont / Note
Risoluzione del 21 dicembre 1987
Prevenzione respiratoria nelle scuole / Note e Documenti

Macchine attrezzature

Titolo III: Attrezzature lavoro
Capo I: Attrezzature di lavoro

Decreto Legislativo 10 settembre 1991 n. 304

ISO/TR 14121-2
UNI EN ISO 12100

CEN EN 60204-1
Norme Tecniche Armonizzate
BS 18004
EN ISO 14122-X
UNI 11325-12:2018
EN 131-X
EN ISO 19085:2018 macchine legno  
ISO/TR 11705
EN ISO 17916:2016: sicurezza macchine taglio termico
Apparecchi sollevamento Uso sicuro ISO 12480-1
EN 60204-1:2018
UNI 10814:2019 | sedute da lavoro
Carrelli industriali semoventi - serie norme EN 16842-X:2019
EN 13128:2009 sicurezza fresatrici
UNI 11325-12:2018
UNI EN ISO 13854:2020 | Spazi minimi per evitare lo schiacciamento di parti del corpo
EN 16851:2017 Sistemi di gru leggeri - Pericoli/Istruzioni uso
Presse: le norme della serie ISO 16092-X
UNI EN ISO 20607:2019 | Manuale di istruzioni
UNI ISO 18893:2020 | Piattaforme di Lavoro mobili Elevabili
UNI ISO 18878:2020 | PLE: formazione operatore

ISO 23813:2011 Apparecchi di sollevamento - Lista di controllo persona designata

Lockout / Tagout: ANSI/ASSE Z244.1 - 2016

UNI/TS 11805-1-2021 Movimentazione di carichi sospesi carrelli elevatori
UNI EN 280-1:2022 Piattaforme di lavoro mobili elevabili
UNI EN 13001-3-5:2022 | Apparecchi di sollevamento: ganci fucinati e di fusione
UNI EN 13001-3-6:2022 | Apparecchi di sollevamento: Cilindri idraulici
UNI EN ISO 4254-1:2022 - Macchine agricole
CEI EN IEC 62061:2022
EN ISO 3691-X: Norme della serie per la sicurezza dei carrelli industriali / elevatori
UNI EN 17076:2021 Gru a torre - Sistemi anticollisione
UNI EN 16851:2021 Gru - Sistemi di gru leggere

UNI EN ISO 13849-1:2023
IEC 60204-32:2023 / Electrical equipment requirements of hoisting machines
UNI EN ISO 3691-4:2023 / Requisiti di sicurezza e verifiche Carrelli industriali senza guidatore a bordo
UNI 11636:2023 / Validazione delle attrezzature di immagazzinamento
UNI EN 1004-1:2021 Requisiti di sicurezza trabattelli
UNI EN ISO 3691-2:2023 / Carrelli industriali a braccio telescopico
UNI EN ISO 3691-3:2023 / Requisiti supplementari per carrelli con posto di guida elevabile
UNI EN ISO 6165:2023 / Macchine movimento terra: Identificazione e vocabolario
EN 474-X Sicurezza macchine movimento terra: tutte le norme della serie

Ribaltatore Bobine
La Check-List Manutenzione Macchine Testurizzazioni

9°Rapporto macchine INAIL
Guide nuovo approccio,
Le scale portatili - INAIL
Attrezzature a pressione
Sicurezza 4.0 | e-book macchinari di sollevamento
Guida  verifica attrezzature e impianti
CIVA
La manutenzione per la sicurezza sul lavoro
Guida ai servizi di verifica di attrezzature macchine e impianti
10° rapporto attività sorveglianza del mercato direttiva macchine

Reti di sicurezza. Guida tecnica per la scelta, l’uso e la manutenzione
Apparecchi di sollevamento persone - Macchine agricole raccoglifrutta
La manutenzione per la sicurezza sul lavoro e sicurezza nella manutenzione
Guida ai servizi di verifica di attrezzature macchine e impianti
Apparecchi di sollevamento materiali di tipo trasferibile INAIL

Carrelli semoventi a braccio telescopico
Vademecum delle macchine scenotecniche
La sicurezza nelle tecnologie additive per metalli
Apparecchi di sollevamento persone - Ponti mobili sviluppabili

Apparecchi di sollevamento persone - Ponti sospesi e relativi argani

Linee indirizzo per l’attività di vigilanza sulle attrezzature

L'accertamento tecnico per la sicurezza delle macchine per imballaggio

L’accertamento tecnico per la sicurezza delle macchine alimentari

Linee guida - L’installazione dei dispositivi di protezione del conducente capovolgimento / sistemi di ritenzione trattori agricoli o forestali
Regione Lombardia, DD 08 luglio 2014 n. 6551 - Linea guida "Uso delle piattaforme di lavoro elevabili"

Allegato V D.Lgs. 81/08,
Direttiva 2006/42/CE
Direttive nuovo approccio
Allegato I

CEM4
Verifica periodica PED
Scale EN 131-3
EN 547 Accessi macchine
ISO/TR 11705 Registro controllo accessori sollevamento
Scale portatili: quadro normativo
EN ISO 17916:2016 Sicurezza macchine taglio termico
Check list verifiche attrezzature in pressione
Vademecum Gruppi elettrogeni
Vademecum sicurezza carroponti
Carrelli elevatori e cintura di sicurezza: obbligo di legge/normativo
Apparecchi di sollevamento: come individuare le norme armonizzate
Vademecum sicurezza carroponti
Manutenzione: tutte le definizioni delle norme di riferimento
Manutenzione terminologia | UNI EN 13306:2018
Attrezzature di lavoro: procedura Art. 71 d.lgs. 81/2008
EN ISO 12100 e ISO/TR 14121-2: esempio valutazione del rischio
Strutture ROPS / FOPS / TOPS / FOGS
Nolo a caldo e a freddo Obblighi
ISO 18893:2014 Sicurezza PLE
Attrezzature pressione: UNI 11325-12:2018
Dispositivo uomo presente sedile carrelli elevatori
Mandatario e distributore di macchine: note e mandato
Macchine: Fabbricante e Datore di Lavoro - responsabilità
Funi di sicurezza: norme e note applicative
ESPE: Quadro normativo
Vademecum marcatura e sicurezza catene sollevamento
Stima adattiva del rischio di rottura di attrezzature in pressione

Verifica funi acciaio: metodo magnetico induttivo (MRT)
Verifiche periodiche idroestrattori: note e chiarimenti

Vademecum Sicurezza Funi di acciaio
Procedura LOTO Disciplina | Format procedura

Funzioni di arresto / Categorie di arresto Macchine / Azionamenti
Sicurezza Carrelli industriali senza conducente (AGV-LGV) conformi ISO 3691-4:2020
Sicurezza macchinari tessili: orditoi
Attrezzature di lavoro e prevenzione degli infortuni - UNI 07.2022
Circolare ISPESL n. 1088 del 5 febbraio 2003
Trasportatori a rulli: Sicurezza / Note
Rischi elementi mobili: misure sicurezza alternative alla protezione/segregazione
Trabattelli - Guida tecnica per la scelta, l’uso e la manutenzione
Check list uso in sicurezza impianti e attrezzature di lavoro

Caldaie a tubi da fumo (generatori di vapore) UNI EN 12953-6:2011 / Check list Osservazione e Controlli C1 - C2
Trabattelli - Quaderno Tecnico cantieri temporanei o mobili / INAIL 2022
Trabattelli - Quaderni per immagini / Edizione 2023
Controllo delle acque generatori di Vapore / Tabelle circolare ANCC 30/81
Documento di validazione e Rapporto di ispezione scaffalature metalliche / UNI 11636:2023
Tecniche avanzate per la gestione dei serbatoi di stoccaggio atmosferico
Salita e discesa da PLE a livelli variabili / Note e procedure
Analisi dei rischi e problematiche gestionali connesse alle apparecchiature delle centrali idroelettriche
Gruppi elettrogeni P ≤ 25 kW: gli obblighi per l'installazione
Ponteggi di facciata: Elementi / Designazione / Classificazione
Esonero conduzione generatori di vapore - I casi / Note
Modello comunicazione cessazione esercizio, trasferimento di proprietà e spostamento attrezzatura di lavoro / Allegato VII D.Lgs. 81/2008
Vademecum Sicurezza nei luoghi di lavoro del CNVVF: La manutenzione delle strutture e degli impianti degli edifici / Dic. 2020
Regolamento Macchine | Obblighi operatori economici

DPI

Titolo III: Attrezzature lavoro
Capo II: DPI
Allegato VII
Regolamento (UE) 2016/425
D.M. 2 maggio 2001
Decreto 20 dicembre 2021 / Decreto DPI lavoro 2022 (ATP)

 

EN 458
EN 529
EN 163
EN 170
EN 171
EN 420
EN ISO 20349-2
Norme armonizzate DPI
Le norme della Serie ISO 16321-X: Eye and face protection for occupational use

UNI EN 17558:2023 - Ergonomia degli insiemi di DPI
UNI EN ISO 13997:2023 - Indumenti di protezione resistenza al taglio

 

Linee operative organizzazione pulizia e mantenimento efficienza di indumenti DPI – Buona prassi 2012

DPI anticaduta
Idoneità assorbitore anticaduta
Guida DPI 2018
Calcolo dispositivi di protezione saldature - PAF

La prevenzione del disagio termico da DPI delle vie respiratorie
Criticità delle reti di sicurezza di piccole dimensioni

I DPI per il rischio agenti chimici nel settore dell’edilizia

Vademecum i dispositivi di protezione individuale VVF

DPI calzature EN ISO 20349-2
Nuovo Regolamento DPI e TUS
Nuovo Regolamento DPI
Guanti DPI norme tecniche
Vademecum illustrato | Scelta APVR
Dispositivi anticaduta
Criteri di scelta DPI
DPI Occhi e viso
CEI EN 50321-1: lavori sotto tensione - calzature di protezione
UNI EN ISO 20471:2017 indumenti ad alta visibilità
UNI EN ISO 4007:2019 | dpi protezione occhi e viso - Vocabolario
Dispositivi di protezione delle vie respiratorie (RPE): criteri di scelta HSE

Nuovi modelli scelta DPI lavoro / In accordo Decreto 20 Dicembre 2021 (modifica Allegato VIII D.Lgs. 81/2008)

Vademecum DPI contro le cadute dall’alto

Imbracature di sicurezza per il corpo: Norme, Requisiti e Registro di controllo

Criteri di scelta ed uso dei DPI 

Vademecum Guanti di Protezione / DPI mani e braccia
Vademecum DPI Protettori dell’udito

Il fit test sui DPI per la protezione delle vie respiratorie prima della loro adozione / UNI 11719
Vademecum calzature antinfortunistiche / DPI Arti inferiori

...
segue in allegato

(*) Se indicato solo “Titolo XX” si fa riferimento al TUS D.Lgs 81/2008
(**) La protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti è disciplinata unicamente dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e sue successive modificazioni.

Il presente documento è di raccordo tra i Fattori di Rischio sul lavoro (F), menzionati dal TUS D.Lgs 81/2008 e altra normativa correlata, con le metodologie applicabili per la Valutazione (M), in ordine (Vedasi D. Lgs. 81/2008 Art. 2 - Definizioni - lettera, u, v, z.), anche in relazione con le più recenti indicazioni in merito giurisprudenza, disegni di legge, ecc:

1. Norme Tecniche
2. Buone Prassi
3. Guide Ufficiali 
4. (Altro)

In questa Revisione 23.0 Settembre 2023, sono aggiunte altre 171 nuove voci di Documenti/norme/link (totale 1.159) relative ai Fattori di rischio in ordine con i Titoli del D.Lgs 81/2008:

- Metodi metodi Valutazione dei rischi (con link al Documento interno/esterno sito);
- Altra Legislazione correlata alla sicurezza lavoro (Impianti, Incendio, Radiazioni ionizzanti, ecc).

La tavola, non ha, ovviamente, carattere esaustivo, sarà aggiornata nel tempo, invitiamo a segnalazioni.

Download Preview Rev. 23.0 Settembre 2023

[box-note]Note

In rosso le novità della Revisione 23.0 Settembre 2023

Per tutte le fonti riportate, fare riferimento alle Sezioni:

Tutte le linee guida Sicurezza INAIL (nota 3)
Tutte le linee guida Sicurezza/Marcatura CE INAIL (nota 3)
Tutte le Buone Prassi (nota 2)
Catalogo norme UNI (nota 1)
Catalogo norme CEI (nota 1)
Guide Sicurezza lavoro UE (nota 4)
Tutte le guide Nuovo Approccio CE
Interpelli[/box-note]

Il metodo deve essere descritto, anche in dettaglio, se non in qualche modo “validato” poiché il datore di lavoro ha l’onere di dimostrarne l’idoneità allo scopo. 

La legislazione, in generale, non determina la modalità per effettuare la valutazione dei rischi, ma è lasciata facoltà di scelta al datore di lavoro; se viene adottato il metodo previsto da una norma tecnica, una Buona Prassi validata dalla Commissione Consultiva Permanente o da una linea guida pubblicata da un ente pubblico competente, non è necessario riportare in dettaglio la metodica, è sufficiente la citazione, limitandosi al necessario per interpretare i risultati.

Si vedano, in proposito, le definizioni di norma tecnica, buona prassi, linea guida contenute nell'art 2 comma 1 lett. u), v) e z) del D.Lgs 81/08.

[panel]D.Lgs 81/2008
...

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:
...

q) «valutazione dei rischi»: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;

u) «norma tecnica»: specifica tecnica, approvata e pubblicata da un’organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria;

v) «buone prassi»: soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle Regioni, dall'Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici di cui all'articolo 51, validate dalla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, previa istruttoria tecnica dell'INAIL, che provvede a assicurarne la più ampia diffusione;

z) «linee guida»: atti di indirizzo e coordinamento per l’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza predisposti dai ministeri, dalle regioni, dall'INAIL e approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
...[/panel]

Elaborato Certifico S.r.l - IT
©Copia autorizzata Abbonati

Matrice Revisioni:

23.0 Settembre 2023 Certifico Srl
22.0 Agosto 2022 Certifico Srl
21.0 Maggio 2021 Certifico Srl
20.0 Gennaio 2021 Certifico Srl
19.0 Giugno 2020 Certifico Srl
18.0 Febbraio 2020 Certifico Srl
17.0 Novembre 2019 Certifico Srl
16.0 Luglio 2019 Certifico Srl
15.0 Maggio 2019 Certifico Srl
14.0 Aprile 2019 Certifico Srl
13.0 Marzo 2019 Certifico Srl
12.0 Dicembre 2018 Certifico Srl
11.0 Novembre 2018 Certifico Srl
10.0 Settembre 2018 Certifico Srl
9.0 Giugno 2018 Certifico Srl
8.0 Maggio 2018 Certifico Srl
7.0 Febbraio 2018 Certifico Srl
6.0 Gennaio 2018 Certifico Srl
5.0 Novembre 2017 Certifico Srl
4.0 Luglio 2017 Certifico Srl
3.0 Giugno 2017 Certifico Srl
2.0 Aprile 2017 Certifico Srl
1.0 Gennaio 2017 Certifico Srl
0.0 Agosto 2016 Certifico Srl

Collegati
[box-note]D.Lgs. 81/2008 Testo Unico Salute e Sicurezza Lavoro
D.Lgs. 81/2008: Modello di verbale di sopralluogo RSPP
Codice Unico Sicurezza
Diritto dell'Unione Europea in materia di sicurezza: Direttive Sociali
www.tussl.it[/box-note]

Tecnici manutentori antincendio - Decreto 1 Settembre 2021 / Qualifica

Tecnici manutentori anticendio   DM 1 09 2021   Qualifica

Tecnici manutentori antincendio - Qualifica / Decreto 1 Sett. 2021 aggiornato al DM 31 Agosto 2023 / Obbligo dal 25 Settembre 2024

ID 14887 | Rev. 3.0 dell'11.09.2023 / Documento completo in allegato

Il Documento illustra, con il supporto di schemi e di tabelle, come ottenere la qualificazione di manutentori di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio, come definiti dal Decreto 1 settembre 2021 (come modificato dal Decreto Ministero dell'Interno del 15 settembre 2022 e dal Decreto Ministero dell'Interno del 31 agosto 2023).

[box-warning]Qualifica dei tecnici manutentori antincendio qualificati (TMAQ) dal 25 Settembre 2024 (Decreto Ministero dell'Interno del 31 agosto 2023)

La qualificazione dei tecnici manutentori entreranno in vigore a decorrere dal 25 Settembre 2024 Decreto Ministero dell'Interno del 31 agosto 2023. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco rilascia l’attestazione di tecnico manutentore qualificato a seguito di valutazione positiva dei risultati dell’apprendimento.[/box-warning]

[box-note]Update Rev. 3.0 dell'11 Settembre 2023

Decreto Ministero dell'Interno del 31 agosto 2023 - Modifica al decreto 1° settembre 2021, recante: «Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81». (GU n.212 dell'11.09.2023). Entrata in vigore: 12.09.2023

Modifica dell’Art. 6 c. 1-bis del decreto 1° settembre 2021 - Le disposizioni di cui all'Art. 4 relative alla qualificazione dei tecnici manutentori entreranno in vigore a decorrere dal 25 settembre 2024.[/box-note]

[box-note]Update Rev. 2.0 del 06 Agosto 2023

Circolare DCPREV 3747 del 13 marzo 2023 recante "Decreto del Ministero dell'Interno del 1 settembre 2021 recante "Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'art. 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n° 81. Ulteriori indicazioni.[/box-note]

[box-note]Update Rev. 1.0 del 24 Settembre 2022

Decreto Ministero dell'Interno del 15 settembre 2022
Modifiche al decreto 1° settembre 2021, recante: «Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81». (GU n.224 del 24.09.2022). Entrata in vigore: 25.09.2022

Il decreto apporta alcune modifiche all’allegato II del decreto 1° settembre 2021, e stabilisce che le disposizioni previste dall’art. 4 relative alla qualificazione dei tecnici manutentori entreranno in vigore a decorrere dal 25 Settembre 2023. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco rilascia l’attestazione di tecnico manutentore qualificato a seguito di valutazione positiva dei risultati dell’apprendimento.[/box-note]

Il Decreto 1 settembre 2021 definisce "tecnico manutentore qualificato" la persona fisica in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all’allegato II dello stesso.

Il Decreto 1 settembre 2021 prevede che interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti e le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio siano eseguiti da tecnici manutentori qualificati.

Le modalità di qualificazione del tecnico manutentore sono stabilite nell’Allegato II del Decreto 1 settembre 2021.

Gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio sono eseguiti e registrati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, secondo la regola dell’arte, in accordo alle norme tecniche applicabili emanate dagli organismi di normazione nazionali o internazionali e delle istruzioni fornite dal fabbricante e dall’installatore, secondo i criteri indicati nell’Allegato I.

L’applicazione della normazione tecnica volontaria, come le norme ISO, IEC, EN, CEI, UNI, conferisce presunzione di conformità, ma rimane volontaria e non obbligatoria, a meno che non sia resa cogente da altre disposizioni.

Il datore di lavoro può attuare tali interventi anche attraverso il modello di organizzazione e gestione di cui all’articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

La manutenzione e il controllo periodico di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio devono essere effettuati da tecnici manutentori qualificati, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, secondo la regola dell’arte, in accordo a norme e specifiche tecniche pertinenti, ed al manuale di uso e manutenzione dell’impianto, dell’attrezzatura o del sistema di sicurezza antincendio.

La tabella 1 indica alcune possibili norme e specifiche tecniche di riferimento per la manutenzione ed il controllo di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, che integrano le disposizioni applicabili.

Oltre all’attività di controllo periodico e alla manutenzione, le attrezzature, gli impianti e i sistemi di sicurezza antincendio devono essere sorvegliati con regolarità dai lavoratori normalmente presenti, adeguatamente istruiti, mediante la predisposizione di idonee liste di controllo.
...

[box-warning]Soggetti esonerati dal Corso di formazione di cui all'allegato II p. 3 / Solo Valutazione p. 4

I soggetti che alla data di entrata in vigore del Decreto 1 settembre 2021 (25.09.2022) svolgono attività di manutenzione da almeno 3 anni sono esonerati dalla frequenza del corso di cui al punto 3 e possono richiedere di essere sottoposti alla valutazione di cui al punto 4.[/box-warning]

[panel]Decreto 1 settembre 2021

Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (GU n.230 del 25.09.2021). Entrata in vigore: 25.09.2022

Art. 1 Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si definiscono:
a) manutenzione: operazione o intervento finalizzato a mantenere in efficienza ed in buono stato, impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio;
b) tecnico manutentore qualificato: persona fisica in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all'allegato II, che costituisce parte integrante del presente decreto;
c) qualifica: risultato formale di un processo di valutazione e convalida, ottenuto quando l'amministrazione competente determina che i risultati dell'apprendimento conseguiti da una persona corrispondono a standard definiti;
d) controllo periodico: insieme di operazioni da effettuarsi con frequenza non superiore a quella indicata da disposizioni, norme, specifiche tecniche o manuali d'uso e manutenzione per verificare la completa e corretta funzionalità di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio;
e) sorveglianza: insieme di controlli visivi atti a verificare, nel tempo che intercorre tra due controlli periodici, che gli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio siano nelle normali condizioni operative, siano correttamente fruibili e non presentino danni materiali evidenti. La sorveglianza può essere effettuata dai lavoratori normalmente presenti dopo aver ricevuto adeguate istruzioni.

[...]

Art. 4 Qualificazione dei tecnici manutentori

1. Gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti e le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio sono eseguiti da tecnici manutentori qualificati.
2. Le modalità di qualificazione del tecnico manutentore sono stabilite nell'Allegato II del presente decreto, che costituisce parte integrante del presente decreto.
3. La qualifica di tecnico manutentore qualificato sugli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio è valida su tutto il territorio nazionale. 

Art. 6 Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore un anno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

1-bis. Le disposizioni previste all’art. 4 relative alla qualificazione dei tecnici manutentori entrano in vigore a decorrere dal 25 settembre 2024. (*)(**)

(**) Comma modificato dall'articolo 1 del Decreto Ministero dell'Interno del 31 agosto 2023 che ha sostituito le parole «25 settembre 2023» con le parole «25 settembre 2024».

(*) Comma aggiunto dal Decreto Ministero dell'Interno del 15 settembre 2022

Decreto 1 settembre 2021

In verde le modifiche apportate dal Decreto Ministero dell'Interno del 15 settembre 2022

Allegato II

QUALIFICAZIONE DEI MANUTENTORI DI IMPIANTI, ATTREZZATURE E ALTRI SISTEMI DI SICUREZZA ANTINCENDIO

1. Generalità

1. Il tecnico manutentore qualificato ha la responsabilità dell’esecuzione della corretta manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio, in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili, alla regola dell’arte e al manuale d’uso e manutenzione.
2. Il tecnico manutentore qualificato deve possedere i requisiti di conoscenza, abilità e competenza relativi alle attività di manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio.
3. A tal fine il tecnico manutentore qualificato deve effettuare un percorso di formazione erogato da soggetti formatori, pubblici o privati, tenuti ad avvalersi di docenti in possesso dei requisiti di cui al punto 2 con i contenuti minimi indicati nel punto 3.
4. Al termine del percorso di formazione, il tecnico manutentore qualificato deve essere sottoposto alla valutazione dei requisiti in accordo a quanto indicato nel punto 4.
5. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto svolgono attività di manutenzione o controllo periodico da almeno 3 anni sono esonerati dalla frequenza del corso di cui al punto 3 e possono richiedere di essere sottoposti alla valutazione di cui al punto 4.
6. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco rilascia l’attestazione di tecnico manutentore qualificato a seguito di valutazione positiva dei risultati dell’apprendimento di cui al punto 4.
7. Il tecnico manutentore qualificato, nel corso della sua attività, deve mantenersi aggiornato sull’evoluzione tecnica e normativa degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio.

2. Docenti

1. I docenti dei corsi di formazione per tecnico manutentore qualificato devono essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore e avere conoscenza di leggi e regolamenti specifici del settore ed esperienza documentata, almeno triennale, sia nel settore della formazione sia nel settore della manutenzione degli impianti, delle attrezzature e dei sistemi di sicurezza antincendio e nel settore della sicurezza e della salute dei luoghi di lavoro e della tutela dell’ambiente.
2. Le attività di formazione devono comprendere anche esercitazioni pratiche: pertanto, i docenti devono possedere esperienza di pratica professionale documentata, non inferiore ai tre anni, nel settore della manutenzione degli impianti, delle attrezzature e dei sistemi di sicurezza antincendio oggetto della specifica formazione pratica.

3. Contenuti minimi della formazione per la qualifica del tecnico manutentore

1. I percorsi di formazione del manutentore qualificato devono essere orientati all’acquisizione delle competenze, conoscenze ed abilità per poter effettuare i compiti e le attività elencate nel seguente Prospetto 1. 

I compiti indicati nel Prospetto 1 si declinano per ciascuna figura di tecnico manutentore qualificato a seconda della tipologia di impianto, attrezzatura e altro sistema di sicurezza antincendio, in base ai corrispondenti livelli di autonomia e responsabilità definiti nelle norme tecniche applicabili.

[...]

2. Il Prospetto 2 riporta le conoscenze, abilità e competenze generali che deve possedere il tecnico manutentore qualificato per ciascuno dei compiti e delle attività indicate nel Prospetto 1. Per il dettaglio delle conoscenze, abilità e competenze specifiche delle singole figure di tecnico manutentore qualificato a seconda della tipologia di impianto, attrezzatura e altro sistema di sicurezza antincendio, si rimanda alle pertinenti norme tecniche applicabili.

3. I prospetti che seguono riportano i contenuti minimi della formazione teorica e delle esercitazioni pratiche per gli impianti, le attrezzature ed i sistemi di sicurezza antincendio maggiormente utilizzati all’interno dei luoghi di lavoro.

4. Con decreto del Direttore centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, possono essere aggiornati o definiti ulteriori contenuti minimi della formazione, riferiti anche ad impianti, attrezzature e sistemi di sicurezza antincendio di tipo innovativo.[/panel]

Schema 1 - Qualificazione dei manutentori di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio

Schema 1 Qualificazione dei manutentori di impianti

Schema 2 – Compiti e attività del tecnico manutentore

Schema 2 Compiti attivita del tecnico manutentore

[...] Segue in allegato

Conoscenze abilità e competenze

Prospetto 2. Conoscenze, abilità e competenze generali del tecnico manutentore qualificato

Tecnici manutentori anticendio Qualifica Prospetto 1

Tecnici manutentori anticendio Qualifica Prospetto 1 1

[...] Segue in allegato

Schema 4 - Corsi di formazione teorico pratica per il tecnico manutentore qualificato

Schema 4 Corsi di formazione teorico pratica

Contenuti minimi e durata dei corsi di formazione teorico pratica per il tecnico manutentore qualificato

Decreto 1 settembre 2021

Allegato II

I prospetti che seguono riportano i contenuti minimi della formazione teorica e delle esercitazioni pratiche per gli impianti, le attrezzature ed i sistemi di sicurezza antincendio maggiormente utilizzati all’interno dei luoghi di lavoro.

Tecnici manutentori anticendio Qualifica Prostetto 3 1

Tecnici manutentori anticendio Qualifica Prostetto 3 2

[...] Segue in allegato

Certifico Srl - IT | Rev. 3.0 2023
©Copia autorizzata Abbonati 

Matrice Revisioni:

Rev. Data Oggetto Autore
3.0 11.09.2023 Decreto Ministero dell'Interno del 31 agosto 2023 Certifico Srl
2.0 06.08.2023 Circolare DCPREV 3747 del 13 marzo 2023 Certifico Srl
1.0 24.09.2022 Decreto Ministero dell'Interno del 15 settembre 2022 Certifico Srl
0.0 08.11.2021 --- Certifico Srl

Collegati
[box-note]Qualifica Tecnico Manutentore Antincendio: obbligo dal 25 Settembre 2023
Circolare DCPREV 3747 del 13 marzo 2023
Decreto Ministero dell'Interno 1° settembre 2021 - Testo consolidato
Decreto 15 settembre 2022
Decreto 1 settembre 2021
D.Lgs. 81/2008 Testo Unico Salute e Sicurezza Lavoro
Circolare DCPREV 14804 del 06 ottobre 2021[/box-note]

Curva di Bradley / Note

Curva di Bradley

Curva di Bradley - DuPont / Note - Esempio applicazione

ID 20360 | 10.09.2023 / In allegato Nota completa

La curva di Bradley si basa su un dato fondamentale: la maggior parte degli infortuni sul lavoro sono causati dal comportamento umano o non vengono prevenuti da esso. Infatti, le statistiche delle associazioni di categoria e di altre organizzazioni attive a livello internazionale mostrano che i comportamenti personali sono responsabili di oltre l'85% degli infortuni sul lavoro.

Per ridurre gli infortuni sul lavoro occorre considerare questo numero come un fattore (cultura della sicurezza) su cui agire.

La curva di Bradley è stata sviluppata da Berlin Bradley nel 1995, un dipendente della DuPont. Egli raccolse le sue intuizioni teoriche in una matrice, supportandole successivamente con delle prove scientifiche. La curva di Bradley descrive quattro fasi della cultura della sicurezza.

Il metodo “Curva di Bradley” è una rappresentazione visiva della relazione tra il livello di cultura della sicurezza e il livello di protezione del lavoro, il coinvolgimento dei dipendenti, la loro interdipendenza e il sostegno reciproco. I suoi vantaggi includono la semplicità, la disponibilità e l'uso di effetti sia negativi che favorevoli. Questo metodo prevede un semplice diagramma che mostra la relazione principale tra livello di infortuni e produttività, per la quale è possibile sviluppare misure di gestione della sicurezza.

Garantire la sicurezza del lavoro è una delle condizioni fondamentali per il buon funzionamento e lo sviluppo di un'impresa. L’organizzazione del lavoro di squadra consente di eliminare e identificare tempestivamente i pericoli. Questo aiuta a prevenire gli infortuni sul lavoro.

La “Curva di Bradley” mostra che maggiori sono gli sforzi comuni volti a garantire condizioni di lavoro sicure e formazione del personale, minore è la probabilità di incidenti. Se il personale si prende cura della propria sicurezza non solo sotto l'influenza degli istinti naturali, sotto la supervisione della leadership, ma mostra anche attività personale e capacità di lavoro di squadra, il livello di sicurezza sul lavoro aumenta notevolmente.

L’esperienza di implementazione del metodo “Curva di Bradley” ha dimostrato che gli sforzi di sistema dei manager per costruire una cultura progressiva della sicurezza porteranno a risultati tangibili e sostenibili:

1. Formazione di un ambiente di lavoro sicuro che favorisca la liberazione del potenziale del personale;

2. Ridurre il numero di errori sul posto di lavoro;

3. Sicurezza e prolungamento del tempo di funzionamento delle apparecchiature.

Diagramma / Curva di Bradley

L’evoluzione della cultura della sicurezza si articola in quattro fasi. A seconda del livello di maturità dell’organizzazione, queste fasi sono caratterizzate come segue:

[box-info]- Fase - 

1. Reattivo: comportamento istintivonon esiste una gestione della sicurezza. Tasso di infortuni più alto e prestazione più bassa. Le persone stesse decidono come agire in base alla propria esperienza personale;
2. Dipendente: gestione sotto forma di supervisione. C'è una diminuzione del livello di lesioni;
3. Indipendente: comportamento sicuro. ll comportamento sicuro delle persone è determinato dalla loro stessa coscienza, dall'apprendimento.
4. Interdipendente: organizzazione del lavoro di squadra. Basato su obiettivi e valori comuni, prendersi cura degli altri membri del team.
È con questo approccio che il livello infortunistico è più basso e tende a zero con un contestuale aumento della produttività.[/box-info]

Figura 1 – Diagramma / Curva di Bradley

DuPont Bradley Curve Diagrams

Queste fasi consentono di comprendere quali metodi di gestione della sicurezza sul lavoro risulteranno efficaci nell'organizzazione e di sviluppare, di conseguenza, le misure necessarie.

Studi moderni (vedi a seguire) dimostrano che per porre rimedio alla situazione attuale è necessario identificare attentamente i microtraumi (rilevati/registrati e non rilevati/registrati) (Schema 1)

Possono essere dovuti allo stato psicofisiologico del lavoratore, alle sue qualifiche, allo stato dei principali elementi delle linee tecnologiche in generale e a tipi specifici di attrezzature in particolare, e altri.

Di conseguenza, la padronanza delle competenze del personale nell'organizzazione del lavoro di squadra preverrà non solo gli infortuni, ma anche i microtraumi nella fase di esecuzione del lavoro.

Schema 1   Fase della Curva di Bradley analizzando i microtraumi

Schema 1 – Fase della Curva di Bradley analizzando i microtraumi

[...] Segue in allegato

Certifico Srl - IT | Rev. 0.0 2023
©Copia autorizzata Abbonati

Collegati
[box-note]Statistiche infortuni sul lavoro: il metodo ESAW / Note
Infortuni e malattie lavoro: Procedura e Moduli di gestione
Rischi, Infortuni, Mancati Infortuni e Indicatori di Prestazione SSL - UNI 7249
D.Lgs. 81/2008 Testo Unico Salute e Sicurezza Lavoro[/box-note]

Rischi, Infortuni, Mancati Infortuni e Indicatori di Prestazione SSL - UNI 7249

Rischi  Infortuni  Mancati Infortuni e Indicatori di Prestazione SSL   UNI 7249

Rischi, Infortuni, Mancati Infortuni e Indicatori di prestazione SSL / UNI 7249 - Rev. Giugno 2023

ID 3175 | 15.06.2023 / Documento completo allegato

L'importanza di analizzare i "Mancati Infortuni" (UNI 7249 e ISO 45001) nel contesto di prevenire il verificarsi di infortuni e nell'impostare un Indicatore di Prestazione per un SSL: esempio.

Il presente Focus, partendo dalle definizioni della UNI 7249 "Statistiche degli infortuni sul lavoro", mette in evidenza l'importanza di analizzare i "Mancati Infortuni" (Near Miss), al fine di prevenire il verificarsi di infortuni, inoltre l'analisi degli stessi è necessaria per la definizione degli Indicatori per la misura delle prestazioni di un SSL.

1. Rischio, Infortunio e Mancato Infortunio

1.1. Definizioni

La definizione di rischio riportata nel D.Lgs 81/08 e s.m.i., all'Art. 2 lettera s) è la seguente:

Rischio: 
Probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione. In forma matematica con la funzione:

Si considera infortunio ogni evento avvenuto per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che comporti l'astensione dal lavoro per più di 3 giorni (art. 2, c. 1, D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 "Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali").

Occorre però precisare che tale definizione è valida solo a fini assicurativi: infatti devono essere comunicati all'INAIL, ex art.18 c.1 lettera r) D.lgs 81/2008, gli infortuni che provocano una assenza dal lavoro di almeno un giorno escluso quello in cui si è verificato l'evento [e quindi vanno considerati come infortuni].

Con la pubblicazione del Regolamento (UE) 349/2011 in cui, è definito Infortunio sul luogo di lavoro all’Art. 1:

Infortunio sul luogo di lavoro:

Un evento fortuito nel corso del lavoro che conduce ad una lesione fisica o mentale.

L’espressione «nel corso del lavoro» significa «mentre la persona è occupata in un’attività professionale» oppure «durante il tempo trascorso al lavoro».
Ciò include i casi di incidenti stradali nel corso del lavoro; esclude, invece, gli infortuni in itinere, ossia gli infortuni verificatisi sul tragitto da e verso il posto di lavoro.

Le definizioni che seguono, e che sono utili per la comprensione delle formule presentate nel seguito, sono tratte dalla norma UNI 7249 "Statistiche degli infortuni sul lavoro".

1.2. UNI 7249 "Statistiche degli infortuni sul lavoro"

Rischio infortunistico:
probabilità per il lavoratore di subire per causa violenta un danno consistente in una lesione psicofisica derivante eziologicamente dall’attività lavorativa svolta. 

Infortunio sul lavoro:
evento lesivo avvenuto per causa violenta, in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro assoluta o parziale ovvero un’inabilità temporanea assoluta per un tempo maggiore della rimanente parte della giornata o del turno nel quale si è verificato.

Infortunio/medicazione:
evento lesivo che comporta medicazione con ripresa immediata del lavoro o con abbandono del lavoro per la rimanente parte della giornata o del turno nel quale si è verificato.

Mancato infortunio (incidente):
qualunque evento non soggetto al controllo dell’operatore che avrebbe potuto causare un infortunio di varia gravità oppure avrebbe potuto, o ha causato danni a cose e che, per pura casualità, si è concluso senza conseguenze significative per le persone presenti fatto salvo una eventuale inabilità temporanea assoluta per un tempo corrispondente alla rimanente parte della giornata o del turno nel quale si è verificato. 

I Mancati Infortuni, per quanto sopra indicato sono proporzionalmente molto più numerosi degli infortuni veri e propri e pertanto vanno considerati, al pari di questi ultimi, come indicatori di rischio.

Stessa importanza deve essere data anche a quegli infortuni che non hanno causato giorni di assenza dal lavoro (assenza superiore a un giorno oltre a quello del verificarsi dell'evento), perché magari hanno avuto conseguenze lievi e che quindi non vengono indicati nell'apposito registro né compresi nella raccolta di dati ai fini della commisurazione degli indici.

Proprio in virtù della natura stessa del Near Miss o Mancato Infortunio, non è possibile stabilire a priori se un evento può rientrare in tale categoria.

Definizione di near miss o Mancato Infortunio da UNI EN ISO 45001
...
[box-info]3.18 lesione e malattia: Effetti negativi sulla condizione fisica, mentale o cognitiva di una

Nota 1 Questi effetti negativi includono malattia professionale, infermità e morte.
Nota 2 I termini "lesione e malattia" implicano la presenza di tali elementi, da soli o in combinazione.

3.35 incidente: Evento derivante da un lavoro o che ha origine nel corso di un lavoro e che potrebbe causare o che causa lesioni e malattie (punto 3.18).

Nota 1 Un incidente in cui si verificano lesioni e malattie è talvolta definito "infortunio".
Nota 2 Un incidente che non causa lesione o malattia ma con un potenziale per farlo può essere descritto come “mancato infortunio", "near-miss”, “near-hit” o “close call”.[/box-info]

La definizione di Mancato Infortunio mette in risalto un concetto fondamentale, legato alla valutazione dei rischi, che è quello di valutare la potenzialità di danno associata all'evento stesso e al pericolo (Definito all'Art.2 del Dlgs. 81/08 e s.m.i. come "Proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni")

Analizzare i mancati infortuni è importante per prevenire il verificarsi di incidenti gravi e/o mortali.

Inoltre, in base a quanto disposto dall'Art. 20 comma 2 del D.lgs. 81/08 e s.m.i. il lavoratore ha l'obbligo di segnalare, al proprio Datore di lavoro, Dirigente o Preposto, qualsiasi condizione di pericolo di cui venga a conoscenza.

Ogni evento incidentale infatti può essere causato da varie circostanze tra cui ad esempio:

- messa in atto di comportamenti pericolosi;
-
mancato rispetto di prescrizioni e/o procedure di lavoro;
- carenze strutturali, organizzative e tecniche.

Tuttavia ad oggi non c'è l'obbligo, per i datori di lavoro, di annotare i Mancati Infortuni e non sussiste più neppure quello di tenuta del Registro Infortuni così come sancito dal D.M. 12/09/1958, modificato dal D.M. del 05/12/1996 e dal D.L.vo 151 /2015 che ne ha abrogato l’obbligo di tenuta.

C'è da notare però che omettere, nella valutazione, dei rischi i dati relativi ai Near Miss significa non considerare il pericolo e il suo potenziale di causare danni e di conseguenza ciò comporta una sottostima del rischio che da esso deriva.

Quest'ultima circostanza è grave e produce inevitabilmente una valutazione dei rischi erronea che si potrebbe ripercuotere pericolosamente sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori.
[...]

2. Indicatori di prestazione nel campo della S&SL

Gli indici di frequenza definiscono appunto con che frequenza si verificano gli infortuni che interessano una certa popolazione (gli addetti all’agricoltura, i metalmeccanici, l’insieme dei dipendenti della mia azienda, ecc.).

Essi si ottengono dividendo il numero di infortuni verificatisi in un dato periodo, di norma un anno, per il numero totale di ore lavorate nello stesso periodo dalla popolazione in esame.

Allo scopo di ottenere tendenzialmente numeri interi, questo rapporto viene poi moltiplicato per 1.000.000. In tal modo l’indice misura il numero di infortuni avvenuti ogni milione di ore lavorate. 

La formula dell’Indice di frequenza IF è quindi la seguente:

Nelle statistiche ufficiali, gli infortuni nel numeratore della formula sono quelli indennizzabili dall’INAIL e "definiti" entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di accadimento (solitamente il 95% dei casi).

Per infortunio "definito" si intende quello di cui si è concluso amministrativamente l’iter burocratico per la concessione o meno dell’indennizzo. I denominatori degli indici di frequenza degli infortuni sono ottenuti come stime a partire dal monte-salari annuo.

A livello aziendale, e adottando un criterio di aggregazione per competenza, il numero di infortuni sarà anzitutto quello deducibile dal registro infortuni. 

E’ chiaro che ciò influenza negativamente la possibilità di confronti precisi con dati generali, ma riflette meglio la realtà aziendale, ed evita doppie “contabilità” del fenomeno infortunistico.

Per quanto riguarda le ore (effettivamente) lavorate, si tratta di un dato che, a livello aziendale, dovrebbe essere facilmente disponibile.

Naturalmente, se si vuole, si possono costruire diversi indici riferibili a particolari tipologie di infortuni, ad esempio:

- Indice di frequenza degli infortuni mortali;
- Indice di frequenza degli infortuni notificati all’Istituto assicuratore;
- Indice di frequenza degli infortuni riconosciuti dall’Istituto assicuratore;

Un caso particolare, coerente con l’applicazione del sistema gestionale della S&SL derivante dalla UNI EN ISO 45001, consiste nel tenere conto dei “mancati infortuni”:

Un incidente che non causa lesione o malattia ma con un potenziale per farlo può essere descritto come “mancato infortunio", "near-miss”, “near-hit” o “close call”.

Si può quindi costruire un Indice di frequenza dei Mancati Infortuni (IFMI):

o un Indice di frequenza totale (IFI + MI), riferito alla somma degli Infortuni e dei Mancati Infortuni:

...
segue

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-
 European Statistic of Accidents at Work (ESAW)
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0.0 02.04.2017 --- Certifico Srl

Collegati
[box-note]D.Lgs. 81/2008 Testo Unico Salute e Sicurezza Lavoro
Infortuni e malattie lavoro: Procedura e Moduli di gestione
D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124
Regolamento (UE) n. 349/2011
ISO 45001:2018 - Pubblicata
European Statistic of Accidents at Work (ESAW)[/box-note]

Lavori esclusi dal campo di applicazione del Titolo IV TUSSL "cantieri"

Lavori esclusi dal campo di applicazione del Titolo IV TUSSL

Lavori esclusi dal campo di applicazione del Titolo IV TUSSL "cantieri" / 2023

ID 20070 | Rev. 0.0 del 30.07.2023

Documento di controllo sui lavori esclusi dal campo di applicazione del Titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008 ed individuazione ed applicazione delle norme specifiche.

I lavori di cui all'Art. 88 c. 2 sono esclusi dall'applicazione del Capo I del Titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008.

Si tratta di specifici lavori elencati nel c. 2 dell'Art. 88.

In questo caso non sono applicabili quindi gli articoli da 88 a 104-bis:

Art. 88. Campo di applicazione
Art. 89. Definizioni
Art. 90. Obblighi del committente o del responsabile dei lavori
Art. 91. Obblighi del coordinatore per la progettazione
Art. 92. Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori
Art. 93. Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori
Art. 94. Obblighi dei lavoratori autonomi
Art. 95. Misure generali di tutela
Art. 96 Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti
Art. 97. Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria
Art. 98. Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione del coordinatore per l'esecuzione dei lavori
Art. 99. Notifica preliminare
Art. 100. Piano di sicurezza e di coordinamento
Art. 101. Obblighi di trasmissione
Art. 102. Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza
Art. 103. Articolo abrogato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106
Art. 104. Modalità attuative di particolari obblighi
Art. 104-bis. Misure di semplificazione nei cantieri temporanei o mobili

[box-warning]Attenzione:

Restano applicabili gli altri obblighi pertinenti di cui al D.Lgs. 81/2008 o dalle norme specifiche riportate / altro dedotto.[/box-warning]

_______

E' considerato cantiere ai sensi del D.Lgs. 81/2008Art. 89 Definizioni..."a) cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato: "cantiere": qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'allegato X".

Lavori esclusi dal campo di applicazione del Titolo IV TUSSL   elenco

[box-note]D.Lgs. n. 81/2008

Titolo IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

Capo I Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili

Art. 88. Campo di applicazione

1. Il presente capo contiene disposizioni specifiche relative alle misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili quali definiti all'articolo 89, comma 1, lettera a).

2. Le disposizioni del presente capo non si applicano:

a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali; (applicare il DLgs 25 novembre 1996, n. 624  Art. 1 c. 2a)

b) ai lavori svolti negli impianti connessi alle attività minerarie esistenti entro il perimetro dei permessi di ricerca, delle concessioni o delle autorizzazioni; (applicare il DLgs 25 novembre 1996, n. 624  Art. 1 c. 2b)

c) ai lavori svolti negli impianti che costituiscono pertinenze della miniera: gli impianti fissi interni o esterni, i pozzi, le gallerie, nonché i macchinari, gli apparecchi e utensili destinati alla coltivazione della miniera, le opere e gli impianti destinati all'arricchimento dei minerali, anche se ubicati fuori del perimetro delle concessioni; (applicare il DLgs 25 novembre 1996, n. 624  Art. 1 c. 2c) (8) (9)

d) ai lavori di frantumazione, vagliatura, squadratura e trasporto dei prodotti delle cave ed alle operazioni di caricamento di tali prodotti dai piazzali; (applicare il DLgs 25 novembre 1996, n. 624  Art. 1 c. 2d)

e) alle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato; (applicare il DLgs 25 novembre 1996, n. 624  Art. 1 c. 2e)

f) ai lavori svolti in mare; (è da intendere e applicare il Decreto legislativo 27 luglio 1999 n. 271) (10) (11)

g) alle attività svolte in studi teatrali, cinematografici, televisivi o in altri luoghi in cui si effettuino riprese, purché tali attività non implichino l'allestimento di un cantiere temporaneo o mobile.

g-bis) ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all'allegato X(1) (2) (4)

g-ter), alle attività di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all'allegato X. (applicare decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272 condizionato allegato X)

2-bis. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, che deve essere adottato entro il 31 dicembre 2013. (3) (5) (6) (7)[/box-note]

_______

(1) Il d.l. 21 giugno 2013, n. 69 - Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia, all'art. 32, c. 1, lett. g dispone l'inserimento del periodo "nonché ai piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore ai dieci uomini giorno, finalizzati alla realizzazione o manutenzione delle infrastrutture per servizi"

(2) Comma modificato dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia

(3) Comma aggiunto dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia

(4) Comma sostituito dall'art. 16 della legge 29 luglio 2015, n. 115 - Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2014

(5) Pubblicato il Decreto MLPS 22 luglio 2014
Disposizioni che si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività.

(6) Circolare n. 35 del 24 dicembre 2014
Istruzioni operative tecnico - organizzative per l'allestimento e la gestione delle opere temporanee e delle attrezzature da impiegare nella produzione e realizzazione di spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di manifestazioni fieristiche alla luce del Decreto MLPS 22 luglio 2014.

(7) Circolare MI n. 1689 del 01.04.2011 - Locali di pubblico spettacolo di tipo temporaneo o permanente. Verifica della solidità e sicurezza dei carichi sospesi.

(8) Per i lavori su edifici all’interno delle pertinenze della miniera/cava che comportano lavori edili o d’ingegneria civile, applicazione del Titolo IV.

(9) Regio Decreto 29 luglio 1927 n. 1443
23. Sono pertinenze della miniera gli edifici (non riportato nei casi), gli impianti fissi interni o esterni, i pozzi, le gallerie, nonché i macchinari, gli apparecchi e utensili destinati alla coltivazione della miniera, le opere e gli impianti destinati all'arricchimento del minerale. 

(10) Cassazione Penale, Sez. 4, 02 settembre 2022, n. 32233 "lavori svolti in mare"

"La ratio di tale disposizione consiste nell'escludere dall'applicazione del capo I, Titolo IV solo i lavori svolti nelle navi in ragione della particolarità degli ambienti di lavoro.
[...]

(11) es.
l'installazione di frangiflutti a ridosso delle coste non è da considerarsi lavoro svolto in mare, e quindi rientra nel campo di applicazione del Titolo IV (All. X opere marittime).

Fragiflutti

[box-note]Art. 89 - Definizioni

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intendono per:

a) cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato: "cantiere": qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'allegato X.

b) committente: il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto;

c) responsabile dei lavori: soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto; nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento.

d) lavoratore autonomo: persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione;

e) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per la progettazione: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 91;

f) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per l'esecuzione dei lavori: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92, che non può essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato. Le incompatibilità di cui al precedente periodo non operano in caso di coincidenza fra committente e impresa esecutrice;

g) uomini-giorno: entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell'opera;

h) piano operativo di sicurezza: il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'articolo 17 comma 1, lettera a), i cui contenuti sono riportati nell'allegato XV;

i) impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi. Nel caso in cui titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese che svolga la funzione di promuovere la partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori, l'impresa affidataria è l'impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto individuata dal consorzio nell'atto di assegnazione dei lavori comunicato al committente o, in caso di pluralità di imprese consorziate assegnatarie di lavori, quella indicata nell'atto di assegnazione dei lavori come affidataria, sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione; (1)

i-bis) impresa esecutrice: impresa che esegue un'opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali;

l) idoneità tecnico-professionale: possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare.[/box-note]

Note
(1) Parere AVCP 27 luglio 2010, n. 48963 Corretta applicazione dell'art. 89, comma 1, lettera i) del D.Lgs. n. 81/2008
_____

Interpelli (0)

Interpello n. 7/2013 del 02/05/2013 - Idoneità tecnico professionale dei lavoratori autonomi nell’ambito del titolo IV del D.Lgs. 81/2008
Interpello n. 16/2013 del 20/12/2013 - Applicazione del Titolo IV del D.Lgs. 81/08 alle scaffalature metalliche
Interpello n. 13/2014 del 11/07/2014 - Impresa affidataria articolo 89, comma 1, lettera i), del D.Lgs. n. 81/2008
Interpello n. 3/2016 del 21/03/2016 - Applicazione dell’art. 28, comma 3-bis, ai POS

[box-note]ALLEGATO X 

Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all'articolo 89 comma 1, lettera a)

1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.

2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.[/box-note]

...

Le norme specifiche di esenzione Art. 88 c. 2

[box-note]DLgs 25 novembre 1996, n. 624

Decreto Legislativo 25 novembre 1996, n. 624 "Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee"
(G.U. n. 293 del 14 dicembre 1996 – S.O n. 219)
________

Art. 1 (Attivita' soggette)

1. Il presente decreto legislativo prescrive misure per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro nelle attivita' estrattive di sostanze minerali di prima e di seconda categoria, cosi' come definite dall'articolo 2 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e successive modifiche.

2. Le norme del presente decreto si applicano:

a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali;

b) ai lavori svolti negli impianti connessi alle attivita' minerarie, esistenti entro il perimetro dei permessi di ricerca, delle concessioni o delle autorizzazioni;

c) ai lavori svolti negli impianti che costituiscono pertinenze della miniera ai sensi dell'articolo 23 del regio decreto n. 1443 del 1927, anche se ubicati fuori del perimetro delle concessioni;

d) ai lavori di frantumazione, vagliatura, squadratura e lizzatura dei prodotti delle cave ed alle operazioni di caricamento di tali prodotti dai piazzali;

e) alle attivita' di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato.
….[/box-note]

[box-note]Regio Decreto 29 luglio 1927 n. 1443

Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno. (GU 23 agosto 1927 n. 194)


23. Sono pertinenze della miniera gli edifici (non riportato nei casi di esclusione del Titolo IV), gli impianti fissi interni o esterni, i pozzi, le gallerie, nonché i macchinari, gli apparecchi e utensili destinati alla coltivazione della miniera, le opere e gli impianti destinati all'arricchimento del minerale. 
[/box-note]

[...]

[box-note]Documento: Lavori relativi a impianti Obblighi Cantieri SI/NO

Lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento

Art. 88. Campo di applicazione

c. 2 Le disposizioni del presente capo non si applicano:

g-bis) ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all'allegato X

Vedasi:

[/box-note]

segue in allegato

Certifico Srl - IT | Rev. 0.0 2023
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Matrice Revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
0.0 30.07.2023 --- Certifico Srl

Collegati
[box-note]Sentenza CP Sez. 4 n. 32233 del 02 settembre 2022
D.Lgs. 81/2008 Testo Unico Salute e Sicurezza Lavoro
Decreto Legislativo 25 novembre 1996 n. 624
Decreto legislativo 27 luglio 1999 n. 271
D. Lgs. 27 luglio 1999 n. 272
Lavori su impianti ai quali non si applica il Titolo IV TUS
DVR Cantieri: Modello doc
FAQ – CANTIERI EDILI
Documentazione sicurezza cantieri
www.tussl.it[/box-note]

Calcolo ventilazione / ricambi d'aria edifici EN 16798-1

Calcolo ventilazione   ricambi d aria edifci EN 16798 1

Calcolo ventilazione / ricambi d'aria edifici in accordo UNI EN 16798-1 / Esempi

ID 19607 | 11.05.2023 / Documento completo allegato

Calcolo ventilazione - ricambi d'aria edifici in accordo con EN 16798-1 (estratto / traduzione IT non ufficiale), in riferimento Direttiva EPB Direttiva 2010/31/UE.

Excursus

UNI EN 16798-1:2019
Prestazione energetica degli edifici - Ventilazione per gli edifici - Parte 1: Parametri di ingresso dell’ambiente interno per la progettazione e la valutazione della prestazione energetica degli edifici in relazione alla qualità dell’aria interna, all’ambiente termico, all’illuminazione e all’acustica - Modulo M1-6

La norma specifica i requisiti per i parametri ambientali interni per l’ambiente termico, la qualità dell’aria interna, l’illuminazione e l’acustica e specifica come stabilire questi parametri per la progettazione del sistema dell’edificio e i calcoli delle prestazioni energetiche.

La presente norma europea include criteri di progettazione per i fattori di disagio termico locale, il tiraggio, l’asimmetria della temperatura radiante, le differenze di temperatura dell’aria verticale  la temperatura della superficie del pavimento.

La presente norma europea è applicabile quando i criteri per l’ambiente interno sono stabiliti  all’occupazione umana e in cui la produzione o il processo non hanno un impatto rilevante sull’ambiente interno.

La presente norma europea specifica anche i profili di occupazione da utilizzare nei calcoli di energia standard e come possono essere utilizzate diverse categorie di criteri per l’ambiente interno. I criteri di questa norma europea possono anche essere utilizzati nei metodi di calcolo nazionali. Questo standard definisce i criteri per l’ambiente interno sulla base di standard esistenti e rapporti elencati sotto riferimenti normativi o nella bibliografia.

La presente norma europea non specifica i metodi di progettazione, ma fornisce parametri di input per la progettazione dell’involucro dell’edificio, riscaldamento, raffreddamento, ventilazione e illuminazione.

La Tabella 1 mostra la posizione relativa di questo standard all’interno del set di standard EPB nel contesto della struttura modulare come definito nella EN ISO 52000-1.

La norma è di supporto alla Direttiva EPB direttiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 sulla prestazione energetica nell’edilizia (GU L153/13 del 18.06.2010), in aggiornamento.

Calcolo ventilazione   ricambi d aria edifci EN 16798 1 01

V
edi: WHO guidelines for indoor air quality

La norma è presa in esame per i parametri di progetto della ventilazione degli edifici di cui, in particolare a:

- p. 6.3 Progettazione per la qualità dell'aria interna (tassi di ventilazione)
- Appendice B.3  Base per i criteri di progettazione per la qualità dell'aria interna e i tassi di ventilazione

L’Appendice A include tutti i criteri nazionali raccomandati per la qualità dell'aria e i tassi di ventilazione. (all national recommended criteria)

L’Appendice B include tutti i metodi di progettazione predefiniti raccomandati per l'ambiente interno. (di default)

Calcolo ventilazione   ricambi d aria edifci EN 16798 1 02

Per dimensionare un impianto di ventilazione meccanica residenziale è possibile, ad oggi, utilizzare

UNI 10339:1995 (norma nazionale)
UNI EN 16798-1:2019 (revisione della EN 15251:2008)

Vedi Documento su UNI 10339


________

UNI EN 16798-1:2019 / Estratto

6 Parametri di input per la progettazione degli edifici e il dimensionamento degli impianti di riscaldamento, raffrescamento, sistemi di ventilazione e illuminazione

6.1 Introduzione

Per la progettazione degli edifici e il dimensionamento degli impianti tecnici dell'edificio per il riscaldamento, il raffrescamento, la ventilazione e parametri e criteri di illuminazione devono essere specificati e documentati. Devono essere utilizzati i criteri di cui alla clausola 6 come valori di input per il dimensionamento degli impianti oltre che per la progettazione degli edifici.

La presente norma specifica, in appendici informative, valori di input di default da utilizzare nei casi in cui non siano disponibili quelli della normativa nazionale.

I criteri predefiniti sono forniti per diverse categorie.

Il criterio di progettazione per l'ambiente interno deve essere documentato unitamente alla tipologia d’uso degli spazi.

I valori di input predefiniti sono forniti per ciascuna delle diverse categorie di qualità ambientale interna. Una breve descrizione delle categorie è riportata nella Tabella 4.

Calcolo ventilazione   ricambi d aria edifci EN 16798 1 08

Tabella 4 Categorie di qualità ambientale interna

IEQ Qualità ambientale interna
IEQCAT Qualità ambientale interna per la progettazione
ACQ Ricambi d’aria per ora

NOTA
Nelle tabelle vengono utilizzati solo i numeri di categoria senza il simbolo IEQx.

Le categorie sono correlate al livello di aspettativa che gli occupanti possono avere.
Un livello normale è "Medio".
Un livello “Alto” può essere stabilito per gli occupanti con necessità speciali (bambini, anziani, persone con disabilità, ecc.).
Un livello inferiore a “Medio” non comporta alcun rischio per la salute, ma può diminuire il comfort.

6.3.2 Metodi

6.3.2.1 Generalità

I parametri di progettazione per la qualità dell'aria interna devono essere ricavati utilizzando uno o più dei seguenti metodi:

- Metodo 1: metodo basato sulla qualità dell'aria percepita;

- Metodo 2: metodo che utilizza valori limite per la concentrazione della sostanza;

- Metodo 3: metodo basato su portate d'aria di ventilazione predefinite.

NOTA
All'interno di ogni metodo, il progettista può scegliere tra diverse categorie di qualità degli ambienti interni e definire quale categoria di edificio a basso contenuto di inquinanti, LPB1-3 viene utilizzata.

6.3.2.2 Metodo 1 basato sulla qualità dell'aria percepita

Occorre valutare la diluizione necessaria per ridurre il rischio per la salute derivante da uno specifico inquinante atmosferico separatamente dai tassi di ventilazione richiesti per ottenere il livello di qualità dell'aria percepita desiderato (Tabella 4).

Il più alto di questi valori di tassi di ventilazione deve essere utilizzato per la progettazione.
Se sono identificate fonti critiche per salute, si deve verificare che rimangano al di sotto dei valori soglia salutare (cfr. 6.3.2.3).

Il tasso di ventilazione totale per la zona di respirazione si trova combinando la ventilazione per persona e dell’edificio calcolato dalla formula:

UNI EN 16798 1 Metodo 1

Dove

Qtot = tasso di ventilazione totale per la zona di respirazione, l/s
n = valore di progetto per il numero di persone nella stanza,
Qp = tasso di ventilazione per occupazione per persona, l/(s persona)
AR = superficie calpestabile, m2
QB = tasso di ventilazione per le emissioni dell'edificio, l/(s·m2)

I livelli di qualità dell'aria percepita sono definiti di default per le persone non adattate in ambito di edifici non residenziali e persone adattate in edifici residenziali.

In edifici non residenziali, deve essere giustificata l’assunzione di persone adattate

NOTA
Vedere B.3 per i valori predefiniti. I metodi descritti in CEN/TR 16798–2 possono essere utilizzati in modo speciale casi in cui si considerano persone adattate.
Si presume che i tassi di ventilazione risultanti siano indipendenti dalle stagioni.

6.3.2.3 Metodo 2 che utilizza criteri per singole sostanze
...

6.3.2.4 Metodo 3 basato su portate d'aria di ventilazione predefinite
...

6.3.3 Edifici non residenziali

6.3.3.1 Metodi applicabili

Per la progettazione degli impianti di ventilazione e il calcolo dei carichi termici e frigoriferi, la velocità di ventilazione deve essere specificata in base ai requisiti nazionali o quando non è disponibile alcuna regolamentazione nazionale, utilizzando uno dei tre metodi descritti in 6.3.2.1.

6.3.3.2 Portate d'aria di ventilazione durante i periodi di non occupazione

Nel caso in cui la ventilazione sia spenta, deve essere determinato il tempo di funzionamento e la portata d'aria di ventilazione necessari per limitare la concentrazione di inquinanti emessi dai materiali prima dell'occupazione.

La NOTA 1
B.3 fornisce i valori predefiniti per l'aria di ventilazione minima da erogare prima dell'occupazione.

Nel caso in cui la portata d'aria venga abbassata, deve essere determinata la portata d'aria necessaria per limitare la concentrazione degli inquinanti emessi dai materiali prima dell'occupazione.

La NOTA 2
B.3 fornisce i valori predefiniti per la portata minima dell'aria di ventilazione da erogare per rimuovere emissioni dell'edificio durante le ore non occupate.
...

B.3 Criteri di default negli ambienti indor

Esempi di calcolo delle portate di rinnovo dell’aria UNI EN 16798-1

L’approccio della norma europea UNI EN 16798-1, come detto, è riferito a quattro Categorie di qualità dell’aria interna agli edifici, ottenibili e proponendo tre metodi di calcolo diversi (armonizzando i vari metodi usati nei paesi dell’Unione Europea).

B.3.1.4 Metodo 3 Metodo basato su portate di ventilazione predefinite

Le portate d'aria di ventilazione di progetto possono anche essere espresse come portata richiesta per persona (l/(s per persona)) o come tasso richiesto per m2 di superficie (l/(s x m2).

Calcolo ventilazione   ricambi d aria edifci EN 16798 1 05

Tabella B.10 - Portate d'aria di ventilazione di progetto predefinite predefinite per un ufficio (persone non adattate)

Il presente esempio fornisce la stessa ventilazione totale del metodo 1. Ulteriori esempi sono forniti in CEN/TR 16798–2.
...

B.3.2 Portate d'aria di ventilazione di progetto di default per edifici residenziali

B.3.2.1 Generalità

È possibile fornire portate d'aria di ventilazione predefinite in base a uno o più dei seguenti componenti:

- tasso di ricambio d'aria totale per l'abitazione;
- estrazione d'aria per stanze specifiche;
- ricambi d’aria per locali specifici;
- progettazione aree di apertura per la ventilazione naturale.

Qualsiasi criterio può essere utilizzato nella progettazione.

Sia la portata d'aria totale per l'intera abitazione sia la portata d'aria di ripresa dai locali umidi devono essere calcolato. Uno dei criteri può essere utilizzato nella progettazione.

B.3.2.2 Progettazione ricambi d'aria

La tabella B.11 fornisce i valori predefiniti per i tre criteri. Si presume che l'aria sia fornita nelle aree living  e camere da letto ed estratti da camere umide.

Per analizzare gli esempi che seguono è importante osservare la Tabella B.11 della UNI EN 16798-1 che riassume i vari metodi di calcolo, alternativi l’uno all’altro. 

Calcolo ventilazione   ricambi d aria edifci EN 16798 1 06
________

Esempio Metodo 1

Dati:
Appartamento residenziale
Categoria I
Dimensioni 100 mq
Altezza: 3 mt
Posti letto: 4
Volume: 300 m3

Portata totale = portata unitaria (l/s)  x Superficie (m2) x  C (m3/h)

Portata totale: 0.49 l/s x 100 x 3,6 = 176,4 m3/h = 44.1  m3/h persona

ACH = 176,4/300 = 0,588 (2 ricambi h ca)

Esempio Metodo 1 (da formula)

UNI EN 16798 1 Metodo 1

Dove

Qtot = tasso di ventilazione totale per la zona di respirazione, l/s
n = valore di progetto per il numero di persone nella stanza,
QP = tasso di ventilazione per occupazione per persona, l/(s persona)
AR = superficie calpestabile, m2
QB = tasso di ventilazione per le emissioni dell'edificio, l/(s·m2)

Qtot = 4 x l/s persona + 100 m2 x 0,49 l/s, m2

Qtot = 4 x l/s 4 + 49 l/s

Qtot = 49 l/s = 12,25 l/s persona = 44,1 m3/h persona
________

Esempio Metodo 2

Dati:
Appartamento residenziale
Categoria I
Dimensioni 100 mq
Altezza: 3 mt
Posti letto: 4
Volume: 300 m3

Portata totale = 10 x 4 = 40 l/sec = 40 x 3,6 = 144 m3/h
_______

Esempio Metodo 3

Dati:
Appartamento residenziale
Categoria I
Dimensioni 100 mq
Dimensione living + camere (esclude corridoi bagni, ecc) = 80 mq
Altezza: 3 mt
Posti letto: 4
Volume: 300 m3

Portata totale = Qp + QB = (3,5 x 4 x 3,6) + 0,25 x 80 x 3,6 = 50,4 + 72 = 122,4 m3/h

A seguire la Tabella B.11 costruita per le 4 categorie (in blu):

Calcolo ventilazione   ricambi d aria edifci EN 16798 1 07

(*) Se nel calcolo del metodo 3 il valore è inferiore a quanto previsto OMS 4 l/s/pr, tale valore è da arrotondare almeno a 4.

Tabella 1 - Tabella B.11 costruita per le 4 categorie sull’esempio riportato
...
segue in allegato

Certifico Srl - IT | Rev. 0.0 2023
©Copia autorizzata Abbonati 

Collegati
[box-note]UNI 10339 Portate aria esterna / estrazione locali (ricambi d'aria)
Prestazione energetica edifici: ventilazione EN 16798-X
WHO guidelines for indoor air quality[/box-note]

Lavoratori isolati: sicurezza

Lavoratori isolati Sicurezza

Lavoratori isolati: Sicurezza: VR - Procedura / Rev. 2023

ID 5316 | Rev. 2.0 del 06.04.2023 / Documento completo  in allegato

Il Documento allegato affronta il quadro normativo generale della Sicurezza dei "Lavoratori isolati", con riferimento all'uso dei dispositivi con funzionalità uomo a terra e immobilità o isolato (man down) geolocalizzati, estremamente utili e segnalati su quesito MLPS, per l'emergenza in questo contesto lavorativo.

Non è definita dalla legislazione la figura del "lavoratore isolato" (salvo alcuni riferimenti di cui a seguire), nonostante molti lavoratori eseguono attività lavorative, tali che, possono essere ricondotti alla figura di "lavoratore isolato". A riferimento, la norma UNI EN ISO 15743 Ergonomia dell’ambiente termico - Posti di lavoro al freddo - Valutazione e gestione del rischio, per la gestione organizzativa per i lavori in ambienti a basse temperature es. lavori in celle frigo, che sono molte volte riconducibili a lavoro isolato/lavori in condizioni particolari.

[box-note]Update Rev. 2.0 del 06.04.2023

- Inserita Matrice dei rischi
- Aggiornato modello OT/23 2023
- Inseriti link normativi www.tussl.it
- Procedura lavoratori isolati[/box-note]
I “lavoratori isolati” sono le persone che sono tenute a lavorare da sole, senza una sorveglianza diretta e senza la presenza di altri soggetti vicini che possano prestare soccorso immediato in caso di infortunio o incidente. Un lavoratore o lavoratrice che svolge la propria attività in solitudine, opera senza un contatto visivo o vocale diretto con gli altri dipendenti dell’azienda e tale condizione potrebbe interessare tutte le categorie di lavoratori che, ad esempio, hanno necessità di continuare a lavorare oltre l’orario normale, oppure nei casi in cui sia richiesta la loro presenza durante i giorni festivi, la sera o la notte.

Sono considerati lavoratori isolati anche coloro che non operano realmente in solitudine, ma che si trovano in un contesto che presenti difficoltà nella comunicazione, nel movimento o di impedimento fisico, oltre alle persone che lavorano in luoghi remoti, di difficile accesso, in condizioni ambientali sconosciute o avverse.

Di seguito alcune specifiche categorie di lavoratori isolati, (anche nella tipologia di lavoro notturno):

- Lavoratori agricoli
- Autostrasportatori
- Addetti celle frigo
- Lavoratori in altezza (gruisti)
- Lavoratori in profondità (cave, miniere)
- Addetti alle guardianie sia notturne, sia diurne
- Tecnici di pronto intervento (energia elettrica, gas, acqua, ecc.)
- Addetti alle pulizie
- Addetti al controllo impianti a ciclo continuo
- Addetti ai servizi di vigilanza
- Addetti al telelavoro

Normativa

Relativamente al lavoro solitario o isolato (attività lavorativa in cui il lavoratore si trova ad operare da solo, senza alcuna collega accanto e senza nessun contatto diretto con altri lavoratori), sia diurno che notturno, la vigente normativa non prevede obblighi particolari, con eccezione di quanto stabilito per lavorazioni in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti (articoli 66 e 121 del D.Lgs. 81/08 e D.P.R.177/11).

Si ricorda che l’articolo 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., pone a carico del Datore di Lavoro l’obbligo di valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, compresi quindi anche quelli derivanti da particolari condizioni lavorative, come appunto quelli dei lavoratori isolati. 

A seguito di tale valutazione il Datore di Lavoro deve adottare le necessarie misure di prevenzione e protezione e le relative procedure per eliminare o ridurre le conseguenze dei rischi individuati.

D'interesse sono inoltre gli Art. 43 e 45 del D.Lgs.81/08:

[box-info]D.Lgs.81/08
....

GESTIONE DELLE EMERGENZE

Art. 43. Disposizioni generali

1. Ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 18, comma 1, lettera t), il datore di lavoro:
a) organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza;
b) designa preventivamente i lavoratori di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b);
c) informa tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare;
d) programma gli interventi, prende i provvedimenti e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;
e) adotta i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili.
e-bis) garantisce la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati. L'obbligo si applica anche agli impianti di estinzione fissi, manuali o automatici, individuati in relazione alla valutazione dei rischi.
2. Ai fini delle designazioni di cui al comma 1, lettera b), il datore di lavoro tiene conto delle dimensioni dell'azienda e dei rischi specifici dell'azienda o della unità produttiva secondo i criteri previsti nei decreti di cui all'articolo 46.
3. I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell'azienda o dell'unità produttiva. Con riguardo al personale della Difesa la formazione specifica svolta presso gli istituti o le scuole della stessa Amministrazione è abilitativa alla funzione di addetto alla gestione delle emergenze.
4. Il datore di lavoro deve, salvo eccezioni debitamente motivate, astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato.
...
Art. 45. Primo soccorso

1. Il datore di lavoro, tenendo conto della natura dell’attività e delle dimensioni dell'azienda o della unità produttiva, sentito il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.
2. Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, individuati in relazione alla natura dell'attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio sono individuati dal decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388e dai successivi decreti ministeriali di adeguamento acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Con appositi decreti ministeriali, acquisito il parere della Conferenza permanente, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, vengono definite le modalità di applicazione in ambito ferroviario del decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 e successive modificazioni.[/box-info]

[box-info] DM 388/2003

Decreto 15 Luglio 2003 n. 388
Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.
...

Art. 2, comma 5

Nelle aziende o unità produttive che hanno lavoratori che prestano la propria attività in luoghi isolati, diversi dalla sede aziendale o unità produttiva, il Datore di Lavoro é tenuto a fornire loro il pacchetto di medicazione di cui all’allegato 2, che fa parte del presente decreto, ed un mezzo di comunicazione idoneo per raccordarsi con l’azienda al fine di attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.”[/box-info]

[box-info]

Inail modulo OT/23 ANNO 2023: Dotazione sistemi di rilevamento automatico “uomo a terra”.

E’ disponibile on-line il modello OT/23 2023, necessario ai fini della riduzione del tasso medio di tariffa Inail.

Il punteggio attribuito alla dotazione di sistemi di rilevamento “uomo a terra“ ai proprio lavoratori isolati è 40 punti.

La sezione da compilare relativa al sistema di rilevamento uomo a terra è il quadro F-1 “GESTIONI DELL’EMERGENZE E DPI”.

Ai fini dell’attuazione dell’intervento, i sistemi di rilevamento automatico “uomo da terra” devono essere stati consegnati a tutti i lavoratori le cui mansioni comportano lavoro in solitario.

Documentazione ritenuta probante: 

1. Fatture di acquisto o contratto di noleggio dei dispositivi, relativi all’anno 2022. In caso di noleggio il contratto deve essere datato nel 2022 o, se datato in anni precedenti, essere in corso di validità per l’intero anno 2022; non è pertanto valido un contratto che riporti una data di scadenza antecedente al 31 dicembre 2022 
2. Stralcio del DVR dal quale risultino le mansioni a rischio per lavoro in solitario
3. Prove documentali della consegna ai lavoratori dei sistemi di rilevamento “uomo a terra”.[/box-info]

[box-info] DM 388/2003 (in ambito ferroviario)

Decreto 24 Gennaio 2011 n. 19 
Regolamento sulle modalità di applicazione in ambito ferroviario, del decreto 15 luglio 2003, n. 388, ai sensi dell'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. [/box-info]

[box-info] Obblighi lavoro notturno

Il lavoro notturno all’interno, spesso rientrante nel "lavoro isolato" è definito all'interno del D.Lgs. 66/03 e s.m.i. Attuazione delle Direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro.

D.Lgs. 66/03 e s.m.i.

Art. 1 comma 1
...

d) "periodo notturno": periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino; 

e) "lavoratore notturno": 
1) qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale; 
2) qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro. In difetto di disciplina collettiva e' considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga per almeno tre ore lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all'anno; il suddetto limite minimo e' riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale;[/box-info]

Requisiti relativi alle persone tenute a lavorare da sole

Bisogna garantire che lavorino da soli solo coloro che sono idonei dal punto di vista fisico, psichico e intellettuale.

Impiegare soggetti idonei permette di ridurre la probabilità che le persone tenute a lavorare da sole prendano decisioni sbagliate, commettano errori o si comportino in modo pericoloso. Il datore di lavoro deve selezionare la persona adatta a svolgere l’attività lavorativa in questione.

Idoneità psichica

Non sono idonee o lo sono solo a determinate condizioni, ad esempio, le persone che:

- hanno paura in posti di lavoro in cui devono lavorare da sole
- soffrono di disturbi psichici o malattie mentali
- presentano disturbi della concentrazione

Idoneità fisica

Non sono idonee o lo sono a determinate condizioni, ad esempio, le persone che:

- sono soggette a capogiri, svenimento, crisi epilettiche, paralisi, dispnea, asma, ecc.
- sono affette da malattie dell’apparato circolatorio o metaboliche (malattie cardiache, ipertensione, diabete)
- hanno una dipendenza patologica da alcool, farmaci, droghe
- sono sotto l’effetto di farmaci sedativi o stimolanti
- soffrono di determinate allergie (ad es. alle punture di insetti)

Idoneità intellettuale

Le persone tenute a lavorare da sole devono conoscere esattamente il loro compito, aver compreso perfettamente la formazione ricevuta ed essere in grado di leggere e capire tutte le eventuali istruzioni o indicazioni scritte.

Queste persone devono poter rilevare e comprendere, per quanto sia necessario, le condizioni, le funzioni e i dati relativi alle attrezzature di lavoro che devono far funzionare o sorvegliare. Sulla base di queste informazioni devono essere in grado di agire senza commettere sbagli.

In caso di eventi imprevisti, le persone tenute a lavorare da sole devono, date le circostanze, prendere delle decisioni importanti ai fini della produzione e/o della sicurezza sul lavoro. Questo vale per l’impianto in esercizio normale o particolare (ad es. per riparare guasti o eliminare intoppi nella produzione).

Fattori psicosociali

Le persone tenute a lavorare da sole sono esposte a rischi particolari non soltanto in relazione alla sicurezza sul lavoro, ma anche a causa delle possibili conseguenze psicosociali. In determinate condizioni sfavorevoli possono isolarsi. Le persone tenute a lavorare da sole sono in pericolo soprattutto se hanno difficoltà a mantenere i contatti con altre persone nel tempo libero a causa dell’orario o del posto di lavoro, ad esempio in caso di lavoro notturno o di posti di lavoro isolati.

Prima di consentire a una persona di lavorare da sola, bisogna istruirla e informarla sull’incarico che dovrà svolgere.

Le persone tenute a lavorare da sole devono conoscere bene la macchina, gli utensili, le sostanze, ecc. e avere un’esperienza sufficiente. Inoltre, è particolarmente importante che gli incarichi siano spiegati in modo chiaro e preciso.

La formazione comprende almeno i seguenti aspetti:

- utilizzo sicuro delle attrezzature di lavoro
- conoscenza delle istruzioni per l’uso
- conoscenza dei possibili pericoli e del comportamento sicuro da adottare
- comportamento da adottare in caso di intoppi nella produzione o di guasti alle macchine (eventi che influiscono negativamente sul ciclo lavorativo)
- uso dei DPI
- vie di fuga
- piano d’emergenza, ad es. come dare l’allarme in caso di incendio
- informazioni sul sistema di sorveglianza in dotazione
- controllo del sistema di sorveglianza prima di ogni intervento
- istruzioni per i lavori che richiedono tassativamente la presenza di una seconda persona
- istruzioni per i lavori in cui deve essere consultato uno specialista

È opportuno verificare periodicamente il comportamento e le conoscenze richieste inerenti l’attività della persona tenuta a lavorare da sola. L’entità e la frequenza di questi controlli dipendono dalle circostanze e dai pericoli effettivi, nonché dalle esperienze fatte dal datore di lavoro. Bisogna correggere eventuali comportamenti contrari alle regole di sicurezza, migliorare o completare le conoscenze lacunose.

Fattori di rischio

Nel caso di lavoratori isolati il fattore di rischio principale (da valutare e per il quale adottare misure e procedure di prevenzione e protezione) è relativo all’organizzazione dei soccorsi in caso di malore o infortunio del lavoratore.

In tal circostanza i fattori addizionali di rischio sono i seguenti:

- impossibilità o limitata capacità, da parte del lavoratore stesso, di allertare i soccorsi all’esterno del luogo di lavoro;
- difficoltà o impossibilità dei soccorritori, se e quando allertati, di accedere all’interno del luogo, dove è necessario l’intervento;
- ulteriore difficoltà ad individuare esattamente, una volta all’interno, il punto intervento in caso di situazioni complesse.

Tali fattori addizionali di rischio comportano inevitabilmente il ritardo dell’intervento con effetti a volte fatali.

Per definizione, il “lavoratore solitario” non è soggetto a sorveglianza o ad interazione con altri.

Poiché il rischio specifico può derivare da questa condizione, per quanto possibile, è raccomandabile una sistematica riduzione preventiva delle situazioni solitarie con una strategia ad hoc, ovviamente proporzionata al compito e ai rischi individuati.

Matrice dei rischi

La mancanza di contatto con i colleghi può aumentare considerevolmente il rischio di infortunio. Questa solitudine può a sua volta causare uno stress psichico (sensazione di isolamento, paura). Di fronte a eventi eccezionali le persone che lavorano da sole possono sentirsi sotto pressione a livello fisico, intellettuale o psichico (mancanza di assistenza, confusione mentale). In queste situazioni di stress aumentano le probabilità per la persona tenuta a lavorare da sola di prendere decisioni sbagliate, commettere errori o cominciare a comportarsi in modo pericoloso.

Quasi tutti i lavori comportano dei pericoli. Molte attrezzature di lavoro celano pericoli che possono causare un infortunio. D’altronde si presuppone tacitamente la possibilità di prestare soccorsi immediati in caso di infortunio o di fronte a una situazione critica. Per chi lavora da solo questo aiuto tempestivo non è più garantito.

In mancanza di un aiuto tempestivo, le conseguenze di un infortunio o di una situazione critica possono peggiorare notevolmente.

Si è di fronte a una «situazione critica», ad esempio, quando una persona non riesce più ad aprire con la propria forza la porta di una cella frigorifera. Questa persona non deve essere necessariamente ferita: ciò che le occorre è un aiuto immediato.

Pertanto, con un piano d’allarme e apparecchi adeguati (ausili) bisogna fare in modo che una richiesta di aiuto giunga ai soccorritori in modo tempestivo e sicuro.

Utilizzando la seguente matrice dei rischi si può stabilire se un’attività isolata è consentita e quali sono le misure da rispettare.

Secondo il metodo descritto di seguito si possono valutare unicamente i pericoli realistici.

Il rischio è determinato in base alla gravità del danno e alla probabilità di accadimento.

Gravità del danno

La gravità del danno è suddivisa in 5 categorie: dalla ferita lieve che non comporta alcuna interruzione del lavoro fino alla morte. La gravità del danno deve essere determinata a partire dal pericolo più grande connesso all’attività lavorativa, senza tenere conto di eventuali problemi di salute personali. Questi sono esclusi dall’analisi perché il datore di lavoro deve impiegare solo persone idonee dal punto di vista fisico, psichico e intellettuale.

Probabilità

Anche la probabilità è suddivisa in 5 categorie. La stima riguarda 1000 lavoratori che svolgono la stessa attività. Le cifre riportate nella tabella sono puramente indicative.

In base a questi due criteri si può stabilire quali misure bisogna adottare per un determinato posto di lavoro/ attività tra quelle descritte da 1 a 4.

Matrice dei rischi

Lo scopo di questa matrice è indicare la situazione specifica di pericolo connessa al lavoro in questione.

Stimando la probabilità di accadimento di un infortunio unitamente alla gravità del danno, si possono dedurre le misure di protezione necessarie.

Matrice dei rischi (Fonte: Lavorare da soli può essere pericoloso - SUVAPRO)

Lavoratori isolati   Matrice dei rischi

[...] Segue in allegato

Procedura lavoratori isolati

La procedura ha valenza:

1. organizzativa per il datore di lavoro;
2. formativa/informativa per i lavoratori.

Obblighi preventivi del datore di lavoro

A monte della presente procedura operativa, il datore di lavoro ha ottemperato ai seguenti obblighi preventivi:

-  ha provveduto alla valutazione del rischio “solitudine”, valutazione eseguita dopo aver valutato tutti gli altri rischi lavorativi propri della mansione;
-  ha provveduto alla valutazione dei rischi ambientali propri dei luoghi e del contesto nei quali il lavoratore solitario deve operare;
-  ha verificato che le strutture e le attrezzature di detti luoghi siano a norma (eventuali manuali di uso e manutenzione devono essere disponibili in loco o fare parte del corredo del lavoratore solitario);
-  ha verificato che in prossimità degli ambienti di lavoro dove si svolgono attività in solitario è presente almeno una cassetta di primo soccorso;
- ha verificato che il lavoratore sia affidabile sotto il profilo della sicurezza, cioè formato e conscio sul fatto che le procedure operative debbano essere sempre rispettate, anche in assenza di un controllo diretto.

Contenuti della procedura attuati dal datore di lavoro

I contenuti principali (tecnici e organizzativi/operativi) della procedura, attuata dal datore di lavoro per i lavoratori in solitario, sono riferiti alla situazione di lavoro in solitario (all’interno o all’esterno del sito lavorativo).

Di seguito si riportano i contenuti organizzativi, tecnici e modalità operative.

Contenuti organizzativi:

a) programmare, se necessario, idonea formazione quale addetto antincendio e addetto al primo soccorso per il lavoratore in solitario;
b) programmare una formazione specifica dei lavoratori in solitario sulla gestione di un’emergenza;
c) richiedere eventualmente al medico competente l’idoneità medica per il lavoratore in solitario;
d) i lavoratori supplenti con possibilità di impiego in lavoro in solitario, al momento dell’assunzione dell’incarico temporaneo riceveranno copia della presente procedura con finalità di informazione del lavoratore.

Contenuti tecnici:

- il lavoratore in solitario viene dotato di un rilevatore uomo a terra per il telesoccorso. La funzionalità uomo a terra permette di monitorare la postura del lavoratore, trasmettendo un allarme (manuale o automatico). I dispositivi possono comunicare segnali di allerta sia sulla rete cellulare sia su reti di comunicazione proprietarie (2.4Ghz /868Mhz). In questo modo è possibile supervisionare e localizzare costantemente i dipendenti e ricevere segnalazioni in caso di pericolo. L’allarme generato dai dispositivi viene inoltrato alle squadre di soccorso che si occuperanno di prendere in carico l’emergenza. La trasmissione del dato può essere fatta direttamente a una serie di numeri di telefono o una centrale operativa. La localizzazione dell’evento può avvenire sia all’interno di strutture (tramite beacon e triangolazione di segnali) sia in contesti outdoor tramite l’acquisizione del segnale GPS.
- di un pacchetto di medicazione per il primo soccorso.

Obblighi del lavoratore derivanti dalla procedura

Gli obblighi del lavoratore in solitario derivanti dalla procedura sono:
1. osservare scrupolosamente le modalità operative della presente procedura;
2. contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
3. osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
4. utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati, nonché i dispositivi di sicurezza;
5. utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
6. segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui venga a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza se nominato;
7. non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
8. non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
9. il lavoratore, se non fa parte del servizio di prevenzione e protezione SPP, in caso di emergenza non deve prendere iniziativa alcuna, ma semplicemente comportarsi come previsto nel piano di emergenza aziendale;
10. partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
11. sottoporsi ai controlli sanitari previsti dalle norme vigenti o comunque disposti dal medico competente;
13. qualora la legislazione lo consenta, i lavoratori sono tenuti a comunicare tutte le condizioni mediche che potrebbero influenzare la loro capacità di lavorare in condizioni di solitario;
14. in situazioni di emergenza, durante un lavoro solitario, il lavoratore deve agire come addetto all’emergenza per la sua stessa sicurezza, come per esempio togliendo tensione, chiudendo una valvola del gas, manovrando un estintore, ecc. Pertanto, deve sapere dove sono installati gli organi di sezionamento o intercettazione delle energie pericolose e dei fluidi pericolosi del sito ove lavora in solitudine.

Dispositivi con funzionalità uomo a terra e immobilità o isolato (man down)

I Dispositivi con funzionalità uomo a terra e immobilità o isolato (man down) possono essere soluzioni di sicurezza ideali per il lavoratori isolati.

Il dispositivo di segnalazione a uomo a terra (man down) è un dispositivo deve essere in grado di inviare un allarme in modo automatico ogni qualvolta il lavoratore si debba trovare per più di un tempo prestabilito in posizione orizzontale o in una situazione di non movimento.

localizzatore satellitare uomo a terra1 500x500

Fig. 1 -  Esempio Dispositivo indossabile con funzionalità GSM

In caso di permanenza in stato orizzontale o immobilità prolungata dell’operatore, viene avvisato il soccorritore tramite ad esempio una chiamata telefonica GSM, un SMS oppure tramite chiamata web ad un sistema aziendale di gestione allarmi. Tutti e tre i canali di comunicazione dall’allarme sono attivabili contemporaneamente (vedi anche GPS per la localizzazione).

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Fig. 2 -  Esempio Dispositivo con funzionalità GSM/GPS

La funzionalità uomo a terra permette di monitorare la postura del lavoratore, trasmettendo un allarme in caso di perdita di verticalità. I dispositivi possono comunicare segnali di allerta GSM/WI-FI/GPS. In questo modo è possibile supervisionare e localizzare costantemente i lavoratori e ricevere segnalazioni in caso di pericolo.

La funzionalità uomo a terra permette di controllare che il lavoratore si trovi in una posizione verticale e non orizzontale/immobile, garantendo cosi che la persona da tutelare non sia in una situazione di pericolo.

Il dispositivo uomo a terra (detto anche a uomo morto) gestisce la ricezione e l’intervento in caso di malore o emergenza della catena di intervento. È necessario selezionare all'interno dell'azienda una persona o una squadra che si occupi della gestione di questi allarmi.

uomo a terra
Fig. 3 -  Esempio sistema gestione allarmi

[box-info]Privacy e sistemi di geolocalizzazione

In previsione dell'uso di tali dispositivi per la gestione del lavoro isolato, occorre adottare misure di formalizzazione all'uso della geolocalizzazione:

- Formalizzare un accordo di utilizzo con il Sindacato o altre Autorità preposte 
- Formalizzare privacy interna aziendale (D.lgs. n. 196 del 2003) all'uso dei sistemi di geolocalizzazione nel di trattamento dei relativi dati.[/box-info]

[box-warning]Dispositivi uomo a terra e Regolamento (UE) 2016/425 DPI

Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio.

I Dispositivi uomo a terra/immobile, non rientrano nel campo di applicazione dei DPI Dispositivi di Protezione Individuale, come definiti dal Regolamento (UE) 2016/425:

Si applica ai Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) così definiti:

a) dispositivi progettati e fabbricati per essere indossati o tenuti da una persona per proteggersi da uno o più rischi per la sua salute o sicurezza; 
b) componenti intercambiabili dei dispositivi di cui alla lettera a), essenziali per la loro funzione protettiva.[/box-warning]

Sicurezza lavoro isolato celle frigorifere

Un operatore che lavora da solo in un cella frigorifera è considerato a tutti gli effetti un lavoratore isolato (in condizioni di lavoro particolare) e quindi necessita ad esempio di un dispositivo uomo a terra per la sua sicurezza.

Il problema principale della cella frigorifera, oltre alla temperatura, è spesso la mancanza di copertura all'interno del segnale GSM/GPS/WI-FI, dovuta alla coibentazione ed alle strutture metalliche presenti. Per ovviare a tale problematica, e garantire la segnalazione degli allarmi uomo a terra, si posso installare dei ripetitori di segnale GSM/GPS/WI-FI all’interno delle celle frigorifere.

E’ possibile dotare la cella frigo di sensori di lettura che identifichino il lavoratore che sta per accedere all’ambiente confinato e identificare se quest’ultimo stia indossando il proprio dispositivo di allertamento e i dpi necessari per operare in questo tipo di area.

Disposizioni che regolano la sicurezza del lavoro nelle celle frigorifere (FAQ Ministeriale)

Il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche o integrazioni, anche noto come "Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", elaborato nel pieno rispetto delle direttive comunitarie e delle convenzioni internazionali in materia, al Titolo II, rubricato "luoghi di lavoro", ha previsto numerosi adempimenti a carico del datore di lavoro al fine di assicurare condizioni di lavoro idonee onde ridurre il rischio di infortuni e malattie professionali.

In particolare, l'art. 63 del T.U., comma 1, rinvia all'allegato IV per le disposizioni di dettaglio inerenti la sicurezza nei luoghi di lavoro, prevedendo al punto 1.9.2.5., in relazione all'argomento in esame, che "quando non è conveniente modificare la temperatura di tutto l'ambiente, si deve provvedere alla difesa dei lavoratori contro le temperature troppo alte o troppo basse mediante misure tecniche localizzate o mezzi personali di protezione ".

A tal uopo è essenziale, tra l'altro, la conoscenza degli ambienti e la individuazione di "rischi interferenziali", che possono sussistere per il fatto che, nel medesimo contesto, si trovano ad operare addetti con mansioni diverse (addetti ad attività di installazione, manutenzioni edilizie, attività di produzione, ecc.) e dei rischi ambientali e intrinseci.

I lavoratori che prestano la loro attività in ambienti a basse temperature devono essere dotati, in virtù della disciplina dettata in generale dal titolo III del T.U., di dispositivi di protezione individuale idonei a garantire loro adeguata protezione contro il freddo (giubbotti, guanti, tute, ecc).

Tanto premesso si segnala una norma di buona tecnica costituita dalla UNI EN ISO 15743:2008 relativa alla "Ergonomia dell'ambiente termico -Posti di lavoro al freddo- Valutazione e gestione del rischio" che riporta le prescrizioni da seguire nei luoghi di lavoro con basse temperature per la sicurezza e salute dei lavoratori.

Tale norma, applicabile sia ad ambienti interni che esterni, indica in particolare modelli e metodi per la valutazione e la corretta gestione del rischio, una checklist per l'identificazione dei problemi connessi al freddo, un modello di questionario dedicato ai professionisti della salute, linee guida per l'applicazione di regole scientifiche per la problematica del lavoro a bassa temperatura ed anche un esempio pratico.

Un particolare caso di lavoratore isolato che opera in ambiente confinato ed esposto a rischi notevoli si può riscontrare nel personale che opera nelle celle frigorifere.

In un ambiente di questo tipo rischi e pericoli che impattano normalmente sul lavoratore isolato aumentano a causa delle situazioni ambientali estreme.
Se per un lavoratore isolato può presentarsi difficoltà nel avvisare i servizi di emergenza in modo automatico e in tutta rapidità, nelle celle frigorifere si complica poiché la perdita di coscienza in queste situazioni può portare in breve tempo ad assideramento.
La ridotta percentuale di ossigeno e le basse temperature devono alzare notevolmente il livello di attenzione che il datore di lavoro deve prestare verso i propri dipendenti. Pochi minuti di ritardo nell’avviso dei servizi di emergenza possono portare a conseguenze fatali.
Il pericolo si presenta non solo per i lavoratori interni all’azienda ma anche a tutti quei manutentori che vengono impiegati durante il ciclo di assistenza alle celle frigorifere.

I primi passi per migliorare e mitigare il rischio di incidenti fatali sono:

1. Garantire che solo le persone autorizzate (adeguatamente istruite per lavorare in questi ambienti) entrino nelle celle;
2. Garantire che queste persone portino sempre con se uno strumento di segnalazione di pericolo con tecnologia uomo a terra e non movimento in grado di far partire una sirena sul posto e avvisare tramite chiamate telefoniche il personale di soccorso in caso di malore o situazione di emergenza;
3. Garantire che queste persone indossino i dispositivi di protezione individuali (dpi) necessari;
4. Garantire che queste persone non stiano per più tempo di quello consentito all’interno della cella.

FAQ MLPS 13 aprile 2010

[panel]Giurisprudenza

Sentenza della Cassazione penale, sez. IV Sentenza n. 12775 del 7 dicembre 2000. “Nel caso di specie, un autotrasportatore, mentre stava caricando un camion della società, alla quale era stato dato in appalto il servizio di trasporto dei rifiuti, constatato, a carico ultimato, che il telone, che stava stendendo sul cassone, si era impigliato nelle spallette del veicolo, era salito sul bordo superiore del cassone ponendo il piede sull'ultimo gradino di una scaletta di cui l'automezzo era dotato e, nel fare ciò, aveva perso l'equilibrio ed era caduto da un'altezza di circa due metri. Nel confermare la condanna del datore di lavoro, la sez. IV premette che le norme antinfortunistiche sono previste dal legislatore anche per prevenire le imprudenze del lavoratore e spetta incondizionatamente al datore di lavoro adottare i presidi di sicurezza previsti dalla legge o suggeriti dalla migliore tecnica del settore (nella specie, funi di trattenuta e cinture di sicurezza). Subito, però, aggiunge che «questa adozione non significa e non può significare che il datore di lavoro possa limitarsi a munire il lavoratore di quei presidi, ma significa, anche e soprattutto, che il datore di lavoro educhi il lavoratore ad avvalersene e accerti, quindi, sia che quegli sia "formato/educato" a servirsene, sia che sia solito farlo, vincendo le prevedibili «pigrizie».

A conferma di quanto sopra esposto giova segnalare quanto espresso da alcune sentenze della Corte di Cassazione relativamente a infortuni accaduti a lavoratori operanti in condizioni di lavoro notturno e/o isolato o in caso di malore relativamente al caso di un operaio morto durante le operazioni di pulizia all’interno di un silos, durante le quali operava in un ambiente completamente isolato dall’esterno, ad eccezione della botola di accesso posta sulla sommità del silos e senza l’assistenza di un collega, la Suprema Corte di Cassazione Sezione n.4 Penale con Sentenza del 4 febbraio 2010, n. 4917 ha affermato che “Come correttamente sottolineato dai giudici del merito, l'adozione di una delle misure di prevenzione ipotizzate dai giudici stessi (assistenza nell'operazione di pulizia da parte di un secondo operaio, al fianco del P. oppure affacciato all'imbocco del silo, ovvero l'utilizzazione da parte dell'operaio P. di un congegno di allarme idoneo a segnalare all'esterno una situazione di pericolo o di difficoltà all'interno del silo) avrebbe scongiurato l'evento con elevato grado di credibilità razionale, in quanto avrebbe reso possibile un tempestivo soccorso”.

Con riferimento poi alla necessità che le misure di prevenzione e protezione adottate dal datore di lavoro debbano tenere in considerazione anche eventi eccezionali, ma comunque prevedibili, la Suprema Corte di Cassazione Sezione n.4 Penale con Sentenza del 6 maggio 1985, n. 114/86 ha affermato che “le prescrizioni poste a tutela del lavoratore sono intese a garantire l'incolumità dello stesso anche nell'ipotesi in cui, per stanchezza, imprudenza, inosservanza di istruzioni, malore od altro, egli si sia venuto a trovare in situazione di particolare pericolo".[/panel]

Norme tecniche

UNI EN ISO 12894
Ergonomia degli ambienti termici – Supervisione medica per persone esposte ad ambienti molto caldi o molto freddi.

UNI EN ISO 15265
Ergonomia dell’ambiente termico – Strategia di valutazione del rischio per la prevenzione dello stress o del disagio termico in condizioni di lavoro.

UNI EN ISO 8996
Ergonomia dell’ambiente termico – Determinazione del metabolismo energetico.

UNI EN ISO 11079
Ergonomia degli ambienti termici – Determinazione e interpretazione dello stress termico da freddo con l’utilizzo dell’isolamento termico dell’abbigliamento richiesto (IREQ) e degli effetti del raffreddamento locale.

UNI EN ISO 15743
Ergonomia dell’ambiente termico – Posti di lavoro al freddo – Valutazione e gestione del rischio.

UNI EN ISO 9920
Ergonomia dell’ambiente termico – Valutazione dell’isolamento termico e della resistenza evaporativa dell’abbigliamento.

UNI EN ISO 13732-3
Ergonomia degli ambienti termici - Metodi per la valutazione della risposta dell’uomo al contatto con le superfici - Parte 3: Superfici fredde

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Collegati
[box-note]Celle frigorifere e locali a basse T - Tempi di permanenza e pause
D.Lgs. 81/2008 Testo Unico Salute e Sicurezza Lavoro
Decreto 15 luglio 2003 n. 388
D.P.R. 14 settembre 2011 n. 177[/box-note]

Raccolta pittogrammi ISO 11684 Macchine agricole forestali e altro

ISO 11684 2023

Raccolta pittogrammi ISO 11684 Macchine agricole forestali e altro 2023

ID 1117 | 03.05.2023 / Documento di approfondimento e raccolta pittogrammi formato .png in allegato

Documento di approfondimento sulla norme tecnica ISO 11684:2023 “Tractors, machinery for agricultureand forestry, powered lawn and garden equipment - Safety labels - General principles”.

Questa seconda edizione annulla e sostituisce la prima edizione (ISO 11684:1995), che è stata rivista tecnicamente.

[panel]Le principali modifiche sono le seguenti:

- il titolo è stato modificato per maggiore chiarezza, vale a dire "Safety signs and hazard pictorial" è stato modificato in "Safety labels";
- il campo di applicazione è stato modificato per chiarire il concetto di stato dell'arte;
- è stata aggiunto il paragrafo (Termini e definizioni) per definire le etichette di sicurezza;
- sono stati aggiornati i riferimenti normativi e le fonti dei termini e delle definizioni;
- il termine "sign" è stato modificato in “label” per allinearsi con la TC 145/SC 2;
- il titolo dell'allegato F (ex allegato D) è stato aggiornato;
- la Bibliografia è stata aggiornata.[/panel]

La norma stabilisce i principi generali per la progettazione di etichette di sicurezza e simboli di pericolo apposti in modo permanente o visualizzati elettronicamente su trattori, macchine per l'agricoltura e la silvicoltura e attrezzature elettriche per prati e giardini. Essa delinea gli obiettivi dell'etichetta di sicurezza, descrive i formati e i colori di base da usare, fornisce indicazioni sullo sviluppo dei vari pannelli che insieme costituiscono un'etichetta di sicurezza e include informazioni sull'etichetta di sicurezza relative ai manuali operatore.

[...]

5 Safety labels without text (no-text safety labels)

5.1 Two-panel safety labels

A two-panel safety label shall contain a hazard description panel and a hazard avoidance panel. The hazard description panel shall contain either a hazard description pictorial enclosed by the safety alert triangle (see Figure 5), or an exclamation mark enclosed by the safety alert triangle as shown in Figure 8. The hazard avoidance panel shall contain one or more hazard avoidance pictorials.

See Figure 1.

Figure 1 Two panel no text

Figure 1 - Two-panel (no-text) safety label

[...]

7.2 Colours and general meaning of signal word panels

The colours of the signal word panel shall be in accordance with Table 1 and Annex B based on the signal word used.

Table 1 General meaning

Table 1 - General meaning and use of colours in signal word panels

[...]

8 Pictorials

8.1 General

8.1.1 Hazard description pictorials and hazard avoidance pictorials are the two basic types of pictorials for use on safety labels.

8.1.2 Avoid addressing more than one hazard by a single pictorial unless the hazards are closely related.

8.2 Pictorials used in safety labels

8.2.1 Pictorials used in safety labels shall be black.

8.2.2 Other colours may be used to emphasize specific aspects of a pictorial (for example, red, to indicate fire).

8.2.3 Symbols used to communicate prohibition or to convey instruction to stop an activity shall be as specified in 8.4.

8.2.4 Pictorials used in safety labels shall conform to the principles of design outlined in Annex F.

8.2.5 Arrows used in safety labels shall conform to the principles of design outlined in Annex F.

[...]

Esempi di pittogrammi di pericolo (rif. Allegato C ISO 11684:2023)

Esempi pittogrammi di pericolo

[...] segue in allegato

Fonti
ISO 11684:2023

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[box-note]ISO 7010 Raccolta segnaletica di sicurezza - Ed. 2022
ISO 20607:2019 Redazione manuale di istruzioni
UNI EN ISO 20607:2019 | Manuale di istruzioni
ISO 20607:2019 Safety of machinery Instruction handbook
Direttiva macchine: Il Manuale di Istruzioni, redazione e validazione
Direttiva macchine 2006/42/CE
Guida direttiva macchine 2006/42/CE - Ed. 2019 EN
EN ISO 12100 Valutazione del Rischio | File CEM[/box-note]

Salita e discesa da PLE a livelli variabili / Note e Procedura

Salita e discesa da PLE a livelli variabili   Note e Procedura

Salita e discesa da PLE a livelli variabili / Note e procedure - UNI EN 280-1:2022 / UNI ISO 18893:2020

ID 19837 | 18.06.2023

Si riportano note e procedure illustrate in riferimento alle norme:

UNI EN 280-1:2022 - Piattaforme di lavoro mobili elevabili - Parte 1: Calcoli per la progettazione - Criteri di stabilità - Costruzione - Sicurezza - Esami e prove
UNI ISO 18893:2020 - Piattaforme di lavoro mobili elevabili - Principi di sicurezza
________

La norma UNI EN 280-1:2022, Piattaforme di lavoro mobili elevabili - Parte 1: Calcoli per la progettazione - Criteri di stabilità - Costruzione - Sicurezza - Esami e prove, armonizzata per la Direttiva macchine 2006/42/CE di tipo C, detta i requisiti di sicurezza per i Fabbricanti di PLE.

Nel campo di applicazione della Norma p. 1.2 è previsto che la norma non copre il pericolo della salita e discesa dalla PLE a livelli variabili, seppur il Fabbricante debba specificarne il divieto nel Manuale d’Istruzioni (p. 6.1.1.2 o).

Sempre al Cap. 6. Istruzioni per l’Uso, p. 6.1.1.8, è previsto che il Fabbricante deve indicato almeno che l’utilizzatore deve ottenere le linee guida e l’approvazione del fabbricante per metodi o condizioni di lavoro particolari che non rientrano in quelli specificati dal fabbricante (6.1.1.2 a), tra cui, appunto, la salita e discesa dalla PLE a livelli variabili.

L’autorizzazione da parte del Fabbricante può anche essere negata, in quanto la macchina non è stata costruita analizzando tale pericolo (non previsto dalla norma), in quanto legato a specifici contesti che possono non essere individuabili e valutabili (configurazioni della macchina, condizioni di carico, ambientali, ecc).

Nel caso di autorizzazione concessa, il fabbricante deve fornire:

1. Approvazione
2. Linee guida

Quindi, quando consentita tale modalità di utilizzo, oltre a linee guida specifiche del Fabbricante condivise con Utilizzatore a cui speeta anche una specifica valutazione dei rischi, utile è prendere in esame quanto previsto dalla norma UNI ISO 18893:2020 Piattaforme di lavoro mobili elevabili - Principi di sicurezza, ispezione, manutenzione e funzionamento,al p. 6.8.30Discesa (o salita) su una PLE in altezza sono riportati ipericoli da trattare prima di tale utilizzo.

Salita e discesa da PLE a livelli variabili   Note e Procedura   Box 00

Si riepiloga la nota con lo schema di Fig. 1

Salita e discesa da PLE a livelli variabili   Note e Procedura Fig  1

Fig. 1 - Schema Fabbricante / Utilizzatore per la salita/discesa PLE livelli variabili

[box-note]UNI EN 280-1:2022

1.2 This document is applicable to the structural design calculations and stability criteria, construction, safety examinations and tests before MEWPs are first put into service. It identifies the hazards arising from the use of MEWPs and describes methods for the elimination or reduction of these hazards.

It does not cover the hazards arising from:
a) use in potentially explosive atmospheres;
b) work from the platform on external live electric systems;
c) use of compressed gases for load bearing components;
d) getting on and off the work platform at changing levels;
e) specific applications (e.g. railway, ships) covered by National or local regulations.

6 Information for use
6.1 Instruction handbook
6.1.1 General
6.1.1.1 The manufacturer or his authorized representative established in the EU shall draw up an instruction handbook complying with EN ISO 12100:2010, 6.4.5. Instructions for maintenance operations which are to be carried out only by specialist maintenance personnel shall be separated from the other instructions.
The manufacturer shall provide a test report detailing the overload and functional tests carried out by the or for the manufacturer or his authorized representative.
The instruction handbook shall include the following information:

6.1.1.2 Operating instructions which shall give details for safe use, e.g.:
a) characteristics and description of the MEWP and intended use (including the access position(s));
b) information about setting up the MEWP, e.g. maximum permitted slope(s) for operation and travelling and the applied forces created by the stabilizers/wheels;
c) location, purpose and use of all controls (including duplicate, see 4.7.4), auxiliary system (see 4.7.8) and emergency stop function (see 4.7.5) including conditions for when they remain active, overridden or are not operational;
d) prohibition of overloading the work platform;
e) prohibition of use as a crane;
f) national traffic regulations;
g) keeping clear of live electric conductors;
h) avoidance of contact with fixed objects (buildings etc.) or moving objects (vehicles, cranes, etc.);
i) prohibition of any increase in reach or working height of the MEWP by use of additional equipment, e.g. ladders;
j) prohibition of any addition that would increase the wind loading on the MEWP e.g. notice boards (for exception, see 4.2.3.5);
k) environmental limitations (see 4.8.1 b) and c));
l) information on vibration. This shall include the highest root mean square value of weighted acceleration to which the whole body is subjected, if it exceeds 0,5 m/s2. Where this value does not exceed 0,5 m/s2, this shall be mentioned;
m) important pre-use checks on the safe condition of the machine (oil leaks, loose electrical fittings/connections, chafed hoses/cables, condition of tyres/brakes/batteries, collision damage, obscured instruction plates, special safety devices/functions, etc.);
n) installation of removable guard-rails;
o) prohibition of getting on and off the work platform when elevated;
p) precautions for travelling with elevated work platform;
q) precautions for travelling with crawler machines;
r) approved exchangeable work platforms;

On MEWPs of group A type 1, 2, 3 and group B type 1, information for use shall be provided to reduce the risk of trapping or crushing injury to the hands of persons not operating the controls. This information shall be given in the form of either operating instructions in the instruction handbook and/or a decal or
marking on the platform.

s) guidance on the use of personal fall protection systems, which are intended for use on the MEWP;t) the operating method to be followed in the event of accident or breakdown; if a blockage is likely to occur, the operating method to be followed so as to enable the equipment to be safely unblocked;
u) the operating method to be followed for rescuing an incapacitated operator on the platform;
v) the specification of spare parts to be used, when these affect the health and safety of operators;
w)
- the A-weighted emission sound pressure level at the specified workstation(s) as determined according to M.1 when this value exceeds 70 dB.
- If the A-weighted emission sound pressure level does not exceed 70 dB this fact should be stated.
- The sound power level determined according to M.2, where relevant.
x) identification of materials that require special means of disposal and advice on the means of disposal (see EN ISO 12100:2010, 6.4.5.1 b)).

6.1.1.8 Modification to the intended use:
At least advice shall be given that the user shall obtain the guidance and approval of the manufacturer in the event of any special working methods or conditions which are outside those specified by the manufacturer (see 6.1.1.2 a)).[/box-note]

[box-note]UNI ISO 18893:2020

6.8.30 Discesa (o salita) su una PLE in altezza
Le PLE non sono progettate specificamente per trasferire il personale da un livello all'altro o per uscire o entrare nella piattaforma di lavoro in altezza. Si deve prendere in considerazione la possibilità di valutare altre opzioni per l'adempimento di questi compiti.

I regolamenti locali dovrebbero essere considerate anche in relazione alla discesa o alla salita di una PLE in altezza.
Quando consentito dal fabbricante, la discesa (o la salita) di una PLE in altezza deve essere effettuata solo dopo aver trattato i seguenti pericoli:
a) caduta di persone durante il trasferimento tra la piattaforma di lavoro e la struttura;
b) caduta di attrezzi e materiali durante il trasferimento tra la piattaforma di lavoro e la struttura;
c) movimento improvviso della PLE o della piattaforma di lavoro;
d) carichi supplementari o cambiamenti di carico imposti alla PLE per i quali non è stata progettata, che potrebbero influire sulla stabilità o sovraccaricare la macchina;
e) carichi dinamici e d'urto da equipaggiamento personale anticaduta;
f) danni alla PLE o alla struttura a causa di un movimento involontario della PLE;
g) arenamento di persone;
h) uso di ponti e cancelli allungabili;
i) uso di cordini doppi e garanzia che una gamba del cordino sia collegata alla struttura
o alla piattaforma di lavoro in fase di spostamento;
j) manutenzione o sostituzione delle misure di protezione anticaduta per le persone durante la loro permanenza sulla struttura;
k) distanza tra le superfici di trasferimento, sia orizzontalmente sia verticalmente; e
l) potenziale di movimento della superficie di trasferimento con carichi variabili.[/box-note]

...
segue in allegato

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Collegati
[box-note]UNI EN 280-1:2022 - Piattaforme di lavoro mobili elevabili
UNI ISO 18893:2020 | Piattaforme di lavoro mobili elevabili
Direttiva macchine 2006/42/CE
PLE nei cantieri
Guida di buona prassi PLE - IPAF[/box-note]

Schema di Relazione annuale medico competente

Schema Relazione annuale medico competente

Schema di Relazione annuale medico competente / Art. 25 co. 1 lett. i) TUS

ID 18935 | 09.02.2023 / In allegato Documento completo e schema in formato .doc

La relazione sanitaria è uno strumento informativo con cui il medico competente, comunica al datore di lavoro, al RSPP e al RLS, i risultati anonimi e collettivi degli accertamenti sanitari ed il significato di detti risultati, ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori.

La relazione sanitaria deve essere prodotta annualmente in forma scritta e presentata nell’ambito della riunione periodica come previsto dall’articolo 25, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 81/2008.

Di seguito si fornisce uno schema di relazione sanitaria ai sensi dell’art. 25 comma 1 lettera i) del D.Lgs. 81/2008 in formato .doc compilabile ed adattabile alle differenti realtà aziendali.

[box-note]D.Lgs. 81/2008

Art. 25 Obblighi del medico competente

i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori; ...[/box-note]

[box-note]D.Lgs. 81/2008

Art. 35 Riunione periodica

1. Nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all'anno una riunione cui partecipano:
a) il datore di lavoro o un suo rappresentante;
b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
c) il medico competente, ove nominato;
d) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

2. Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all'esame dei partecipanti:
a) il documento di valutazione dei rischi;
b) l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
c) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale;
d) i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.

3. Nel corso della riunione possono essere individuati:
a) codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali;
b) obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.

4. La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, nelle unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori è facoltà del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza chiedere la convocazione di un'apposita riunione.

5. Della riunione deve essere redatto un verbale che è a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione....[/box-note]

[box-download]In allegato Schema di Relazione annuale medico competente  - Art. 25 co. 1 lett. i) TUS in formato .doc compilabile[/box-download]

Schema Relazione annuale medico competente   Immagine 1

[...] Segue

Formato doc
Elaborato Certifico Srl Rev. 0.0 2023

Collegati
[box-note]Modello Riunione Periodica Sicurezza Art. 35 TUS
D.Lgs. 81/2008 Testo Unico Salute e Sicurezza Lavoro
www.tussl.it[/box-note]

Direttore dei lavori e responsabilità sicurezza / Note

Direttore dei lavori e responsabilit  sicurezza   Note

Direttore dei lavori e responsabilità sicurezza / Note Luglio 2023

ID 16457 | 31.07.2023 / Documento completo allegato

Il Direttore dei lavori non è una figura sicurezza definita dal D.Lgs. 81/2008 (salvo rif. all'Art. 145 e Allegato XV p. 4.1.6), ma è definita negli Appalti pubblici e Privati, in generale, come figura incaricata dal Committente (Stazione appaltante / Appalti pubblici) e preposta al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dei lavori.

Il Documento illustra il Quadro normativo del Direttore dei lavori negli Appalti pubblici e privati e quando ha responsabilità in capo in ambito sicurezza.

[box-warning]Direttore dei lavori e il Responsabile dei lavori

Il Direttore dei lavori e il Responsabile dei lavori di cui all'Art. 89 comma c) del D.Lgs. 81/2008 sono figure distinte, nel documento non si fa riferimento a quest'ultima figura, ma si approfondisce individuazione, ruolo, compiti e responsabilità del Direttore dei lavori. [/box-warning]

A. Quadro normativo

Il Direttore dei lavori negli appalti pubblici è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto.

Non è quindi destinatario di specifici obblighi in materia di salute e sicurezza nei cantieri, salvo specifiche menzioni nelle norme correlate dove è menzionata la figura, o abbia specifico incarico figura sicurezza di cui al D.Lgs. 81/08, e dalla giurisprudenza, in generale, emerge che il direttore dei lavori possa essere ritenuto responsabile per un infortunio sul lavoro quando è affidatario del compito di sovrintendere all’esecuzione dei lavori con la possibilità di impartire gli ordini alle maestranze o, più frequentemente, quando ingerisce personalmente nell’organizzazione del cantiere.

Senza specificità di norme o su incarico, la responsabilità sicurezza lavoro potrebbe essere attribuita al direttore dei lavori quale soggetto che ha funzione di garanzia in materia di salute e sicurezza nei confronti dei lavoratori in virtù del principio di effettività espresso all’articolo 299 dal D.Lgs. 81/08 (esercizio di fatto di poteri direttivi).

[box-warning]La giurisprudenza, in generale, diverge sulla sua responsabilità sicurezza in particolare nei casi:

- ove non venga accertata una sua ingerenza nell'organizzazione del cantiere;
- in quanto svolge normalmente un'attività limitata alla sorveglianza tecnica attinente all'esecuzione del progetto.[/box-warning]

Direttori dei lavori e responsabilit  sicurezza   Note Fig  1

(*) Es. Articolo 145 del D.Lgs. 81/2008 (vedi a seguire)

Fig. 1 - Linee di possibili responsabilità di sicurezza del Direttore dei lavori

[box-note]Norme esaminate:

D.Lgs. n. 36/2023
D.Lgs n. 50/2016 (abrogato)
Decreto 7 marzo 2018 n. 49
DM 17/01/18 (NTC 2018)
D.Lgs. 81/2008
DPR 06.06.2001 n. 380[/box-note]

Direttore dei lavori e responsabilit  sicurezza   Note Fig 2

Fig. 2 - Obbligo nomina Direttore dei lavori negli Appalti pubblici (Art. 114 c. 2 D.Lgs. 36/2023)

[box-note]Il direttore dei lavori negli Appalti privati

Nel caso di appalti privati non esiste una normativa specifica cui fare riferimento per i compiti e le responsabilità del direttore dei lavori, così come invece è prevista per gli appalti pubblici.

L’art. 1662 del Codice civile prevede una “facoltà di nomina”: “Il committente ha diritto di controllare lo svolgimento dei lavori e di verificarne a proprie spese lo stato”.

La suddetta facoltà diviene obbligo solo se:

- si realizzano opere strutturali oppure ubicate in zone sismiche (DPR 380/2001)

- si installano cantieri soggetti al Titolo IV del D.Lgs. 81/2008

Proprio per assenza di una specifica normativa, l’affidamento dell’incarico di direzione lavori negli appalti privati, e quindi la definizione dei compiti in capo al tecnico designato, spesso fa riferimento per analogia alla normativa vigente per gli appalti pubblici, naturalmente con le limitazioni del caso.

Negli incarichi da committente privato, in assenza di normativa, è la giurisprudenza che fornisce le indicazioni relative all’attività, alle obbligazioni ed alle responsabilità del direttore dei lavori.

Il direttore dei lavori negli appalti privati non è quasi mai una figura professionale autonoma, di solito coincide con il progettista e, solitamente, viene incaricato anche per la redazione del verbale di regolare esecuzione, inoltre la sua nomina non sempre avviene a cura del committente privato, in quanto anche l’impresa aggiudicataria può procedere al suo incarico, che sarà svolto con funzioni e responsabilità diverse.[/box-note]

Direttori dei lavori e responsabilit  sicurezza   Note Fig  2

Fig. 3 - Obbligo nomina Direttore dei lavori negli Appalti privati

[box-note]Note (*) (**)

DPR 06.06.2001 n. 380

(*) Art. 64 - Progettazione, direzione, esecuzione, responsabilità

3. L’esecuzione delle opere deve aver luogo sotto la direzione di un tecnico abilitato, iscritto nel relativo albo, nei limiti delle proprie competenze stabilite dalle leggi sugli ordini e collegi professionali.

(**) Art. 93 Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche (legge n. 64 del 1974, articoli 17 e 19)

1. Nelle zone sismiche di cui all'articolo 83, chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, e'  tenuto a darne preavviso scritto allo sportello unico, che provvede a trasmetterne copia al competente ufficio  tecnico della regione, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del progettista, del direttore dei lavori e dell'appaltatore.

vedi sezione a seguire Estratto Normativa
...[/box-note]

[box-note]Il Direttore dei Lavori (Codice Appalti D.Lgs. 36/2023)

D.Lgs. 36/2023

Articolo 114.

Direzione dei lavori e dell’esecuzione dei contratti.

1. L’esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi o forniture è diretta dal RUP, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni. Il RUP, nella fase dell'esecuzione, si avvale del direttore dell'esecuzione del contratto o del direttore dei lavori, del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché del collaudatore oppure della commissione di collaudo o del verificatore della conformità e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate.

2. Per la direzione e il controllo dell'esecuzione dei contratti relativi a lavori le stazioni appaltanti nominano, prima dell'avvio della procedura per l'affidamento, su proposta del RUP, un direttore dei lavori che può essere coadiuvato, in relazione alla complessità dell'intervento, da un ufficio di direzione dei lavori, costituito da unoo più direttori operativi e da ispettori di cantiere, ed eventualmente dalle figure previste nell’allegato I.9.

3. Il direttore dei lavori, con l'ufficio di direzione dei lavori, ove costituito, è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento anche mediante metodi e strumenti di gestione informativa digitale di cui all’allegato I.9, se previsti, per eseguire i lavori a regola d'arte e in conformità al progetto e al contratto.
...[/box-note]

[box-note]Il Direttore dei Lavori (Linee guida DM 49/2018)
...
Nel Decreto 7 marzo 2018 n. 49 è riportato all'Art. 2:

3. Laddove l’incarico di coordinatore per l’esecuzione dei lavori sia stato affidato a un soggetto diverso dal direttore dei lavori nominato, il predetto coordinatore assume la responsabilità per le funzioni ad esso assegnate dalla normativa sulla sicurezza, operando in piena autonomia.

Inoltre si segnalano i seguenti obblighi correlati sicurezza lavoro:

- Il direttore dei lavori, entro dieci giorni dalla proposta dell’esecutore, redatta in forma di perizia tecnica corredata anche degli elementi di valutazione economica, di variazioni migliorative di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell’importo originario dei lavori...mantengono inalterate le condizioni di sicurezza dei lavoratori.
- Il direttore dei lavori verifica la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate e dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati e controlla che questi svolgano effettivamente la parte delle prestazioni a loro affidate;
- Il direttore dei lavori registra o verifica che nel giornale dei lavori siano riportati la qualifica e il numero degli operai.[/box-note]

[box-note]Il Direttore Lavori e le NTC 2018

Il DM 17/01/18 (NTC 2018) riporta tra l'altro:

4.1.10.3 Responsabilità e competenze

Il Progettista e il Direttore tecnico dello stabilimento di prefabbricazione, ciascuno per le proprie competenze, sono responsabili della capacità portante e della sicurezza del componente, sia incorporato nell’opera, sia durante le fasi di trasporto fino a piè d’opera.

È responsabilità del progettista e del Direttore dei lavori del complesso strutturale di cui l’elemento fa parte, ciascuno per le proprie competenze, la verifica del componente durante il montaggio, la messa in opera e l’uso dell’insieme strutturale realizzato.[/box-note]

[box-warning]Responsabilità sicurezza a carico del direttore dei lavori

Responsabilità a carico del direttore dei lavori (e del progettista) per gli infortuni dei lavoratori causati da instabilità delle strutture durante la fase della costruzione dell’opera.

es:

Sentenza CP n. 24101 del 29 maggio 2018
- Sentenza CP n. 25816 del 7 giugno 2018[/box-warning]

[box-note]Il Direttore Lavori e il D.Lgs. 81/2008

Nel D.Lgs. 81/2008 all'Art. 145 riporta prescrizioni per i direttore lavori a questi punti:

Articolo 145 c. 1. Il disarmo delle armature provvisorie di cui al comma 2 dell'articolo 142 deve essere effettuato con cautela dai lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste sotto la diretta sorveglianza del capo cantiere e sempre dopo che il direttore dei lavori ne abbia data l'autorizzazione.

Allegato XV

Allegato XV contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili

4. Stima dei costi della sicurezza

4.1. Stima dei costi della sicurezza
...

4.1.6. Il direttore dei lavori liquida l'importo relativo ai costi della sicurezza previsti in base allo stato di avanzamento lavori, previa approvazione da parte del coordinatore per l'esecuzione dei lavori quando previsto.[/box-note]

[box-note]Responsabilità sicurezza Direttori dei lavori 

Il Direttore dei lavori negli appalti pubblici è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto (Codice Appalti).

Non è quindi destinatario di specifici obblighi in materia di salute e sicurezza nei cantieri, salvo specifiche menzioni nelle norme correlate dove è menzionata la figura, o abbia specifico incarico figura sicurezza di cui al D.Lgs. 81/08), e dalla giurisprudenza, in generale, emerge che il direttore dei lavori possa essere ritenuto responsabile per un infortunio sul lavoro quando è affidatario del compito di sovrintendere all’esecuzione dei lavori con la possibilità di impartire gli ordini alle maestranze o, più frequentemente, quando ingerisce personalmente nell’organizzazione del cantiere.

Senza specificità di norme o su incarico, la responsabilità sicurezza lavoro del direttore dei lavori potrebbe essere attribuita al direttore dei lavori quale soggetto che ha funzione di garanzia in materia di salute e sicurezza nei confronti dei lavoratori in virtù del principio di effettività espresso all’articolo 299 dal D.Lgs. 81/08 (esercizio di fatto di poteri direttivi).[/box-note]

[box-warning]La giurisprudenza, in generale, diverge sulla sua responsabilità sicurezza in particolare nei casi:

- ove non venga accertata una sua ingerenza nell'organizzazione del cantiere;
- in quanto svolge normalmente un'attività limitata alla sorveglianza tecnica attinente all'esecuzione del progetto.[/box-warning]

[box-note]Sentenze

Sentenza CP n. 1471 del 15 gennaio 2014
Sentenza CP n. 1300 del 20 Novembre 2014
Sentenza CP n. 43462 del 21 Settembre 2017
Sentenza CP n. 29792 del 1 giugno 2015
Sentenza CP n. 19646. del 8 maggio 2019[/box-note]

[box-note]Sentenza n. 1471 del 15 gennaio 2014

La qualifica di direttore dei lavori non comporta automaticamente la responsabilità per la sicurezza sul lavoro ben potendo l’incarico di direttore limitarsi alla sorveglianza tecnica attinente alla esecuzione del progetto. Si è infatti chiarito (…) che destinatari delle norme antinfortunistiche sono i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti, mentre il direttore dei lavori per conto del committente è tenuto alla vigilanza dell'esecuzione fedele del capitolato di appalto nell'interesse di quello e non può essere chiamato a rispondere dell'osservanza di norme antinfortunistiche ove non sia accertata una sua ingerenza nell'organizzazione del cantiere”.

E ancora, “Ne consegue che una diversa e più ampia estensione dei compiti del direttore dei lavori, comprensiva anche degli obblighi di prevenzione degli infortuni, deve essere rigorosamente provata, attraverso l’individuazione di comportamenti che possano testimoniare in modo inequivoco l'ingerenza nell'organizzazione del cantiere o l'esercizio di tali funzioni”.
[/box-note]

...

B. Estratti norme

[box-info]D.Lgs. 36/2023

Articolo 114.

Direzione dei lavori e dell’esecuzione dei contratti.

1. L’esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi o forniture è diretta dal RUP, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni. Il RUP, nella fase dell'esecuzione, si avvale del direttore dell'esecuzione del contratto o del direttore dei lavori, del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché del collaudatore oppure della commissione di collaudo o del verificatore della conformità e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate

2. Per la direzione e il controllo dell'esecuzione dei contratti relativi a lavori le stazioni appaltanti nominano, prima dell'avvio della procedura per l'affidamento, su proposta del RUP, un direttore dei lavori che può essere coadiuvato, in relazione alla complessità dell'intervento, da un ufficio di direzione dei lavori, costituito da uno o più direttori operativi e da ispettori di cantiere, ed eventualmente dalle figure previste nell’allegato I.9.

3. Il direttore dei lavori, con l'ufficio di direzione dei lavori, ove costituito, è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento anche mediante metodi e strumenti di gestione informativa digitale di cui all’allegato I.9, se previsti, per eseguire i lavori a regola d'arte e in conformità al progetto e al contratto.

4. Nel caso di contratti di importo non superiore a 1 milione di euro e comunque in assenza di lavori complessi e di rischi di interferenze, il direttore dei lavori, se in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente sulla sicurezza, svolge anche le funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. Se il direttore dei lavori non può svolgere tali funzioni, la stazione appaltante designa almeno un direttore operativo in possesso dei requisiti, individuato con le modalità previste dal codice. In tal caso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione assume la responsabilità per le funzioni ad esso assegnate dalla normativa sulla sicurezza, operando in piena autonomia.

5. L’allegato II.14 stabilisce le attività e i compiti demandati al direttore dei lavori e agli assistenti con funzioni di direttori operativi e di ispettori di cantiere e, se presenti, delle figure di cui all’allegato I.9. In sede di prima applicazione del codice, l’allegato II.14 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.
…[/box-info]

Direttori dei lavori e responsabilit  sicurezza   Note Fig  3

Fig. 4 - Soggetti a cui si avvale il RUP nella fase dell'esecuzione dei contratti (Art. 114 c. 1 D.Lgs. 36/2023)
...

Direttore dei lavori e responsabilit  sicurezza   Fig  5
Fig. 5 - Soggetti a cui si avvale il RUP nella fase dell'esecuzione dei contratti (Art. 114 c. 2 D.Lgs. 36/2023)

[box-info]D.Lgs. 81/2008

Art. 142 - Costruzioni di archi, volte e simili

1. Le armature provvisorie per la esecuzione di manufatti, quali archi, volte, architravi, piattabande, solai, scale e di qualsiasi altra opera sporgente dal muro, in cemento armato o in muratura di ogni genere, devono essere costruite in modo da assicurare, in ogni fase del lavoro, la necessaria solidità e con modalità tali da consentire, a getto o costruzione ultimata, il loro progressivo abbassamento e disarmo.

2. Le armature provvisorie per grandi opere, come centine per ponti ad arco, per coperture ad ampia luce e simili, che non rientrino negli schemi di uso corrente, devono essere eseguite su progetto redatto da un ingegnere o architetto, corredato dai relativi calcoli di stabilità.

3. I disegni esecutivi, firmati dal progettista di cui al comma precedente, devono essere esibiti sul posto di lavoro a richiesta degli organi di vigilanza.
...

Art. 145 - Disarmo delle armature

1. Il disarmo delle armature provvisorie di cui al comma 2 dell'articolo 142 deve essere effettuato con cautela dai lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste sotto la diretta sorveglianza del capo cantiere e sempre dopo che il direttore dei lavori ne abbia data l'autorizzazione.

2. È fatto divieto di disarmare qualsiasi tipo di armatura di sostegno quando sulle strutture insistano carichi accidentali e temporanei.

3. Nel disarmo delle armature delle opere in calcestruzzo devono essere adottate le misure precauzionali previste dalle norme per la esecuzione delle opere in conglomerato cementizio.[/box-info]

[box-info]DM 17/01/18
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4. Costruzioni civili e industriali

4.1. Costruzioni di calcestruzzo
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4.1.10. Norme ulteriori per le strutture prefabbricate
...

4.1.10.3 Responsabilità e competenze

Il Progettista e il Direttore tecnico dello stabilimento di prefabbricazione, ciascuno per le proprie competenze, sono responsabili della capacità portante e della sicurezza del componente, sia incorporato nell’opera, sia durante le fasi di trasporto fino a piè d’opera.

È responsabilità del progettista e del Direttore dei lavori del complesso strutturale di cui l’elemento fa parte, ciascuno per le proprie competenze, la verifica del componente durante il montaggio, la messa in opera e l’uso dell’insieme strutturale realizzato.

I componenti prodotti negli stabilimenti permanenti devono essere realizzati sotto la responsabilità di un Direttore tecnico dello stabilimento, dotato di adeguata abilitazione professionale, che assume le responsabilità proprie del Direttore dei lavori.
...
9 Collaudo statico

9.1. Prescrizioni generali

Il collaudo statico, inteso come procedura disciplinata dalle vigenti leggi di settore, è finalizzato alla valutazione e giudizio sulle prestazioni, come definite dalle presenti norme, delle opere e delle componenti strutturali comprese nel progetto ed eventuali varianti depositati presso gli organi di controllo competenti. In caso di esito positivo, la procedura si conclude con l’emissione del certificato di collaudo. Il collaudo statico, tranne casi particolari, va eseguito in corso d’opera. Le opere non possono essere poste in esercizio prima dell’effettuazione del collaudo statico.

Il collaudo statico di tutte le opere di ingegneria civile regolamentate dalle presenti norme tecniche, deve comprendere i seguenti adempimenti:

a) controllo di quanto prescritto per le opere eseguite sia con materiali regolamentati dal DPR 6 giugno 2001 n. 380, leggi n. 1086/71 e n. 64/74 sia con materiali diversi;
b) ispezione dell’opera nelle varie fasi costruttive degli elementi strutturali ove il collaudatore sia nominato in corso d’opera, e dell’opera nel suo complesso, con particolare riguardo alle parti strutturali più importanti. L’ispezione dell’opera verrà eseguita alla presenza del Direttore dei lavori e del Costruttore, confrontando in contraddittorio il progetto depositato in cantiere con il costruito. Il Collaudatore controllerà altresì che siano state messe in atto le prescrizioni progettuali e siano stati eseguiti i controlli sperimentali. Quando la costruzione è eseguita in procedura di garanzia di qualità, il Collaudatore deve prendere conoscenza dei contenuti dei documenti di controllo qualità e del registro delle non-conformità.
c) esame dei certificati delle prove sui materiali, articolato:
- nell’accertamento del numero dei prelievi effettuati e della sua conformità alle prescrizioni contenute al Capitolo 11 delle presenti norme tecniche;
- nel controllo che i risultati ottenuti delle prove siano compatibili con i criteri di accettazione fissati nel citato Capitolo 11;
d) esame dei certificati di cui ai controlli in stabilimento e nel ciclo produttivo, previsti al Capitolo 11;
e) controllo dei verbali e dei risultati delle eventuali prove di carico fatte eseguire dal Direttore dei lavori. Il Collaudatore, nell’ambito delle sue responsabilità, dovrà inoltre:
f) esaminare il progetto dell’opera, l’impostazione generale, della progettazione nei suoi aspetti strutturale e geotecnico, gli schemi di calcolo e le azioni considerate;
g) esaminare le indagini eseguite nelle fasi di progettazione e costruzione come prescritte nelle presenti norme;
h) esaminare la relazione a strutture ultimate del Direttore dei lavori. Infine, nell’ambito della propria discrezionalità, il Collaudatore potrà richiedere:
i) di effettuare tutti quegli accertamenti, studi, indagini, sperimentazioni e ricerche utili per formarsi il convincimento della sicurezza, della durabilità e della collaudabilità dell’opera, quali in particolare:
- prove di carico;
- prove sui materiali messi in opera, anche mediante metodi non distruttivi;
- monitoraggio programmato di grandezze significative del comportamento dell’opera da proseguire, eventualmente, anche dopo il collaudo della stessa.
...
altro[/box-info]

[box-info]Decreto 7 marzo 2018 n. 49 / Direttore lavori
....

TITOLO II IL DIRETTORE DEI LAVORI

Capo I PROFILI GENERALI

Art. 2. Rapporti con altre figure

1. Il direttore dei lavori riceve dal RUP le disposizioni di servizio mediante le quali quest’ultimo impartisce le indicazioni occorrenti a garantire la regolarità dei lavori, fissa l’ordine da seguirsi nella loro esecuzione, quando questo non sia regolato dal contratto, e stabilisce, in relazione all’importanza dei lavori, la periodicità con la quale il direttore dei lavori è tenuto a presentare un rapporto sulle principali attività di cantiere e sull’andamento delle lavorazioni. Nell’ambito delle disposizioni di servizio impartite dal RUP al direttore dei lavori resta di competenza di quest’ultimo l’emanazione di ordini di servizio all’esecutore in ordine agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell’appalto.

2. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio impartite dal RUP, il direttore dei lavori opera in autonomia in ordine al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione dell’intervento.

3. Laddove l’incarico di coordinatore per l’esecuzione dei lavori sia stato affidato a un soggetto diverso dal direttore dei lavori nominato, il predetto coordinatore assume la responsabilità per le funzioni ad esso assegnate dalla normativa sulla sicurezza, operando in piena autonomia.
...

Art. 7. Verifica del rispetto degli obblighi dell’esecutore e del subappaltatore

1. Con riferimento ai lavori affidati in subappalto, il direttore dei lavori, con l’ausilio dei direttori operativi e degli ispettori di cantiere, ove nominati, svolge le seguenti funzioni:
a) verifica la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell’articolo 105, comma 2, del codice;
b) controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;
...

Art. 8. Modifiche, variazioni e varianti contrattuali

8. Il direttore dei lavori, entro dieci giorni dalla proposta dell’esecutore, redatta in forma di perizia tecnica corredata anche degli elementi di valutazione economica, di variazioni migliorative di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell’importo originario dei lavori, trasmette la stessa al RUP unitamente al proprio parere. Possono formare oggetto di proposta le modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportano riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengono inalterate il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. Le varianti migliorative, proposte nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 106 del codice, non alterano in maniera sostanziale il progetto né le categorie di lavori.
...

Art. 14. I documenti contabili

1. I diversi documenti contabili, predisposti e tenuti dal direttore dei lavori o dai direttori operativi o dagli ispettori di cantiere, se dal medesimo delegati, che devono essere firmati contestualmente alla compilazione rispettando la cronologia di inserimento dei dati, sono:
a) il giornale dei lavori in cui sono annotati per ciascun giorno almeno:

1) l’ordine, il modo e l’attività con cui progrediscono le lavorazioni;
2) la qualifica e il numero degli operai impiegati;
...

altro[/box-info]

...
segue in allegato

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©Copia autorizzata Abbonati 

Matrice revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
1.0 31.07.2023 D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 Certifico Srl
0.0 24.-04.2022 --- Certifico Srl

Collegati
[box-note]Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36
D.Lgs n. 50/2016
Decreto 7 marzo 2018 n. 49
DM 17/01/18
DPR 06.06.2001 n. 380
D.Lgs. 81/2008
RUP: Responsabile unico del procedimento[/box-note]

Lavoro minorile: divieti e deroghe

Lavoro minorile   divieti e deroghe

Lavoro minorile: divieti e deroghe / Note e Modello Domanda di deroga (casi)

ID 19910 | 01.07.2023 / Documenti allegati

In allegato Note e Modello domanda di deroga per il lavoro minorile di cui alla Legge n. 977/1967 ed al D.Lgs. 81/2008.

[box-info]I minori non possono essere esposti durante l'attività didattica o durante il lavoro, ad agenti fisici, chimici, biologici, amianto e piombo ovvero impegnati in attività pericolose, elencate nell’allegato I della Legge n. 977/1967 - Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti (GU n.276 del 06.11.1967) modificato e coordinato con il D.Lgs. 81/2008.

L’articolo 6 della Legge 17 ottobre 1967 n. 977 prevede possibile deroga a quanto previsto dall'allegato I, per indispensabili motivi didattici o di formazione professionale e soltanto per il tempo strettamente necessario alla formazione stessa svolta in aula o in laboratorio adibiti ad attivita' formativa, oppure svolte in ambienti di lavoro di diretta pertinenza del datore di lavoro dell'apprendista purche' siano svolti sotto la sorveglianza di formatori competenti anche in materia di prevenzione e di protezione e nel rispetto di tutte le condizioni di sicurezza e di salute previste dalla vigente legislazione.

Inoltre, ad eccezione per gli istituti di istruzione e di formazione professionale, tali attività devono essere autorizzate dalla direzione provinciale del lavoro, previo parere dell'azienda unita' sanitaria locale competente per territorio, in ordine al rispetto da parte del datore di lavoro richiedente della normativa in materia di igiene e di sicurezza sul lavoro.[/box-info]

[box-note]Legge 17 ottobre 1967 n. 977
...

Art. 6.

1. E' vietato adibire gli adolescenti alle lavorazioni, ai processi e ai lavori indicati nell'Allegato I.

2. In deroga al divieto del comma 1, le lavorazioni, i processi e i lavori indicati nell'Allegato I possono essere svolti dagli adolescenti per indispensabili motivi didattici o di formazione professionale e soltanto per il tempo strettamente necessario alla formazione stessa svolta in aula o in laboratorio adibiti ad attivita' formativa, oppure svolte in ambienti di lavoro di diretta pertinenza del datore di lavoro dell'apprendista purche' siano svolti sotto la sorveglianza di formatori competenti anche in materia di prevenzione e di protezione e nel rispetto di tutte le condizioni di sicurezza e di salute previste dalla vigente legislazione.

3. Fatta eccezione per gli istituti di istruzione e di formazione professionale, l'attivita' di cui al comma 2 deve essere preventivamente autorizzata dalla direzione provinciale del lavoro, previo parere dell'azienda unita' sanitaria locale competente per territorio, in ordine al rispetto da parte del datore di lavoro richiedente della normativa in materia di igiene e di sicurezza sul lavoro.

4. Per i lavori comportanti esposizione a radiazioni ionizzanti si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.

5. In caso di esposizione media giornaliera degli adolescenti al rumore superiore a 80 decibel LEP-d il datore di lavoro, fermo restando l'obbligo di ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione al rumore mediante misure tecniche, organizzative e procedurali, concretamente attuabili, privilegiando gli interventi alla fonte, fornisce i mezzi individuali di protezione dell'udito e una adeguata formazione all'uso degli stessi. In tale caso, i lavoratori devono utilizzare i mezzi individuali di protezione.

6. L'Allegato I e' adeguato al progresso tecnico e all'evoluzione della normativa comunitaria con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanita'.[/box-note]

[box-note]Allegato I.

I. Mansioni che espongono ai seguenti agenti:

1. Agenti fisici:
a) atmosfera a pressione superiore a quella naturale, ad esempio in contenitori sotto pressione, immersione sottomarina, fermo restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 321;
b) rumori con esposizione media giornaliera superiore a 90 decibel LEP-d.

2. Agenti biologici:
a) agenti biologici dei gruppi di rischio 3 e 4 ai sensi dell'articolo 268 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

3. Agenti chimici:
a) sostanze e miscele che soddisfano i criteri di classificazione del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio in una o piu' delle seguenti classi di pericolo e categorie di pericolo con una o piu' delle seguenti indicazioni di pericolo:
- tossicita' acuta, categorie 1, 2 o 3 (H300, H310, H330, H301, H311, H331);
- corrosione della pelle, categorie 1 A, 1 B o 1C (H314);
- gas infiammabile, categorie 1 o 2 (H220, H221);
- aerosol infiammabili, categoria 1 (H222);
- liquido infiammabile, categorie 1 o 2 (H224, H225);
- esplosivi, categoria "esplosivo instabile", o esplosivi delle divisioni 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 (H200, H201, H202, H203, H204, H205);
- sostanze e miscele autoreattive, di tipo A, B, C o D (H240, H241, H242);
- perossidi organici, di tipo A o B (H240, H241);
- tossicita' specifica per organi bersaglio dopo esposizione singola, categorie 1 o 2 (H370, H371);
- tossicita' specifica per organi bersaglio dopo esposizione ripetuta, categorie 1 o 2 (H372, H373);
- sensibilizzazione delle vie respiratorie, categoria 1, sottocategorie 1 A o 1 B (H334);
- sensibilizzazione della pelle, categoria 1, sottocategorie 1 A o 1B (H317);
- cancerogenicita', categorie 1 A, 1 B o 2 (H350, H350i, H351);
- mutagenicita' sulle cellule germinali, categorie 1 A, 1 B o 2 (H340, H341);
- tossicita' per la riproduzione, categorie 1 A o 1 B (H360, H360F, H360FD, H360Fd, H360D, H360Df).
b) sostanze e miscele di cui al Titolo IX, Capo II, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
c) piombo e composti;
d) amianto.

II. Processi e lavori:

1) Processi e lavori di cui all'allegato XLII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
2) Lavori di fabbricazione e di manipolazione di dispositivi, ordigni ed oggetti diversi contenenti esplosivi, fermo restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302.
3) Lavori in serragli contenenti animali feroci o velenosi nonche' condotta e governo di tori e stalloni.
4) Lavori di mattatoio.
5) Lavori comportanti la manipolazione di apparecchiature di produzione, di immagazzinamento o di impiego di gas compressi, liquidi o in soluzione.
6) Lavori su tini, bacini, serbatoi, damigiane o bombole contenenti agenti chimici di cui al punto I.3.
7) Lavori comportanti rischi di crolli e allestimento e smontaggio delle armature esterne alle costruzioni.
8) Lavori comportanti rischi elettrici da alta tensione come definita dall'art. 268 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547.
9) Lavori il cui ritmo e' determinato dalla macchina e che sono pagati a cottimo.
10) Esercizio dei forni a temperatura superiore a 500 C come ad esempio quelli per la produzione di ghisa, ferroleghe, ferro o acciaio; operazioni di demolizione, ricostruzione e riparazione degli stessi; lavoro ai laminatoi.
11) Lavorazioni nelle fonderie.
12) Processi elettrolitici.
13) NUMERO SOPPRESSO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 262
14) Produzione dei metalli ferrosi e non ferrosi e loro leghe.
15) Produzione e lavorazione dello zolfo.
16) Lavorazioni di escavazione, comprese le operazioni di estirpazione del materiale, di collocamento e smontaggio delle armature, di conduzione e manovra dei mezzi meccanici, di taglio dei massi.
17) Lavorazioni in gallerie, cave, miniere, torbiere e industria estrattiva in genere.
18) Lavorazione meccanica dei minerali e delle rocce, limitatamente alle fasi di taglio, frantumazione, polverizzazione, vagliatura a secco dei prodotti polverulenti.
19) Lavorazione dei tabacchi.
20) Lavori di costruzione, trasformazione, riparazione, manutenzione e demolizione delle navi, esclusi i lavori di officina eseguiti nei reparti a terra.
21) Produzione di calce ventilata.
22) Lavorazioni che espongono a rischio silicotigeno.
23) Manovra degli apparecchi di sollevamento a trazione meccanica, ad eccezione di ascensori e montacarichi.
24) Lavori in pozzi, cisterne ed ambienti assimilabili.
25) Lavori nei magazzini frigoriferi.
26) Lavorazione, produzione e manipolazione comportanti esposizione a prodotti farmaceutici.
27) Condotta dei veicoli di trasporto, con esclusione di ciclomotori e motoveicoli fino a 125 cc., in base a quanto previsto dall'articolo 115 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e di macchine operatrici semoventi con propulsione meccanica, nonche' lavori di pulizia e di servizio dei motori e degli organi di trasmissione che sono in moto.
28) Operazioni di metallizzazione a spruzzo.
29) Legaggio ed abbattimento degli alberi.
30) Pulizia di camini e focolai negli impianti di combustione.
31) Apertura, battitura, cardatura e pulitura delle fibre tessili, del crine vegetale ed animale, delle piume e dei peli.
32) Produzione e lavorazione di fibre minerali e artificiali.
33) Cernita e trituramento degli stracci e della carta usata senza l'uso di adeguati dispositivi di protezione individuale.
34) Lavori con impieghi di martelli pneumatici, mole ad albero flessibile e altri strumenti vibranti; uso di pistole fissachiodi di elevata potenza.
35) Produzione di polveri metalliche.
36) Saldatura e taglio dei metalli con arco elettrico o con fiamma ossidrica o ossiacetilenica.
37) Lavori nelle macellerie che comportano l'uso di utensili taglienti, seghe e macchine per tritare.[/box-note]

Età accesso al lavoro: 16 anni

[box-note]Legge n. 296 del 27 dicembre 2006

622. L'istruzione impartita per almeno dieci anni e' obbligatoria ed e' finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di eta'. L'eta' per l'accesso al lavoro e' conseguentemente elevata da quindici a sedici anni.[/box-note]

Certifico Srl - IT | Rev. 0.0 2023
©Copia autorizzata Abbonati

Collegati
[box-note]Legge 17 ottobre 1967 n. 977
D.Lgs. 81/2008 Testo Unico Salute e Sicurezza Lavoro
www.tussl.it[/box-note]

Check list verifica catene carrelli elevatori

Checklist verifica   ispezione   manutenzioine catene a rulli carrelli elevatori

Check list per la Verifica / Ispezione / Manutenzione catene a rulli carrelli elevatori / Rev. 07.2023

ID 2623 | Rev. 1.0 del 08.07.2023

Check list per la verifica / ispezione / manutenzione delle catene a rulli di carrelli elevatori, con tempistica e modalità previste dal costruttore ed in accordo con il manuale di istruzioni.

I carrelli devono essere mantenuti in efficienza secondo indicazioni del costruttore, la check list elaborata è relativa alla verifica delle catene a rulli.

Considerando che, nei carrelli elevatori, i manuali indicano il controllo delle catene e relativa periodicità, di norma ne consegue che l’unico riferimento per la tempistica relativa alle catene è il manuale di uso e manutenzione (salvo quanto riportato dal TUS Allegato VI 3.1.2 ove/se applicabile la tempistica si potrebbe allineare alle verifiche trimestrali).

La tempistica viene indicata quasi sempre in ore di lavoro, o in periodi di tempo, tenendo come limite quella delle due scadenze che cade prima.

In caso di carrelli usati in modo molto saltuario, in ambienti non aggressivi o insudicianti, la tempistica potrà essere modificata, mantenendo, comunque, non meno di un controllo all’anno, su eventuali indicazioni del costruttore o del suo servizio di assistenza autorizzato. In ogni caso, il conta ore deve essere presente e funzionante, per programmare e verificare le manutenzioni in modo efficiente.

Riferimenti normativi:

- Testo Unico Sicurezza D.Lgs. 81/2008

ALLEGATO VI DISPOSIZIONI CONCERNENTI L’USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO

3 Disposizioni concernenti l’uso delle attrezzature di lavoro che servono a sollevare o movimentare carichi

3.1 Disposizioni di carattere generale

3.1.1 I mezzi di sollevamento e di trasporto devono essere scelti in modo da risultare appropriati, per quanto riguarda la sicurezza, alla natura, alla forma e al volume dei carichi al cui sollevamento e trasporto sono destinati, nonché alle condizioni d’impiego con particolare riguardo alle fasi di avviamento e di arresto.

3.1.2 Le funi e le catene debbono essere sottoposte a controlli trimestrali in mancanza di specifica indicazione da parte del fabbricante.

[...]

Checklist verifica catene carrelli elevatori   00

[..]

Checklist verifica catene carrelli elevatori   01
[...]

- ANSI B15.1:2000 - Safety Standard Mechanical power transmission apparatus

- ISO 606:2015 - Short-pitch transmission precision roller and bush chains, attachments and associated chain sprockets

- ISO 1275:2006 -  Double-pitch precision roller chains, attachments and associated chain sprockets for transmission and conveyors
...

Matrice revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
1.0 08.07.2023 Integrazione CKL
Note ISO 606:2015
Certifico Srl
0.0 20.12.2016 --- Certifico Srl

Collegati
[box-note]UNI ISO 606:2021
www.tussl.it
D.Lgs. 81/2008 Testo Unico Salute e Sicurezza Lavoro
Carrelli elevatori e cintura di sicurezza: obbligo di legge/normativo
Vademecum Sicurezza carrelli elevatori
Dispositivo Uomo Presente sedile Carrelli elevatori
Linea guida ISPESL carrelli elevatori
Check list EN 1175-1 Carrelli industriali batteria[/box-note]

Modulo nomina Medico Competente (MC) / TUSSL

Modulo nomina Medico Competente  MC    TUSSL

Modulo nomina Medico Competente (MC) / TUSSL 2023

ID 19573 | 06.05.2023 / In allegato

Novità nel Modulo di Nomina Medico Competente (MC) a seguito dell'emanazione del Decreto-Legge 4 maggio 2023 n. 48 (Decreto lavoro 2023), in particolare, sono apportate modifiche al D.Lgs. 81/2008 di cui:

Fig  1   Modulo nomina Medico Competente  MC    TUSSL

Riportati gli Artt. 2, 18, 25, 38 del D.Lgs. 81/2008 aggiornati per la parte d’interesse.

[box-note]Articolo 2 Dlgs 81/08 - Definizioni

h) "medico competente": medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed e' nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto;
...[/box-note]

[box-note]Articolo 18 Dlgs 81/08 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all’articolo 28; (8)
b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
b -bis) individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19.
I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività; (7)
c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;
g-bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;
h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
l) adempiere agli obblighi di informazioneformazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;
m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); il documento è consultato esclusivamente in azienda;
p) elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3 anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in azienda;
q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
r) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni; l'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all'articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; (1) (2)
s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50; (5) (6)
t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
u) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro; (3)
v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35;
z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
aa) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l'obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati;
bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

1-bis. L'obbligo di cui alla lettera r) del comma 1, relativo alla comunicazione a fini statistici e informativi dei dati relativi agli infortuni che comportano l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento, decorre dalla scadenza del termine di dodici mesi (4) dall'adozione del decreto di cui all'articolo 8, comma 4.

(Note)
(1) Il Decreto legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito con modificazioni dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che le disposizioni di cui al comma 1, lettera r), del presente articolo, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009.
(2) Il Decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, ha disposto (con l'art. 32, comma 1) che le disposizioni di cui al comma 1, lettera r), del presente articolo 18, si applicano a decorrere dal 16 maggio 2009.
(3) La Legge 13 agosto 2010, n. 136, ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "La tessera di riconoscimento di cui all'articolo 18, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, deve contenere, oltre agli elementi ivi specificati, anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione".
(4) La Legge 27 febbraio 2017, n. 19 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative ha disposto nell'allegato la proroga del termine da sei a dodici mesi.
(5) Circolare INAIL 12 marzo 2009, n. 11: Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza: comunicazione nominativi
(6) Circolare INAIL 11 luglio 2018, n. 29 - Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza: comunicazione a cura delle Amministrazioni statali assicurate con la speciale forma della gestione per conto dello Stato.
(7) Lettera aggiunta dalla Legge 17 dicembre 2021 n. 215 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021 n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. (GU n.301 del 20.12.2021).
(8) Il Decreto-Legge 4 maggio 2023 n. 48 - Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro, ha disposto che le parole: «presente decreto legislativo.» sono sostituite dalle seguenti: «presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all’articolo 28;». 
[/box-note]

[box-note]Art. 25 - Obblighi del medico competente

1. Il medico competente:
a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute", secondo i principi della responsabilità sociale;
b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;
d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;
e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;
e-bis) in occasione delle visite di assunzione, richiede al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro e tiene conto del suo contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità; (1)
f) [Lettera soppressa dal Decreto Legislativo 3 agosto 2009 n. 106];
g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
m) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
n) comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all'articolo 38 al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
n-bis) in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, comunica per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 38, per l’adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato. (2)

Note
(1) Il Decreto-Legge 4 maggio 2023 n. 48 - Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro, ha aggiunto la lettera e-bis).
(2) Il Decreto-Legge 4 maggio 2023 n. 48 - Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro, ha aggiunto la lettera n-bis). [/box-note]

[box-note]Art. 38 - Titoli e requisiti del medico competente
(2)

1. Per svolgere le funzioni di medico competente è necessario possedere uno dei seguenti titoli o requisiti:
a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
c) autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale.
d-bis) con esclusivo riferimento al ruolo dei sanitari delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di finanza, svolgimento di attività di medico nel settore del lavoro per almeno quattro anni.

2. I medici in possesso dei titoli di cui al comma 1, lettera d), sono tenuti a frequentare appositi percorsi formativi universitari da definire con apposito decreto del Ministero dell'università e della ricerca di concerto con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. I soggetti di cui al precedente periodo i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, svolgano le attività di medico competente o dimostrino di avere svolto tali attività per almeno un anno nell'arco dei tre anni anteriori all'entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono abilitati a svolgere le medesime funzioni. A tal fine sono tenuti a produrre alla Regione attestazione del datore di lavoro comprovante l'espletamento di tale attività.

3. Per lo svolgimento delle funzioni di medico competente è altresì necessario partecipare al programma di educazione continua in medicina ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e successive modificazioni e integrazioni, a partire dal programma triennale successivo all'entrata in vigore del presente decreto legislativo. I crediti previsti dal programma triennale dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70 per cento del totale nella disciplina "medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro".(1)

4. I medici in possesso dei titoli e dei requisiti di cui al presente articolo sono iscritti nell'elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. 

Note
Decreto interministeriale 15 novembre 2010 - Master abilitante per le funzioni di medico competente
Decreto 4 marzo 2009 - Istituzione dell'elenco nazionale dei medici competenti in materia di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro
Decreto 26 novembre 2015 - Modifiche al decreto 4 marzo 2009 di istituzione dell'elenco nazionale dei medici competenti in materia di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro
Circolare MLPS 19 maggio 2011, n. 11398 - Chiarimenti in merito alle modifiche all'articolo 38, comma 1 del D. Lgs. n. 81/2008, introdotte dal D. Lgs, n. 106/2009
(1) Nota MS 1° giugno 2017, n. 17041 - Elenco medici competenti: chiarimenti e procedure
(2) Decreto Legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 comma 1 lett. d, e art. 52, comma 1, come novellati dal Decreto Legislativo 29 maggio 2017, n. 95[/box-note]

Certifico Srl - IT | Rev. 0.0 2023
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Collegati
[box-note]D.Lgs. 81/2008 Testo Unico Salute e Sicurezza Lavoro
www.tussl.it
Decreto-Legge 4 maggio 2023 n. 48[/box-note]

Decreto Ministero dell'Interno 1° settembre 2021 - Testo consolidato

Decreto 1 settembre 2021   Testo consolidato 2022 Ed   1

Decreto Ministero dell'Interno 1° settembre 2021 - Testo consolidato Ed. 2.0 Settembre 2023

ID 17687 | Ed. 2.0 dell'11.09.2023 / In allegato testo consolidato

Decreto 1 Settembre 2021 - Decreto Controlli PI | Testo consolidato all'11 Settembre 2023

Decreto 1 settembre 2021
Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (GU n.230 del 25.09.2021)
______

Ed. 2.0 Settembre 2023

Il testo consolidato Ed. 2.0 dell'11.09.2023 del Decreto 1° settembre 2021 tiene conto delle modifiche apportate dal:

Decreto Ministero dell'Interno del 31 agosto 2023 - Modifica al decreto 1° settembre 2021, recante: «Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81». (GU n.212 dell'11.09.2023). Entrata in vigore: 12.09.2023

Modifiche:
Art. 6 comma 1-bis. Inserita nota (N1).
______

Art. 6 c. 1-bis - Le disposizioni di cui all'Art. 4. relative alla qualificazione dei tecnici manutentori entrano in vigore a decorrere dal 25 settembre 2024.
______

Ed. 1.0 Settembre 2022

Il testo consolidato Ed. 1.0 del 25.09.2022 del Decreto 1° settembre 2021 tiene conto delle modifiche apportate dal:

Decreto Ministero dell'Interno del 15 settembre 2022  - Modifiche al decreto 1° settembre 2021, recante: «Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81». (GU n.224 del 24.09.2022). Entrata in vigore: 25.09.2022

Modifiche:
Art. 6 comma 1-bis. Inserita nota (N).
______

Art. 6 c. 1-bis - Le disposizioni di cui all'Art. 4. relative alla qualificazione dei tecnici manutentori entrano in vigore a decorrere dal 25 settembre 2023.
______

...

Formato: pdf
Pagine: +32
Edizione: 2.0
Pubblicato: 11.09.2023
Autore: Ing. Marco Maccarelli
Editore: Certifico s.r.l. 
Lingue: Italiano 
Abbonati: Sicurezza/Sicurezza-Ambiente/3X/4X/Full/ Full Plus

Collegati
[box-note]Decreto 1 settembre 2021
Nota VVF n. 12892 del 19 Settembre 2022
Decreto 1 settembre 2021
Tecnici manutentori antincendio - Decreto 1 Settembre 2021 / Qualifica
D.Lgs. 81/2008 Testo Unico Salute e Sicurezza Lavoro
Circolare DCPREV 14804 del 06 ottobre 2021[/box-note]

Le Direttive amianto lavoro / Note

Le Direttive amianto lavoro   Mancato recepimento Direttiva 2009 148 CE   Note

Le Direttive amianto lavoro / Mancato (non) recepimento Direttiva 2009/148/CE / Note 2023

ID 20359 | 07.09.2023 / Scheda in allegato

La prima Direttiva sul rischio amianto sul lavoro è stata emanata nel 1983 con la Direttiva 83/477/CEE (GU L 263 del 24.9.1983) seconda direttiva particolare della direttiva 80/1107/CEE, anche in relazione alla Risoluzione del Consiglio del 29 giugno 1978 sul programma d'azione delle Comunità europee in materia di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro che prevedeva l'istituzione di misure specifiche armonizzate per la protezione dei lavoratori contro l'amianto. La Direttiva 83/477/CEE, modificata nel 1991, nel 2003 e nel 2007 è stata recepita in IT con il D.Lgs. 15 agosto 1991 n. 277 ed è stata abrogata nel 2010 con l'entrata in vigore della Direttiva 2009/148/CE (GU L330/228 del 16.12.2009).

In Tabella le Direttive amianto lavoro / Decreti di recepimento / Status 

Direttiva sociale particolare

Modifiche

Stato Direttiva particolare nativa

Atto di recepimentoAtto di recepimento
In vigore

Abrogata

Direttiva 83/477/CEE del Consiglio del 19 settembre 1983 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro
Abrogata

Direttiva 83/477/CEE
Abrogata dal 5 Gennaio 2010

 

 X

Dal 5 Gennaio 2010
Direttiva 2009/148/CE

D.Lgs. 15 agosto 1991 n. 277
Direttiva 91/382/CEE
Abrogata dal 5 Gennaio 2010
Legge 27 marzo 1992 n. 257 
Direttiva 98/24/CE
In vigore

D.Lgs. 2 febbraio 2002 n. 25
Direttiva 2003/18/CE
Abrogata dal 5 Gennaio 2010

D.Lgs. 25 luglio 2006 n. 257
Direttiva 2007/30/CE
In vigore

D.Lgs. 13 marzo 2013 n. 32 

Mancato (non) recepimento Direttiva 2009/148/CE

[box-warning]L'italia non ha recepito la Direttiva 2009/148/CE.

Nel 2012 è stato presentato un Disegno di legge, Atto Senato n. 3364 (allegato), recante disposizioni per il recepimento della direttiva 2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro, nonché modifiche all'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e divieto di discriminazione in materia di benefici previdenziali per lavoratori esposti all'amianto, di cui però non si è dato seguito a livello legislativo.

Il mancato recepimento probabilmente è da ravvisare nel fatto che molte delle norme introdotte dalla direttiva 2009/148/CE in Italia sono già in vigore nel nostro ordinamento, perché introdotte principalmente con la Legge 27 Marzo 1992, n. 257 (recante le norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto), con il decreto del Presidente della Repubblica 8 Agosto 1994, con il Decreto del Ministero della Sanità 6 Settembre 1994, con il decreto Legislativo 25 Febbraio 2000 n. 66, con il Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81 (Titolo IX Sostanze pericolose - Capo III Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto).

Nel 2022 è stata presentata la Proposta di modifica della direttiva 2009/148/CE protezione dei lavoratori dai rischi connessi all'esposizione all'amianto sul lavoro, rispetto alla quale, nel giugno del 2023, Il Consiglio ha raggiunto un accordo provvisorio con il Parlamento europeo.

La futura pubblicazione della direttiva di modifica della Direttiva 2009/148/CE, prevista per il secondo semestre 2023, consentirà di armonizzare (modificando il D.Lgs. 81/2008), a seguito del suo recepimento nel nostro ordinamento, la disciplina sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro.

Vedi Proposta di modifica Direttiva 2009/148/CE sull'amianto sul lavoro[/box-warning]

Le Direttive amianto lavoro emanate

1Direttiva 83/477/CEE del Consiglio del 19 settembre 1983 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 80/1107/CEE) (GU L 263 del 24.9.1983)

2Direttiva 91/382/CEE del Consiglio del 25 giugno 1991 che modifica la direttiva 83/477/CEE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 80/1107/CEE) (GU L 206 del 29.7.1991)

3. Direttiva 98/24/CE del Consiglio del 7 aprile 1998 sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (quattordicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 131 del 5.5.1998)

4. Direttiva 2003/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 marzo 2003, che modifica la direttiva 83/477/CEE del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro. (GU n. L 097 del 15.04.2003)

5. Direttiva 2007/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, che modifica la direttiva 89/391/CEE del Consiglio, le sue direttive particolari e le direttive del Consiglio 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE e 94/33/CE ai fini della semplificazione e della razionalizzazione delle relazioni sull’attuazione pratica. (GU L 165 del 27.6.2007)

6. Direttiva 2009/148/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto durante il lavoro (GU L330/228 del 16.12.2009)
...

segue in allegato

Collegati
[box-note]Direttiva 2009/148/CE
Proposta di modifica Direttiva 2009/148/CE sull'amianto sul lavoro
Diritto dell'Unione Europea in materia di sicurezza: Direttive Sociali
Risoluzione del Consiglio del 29 giugno 1978
D.Lgs. 81/2008 Testo Unico Salute e Sicurezza Lavoro
www.tussl.it[/box-note]

Classificazione sostanze cancerogene e mutagene

Classificazione sostanze cancerogene e mutagene   Rev  5 0 Luglio 2023

Classificazione sostanze cancerogene e mutagene / Rev. 5.0 Luglio 2023

ID 4668 | 14.07.2023 Aggiornamento Rev. 5.0 2023 / Documento completo allegato

Premessa

[box-info]Rev. 5.0 del 14.07.2023

Il Documento Rev. 5.0 del 14.07.2023 allegato è aggiornato con:

- riferimenti CLP Sostanze cancerogene al Regolamento (UE) 2019/521della Commissione, del 27 marzo 2019, recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (GU L86/1 del 28.03.2019).
- Agenti mutageni TUS.
- Aggiustamenti vari.[/box-info]

[box-info]Rev. 4.0 del 23.02.2021

Il Documento Rev. 4.0 del 23.02.2021 allegato è aggiornato al:

Decreto 11 Febbraio 2021

Recepimento della direttiva (UE) 2019/130 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 gennaio 2019, nonché della direttiva (UE) 2019/983 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 che modificano la direttiva (CE) 2004/37 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.[/box-info]

Il Documento traccia una panoramica sulla classificazione delle sostanze chimiche cancerogene e mutagene, indicando i livelli che sono a riferimento nella normativa e da Enti riconosciuti.

In particolare sono evidenziate le classificazioni delle seguenti fonti:

UE - Regolamento (CE) 1272/2008 CLP (UE)
UE / SCOEL - Direttiva 2004/37/CE Agenti cancerogeni lavoro e D.Lgs. 81/2008

IARC - International Agency for Research on Cancer (UE)
ACGIH - American Conference of Industrial Hygienists (US)
CCTN - Commissione Consultiva Tossicologica Nazionale Italiana (IT)
EPA - Environmental Protection Agency NTP - National Toxicology Program (US)
NTP - National Toxicology Program (US)

Di seguito vengono riassunte in una tabella le classificazioni di cui alle fonti e i relativi livelli/categorie da queste individuate(1):



(1) Tabella schematica - non armonizzata
...

0. Classificazione della Unione Europea (UE)

Secondo la classificazione della UE - Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) - le sostanze cancerogene sono suddivise nelle categorie seguenti.

...
3.6. Cancerogenicità
...


Tabella 3.6.1 Categorie di pericolo per le sostanze cancerogene
...

Tabella 3.6.2
...


Tabella 3.6.2 Limiti di concentrazione generici di componenti di una miscela classificati come cancerogeni che determinano la classificazione della miscela
...

3.6.3. Criteri di classificazione delle miscele
...


Tabella 3.6.3 Elementi dell’etichetta per la cancerogenicità.

1. Classificazione dell’International Agency for Research on Cancer (IARC) 

L'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro, in sigla IARC, è un organismo internazionale che conduce e coordina la ricerca sulle cause del cancro e sui meccanismi della carcinogenesi. L'agenzia intergovernativa IARC è parte dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), delle Nazioni Unite.

Tra i vari compiti svolti, realizza una revisione sistematica ed esaustiva di tutta la letteratura scientifica pubblicata su riviste sottoposte a peer-review attinenti alla valutazione di cancerogenicità di un determinato agente. Lo IARC conserva una serie di monografie di svariati fattori ambientali che possono alzare il rischio di cancro negli uomini, considerando tra questi: sostanze chimiche, miscele complesse, esposizioni occupazionali, agenti fisici, agenti biologici e fattori dipendenti dallo stile di vita.

La IARC individua 5 categorie di cancerogeni così suddivise:

Gruppo 1 - “Cancerogeni umani”:
categoria riservata alle sostanze con sufficiente evidenza di cancerogenicità per l’uomo;

Gruppo 2: è diviso in due sottogruppi, denominati A e B.

Sottogruppo 2A - “Probabili cancerogeni umani”:
categoria è riservata alle sostanze con limitata evidenza di cancerogenicità per l’uomo e sufficiente evidenza per gli animali. In via eccezionale anche sostanze per le quali sussiste o solo limitata evidenza per l’uomo o solo sufficiente evidenza per gli animali purché supportata da altri dati di rilievo.

Sottogruppo 2B - “Sospetti cancerogeni umani”:
usato per le sostanze con limitata evidenza per l’uomo in assenza di sufficiente evidenza per gli animali o per quelle con sufficiente evidenza per gli animali ed inadeguata evidenza o mancanza di dati per l’uomo. In alcuni casi possono essere inserite in questo gruppo anche le sostanze con solo limitata evidenza per gli animali purché questa sia saldamente supportata da altri dati rilevanti.

Gruppo 3 - “Sostanze non classificabili per la cancerogenicità per l’uomo”:
in questo gruppo sono inserite le sostanze che non rientrano in nessun altra categoria prevista.

Gruppo 4 - “Non cancerogeni per l’uomo”:
sostanze con evidenza di non cancerogenicità sia per l’uomo che per gli animali. In alcuni casi, possono essere inserite in questa categoria le sostanze con inadeguata evidenza o assenza di dati per l’uomo ma con provata mancanza di cancerogenicità per gli animali, saldamente supportata da altri dati di rilievo. 
...

Download List agents classified by the iarc monographs

3. Classificazione della Environmental Protection Agency (EPA) 

L’EPA (Environmental Protection Agency, anche USEPA) Agenzia del governo federale degli Stati Uniti preposta alla protezione della salute umana e dell’ambiente, con compiti prevalenti di regolamentazione e applicazione delle leggi approvate dal Congresso. Oltre alle attività di regolamentazione, i suoi compiti includono supporto e assistenza tecnica, studio e ricerca, divulgazione, formazione e informazione in campo ambientale.

L’agenzia può anche concedere contributi finanziari a programmi di protezione ambientale coerenti con la propria missione, promossi da organizzazioni statali, enti non profit, strutture educative o di altra natura. Può inoltre partecipare, in collaborazione con privati ed enti pubblici, a programmi di protezione ambientale giudicati di interesse generale, finalizzati (a titolo esemplificativo) alla riduzione dei gas serra, alla conservazione delle risorse idriche ed energetiche, al recupero dei rifiuti solidi.

La classificazione dell’EPA prevede sette gruppi di sostanze contraddistinti ciascuno da lettere:

Gruppo A: “Cancerogeni umani”:
sostanze con sufficiente evidenza di cancerogenicità in studi epidemiologici.

Gruppo B: “Probabili cancerogeni umani”:
diviso in due sottogruppi, denominati B1 e B2.

Sottogruppo B1: comprende sostanze con limitata evidenza di cancerogenicità in studi epidemiologici.

Sottogruppo B2: comprende sostanze con sufficiente evidenza di cancerogenicità in studi su animali e inadeguata evidenza o assenza di dati in studi sull’uomo.

Gruppo C: “Sospetti cancerogeni umani”:
raccoglie sostanze con limitata evidenza di cancerogenicità per gli animali e assenza di dati o dati negativi o dati inadeguati sull’uomo.

Gruppo D: “Sostanze non classificabili”:
riservato alle sostanze con inadeguata evidenza di cancerogenicità sia nell’uomo che negli animali o sostanze per cui non sono disponibili dati.

Gruppo E: “Non cancerogeni”:
sostanze che non hanno dimostrato potenzialità cancerogene in almeno due studi su animali, condotti in modo adeguato su specie diverse, o sia in studi animali che epidemiologici. 

Download Table 1. Prioritized Chronic Dose-Response Values 9 May 2014 | Last Update 9 may 2014

Download Table 2. Acute Dose-Response Values for Screening Risk Assessments | Last Update 18 sept 2014

5. Classificazione dell’American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH)

La classificazione dell’ACGIH prevede cinque gruppi di sostanze.

A1. Carcinogeno riconosciuto per l’uomo:
l’agente è risultato carcinogeno per l’uomo sulla base dei risultati di studi epidemiologici o di evidenza clinica convincente in esposti umani.

A2. Carcinogeno sospetto per l’uomo:
l’agente è risultato carcinogeno in animali da esperimento: a livelli di dose, per vie di somministrazione, in siti di tipo istologico, o per meccanismi che non sono considerati rilevanti per l’esposizione dei lavoratori. Gli studi epidemiologici disponibili sono contrastanti, controversi o insufficienti per confermare un incremento del rischio di cancro per l’uomo esposto.

A3. Carcinogeno per l’animale:
l’agente è risultato carcinogeno in animali da esperimento ad una dose relativamente elevata o per vie di somministrazione, in siti di tipo istologico o per meccanismi che non vengono considerati rilevanti per i lavoratori esposti. Gli studi epidemiologici disponibili non confermano un incremento del rischio del cancro per l’uomo esposto. Le conoscenze disponibili suggeriscono come improbabile che l’agente causi il cancro nell’uomo, se non in improbabili e non comuni situazioni espositive.

A4. Non classificabile come carcinogeno per l’uomo:
attualmente non esistono dati o quelli esistenti sono inadeguati per classificare l’agente per quanto riguarda la cancerogenicità per l’uomo e/o gli animali.

A5. Non sospetto come carcinogeno per l’uomo:
l’agente non è ritenuto essere carcinogeno per l’uomo sulla base di studi epidemiologici appropriatamente condotti sull’uomo. Questi studi hanno un follow-up sufficientemente prolungato, storie espositive affidabili, dosi sufficientemente elevate e evidenza statistica adeguata per concludere che l’esposizione all’agente non comporta un rischio significativo di cancro per l’uomo. L’evidenza di scarsa cancerogenicità nelle prove su animali viene considerata se è supportata da altri dati pertinenti.

Per le sostanze per le quali non si dispone di dati di cancerogenicità sull’uomo e su animali da esperimento, non viene data alcuna designazione relativa alla cancerogenicità.
...

7. Differenze UE | IARC | ACGIH |

Si desume che sostanze chimiche classificate nel gruppo 1 di IARC, A1 dell'ACGIH e nella categoria 1A dell'Unione europea sono equivalenti e che esistono differenze sostanziali, confrontando tra loro le tre liste degli agenti cancerogeni. 

Esistono differenze particolarmente importanti tra le sostanze chimiche incluse nell'elenco dell'ACGIH e quelle dell'IARC e dell'Unione europea.

Es.



L'Unione europea e gli elenchi IARC sono più vicini, ma ed importante notare che le sostanze chimiche classificate nel gruppo 1 del IARC possono anche essere elencate nelle categorie 1A o 1B del CLP.

Prendendo a riferimento l'elenco degli agenti cancerogeni umani per l'IARC, si vedano grandi differenze e analogie esistenti con quelle di ACGIH e dell'Unione Europea.

Molte sostanze chimiche sono classificate come cancerogene solo dall'IARC.
...

8. Agenti cancerogeni D.Lgs. 81/2008

La direttiva 2004/37/CE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio riguarda la protezione dei lavoratori contro i rischi per la loro salute e la loro sicurezza derivanti dall’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.

Tale direttiva, mediante un quadro di principi generali che consentano agli Stati membri di assicurare l’applicazione coerente delle prescrizioni minime, prevede un livello coerente di protezione contro i rischi derivanti da agenti cancerogeni e mutageni.

I valori limite fissati dalla direttiva dovrebbero sono rivisti ove necessario alla luce delle informazioni disponibili, compresi i nuovi dati scientifici e tecnici e le migliori prassi, le tecniche e i protocolli basati su dati concreti per la misurazione del livello di esposizione sul luogo di lavoro.

Tali informazioni dovrebbero includono, generalmente, raccomandazioni e dati sui rischi residui per la salute dei lavoratori e pareri del Comitato scientifico per i limiti dell’esposizione professionale agli agenti chimici (SCOEL) e dell’ACSH (Comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro).

La direttiva 2004/37/CE e sue modificazioni sono recepite in IT nel D.Lgs. 81/2008.

Secondo l’art. 234 del decreto legislativo 81/2008 si definisce:

a) agente cancerogeno:
1) una sostanza o miscela che corrisponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena di categoria 1 A o 1 B di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio;

2) una sostanza, miscela o procedimento menzionati all'allegato XLII del presente decreto, nonché sostanza o miscela liberate nel corso di un processo e menzionate nello stesso allegato;

b) agente mutageno:
1) una sostanza o miscela corrispondente ai criteri di classificazione come agente mutageno di cellule germinali di categoria 1 A o 1 B di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008.

c) valore limite:
se non altrimenti specificato, il limite della concentrazione media, ponderata in funzione del tempo, di un agente cancerogeno o mutageno nell'aria, rilevabile entro la zona di respirazione di un lavoratore, in relazione ad un periodo di riferimento determinato stabilito nell'allegato XLIII.

ALLEGATO XLII Elenco di sostanze, miscele e processi
...

ALLEGATO XLIII Valori limite di esposizione professionale

ALLEGATO XLIII

...

[box-note]Aggiornamenti D.Lgs. 81/2008

16.02.2021 - Sono state recepite le direttive sugli agenti cancerogeni:

- Direttiva (UE) 2019/130 (R)
- Direttiva (UE) 2019/983 (R)
Direttiva (UE) 2022/431 (NR) 

(R) Recepite con Decreto Interministeriale 11/02/2021
(NR) Non recepita data news

che introducono nuove sostanze cancerogene e processi inserite rispettivamente nell'Allegato XLIIIXLII di cui al Capo II Protezione da agenti cancerogeni e mutageni del Titolo IX Sostanze pericolose del D.Lgs. 81/2008

Con l’attuazione della Direttiva (UE) 2019/130, della Direttiva (UE) 2019/983ad opera del Decreto Interministeriale 11/02/2021, sono state recepite nell’ordinamento italiano, le ultime due direttive, mancanti, relative alle modifiche della Direttiva 90/394/CEE (VI Direttiva particolare) del Consiglio, del 28 giugno 1990, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE.[/box-note]

...
segue in allegato

Certifico Srl - IT Rev. 5.0 2023
©Copia autorizzata Abbonati

Matrice revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
5.0 14.07.2023 Regolamento (UE) 2019/521
- Agenti mutageni TUS
- Aggiustamenti vari

Certifico Srl
4.0 23.02.2021 Decreto 11 febbraio 2021 Certifico Srl
3.0 21.06.2020 D. Lgs. 1 giugno 2020 n. 44
Direttiva (UE) 2017/2398
Certifico Srl
2.0 16.07.2019 Update TUS Certifico Srl
1.0 05.10.2018 - Aggiustamenti e fix
- Update TUS
Certifico Srl
0.0 24.09.2017 --- Certifico Srl

Collegati
[box-note]List Agents classified by the IARC Monographs
Agenti cancerogeni TUS: Elenchi Sostanze/Processi
Regolamento (CE) n. 1272/2008 CLP
D.Lgs. 81/2008 Testo Unico Salute e Sicurezza Lavoro
Direttiva (UE) 2019/130
Direttiva (UE) 2019/983
Direttiva (UE) 2017/2398
Limiti esposizione professionale agenti cancerogeni e mutageni: TLV (Threshold Limit Values) ACGIH
List Cancer Agents IARC
Occupatonal cancer NIOSH[/box-note]

Prevenzione respiratoria nelle scuole

Prevenzione respiratoria nelle scuole   Note

Prevenzione respiratoria nelle scuole / Note e Documenti

ID 19967 | 12.07.2023 / In allegato

Note, documenti, riferimenti normativi ed estratti norme per la prevenzione respiratoria nelle scuole.

La prevenzione, la gestione e il controllo delle malattie correlate agli ambienti di vita indoor frequentati dai bambini (scuole, asili nido) costituiscono obiettivi prioritari della strategia per l’ambiente e salute dell’Unione Europea.

Ministero della salute

La strategia SCALE (Science, Children, Awareness, Legal instrument, Evaluation) COM/2003/338, sostiene l’importanza di proteggere prima di tutto la salute dei bambini dalle minacce dell'ambiente, quale investimento essenziale per assicurare un adeguato sviluppo umano ed economico.

Gli obiettivi della strategia sono trattati anche nel Piano europeo d’azione per l’ambiente e la salute 2004-2010 presentato alla IV Conferenza intergovernativa Ambiente e Salute, organizzata a Budapest dall’OMS Regione Europa.

Con lo Studio europeo HESE (Health Effects of School Environment), del 2004-2005 sono state raccolte su un campione di 21 scuole europee (Italia, Francia, Svezia, Danimarca, Norvegia) informazioni comparabili sulla qualità dell'aria indoor (IAQ) e sulla salute respiratoria di più di 600 scolari, ottenute utilizzando procedure standardizzate comuni.

Dal rapporto finale (HESE Final Report, 2006) è emerso che in generale la qualità dell’aria all’interno delle scuole esaminate (46 aule) è generalmente scadente per quanto concerne le misurazioni di PM10 (particolato formato da particelle inferiori a 10 micron), CO2, muffe e allergeni. Le analisi hanno evidenziato la presenza di effetti sulla salute respiratoria dei bambini, correlabili alle esposizioni a elevati livelli di PM10 e di CO2, in ambito scolastico.

In Italia i ragazzi trascorrono negli edifici scolastici da 4 a 8 ore al giorno, per almeno 10 anni.

Gli studi effettuati fino ad ora dimostrano che gli edifici scolastici italiani frequentemente presentano problemi igienico-sanitari e problemi correlati al cattivo condizionamento dell’aria (Circolare n. 85/2001 del MIUR - monitoraggio sulla sicurezza nelle scuole - dati anno 2001).

Un' importante iniziativa in questo settore, è il Progetto “Indoor Air Pollution in Schools” messo a punto dall’ EFA (European Federation of Allergy and Airways Diseases Patients Associations), con il contributo finanziario dalla Commissione Europea.

L’Italia ha contribuito con l’elaborazione del documento "La qualità dell’aria nelle scuole e rischi per malattie respiratorie e allergiche. Quadro conoscitivo sulla situazione italiana e strategie di prevenzione" pubblicato a gennaio 2013.

Il documento è stato realizzato dal Gruppo di lavoro del progetto "Programma di prevenzione per le scuole dei rischi indoor per malattie respiratorie e allergiche", istituito nell’ambito di Gard-Italia.

Il Gruppo di lavoro, come previsto dall’Accordo tra Ministro della Salute, Regioni e Province autonome del 27 settembre 2001 "Linee Guida per la tutela e la promozione della salute negli ambienti confinati", ha promosso la realizzazione del documento "Linee di indirizzo per la prevenzione nelle scuole dei fattori di rischio indoor per allergie ed asma", nell'ambito dell'Accordo Stato Regioni del18 novembre 2010.
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Convegno “qualità dell’aria nelle scuole: un dovere di tutti un diritto dei bambini” ISPRA 2010

Il Convegno, organizzato dal Ministero dell’Ambiente, ISPRA e FederasmaOnlus, intende approfondire le problematiche della qualità dell’aria nelle scuole e discutere delle soluzioni immediatamente disponibili per tutelare la salute degli alunni coinvolgendo i principali portatori di interesse e amministratori pubblici. Il convegno partirà dai risultati ottenuti in Italia nell’ambito del progetto europeo SEARCH (School Environment and Respiratory Health of Children) promosso dal Ministero dell'Ambiente in collaborazione con il REC- Ungheria (Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe) e condotto tra il 2005 e il 2009 in 6 Paesi Europei (Italia, Albania, Bosnia, Erzegovina, Serbia, Slovacchia).

In Italia il progetto è stato realizzato grazie all’impegno di un gruppo di lavoro costituito da esperti del Ministero Ambiente, ISPRA, Fondazione Maugeri, Federasma Onlus e sei ARPA (Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Sardegna, Lazio e Sicilia) e alla collaborazione di 14 scuole medie inferiori. Sono state svolte indagini sulla qualità dell’aria indoor delle scuole e sulla capacità respiratoria di un campione di circa 1000 alunni di prima media.

L’indagine ha consentito di individuare i principali fattori di rischio per la salute in ambito scolastico legati alla presenza di sostanze nocive nell’aria indoor. È stato anche possibile definire un insieme di possibili misure gestionali, immediatamente attuabili con costi contenuti, che potrebbero significativamente ridurre tali fattori.

Tali risultati sono contenuti nella pubblicazione “Qualità dell’aria nelle scuole: un dovere di tutti, un diritto dei bambini” già presentata alla Conferenza Internazionale su Ambiente e Salute organizzata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità in collaborazione con il nostro Governo (Parma, 10-12 marzo 2010).
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Table 3   SEARCH
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Prevenzione respiratoria nelle scuole
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D.M. 18 dicembre 1975

Ricambio d’aria locali scolastici D.M. 18 dicembre 1975

Il D.M. 18 dicembre 1975 Norme tecniche aggiornate relative all’edilizia scolastica (GU n. 29 del 2 febbraio 1976 - SO)

5.3.12. Purezza dell'aria.
Dovrà essere assicurata l'introduzione delle seguenti portate d'aria esterna, mediante opportuni sistemi:

i) Ambienti adibiti ad attività didattica collettiva o attività di gruppo.
Per scuole materne ed elementari coefficienti di ricambio 2,5.
Per scuole medie coefficiente di ricambio 3,5.
Per scuole secondarie di 2° grado coefficiente di ricambio 5.

ii) Altri ambienti di passaggio, uffici.
Coefficiente di ricambio 1,5.

iii) Servizi igienici, palestre, refettori.
Coefficiente di ricambio 2,5.

5.3.13. Trattamento dell'aria esterna.
Nelle zone in cui si verificano condizioni particolarmente gravi di inquinamento atmosferico dovrà porsi particolare cura per quanto riguarda la presa dell'aria esterna.
________

DPCM 26 luglio 2022

Linee guida sulle specifiche tecniche in merito all'adozione di dispositivi mobili di purificazione e impianti fissi di aerazione e agli standard minimi di qualita' dell'aria negli ambienti scolastici e in quelli confinati degli stessi edifici.

(GU n.180 del 03.08.2022)
...

Art. 1.

1. Ai sensi dell’art. 13 -bis , comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, sono definiti le linee guida sulle specifiche tecniche in merito all’adozione di dispositivi mobili di purificazione e impianti fissi di aerazione e gli standard minimi di qualità dell’aria negli ambienti scolastici e in quelli confinati degli stessi edifici, contenuti nel documento recante «Linee guida sulle specifiche tecniche in merito all’adozione di dispositivi mobili di purificazione e impianti fissi di aerazione e agli standard minimi di qualità dell’aria negli ambienti scolastici e in quelli confinati degli stessi edifici», allegato al presente decreto, che ne costituisce parte integrante.
...

ALLEGATO

LINEE GUIDA SULLE SPECIFICHE TECNICHE IN MERITO ALL’ADOZIONE DI DISPOSITIVI MOBILI DI PURIFICAZIONE E IMPIANTI FISSI DI AERAZIONE E AGLI STANDARD MINIMI DI QUALITÀ DELL’ARIA NEGLI AMBIENTI SCOLASTICI E IN QUELLI CONFINATI DEGLI STESSI EDIFICI.

Le presenti linee guida, redatte sulla base del parere dell’Istituto superiore di sanità (AOO-ISS PRE16 n. 25450 del 30 giugno 2022) contengono raccomandazioni operative, ai sensi dell’art. 13 -bis , comma 2 del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, così come introdotto dalla legge di conversione 18 febbraio 2022, n. 11, relative a: specifiche tecniche in merito all’adozione di dispositivi mobili di purificazione e impianti fissi di aerazione; standard minimi di qualità dell’aria negli ambienti scolastici e in quelli confinati degli stessi edifici.
...
Vedi
________

UNI 10339:1995

Prospetto III - Portate di aria esterna in edifici adibiti ad uso civile

Categorie di edifici

Portata di aria esterna o di estrazione

Note

Qop
(10-3 m3/s per persona)

Qos
(10-3 m3/sm2)

EDIFICI ADIBITI AD ATTIVITÀ SCOLASTICHE E ASSIMILABILI

asili nido e scuole materne

4

-

-

aule scuole elementari

5

-

-

aule scuole medie inferiori

6

-

-

aule scuole medie superiori

7

-

-

aule universitarie

7

-

-

aule universitarie transiti, corridoi

-

-

-

aule universitarie servizi

estrazioni

A

ALTRI LOCALI

biblioteche, sale lettura

6

-

-

aule musica e lingue

7

-

-

laboratori

7

-

-

sale insegnanti

6

-

-


A - Ricambio richiesto nei servizi igienici:
- 0,0022 vol/s (8 vol/h), il volume e quello relativo ai bagni (antibagni esclusi).
...

Documenti d'interesse


[
...]

Segue in allegato

Certifico Srl - IT | Rev. 0.0 2023
©Copia autorizzata Abbonati 

Collegati
[box-note]DPCM 26 luglio 2022
D.M. 11 aprile 2013
Linee di indirizzo prevenzione scuole rischio indoor allergie e asma
UNI 10339 Portate aria esterna / estrazione locali (ricambi d'aria)
Calcolo ventilazione / ricambi d'aria edifici EN 16798-1[/box-note]

Stima del rischio: scelta delle matrici del rischio

Stima del rischio   Scelta adeguata matrici del rischio 2023

Stima del rischio: scelta adeguata delle matrici del rischio / Note e considerazioni - Rev. 1.0 Luglio 2023

ID 19663 | Rev. 1.0 del 25.07.2023 / Documento completo allegato

L'uso di matrici del rischio semi-quantitative per la rappresentazione di determinate tipologie di rischio, è metodo di stima soggettivo comunemente usato, ma può porre molti dubbi ed incertezze sull'applicazione in relazione:

- sia alla struttura vera e propria della matrice per le variabili e valori assunti delle stesse (per un certo tipo di rischio);
- sia, appunto, in fase di applicazione del metodo per la selezione corretta di tali valori che diventa soggettiva e che dipendere fortemente dalle conoscenze del tecnico.

Il Documento intende precisare che le matrici del rischio, devono essere adeguatamente strutturate (preferire matrici normate), relazionate al tipo di rischio, e che in fase di applicazione possono presentarsi difficoltà e poca chiarezza dovute a al fatto che devono essere individuati valori corretti tra quelli assumibili dalle variabili, in modo soggettivo.

Es:

Stima del rischio   scelta matrici del rischio   Fig 0

Ipotizzando il medesimo tipo di rischio e similare livello qualitativo di R, si nota, in generale, come la matrice a sinistra sia "più cautelativa" nel valore calcolato di R per gli stessi valori di P e D (minori celle verdi e maggiori celle rosse), ma non significa che sia più adeguata, in quanto è in gioco la soggettività del tecnico per l'applicazione del metodo. Stime del rischio non adeguate possono inficiare il processo di valutazione del rischio.

Stima del rischio   scelta matrici del rischio Box 25

Spesso troviamo matrici del rischio (su dati semi-quantitativi) che non hanno una validazione corretta delle modalità di elaborazione (rispetto al tipo di rischio rappresentato in matrice) in termini di scelta delle variabili, scelta operazioni tra le variabili, valori delle variabili assunti e livello di rischio qualitativo associato all’indice di rischio numerico (si veda a seguire).

Stima del rischio   scelta matrici del rischio Box 13

Illustriamo le nostre considerazioni in merito, più ampie possibili, e quindi senza pretese assolutive.

R = f (P, D, A1, A2,…)

Variabili: P, D, A1, A2, ...
Operazioni: +, x, altro
Valori numerici assunti per le variabili es P = 0, 1, 2, 3, 4 / D = 0, 1, 2, 3, 4 / A1 = ... / A2 = ... / ... = ...
Livello di rischio semi-quantitativo associato (es. R1 = 4 Rischio basso) (*)

(*) Stima semi-quantitativa

Stima del rischio   scelta matrici del rischio  Box

La rappresentazione del rischio può avere carattere oggettivo e soggettivo. Quando si è in possesso di dati numerici di origine certa ed affidabile (provenienti da banche dati pubbliche, private, aziendali, ecc.), l’indice di rischio risulta un valore numerico oggettivo.

Nel caso in cui non ci sia disponibilità dei suddetti dati numerici, allora l’indice di rischio si basa su dati qualitativi ed assume un valore soggettivo.
_________

La stima del rischio è il processo globale di identificazione, analisi e valutazione del rischio.

L’identificazione del rischio rappresenta il processo per la determinazione di cosa accade, perché accade e come accade.

L’analisi del rischio è l’uso sistematico delle informazioni disponibili per determinare con quale probabilità di accadimento specificati eventi possano avvenire e la magnitudo delle loro conseguenze.

La valutazione del rischio è il processo utilizzato per determinare le priorità di gestione del rischio per mezzo della comparazione del livello di rischio trovato durante il processo di analisi, con criteri di accettazione di rischio stabiliti in precedenza.

L’analisi del rischio, e i criteri con i quali il rischio è messo a confronto durante la valutazione, dovrebbero essere considerati sulla stessa base.

Pertanto, valutazioni qualitative relazionano confronti di livelli qualitativi con criteri qualitativi e valutazioni

quantitative coinvolgono confronti di livelli numerici di rischio con criteri che possono essere espressi con specifici numeri, esprimenti quantificazione del danno, frequenze o valori monetari.

L’identificazione, l’analisi e la valutazione del rischio rappresentano lo strumento di base che permette di identificare sostanze, attrezzature, situazioni, ecc., che potrebbero arrecare danni ai lavoratori e di prendere i necessari provvedimenti per salvaguardarne la sicurezza.

Il processo di stima del rischio consiste può essere sintetizzato in tre fasi:

 1.  individuazione delle possibili sorgenti di pericolo;

 2.  accertamento che tali sorgenti di pericolo, nel contesto delle attività, comportino un reale rischio per il lavoratore;

 3. 
quantificazione e confronto del rischio.

Formulazione del rischio

È importante sottolineare la differenza concettuale tra pericolo e rischio: il pericolo esiste anche quando non ci sono i presupposti per l’accadimento dell’evento dannoso.

I termini "pericolo" e "rischio" non hanno sempre lo stesso significato in tutti i Paesi membri dell’Unione Europea e nemmeno all’interno delle singole discipline scientifiche.

Da D.Lgs. 81/2008 Art. 2 - Definizioni:

q) "valutazione dei rischi": valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;
r) "pericolo": proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni;
s) "rischio": probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione; (vedasi allegato)

Rappresentazione del Rischio

La rappresentazione del rischio può avere carattere oggettivo e soggettivo. Quando si è in possesso di dati numerici di origine certa ed affidabile (provenienti da banche dati pubbliche, private, aziendali, ecc.), l’indice di rischio risulta un valore numerico oggettivo.

Nel caso in cui non ci sia disponibilità dei suddetti dati numerici, allora l’indice di rischio può essere basato su dati qualitativi ed assume un valore soggettivo.

Stima del rischio   scelta matrici del rischio   Fig 1

Fig 1 - Rappresentazione del Rischio

(1) Percorsi 1 e 2 standard, possibile incrociare i vari elementi del diagramma

(3) La funzione f può essere (P x D), (P + D), con altri fattori f (P, D, A) (A = Altro - scegliere adeguatamente la/e variabile/i), inoltre P, D, altro, devono assumere valori adeguati - Garantire che la soggettività della stima del rischio sia ben giustificata, con funzioni, variabili e valori assunti.

(4) Vedere es. matrice ISO/TR 14121-2 p. 6.2 (Rischio macchine)
R = f  (CI, Se) = ((Fr + Pr + Av), Se)
Fr = Frequenza,
Pr = Probabilità,
Av = Evitabilità
CI = Fr + Pr + Av.
Se = Gravità

(5) la matrice R = P x D è un esempio - non definitivo.

(6) Vedere UNI/TR 11430:2011 Calzature di sicurezza, di protezione e da lavoro - Criteri per la scelta, l’uso, la cura e la manutenzione (a seguire).

(7) Curve isorischio non sono spesso disponibili, si propende per matrici del rischio

(8) Altre metodolgie di rappresentazione del rischio su dati oggettivi (dati aziendali, curve dose-risposta, altro)

(9) Altre metodologie di rappresentazione del rischio su dati soggettivi (valori curve/rette, grafico del rischio, mappe, ecc)

(10) Vedere UNI/TR 11430:2011 curve isorischio R = P x D - Curve iperboli equilatere  y = k/x

Stima del rischio   scelta matrici del rischio   Box 1

Stima del rischio   scelta matrici del rischio   Box 11
.
..

Giustificazione della matrice del rischio scelta nel DVR (per il tipo di rischio)

Stima del rischio   scelta matrici del rischio   Box 3

Stima del rischio   scelta matrici del rischio   Box 4

Fig. 2 - Giustificazione della matrice scelta nel DVR per il tipo di rischio

Dalla matrice del rischio alle curve isorischio

A. Matrice R = P x D (scale da 0 a 4)

Si assuma che sia la probabilità P e il Danno D vengano definite su scale da 0 a 4.

Il rischio R = P x D sarà una grandezza da 0 a 16.

Si decida ad esempio di rappresentare sulla matrice del rischio le curve isorischio R = 2, R = 3, R = 4 e R = 8

Si può osservare che le curve isorischio corrispondono a funzioni di proporzionalità inversa (del tipo y = k/x).
__________

NB: in rosso i valori non interi della curva isorischio costruita (non sono presi altri valori che può assumere R):

R = 2

Per poter disegnare la corrispondente curva isorischio è necessario individuare tutti i punti sul piano che soddisfano l’equazione P x D = 2, ad esempio (1, 2), (2, 1) (4, 0,5) (0,5, 4) (3, 1,33) (1,33, 3)

In questo caso D = 2 / P

R = 3

Per poter disegnare la corrispondente curva isorischio è necessario individuare tutti i punti sul piano che soddisfano l’equazione P x D = 3, ad esempio (1, 3), (3, 1) (2, 1,5) (1,5, 2)

In questo caso D = 3 / P

R = 4

Per poter disegnare la corrispondente curva isorischio è necessario individuare tutti i punti sul piano che soddisfano l’equazione P x D = 4, ad esempio (2, 2), (3, 1,33), (1,33, 3), (4, 1), (1, 4):

In questo caso D = 4 / P

R = 8

Per poter disegnare la corrispondente curva isorischio è necessario individuare tutti i punti sul piano che soddisfano l’equazione P x D = 8, ad esempio (4, 2), (3, 2,66), (2,66, 3), (2, 4):

In questo caso  D = 8 / P

Curva isorischio R   P x D  Fig  3

Fig. 3 - Curve isorischio F = P x D (scale da 0 a 4)

B. Matrice R = P x D (scale da 0 a 4)

Se si definisce il Rischio come somma di P e D (R = P + D), le corrispondenti curve isorischio sono rette y = mx + q, infatti:

D = R - P

Es:
2 = P + D
(0,2) (2,0) (1,1)
3 = P + D (0, 3) (3, 0) (1, 2) (2, 1)
4 = P + D
(2, 2) (1, 3) (3, 1) (4,0) (0,4)
5 = P + D (2, 3) (3, 2) (4, 1) (1, 4)
6 = P + D
(2,4) (4,2) (3,3)
...

 Curva isorischio R   P   D  Fig  4

Fig. 4 - Curve isorischio (rette) F = P + D (scale da 0 a 4)
...
_______

Esempio UNI/TR 11430:2011
Calzature di sicurezza, di protezione e da lavoro

Criteri per la scelta, l’uso, la cura e la manutenzione

Il rapporto tecnico fornisce indicazioni per la scelta, l’uso, la cura e la manutenzione delle calzature di sicurezza, di protezione e da lavoro. Esso è destinato all’utilizzo da parte dei fabbricanti di calzature, dei fornitori, dei datori di lavoro, dei lavoratori autonomi, dei responsabili della sicurezza dei lavoratori e degli utilizzatori.

Stima del rischio   scelta matrici del rischio  Box 14

APPENDICE B (informativa)
STIMA DEL RISCHIO

Rappresentazione del Rischio

Da un punto di vista quantitativo, il rischio R (indice di rischio) è generalmente riconducibile a due fattori, quali:

- la probabilità P (o frequenza F) che si verifichi un dato evento dannoso;

- la magnitudo delle conseguenze M (entità del danno).

Esso è valutato come il prodotto delle due sopra citate grandezze secondo la seguente formula:

R = P x M

La frequenza è il rateo con cui un evento si verifica ed è espresso in termini di un numero di eventi/anno.

La probabilità è invece un numero compreso tra 0 e 1, che esprime il grado di fiducia riguardante il possibile verificarsi di un evento.

Le conseguenze sono l’effetto, diretto o indiretto, dell’evento pericoloso: le conseguenze si possono misurare in termini di effetti sulla salute degli esseri umani e sull’integrità dell’ambiente, oppure come danni economici.

B.3 Rappresentazione del rischio

La rappresentazione del rischio può avere carattere oggettivo e soggettivo. Quando si è in possesso di dati numerici di origine certa ed affidabile (provenienti da banche dati pubbliche, private, aziendali, ecc.), l’indice di rischio risulta un valore numerico oggettivo.

Nel caso in cui non ci sia disponibilità dei suddetti dati numerici, allora l’indice di rischio si basa su dati qualitativi ed assume un valore soggettivo.

La riduzione del rischio può essere attuata mediante l’approntamento di idonee misure atte a ridurre la probabilità di accadimento di un determinato evento (misure di prevenzione) e/o a mitigarne le eventuali conseguenze (misure di protezione).

L’intervento di riduzione del rischio è considerato prioritario per quelle situazioni dove l’indice di rischio trovato è maggiore di un predeterminato indice Ra considerato come livello accettabile.

B.3.1 Rappresentazione con curve di isorischio

Quando si dispone di dati numerici oggettivi è possibile utilizzare le curve isorischio.

È consueto rappresentare in un piano cartesiano (figura B.1) in ordinate la frequenza di accadimento F (o la probabilità P) e in ascisse la magnitudo M, le curve di isorischio Ri (con R3  > R2  > R1, ecc.) che sono rappresentate da iperboli equilatere.

Figura B.1 Curve isorischio

Legenda

A Protezione
B Prevenzione
C Aumento del rischio Ri
X Magnitudo M
Y Frequenza F / Probabilità P

 Curva isorischio R   P x D  Fig  5

Dove:

R1 = X x Y = K1 costante
R2 = X x Y = K2 costante
R3 = X x Y = K3 costante

Ogni evento dannoso si trova sulla curva da un livello di rischio Ri del diagramma e con la valutazione del rischio si verifica che esso sia al di sotto della soglia di accettabilità Ra.

In caso contrario, per riportare il rischio entro livelli di accettabilità sarà necessario intervenire:

- sulla frequenza o probabilità di accadimento (misure di prevenzione);
- sulla magnitudo degli effetti (misure di protezione).

B.3.2 Rappresentazione con le matrici di rischio

Quando non si dispone di dati numerici, può essere fatta un’altra rappresentazione del rischio, introducendo le matrici di rischio.

Per esempio, a tal fine si suddividono i campi della probabilità di accadimento e della magnitudo degli effetti secondo una percezione qualitativa (soggettiva) dei parametri caratteristici degli eventi dannosi. Ciascuna delle due grandezze è valutata su una scala numerica da 1 (probabilità o magnitudo trascurabile) a 4 (probabilità o magnitudo elevata).

L’indice di rischio R assume quindi valori compresi tra 1 e 16 e determina il seguente grado di attenzione richiesto:

R ≥ 8 : rischio massimo
4 ≤ R < 8 : rischio medio
2 ≤ R < 4 : rischio minimo
R = 1 : rischio basso

Nel prospetto B.1 è riportata la matrice che pone in relazione l’indice di rischio al grado di attenzione richiesto.

Prospetto B.1 Matrice che correla l’indice di rischio al grado di attenzione

Prospetto B 1

Per una immediata individuazione del grado di attenzione, nel prospetto le caselle della matrice sono state evidenziate con le seguenti sfumature di grigio.

Prospetto B 1 Legenda

Il grado di attenzione indica l’urgenza e l’entità delle misure che si devono adottare per eliminare o ridurre il rischio di un evento dannoso.

Necessariamente al massimo grado di attenzione devono essere predisposti DPI con il massimo livello di protezione.

Può essere determinata una correlazione tra il grado di attenzione ed il livello di protezione in accordo al prospetto B.2.

Prospetto B.2 Correlazione tra grado di attenzione e categoria di DPI

Prospetto B 2

La legislazione vigente di cui al Regolamento (UE) 2016/425 per quanto concerne le categorie dei DPI riporta quanto segue:

Regolamento (UE) 2016/425

ALLEGATO I CATEGORIE DI RISCHIO DEI DPI

Il presente allegato definisce le categorie di rischio da cui i DPI sono destinati a proteggere gli utilizzatori.

Categoria I
La categoria I comprende esclusivamente i seguenti rischi minimi:
a) lesioni meccaniche superficiali;
b) contatto con prodotti per la pulizia poco aggressivi o contatto prolungato con l'acqua;
c) contatto con superfici calde che non superino i 50 °C;
d) lesioni oculari dovute all'esposizione alla luce del sole (diverse dalle lesioni dovute all'osservazione del sole);
e) condizioni atmosferiche di natura non estrema.

Categoria II
La categoria II comprende i rischi diversi da quelli elencati nelle categorie I e III.

Categoria III
La categoria III comprende esclusivamente i rischi che possono causare conseguenze molto gravi quali morte o danni alla salute irreversibili con riguardo a quanto segue:
a) sostanze e miscele pericolose per la salute;
b) atmosfere con carenza di ossigeno;
c) agenti biologici nocivi;
d) radiazioni ionizzanti;
e) ambienti ad alta temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell'aria di almeno 100 °C;
f) ambienti a bassa temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell'aria di – 50 °C o inferiore;
g) cadute dall'alto;
h) scosse elettriche e lavoro sotto tensione;
i) annegamento;
j) tagli da seghe a catena portatili;
k) getti ad alta pressione;
l) ferite da proiettile o da coltello;
m) rumore nocivo.

Stima del rischio   scelta matrici del rischio   Box 14

Curve isorischio

Dal Prospetto B.1 sono ricavate le curve isorischio per:

R = 2 : rischio minimo (2 ≤ R < 4)
R = 3 : rischio minimo (2 ≤ R < 4)
R = 4 : rischio medio (4 ≤ R < 8)
...
R = 8 : rischio massimo (R ≥ 8)


Curva isorischio R   P x D  Fig  6
Fig. 4 - Curve isorischio F = P x D (scale da 0 a 4)
...

A. Allegato

A. 1 Definizioni
...

La stima del rischio nel contesto della valutazione dei rischi (EN ISO 12100 - Macchine)

Stima del rischio   scelta matrici del rischio   Fig  A 1

Fig. A.1 - Processo iterativo di valutazione del rischio
...

Esempi

BS 18004:2008 (La norma BS 18004 è stata ritirata e sostituita da BS 45002-0:2018)

Tabella 1
Matrice per la stima del rischio

Stima del rischio   scelta matrici del rischio Box 26

Legenda
P: Probabilità (MI Molto Improbabile; I Improbabile; P Probabile; MP Molto Probabile)
D: Danno (DL Danno Lieve; DM Danno Medio; DG Danno Grave)

R: Rischio funzione di Probabilità e Danno [R=f(p;d)] (RMB Rischio Molto Basso; RB Rischio Basso; RM Rischio Medio; RA Rischio Alto; RMA Rischio Molto Alto;

Si nota come rischi aventi bassa probabilità e alto danno (Rischio alto) hanno un risultato diverso rispetto a rischi con alta probabilità e basso danno (Rischio basso).

Stima del rischio   scelta matrici del rischio Box 27
.
..
Matrice del rischio ANSI.B.11.TR3

[box-note]Il 27 Giugno 2023 è stata approvata l'edizione 2023 della norma ANSI B11.0.[/box-note]

...

Matrice del rischio MIL-STD 882E
...

segue in allegato

Certifico Srl - IT | Rev. 1.0 2023
©Copia autorizzata Abbonati 

Matrice revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
1.0 25.07.2023 Aggiunto Cap. Esempi:
- BS 18004:2008
- Matrice del rischio ANSI.B.11.TR3
- Matrice del rischio MIL-STD 882E
Aggiunte Note varie
Certifico srl
0.0 21.05.2023 --- Certifico srl

Collegati
[box-note]BS 18004 Il Metodo Valutazione dei Rischi nei SGSL
Guida stesura DVR
Aggiornamento/Nuova Valutazione dei Rischi TUS: Quando è necessaria
EN ISO 12100 e ISO/TR 14121-2: Esempio Valutazione del rischio
ISO/TR 14121-2 Edizione 2012
ISO/TR 14121-2:2010 Sicurezza del macchinario Valutazione del rischio
UNI/TR 11430 Calzature di sicurezza, di protezione e da lavoro / Criteri di scelta
Matrice del rischio conforme EN ISO 12100
DVR: Il Programma di miglioramento
ISO TR 14121-2: Metodi per l'analisi del rischio[/box-note]

D.Lgs. 81/2008: Modello di verbale di sopralluogo RSPP

Modello verbale sopralluogo RSPP Maggio 2023

Modello controllo e verbale sopralluogo RSPP: fotografia Consulente / 28 Maggio 2023

ID 144 | Rev. 27.0 del 28.05.2023 / Tutte revisioni della Tabella doc/pdf in calce alla news

Download Nota Modello Rev. 27.0 Maggio 2023
_______

Audit Safety Check list for control and pianification activity

Per Piccole e Medie Imprese / Settori vari
In forma sintetica, un modello di verbale di sopralluogo dell’RSPP check list, con le attività in Controllo/Pianificazione Sicurezza con scadenze, incarichi e relative note.

Il modello non ha carattere esaustivo per ogni azienda in relazione a tutti gli obblighi del Testo Unico Salute e Sicurezza D. Lgs. 81/2008, ma può essere una ideale fotografia (da sviluppare) per l’RSPP e per l’azienda soggetta.

(!) Attenzione 
Ogni voce riportata, è la sintesi di un processo articolato e conosciuto del Consulente/RSPP. Utilizzare/prendere spunto dalla check list per monitore/gestire gli obblighi del D. Lgs. 81/2008 previo modalità/metodi del Consulente/RSPP.
______

[box-note]Ed. 27.0 Maggio 2023

La Check nella Rev. 27.0 Maggio 2023 controlla 235 punti (+dettagli), (223 nella precedente Rev. 26.0 Dicembre 2022) di possibili obblighi/verifiche TUS, vedasi nuove note:

Rev. 27.0 del 28.05.2023 (Note inserite in calce al documento)

(53) Nomina medico competente
Come previsto dal
Decreto-Legge 4 maggio 2023 n. 48 la nomina del MC deve essere effettuata anche qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all’articolo 28.

(54) Nomina medico competente (integrare modello nomina)
Come previsto dalDecreto-Legge 4 maggio 2023 n. 48 il MC deve essere comunicare per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto (con i requisiti previsti cui all’articolo 38, in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni.

(55) Formazione DL attrezzature particolari
Come previsto dal
Decreto-Legge 4 maggio 2023 n. 48  Il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all'articolo 71, comma 7, provvede alla propria formazione e al proprio  addestramento specifico al fine di garantire l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro.

(56) Dichiarazione autocertificativa formazione attrezzature noleggiate/ecc
Come previsto dal Decreto-Legge 4 maggio 2023 n. 48 Chiunque noleggi o conceda in uso (...) attrezzature di lavoro senza operatore…deve altresì acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura, una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l’avvenuta formazione e addestramento specifico, effettuati conformemente alle disposizioni del presente Titolo, dei soggetti  individuati per l’utilizzo.

(57) Formazione informazione addestramento lavori i quota
Lavoratori e preposti addetti all'uso di attrezzature di lavoro in quota (lavori ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile) Allegato XXI
Accordo Stato Regioni n. 2429 del 26 gennaio 2006 (Accordo specifico).

(58) Ricambi d’aria
Garantire ricambi d’aria/ventilazione locali secondo UNI 10339 o EN 16798-1

(59) Formazione addetti uso dissocianati
Ai sensi del Regolamento (UE) 2020/1149 (GU L 252/24 del 4 agosto 2020) che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), per l’uso, dal 24 agosto 2023, (se c. >0,1 %) oltre a quanto previsto per la restrizione per l’immissione sul mercato per i fornitori, è prevista una restrizione per i datori di lavoro o i lavoratori autonomi che devono garantire che gli utilizzatori industriali o professionali (lavoratori e i lavoratori autonomi) abbiano completato con esito positivo una formazione sull’uso sicuro dei diisocianati prima di utilizzare le sostanze o le miscele (Garanzie del DL)

(60) Rapporto ispezione scaffalature
In accordo con UNI 11636 deve essere stilato Rapporto di validazione e Rapporto di ispezione ispezione periodica scaffalature con frequenza stabilita dal PRES o esperto validatore (suggerita ogni 12 mesi)

(61) Fornitura DCSV addetti VDT
In accordo con la Circolare INAIL n. 11 del 24 Marzo 2023 - Fornitura di dispositivi speciali di correzione visiva (DSCV) ai dipendenti addetti ai videoterminali.
Nel caso in cui al lavoratore addetto videoterminale a seguito di sorveglianza sanitaria MC e visita da specialista oftalmologo è prescritto un DSCV "Dispositivo speciale di correzione visiva”  il datore di lavoro, ai sensi dell’articolo 176, co. 6, del 
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è tenuto a fornire a sue spese il DSVC.

(62) Fornitura indumenti di lavoro DPI
Fornire indumenti di lavoro qualora siano destinati ad assolvere ad una funzione di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori.
Circolare MLPS n. 34 del 29 aprile 1999

(63) Protezioni antiurto
UNI/TR 11886-2
Linee guida per la scelta più appropriata delle protezioni antiurto in ambito industriale, sulla base della classificazione definita nella
 UNI/TS 11886-1:2022.

(64) Pavimentazioni / rischio scivolamento
Valutare rischio scivolamento / sconnessioni /altro

(65) Trabattelli
Verifica conformità UNI EN 1004-1

(66) Lettere di richiamo
Copie lettere di richiamo trasmesse e archiviazione

(67) Segnaletica scaffalature
Apporre cartelli di carico EN 15635 

(68) Spine / prese / adattatori / prolunghe
Controllo corretto uso

(69) Serbatoi fuori terra
Controlli / ispezioni / Manutenzione

(70) Lavoratori portatori pacemaker e DMIA
Valutazione il rischio se presenti lavoratori portatori di pacemaker e DMIA in generale / in relazione alla mansione ricoperta

(71) Gestione near miss
Procedura e segnalazione near miss

(72) Porte antincendio apribili verso l’esodo
Controllo uscite di emergenza / porte antincendio non ostruite e apribili verso l’esodo

(73) Scale e parapetti fissi
Controllo scale non scivolose (posizionare sistemi antiscivolo) e altezza e corretta costruzione parapetti

(74) Scale mobili
Controllare corretto stato e fornire istruzioni uso

(75) Valutazione del rischio lavori su impianti elettrici
CEI 11-27 / altro / Nomine e formazione PES PAV, altro

(76) Procedure LOTO
Gestione Procedure LOTO

(77) Lavoratori apprendisti / alternanza scuola-lavoro
Attivare tutoraggio continuo e sempre presente / procedure / altro

(in  Arancio  le nuove voci inserite) [/box-note]

[box-note]Ed. 26.0 Dicembre 2022

La Check nella Rev. 26.0 Dicembre 2022 controlla 223 punti (+dettagli), (215 nella precedente Rev. 25.0 Agosto 2022) di possibili obblighi/verifiche TUS, vedasi nuove note:

Rev. 26.0 del 11.12.2022 (Note inserite in calce al documento)

(43) Modifica PI attività esistente (e' presente aggravio del rischio incendio)
Aggravio di rischio:
Modifiche alle attività esistenti indicate nell’allegato IV al D.M. 7 agosto 2012, rilevanti ai fini della sicurezza antincendio, sono state suddivise nelle seguenti tipologie di carattere qualitativo:

a) sostanze pericolose;
b) classe di resistenza al fuoco;
c) impianti;
d) aspetti funzionali (layout, volumi, compartimentazione, ventilazione, sistemi di protezione attiva, ecc.);
e) misure di protezione per le persone (variazione numero o tipo di occupanti, vie d'uscita, sistemi di rivelazione e allarme incendio, accesso all'area, comunicazioni, ecc.).

Categoria A: qualora le modifiche rientrino nell’allegato IV al D.M. 7 agosto 2012 dovrà essere presentata la segnalazione certificata di inizio attività. In caso contrario si provvederà a documentare le modifiche all'atto della presentazione della attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio;

Categoria B o C: qualora le modifiche rientrino nell’allegato IV al D.M. 7 agosto 2012, il progettista dovrà verificare se, a seguito della valutazione dei rischi, tale modifica costituisca “aggravio di rischio” e in tal caso dovrà presentare nuovo progetto. In assenza di “aggravio di rischio” dovrà essere presentata la segnalazione certificata di inizio attività. In caso le modifiche non rientrino nell’allegato IV, si provvederà a documentarle all'atto della presentazione della attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio.

(44) Registro addestramento
Art. 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
5. L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro. L'addestramento consiste nella prova pratica, per l'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l'addestramento consiste, inoltre, nell'esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza.
Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato.
Aggiunto Art. 13 del 
decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 all'Art. 37. c. 5 del D.Lgs.81/2008

(45) Istanza deroga VLE EMC Art. 212
Decreto 30 settembre 2022
Il decreto individua, ai sensi dell’articolo
212, decreto legislativo n. 81 del 2008, i criteri e le modalità di autorizzazione delle deroghe al rispetto dei valori limite di esposizione (VLE) di cui all’articolo 208, comma 1 del medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008, relative alle attività comportanti le esposizioni ai campi elettromagnetici.
Il datore di lavoro trasmette istanza di autorizzazione secondo il modello riportato nell’allegato I al presente decreto, esclusivamente per via telematica, al MLPS.

(46) Cessione, trasferimento attrezzature compre allegato VII
Comunicazione di cui al 5.3.3 del DM 11 aprile 2011 (comunicazione del DL alla sede INAIL competente per territorio la cessazione dell’esercizio, l’eventuale trasferimento di proprietà dell’attrezzatura di lavoro e lo spostamento delle attrezzature per l’inserimento in banca dati) / salvo funzionalità CIVA.

(47) Esercitazioni antincendio con cadenza almeno annuale
Decreto 2 Settembre 2021
Art. 2. Gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza


2. Nei casi sottoelencati il datore di lavoro predispone un piano di emergenza in cui sono riportate le misure di gestione della sicurezza antincendio in emergenza di cui al comma 1:
- luoghi di lavoro ove sono occupati almeno dieci lavoratori;
- luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di cinquanta persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;
- luoghi di lavoro che rientrano nell’allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.
..
Allegato I

1.3 Preparazione all’emergenza

Nei luoghi di lavoro ove, ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del presente decreto, ricorre l'obbligo della redazione del piano di emergenza connesso con la valutazione dei rischi, i lavoratori devono partecipare ad esercitazioni antincendio con cadenza almeno annuale.

(48) Esonero conduzione generatori di vapore Art. 73 bis (Decreto 7 agosto 2020)

(49) Autorizzazione luoghi di lavoro Art. 63 c. 5 (vincolati)

(50) Libretto matricolare impianto termico D.M. 01 dicembre 1975  (P > 35 kW)

(51) Elenco attività PI

(52) Formazione addetti antincendio DM 2 Settembre 2021 Allegato III (GSA)

(in  Arancio  le nuove voci inserite)[/box-note]

[box-note]Nota dalla Rev. 19.0 Febbraio 2020
Nella revisione 19.0 è stata aggiunta una colonna "Necessaria Nuova VR", da esaminare e riportare  se necessaria per modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. (Art. 29 c. 3 del D. Lgs. 81/2008)[/box-note]

Revisioni:

Rev. 27.0 Maggio 2023
Rev. 26.0 Dicembre 2022
Rev. 25.0 Agosto 2022
Rev. 24.0 Febbraio 2022

Rev. 23.0 Settembre 2021
Rev. 22.0 Febbraio 2021
Rev. 21.0 Novembre 2020
Rev. 20.0 Luglio 2020
Rev. 19.0 Febbraio 2020
Rev. 18.0 Novembre 2019
Rev. 17.0 Luglio 2019
Rev. 16.0 Febbraio 2019
Rev. 15.0 Gennaio 2019
Rev. 14.0 Settembre 2018
Rev. 13.0 Giugno 2018
Rev. 12.0 Marzo 2018
Rev. 11.0 Gennaio 2018
Rev. 10.0 Settembre 2017
Rev. 9.0 Marzo 2017
Rev. 8.0 Novembre 2016
Rev. 7.0 Giugno 2016
Rev. 6.0 Marzo 2016
Rev. 5.0 Dicembre 2015
Rev. 4.0 Settembre 2015
Rev. 3.0 Luglio 2015
Rev. 2.0 Gennaio 2015
Rev. 1.0 Maggio 2014

Elaborato Certifico S.r.l. - PG


_______

[box-info]Documento completo

Per il Documento completo, vedi "Obblighi del D.Lgs. 81/2008 per quanto riguarda tutti gli aspetti di Valutazione, Documentali":

TUS: tutti gli Obblighi documentali / valutazione[/box-info]

Collegati:
[box-note]D.Lgs. 81/2008 Testo Unico Salute e Sicurezza Lavoro
www.tussl.it
Diritto dell'Unione Europea in materia di sicurezza: Direttive Sociali[/box-note]

Vademecum sicurezza carrelli elevatori

Vademecum Sicurezza carrelli elevatori 2023

Vademecum Sicurezza Carrelli elevatori / Rev. 1.0 agosto 2023

ID 4141 | Rev.1.0 Agosto 2023 / Documento completo allegato

Documento raccolta normativa e check list per la Sicurezza dei carrelli industriali con conducente a bordo in riferimento D.Lgs. 81/2008, Direttiva macchine 2006/42/CE, EN ISO 3691-1:2020, Guida ISPESL. Disponibili i file CEM delle check list importabili in CEM4 con il quali è possibile effettuare una Valutazione dei rischi in forma "Check list" - Vedi Check list CEM4.

Le norme per i carrelli elevatori possono suddividersi, in generale, nelle famiglie della serie UNI EN ISO 3691-X ed UNI EN 1459-X:

EN ISO 1691 X Carrelli industriali Schema 1

(*) I carrelli elevatori fuoristrada sono progettati per trasportare, sollevare e posizionare carichi e possono essere condotti su terreni accidentati.

Inoltre le norme della serie UNI EN 16307-X e della serie UNI EN 1275-X dettano, rispettivamente, i requisiti supplementari ed elettrici dei carrelli industriali:

EN ISO 1691 X Carrelli industriali Schema 2

Sono presenti, inoltre, altre norme per la sicurezza dei carrelli industriali per applicazioni specifiche, ecc.

[box-warning]Aggiornato

UNI EN ISO 3691-1:2020
Carrelli industriali - Requisiti di sicurezza e verifiche - Parte 1: Carrelli industriali motorizzati, esclusi quelli senza conducente, i telescopici e i trasportatori per carichi

UNI EN 16307-1:2020
Carrelli industriali - Requisiti di sicurezza e verifiche - Parte 1: Requisiti supplementari per carrelli industriali motorizzati, esclusi quelli senza conducente, i telescopici e i trasportatori per carichi[/box-warning]

Disponibile File CEM importabile in CEM4 della "Check list Carrelli elevatori" e della EN ISO 3691-1 norma di tipo C.

Raccolta Portfolio:


00. Vademecum sicurezza carrelli elevatori Rev. 1.0 2023 [PDF]
01. Check list Carrelli elevatori Rev. 08 2023 [PDF]
02. Check list Carrelli elevatori Rev. 08 2023 [CEM] - importabile in CEM4
03. Direttiva macchine All. I RESS P. 3 Mobilità delle macchine [DOC]
04. Check list estratto EN ISO 3691-1 2020 [PDF]
05. Check list estratto EN ISO 3691-1 2020 [CEM] - importabile in CEM4

I carrelli elevatori sono "Attrezzature di lavoro" ai sensi dell'Art. 69 del D.Lgs. 81/2008 e "macchine" (nuove o da adeguare come "Buona Tecnica" / "Stato dell'Arte") ai sensi della Direttiva macchine 2006/42/CE (e Norme tecniche) e devono rispettare i Requisti:

- Allegato V (TUS)
- RESS 1, 2 (DM)
- Norme tecniche UNI/EN/ISO

La normativa sulla sicurezza dei carrelli elevatori (con conducente), è estremamente vasta, ma va ricondotta in successione a:

1. Legislazione
2. Guide ISPESL/INAIL
3. Norme Tecniche UNI/EN/ISO

La principale norma di tipo C per i carrelli industriali alimentati a batteria, a gasolio, benzina o GPL è la UNI EN ISO 3691-1:2020 armonizzata per la Direttiva macchine 2006/42/CE.

Per la diffusione dei carrelli elevatori e intrinseca pericolosità di utilizzo, sono state pubblicate da ISO, due norme (Stato TS) per la Verifica del requisiti regionali di sicurezza per i paesi all'interno o all'esterno dell'UE.

ISO/TS 3691-7:2011
Industrial trucks - Safety requirements and verification Regional requirements for countries within the European Community

ISO/TS 3691-8:2019
Industrial trucks - Safety requirements and verification Regional requirements for countries outside the European Community

[box-info]EN ISO 3691-1:2020
Carrelli industriali - Requisiti di sicurezza e verifica - Parte 1: Carrelli industriali motorizzati, esclusi quelli senza conducente, i telescopici e i trasportatori per carichi (ISO 3691-1:2015-AMD2020)

Data entrata in vigore: 02 luglio 2020

La presente parte della UNI EN ISO 3691 fornisce requisiti di sicurezza e i mezzi per la verifica dei seguenti tipi di carrelli industriali motorizzati come definito nella UNI ISO 5053:
- carrelli industriali elevatori controbilanciati con forche a sbalzo;
- carrelli con sollevatore retrattile o con piastra porta forche retrattile;
- carrelli elevatori con forche fra i longheroni;
- carrelli elevatori a forche ricoprenti;
- carrelli elevatori a pianale ad alto sollevamento;
- carrelli con posto di guida elevabile fino a 1 200 mm;
- carrelli elevatori a presa unilaterale;
- carrelli elevatori a presa bilaterale ed a presa frontale e laterale;
- carrelli per pallet (transpallets);
- carrelli elevatori bidirezionali e multi direzionali;
- carrelli trattori con forza di traino fino a 20.000 N, compresi;
- carrelli elevatori fuoristrada;
- carrelli industriali alimentati a batteria, a gasolio, benzina o GPL (gas di petrolio liquefatto).[/box-info]

Legislazione di riferimento (data di entrata in vigore / cronistoria)

01.01.1956
D.P.R. 27 aprile 1955 n° 547
Norme per la prevenzione degli infortuni (G.U. 12 luglio 1955, n. 158 - SO)

01.07.1956
D.P.R. 19 marzo 1956 n° 303
Norme generali per l'igiene del lavoro (GU n.105 del 30-04-1956 - SO)

21.09.1991
D.Lgs 10 settembre 1991 n° 304
Attuazione delle direttive 86/663/CEE del Consiglio del 22 dicembre 1986 e 89/240/CEE della Commissione del 16 dicembre 1988, relative ai carrelli semoventi per movimentazione, a norma dell'art. 55 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (legge comunitaria 1990). (GU n.221 del 20-09-1991 - SO n. 57)

01.03.1995
D.Lgs 19 settembre 1994 n° 626
Attuazione delle direttive 89/391CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro (GU n. 265 del 12.11.1994 - SO n. 141)

31.12.1995
Abrogazione del D.Lgs 304/91
Legge 19.12.1992 n° 489 Disposizioni in materia di attuazione di direttive comunitarie relative al mercato interno (GU n.299 del 21.12.1992)

21.09.1996
D.P.R. 24 luglio 1996 n° 459
Direttiva Macchine Regolamento per l'attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368, 93/44 e 93/68 concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine. (GU 209 del 06 Settembre 1996 SO 146)

19.04.2000
D.Lgs 04 agosto 1999 n° 359 (agg.to del D.Lgs 626/94)
Attuazione della direttiva 95/63/CE che modifica la direttiva 89/655/CEE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e salute per l'uso di attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori. (GU n.246 del 19.10.1999)

15.05.2008
D.Lgs 09 aprile 2008 n° 81
Testo Unico sulla Sicurezza (1)

20.08.2009
D.Lgs 03 agosto 2009 n° 106
Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs 81/2008 (GU n.180 del 05.08.2009 - S.O. n. 142)

06.03.2010
D.Lgs 27 gennaio 2010 n° 17
Direttiva Macchine Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori (2).

24.01.2012
Decreto 11 aprile 2011
Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n° 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo. (GU n.98 del 29-04-2011 - SO n. 111)

12.03.2013
Accordo 22 febbraio 2012
Accordo ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs 28 agosto 1997, n° 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell’art. 73, comma 5, del D.Lgs 9 aprile 2008, n° 81 e successive modifiche e integrazioni.

14 gennaio 2014
Decreto 14 Gennaio 2014 Carrelli per brevi spostamenti

(1) Abrogazione del DPR 547/55; DPR 303/56, D.Lgs 626/94
(2) Abrogazione del DPR 459/96 “fatta salva la residua applicabilità delle disposizioni transitorie di cui all’articolo 11, commi 1 e 3, del medesimo decreto”

Ed il D.Lgs. 81/2008/Testo Unico (riportati nell’allegato V), in sintesi:

  • Contrassegni sui dispositivi di comando (Punto I/2.1);
  • Le eventuali fuoriuscite di gas di scarico sotto cofano (termici) e le fuoriuscite di vapori batteria all’interno di cabine chiuse (elettrici) devono prevedere appropriati dispositivi di ritenuta e/o di estrazione vicino alla fonte (Punto I/4.1);
  • Protezioni – in particolare a livello di gruppo di sollevamento – dai punti in cui si può rimanere schiacciati, cesoiati o intrappolati (Punto I/6.1);
  • Sicurezza cofani per termici (“Se, quando il cofano motore è aperto, ci sono parti in movimento non protette all’interno del vano motore, l’accesso al vano deve essere possibile solamente per mezzo di una chiave o di attrezzi oppure di una maniglia di sblocco posta all’interno della cabina dell’operatore, la quale deve essere chiudibile”) (Punto I/6.1);
  • Protezioni di parti a temperatura elevata quali gli scarichi dei termici (Punto I/8.1);
  • Contaore funzionante (Punto I/9.3);
  • Indicazioni di tensione/corrente per elettrici (Punto I/9.4);
  • Dispositivo di trattenuta dell’operatore (Punto II/2.5);
  • Chiave specifica di avviamento (Punto II/2.6 a);
  • Targhette di carico (Punto II/3.1.3);
  • Dispositivi acustici e luminosi di segnalazione e di avvertimento nonché di illuminazione del campo di manovra quando ricorrano specifiche condizioni di pericolo (Punto II/3.1.7);
  • Posto di guida ergonomico e sicuro sia in fase di accesso che di regresso (Punto II/3.1.13);
  • Tetto di protezione posto di guida (Punto II/3.1.13);
  • Protezione contro azionamenti accidentali leve distributore idraulico (Punto II/3.1.14);
  • Cancelletti non apribili in quota (Punto 4.1/b – solo per Carrelli da Magazzino ed ove necessario per specifici impieghi);
  • Dispositivo per discesa di emergenza a partire da elevazioni superiori a 2500mm (Punto 4.1/d – solo per WH).

4) Tali requisiti, in termini di salute e sicurezza, per i carrelli non recanti le marcature CE, dovrebbero rispettare:

  • Emissioni dei carrelli termici;
  • Rumore dei carrelli termici (Tit. VIII – Capo II del D.Lgs. 81/08 relativamente all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore);
  • Vibrazioni dei carrelli termici ed elettrici (Tit. VIII – Capo III del D.Lgs. 81/08;
  • Stabilità in curva critica per baricentri “alti”;
  • Difficoltà di accesso per l’altezza della pedana.
  • Dispositivo a doppio consenso per leve che comandano pinze;
  • Blocco del movimento del mezzo e della manipolazione del carico in assenza dell’operatore;
  • Ergonomia e sicurezza del posto guida;
  • Sistema di trattenimento (cinture) operatore

5) Poiché resta naturalmente a carico degli utilizzatori/datori di lavoro l’obbligo giuridico di mantenere la macchina in buone condizioni di manutenzione e provvedere agli adeguamenti di sicurezza richiesti per il relativo utilizzo nel contesto della propria realtà operativa (D.Lgs. 81/2008 art. 71/comma 1), in base a quanto sopra espresso è più che evidente per i datori di lavoro medesimi l’opportunità di procedere con un primo “controllo periodico” del carrello unitamente alla compilazione del “Libretto per la verifica” di cui alla Linea Guida Ispesl.
_______

D.Ls. 81/2008 Allegato V

P. II PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI APPLICABILI AD ATTREZZATURE DI LAVORO SPECIFICHE

2.  Prescrizioni  applicabili ad attrezzature di lavoro mobili, semoventi o no.


2.1
Le attrezzature di lavoro con lavoratore/i a bordo devono essere strutturate in modo tale da ridurre i rischi per il lavoratore/i durante lo spostamento. Deve essere previsto anche il rischio che il lavoratore venga a contatto con le ruote o i cingoli o vi finisca intrappolato.

2.4
Le attrezzature di lavoro mobili con lavoratore/i a bordo devono limitare, nelle condizioni di utilizzazione reali, i rischi derivanti da un ribaltamento dell’attrezzatura di lavoro:
- mediante una struttura di protezione che impedisca all’attrezzatura di ribaltarsi di più di un quarto di giro,
- ovvero mediante una struttura che garantisca uno spazio sufficiente attorno al lavoratore o ai lavoratori trasportati a bordo qualora il movimento possa continuare oltre un quarto di giro,
- ovvero mediante qualsiasi altro dispositivo di portata equivalente.
Queste strutture di protezione possono essere integrate all’attrezzatura di lavoro. Queste strutture di protezione non sono obbligatorie se l’attrezzatura di lavoro è stabilizzata durante tutto il periodo d’uso, oppure se l’attrezzatura di lavoro è concepita in modo da escludere qualsiasi ribaltamento della stessa. Se sussiste il pericolo che in caso di ribaltamento, il lavoratore o i lavoratori trasportati rimangano schiacciati tra parti dell’attrezzatura di lavoro e il suolo, deve essere installato un sistema di ritenzione.

2.5
I carrelli elevatori su cui prendono posto uno o più lavoratori devono essere sistemati o attrezzati in modo da limitarne i rischi di ribaltamento, ad esempio,
- istallando una cabina per il conducente,
- mediante una struttura atta ad impedire il ribaltamento del carrello elevatore,
- mediante una struttura concepita in modo tale da lasciare, in caso di ribaltamento del carrello elevatore, uno spazio sufficiente tra il suolo e talune parti del carrello stesso per il lavoratore o i lavoratori a bordo,
- mediante una struttura che trattenga il lavoratore o i lavoratori sul sedile del posto di guida per evitare che, in caso di ribaltamento del carrello elevatore, essi possano essere intrappolati da parti del carrello stesso

2.6
Le attrezzature di lavoro mobili semoventi il cui spostamento può comportare rischi per le persone devono soddisfare le seguenti condizioni:
a. esse devono essere dotate dei mezzi necessari per evitare la messa in moto non autorizzata;
b. esse devono essere dotate dei mezzi appropriati che consentano di ridurre al minimo le conseguenze di un’eventuale collisione in caso di movimento simultaneo di più attrezzature di lavoro circolanti su rotaia;
c. esse devono essere dotate di un dispositivo che consenta la frenatura e l’arresto; qualora considerazioni di sicurezza l’impongano, un dispositivo di emergenza con comandi facilmente accessibili o automatici deve consentire la frenatura e l’arresto in caso di guasto del dispositivo principale;
d. quando il campo di visione diretto del conducente è insufficiente per garantire la sicurezza, esse devono essere dotate di dispositivi ausiliari per migliorare la visibilità;
e. le attrezzature di lavoro per le quali è previsto un uso notturno o in luoghi bui devono incorporare un dispositivo di illuminazione adeguato al lavoro da svolgere e garantire sufficiente sicurezza ai lavoratori;
f. le attrezzature di lavoro che comportano, di per sé o a causa dei loro traini e/o carichi, un rischio di incendio suscettibile di mettere in pericolo i lavoratori, devono essere dotate di appropriati dispositivi antincendio a meno che tali dispositivi non si trovino già ad una distanza sufficientemente ravvicinata sul luogo in cui esse sono usate;
g. le attrezzature di lavoro telecomandate devono arrestarsi automaticamente se escono dal campo di controllo;
h. le attrezzature di lavoro telecomandate che, usate in condizioni normali, possono comportare rischi di urto o di intrappolamento dei lavoratori, devono essere dotate di dispositivi di protezione contro tali rischi, a meno che non siano installati altri dispositivi per controllare il rischio di urto.

2.12
I serbatoi del carburante liquido e le bombole dei gas compressi destinati all'azionamento dei veicoli devono essere sistemati in modo sicuro e protetti contro le sorgenti di calore e contro gli urti

3. Prescrizioni applicabili alle attrezzature di lavoro adibite al sollevamento, al trasporto o all'immagazzinamento di carichi.

3.1
Prescrizioni generali

3.1.1
Le attrezzature di lavoro adibite al sollevamento di carichi installate stabilmente devono essere costruite in modo da assicurare la solidità e la stabilità durante l'uso tenendo in considerazione innanzi tutto i carichi da sollevare e le sollecitazioni che agiscono sui punti di sospensione o di ancoraggio alle strutture.

3.1.3
Le macchine adibite al sollevamento di carichi, escluse quelle azionate a mano, devono recare un'indicazione chiaramente visibile del loro carico nominale e, all'occorrenza, una targa di carico indicante il carico nominale di ogni singola configurazione della macchina.

3.1.4
Le attrezzature di lavoro adibite al sollevamento di carichi installate stabilmente devono essere disposte in modo tale da ridurre il rischio che i carichi:
a) urtino le persone,
b) in modo involontario derivino pericolosamente o precipitino in caduta libera, ovvero
c) siano sganciati involontariamente.

3.1.5
I mezzi di sollevamento e di trasporto devono essere provvisti di dispositivi di frenatura atti ad assicurare il pronto arresto e la posizione di fermo del carico e del mezzo e, quando è necessario ai fini della sicurezza, a consentire la gradualità dell'arresto.

3.1.6
Nei casi in cui l'interruzione dell'energia di azionamento può comportare pericoli per le persone, i mezzi di sollevamento devono essere provvisti di dispositivi che provochino l'arresto automatico sia del mezzo che del carico.
In ogni caso l'arresto deve essere graduale onde evitare eccessive sollecitazioni nonché il sorgere di oscillazioni pericolose per la stabilità del carico.

3.1.7
I mezzi di sollevamento e di trasporto quando ricorrano specifiche  condizioni  di pericolo devono essere provvisti di appropriati dispositivi acustici e luminosi di segnalazione e di avvertimento, nonché di illuminazione del campo di manovra.

3.1.8
Gli apparecchi e gli impianti di sollevamento e di trasporto per trazione, provvisti di tamburi di avvolgimento e di pulegge di frizione, come pure di apparecchi di sollevamento a vite, devono essere muniti di dispositivi che impediscano:
a) l'avvolgimento e lo svolgimento delle funi o catene o la rotazione della vite, oltre le posizioni limite prestabilite ai fini della sicurezza  in  relazione  al  tipo  o  alle  condizioni d'uso dell'apparecchio (dispositivo di arresto automatico di fine corsa);
b) la fuoruscita delle funi o catene dalla sede dei tamburi e delle pulegge durante il normale funzionamento.
Sono esclusi dall'applicazione della disposizione di cui alla lettera a)  i piccoli apparecchi per i quali in relazione alle loro dimensioni, potenza, velocità e condizioni di uso, la mancanza dei dispositivi di arresto automatico di fine corsa non costituisca causa di pericolo.

3.1.9
I tamburi e le pulegge degli apparecchi ed impianti indicati al punto 3.1.8 devono avere le sedi delle funi e delle catene atte, per dimensioni e profilo, a permettere il libero e normale avvolgimento delle stesse funi o catene in modo da evitare accavallamenti o sollecitazioni anormali.
Quando per particolari esigenze vengono usati tamburi o pulegge in condizioni diverse da quelle previste dal comma precedente, devono essere impiegate funi o catene aventi dimensioni e resistenza adeguate alla maggiore sollecitazione a cui possono essere sottoposte

3.1.10
I tamburi e le pulegge motrici degli apparecchi ed impianti indicati nel punto 3.1.8. sui quali si avvolgono funi metalliche, salvo quanto previsto da disposizioni speciali, devono avere un diametro non inferiore a 25 volte il diametro delle funi ed a 300 volte il diametro dei fili elementari di queste. Per le pulegge di rinvio il diametro non deve essere inferiore rispettivamente a 20 e a 250 volte.

3.1.11
Le funi e le catene degli impianti e degli apparecchi di sollevamento e di trazione, salvo quanto previsto al riguardo dai regolamenti speciali, devono avere, in rapporto alla portata e allo sforzo massimo ammissibile, un coefficiente di sicurezza di almeno 6 per le funi metalliche, 10 per le funi composte di fibre e 5 per le catene.

3.1.13
I posti di manovra dei mezzi ed apparecchi di sollevamento e di trasporto devono:
a) potersi raggiungere senza pericolo;
b) essere costruiti o difesi in modo da consentire l'esecuzione delle manovre, i movimenti e la sosta, in condizioni di sicurezza;
c) permettere la perfetta visibilità di tutta la zona di azione del mezzo.

3.1.14
Gli organi di comando dei mezzi di sollevamento e di trasporto devono essere collocati in posizione tale che il loro azionamento risulti agevole e portare la chiara indicazione delle manovre a cui servono.
Gli stessi organi devono essere conformati, protetti o disposti in modo da impedire la messa in moto accidentale.

3.1.15
Le modalità di impiego degli apparecchi di sollevamento e di trasporto ed i segnali prestabiliti per l'esecuzione delle manovre devono essere richiamati mediante avvisi chiaramente leggibili.

4. Prescrizioni applicabili alle attrezzature di lavoro adibite al sollevamento di persone e di persone e cose.

4.1
Le macchine per il sollevamento o lo spostamento di persone devono essere di natura tale:
a) da evitare i rischi di caduta dall'abitacolo, se esiste, per mezzo di dispositivi appropriati;
b) da evitare per l'utilizzatore qualsiasi rischio di caduta fuori dell'abitacolo, se esiste;
c)  da  escludere  qualsiasi  rischio  di  schiacciamento,  di intrappolamento oppure di urto dell'utilizzatore, in particolare i rischi dovuti a collisione accidentale;
d) da garantire che i lavoratori bloccati in caso di incidente nell'abitacolo non siano esposti ad alcun pericolo e possano essere liberati.
Qualora, per ragioni inerenti al cantiere e al dislivello da superare, i rischi di cui alla precedente lettera a) non possano essere evitati per mezzo di un dispositivo particolare, dovrà essere installato un cavo con coefficiente di sicurezza rinforzato e il suo buono stato dovrà essere verificato ad ogni giornata di lavoro.
_______

UNI EN ISO 3691-1:2020
Carrelli industriali - Requisiti di sicurezza e verifica - Parte 1: Carrelli industriali motorizzati, esclusi quelli senza conducente, i telescopici e i trasportatori per carichi (ISO 3691-1:2015+AMD 2020)

Data entrata in vigore: 02 luglio 2020
 
La presente parte della UNI EN ISO 3691 fornisce requisiti di sicurezza e i mezzi per la verifica dei seguenti tipi di carrelli industriali motorizzati come definito nella UNI ISO 5053:
- carrelli industriali elevatori controbilanciati con forche a sbalzo;
- carrelli con sollevatore retrattile o con piastra porta forche retrattile;
- carrelli elevatori con forche fra i longheroni;
- carrelli elevatori a forche ricoprenti;
- carrelli elevatori a pianale ad alto sollevamento;
- carrelli con posto di guida elevabile fino a 1 200 mm;
- carrelli elevatori a presa unilaterale;
- carrelli elevatori a presa bilaterale ed a presa frontale e laterale;
- carrelli per pallet (transpallets);
- carrelli elevatori bidirezionali e multi direzionali;
- carrelli trattori con forza di traino fino a 20.000 N, compresi;
- carrelli elevatori fuoristrada;
- carrelli industriali alimentati a batteria, a gasolio, benzina o GPL (gas di petrolio liquefatto).
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Norme EN (non esaustivo) / aggiornate 08.2023

EN 1175-1:1998+A1:2010 Sicurezza dei carrelli industriali - Requisiti elettrici - Requisiti generali per carrelli alimentati a batteria
EN 1175-2:1998+A1:2010Sicurezza dei carrelli industriali - Requisiti elettrici - Requisiti generali per carrelli equipaggiati con motore a combustione interna
EN 1175-3:1998+A1:2010 Sicurezza dei carrelli industriali - Requisiti elettrici - Requisiti specifici per sistemi a trasmissione elettrica dei carrelli equipaggiati con motore a combustione interna

Sostituite da EN 1175:2020

UNI EN 1459-1:2020 Carrelli elevatori fuoristrada - Requisiti di sicurezza e verifiche - Parte 1: Carrelli a braccio telescopico
UNI EN 1459-2:2019 Carrelli elevatori fuoristrada - Requisiti di sicurezza e verifiche - Parte 2: Carrelli a braccio telescopico rotante
UNI EN 1459-3:2015 Carrelli elevatori fuoristrada - Requisiti di sicurezza e verifica - Parte 3: Interfaccia tra il carrello elevatore telescopico e la piattaforma di lavoro
UNI EN 1459-4:2021 Carrelli elevatori fuoristrada - Requisiti di sicurezza e verifiche - Parte 4:Requisiti aggiuntivi per i carrelli a braccio telescopico che movimentano carichi sospesi
UNI EN 1459-5:2021 Carrelli elevatori fuoristrada - Requisiti di sicurezza e verifiche - Parte 5: Interfaccia per l'attrezzatura
UNI CEN/TS 1459-8:2018 Carrelli elevatori fuoristrada - Requisiti di sicurezza e verifiche - Parte 8: Trattori agricoli a braccio telescopico
UNI EN 1459-9:2021 Carrelli elevatori fuoristrada - Requisiti di sicurezza e verifiche - Parte 9: Carrelli a braccio telescopico attrezzati con piattaforme di lavoro con protezione anteriore che può essere aperta
EN 1526:2008 Sicurezza dei carrelli industriali - Requisiti aggiuntivi per funzioni automatiche sui carrelli
EN 1755:2015 Sicurezza dei carrelli industriali - Impiego in atmosfere potenzialmente esplosive - Utilizzo in presenza di gas, vapori, nebbie e polveri infiammabili
EN ISO 3691-1:2020 Carrelli industriali - Requisiti di sicurezza e verifica - Parte 1: Carrelli industriali motorizzati, esclusi quelli senza conducente, i telescopici e i trasportatori per carichi
EN ISO 3691-2:2023 Carrelli industriali - Requisiti di sicurezza e verifiche Parte 2 : Carrelli industriali a braccio telescopico
EN ISO 3691-3:2023 Carrelli industriali - Requisiti di sicurezza e verifiche - Parte 3: Requisiti supplementari per carrelli con posto di guida elevabile e carrelli specificatamente progettati per circolare con carichi elevati
EN ISO 3691-4:2023 Carrelli industriali - Requisiti di sicurezza e verifiche - Parte 4: Carrelli industriali senza guidatore a bordo e loro sistemi
EN ISO 3691-5:2020 Carrelli industriali - Requisiti di sicurezza e verifiche - Parte 5: Carrello elevatore con operatore a piedi
UEN ISO 3691-6:2022 Carrelli industriali - Requisiti di sicurezza e verifiche - Parte 6: Carrello trasportatore per carichi e persone
EN 16203:2014 Sicurezza dei carrelli industriali - Prove dinamiche per la verifica della stabilità laterale - Carrelli controbilanciati
EN 16307-1:2020 Carrelli industriali - Requisiti di sicurezza e verifiche - Parte 1: Requisiti supplementari per carrelli industriali motorizzati, esclusi quelli senza conducente, i telescopici e i trasportatori per carichi
EN 16307-2:2023 Carrelli industriali - Requisiti di sicurezza e verifiche - Parte 2 : Requisiti supplementari per carrelli industriali a braccio telescopico
EN 16307-3:2023 Carrelli industriali - Requisiti di sicurezza e verifiche - Parte 3: Requisiti supplementari per carrelli con posto di guida elevabile e carrelli specificatamente progettati per circolare con carichi elevati (requisiti aggiuntivi alla EN 16307-1)
EN 16307-5:2013 Carrelli industriali - Requisiti di sicurezza e verifiche - Parte 5: Requisiti supplementari per carrelli spinti manualmente
EN 16307-6:2014 Carrelli industriali - Requisiti di sicurezza e verifiche - Parte 6: Requisiti supplementari per carrelli trasportatori per carichi e persone
EN 16842-1:2019 Carrelli industriali semoventi - Visibilità - Metodi di prova e verifica - Parte 1: Requisiti generali
EN 16203:2014 Sicurezza dei carrelli industriali - Prove dinamiche per la verifica della stabilità laterale - Carrelli controbilanciati
EN 12053:2008 Sicurezza dei carrelli industriali - Metodi di prova per la misu azione delle emissioni di rumore
EN 12895:2019 Carrelli industriali - Compatibilità elettromagnetica
EN 13059:2008 Sicurezza dei carrelli industriali - Metodi di prova per la misurazione delle vibrazioni
EN 15000:2008 Sicurezza dei carrelli industriali - Carrelli semoventi a braccio telescopico - Specifiche, caratteristiche e requisiti di prova per gli indicatori e i limitatori del momento del carico longitudinale
EN 16796-1:2017 Carrelli industriali - Efficienza energetica dei carrelli industriali – Metodi di prova - Parte 1: Generalità
EN 16796-2:2017 Carrelli industriali - Efficienza energetica dei carrelli industriali – Metodi di prova – Parte 2: Carrelli semoventi, carrelli trattore e carrelli trasportatori per carichi controllati da un operatore
EN 16796-3:2017 Carrelli industriali - Efficienza energetica dei carrelli industriali – Metodi di prova - Parte 3: Carrelli elevatori portacontainer
EN 16796-4:2019 Carrelli industriali - Efficienza energetica dei carrelli industriali - Metodi di prova - Parte 4: Carrelli elevatori fuoristrada a braccio telescopico
EN 16796-6:2020 Carrelli industriali - Efficienza energetica dei carrelli industriali - Metodi di prova - Parte 6: Carrello elevatore ed impilatore a portale
EN ISO 21281:2005 Costruzione e disposizione dei pedali dei carrelli semoventi per movimentazione con operatore seduto - Regole per la costruzione e la disposizione dei pedali

Norme UNI - UNI/ISO (non esaustivo) / aggiornate 08.2023

UNI ISO 1044:2012 - Carrelli industriali - Batterie di trazione al piombo per carrelli elettrici - Tensioni preferite
UNI ISO 1756:2012 - Carrelli industriali - Dimensioni dei bancali - Sagoma di collegamento
UNI ISO 3691:1983 - Carrelli industriali semoventi. Codice di sicurezza.
UNI ISO 5053-1:2020 - Carrelli industriali - Terminologia e classificazione - Parte 1: Tipi di carrelli industriali
UNI ISO 5057:2000 - Carrelli industriali - Controllo e riparazione dei bracci di forca in servizio sui carrelli elevatori a forche
UNI ISO 6055:2007 - Carrelli industriali - Tetto di protezione del guidatore - Prescrizioni e prove
UNI ISO 6292:2020 - Carrelli industriali semoventi e trattori industriali - Capacità di frenatura e resistenza degli elementi del freno
UNI EN 12053:2008 - Sicurezza dei carrelli industriali - Metodi di prova per la misurazione delle emissioni di rumore
UNI EN 13490:2009 - Vibrazioni meccaniche - Carrelli industriali - Valutazione in laboratorio e specifica delle vibrazioni trasmesse all'operatore dal sedile
UNI ISO 13562-1:2012 Carrelli industriali telescopici - Parte 1: Prove di stabilità
UNI ISO 13563-2:2012 Carrelli elevatori a presa unilaterale - Parte 2: Prove supplementari di stabilità per carrelli che movimentano containers di lunghezza maggiore o uguale a 6 m 
UNI ISO 15871:2012 - Carrelli industriali - Specifiche per indicatori luminosi per movimentazione di container ed operazioni di dispositivi di aggancio
UNI ISO 20898:2009 - Carrelli industriali - Requisiti elettrici
UNI ISO 22915-1:2020 - Carrelli industriali - Verifica della stabilità - Parte 1: Generalità
UNI ISO 22915-2:2020 - Carrelli industriali - Verifica della stabilità - Parte 2: Carrelli controbilanciati dotati di sollevatore
UNI ISO 22915-3:2022 Carrelli industriali - Verifica della stabilità - Parte 3: Carrelli retrattili e carrelli a forche tra i longheroni
UNI ISO 22915-4:2020 Carrelli industriali - Verifica della stabilità - Parte 4: Impilatori, doppi impilatori e commissionatori con posizione dell'operatore elevabile fino a un'altezza di sollevamento di 1200 mm compresi
UNI ISO 22915-5:2020 Carrelli industriali - Verifica della stabilità - Parte 5: Carrelli a presa unilaterale
UNI ISO 22915-7:2020 Carrelli industriali - Verifica della stabilità - Parte 7: Carrelli bidirezionali e multidirezionali
UNI ISO 22915-8:2020 Carrelli industriali - Verifica della stabilità - Parte 8: Verifica supplementare di stabilità per carrelli che operano in condizioni speciali di impilamento con il sollevatore inclinato in avanti e carico elevato
UNI ISO 22915-9:2020 Carrelli industriali - Verifica della stabilità - Parte 9: Carrelli controbilanciati con sollevatore per la movimentazione di container di lunghezza pari o maggiore di 6 m
UNI ISO 22915-10:2009 Carrelli industriali - Verifica della stabilità - Parte 10: Verifica supplementare di stabilità per carrelli che operano in condizioni speciali di impilamento con il carico disposto decentrato da dispositivi motorizzati
UNI ISO 22915-11:2020 Carrelli industriali - Verifica della stabilità - Parte 11: Carrelli industrial telescopici
UNI ISO 22915-12:2020 Carrelli industriali - Verifica della stabilità - Parte 12: Carrelli industriali telescopici per la movimentazione di container di lunghezza pari o maggiore di 6 m
UNI ISO 22915-13:2021 Carrelli industriali - Verifica della stabilità - Parte 13: Carrelli elevatori fuoristrada dotati di sollevatore
UNI ISO 22915-15:2020 Carrelli industriali - Verifica della stabilità - Parte 15: Carrelli controbilanciati con sterzatura articolata
UNI ISO 22915-16:2020 Carrelli industriali - Verifica della stabilità - Parte 16: Carrelli con operatore a piedi
UNI ISO 22915-17:2020 Carrelli industriali - Verifica della stabilità - Parte 17: Carrelli trattori e carrelli trasportatori per carichi e persone
UNI ISO 22915-20:2009 Carrelli industriali - Verifica della stabilità - Parte 20: Verifica supplementare di stabilità per carrelli che operano in condizioni speciali con carico decentrato, decentramento determinato dall'utilizzo
UNI ISO 22915-21:2020 Carrelli industriali - Verifica della stabilità - Parte 21: Commissionatori verticali con elevazione dell'operatore oltre 1 200 mm
UNI ISO 22915-22:2021 Carrelli industriali - Verifica della stabilità - Parte 22: Carrelli elevatori a presa frontale e laterale con e senza posto di guida elevabile
UNI ISO 24134:2019 - Carrelli industriali - Requisiti aggiuntivi per funzioni automatiche sui carrelli
UNI ISO 24135-1:2012 - Carrelli industriali - Specifiche e metodi di prova per i sistemi di trattenuta dell'operatore - Parte 1: Cinture di sicurezza addominali
UNI ISO/TR 29944:2012 - Carrelli industriali semoventi e trattori industriali - Capacità di frenatura - Determinazione delle procedure di misurazione
ISO/TS 3691-7:2011 Industrial trucks - Safety requirements and verification Regional requirements for countries within the European Community
ISO/TS 3691-8:2019 Industrial trucks - Safety requirements and verification Regional requirements for countries outside the European Community

[box-hint]Carrelli industriali semoventi. Codice di sicurezza

Ad oggi ancora in vigore

UNI ISO 3691:1983 Carrelli industriali semoventi. Codice di sicurezza.

Versione in lingua italiana della ISO 3691 (edizione nov. 1980), adottata senza varianti. Specifica le regole di sicurezza per la costruzione, l'impiego, la manovra e la manutenzione di carrelli industriali semoventi. Appendice: esempio di un modulo di verifica. [/box-hint]

LINEE GUIDA ISPESL - 2006
Linee guida per il controllo periodico dello stato di manutenzione ed efficienza dei carrelli elevatori e delle relative attrezzature

Certifico Srl - IT Rev. 1.0 2023
Formato: PDF/CEM

Mat4rice revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
1.0 Agosto 2023 Aggiornamento normativo Certifico Srl
o.o Giugno 2017 --- Certifico Srl

Collegati
[box-note]EN ISO 3691-X: Norme Sicurezza dei carrelli elevatori
UNI EN ISO 3691-1:2020 | Carrelli industriali
UNI EN ISO 3691-2:2023 / Carrelli industriali a braccio telescopico
Direttiva macchine 2006/42/CE
Guida Direttiva macchine 2006/42/CE - Ed. 2017 EN
Check list EN 1175-1 Carrelli industriali batteria
EN 1175-1:1998+A1:2010 - Type C
UNI EN ISO 24134:2019 | Sicurezza dei carrelli industriali
Dispositivo Uomo Presente sedile Carrelli elevatori
UNI EN ISO 3691-1:2020 | Carrelli industriali
UNI EN 16307-1:2020 | Requisiti supplementari carrelli industriali motorizzati[/box-note]

Agenti chimici: i valori limite UE di esposizione professionale TWA, STEL, BLV/BGV

SCOEL valori limite TWA STEL BVL

Agenti chimici: i valori limite di esposizione professionale (OELV) dell'UE: TWA, STEL, BLV/BGV / Rev. Luglio 2023

ID 6016 | Rev. 1.0 del 17.07.2023 / Documento completo allegato

La scheda ed i Documenti allegati forniscono un quadro generale dei metodi per l'elaborazione dei valori limite di esposizione professionale (OELV), quali TWA, STEL, BLV/BGV da parte dello Comitato scientifico per i limiti dell'esposizione professionale (SCOEL) istituito dall'UE.

Allegati la metodologia SCOEL dell'UE ed Esempi di raccomandazioni per Anilina e Formaldeide:

- SCOEL Metodology 2017 
- SCOEL Metodology 2013
Decisione 2014/113/UE
- SCOEL REC 153 Aniline (Raccomandazione 2015)
- SCOEL REC 125 Formaldehyde (Raccomandazione 2016)
- SCOEL REC 386 Chromium VI compounds (Raccomandazione 2017)
- SCOEL REC 404 Polycyclic Aromatic Hydrocarbon (Raccomandazione 2016)

Il Comitato Scientifico per i Limiti dell'Esposizione professionale (SCOEL - Scientific Committee on Occupational Exposure Limits (to Chemical Agents)) è stato istituito nel 1995 dalla Commissione per valutare i potenziali effetti sulla salute dell'esposizione professionale alle sostanze chimiche attraverso l'individuazione di valori limite di esposizione professionale (Occupational Exposure Limit Values - OELVs).

Lo SCOEL è disciplinato dalla Decisione 2014/113/UE ed è composto da 21 membri esperti.

Il Comitato sostiene direttamente l'attività normativa dell'Unione in materia di sicurezza e salute sul lavoro; sviluppa una conoscenza analitica comparativa di alta qualità garantisce che le proposte, le decisioni e la politica della Commissione relative alla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori siano basate su solide prove scientifiche.

Il Comitato assiste la Commissione, in particolare, nella valutazione degli ultimi dati scientifici disponibili e nel raccomandare limiti di esposizione professionale per la protezione dei lavoratori dai rischi chimici, da stabilire a livello dell'Unione ai sensi della direttiva 98/24/CE del Consiglio e al Parlamento europeo e della direttiva 2004/37/CE del Consiglio.

La preparazione di raccomandazioni scientifiche basate sulla salute per la Commissione sono utilizzate per sostenere iniziative normative sui valori limite di esposizione professionale (OELV) per i prodotti chimici sul posto di lavoro.

Durante questa procedura, i progetti di raccomandazioni di SCOEL vengono sottoposti a consultazione delle parti interessate per consentire alle stesse di inviare commenti e/o ulteriori dati.

I 21 membri dello SCOEL sono esperti altamente qualificati, specializzati, selezionati sulla base di criteri oggettivi. Sono nominati a titolo personale e forniscono alla Commissione le raccomandazioni e i pareri necessari per lo sviluppo della politica dell'UE in materia di protezione dei lavoratori.

Lo SCOEL è disciplinato dalla decisione 2014/113/UE della Commissione del 3 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 21 ottobre 2014, che allinea il suo funzionamento alle norme della Commissione relative ai gruppi di esperti.

La nomina dei membri per l'attuale mandato di SCOEL è basato su un invito aperto a manifestare interesse.

SCOEL OELV

[panel]Decisione 2014/113/UE

Decisione della Commissione del 3 marzo 2014 che istituisce un comitato scientifico per i limiti dell’esposizione professionale agli agenti chimici e che abroga la decisione 95/320/CE (GU L 62/18 del 4.3.2014)

Articolo 1 Comitato scientifico per i limiti dell’esposizione professionale agli agenti chimici

È istituito un comitato scientifico per i limiti dell’esposizione professionale agli agenti chimici («il comitato») al fine di valutare gli effetti degli agenti chimici sulla salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Articolo 2 Missione

1) La missione del comitato è fornire alla Commissione, su richiesta di quest’ultima, raccomandazioni o pareri in merito a qualsiasi questione riguardante la valutazione tossicologica delle sostanze chimiche per i loro effetti sulla salute dei lavoratori.

2) Il comitato, sentito il segretariato di cui all’articolo 5, par­agrafo 3, adotta una metodologia per la determinazione dei limiti di esposizione professionale (LEP) e la rivede per tener conto di tutti i pertinenti fattori scientifici che attengono alla fissazione dei LEP. Provvede a che la metodologia rifletta le pratiche correnti di valutazione dei rischi.

3) Il comitato raccomanda, in particolare, limiti di esposi­zione professionale (LEP o OELs) basati su dati scientifici, secondo le definizioni di cui alla direttiva 98/24/CE e  della direttiva 2004/37/CE, comprendenti tra l’altro:

- la media ponderata in un tempo di riferimento di 8 ore (TWA),
- i limiti per esposizioni di breve durata/limiti di escursione (STEL),
- i valori limite biologici/valori guida biologici (BLV/BGV).

I LEP sono integrati, se del caso, da ulteriori precisazioni che comprendono:

- la probabilità di assorbimento cutaneo,
- il potenziale sensibilizzante,
- le proprietà cancerogene.
...[/panel]

[panel]Il contributo dell’ECHA

L’ECHA e il relativo comitato per la valutazione dei rischi (RAC) forniscono consulenza nel quadro della valutazione delle sostanze chimiche prioritarie.

In questo modo viene dato sostegno al lavoro della Commissione nell’ambito della direttiva sugli agenti cancerogeni e mutageni e della direttiva sugli agenti chimici per quanto concerne le azioni proposte tese ad adottare limiti nuovi o riveduti di esposizione professionale.

L’ECHA dispone di notevoli competenze interne e nel campo della SSL e ha rafforzato le competenze del RAC in questo settore.

A seguito dell’accordo stipulato con la Commissione, l’ECHA s’impegna a fornire pareri scientifici su non oltre cinque limiti di esposizione professionale l’anno, a partire dal 2019 e per un periodo di tre anni.

Informazioni aggiornate sulle sostanze delle quali è richiesta la valutazione e sui pareri del RAC sono disponibili alle pagine del sito web dell’ECHA sui limiti di esposizione professionale.

Prima dell’accordo in essere tra la Commissione e l’ECHA, nel periodo 2017-2018 è stato eseguito un progetto pilota nell’ambito del quale l’ECHA ha fornito pareri relativi ai limiti di esposizione professionale per cinque sostanze cancerogene.

Nel quadro della seconda revisione del regolamento REACH è stata proposta un’azione per migliorare l’interfaccia tra il regolamento REACH e la normativa in materia di SSL, ed è stata istituita una task force congiunta composta dal RAC dell’ECHA e dal Comitato Scientifico per i Limiti dell’Esposizione Professionale agli agenti chimici della DG EMPL (SCOEL) per migliorare la comprensione reciproca di metodi diversi e lavorare alla definizione di quelli scientifici comuni concordati.

Compiti dell’ECHA e del RAC

La Commissione decide a quali sostanze è necessario attribuire i limiti di esposizione professionale. Le decisioni sulle sostanze prioritarie sono oggetto di discussione in seno al gruppo di lavoro tripartito sulle sostanze chimiche che comprende esperti degli Stati membri nonché rappresentanti delle organizzazioni di datori di lavoro e di lavoratori. I limiti di esposizione professionale vengono stabiliti secondo un processo graduale.

Dopo l’incarico di valutazione di una sostanza assegnato dalla Commissione, l’ECHA redige per il RAC una relazione scientifica sulla base dei dati scientifici disponibili e di tutte le informazioni pertinenti raccolte mediante un invito a presentare prove. A quel punto la relazione è sottoposta a consultazione.

Il RAC formula il proprio parere sulla base di una revisione della relazione scientifica dell’ECHA e sulle informazioni acquisite nel corso della consultazione. Durante il processo di formulazione del parere, la relazione scientifica dell’ECHA costituisce un allegato a sostegno del parere del RAC che viene trasmesso alla Commissione.

Vedi: Guidance for preparing a scientific report for health-based exposure limits at the workplace[/panel]

Fig  1   Comitati ECHA  Valutazione sostanze chimiche  e Commissione UE  Sostanze chimiche lavoro

Fig. 1 - Comitato ECHA (Valutazione sostanze chimiche salute umana e ambiente) e Commissione UE (Sostanze chimiche lavoro)
RAC - Risk Assessments Committee
SCOEL - Scientific Committee on Occupational Exposure Limits

Metodologia per la Derivazione dei Limiti di Esposizione Professionale (SCOEL) 2017

Metodologia per la Derivazione dei Limiti di Esposizione Professionale  SCOEL  2017

Valutazione dell'esposizione professionale

L'uso corretto di un OEL per interpretare correttamente i risultati di una valutazione dell'esposizione professionale dipende dalla strategia e dalla tecnica di campionamento, nonché dalla metodologia analitica e dal suo programma di controllo della qualità.

La strategia di campionamento è un aspetto cruciale nella valutazione dell'esposizione dei lavoratori e fa parte delle competenze chiave dell'igiene professionale.

La tecnica di campionamento è solitamente associata alla metodologia analitica e i suoi criteri di prestazione fanno parte dei requisiti generali per l'esecuzione delle procedure per la misurazione degli agenti chimici sul luogo di lavoro, come definito dalla norma tecnica EN 482.

Ogni aspetto della valutazione dell'esposizione dovrebbe essere condotto all'interno di un programma efficace di assicurazione della qualità (QA).

La metodologia analitica utilizzata dal laboratorio deve avere accuratezza, sensibilità e specificità necessarie per produrre risultati coerenti con l'OEL. Nell'analisi devono essere inclusi appropriati campioni di controllo di qualità e il laboratorio deve attenersi alle regole di controllo qualità di routine.

Il laboratorio dovrebbe partecipare al programma di controllo di qualità esterno. Non sono previste difficoltà di misurazione quando il limite di quantificazione del metodo si adatta ai requisiti stabiliti dalla EN 482 con una tolleranza di un decimo del limite superiore dell'OEL proposto.

[alert]1. TWA 8-Hour time weighted average (TWA) exposure limits

Introduzione

Per motivi pratici, è normale stabilire gli OEL in relazione a un periodo di riferimento di 8 ore (tipico giorno lavorativo). Inoltre sono normalmente impostati sulla base di una settimana lavorativa nominale di 40 ore e per la durata di vita lavorativa. Sono espressi in unità di ppm (ml/m3) o mg/m3.

L'applicazione di questi OEL a giorni lavorativi diversa dai modelli di lavoro non standard (di periodi di lavoro diversi dalle 8 ore/g e 40 ore/h) potrebbe non essere semplice e non dovrebbe essere intrapresa se non su un parere di esperti. 

Nella metodologia di cui al documento allegato, per la derivazione dei Limiti di Esposizione Professionale, non si trattano le strategie di misurazione per l'applicazione degli OEL sul posto di lavoro.

Tuttavia, SCOEL riferisce brevemente sui limiti di campionamento, analisi e rilevamento e, quando propone gli OEL, indica se le difficoltà di misurazione sono probabilmente ai livelli raccomandati.

Criteri per le raccomandazioni SCOEL sugli OEL

L'obiettivo di SCOEL è di formulare raccomandazioni, basate esclusivamente su prove scientifiche correnti, che portino all'istituzione di valori limite di esposizione per l'esposizione attraverso il percorso aereo, in modo tale che l'esposizione ripetuta per 8 ore al giorno, 5 giorni alla settimana per una durata di lavoro non risulti in effetti avversi sulla salute dei lavoratori.

Esempi di raccomandazioni (vedi allegato)

- SCOEL REC 153 Aniline (Raccomandazione 2015)
- SCOEL REC 125 Formaldehyde (Raccomandazione 2016)
- SCOEL REC 386 Chromium VI compounds (Raccomandazione 2017)
- SCOEL REC 404 Polycyclic Aromatic Hydrocarbon (Raccomandazione 2016)

Ulteriori raccomandazioni potrebbero essere necessarie se è probabile un'esposizione significativa su percorsi diversi dall'inalazione. 

Inoltre, è intenzione di SCOEL proteggere la discendenza dei lavoratori, sebbene per molte sostanze vi sia una carenza di dati in relazione a questo aspetto.

Quando si stabiliscono dei limiti, è necessario tenere conto degli effetti collaterali che si manifestano a breve, lungo termine o oltre la fine della vita lavorativa.[/alert]

[alert]2. Limiti di esposizione a breve termine (STEL)

Necessità di STEL

Un OEL TWA di 8 ore è il limite usuale raccomandato da SCOEL ai fini della prevenzione degli effetti nocivi sulla salute derivanti dall'esposizione a una sostanza specifica.

Vi sono tuttavia sostanze per le quali un OEL TWA da 8 ore da solo fornisce una protezione insufficiente. In tali casi, SCOEL può decidere anche di raccomandare l'istituzione di un limite di esposizione a breve termine (STEL), che di solito comporta un periodo di riferimento di 15 minuti.

Gli STEL sono necessarie laddove gli effetti avversi sulla salute (immediati o differiti) non siano adeguatamente controllati dal rispetto di una TWA di 8 ore.

È probabile che ciò si verifichi per sostanze per le quali si osserva un effetto critico dopo una breve esposizione (ad esempio fastidio, irritazione, depressione del SNC, sensibilizzazione cardiaca) e dove l'OEL TWA per 8 ore è stabilito a un livello non molto inferiore alle esposizioni a che potrebbe esserci il rischio che si verifichino effetti a breve termine. Tale situazione sarà evidente da una prima revisione della base di dati.

Anche quando vi è conformità con un TWA di 8 ore, ci sarà una variabilità nell'esposizione intorno al valore medio quando le misurazioni sono effettuate su periodi più brevi.

SCOEL deriverà STEL in situazioni in cui è probabile che tali variazioni producano esposizioni a livelli sufficientemente elevati da innescare effetti avversi.

Gli obiettivi e la definizione di una STEL

Lo scopo di una STEL è prevenire effetti avversi sulla salute e altri effetti indesiderati (es. irritazione, prontezza compromessa, ridotta capacità di auto-salvataggio, fastidio) a causa di picchi di esposizione che non sono controllati dall'applicazione di un TWA di 8 ore limite.

Lo STEL è un valore limite al di sopra del quale l'esposizione non dovrebbe verificarsi e di solito si riferisce a un periodo di riferimento di 15 minuti. Va notato che lo STEL non è un valore di "massimale" (i valori di "massimale" sono limiti a breve termine senza uno specifico periodo di riferimento temporale, il che implica che il limite non dovrebbe essere superato in qualsiasi momento durante il periodo di lavoro o turno).

GLi STEL sono concepiti per l'uso in normali situazioni di lavoro e non devono essere utilizzati come base per la determinazione delle misure di protezione da situazioni di emergenza.

Gli STEL dovranno essere integrati da altre precauzioni per le sostanze che potrebbero essere letali a concentrazioni molto elevate e per le sostanze i cui effetti tossici o irritanti sono pronunciati all'esposizione ad alte concentrazioni per periodi molto brevi. [/alert]

[alert]3. Valori limite biologici basati sulla salute (BLV) 

Introduzione

La protezione della salute dei lavoratori esposti a sostanze chimiche si basa su due metodologie complementari per valutare l'esposizione: monitoraggio dell'aria e monitoraggio biologico.

Il monitoraggio biologico comporta la misurazione di sostanze e/o metaboliti in mezzi biologici e la misurazione degli effetti biologici indotti dalla sostanza.

I valori limite biologici (BLV) sono valori di riferimento per la valutazione dei potenziali rischi per la salute nella pratica della salute sul lavoro. Sono stabiliti sulla base dei dati scientifici attualmente disponibili. Le concentrazioni di esposizione equivalenti a BLV generalmente non influiscono negativamente sulla salute dei lavoratori quando sono raggiunte regolarmente in condizioni di lavoro (8 ore/giorno, 5 giorni/settimana), eccetto nei casi di ipersensibilità.

In generale, gli OEL e i BLV sono basati su quantità simili di esposizione interna; in questo caso, il BLV è correlato a una media di gruppo.

L'interpretazione dei dati di monitoraggio biologico richiede esperienza nel campo della medicina del lavoro. Devono essere prese in considerazione considerazioni etiche. 

SCOEL valuterà la necessità di raccomandare un BLV per una particolare sostanza, caso per caso.

Approcci al monitoraggio biologico

I metodi biologici utilizzati per valutare l'esposizione e/o i rischi per la salute rientrano in due categorie principali:

1. Determinazione della sostanza o del suo metabolita in un mezzo biologico (monitoraggio dell'esposizione biologica). 

La maggior parte dei metodi rientra in questa categoria, con il mezzo di scelta solitamente sangue, urina, o occasionalmente aria espirata. Il metodo può essere specifico per una sostanza particolare o generale per un gruppo di sostanze correlate. Il livello determinato può riflettere un'esposizione su periodi di tempo molto diversi, a seconda della cinetica della sostanza, del mezzo coinvolto e del momento del campionamento.

Un metodo specifico di crescente applicabilità per misurare l'esposizione efficace è la determinazione di addotti macromolecolari di sostanze tossiche o dei loro metaboliti (ad esempio addotti all'emoglobina, all'albumina sierica o al DNA).

La determinazione degli addotti di emoglobina fornisce una misura integrata dell'esposizione interna efficace per un periodo di tempo più lungo, a causa della durata di vita degli eritrociti (~ 4 mesi).

2. Misura degli effetti biologici (monitoraggio degli effetti biologici)

Questa categoria comporta la misurazione dei parametri della risposta biologica (ad esempio l'attività della colinesterasi nel siero per gli organofosfati). [/alert]

I valori di TWA e STEL nella legislazione UE.

Uso dei valori nell'ALLEGATO XXXVIII del D.Lgs. 81/2008 Valori limite di esposizione professionale (estratto):

EINECS(1) CAS(2) NOME DELL'AGENTE CHIMICO VALORE LIMITE NOTAZIONE(3)
8 ore(4) Breve Termine(5)
mg/m3
(6)
ppm
(7)
mg/m3
(6)
ppm
(7)
200-467-2 60-29 

Dietiletere

308 100 616 200  
200-662-2 67-64-1

Acetone

1210 500 - - -
200-663-8  67-66-3

Cloroformio

10 2 - - Pelle
200-756-3  71-55-6 

Tricloroetano, 1,1,1-

555 100 1110 200 -
--- ---

---

--- --- --- --- ---

(1) EINECS: Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale.
(2) CAS: Chemical Abstract Service Registry Number (Numero del registro del Chemical Abstract Service).
(3) Notazione cutanea attribuita ai VLEP che identifica la possibilità di un assorbimento significativo attraverso la Pelle.
(4) Misurato o calcolato in relazione ad un periodo di riferimento di otto ore, come media ponderata. (TWA)
(5) Livello di esposizione a breve termine. Valore limite al di là del quale l'esposizione non si dovrebbe verificare l'esposizione e che si riferisce ad un periodo di 15 minuti, salvo indicazione contraria. (STEL)
(6) mg/m: milligrammi per metro cubo di aria. Per le sostanze chimiche in fase gassosa o di vapore il valore limite è espresso a 20° C e 101,3 kPa.

(7) ppm: parti per milione per volume di aria (ml/m3)

La norma UNI EN 482:2021

[panel]UNI EN 482:2021

UNI EN 482:2021 Esposizione nei luoghi di lavoro - Procedure per la determinazione della concentrazione degli agenti chimici - Requisiti prestazionali di base

La norma specifica i requisiti prestazionali per le procedure prescritte per la determinazione della concentrazione degli agenti chimici nei luoghi di lavoro, come richiesto da Chemical Agents Directive 98/24/EC. Questi requisiti si applicano a tutti i livelli delle procedure di misura indipendentemente dallo stato fisico dell'agente chimico (gas, vapore, particelle aeriforme), dalle procedure di misura con campionamento e metodo analitico separato, o da strumenti con lettura diretta.

La norma definisce i requisiti che devono essere soddisfatti dalle procedure di misura, quando vengono applicate in condizioni di laboratorio ben definite, necessari a causa della vastità delle condizioni ambientali che si possono incontrare nella pratica.[/panel]

Legenda

OELs - Occupational Exposure Limits
SCOEL - Scientific Committee on Occupational Exposure Limits (to Chemical Agents)
TWA - Time Weighted Average
STEL - Short-Term Limits/Excursion Limits 
BLV - Biological Limit Values
BGV - Biological Guidance Values
LEP - Limite di Esposizione Professionale

Certifico Srl - IT | Rev. 1.0 2023
©Copia autorizzata Abbonati

Matrice revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
1.0 17.07.2023 Contributo ECHA
SCOEL Metodology 2017 
SCOEL REC 386 Chromium VI compounds (Raccomandazione 2017)

SCOEL REC 404 Polycyclic Aromatic Hydrocarbon (Raccomandazione 2016)
Aggiornamento generale
EN 482:2021
Certifico Srl
0.0 22.04.2018 --- Certifico Srl

Collegati
[box-note]Valutazione del rischio chimico UNI EN 482:2021
UNI EN 482 Prestazioni procedure misura agenti chimici
ECHA | Guidance exposure limits at the workplace
Agenti chimici e lavorazioni vietate dal TUS
Strumenti di stima rischio chimico occupazionale
Limiti esposizione professionale agenti cancerogeni e mutageni: TLV (Threshold Limit Values) ACGIH
Valutazione rischio chimico Modello ISPRA
REACH e CLP: novità rischio chimico TUS - INAIL
Focus EN 689: Valutazione del Rischio chimico
Criteri e strumenti per la valutazione e la gestione del rischio chimico REACH/CLP/SDS
Seveso III: Manuale scenari valutazione incidenti rischio chimico
Modelli calcolo esposizione lavoratori agenti chimici: novità UNI[/box-note]

Bagni chimici: requisiti di installazione/uso per Eventi e Cantieri

Bagni chimici eventi e cantieri

Bagni chimici: requisiti di installazione/uso per Eventi e Cantieri

ID 9708 | 15.12.2019

Il Documento allegato, estratto dal UNI EN 16194:2012, fornisce i requisiti di installazione di bagni mobili chimici, negli eventi, cantieri, altro. Sono riportati, inoltre, i requisiti di utilizzazione.

[box-note]UNI EN 16194:2012

Bagni mobili non collegati alla rete fognaria - Requisiti per i prodotti ed i servizi necessari per l’utilizzo di bagni mobili e relativi prodotti sanitari

La presente norma è la versione ufficiale della norma europea EN 16194 (edizione febbraio 2012). La norma si applica ai bagni mobili (esclusi i bagni a secco) non collegati alla rete fognaria. Essa specifica i requisiti per i servizi relativi all'installazione dei bagni mobili e i requisiti pertinenti ai bagni mobili e ai prodotti sanitari, tenendo conto di fattori quali igiene, salute e sicurezza. Essa specifica i requisiti di qualità minimi relativi ai bagni mobili e ai prodotti sanitari e correlati inoltre alle misure di pulizia richieste, al numero di bagni mobili da fornire, alle ubicazioni nonché agli intervalli di pulizia e smaltimento.[/box-note]

Definizione

bagno mobile non collegato alla rete fognaria: Unità portatile indipendente destinata all'utilizzo da parte di una singola persona, munita di un serbatoio per i rifiuti non collegato alla rete fognaria. 

Tipologie di installazione
 
I bagni mobili non collegati alla rete fognaria sono impiegati per i seguenti utilizzi: 
 
tipo A: eventi;
tipo B: missioni militari;
tipo C: opere di soccorso nei casi di disastri naturali;
tipo D: cantieri;
tipo E: settore agricolo, per esempio, per i raccolti;
tipo F: cantieristica industriale, per esempio porti, raffinerie, centrali elettriche; tipo G: commercio, per esempio stand di vendita portatili;
tipo H: aree pubbliche, parchi e parcheggi;
tipo I: spiagge;
tipo J: piste da sci.

Frequenza di utilizzo

a) frequenza di utilizzo: ogni utilizzatore può necessitare del bagno mobile una volta ogni 4 h;
b) numero massimo di utilizzi per ogni bagno mobile tra un intervento di pulizia e il successivo: 100. 
 
Nel calcolo non è stata considerata la separazione per sesso.
 
A. Cantieri / Settore agricolo / Industriale

Installazione presso i cantieri (tipo D), nel settore agricolo (tipo E) e industriale (tipo F)

Numero di utilizzatori/bagni mobili 

N° di utilizzatori  N° di bagni mobili 
da 1 a 10 
da 11 a 20 2
Oltre 20  Un bagno mobile in più ogni 10 utilizzatori addizionali 

Il bagno mobile deve essere pulito almeno dopo 5 giorni lavorativi da 8 h ciascuno.
 
Nei cantieri edili a livello del suolo, la distanza massima tra il luogo di lavoro e il bagno mobile non deve essere maggiore di 100 m. Nei cantieri edili su più livelli, deve essere installato un bagno mobile ogni 2 piani.
Oltre al personale del cliente, il gruppo di utilizzatori comprende il personale dei subappaltatori.
 
B. Eventi

Per gli eventi aperti al pubblico, la UNI EN 16194 recepisce la tabella predisposta dall’associazione americana PSAI (Portable Sanitation Associated International) che definisce il numero minimo di bagni da dislocare in funzione del numero di utilizzatori attesi e della durata dell’evento.

Istallazioni eventi (tipo A)

Tabella n. Bagni per Eventi 

Numero di Utilizzatori     Numero min. di bagni chimici 
(evento max. 6 ore)
 Numero min. di bagni chimici
(evento max. 12 ore)
Fino a 249 2 3
Da 250 a 499 3 5
Da 500 a 999 6 9
Da 1.000 a 1.999 12 18
Da 2.000 a 2.999 25 38
Da 3.000 a 3.999 38 57
Da 4.000 a 4.999 50 75
Da 5.000 a 5.999 63 95
Da 6.000 a 6.999 75 113
Da 7.000 a 7.999 88 132
Da 8.000 a 8.999 100 150
Da 9.000 a 9.999 113 170
Da 10.000 a 12.499 125 188
Da 12.500 a 14.999 156 234
Da 17.500 a 19.999 219 329
20.000 250 375
Oltre 20.000 Richiesta calcolo individuale

Intervallo di pulizia: Nel presente prospetto non sono considerati gli interventi di pulizia intermedi o i periodi di inutilizzo. Questi aspetti richiedono calcoli specifici. Se gli eventi si protraggono più di 6 ho 12 h, il bagno mobile deve essere pulito a intervalli di 6 ho 12 h. 

Quando sono serviti cibi e bevande, il numero di bagni mobili deve essere aumentato a causa della maggiore frequenza di utilizzo. Si raccomanda un aumento pari ad almeno il30%.

Se la percentuale di utilizzatori di sesso femminile supera il 50%, il numero di bagni mobili deve essere aumentato di conseguenza. L'incremento quantitativo deve essere concordato fra il noleggiatore e il fornitore.

Per gli utilizzatori su sedia a rotelle deve essere predisposto un minimo di un bagno mobile accessibile con la sedia a rotelle.
La posizione e l'accessibilità dei bagni mobili dipendono dal tipo di evento e devono essere concordate fra il noleggiatore e il fornitore.
Quando devono essere fornite strutture separate per maschi e femmine, dovrebbero essere predisposte strutture adeguate per ognuno dei sessi.

Requisiti di prodotto

L'aspetto del bagno mobile è molto importante e influenza l'accettazione del bagno stesso da parte dell'utilizzatore.
Il nome e il numero di telefono della società di noleggio devono essere chiaramente leggibili sulla parte esterna di ogni bagno mobile.

Bagno mobile - Requisiti minimi
I bagni mobili devono soddisfare i requisiti seguenti:

a) devono essere disponibili superfici esterne idonee per l'affissione di adesivi o segnali;
b) l'area interna, misurata da parete a parete, deve essere almeno 1 m2;
c) l'altezza interna deve essere almeno 2 m, misurata nel punto più alto del bagno mobile;
d) deve essere predisposta sufficiente incidenza di illuminazione;
e) quando il bagno mobile èchiuso, non deve essere possibile intravederne l'interno da fuori;
f) la porta deve essere munita di un sistema di apertura e chiusura a mano dall'interno e dall'esterno;
g) la porta deve poter essere chiusa a chiave dall'interno e deve poter essere aperta dall'esterno in caso di emergenza;
h) la porta si deve chiudere da sola;
i) deve essere disponibile un indicatore di "occupato";
j) la parte interna del bagno deve avere un'adeguata ventilazione;
k) deve essere disponibile un contenitore per una quantità sufficiente di carta igienica;
l) all'interno del bagno mobile deve essere presente un gancio appendiabiti;
m) le slitte del bagno mobile devono essere idonee al trasporto mediante carrello elevatore o in pallet;
n) il bagno mobile deve essere lavabile e facilmente pulibile (per esempio mediante l'utilizzo di superfici di plastica e materiali refrattari alla polvere);
o) all'interno del bagno mobile deve essere presente un serbatoio dei rifiuti;
p) l'apertura del serbatoio deve essere dotata di una tavoletta per wc o consentire la posizione accovacciata;
q) il serbatoio deve disporre di un sistema di ventilazione con sfiato all'esterno;
r) il sistema del serbatoio deve essere uno dei seguenti:
- a caduta (Tipo 1 ),
- a ricircolo con lavaggio del vaso realizzato mediante pompa a mano o a pedale (Tipo 2),
- ad acqua pulita con lavaggio del vaso realizzato mediante pompa a mano o a pedale (Tipo 3). 

Attrezzatura supplementare
L'attrezzatura supplementare può includere, tra l'altro, gli elementi seguenti:

a) parte interna:
1) orinatoio,
2) specchio,
3) lavandino,
4) dispenser di sapone liquido,
5) dispenser per la disinfezione delle mani,
6) dispenser di asciugamani di carta/salviette,
7) illuminazione,
8) dispositivo antigelo,
9) mensola angolare;

b) parte esterna:
1) chiusura a chiave esterna,
2) dispositivi di trasporto quali ganci per gru,
3) cartelli indicativi per uomini/donne.

Bagno mobile accessibile per sedia a rotelle
Un bagno mobile accessibile per sedia a rotelle deve essere a livello del suolo. L'apertura della porta deve avere una larghezza di almeno 80 cm. La parte interna del bagno deve essere di almeno 140 cm di profondità e di larghezza. All'interno del bagno mobile deve essere presente un corrimano.

Smaltimento dei rifiuti
I rifiuti devono essere correttamente smaltiti presso i punti di smaltimento delle acque reflue pianificati o assegnati.
Ritiro del bagno mobile
Il ritiro deve essere eseguito nel modo seguente:

1) pompaggio completo nella cisterna del veicolo di servizio, del contenuto del serbatoio dei rifiuti;
2) rimozione della carta igienica e degli altri prodotti di consumo;
3) caricamento e fissaggio in sicurezza del bagno mobile sull'automezzo, quindi trasporto di ritorno.

Prescrizioni servizio

Servizi sul sito
Questi servizi devono includere

a) pulizia a intervalli definiti nel contratto e come minimo conformi ai prospetti 1 e 2;
b) pompaggio completo nella cisterna del veicolo di servizio, del contenuto del serbatoio dei rifiuti;

c) pulizia del bagno mobile e in particolare:
1) le pareti esterne comprese le porte e il tetto, per quanto necessario,
2) le pareti interne e il soffitto,
3) la parte interna della porta,
4) la tavoletta del wc e il relativo coperchio (lato superiore e inferiore),
5) le pareti interne del serbatoio dei rifiuti, per quanto necessario,
6) le superfici esterne esposte del serbatoio dei rifiuti,
7) la base e il pavimento,
8) il tubo di sfiato.
...
segue in allegato

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Collegati
[box-note]Servizi igienici nei cantieri: Normativa
Servizi igienici luoghi di lavoro: N° bagni e WC[/box-note]

UNI EN 16704-X: norme di sicurezza per i lavori in prossimità dei binari ferroviari

UNI EN 16704 X Norme di sicurezza lavori in prossimit  dei binari ferroviari

UNI EN 16704-X: le norme sicurezza per i lavori in prossimità dei binari / Lavori ferroviari

ID 17353 | 16.08.2022 / Documenti e Preview norme in allegato

Allegati (Abbonati sicurezza):
- Scheda report 
- EN EN 16704-1 Annex A 
- EN EN 16704-1 Preview
- EN EN 16704-2-1 Preview
- EN EN 16704-2-2 Preview
- EN EN 16704-3 Preview

Lo scopo delle norme della serie UNI EN 16704-X è definire un approccio comune alla sicurezza dei lavoratori in relazione alla rischi ferroviari per i lavori su o in prossimità del binari nell'Unione Europea.

Le norme nazionali di sicurezza (ad esempio norme nazionali o norme aziendali) dovrebbero essere gradualmente armonizzate in linea con queste norme o essere sostituite da regole contenute nelle presenti norme in accordo con la direttiva quadro salute e sicurezza lavoro direttiva 89/391/CEE (recepita in iT con il D.Lgs. 81/2008),

Non è consentito ridurre il livello di misure di sicurezza stabilito delle presenti norme da regole nazionali di sicurezza.

La situazione in cui siano applicate norme nazionali di sicurezza, va considerata come transitoria, infatti l'obiettivo è che le norme europee EN descritte a seguire siano le uniche.

L'allegato ZA delle norme EN 16704-1 e della EN 16704-3 stabilisce, inoltre, la relazione tra le norme stesse ed i requisiti essenziali della Direttiva (UE) 2016/797/CE coperti. (si veda l'Allegato ZA della norma EN 16704-1:2021 allegato).

________

UNI EN 16704-1:2021 e Direttiva (UE) 2016/797/CE (Interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea)

Allegato ZA (Informativo) Relazione tra la presente norma europea ed i requisiti essenziali della Direttiva (UE) 2016/797/CE coperti

La presente norma europea è stata redatta in base alla richiesta di standardizzazione della Commissione “M/483 Mandato a CEN e CENELEC per la normalizzazione nel campo dell'interoperabilità del sistema ferroviario” fornire un mezzo volontario per conformarsi a (parti di) Requisiti Essenziali della Direttiva 2016/797/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 sull'interoperabilità dei il sistema ferroviario (rifusione) come specificato nelle pertinenti specifiche tecniche di interoperabilità (STI).

Una volta che questo standard è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ai sensi di tale direttiva conformità alle clausole normative della presente norma riportate nella Tabella ZA.1 per le infrastrutture, La tabella ZA.2 per l'energia e la tabella ZA.3 conferisce, nei limiti dello scopo della presente norma, a presunzione di conformità ai corrispondenti Requisiti Essenziali di tale Direttiva come specificati nelle specifiche tecniche di interoperabilità (STI) e nei regolamenti EFTA associati.
________

UNI EN 16704-1:2021
Applicazioni ferroviarie – Binario – Sicurezza e protezione lungo linea durante il lavoro – Parte 1: Rischi ferroviari e principi comuni per la protezione dei cantieri fissi e mobili

La norma fornisce i requisiti e le misure per affrontare i significativi e specifici rischi ferroviari durante i lavori lungo linea e i principi comuni per la protezione dei cantieri fissi e mobili.
_______

UNI EN 16704-2-1:2017
Applicazioni ferroviarie - Binario - Sicurezza e protezione lungo linea durante il lavoro - Parte 2-1: Soluzioni e tecnologie comuni - Requisiti tecnici per sistemi di avviso lungo linea (Track Warning Systems - TWS)

La norma definisce i requisiti funzionali e non funzionali minimi per lo sviluppo di un sistema di avviso lungo linea (TWS) per mettere in guardia le persone durante il loro lavoro su o nelle vicinanze del binario circa l'avvicinamento dei treni o dei veicoli ferroviari che utilizzano segnali TWS acustici e visivi. Questi sistemi possono anche essere in grado di influenzare l'avvicinamento dei treni e dei veicoli ferroviari attraverso una funzione di arresto.
_______

UNI EN 16704-2-2:2017
Applicazioni ferroviarie - Binario - Sicurezza e protezione lungo linea durante il lavoro - Parte 2-2: Soluzioni e tecnologie comuni - Requisiti per barriere

La norma tratta i requisiti relativi alle barriere destinate a fornire agli utilizzatori la possibilità di impedire ai lavoratori di entrare nella zona di pericolo involontariamente attraverso l'utilizzo di tali barriere. Questa norma definisce i requisiti minimi e le procedure di prova per queste barriere riguardanti le dimensioni, la stabilità e le proprietà elettriche. La norma fornisce anche raccomandazioni per la marcatura (linea di demarcazione visiva) in cui una persona potrebbe entrare nella zona di pericolo. Per le combinazioni di barriere e TWS vedere anche la UNI EN 16704-2-1. Questa norma contiene osservazioni per rischi elettrici associati alla terza rotaia.
_______

UNI EN 16704-3:2021
Applicazioni ferroviarie - Binario - Sicurezza e protezione lungo linea durante il lavoro - Parte 3: Competenze del personale relative al lavoro su o in prossimità del binario

La norma definisce le attività relative al lavoro su o in prossimità del binario ed i profili di competenza associati delle persone che svolgono queste attività e definisce le procedure per la valutazione delle competenze.
_______

Certifico Srl - IT | Rev. 0.0 2022
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Collegati
[box-note]Direttiva (UE) 2016/797[/box-note]

Guida stesura DVR

Guida stesura DVR 2018

Guida alla stesura ed elaborazione del DVR: elementi scheletro previsti dalla norma / Rev. 2.0 Agosto 2023

ID 5731 | Rev. 2.0 del 06.08.2023

Il presente documento indica un metodo di approccio alla stesura ed elaborazione di un Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), attraverso un "Documento scheletro" generale.

Disponibili in allegato, Guida Stesura DVR e Documenti di esempio compilati:

1. Guida Stesura DVR Rev. 1.0 2019 
2. Rischio saldatura Rev. 1.0 2019 (scheda esempio doc)
3. Rischio saldatura Rev. 1.0 2019 (scheda esempio pdf)
4. Rischio amianto Rev. 1.0 2019 (scheda esempio doc)
5. Rischio amianto Rev. 1.0 2019 (scheda esempio pdf)

Introduzione

Il legislatore, D.Lgs. 81/2008, non ha inteso una modalità definita per l'elaborazione del DVR, che sarebbe per altro impossibile per la vastità dei metodi e possibili applicazioni, per questo è indicato il termine “Valutazione”, termine che fa riferimento alla determinazione quantitativa o qualitativa del rischio associato ad una situazione di pericolo.

La redazione di un DVR è in generale un'attività complessa, il presente Documento non ha la pretesa di essere uno strumento esaustivo, completo e adatto ad ogni esigenza, anche se lo sviluppo segue i criteri esposti secondo quanto riportato nell’Art. 28 del D.Lgs. 81/2008.

L’intento è quello di dare un “input” a coloro e che si avvicinano alla materia e che hanno l’esigenza di elaborare un DVR o a coloro, esperti, che ne volessero un confronto; i contenuti cardine del modello scheletro del DVR esposto sono in accordo con quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008.

[alert]Competenze tecniche elaborazione DVR

Per l'elaborazione di un DVR, è necessaria soprattutto una formazione tecnica: occorre conoscere processi e attività da indagare, una conoscenza multidisciplinare delle tematiche sulla salute e sicurezza sul lavoro e conoscenza approfondita delle norme tecniche UNI/CEI/ISO/IEC, della normativa di Prodotto, della Prevenzione Incendi, Chemicals, ecc.[/alert]

L'obbiettivo della Valutazione dei rischi, è il raggiungimento di un livello di salute e sicurezza quanto migliore possibile, con: "l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico".

Nella pratica, i criteri/metodi di Valutazione (stima dei rischi), si possono ricondurre all'uso di:

- Norme tecniche
- Linee guida INAIL
- Buone Prassi validate CCP
- altri metodi a scelta del DL

E' sempre il datore di lavoro che deve scegliere i criteri e metodi per la valutazione dei rischi per la redazione dei DVR e poterne dimostrare l'efficacia.

In sintesi, secondo quanto riportato nell'Art. 28, è possibile suddividere il Processo di redazione del DVR in aspetti sequenziali, ad esempio in 5 Step (5 Schede).

[box-warning]Scelta Criteri

"la scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l'idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione".[/box-warning]

[box-warning]Tavola Sicurezza: Check Rischi / Titoli TUS

E’ buona norma censire tutti i titoli del D.Lgs. 81/2008 (o singoli capi, rischi particolari, specifici rischi  enunciati) e valutare se applicabili o meno (vedi in fondo).
Nel tempo tale Check consentirà di monitore i rischi individuati valutarne se presenti di nuovi. Sarà emessa Rev. al DVR.

1. Esempio 1
E’ possibile che in prima elaborazione della VR non siano presenti Rischi da MMC
A successivo controllo invece risulta essere presente linea con addetti soggetti a Rischio MMC ripetitivi, occorre effettuare una nuova VR non precedentemente presente.

1. Esempio 2
E’ possibile che in prima elaborazione della VR non siano presenti Lavoratrici Madri. A successivo controllo invece risultano essere presenti Lavoratrici Madri per le quali occorrerà effettuare una nuova VR non precedentemente presente.
 [/box-warning]

Tabella Check VR / Titoli TUS

Tabella Check VR

Fig. 1 - Tabella di Check VR alla Data xx.yy.zzzz

Si veda Doc.: Tavola Sicurezza: Fattori di rischio e metodi Valutazione 

  P  

Premessa

E' definita l'anagrafica dell'azienda, tra cui le figure previste dal D.Lgs 81/2008 che individuano l'Organigramma della sicurezza:

DVR 00

In sintesi, secondo quanto riportato nell'Art. 28, è possibile suddividere il Processo di redazione del DVR in aspetti comuni, ad esempio in 5 Step (5 Schede).

Le 5 Schede per la Valutazione dei Rischi

Dati di input:
1. Attività con un numero di addetti >10 per la quale è prevista la stesura del DVR.
2. Attività non SEVESO

  1  

Scheda mansione

La "Scheda mansione" identifica tutte le mansioni dei lavoratori dell'Azienda e quelle considerate specifiche (che hanno necessità di formazione e addestramento specifico):

DVR 01

  2  

Scheda rischio

La "Scheda rischio" (e della stessa "n Schede" se presenti "n rischi") identifica il rischio, con la/e mansione/i associate, i riferimenti normativi, il Criterio di valutazione adottato ed i risultati ottenuti.

[alert]Valutazione dei rischi

La Valutazione dei rischi è una valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza [/alert]

E' questo il passaggio più critico e importante, saper individuare:

1. I Rischi da valutare

Saper scegliere: 

2. I Criteri e Metodi di valutazione

I Criteri saranno generalmente differenti da rischio a rischio;
- Per determinati i rischi sarà sufficiente una valutazione strumentale (es. Rischio rumore) e dalla stessa filtrare i risultati;
- Per altri rischi sarà necessario effettuare una valutazione qualitativa-quantitativa (es Stima dei rischi per le attrezzature di lavoro con i metodi a matrice);
- Per altri rischi occorrerà effettuare ad esempio dei calcoli analitici (rischio ATEX);
- Per altri occorrerà rispettare regole e norme tecniche (rischio incendio);
- Per altri potrebbe essere sufficiente un controllo documentale di certificati e dichiarazioni.

Guida Stesura DVR   Scheda rischio

(*) Indicare se rischio particolare
(**) Stima de rischio in funzione del metodo adottato (Es. Basso/Medio/Alto)

Si avranno più "Schede rischio" in funzione dei rischi potenziali individuati (anche rischi specifici), la valutazione del rischio eseguita con i criteri esposti potrà essere accettabile o meno, secondo i criteri

[alert]Rischi specifici (estratto D.Lgs. 81/2008)

I rischi specifici sono rischi a cui sono esposti i lavoratoti in particolari mansioni anche in relazione alla specifica tipologia contrattuale.

I rischi specifici sono rischi propri del contesto in cui l’attività viene svolta, ad esempio, i rischi collegati con l’utilizzo di un particolare solvente piuttosto che un altro a seconda del luogo che deve essere pulito, i rischi durante l'uso o la manipolazione di un gas durante una particolare fase di lavoro.
...[/alert]

[alert]Rischi particolari (estratto D.Lgs. 81/2008)

Sono rischi a cui sono esposti gruppi di lavoratori:

- stress lavoro-correlato,
- lavoratrici in stato di gravidanza,
- differenze di genere,
- età,
- provenienza da altri Paesi,
- specifica tipologia contrattuale,
- possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili.
...[/alert]

Nel caso che i risultasti delle valutazione iniziale non siano accettabili, occorrerà passare al punto 3, con l'individuazione delle misure di protezione  da mettere in atto con un programma (4) e procedure adeguate (5).
Anche nel caso di rischi accettabili al punto 2, potrebbe essere necessario adottare delle misure di prevenzione e protezione e attore un programma di miglioramento, in questo caso definibile come "programma di monitoraggio" dei risultati di accettabilità.
Nella scheda si farà riferimento ad Allegati pertinenti, quali relazioni, documenti, dichiarazioni, ecc, di riferimento per la Valutazione de l rischio.

[alert] Rischi e metodi di Valutazione

Vedasi:

Tavola Sicurezza: Fattori di rischio e metodi Valutazione [/alert] 

  3  

Scheda misure di prevenzione e protezione

Nella "Scheda misure" (e della stessa "n Schede Misure" se presenti "n rischi"), saranno individuate le misure di prevenzione e protezione da attuare per quel rischio, nel caso in cui l'esito della "Valutazione iniziale di cui al punto 2" sia "non accettabile":

DVR 03

Il legislatore pone particolare attenzione ai DPI.
A fronte delle misure attuate / attuabili il rischio potrà essere ridotto (Risultati ottenuti/attesi).
Nella scheda si farà riferimento ad Allegati pertinenti, quali relazioni, documenti, dichiarazioni, ecc, di riferimento per le Misure di Prevenzione e Protezione adottate.

  4  

Programma misure prevenzione e protezione:
- Programma adeguamento
- Programma miglioramento

Per attuare le misure di prevenzione e protezione sarà previsto un Programma adeguamento con Livelli di priorità e Pianificazione temporale (tempi di attuazione), inoltre la stessa misura potrà (dovrà) avere un Programma di miglioramento (Piano si miglioramento + Livello di priorità / tempi) (*):


Guida Stesura DVR   Scheda Programma

(*) E’ possibile anche separare il programma di adeguamento da quello di miglioramento

Nella scheda si farà riferimento ad Allegati pertinenti, quali relazioni, documenti, dichiarazioni, ecc, di riferimento per il Programma.

Livelli Priorità

Livelli Priorità Programma adeguamento

Livelli Programma adeguamento

Livelli Priorità Programma miglioramento

Livelli Programma miglioramento

[box-warning]Rischio non accettabile / adeguamento e miglioramento

Si sottolinea che nel caso in cui un rischio sia non accettabile/presente, il livello di priorità del programma di adeguamento (misura) dovrà essere PA1. Livelli PA2, PA3, PM2, ecc saranno da assegnare nel caso il cui il rischio sia comunque accettabile ma con misure di adeguamento/miglioramento individuate da attuare. 

Es.:

E’ presente un rischio MMC non accettabile, dovrà essere attuata un'immediata misura di adeguamento con priorità PA1, al momento dell'individuazione del rischio l'attività dovrà essere sospesa o modificata.

Es.:

E’ presente un rischio schiacciamento (non accettabile) su una attrezzatura di lavoro, questa dovrà non essere resa utilizzabile fino all'attuazione della misura di adeguamento.

Es.:

Il campionamento rileva la presenza di sostanze pericolose nei fumi di saldatura.

Rischio esposizione fumi saldatura è non accettabile.

- Misura di adeguamento immediata priorità P01: fornitura appositi DPI
- Misura di miglioramento a breve termine priorità PM2: aspirazione localizzata[/box-warning]

  5  

Procedure per l'attuazione delle misure adeguamento / miglioramento

Le misure di prevenzione e protezione di adeguamento e di miglioramento saranno attuate attraverso delle adeguate Procedure nelle quali deve essere individuata una figura Responsabile.

Procedure misure

Le schede sono generalmente collegate, riferendosi al medesimo rischio, in relazione a quanto riportato nell'Art. 28 del D.Lgs. 81/2008 il Piano di miglioramento (Programma + Procedure) potrebbe essere distinto. Nella scheda si farà riferimento ad Allegati (Procedura dettagliata/Checklist, altri Dati).
...

[alert]Sottoscrizione DVR

Il DVR dovrà essere sottoscritto e firmato da:

- Datore di lavoro (DL)
- Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)
- Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
- Medico competente (MC)[/alert]

[panel] 

D.Lgs. 81/2008 (Per quanto concerne la valutazione dei rischi)

Art. 2. Definizioni

q) "valutazione dei rischi": valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;

Art. 15. Misure generali di tutela

1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:

a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;
c) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
d) il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
e) la riduzione dei rischi alla fonte;
f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
h) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
l) il controllo sanitario dei lavoratori;
m) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
n) l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
o) l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;
p) l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
q) le istruzioni adeguate ai lavoratori;
r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;
u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
v) l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.

2. Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.

Art. 17. Obblighi del datore di lavoro non delegabili

1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:
a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28;
b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

Art. 18 Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
...
o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); il documento è consultato esclusivamente in azienda;
p) elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3 anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in azienda;
q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
r) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni; l'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all'articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; (1) (2)
...

(Note)
(1) Il Decreto legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito con modificazioni dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che le disposizioni di cui al comma 1, lettera r), del presente articolo, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009.
(2) Il Decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, ha disposto (con l'art. 32, comma 1) che le disposizioni di cui al comma 1, lettera r), del presente articolo 18, si applicano a decorrere dal 16 maggio 2009.

Art. 26. Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione
...
3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali di cui all'articolo 29, comma 6-ter, con riferimento sia all'attività del datore di lavoro committente sia alle attività dell'impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento. In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. A tali dati accedono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Dell'individuazione dell'incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nell'ambito di applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto. (1) (2)
...

(1) Il Decreto Legge 21 giugno 2013 n. 69 - Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia, all'art. 32, c. 1, lett. a, dispone la sostituzione dei commi 3 e 3 bis
(2) Comma modificato dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia

Art. 28. Oggetto della valutazione dei rischi

1. La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei miscele chimiche (7) impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età (9), alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro e i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili, come definiti dall'articolo 89, comma 1, lettera a), del presente decreto, interessati da attività di scavo. (2)

1-bis. La valutazione dello stress lavoro-correlato di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui all'articolo 6, comma 8, lettera m-quater), e il relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni e comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a fare data dal 1° agosto 2010.(4) (5)

2. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione, può essere tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 53, su supporto informatico e deve essere munito anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di cui all'articolo 53, di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente, ove nominato, e contenere:
a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l'idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione;
b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a);
c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

3. Il contenuto del documento di cui al comma 2 deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del presente decreto.

3-bis. In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività. (0) (1)
Anche in caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell'adempimento degli obblighi di cui al comma 2, lettere b), c), d), e) e f), e al comma 3, e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.(3)

3-ter. Ai fini della valutazione di cui al comma 1, l'Inail, anche in collaborazione con le aziende sanitarie locali per il tramite del Coordinamento Tecnico delle Regioni e i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera ee), rende disponibili al datore di lavoro strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio. L'Inail e le aziende sanitarie locali svolgono la predetta attività con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.(6)(8)

(Note)
(0) Comma introdotto dal Decreto Legislativo 3 agosto 2009 n. 106 seguentemente modificato da (3).
(1) Il Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha disposto (con l'art. 8, comma 12) che "al fine di adottare le opportune misure organizzative, nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dei datori di lavoro del settore privato il termine di applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 28 e 29 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di rischio da stress lavoro-correlato, è differito al 31 dicembre 2010 e quello di cui all'articolo 3, comma 2, primo periodo, del medesimo decreto legislativo è differito di dodici mesi".
(2) La legge 1 ottobre 2012, n. 177 aggiunge l'ultimo periodo "e i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili, come definiti dall'articolo 89, comma 1, lettera a), del presente decreto, interessati da attività di scavo"
(3) La legge 30 ottobre 2014, n. 161, all'articolo 13 modifica il comma 3 bis. (Procedura di infrazione n. 2010/4227)
(4) Circolare MLPS 18 novembre 2010 - Approvazione delle indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro-correlato di cui all'articolo 28, comma 1- bis, del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81
(5) Circolare MI 2 marzo 2015 - Valutazione del rischio stress lavoro-correlato nel personale che presta servizio nelle strutture centrali e periferiche dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza
(6) Comma inserito dall'art. 20, comma 1 lett. e del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 - Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183
(7) Come modificato dall' art. 1, lett. a del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 39
(8) Determinazione INAIL 5 marzo 2020 n. 49 - Attuazione dell'art. 28, comma 3 ter del d.lgs. n. 81/2008. Criteri di ammissibilità degli strumenti tecnico specialistici per la riduzione dei livelli di rischio
(9) L'Art. 6 e l'allegato I della Legge 17 ottobre 1967 n. 977 Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti, stabiliscono i casi di divieto lavorativo  minorile.

Art. 53. Tenuta della documentazione
...
5. Tutta la documentazione rilevante in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e tutela delle condizioni di lavoro può essere tenuta su unico supporto cartaceo o informatico. Ferme restando le disposizioni relative alla valutazione dei rischi, le modalità per l'eventuale eliminazione o per la tenuta semplificata della documentazione di cui al periodo che precede sono definite con successivo decreto, adottato, previa consultazione delle parti sociali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Vedi www.tussl.it[/panel]

[alert] I Titoli e Allegati del D.Lgs. 81/2008

Titolo I Principi comuni (artt. 1-61)
Titolo II Luoghi di lavoro (artt. 62-68)
Titolo III Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale (artt. 69-87)
Titolo IV Cantieri temporanei o mobili (artt. 88-160)
Titolo V Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro (artt. 161-166)
Titolo VI Movimentazione manuale dei carichi (artt. 167-171)
Titolo VII Attrezzature munite di videoterminali (artt. 172-179)
Titolo VIII Agenti fisici (artt. 180-220)
Titolo IX Sostanze pericolose (artt. 221-265)
Titolo X Esposizione ad agenti biologici (artt. 266-286)
Titolo X bis Protezione dalle ferite da taglio e da punta nel settore ospedaliero e sanitario (artt. 286-bis - 286-septies)
Titolo XII Disposizioni in materia penale e di procedura penale (artt. 298-303)
Titolo XI Protezione da atmosfere esplosive (artt. 287-297)
Titolo XIII Norme transitorie e finali (artt. 304-306)
Allegato I
Allegato II
Allegato III
Allegato IV
Allegato V
Allegato VI
Allegato VII
Allegato VIII
...
Allegato L
Allegato LI [/alert]

Matrice Revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
2.0 2023 Rischi non accettabili / Nota
Aggiornamento normativo
Certifico Srl
1.0 2019 Riorganizzazione Documento Certifico Srl
0.0 2018 --- Certifico Srl


Certifico Srl - IT | Rev. 2.0 2023
©Copia autorizzata Abbonati
A cura: Ing. Marco Maccarelli
Deposito del metodo in corso.


Collegati
[box-note]D.Lgs. 81/2008 Testo Unico Salute e Sicurezza Lavoro
D.Lgs. 81/2008: Modello di verbale di sopralluogo RSPP
Tavola Sicurezza: Fattori di rischio e metodi Valutazione
Certifico DVR
DVR - Attrezzature di lavoro TUS
TUS: Tutti gli Obblighi di Valutazione / Documentali
Formazione lavoratori attrezzature agricole
Tabella riepilogativa Formazione/Informazione TUS
DVR 2013: La modulistica standard per la redazione del documento
www.tussl.it[/box-note]

DPI Criteri di scelta: Quadro normativo

DPI Criteri di scelta Quadro normativo 2023

DPI Criteri di scelta: Quadro normativo 2023

ID 5928 | Rev. 3.0 del 13.08.2023 / Documento completo allegato

Quadro normativo 2023 Dispositivi di protezione individuale (DPI)

[box-note]Update 3.0 del 13 Agosto 2023

- Aggiornate le edizioni attuali delle norme principali riportate nel D.M. 2 maggio 2001.
Nel dettaglio:
UNI EN 169:1993 sostituita da UNI EN ISO 16321-1:2022
UNI EN 170:1993 sostituita da UNI EN ISO 16321-1:2022
UNI EN 171:1993 sostituita da UNI EN ISO 16321-1:2022
Rif. anche a:
UNI EN ISO 16321-2:2022
UNI EN ISO 16321-3:2022[/box-note]

Quadro normativo 2023 Dispositivi di protezione individuale (DPI), così articolato:

1. L'entrata in vigore del nuovo Regolamento (UE) 2016/425 che stabilisce i requisiti per la progettazione e la fabbricazione dei dispositivi di protezione individuale (marcatura CE) in sostituzione della direttiva 89/686/CEE (GU L 81/51 del 31 Marzo 2016)

2. Pubblicazione del Decreto Legislativo 19 febbraio 2019 n. 17  di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio.  (GU n.59 del 11.03.2019) (Modifiche al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475);

3. Un aggiornamento/nuovo decreto previsto nel D.M. 2 maggio 2001 "Criteri per l’individuazione e l’uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI)", e dal D.Lgs. 81/2008 Art. 79 c. 2, dovrebbe allineare la legislazione e normativa tecnica (o da prevedere una procedura di armonizzazione tra la normativa legislativa e quella tecnica):

D.Lgs. 81/2008
Regolamento (UE) 2016/425
Decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475
Norma armonizzate Regolamento (UE) 2016/425
- Norme tecniche

Il D.M. 2 maggio 2001 "Criteri per l’individuazione e l’uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI)" è stato emanato nel 2001 in accordo con quanto previsto dall'articolo 45, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 626 del 19 settembre 1994, stabilisce i criteri per l'individuazione e l'uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI), tenendo conto della natura, dell'attività e dei fattori specifici di rischio.

4. Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008, le disposizioni inerenti i DPI oltre a quelle generali (....) sono previste al Titolo IIII USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, CAPO II Uso dei dispositivi di protezione individuale (Art. 74÷79 e 87) ed i Criteri per l’individuazione e l’uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI) è rimandata ad apposito decreto secondo l'Art. 79 comma 2, non ancora emanato, ma nelle cui more di emanazione restano ferme le disposizioni del D.M. 2 maggio 2001, aggiornato con le edizioni delle norme UNI più recenti (disposizione introdotta dalla Legge 17 dicembre 2021 n. 215, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, in quanto nel testo del D.M. 2 maggio 2001, erano riportati riferimenti alle norme UNI ormai non più in vigore).

Difatti, la Legge 17 dicembre 2021 n. 215, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili, in GU n.301 del 20.12.2021, con la lettera e-quinquies) interviene sull’articolo 79 del D.Lgs. 81/2008 disponendo l’aggiornamento dei riferimenti alla normativa tecnica contenuta nel D.M. 2 maggio 2001.

DPI Criteri di scelta   Quadro normativo   Schema 1

(1) Periodo aggiunto all’Art. 2 bis dalla Legge 17 dicembre 2021 n. 215 conversione in legge, con modificazioni, decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. (GU n.301 del 20.12.2021).

[box-warning]Norme UNI / D. Lgs. 81/2008 / D.M. 2 maggio 2001 / DPI: Cogenza

Le norme UNI sui DPI (in generale per taluni aspetti ivi contenuti e quelle relative a criteri di scelta), alla luce della modifica del comma 2-bis dell'Art. 79 "...aggiornato con le edizioni delle norme UNI più recenti" e tenendo conto dei concetto di "buona tecnica", sono a tutti gli effetti cogenti per il rispetto di quanto previsto al Capo II del Titolo III del D.Lgs. 81/2008 Uso dei dispositivi di protezione individuale.[/box-warning]

[alert]D.Lgs. 81/2008

Art. 79 - Criteri per l'individuazione e l'uso 

1. Il contenuto dell'allegato VIII, costituisce elemento di riferimento per l'applicazione di quanto previsto all'articolo 77, commi 1 e 4.

2. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, tenendo conto della natura, dell'attività e dei fattori specifici di rischio sono indicati:
a) i criteri per l'individuazione e l'uso dei DPI;
b) le circostanze e le situazioni in cui, ferme restando le priorità delle misure di protezione collettiva, si rende necessario l'impiego dei DPI.

2-bis. Fino alla adozione del decreto di cui al comma 2 restano ferme le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 2 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 1 ° giugno 2001, aggiornato con le edizioni delle norme UNI più recenti. (1)

(1) Periodo aggiunto dalla Legge 17 dicembre 2021 n. 215 Conversione in legge, con modificazioni, decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. (GU n.301 del 20.12.2021). [/alert]

Nel D.M. 2 maggio 2001 all'Art. 3, è previsto aggiornamento degli allegati del decreto in relazione al progresso tecnologico.

[alert]D.M. 2 maggio 2001
...
Art. 3

1. Con successivi decreti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro, si provvederà all'indicazione dei criteri per l'individuazione e l'uso di altre tipologie di DPI nonché all'aggiornamento degli allegati del presente decreto in relazione al progresso tecnologico.[/alert]

Le norme riportate nel D.M. 2 maggio 2001 costituiscono il riferimento di buona tecnica.

Nella tabella seguente riporta le norme principali del Decreto riportate in premessa(*) e le attuali in vigore:

Norme principali nel D.M. 2 maggio 2001 Titolo Norme attuali Titolo
UNI EN 458:1995 Protettori auricolari. Raccomandazioni per la selezione, l'uso, la cura e la manutenzione. Documento di guida. UNI EN 458:2016
Protettori dell'udito - Raccomandazioni per la selezione, l'uso, la cura e la manutenzione - Documento guida
UNI 10720:1998 Guida alla scelta e all uso degli apparecchi di protezione delle vie respiratorie. UNI EN 529:2006
Dispositivi di protezione delle vie respiratorie - Raccomandazioni per la selezione, l'uso, la cura e la manutenzione - Documento guida
UNI EN 169:1993

Protezione personale degli occhi. Filtri per la saldatura e tecniche connesse. Requisiti di trasmissione e utilizzazioni raccomandate

UNI EN ISO 16321-1:2022 (1)

Protezione degli occhi e del viso per uso professionale - Parte 1: Requisiti generali
UNI EN 170:1993

Protezione personale degli occhi. Filtri ultravioletti. Requisiti di trasmissione e utilizzazioni raccomandate

UNI EN ISO 16321-1:2022
(1)

Protezione degli occhi e del viso per uso professionale - Parte 1: Requisiti generali
UNI EN 171:1993 Protezione personale degli occhi. Filtri infrarossi. Requisiti di trasmissione e utilizzazioni raccomandate

UNI EN ISO 16321-1:2022
(1)

Protezione degli occhi e del viso per uso professionale - Parte 1: Requisiti generali
UNI 9609:1990 Indumenti protettivi da agenti chimici solidi, liquidi e gassosi pericolosi. Raccomandazioni per la selezione, l uso e la manutenzione. Ritirata senza sostituzione

(*)
UNI EN 458 (1995) DPI per la protezione dell'udito

UNI 10720 (1998) concernente DPI per la protezione delle vie respiratorie;
UNI EN 169 (1993), UNI EN 170 (1993), UNI EN 171 (1993) concernenti DPI per la protezione degli occhi;
UNI 9609 (1990) concernente DPI relativi ad indumenti protettivi da agenti chimici;

(1) Si considerino, per completezza, anche le norme della serie UNI EN ISO 16321-X:
- UNI EN ISO 16321-2:2022 Protezione degli occhi e del viso per uso professionale - Parte 2: Requisiti aggiuntivi per le protezioni utilizzate durante la saldatura e le tecniche correlate
- UNI EN ISO 16321-3:2022 Protezione degli occhi e del viso per uso professionale - Parte 3: Requisiti aggiuntivi per protezioni a rete

[box-warning]Norme UNI / D. Lgs. 81/2008 / D.M. 2 maggio 2001 / DPI: Cogenza

Le norme UNI sui DPI (in generale per taluni aspetti ivi contenuti e quelle relative a criteri di scelta), alla luce della modifica del comma 2-bis dell'Art. 79 "...aggiornato con le edizioni delle norme UNI più recenti" e tenendo conto dei concetto di "buona tecnica", sono a tutti gli effetti cogenti per il rispetto di quanto previsto al Capo II del Titolo III del D.Lgs. 81/2008 Uso dei dispositivi di protezione individuale.[/box-warning]

DPI Criteri di scelta Quadro normativo

D.M. 2 maggio 2001

Criteri per l’individuazione e l’uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI)

GU n.209 del 08-09-2001 - SO n. 226
______

Articolo 1
1. Sono approvati i criteri per l'individuazione e l'uso di DPI relativi:
a) alla protezione dell'udito, come riportati nell'allegato 1 del presente decreto;
b) alla protezione delle vie respiratorie, come riportati nell'allegato 2 del presente decreto;
c) alla protezione degli occhi:
i) filtri per saldatura e tecniche connesse,
ii) filtri per radiazioni ultraviolette,
iii) filtri per radiazioni infrarosse, come riportati nell'allegato 3 del presente decreto;
d) a indumenti protettivi da agenti chimici, come riportati nell'allegato 4 del presente decreto.

Articolo 2
1. I criteri per l'individuazione e l'uso di DPI, diversi da quelli approvati al precedente articolo 1, devono garantire un livello di sicurezza equivalente.

Articolo 3
1. Con successivi decreti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro, si provvederà all'indicazione dei criteri per l'individuazione e l'uso di altre tipologie di DPI nonché all'aggiornamento degli allegati del presente decreto in relazione al progresso tecnologico.
______

ALLEGATO 1
0. Introduzione 
1. Scopo e campo di applicazione 
2. Riferimenti normativi 
3. Definizioni
4. Classificazione
5. Selezione
6. Uso
7. Cura e manutenzione
Figure
Appendice A - Metodi di valutazione dell’attenuazione sonora di un protettore auricolare relativa ad un livello di pressione acustica continua equivalente ponderata A 
Appendice B - Metodi di valutazione dell’attenuazione sonora di un protettore auricolare rispetto al livello di pressione acustica di picco
Appendice C - (Informativa)

ALLEGATO 2
0. Introduzione
1. Scopo e campo di applicazione
2. Riferimenti normativi
3. Definizioni
4. Misure generali per il contenimento degli inquinanti ambientali e l'utilizzo degli APVR
5. Criteri di scelta
5.1 - Valutazioni generali
5.2 - Protezione offerta dai diversi apparecchi
6. Descrizione degli apparecchi e limitazioni di impiego
6.1 - Respiratori a filtro
6.2 - Respiratori isolanti
7. Uso
7.1 - Generalita'
7.2 - Durata di impiego
7.3 - Adattamento del facciale ed accettabilita' dell'apparecchio da parte di chi lo indossa
7.4 - Informazione, formazione e addestramento in materia di protezione delle vie respiratorie
8. Documentazione, immagazzinamento e manutenzione degli APVR
8.1 - Generalita'
8.2 - Mantenimento della documentazione
8.3 - Immagazzinamento
8.4 - Manutenzione
8.5 - Riempimento delle bombole di aria compressa
8.6 - Riempimento delle bombole di ossigeno
8.7 - Controlli da parte del responsabile degli APVR
8.8 - Controlli specialistici
9. Frequenza della manutenzione e dei controlli
10. Indicazioni operative per la scelta degli APVR 90
10.1 - Premessa
10.2 - Scelta dell'APVR
Appendice A - Elenco delle norme europee sugli APVR (Informativa)

ALLEGATO 3 (*)

i) UNI EN 169 (1993) - Filtri per la saldatura e tecniche connesse. Requisiti di trasmissione e utilizzazioni raccomandate
0. Guida per la selezione e l'uso
1. Generalita'
1.1 - Numeri di graduazione da utilizzare per la saldatura e saldo-brasatura a gas
1.2 - Numeri di graduazione da utilizzare in ossitaglio
1.3 - Numeri di graduazione da utilizzare per il taglio al plasma a getto
1.4 - Numeri di graduazione da utilizzare per la saldatura o per il taglio al plasma ad arco elettrico
1.5 - Numeri di graduazione dei filtri da utilizzare per gli aiuto saldatori
2. Osservazioni

ii) UNI EN 170 (1993) - Filtri ultravioletti. Requisiti di trasmissione e utilizzazioni raccomandate
0. Guida per la selezione e l'uso

iii) UNI EN 171 (1993) - Filtri infrarossi. Requisiti di trasmissione e utilizzazioni raccomandate
0. Guida per la selezione e l'uso

ALLEGATO 4 (*)
1. Scopo e campo di applicazione
2. Definizioni
3. Effetto di agenti chimici sul corpo
4. Accertamento di rischio
5. Indumenti protettivi
6. Selezione
7. Altri pericoli
8. Uso e manutenzione
Appendice

(*) I richiami di norme tecniche effettuati nel testo costituiscono soltanto un riferimento bibliografico atto ad indicare la fonte di quanto affermato: per la comprensione del testo stesso non è generalmente necessaria la loro consultazione; ove ciò risultasse invece necessario, viene riportato in nota il punto o i punti specifici della norma richiamata.

[panel]D.Lgs. 81/2008
...

Titolo IIII USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
...
Capo II Uso dei dispositivi di protezione individuale

Art. 74 - Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende (2) per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato "DPI", qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. (1)

Si tiene conto, inoltre, delle finalità, del campo di applicazione e delle definizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3, paragrafo 1, numero 1), del regolamento (UE) n. 2016/425. (2)

2. Ai fini del presente decreto non costituiscono DPI: (2)

a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;

b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;

c) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell'ordine pubblico;

d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto (...);

e) i materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamente sportivi e non per attività lavorative;

f) i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione;

g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.

Note
(1) Circolare MLPS n. 3 del 1​3 febbraio 2015 - Chiarimenti riguardanti l'utilizzo, durante l'esecuzione dei lavori in quota, dei dispositivi d'ancoraggio a cui vengono collegati i sottosistemi per la protezione contro le cadute dall'alto, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero delle infrastrutture e trasporti.
(2) Come modificato dall'art. 2, comma 1 lett. a del decreto legislativo 19 febbraio 2019, n. 17 - Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio

Art. 75 - Obbligo di uso

1. I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.

Art. 76 - Requisiti dei DPI

1. I DPI devono essere conformi alle norme di cui al regolamento (UE) n. 2016/425. (1) (2)

2. Ai fini del presente decreto i DPI di cui al comma 1 (2) devono inoltre:

a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore;

b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;

c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;

d) poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità.

3. In caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di più DPI, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti.

Note
(1) Circolare MLPS n. 3 del 1​3 febbraio 2015 - Chiarimenti riguardanti l'utilizzo, durante l'esecuzione dei lavori in quota, dei dispositivi d'ancoraggio a cui vengono collegati i sottosistemi per la protezione contro le cadute dall'alto, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero delle infrastrutture e trasporti.
(2) Come modificato dall'art. 2, comma 1 lett. b del decreto legislativo 19 febbraio 2019, n. 17 - Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio

Art. 77 - Obblighi del datore di lavoro

1. Il datore di lavoro ai fini della scelta dei DPI:

a) effettua l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi;

b) individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi di cui alla lettera a), tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI;

c) valuta, sulla base delle informazioni e delle norme d'uso fornite dal fabbricante a corredo dei DPI, le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le raffronta con quelle individuate alla lettera b);

d) aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione.

2. Il datore di lavoro, anche sulla base delle norme d'uso fornite dal fabbricante, individua le condizioni in cui un DPI deve essere usato, specie per quanto riguarda la durata dell'uso, in funzione di:

a) entità del rischio;

b) frequenza dell'esposizione al rischio;

c) caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore;

d) prestazioni del DPI.

3. Il datore di lavoro, sulla base delle indicazioni del decreto di cui all'articolo 79, comma 2, fornisce ai lavoratori DPI conformi ai requisiti previsti dall'articolo 76.

4. Il datore di lavoro:

a) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante;

b) provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante;

c) fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori;

d) destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l'uso di uno stesso DPI da parte di più persone, prende misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori;

e) informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge;

f) rende disponibile nell'azienda ovvero unità produttiva informazioni adeguate su ogni DPI;

g) stabilisce le procedure aziendali da seguire, al termine dell'utilizzo, per la riconsegna e il deposito dei DPI;

h) assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI.

5. In ogni caso l'addestramento è indispensabile:

a) per ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, appartenga alla terza categoria;

b) per i dispositivi di protezione dell'udito.

Art. 78 - Obblighi dei lavoratori

1. In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, lettera h), i lavoratori si sottopongono al programma di formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro nei casi ritenuti necessari ai sensi dell'articolo 77 commi 4, lettera h), e 5.

2. In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, lettera d), i lavoratori utilizzano i DPI messi a loro disposizione conformemente all'informazione e alla formazione ricevute e all'addestramento eventualmente organizzato ed espletato.

3. I lavoratori:

a) provvedono alla cura dei DPI messi a loro disposizione;

b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa.

4. Al termine dell'utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI.

5. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione.

Art. 79 - Criteri per l'individuazione e l'uso 

1. Il contenuto dell'allegato VIII, costituisce elemento di riferimento per l'applicazione di quanto previsto all'articolo 77, commi 1 e 4.

2. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, tenendo conto della natura, dell'attività e dei fattori specifici di rischio sono indicati:

a) i criteri per l'individuazione e l'uso dei DPI;

b) le circostanze e le situazioni in cui, ferme restando le priorità delle misure di protezione collettiva, si rende necessario l'impiego dei DPI.

2-bis. Fino alla adozione del decreto di cui al comma 2 restano ferme le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 2 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 1 ° giugno 2001, aggiornato con le edizioni delle norme UNI più recenti. (1)

(1) Periodo aggiunto dalla Legge 17 dicembre 2021 n. 215 Conversione in legge, con modificazioni, decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. (GU n.301 del 20.12.2021). 

Art. 87 - Sanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso

1. Il datore di lavoro è punito con la pena dell'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell'articolo 80, comma 2.

2. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la pena dell'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione:

a) dell'articolo 70, comma 1;

b) dell'articolo 70, comma 2, limitatamente ai punti 3.2.1, 5.6.1, 5.6.6, 5.6.7, 5.9.1, 5.9.2, 5.13.8 e 5.13.9 dell'allegato V, parte II;

c) dell'articolo 71, commi 1, 2, 4, 7 e 8;

d) degli articoli 75 e 77, commi 3, 4, lettere a), b) e d), e 5;

e) degli articoli 80, comma 1(1), 82, comma 1, 83, comma 1, e 85, comma 1.

3. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la pena dell'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione:

a) dell'articolo 70, comma 2, limitatamente ai punti 2.10, 3.1.8, 3.1.11, 3.3.1, 5.1.3, 5.1.4, 5.5.3, 5.5.7, 5.7.1, 5.7.3, 5.12.1, 5.15.2, 5.16.2, 5.16.4, dell'allegato V, parte II;

b) dell'articolo 71, comma 3, limitatamente ai punti 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.2.1 dell'allegato VI;

c) dell'articolo 77, comma 4, lettere e), f) ed h);

d) dell'articolo 80, commi 3 e 3-bis. (2)

4. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1.800 per la violazione:

a) dell'articolo 70, comma 2, limitatamente ai punti dell'allegato V, parte II, diversi da quelli indicati alla lettera a) del comma 3 e alla lettera b) del comma 2;

b) dell'articolo 71, comma 3, limitatamente ai punti dell'allegato VI diversi da quelli indicati alla lettera b) del comma 3(3), e commi 6, 9, 10 e 11;

c) dell'articolo 77, comma 4, lettere c) e g);

d) dell'articolo 86, commi 1 e 3.

5. La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui all'allegato V, parte II, punti 1, 2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 , 4.5, 5.1, 5.2 , 5.3 , 5.4 , 5.5 , 5.6, 5.7, 5.8, 5.9 , 5.10 , 5.11, 5.12, 5.13, 5.14 , 5.15 e 5.16 è considerata una unica violazione, penale o amministrativa a seconda della natura dell'illecito, ed è punita con la pena o la sanzione amministrativa pecuniaria rispettivamente previste dai precedenti commi. L'organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati.

6. La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi alle attrezzature (4) di lavoro di cui all'allegato VI, punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2, 3.1, 3.2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 è considerata una unica violazione, penale o amministrativa a seconda della natura dell'illecito, ed è punita con la pena o la sanzione amministrativa pecuniaria rispettivamente previste dal comma 3, alinea, o dal comma 4, alinea (4).

L'organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati.

7. Il venditore, il noleggiatore o il concedente in uso è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 750 a 2.700 euro per la violazione dell'articolo 72.

Note
(1) Lettera modificata dall'art. 20, comma 1 lett. n, 1 del d.lgs. 14 settembre 2015 n. 151 - Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183
(2) Lettera modificata dall'art. 20, comma 1 lett. n, 2 del d.lgs. 14 settembre 2015 n. 151 - Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183
(3) Lettera modificata dall'art. 20, comma 1 lett. n, 3 del d.lgs. 14 settembre 2015 n. 151 - Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183
(4) Comma modificato dall'art. 20, comma 1 lett. n, 4 del d.lgs. 14 settembre 2015 n. 151 - Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183[/panel]

[alert]Norme armonizzate concernente il Regolamento (UE) 2016/425

Elenco Norme armonizzate Regolamento (UE) 2016/425 DPI

Elenco consolidato Norme armonizzate concernente la Presunzione di Conformità ai RESS del Regolamento (UE) 2016/425 relativo ai dispositivi di protezione individuale. [/alert]
...
segue in allegato

Elaborato Certifico Srl - IT | Rev. 3.0 2023
©Copia autorizzata Abbonati

Matrice Revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
3.0 13.08.2023 Aggiornate le edizioni attuali delle norme principali riportate nel D.M. 2 maggio 2001.
Nel dettaglio:
UNI EN 169:1993 sostituita da UNI EN ISO 16321-1:2022
UNI EN 170:1993 sostituita da UNI EN ISO 16321-1:2022
UNI EN 171:1993 sostituita da UNI EN ISO 16321-1:2022
Rif. anche a:
UNI EN ISO 16321-2:2022
UNI EN ISO 16321-3:2022
Certifico Srl
2.0 23.01.2022 Legge 17 dicembre 2021 n. 215 Certifico Srl
1.0 21.06.2021 Decreto Legislativo 4 dicembre 1992, n. 475
Aggiornamento D.Lgs. 81/2008
Norme armonizzate Regolamento (UE) 2016/425
Certifico Srl
0.0 04.08.2021 --- Certifico Srl

Collegati
[box-note]D.M. 2 maggio 2001
UNI EN 458:2016
UNI EN 352:X:2021 Protettori dell’udito
Regolamento (UE) 475/2016
Decreto Legislativo 4 dicembre 1992, n. 475D.Lgs. 81/2008
TUSSL / Link
Decreto Legislativo n. 475 del 4 dicembre 1992
Decreto 7 dicembre 2007
Polveri e fibre ambienti di lavoro: UNI EN 481
Norme armonizzate Regolamento (UE) 2016/425
Dispositivi di protezione delle vie respiratorie (RPE): Criteri di scellta HSE[/box-note]

Decreto 24 aprile 2013 DAE Società sportive | Consolidato

DM 24 aprile 2023 consolidato small

Decreto Ministero della Salute 24 aprile 2013 / Consolidato 08.2023

ID 20170 | Ed. 1.0 del 13 Agosto 2023

Decreto Ministero della Salute del 24 aprile 2013

Disciplina della certificazione dell’attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici e automatici e di eventuali altri dispositivi salvavita nelle competizioni e negli allenamenti

(GU 20 luglio 2013 n. 169)

Disponibile Decreto Ministero della Salute 24 aprile 2013 | Consolidato, direttamente dal nostro sito, in formato PDF, copiabile/stampabile riservato Abbonati Sicurezza.

Il decreto, al fine di salvaguardare la salute dei cittadini che praticano un’attività sportiva non agonistica o amatoriale, dispone garanzie sanitarie mediante l’obbligo di idonea certificazione medica, nonché linee guida per l’effettuazione di controlli sanitari sui praticanti e per la dotazione e l’impiego, da parte delle società sportive sia professionistiche sia dilettantistiche, di defibrillatori semiautomatici e automatici (DAE) e di eventuali altri dispositivi salvavita nelle competizioni e negli allenamenti.

Download Indice Ed. 1.0 2023

Il Decreto 7 aprile 2023 (in GU n.186 del 10.08.2023) ha sostituito il titolo del DM "Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita" con il seguente: "Disciplina della certificazione dell’attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici e automatici e di eventuali altri dispositivi salvavita nelle competizioni e negli allenamenti".

Il Testo consolidato, disponibile in calce all'articolo, contiene tutte le modifiche/abrogazioni dal 2013 al 2023.

[box-note]Ed. 1.0 del 13 Agosto 2023

- Testo consolidato 2023 del Decreto Ministero della Salute del 24 aprile 2013 (in GU 20 luglio 2013 n. 169), contenente le modifiche disposte dal Decreto 7 aprile 2023 - Indicazioni sull'utilizzo dei defribillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE) da parte di societa' sportive che usufruiscono di impianti sportivi pubblici (in GU n.186 del 10.08.2023).

Modifiche:
Articolo 1. Inserita nota (N)
Articolo 5. Inserite note (N) e (N1)
Allegato E. Inserta nota (N)[/box-note]

...

Formato: pdf
Pagine: +30
Ed.: 1.0
Pubblicato: 13/08/2023
Autore: Ing. Marco Maccarelli
Editore: Certifico s.r.l. 
Lingue: Italiano 
Abbonati: Sicurezza lavoro/Ambiente-Sicurezza/3x/4X/Full/Full plus

Collegati
[box-note]Vademecum utilizzo defibrillatori semi/automatici esterni (DAE)
Decreto 7 aprile 2023
Defibrillatori per il settore sportivo dilettantistico[/box-note]

Nolo a caldo e freddo: Obblighi noleggiatore e noleggiante

Nolo a caldo e freddo

Nolo a caldo e freddo: Obblighi noleggiatore e noleggiante / Rev. 1.0 Maggio 2023

ID 7650 | Rev. 1.0 dell'08.05.2023 / In allegato documento completo

Il presente documento illustra il nolo di attrezzatura di lavoro, così come individuato nel TUS, distinguendo la fattispecie del nolo a caldo e freddo e gli obblighi relativi ai noleggiatori ed ai concedenti in uso.

Il documento è così articolato:

1. Noleggio a caldo e freddo nel TUS [Rev. 1.0 2023]
2. “Mera fornitura” di attrezzature 
3. Concetto di “nolo a freddo” e “nolo a caldo” [Rev. 1.0 2023]
4. Obblighi noleggiante e noleggiatore nel “nolo a freddo” [Rev. 1.0 2023]
5. Rapporti tra noleggiante e noleggiatore nel “nolo a caldo”
Fonti

[box-note]Update Rev. 1.0 dell'08 maggio 2023

Decreto-Legge 4 maggio 2023 n. 48 (GU n.103 del 04.05.2023).
Modificati paragrafi:
1. Noleggio a caldo e freddo nel TUS
3. Concetto di “nolo a freddo” e “nolo a caldo”
4. Obblighi noleggiante e noleggiatore nel “nolo a freddo”
- Aggiornati articoli e link www.tussl.it[/box-note]

Excursus

Noleggio a caldo e freddo nel TUS 

L’articolo 72 del D.lgs 81/2008, in merito agli obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso di attrezzature di lavoro dispone:

[panel]1. Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria macchine, apparecchi o utensili costruiti o messi in servizio al di fuori della disciplina di cui all'articolo 70, comma 1, attesta, sotto la propria responsabilità, che le stesse siano conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui all'allegato V.

2. Chiunque noleggi o conceda in uso (...) attrezzature di lavoro senza operatore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza. Deve altresì acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura, una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l’avvenuta formazione e addestramento specifico, effettuati conformemente alle disposizioni del presente Titolo, dei soggetti  individuati per l’utilizzo. (1)

Note
(1) Il Decreto-Legge 4 maggio 2023 n. 48 - Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro, ha modificato il secondo periodo del comma 2.[/panel]

Nolo a caldo e freddo Tabella art 72 81 2008

Nello specifico, l’art. 26 comma 3-bis) del D.lgs 81/2008 dispone:

[panel]Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011 n. 177, o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI del presente decreto. Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori.[/panel]

Gli articoli 26, comma 3-bis) del D.lgs 81/2008 e 96, comma 1-bis) del D.lgs 81/2008 dedicato ai cantieri temporanei o mobili, citano indirettamente il nolo di attrezzature di lavoro, quando dispongono deroghe ad alcuni obblighi nel caso in cui in un’azienda (art. 26) o in un cantiere (art. 96) si compiano mere forniture di materiali o attrezzature.

Vedi Modello Attestazione conformità D.lgs. 81/2008-noleggio concessione uso attrezzature Update 2023

Mentre, l’articolo 96 comma 1-bis) del D.lgs 81/2008 dispone:

[panel]La previsione di cui al comma 1, lettera g) (l’obbligo di redazione del piano operativo di sicurezza), non si applica alle mere forniture di materiali o attrezzature. In tali casi trovano comunque applicazione le disposizioni di cui all’articolo 26.La previsione di cui al comma 1, lettera g) (l’obbligo di redazione del piano operativo di sicurezza), non si applica alle mere forniture di materiali o attrezzature. In tali casi trovano comunque applicazione le disposizioni di cui all’articolo 26.[/panel] 

Concetto di “nolo a freddo” e “nolo a caldo”

Con i termini “nolo a caldo” e “nolo a freddo” di attrezzature di lavoro, si identificano generalmente:

- nolo a freddo, quando il noleggiante mette a disposizione dell’utilizzatore la sola attrezzatura di lavoro;
Il nolo a freddo, quando non prevede l’installazione, è, pertanto, equivalente alla mera fornitura di un’attrezzatura.

- nolo a caldo, quando il noleggiante mette a disposizione dell’utilizzatore l’attrezzatura di lavoro insieme ad un proprio lavoratore con specifiche conoscenze e competenze per il suo utilizzo nei luoghi in cui opera lo stesso utilizzatore in regime di appalto o subappalto.

Il nolo a caldo, invece, non coincide totalmente con la mera fornitura, poiché quest’ultima ricomprende anche le forniture con installazione, anche senza operatore per il loro utilizzo o funzionamento, come quella della gru a torre o del ponteggio metallico fisso con montaggio e smontaggio.

[...]

Obblighi noleggiante e noleggiatore nel “nolo a freddo”

La legge regola il rapporto tra il noleggiante e il noleggiatore al fine di garantire che l’attrezzatura noleggiata sia conforme alle disposizioni legislative e regolamentari e che l’utilizzatore adoperi personale in possesso di conoscenze specifiche per il suo uso.

In particolare, il datore di lavoro noleggiante di PLE deve:

[alert]a) garantire la conformità della macchina:

- alle disposizioni legislative e regolamentari di recepimento della “direttiva macchine”. La conformità è documentata attraverso la dichiarazione di conformità del costruttore, il libretto d’uso e manutenzione, marcatura CE;

- ovvero, nel caso di macchine costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari e di quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente alle norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, ai requisiti generali di sicurezza di cui all’allegato V del D.lgs 81/2008 e s. m. e i. mediante un attestato di conformità del noleggiante;

b) attestare il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza ai fini di sicurezza.

L’attestazione deve essere supportata dai rapporti di manutenzione degli ultimi tre anni (art. 71 c. 8, D.lgs 81/2008 e s. m. e i.), da copia dell’ultima verifica di legge secondo le periodicità stabilite nell’allegato VII del D.lgs 81/2008 e s. m. e i. (le PLE devono essere sottoposte a verifica annuale);

c) acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura, una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l’avvenuta formazione e addestramento specifico, effettuati conformemente alle disposizioni del presente Titolo, dei soggetti individuati per l’utilizzo.[/alert]

Vedi Modello Attestazione conformità D.lgs. 81-2008-noleggio concessione uso attrezzature

Nolo a caldo e freddo Figura 1

Rapporti tra noleggiante e noleggiatore nel “nolo a caldo”

Nel nolo a caldo il datore di lavoro noleggiante cura che:

a) la macchina sia conforme:

- alle disposizioni legislative e regolamentari di recepimento della direttiva macchine. La conformità è documentata attraverso la dichiarazione di conformità del costruttore, il libretto d’uso e manutenzione, marcatura CE;

- ovvero, nel caso di macchine costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari e di quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente alle norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, ai requisiti generali di sicurezza di cui all’allegato V del D.lgs 81/2008 e s. m. e i. mediante un attestato di conformità del noleggiante;

b) la macchina sia in buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza ai fini di sicurezza.

Allo scopo sottopone la macchina alle verifiche e manutenzioni stabilite dal costruttore, avendo cura di conservare i rapporti dei controlli effettuati negli ultimi tre anni (art. 71 c. 8, D.lgs 81/2008 e s. m. e i.), alle verifiche di legge secondo le periodicità stabilite nell’allegato VII del D.lgs 81/2008 e s. m. e i. (le PLE devono essere sottoposte a verifica annuale);

c) il lavoratore incaricato dell’uso dell’attrezzatura di lavoro sia formato (e addestrato) conformemente alle disposizioni stabilite dal titolo III, Capo I, del D.lgs 81/2008 e s. m. e i. e sia in possesso di specifica abilitazione, qualora prevista dalla legge (art. 73, c. 5, D.lgs 81/2008 e s. m. e i.).

Figura 2

...segue in allegato

Certifico Srl - IT | Rev. 1.0 2023
©Copia autorizzata Abbonati 

Matrice revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
1.0 08.05.2023 - Decreto-Legge 4 maggio 2023 n. 48
Misure urgenti inclusione sociale e accesso lavoro
Modificati paragrafi:

1. Noleggio a caldo e freddo nel TUS
3. Concetto di “nolo a freddo” e “nolo a caldo”
4. Obblighi noleggiante e noleggiatore nel “nolo a freddo”
- Aggiornati articoli e link www.tussl.it
Certifico Srl
0.0 24.06.2019 --- Certifico Srl

Collegati:
[box-note]D.Lgs. 81/2008 Testo Unico Salute e Sicurezza Lavoro
Attestazione conformità d.lgs. 81/2008 noleggio concessione uso attrezzature
Decreto Legislativo 27 Gennaio 2010 n. 17
Direttiva macchine 2006/42/CE
PLE nei cantieri - Guida INAIL
ebook Codice Contratti Pubblici
Codice Unico Sicurezza[/box-note]

Limiti alcolemici lavoro / test rapidi alcool e stupefacenti - Note

Limiti alcolemici   Test rapidi stupefacenti e alcool lavoro   Note

Limiti alcolemici lavoro / test rapidi alcool e stupefacenti - Accordo CSR del 13/07/2017 Min Salute - non ancora approvato definitivamente CSR / Note 2023

ID 17166 | 21.08.2023 / Documento allegato

Limiti alcolemici lavoro / note test rapidi alcool e stupefacenti di cui all'Accordo CSR del 13/07/2017 (Min Salute - non ancora approvato definitivamente CSR) per i lavoratori delle attività di cui all'Allegato A - Indirizzi per la prevenzione di infortuni gravi e mortali correlati all'assunzione di alcolici e di sostanze stupefacenti, l'accertamento di condizioni di alcol dipendenza e di tossicodipendenza e il coordinamento delle azioni di vigilanza.

[box-note]Accordo CSR del 13/07/2017 / In attesa di approvazione definitiva CSR

Il Documento è elaborato sull''Accordo CSR del 13/07/2017 testo definitivo delle linee inviato dal Ministero della salute con nota del 4 ottobre 2016, in attesa del formale assenso tecnico da parte del Coordinamento della Commissione salute per la sottoposizione definitiva alla CSR.[/box-note]

_______

Individuazione delle attività lavorative che comportano, in caso di infortunio nell'espletamento delle relative mansioni, un elevato rischio per la sicurezza, l'incolumità e la salute per i lavoratori e per i terzi.

Ritenuto necessario sotto tale profilo superare l'attuale condizione dì individuazione dì mansioni diverse per l'alcol e per le sostanze stupefacenti e psicotrope, previste rispettivamente nell'intesa del 16 marzo 2006 e nell'intesa del 30 ottobre 2007, con l'individuazione di una unica tabella delle mansioni a rischio per le quali sia prevista la sorveglianza sanitaria a tutela del lavoratore e dei terzi.

L'allegato A facente parte integrante del presente atto, che riporta in un unico elenco le attività ad elevate pericolo di infortunio, comportante gravi conseguenze per l'incolumità la salute del lavoratore, degli altri lavoratori e dei terzi nello svolgimento delle mansioni specifiche. L'elenco sarà oggetto di revisione periodica a cura del Ministero della Salute sulla base dell'aggiornamento dei dati su andamento e cause degli infortuni sul lavoro e della letteratura scientifica.

Schema Accordo CSR del 13 luglio 2017

 

Fig. 1 - Stato Provvedimenti alcol e sostanze stupefacenti e psicotrope lavoro 

[box-note]Misure da adottare da parte del datore di lavoro

Per prevenire i rischi da assunzione di alcolici o di stupefacenti nelle attività ad elevate pericolo di infortuni con gravi conseguenze per l'incolumità e la salute del lavoratore e dei terzi di cui all'allegato A, per i quali è obbligatoria la sorveglianza sanitaria, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2541 del decreto legislative 9 aprile 2008 n.81, il datore di lavoro, previa valutazione dei rischi, individua adeguate misure organizzative a tutela della sicurezza dei lavoratori per gestire i casi di alterazione delle condizioni psicofisiche dei lavoratori dovute ad assunzione di sostanze alcoliche o stupefacenti accertate dal medico competente, che non consentono temporaneamente la prestazione di attività lavorative o la non accettazione al turno lavorativo; in particolare provvede a:

- Disporre e far osservare in azienda ii divieto di somministrazione di qualsiasi bevanda alcolica e di assunzione di alcolici o sostanze stupefacenti o psicotrope durante l'orario di lavoro.

- Disporre la non accettazione al lavoro del lavoratore che, all'inizio o alla ripresa o durante ii turno lavorativo, venga giudicato temporaneamente non idoneo all'effettuazione del turno lavorativo per assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, con presenza ematica rilevabile di sostanze o metaboliti attivi di sostanze stupefacenti o psicotrope o con alcolemia stimabile come superiore a zero se misurata durante ii turno di lavoro e superiore a 0,2 g/1 se misurata entro un'ora dall'inizio dell'attività, accertata dal medico competente in matrici che consentono una correlazione diretta con la concentrazione ematica, fatte salve le disposizioni contenute in norme specifiche di settore.[/box-note]

Limiti alcolemici   Test rapidi stupefacenti e alcool lavoro attivita  allegato A   Note

Fig. 2 - Stima limiti alcolemia lavoratori attività in allegato A / non idoneità temporanea lavoratore

 

Alcolemia conducenti veicoli non pofessionali

Fig. 3 - Limite alcolemia conducenti veicoli non professionali

[box-note]- Disporre l'attuazione di iniziative di sensibilizzazione finalizzate ad una corretta percezione dei rischi aggiuntivi derivanti dall'assunzione di alcolici e/o di sostanze stupefacenti o psicotrope in relazione ai rischi specifici della mansione, attraverso una idonea informazione su effetti acuti dell'alcol delle sostanze stupefacenti o psicotrope sulle capacita psicofisiche e sugli effetti cronici, anche rispetto alle possibili interazioni negative con sostanze presenti nel ciclo lavorativo, avvalendosi della collaborazione del medico competente .

- Valutare l'opportunità di rendere disponibili sul pasto di lavoro test rapidi per l'autocontrollo del tasso alcolemico da parte dei lavoratori.

- Attivare attraverso ii medico competente l'effettuazione dei controlli sanitari sui lavoratori.

Se, nello svolgimento di attività lavorative non ricomprese nell'allegato A, dalla valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) emerga la presenza di rischi particolari dovuti a condizioni di alcol dipendenza o di tossicodipendenza, il datore di lavoro per prevenire infortuni al lavoratore stesso o agli altri lavoratori deve richiedere l'effettuazione di controlli dell'idoneità al lavoro alla Commissione ex art. 5 L. 300/70 (statuto dei lavoratori), costituita presso le ASL territorialmente competenti.[/box-note]

[box-note]Criteri e procedure per i controlli sanitari effettuati dal medico competente

II medico competente, nell'effettuare le valutazioni sanitarie per accertare l'idoneità alla mansione specifica e ii perdurare nel tempo di tale idoneità, in relazione al rischio di assunzione di alcol e/o sostanze stupefacenti/psicotrope e per accertare l'assenza di condizioni di dipendenza, ha l'obbligo di ispirare ii proprio comportamento ai principi del codice ICOH di tutela della salute dei lavoratori, ivi compreso ii recupero per ii reinserimento lavorativo, e contestualmente di tenere in considerazione le situazioni in cui le condizioni di salute dei lavoratori possono comportare un danno a terzi.

Le visite mediche di sorveglianza sanitaria che, ai sensi dell'art. 41 comma 4 del D.Lgs. 81/2008 sono "altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti", riguardano tutti i lavoratori che svolgono le attività di cui all'allegato A, con periodicità e frequenza stabilita dal medico competente in funzione degli esiti della valutazione del rischio di assunzione di alcol o di sostanze stupefacenti e comunque con periodicità almeno triennale. Tali visite comprendono una anamnesi ed un esame obiettivo.

L'anamnesi deve essere approfondita per evidenziare o escludere possibili patologie attuali o pregresse, correlabili a situazioni di abuso/dipendenza. II medico competente deve in particolare indagare sulle abitudini di vita personali in relazione al consumo anche saltuario di alcolici o di stupefacenti, su eventuali antecedenti inerenti pregressi trattamenti sociosanitari per alcol dipendenza e/o tossicodipendenza presso strutture pubbliche o su eventuali infortuni lavorativi o incidenti occorsi anche al di fuori del lavoro. Devono essere indagati segni di abuso, previsti da protocolli internazionali, quali: incapacità di adempiere ad obblighi e responsabilità, esposizione a pericoli fisici, problemi di ordine legale o giudiziario, problemi sociali o interpersonali persistenti, anche attraverso la somministrazione di questionari mirati.

l'esame obiettivo deve essere particolarmente accurato e rivolto all'identificazione di segni e sintomi suggestivi di assunzione acuta di alcol e sostanze stupefacenti/psicotrope, nonché segni e sintomi riconducibili a situazioni di intossicazione cronica, condizioni di astinenza, dipendenza, presenza di patologie correlabili con abuso di tali sostanze.

In caso di sospetto clinico di possibile abuso di alcolici, giustificato da riscontri anamnestici e/o dagli esiti dell'esame obiettivo, per avvalorare o rimuovere tale sospetto possono essere effettuati esami di laboratorio per evidenziare possibili effetti negativi dell'alcol sulla funzionalità epatica e sull'emopoiesi, quali MCV, dosaggio gamma GT, transaminasi.

In caso di sospetto clinico, per riscontro di segni o sintomi di possibile dipendenza nei confronti di sostanze stupefacenti/psicotrope o di alcolici, possono essere richiesti test analitici su matrice cheratinica (capello), avvalendosi dell'ausilio oggettivo dei più moderni indicatori dell'abuso alcolico quali Etilglucuronide (EtG) o FAEE (Fatty Acid Ethyl Esters), con le modalità e le garanzie previste per ii prelievo e l'analisi dall'accordo Stato Regioni del 18 settembre 2008.

In caso di sospetto clinico di possibile assunzione di alcol e di sostanze stupefacenti/psicotrope, per i lavoratori che svolgono le attività di cui all'Allegato A, emerso in fase di visita sulla base di risconti anamnestici e/o clinici, deve essere programmata, successivamente alla visita medica, l'esecuzione individuale di test rapidi di screening a "sorpresa" sul posto di lavoro, durante ii turno lavorativo.

Test rapidi di screening sono effettuati dal medico competente nei casi in cui il lavoratore si presenti in azienda in evidenti condizioni alterate su richiesta del Datore di Lavoro, di un Dirigente, di un Preposto o dell'RSPP.[/box-note]

Test di screeng alcolemia stupefacenti

Fig. 4 - Test di screening alcol / stupefacenti a sorpresa / su richiesta (Attività allegato A)

[box-info]Esecuzione di test rapidi di screening a "sorpresa"

In caso di sospetto clinico di possibile assunzione di alcol e di sostanze stupefacenti/psicotrope, per i lavoratori che svolgono le attività di cui all'Allegato A, emerso in fase di visita sulla base di risconti anamnestici e/o clinici, deve essere programmata, successivamente alla visita medica, l'esecuzione individuale di test rapidi di screening a "sorpresa" sul posto di lavoro, durante ii turno lavorativo.[/box-info]

[box-info]Esecuzione di test rapidi per evidenti condizioni alterate

Test rapidi di screening sono effettuati dal medico competente nei casi in cui ii lavoratore si presenti in azienda in evidenti condizioni alterate su richiesta del Datore di Lavoro, di un Dirigente, di un Preposto o dell'RSPP.[/box-info]

[box-note]Allegato A / attività lavorative con un elevato rischio per assunzione di alcolici o di stupefacenti

Le attività lavorative che comportano a causa di infortunio nell'espletamento delle relative mansioni. un elevato rischio per la sicurezza, l'incolumità e la salute per i lavoratori e per i terzi sono individuate nel seguente elenco:

Punto 1: Attività per le quali e richiesto un certificato di abilitazione per l'espletamento dei seguenti lavori:

a) Impiego di gas tossici;
b) Fabbricazione e uso di fuochi artificiali;
c) Direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari;

Punto 2: Attività comportanti lavori in tubazioni, canalizzazioni, recipienti, quali vasche e serbatoi e simili, nei quali possono esservi gas, vapori, polveri infiammabili od esplosivi;

Punto 3: Attività sanitarie che comportano procedure invasive svolte in strutture sanitarie pubbliche o private, individuate in fase di valutazione dei rischi tra quelle che espongono al rischio di ferite da taglia a da punta, di cui al titolo X-bis del D.Lgs. 81/2008.

Punto 4: Attività comportanti l'obbligo della dotazione di armi.

Punto 5: Attività di trasporto:

a) Autisti di veicoli stradali per i quali e richiesto ii possesso della patente di guida categorie C, D, E e quelli per i quali e richiesto ii certificato di abilitazione per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente ovvero ii certificato di formazione professionale per la guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada;
b) circolazione dei treni e sicurezza dell'esercizio ferroviario:
- Personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell'infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di camera e di mensa;
- Personale navigante delle acque interne e delle acque marine, con qualifica di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite a noleggio;
- personale addetto alla circolazione e alla sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitane, tranvie e impianti assimilabili, filovie, autolinee e impianti funicolari;
- conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie;
d) personale marittimo di I categoria delle sezioni di coperta e di macchina, limitatamente allo Stato maggiore e sottufficiali componenti l'equipaggio di navi mercantili e passeggeri, nonché ii personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare e delle navi posatubi;
e) controllori di volo;
f) personale aeronautico di volo;
g) collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea;
h) addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti;
i) addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci richiedenti una specifica abilitazione, prevista dal comma 5 dell'articolo 73 del D.Lgs. 81/2008

Punto 6: Attività di produzione, confezionamento, trasporto e vendita di esplosivi .

Punto 7: Attività nel settore dell'edilizia e delle costruzioni: operatori che svolgano attività in quota ad altezze superiori ai due metri.

Punta 8: Attività nel settore idrocarburi: Operatori con sostanze esplosive ed infiammabili.

Punto 9: Attività svolte in cave e miniere: addetti ai lavori in cave e miniere.[/box-note]

...

I Provvedimenti in vigore

[box-note]Provvedimento 16 marzo 2006

Intesa in materia di individuazione delle attivita' lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l’incolumita' o la salute dei terzi, ai fini del divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, ai sensi dell’articolo 15 della legge 30 marzo 2001, n. 125. Intesa ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Repertorio atti n. 2540). (GU n. 75 del 30.03.2006)

L'allegato I è sostituito dall'allegato A dell’Accordo CSR del 13/07/2017 (non ancora definitivamente approvato)

Vedi[/box-note]

[box-note]Provvedimento 30 ottobre 2007

Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza. (Repertorio atti n. 99/CU). (GU n. 266 del 15.11.2007)

L'allegato I è sostituito dall'allegato A dell’Accordo CSR del 13/07/2017 (non ancora definitivamente approvato)

Vedi[/box-note]

[box-note]Provvedimento 17 settembre 2008

Procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza

Accordo, ai sensi dell'articolo 8, comma 2 dell'Intesa in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza, perfezionata nella seduta della Conferenza Unificata del 30 ottobre 2007 (Rep. Atti n. 99/CU), sul documento recante «Procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l'incolumita' e la salute di terzi». (Rep. Atti n. 178/CSR) (GU n.236 del 08.10.2008)

Vedi[/box-note]

[box-note]D.Lgs. 81/2008

Art. 41 - Sorveglianza sanitaria

4-bis. Entro il 31 dicembre 2009, con accordo in Conferenza Stato-regioni, adottato previa consultazione delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e le modalità per l'accertamento della tossicodipendenza e della alcol dipendenza.
…[/box-note]

segue in allegato

Certifico Srl - IT | Rev. 1.0 2023
©Copia autorizzata Abbonati 

Matrice revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
1.0 21.08.2023 Integrazione Certifico Srl
0.0 25.07.2022 --- Certifico Srl

Collegati
[box-note]Provvedimento 16 marzo 2006
Provvedimento 30 ottobre 2007
Provvedimento 17 settembre 2008
Linee di Indirizzo rischio alcol e stupefacenti lavoro
Rischio alcol e stupefacenti: DVR e Procedura controllo
Curva di Widmark / Stato di ebbrezza - Note
D.Lgs. 81/2008 Testo Unico Salute e Sicurezza Lavoro
www.tussl.it[/box-note]

Valutazione del rischio fulminazione

Valutazione rischio fulminazione Ed  2020

Valutazione del rischio fulminazione: Timeline normativa / Rev. Maggio 2023

ID 7449 | Rev. 3.0 del 03 Maggio 2023 / Documento completo allegato

La Valutazione rischio fulminazione, dal 1° Giugno 2020 a seguito dell'abrogazione della CEI 81-30 deve essere effettuata in accordo con CEI EN 62305-2 (CEI 81-10/2), e CEI EN IEC 62858 (CEI 81-31). I valori di NG (valutazione della densità di fulminazione al suolo - Ground flash density) sono ottenuti da sistemi di rilevazione fulmini (LLS), Vedi CEI ProDis, superando, quindi, quanto era previsto dalla CEI 81-3 (abrogata nel 2014), norma in base alla quale l'Italia era suddivisa in 3 tipologie di aree a seconda della densità annua di fulmini al suolo per km2

Excursus

L'articolo 80 del D.Lgs 81/08 obbliga il Datore di Lavoro a prendere "le misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati dai tutti i rischi di natura elettrica connessi all’impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a loro disposizione ed, in particolare, da quelli derivanti da...fulminazione diretta ed indiretta".

A questo obbligo si assolve facendo eseguire un'analisi del rischio da scariche atmosferiche, a seguito del quale si evidenzia la necessità o meno della realizzazione di un parafulmine (LPS esterno) o di protezioni elettriche integrative (LPS interno).

Nei luoghi di lavoro la valutazione del rischio di fulminazione, deve essere eseguita come richiesto dal D.Lgs 81/08 (artt. 17 e 84) e secondo la norma CEI EN 62305-2, in vigore dal 1 marzo 2013.

[box-warning]La Guida CEI 81-3:1999 è abrogata a partire dal 30 giugno 2014; le nuove norme di riferimento, ad oggi, sono CEI EN 62305-2 (2013), CEI EN IEC 62858 (2020) e CEI 81-29 (2020).

Con l'abrogazione nel 2014 della CEI 81-3:1999 Valori medi del numero dei fulmini a terra per anno e per chilometro quadrato dei Comuni d’Italia, in ordine alfabetico, di fatto si sono obbligati i datori di lavoro, ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs 81/08, ad una revisione delle valutazioni del rischio fulminazione fatte, ed adeguarle alla CEI EN 62305-2, CEI 81-30 (abrogata dal 1° giugno 2020), CEI EN IEC 62858 (CEI 81-31) e CEI 81-29.

Inoltre anche Valutazioni correlate, tra le quali la Valutazione del rischio esplosioni di cui all'Art. 294 del D.Lgs 81/08 dovrebbero essere rianalizzate.[/box-warning]

[box-warning]La Guida CEI 81-30:2014 è abrogata a partire dal 1° giugno 2020, per la VR fulminazione occorre fare riferimento ora a CEI EN IEC 62858 (CEI 81-31).[/box-warning]

La soluzione efficace contro gli effetti delle fulminazioni consiste sia nella protezione esterna mediante parafulmine (LPS esterno), sia in quella interna (LPS interno), secondo la Norme della serie CEI EN 62305-X (class. CEI 81-10/X).

Lo scopo dell‘LPS interno è di evitare differenze di potenziale tra i vari punti dell‘impianto, mediante l‘equipotenzialità sistematica di tutti i corpi metallici e dei conduttori attivi tramite scaricatori.

L‘inserzione di SPD nei diversi sistemi di distribuzione deve tenere però conto delle misure adottate per la protezione dai contatti indiretti delle persone e delle esigenze di garantire, per quanto possibile, la continuità d‘esercizio. Si fa presente che nelle reti TT, per raggiungere un‘adeguata sicurezza è comunemente diffuso il relè differenziale, ma con l‘inserzione di SPD spesso si verificano aperture intempestive che non garantiscono più la continuità d‘esercizio.

Timeline normativa 

Valutazione rischio fulminazione 2020

1984 - CEI 81-1 - Protezione di strutture contro i fulmini (non in vigore) (1)

1996 - CEI 81-4 - Valutazione del rischio dovuto al fulmine (non in vigore)

1999 - CEI 81-3 - Valori medi del numero dei fulmini a terra per anno e per chilometro quadrato dei Comuni d’Italia, in ordine alfabetico (abrogata) (1)

2006 - EN 62305-X, che subisce la prima modifica con la Variante V1 (non in vigore) (1)

2008 - EN 62305-X;V1 (non in vigore) (1)

2013 - EN 62305-1 (CEI 81-10/1) Protezione contro i fulmini. Principi generali. 
Contiene le informazioni relative al pericolo da fulmine, alle caratteristiche del fulmine ed ai parametri significativi per la simulazione degli effetti prodotti dai fulmini. (in vigore) 

2013 - EN 62305-2 (CEI 81-10/2) Protezione contro i fulmini. Valutazione del rischio.
La valutazione si basa su un'analisi dei rischi stessi al fine di stabilire per prima cosa la necessità di protezione contro i fulmini. Viene stabilita la misura di protezione ottimale dal punto di vista tecnico ed economico. Infine viene determinato il rischio residuo rimanente. (in vigore)

2013 - EN 62305-3 (CEI 81-10/3) Protezione contro i fulmini. Danno materiale alle strutture e pericolo per le persone. 
Tratta della protezione di edifici e persone dai danni materiai e dal pericolo di morte, che potrebbero essere causate dall'effetto della corrente di fulmine oppure da scariche pericolose. (in vigore)

2013 - EN 62305-4 (CEI 81-10/4) Protezione contro i fulmini. Impianti elettrici ed elettronici nelle strutture.
Tratta la protezione degli edifici contenenti sistemi elettrici ed elettronici dagli effetti dei disturbi elettromagnetici (LEMP) prodotti dai fulmini. (in vigore)

2013 - EN 62305-X EC per ragioni legate a regole CENELEC furono eliminate le note di chiarimento della norma CEI 81-10 (EN 62305) introdotte dal Comitato Nazionale 81 con l’emissione di quattro fascicoli Errata Corrige (EC). (in vigore)

2013 - CEI 81-2 - Guida per la verifica delle misure di protezione contro i fulmini.
Indirizzata principalmente ai professionisti del settore verifiche su impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, dove sono descritte le attività necessarie per effettuare verifiche riprendendo e rielaborando quanto già contenuto nella CEI 81-10/3 (EN 62305-3). (in vigore)

2013 - CEI 81-27 - Guida d'applicazione all'utilizzo di limitatori di sovratensioni all'arrivo della linea di alimentazione degli impianti elettrici utilizzatori di bassa tensione  (in vigore)

2013 - CEI 81-28 - Guida alla protezione contro i fulmini degli impianti fotovoltaici
La guida ha lo scopo di indicare “quando, dove e come sono necessarie misure di protezione per la protezione dei campi fotovoltaici sia connessi alla rete elettrica del distributore (con esclusione dei campi stand-alone), sia installati su edifici (su coperture, facciate, parapetti, frangisole, ecc.) sia su serre, pergole, tettoie, pensiline, barriere acustiche e strutture temporanee”.  (in vigore)

2014 - CEI 81-29 - Linee guida per l’applicazione delle Norme CEI EN 62305 e CEI 81-30 (abrogata dal 1° Maggio 2020)
La presente Guida Tecnica fornisce informazioni supplementari per il corretto utilizzo in ambito nazionale delle Norme CEI EN 62305 con l'ausilio di:
- note esplicative ai corrispondenti articoli della Norma Europea; in particolare si segnalano i seguenti punti: "Nodo" "Densità di fulmini a terra" "Tensione indotta" e "Punto caldo";
- informazioni supplementari su specifici argomenti non completamente sviluppati dalla Norma Europea, quali: "Frequenza di danno e perdite economiche" e "Perdite di vite umane".
La presente Guida deve essere utilizzata congiuntamente alla serie di Norme CEI EN 62305:2013. 

2014 - CEI 81-3;Ab
Il presente fascicolo informa dell'abrogazione della Guida CEI 81-3:1999 a partire dal 30 giugno 2014.

E' stata abrogata, quindi, dal 30 giugno 2014, la Guida CEI 81-3:1999 Valori medi del numero dei fulmini a terra per anno e per chilometro quadrato dei Comuni d’Italia, in ordine alfabetico; ciò di fatto ha obbligato tutti i datori di lavoro, ai sensi degli Artt. 84 e 293 del D.Lgs 81/08, ad una revisione delle valutazioni del rischio fatte (Valutazione rischio fulminazione Art. 84 e la Valutazione rischio ATEX Art. 293, correlata al rischio fulminazione), anche se aggiornate all’ultima edizione (la seconda 2013) della CEI EN 62305-2”.
Con l’abrogazione della norma CEI 81-3 “il valore di NG (già Nt) è passato dall’essere un dato avente valenza normativa ad un dato senza alcuna valenza normativa; determinando, che "la responsabilità dello stesso grava unicamente sul tecnico che lo assume”. La guida CEI 81-3:1999 sarà sostituita dalla norma armonizzata CEI EN 62858:2016.

2014 - CEI 81-30 Protezione contro i fulmini - Reti di localizzazione fulmini (LLS) - Linee guida per l’impiego di sistemi LLS per l’individuazione dei valori di NG. (Abrogata dal 1° giugno 2020)
La presente Linea Guida individua le caratteristiche delle reti LLS, citate nella Norma CEI EN 62305-2:2013, affinchè i dati ottenuti da queste reti possano essere utilizzate nell'analisi del rischio prevista nella citata CEI EN.
Le raccomandazioni della presente Guida sono applicabili alle reti LLS, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata per la strumentazione, quali:
- efficienza di rilevamento della rete LLS;
- precisione di localizzazione del punto di impatto;
- qualità dei dati misurati;
- discriminazione dei fulmini nube - suolo (CG) e nube - nube (CC);
e alle modalità di elaborazione dei dati, quali:
- numerosità del campione trattato;
- dimensioni dell'area minima di calcolo in cui ricadono i dati da elaborare;
- durata minima del periodo di rilevamento dati.

[box-info]Con la CEI 81-30 si abbandona il "vecchio" modello (CEI 81-3) usato fin dalla nascita della Norma in base al quale l'Italia sarebbe suddivisibile in 3 tipologie di aree a seconda della densità annua di fulmini al suolo per km2 (parametro NG - principale indicatore dell'attività temporalesca), e si stabilisce che il parametro NG debba essere ricavato caso per caso in base alle coordinate GPS della struttura oggetto di valutazione. Questo perchè sono in funzione da anni le moderne reti di rilevamento strumentale e di localizzazione dei fulmini diffuse in tutti i paesi industrializzati.[/box-info]

2016 - CEI  EN 62858 (81-31) Densità di fulminazione. Reti di localizzazione fulmini (LLS) - Principi generali (applicabile fino al 13-11-2022)
La Norma descrive le misure per considerare affidabili e omogenei i valori di NG ottenuti dai sistemi di rilevazione fulmini (LLS) nei vari Paesi; nella norma sono considerati solo i parametri specifici per la valutazione del rischio. La Norma viene pubblicata dal CEI nella sola lingua inglese in quanto particolarmente mirata a settori specialistici.

2019CEI 64-12 Guida per l'esecuzione dell'impianto di terra negli edifici per uso residenziale e terziario
Questo fascicolo fornisce informazioni relative alla realizzazione degli impianti di terra negli edifici ad usoresidenziale e per terziario.La Guida è stata preparata con lo scopo di indicare agli operatori edili e ai committenti i notevoli vantaggieconomici e tecnici che si possono ottenere con un tempestivo e coordinato intervento degli operatorielettrici prima e durante la costruzione delle opere edili (per es. utilizzando gli scavi delle armaturemetalliche del calcestruzzo armato prima del getto di cemento) e di fornire agli operatori elettriciinformazioni utili per realizzare correttamente i vari interventi.
La Guida in oggetto sostituisce completamente la Guida CEI 64-12:2009-09.

2020 - CEI 81-29 - Linee Guida per l’applicazione delle Norme CEI EN 62305 (in vigore dal 1° Maggio 2020)

2020 - CEI 80-30 Protezione contro i fulmini - Reti di localizzazione fulmini (LLS) - Linee guida per l’impiego di sistemi LLS per l’individuazione dei valori di NG. (abrogata dal 1° giugno 2020)

2020 - CEI EN IEC 62858:2020 (CEI 81-31) Densità di fulminazione. Reti di localizzazione fulmini (LLS) - Principi generali
Questa Norma tratta delle misure necessarie per rendere affidabili ed omogenei i valori di NG e NSG ottenuti da una rete di localizzazione dei fulmini (LLS). Nella Norma sono considerati solo i parametri rilevanti ai fini della valutazione del rischio.
La Norma in oggetto sostituisce completamente la Norma CEI EN 62858:2016-07, che rimane applicabile fino al 13-11-2022.
Questa Norma viene pubblicata dal CEI nella sola lingua inglese in quanto particolarmente mirata a settori specialistici.
La presente Norma recepisce il testo originale inglese della Pubblicazione IEC.

Valutazione rischio fulminazione Norme

(*) La EN IEC 62858 (2020) (CEI 81-31) sostituisce completamente la Norma CEI EN 62858:2016, che è rimasta applicabile fino al 13-11-2022.

Fig. 1 - Norme da applicare per la VR fulminazione

...

(1) Norme ad oggi abrogate - Riferimento prima edizione

CEI   ProDis

https://prodis.ceinorme.it/

segue
...
Matrice Revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
3.0 05.2023 Aggiornato intero Documento Certifico Srl
2.0 10.2020 CEI 81-29 - Aggiornata
CEI 81-30 - Abrogazione
CEI EN IEC 62858 - Nuova
Certifico Srl
1.0 03.2019 CEI 64-12:2019 Certifico Srl
0.0 12.2018 --- Certifico Srl


Certifico Srl - IT | Rev. 2.0 2020

© Copia autorizzata Abbonati

Collegati
[box-note]CEI EN IEC 62858:2020 (CEI 81-31)
Norme della serie CEI EN 62305-X
CEI 81-29
Rischio fulmini: quando occorre la Valutazione
Impianti protezione scariche atmosferiche - Valutazione del rischio e verifiche
CEI 64-12: Guida esecuzione impianto di terra edifici residenziale e terziario
D.Lgs. 81/2008 Testo Unico Salute e Sicurezza Lavoro
CEI 81-30
CEI EN IEC 62858:2020 (CEI 81-31)[/box-note]

Invecchiamento attivo sul lavoro | Indice WAI | Metodo ARAI

Work Ability Index  WAI  2023

Invecchiamento attivo sul lavoro | Work Ability Index (WAI) | Age Risk Assessment Index (ARAI) / Rev. Luglio 2023

ID 6421 | Rev. 1.0 del 22.07.2023 / Documento completo allegato

Il presente elaborato, allegato, illustra il calcolo:
- dell'indice WAI Work Ability Index,
- dell'indice WAI Work Ability Index Versione BAuA
- il metodo ARAI - Age Risk Assessment Index

attraverso i quali è possibile eseguire una valutazione numerica del rischio invecchiamento pesata in relazione all’età (tipo "markers"). In allegato, inoltre, documentazione di riferimento e modello editabile di questionario per il calcolo indice WAI.

La Valutazione del rischio invecchiamento attivo sul lavoro, è un obbligo per i Datori di Lavoro e i Consulenti già a partire da oggi per tutti i rischi legati all'avanzare dell'età. Infatti l'invecchiamento della popolazione nell'età lavorativa è cresciuto notevolmente nell'ultimo ventennio a seguito dell'aumento dell'età pensionabile.

L'EU-OSHA nel 2016-2017 ha lanciato la campagna Ambienti di lavoro sani e sicuri con degli obiettivi che possono essere così sintetizzati:

- promuovere il lavoro sostenibile e l’invecchiamento in buona salute fin dall’inizio della vita lavorativa;
- prevenire i problemi di salute nel corso dell’intera vita lavorativa;
- offrire ai datori di lavoro e ai lavoratori modalità per gestire la sicurezza e la salute sul lavoro nel contesto di una forza lavoro che invecchia;
- incoraggiare lo scambio d’informazioni e buone prassi.

Promuovere il lavoro sostenibile e l’invecchiamento in buona salute contribuisce a mantenere una forza lavoro più sana e motivata, riduce l’avvicendamento del personale e l’assenteismo e migliora la produttività aziendale.

Alcuni dati emersi da una recente indagine europea dimostrano che:

- la tendenza all’invecchiamento cambia a seconda del settore di attività;
- i settori che risentono meno dell’invecchiamento lavorativo sono l’elettronica, le telecomunicazioni, i settori bancario e assicurativo;
- la popolazione attiva oltre i 45 anni presenta un livello di capacità lavorative mediocre e scadente a rischio di aumentare con l’avanzare dell’età.

La capacità lavorativa e il suo rapporto con l’invecchiamento possono essere valutati con appositi strumenti di monitoraggio, uno dei quali è l’indice WAI.

1. L’indice WAI

Rappresenta la valutazione da parte dello stesso lavoratore circa la propria capacità di lavoro e mostra una buona correlazione con i riscontri clinici.

Aiuta ad individuare quali lavoratori abbisognano del supporto del Medico del Lavoro; in tal modo si possono definire gli interventi più appropriati, sia a livello organizzativo che personale, volti a prevenire una prematura diminuzione della capacità di lavoro stessa.

È calcolato sulla base delle risposte date alle domande del questionario, che prendono in considerazione sia le richieste fisiche e mentali del compito lavorativo che lo stato di salute e le risorse del lavoratore (in allegato fac simile questionario calcolo WAI in formato .doc editabile riservato Abbonati).

Azioni e miglioramenti connessi all’età, necessari sui luoghi di lavoro, devono essere definiti - nel Documento della Valutazione dei Rischi (DVR)- come “gestione dell’età”, con un ampliamento dell’interpretazione dell’art. 28 del D. Lgs. 81/2008.
[...]

Questionario WAY

Nel DVR possono essere individuate alcune misure per gestire l’età lavorativa. Alcuni esempi in questa direzione sono:

[alert]- La riduzione del carico di lavoro fisico;
- L’introduzione di brevi pause tra i processi lavorativi;
- La valutazione dei rischi per la salute quando si pianificano i turni di lavoro con rotazione rapida (2-3 gg);
- Forme d’impiego flessibili;
- Ripartire le prestazioni di lavoro tra lavoratori giovani e anziani;
- Controllo dell’illuminazione e del rumore;
- Migliorare l’ergonomia dei macchinari.[/alert]

[...]

3. CHRODIS+

CHRODIS PLUS è un'iniziativa triennale (2017-2020) finanziata dalla Commissione Europea e dalle organizzazioni partecipanti.

I capisaldi di CHRODIS PLUS: questa azione comune sensibilizza sul fatto che in un'Europa che promuove la salute, priva di malattie croniche prevenibili, morti premature e disabilità evitabili, le iniziative relative alle malattie croniche dovrebbero basarsi su quattro capisaldi:

- la promozione della salute e la prevenzione primaria come mezzo per ridurre il peso delle malattie croniche empowerment del paziente
- affrontare il declino funzionale e la qualità della vita come principali conseguenze delle malattie croniche
- rendere i sistemi sanitari sostenibili e reattivi all'invecchiamento della nostra popolazione associato alla transizione epidemiologica
[...]

Allegato questionario WAY adottato

4. Lo strumento di calcolo BAuA per il Work Ability Index (WAI)

Un nuovo metodo di calcolo sulla base di due fattori di BAuA per il Work Ability Index (WAI)

Il WAI è stato sviluppato negli anni '80 dall'Istituto finlandese per la salute sul lavoro in assenza di uno strumento idoneo a misurare soggettivamente l'abilità al lavoro. Lo strumento è stato originariamente applicato per condurre ricerche sull'età pensionabile graduale in diversi gruppi professionali. La capacità lavorativa è definita come il potenziale di una persona di gestire il proprio lavoro, tenendo conto delle risorse mentali e fisiche della persona.

Il questionario WAI è disponibile gratuitamente. Può essere utilizzato come strumento di screening self-report per i dipendenti o in dialogo con il medico del lavoro, nonché per la ricerca scientifica sulla capacità lavorativa.

Nel WAI vengono valutati sette indicatori sulla base di 10 domande. In passato, questi indicatori venivano sommati per formare un indice totale con valori compresi tra 7 e 49 punti:

(WAI 1) Abilità lavorativa attuale confrontata con la migliore nel corso della vita
(WAI 2) Capacità lavorativa in relazione alle esigenze del lavoro
(WAI 3) Numero di malattie diagnosticate da un medico
(WAI 4) stima dell'invalidità lavorativa dovuta a malattie
(WAI 5) Congedo per malattia nell'ultimo anno (12 mesi)
(WAI 6) Prognosi personale di capacità lavorativa tra due anni
(WAI 7) Risorse mentali

Tuttavia, diversi recenti studi sulla struttura psicometrica del WAI hanno dimostrato che l'assunta unidimensionalità non può essere supportata. Di conseguenza, la maggior parte degli studi internazionali conclude che il WAI si basa su due fattori.

Per la Germania, anche i risultati dello studio rappresentativo "Study on mental health at work (S-MGA)" hanno identificato due fattori per il WAI:

1. Capacità e risorse lavorative soggettive in base agli indicatori (WAI 1), (WAI 2), (WAI 6) e (WAI 7)

2. Fattore relativo alla salute basato sugli indicatori (WAI 3), (WAI 4) e (WAI 5)

Questi risultati chiamano in causa una sommatoria degli indicatori del WAI a un indice totale.

È stato inoltre dimostrato che i sette indicatori WAI hanno un diverso grado di influenza sulla capacità lavorativa.

Per questi motivi, presso BAuA è stato sviluppato un nuovo metodo di calcolo per la determinazione ponderata di due fattori WAI. Inoltre, vengono presentate le attuali tabelle dei valori standard per entrambi i fattori:

- separati per genere e fascia di età (31–40, 41–50 e 51–60 anni)
- basate sui dati della popolazione attiva in Germania.

Per facilitare l'applicazione del nuovo metodo a livello pratico, è disponibile qui uno strumento di calcolo.

Lo strumento di calcolo BAuA per il Work Ability Index (WAI)

Con l'ausilio di questo strumento di calcolo, dopo aver inserito le risposte fornite dai soggetti/collaboratori ai singoli indicatori dell'Indice di Capacità Lavorativa (WAI), vengono emessi separatamente i valori ponderati per i fattori “Capacità e risorse lavorative soggettive” e “Condizioni di salute”. 

Per le persone di età compresa tra i 31 e i 60 anni è previsto anche un confronto specifico per genere con i valori standard di un campione rappresentativo di dipendenti soggetti a contributi previdenziali in Germania.
[...]

5. Age Risk Assessment Index - ARAI®  (Contec AQS)

Il nuovo metodo per la valutazione dei rischi in riferimento all’età definito Age Risk Assessment Index– ARAI® viene calcolato in funzione di quattro variabili:

-  Gli esiti delle attività di verifica e controllo del rischio condotte nella specifica sezione del DVR a cui si riferisce la valutazione, la Probabilità di accadimento del rischio preso in considerazione e il Danno dello stesso,

-  l’Indice di capacità di Lavoro calcolato con la somministrazione del questionario agli addetti, sia in modalità come da metodo originario con coinvolgimento del MC, sia con modalità diversa, tramite intervento del SPP per poter incrociare e verificare i dati statistici (WAII)

-  e infine il livello di Esposizione degli operatori al rischio preso in considerazione.

 

ARAI® = P x D x WAIIn x E

 

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[panel]EU-OSHA: il WAI
...
La capacità lavorativa può essere valutata mediante il Work Ability Index (WAI, indice della capacità lavorativa), uno strumento d’indagine soggettiva che si compone di sette elementi. Il punteggio WAI varia tra 7 e 49, dove il punteggio migliore è quello più alto. Il punteggio WAI si classifica in scadente, mediocre, buono ed eccellente. L’indice WAI ha un alto valore predittivo: il 60 % di coloro che hanno ottenuto un punteggio WAI scadente all’età di 45-57 anni, percepiva dopo 11 anni una pensione per incapacità lavorativa. L’indice WAI è stato tradotto in 26 lingue ed è ampiamente utilizzato nelle diverse culture di tutto il mondo.

La capacità lavorativa tende a diminuire con l’età, anche se i valori medi della popolazione attiva compresa tra 20 e 65 anni restano nelle categorie “buona” ed “eccellente”. Tuttavia, circa il 30% dei lavoratori di sesso maschile e femminile oltre i 45 anni di età mostra un calo pronunciato dell’indice WAI, sia per gli operai che per gli impiegati. Inoltre, la tendenza all’invecchiamento dell’indice WAI cambia a seconda del settore economico. La capacità lavorativa sembra essere più bassa nel settore dell’allevamento e dell’agricoltura, dell’industria del legno, dell’industria metallurgica, dei trasporti, dei servizi sociali, e in alcuni paesi fra il corpo docente. I settori che offrono la migliore compatibilità tra lavoro e risorse individuali sono l’elettronica e le telecomunicazioni, così come i settori bancario e assicurativo.

Le differenze individuali relative alla capacità lavorativa aumentano con il passare dell’età. Una popolazione attiva oltre i 45 anni è molto eterogenea rispetto ai lavoratori più giovani. Circa il 15-30% dei 45enni ha un punteggio dell’indice WAI di livello mediocre o scadente. Questi rischiano di perdere la loro capacità lavorativa a meno che non vengano prese le necessarie azioni preventive e correttive.

La tendenza a una ridotta capacità lavorativa con l’età è dovuta alle difficoltà di adeguare i cambiamenti dell’ambiente di lavoro ai cambiamenti delle risorse individuali. Il mondo del lavoro sembra svilupparsi autonomamente senza seguire necessariamente la via dei normali processi di invecchiamento dell’uomo.[/panel]
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The Work Ability Index (WAI) is an instrument used in occupational health care and research to assess work ability of workers during health examinations and workplace surveys. The purpose of WAI is to help define necessary actions to maintain and promote work ability. The scoring system of the questionnaire categorises work ability, with recommendations for action provided for each category. Appropriate action can then be taken to prevent declining work ability.

The Work Ability Index (WAI) is a validated instrument that assesses the individual work ability of an employee. It is based on practical occupational health care research.

Through a self-assessment questionnaire, the WAI measures a worker’s work ability and helps define necessary measures for maintaining and promoting work ability, as it helps to detect, as early as possible, work-related health risks. Appropriate action can then be taken, including occupational healthcare to prevent declining capacity and early retirement.

The WAI questionnaire covers the following dimensions of individuals:

- their current work ability compared with their lifetime best;
- their work ability in relation to the demands of the job;
- the number of diagnosed illnesses or limiting conditions from which they suffer;
- their estimated impairment owing to diseases/illnesses or limiting conditions;
- the amount of sick leave they have taken during the last year;
- their own prognosis of their work ability in 2 years’ time.

Each answer has a different score, with users calculating their total points to determine their final score. The minimum is 7, the maximum is 49. The four categories of scores and the objectives of the measures to be taken are as follows:

[alert]- 7 - 27 points (bad) - restore work ability;
- 28 - 36 points (moderate) - improve work ability;
- 37 - 43 points (good) - support work ability;
- 44 - 49 points (very good) - support work ability.[/alert]

The results can easily be interpreted thanks to a grid, which also gives appropriate recommendations for action.

Ulteriori informazioni: 
The WAI was developed in 1998 by a working group consisting of members of FIOH and The Finnish Post Ltd, led by Professor Juhani Ilmarinen, departmental director of FIOH at the time.
The tool is available from a number of websites and has been used and disseminated largely by occupational safety and health institutes from all over Europe over the past 15 years. It has been translated into 24 languages, but it is not easy to find a simple, user-friendly format for this tool.

FIOH (Finnish Institute of Occupational Health)
...
[...]
segue in allegato
 
Fonti:
EU-OSHA
BAuA
CHRODIS+
AIFOS - Ambienti di lavoro sani e sicuri ad ogni età 2017
FIOH (Finnish Institute of Occupational Health)
ARAI® (Contec AQS)
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Certifico srl - IT | Rev. 1.0 2023
©Copia autorizzata Abbonati
 
Matrice revisioni
 
Rev. Data Oggetto  Autore
1.0 22.07.2023 Strumento di calcolo BAuA per il WAI
Note su CHRODIS+
Allegato Questionario WAICHRODIS+
Certifico Srl
0.0 29.06.2018 --- Certifico Srl
 

Vademecum utilizzo defibrillatori semi/automatici esterni (DAE)

Cover Vademecum defibrillatori automatici esterni DAE

Vademecum utilizzo defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE) / Rev. 3.0 Agosto 2023

ID 14332 | Rev. 3.0 dell'11 Agosto 2023 / Vademecum ed infografica in allegato

Il presente elaborato analizza con il supporto di immagini e di schemi di facile lettura, le novità normative proprie della Legge in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici, evidenziandone i requisiti formativi e di utilizzo dei c.d. “DAE”.

[box-info]Update Rev. 3.0 dell'11.08.2023

In GU n.186 del 10.08.2023, pubblicato il Decreto 7 aprile 2023 - Indicazioni sull'utilizzo dei defribillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE) da parte di societa' sportive che usufruiscono di impianti sportivi pubblici. (modifiche al Decreto 24 aprile 2013)

Paragrafo 7: Inserite Linee guida sulla dotazione e l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici e automatici (DAE) e di eventuali altri dispositivi salvavita, di cui al Decreto 7 aprile 2023.

Vedi testo consolidato Decreto 24 aprile 2013

[/box-info]

[box-info]Update Rev. 2.0 del 24.07.2023

In GU n.171 del 24.07.2023, pubblicato il Decreto 16 marzo 2023 Definizione dei criteri e delle modalità per l'installazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 4 agosto 2021, n. 116.

Il decreto definisce i criteri e le  modalità per l’installazione di defibrillatori semiautomatici e automatici esterni, nel  rispetto delle modalità indicate dalle linee guida di cui all’accordo del 27 febbraio 2003 tra il Ministro della salute, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e del decreto del Ministro della salute 18 marzo 2011.[/box-info]

La Legge 4 agosto 2021 n. 116 Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici, pubblicata nella GU n.193 del 13.08.2021, entrata in vigore il 28.08.2021, prevede la definizione di un programma pluriennale per la progressiva diffusione e l'utilizzazione dei defibrillatori. Viene incentivata, anche attraverso l'individuazione di misure premiali, l'installazione dei DAE nei luoghi e nelle strutture aperte al pubblico e prevede la in ambito scolastico della formazione sulle tecniche di rianimazione cardiopolmonare di base.

[box-note]

Vademecum defibrillatori automatici esterni DAE Infografica

Inoltre, in allegato infografica della novella normativa contenente 10 schemi illustrativi e precisamente:

- Schema 1 - Articolo 1 Legge 116/2021
- Schema 2 - Articolo 2 Legge 116/2021
- Schema 3 - Articolo 3 Legge 116/2021
- Schema 4 - Formazione specifica nelle attività di rianimazione cardiopolmonare
- Schema 5 - Articolo 4 Legge 116/2021
- Schema 6 - Articolo 5 Legge 116/2021
- Schema 7 - Articolo 6 Legge 116/2021
- Schema 8 - Articolo 7 Legge 116/2021
- Schema 9 - Articolo 8 Legge 116/2021
- Schema 10 - Articolo 9 Legge 116/2021[/box-note]

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[box-note]Indice

1. Finalità Legge 116/2021
2. Installazione dei DAE nei luoghi pubblici [Rev. 2.0 2023]
3. Criteri e le modalità per l'installazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni [Rev. 2.0 2023]
3.1 Caratteristiche dei DAE [Rev. 2.0 2023]
3.2 Criteri e modalità per l’installazione di defibrillatori semiautomatici e automatici esterni [Rev. 2.0 2023]
4. Segnaletica [Rev. 2.0 2023]
4.1. Segnaletica indicativa italiana DAE [Rev. 2.0 2023]
4.2. Segnaletica internazionale identificativa dei DAE [Rev. 2.0 2023]
5. Modifiche alla legge n.120/2001
6. Formazione specifica nelle attività di rianimazione cardiopolmonare utilizzo DAE
7. Utilizzo dei DAE da parte di società sportive che usufruiscono di impianti sportivi pubblici [Rev. 3.0 2023]
8. Scuole secondarie di primo e secondo grado
9. Registrazione dei DAE presso le centrali operative del sistema di emergenza sanitaria «118»
10. Applicazione mobile e obbligo di fornire istruzioni
11. Campagne di informazione e di sensibilizzazione
12. Disposizioni a tutela delle minoranze linguistiche
13. Uso del DAE (Defibrillatore semiAutomatico Esterno)[/box-note]

Estratto

Finalità Legge 116/2021

L'articolo 1 prevede la definizione di un programma pluriennale, con la connessa concessione di contributi finanziari - nel limite di 2 milioni di euro annui, a decorrere dal 2021 - per la diffusione e l'utilizzo dei defibrillatori semiautomatici ed automatici esterni. Mira a favorire la progressiva diffusione e l'utilizzazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni presso alcune sedi di pubbliche amministrazioni, presso infrastrutture e mezzi di trasporto e presso i gestori di servizi pubblici.

Viene rimesso ad un D.P.C.M. da emanare, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge, la definizione del programma pluriennale di attuazione delle misure previste. Il programma individua le amministrazioni destinatarie dell'obbligo secondo un ordine di priorità che tiene conto della ubicazione, del bacino di utenza di riferimento, dei tempi di arrivo dei mezzi di soccorso, nonché, ove possibile, dell'analisi dei dati epidemiologici di arresto cardiaco per valutare il rischio relativo in riferimento alla serie storica.

Viene in ogni caso considerata prioritaria l'installazione dei DAE nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle Università.

Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'installazione di defibrillatori semiautomatici ed automatici esterni, segnalati da adeguata cartellonistica, favorendo, ove possibile, la loro collocazione in luoghi accessibili h 24 anche alla comunità.

Viene poi stabilito che per le procedure di acquisto dei DAE, le amministrazioni e gli enti di cui al comma 1 si avvalgono degli strumenti di negoziazione e di acquisto messia disposizione da CONSIP s.p.a. ovvero dalle centrali di committenza regionali.

[...]

Schema 1 Articolo 1 – Legge 116/2021

Vademecum defibrillatori automatici esterni DAE schema 1

Installazione dei DAE nei luoghi pubblici

L'articolo 2 disciplina l'installazione dei DAE nei luoghi pubblici, prevedendo che gli enti territoriali, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge, adottino propri regolamenti per prevedere l'installazione nel proprio territorio di postazioni di defibrillazione ad accesso pubblico, 24 ore su 24, adeguatamente segnalate e dotate di sistemi automatici di chiamata e segnalazione ai servizi d'emergenza. Inoltre gli enti territoriali incentivano, anche attraverso l'individuazione di misure premiali, la installazione di DAE nei centri commerciali, nei condomini, negli alberghi e nelle strutture aperte al pubblico nel rispetto della normativa vigente.

[box-note]Legge 4 agosto 2021 n. 116

Art. 2. Installazione dei DAE nei luoghi pubblici

1. Sulla base di quanto previsto dal programma pluriennale di cui all’articolo 1, comma 2, e dai suoi successivi aggiornamenti, gli enti territoriali possono adottare provvedimenti normativi al fine di disciplinare l’installazione, nel proprio territorio, di postazioni di defibrillazione ad accesso pubblico adeguatamente segnalate.
2. I DAE installati in luoghi pubblici devono essere collocati, ove possibile, in teche accessibili al pubblico 24 ore su 24 e un’apposita segnaletica deve indicare la posizione del dispositivo in maniera ben visibile e univoca, secondo la codificazione internazionale corrente.
3. Gli enti territoriali possono incentivare, anche attraverso l’individuazione di misure premiali, l’installazione dei DAE nei centri commerciali, nei condomìni, negli alberghi e nelle strutture aperte al pubblico, nel rispetto dell’equilibrio dei rispettivi bilanci e della normativa vigente.[/box-note]
Schema 2 – Articolo 2 Legge 116/2021
Vademecum defibrillatori automatici esterni DAE schema 2

Criteri e le modalità per l'installazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni

Il Decreto 16 marzo 2023 definisce i criteri e le modalità per l'installazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 4 agosto 2021, n. 116.

L’allegato A del Decreto 16 marzo 2023 individua i criteri e le modalità per l’installazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE) e indica i criteri per l’individuazione dei luoghi, degli eventi, delle strutture e dei mezzi di trasporto dove deve essere garantita la disponibilità di DAE.

Caratteristiche dei DAE

I DAE sono dispositivi medici che possono essere utilizzati sia in strutture sanitarie sia in qualunque altro tipo di strutture, fisse o mobili, stabili o temporanee, da parte dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 120, come modificato dall’art. 3, comma 1, lettera a), della legge 4 agosto 2021, n. 116.

I suddetti dispositivi devono consentire l’esecuzione delle seguenti operazioni:

- analisi automatica dell’attività elettrica del cuore di una persona vittima di un arresto cardiocircolatorio, al fine di interrompere una fibrillazione o tachicardia ventricolare;
- ove la predetta analisi sia positiva, caricamento automatico dell’apparecchio volto a ripristinare un ritmo cardiaco efficace attraverso shock elettrici esterni transtoracici, d’intensità appropriata, separati da intervalli di analisi. In accordo con le linee guida internazionali, gli intervalli di tempo tra gli eventuali shock sono programmati negli apparecchi e non sono accessibili agli utilizzatori non medici;
- registrazione dei tratti elettrocardiografici realizzati e dei dati di utilizzazione dell’apparecchio.

Criteri e modalità per l’installazione di defibrillatori semiautomatici e automatici esterni

I defibrillatori semiautomatici e automatici esterni devono essere distribuiti secondo un’ottica capillare e strategica, tale da costituire una rete di dispositivi in grado di favorire, prima dell’intervento dei mezzi di soccorso sanitari, la defibrillazione entro quattro/ cinque minuti dall’arresto cardiaco.

L’installazione di DAE deve tenere conto del numero delle persone, dei flussi, della superficie (mq), delle difficoltà di accesso al luogo (presenza, ad esempio, di porte tagliafuoco, tornelli, check point di sicurezza, etc.). È altresì opportuno prevedere un incremento del numero dei defibrillatori disponibili in ipotesi di massiccio aumento dei flussi, ad esempio in ragione di particolari eventi o periodi dell’anno.

Nei centri abitati, la densità ottimale di DAE è non inferiore a 2 DAE/Km2.

Ai fini della gestione e del corretto funzionamento dei DAE, fermi restando i compiti attribuiti al datore di lavoro dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, deve essere individuato un soggetto responsabile del corretto funzionamento del DAE e dell’informazione all’utenza, ai sensi dell’art. 6, comma 2, della legge 4 agosto 2021, n. 116, il quale deve assicurare:

a. la presenza di apposita segnaletica, come di seguito specificata;

b. la verifica dello stato di buon funzionamento dei defibrillatori, che prevede l’istituzione di un registro su cui annotare periodicamente, con frequenza minima di una volta a settimana, lo stato attivo del defibrillatore, della batteria e delle piastre. È auspicabile l’utilizzo di DAE di nuova generazione provvisti di connettività Wi-Fi/SIM integrata, che consentano la gestione del dispositivo da remoto mediante il sistema di telecontrollo, monitorando costantemente, con avvisi automatici, il risultato degli autotest, la scadenza delle batterie e degli elettrodi. Ove non provvisti di un sistema di connettività integrata e certificata, i DAE devono essere dotati di sistemi di connessione di terze parti conformi, in termini di sicurezza elettrica e compatibilità elettromagnetica, con altri dispositivi elettromedicali e con i defibrillatori medesimi.

In conformità a quanto previsto dall’art. 6, comma 3, della legge n. 116 del 2021, i DAE devono essere collegati al sistema di monitoraggio remoto della centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria «118» più vicina, al fine di consentire la verifica, in tempo reale, dello stato operativo dei medesimi e la scadenza delle parti deteriorabili, nonché la segnalazione di eventuali malfunzionamenti.

Criteri per la collocazione di defibrillatori semiautomatici e automatici esterni

La collocazione ottimale dei defibrillatori deve essere determinata in modo che gli stessi siano equidistanti da un punto di vista temporale rispetto ai luoghi di potenziale utilizzo, al fine di consentire l’utilizzo del DAE prima del quarto minuto dal presunto arresto cardiaco (perdita di coscienza). In particolare, i DAE sono da collocare in luoghi di aggregazione cittadina e di grande frequentazione o ad alto afflusso turistico, nonché in strutture dove si registra un grande afflusso di pubblico, tenendo comunque conto della distanza dalle sedi del sistema di emergenza. In conformità a quanto previsto dall’art. 2, comma 3, della legge n. 116 del 2021 e fatto salvo quanto riportato nei successivi punti 3, 4 e 5, gli enti territoriali possono incentivare, anche attraverso l’individuazione di misure premiali, l’installazione dei DAE nei centri commerciali, nei condomìni, negli alberghi e nelle strutture aperte al pubblico, nel rispetto dell’equilibrio dei rispettivi bilanci e della normativa vigente.

In aggiunta alla diffusione dei DAE presso i luoghi ed i mezzi di trasporto di cui all’art. 1, commi 1 e 2, della legge n. 116 del 2021, sulla base dei criteri di cui al precedente punto 1, devono essere identificate, all’interno del territorio regionale, le seguenti aree:

- aree con particolare afflusso di pubblico;
- aree con particolari specificità, come luoghi isolati e zone disagiate (montagna, piccole isole), pur se a bassa densità di popolazione.

Va pertanto valutata, in considerazione dell’afflusso di utenti e dei dati epidemiologici, l’opportunità di dotare di DAE i seguenti luoghi e strutture:

- luoghi in cui si pratica attività sanitaria e sociosanitaria: strutture sanitarie e sociosanitarie residenziali e semiresidenziali autorizzate, poliambulatori, ambulatori dei medici di medicina generale;
- luoghi in cui si pratica attività ricreativa ludica, sportiva agonistica e non agonistica anche a livello dilettantistico, come auditorium, cinema, teatri, parchi divertimento, discoteche, sale gioco e strutture ricreative, stadi, centri sportivi;
- luoghi dove vi è presenza di flussi elevati e continui di persone o attività a rischio, quali grandi e piccoli scali per mezzi di trasporto aerei, ferroviari e marittimi, strutture industriali;
- luoghi che richiamano un’alta affluenza di persone e sono caratterizzati da picchi notevoli di frequentazione: centri commerciali, ipermercati, grandi magazzini, alberghi, ristoranti, stabilimenti balneari e stazioni sciistiche, chiese e luoghi di culto;
- strutture sede di istituti penitenziari, istituti penali per i minori, centri di permanenza temporanea e assistenza;
- strutture di enti pubblici: scuole, università, uffici; postazioni temporanee per manifestazioni o eventi artistici, sportivi, civili, religiosi;
- farmacie, per l’alta affluenza di persone e la capillare diffusione nei centri urbani che le rendono, di fatto, punti di riferimento in caso di emergenze sul territorio;
- luoghi pubblici aperti H24, come stazioni di servizio ed autogrill.

In conformità a quanto indicato dal decreto ministeriale 18 marzo 2011, inoltre, in via prioritaria devono essere dotati di DAE a bordo, durante il servizio attivo, i seguenti mezzi:

- mezzi di soccorso sanitario a disposizione del sistema di emergenza territoriale 118;
- mezzi di soccorso sanitario appartenenti alle organizzazioni di volontariato, alla Croce rossa italiana ed al Dipartimento della protezione civile;
- mezzi aerei e navali adibiti al soccorso e al trasporto degli infermi;
- ambulanze di soggetti pubblici e privati che effettuano servizio di assistenza e trasporto sanitario.

È altresì opportuno dotare di DAE i mezzi destinati agli interventi di emergenza della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria, dell’Arma dei Carabinieri, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del Corpo della Guardia di finanza, della Polizia locale, del Soccorso alpino e speleologico, delle Capitanerie di porto.

[...]

Segnaletica indicativa italiana DAE

Si riportano di seguito i pittogrammi ufficialmente riconosciuti sul territorio italiano:

Vademecum utilizzo defibrillatori semi automatici esterni   Immagine segnaletica 1

Segnaletica internazionale identificativa dei DAE

Si riportano di seguito i pittogrammi ufficialmente riconosciuti a livello internazionale

Vademecum utilizzo defibrillatori semi automatici esterni   Immagine segnaletica 2

Modifiche alla legge n.120/2001

L'articolo 3 apporta alcune modifiche alla legge n.120/2001 (Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici in ambiente extraospedaliero). Più in particolare esso, modificando il comma 1 dell'articolo 1 della citata legge, inserisce i defibrillatori automatici - accanto a quelli semi-automatici - nella previsione della disposizione diretta a consentirne l'uso al personale sanitario non medico nonché al personale non sanitario che abbia ricevuto una specifica formazione nelle attività di rianimazione cardio-polmonare.

[box-warning]Inoltre, con l'inserimento di un periodo aggiuntivo nel comma in esame, esso dispone che, in assenza di personale sanitario o non sanitario formato, nei casi di sospetto arresto cardiaco è comunque consentito l'uso del defibrillatore semiautomatico od automatico anche ad una persona non in possesso dei requisiti citati.[/box-warning]

Viene poi espressamente sancita, ai sensi dell'articolo 54 del codice penale, la non punibilità delle azioni connesse all'uso del defibrillatore nonché alla rianimazione cardiopolmonare intraprese dai soggetti che agiscano in stato di necessità nel tentativo di prestare soccorso ad una vittima di sospetto arresto cardiaco.

[box-info]Articolo 54 del codice penale

Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo.
Questa disposizione non si applica a chi ha un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo.
La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche se lo stato di necessità è determinato dall'altrui minaccia; ma, in tal caso, del fatto commesso dalla persona minacciata risponde chi l'ha costretta a commetterlo”.[/box-info]

Viene poi modificato il titolo della legge citata inserendo anche il riferimento ai defibrillatori automatici.

Schema 3 – Articolo 3 Legge 116/2021

Vademecum defibrillatori automatici esterni DAE schema 3

[...]

Registrazione dei DAE presso le centrali operative del sistema di emergenza sanitaria «118»

L'articolo 6 disciplina  la registrazione dei DAE presso le centrali operative del sistema di emergenza sanitaria 118, disponendo che, al fine di consentire la tempestiva localizzazione del DAE più vicino in caso di evento di un arresto cardiaco, e di fornire indicazioni per il suo reperimento ai chiamanti o ad altri soccorritori, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, i soggetti, siano essi pubblici o privati, già dotati di un DAE, sono obbligati a darne comunicazione alla centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria 118 territorialmente competente.

Tale comunicazione deve specificare il numero di dispositivi, le caratteristiche e la loro ubicazione, gli orari di accessibilità al pubblico, le date di scadenza delle parti deteriorabili, nonché gli eventuali nominativi dei soggetti in possesso della certificazione all'uso dei DAE.

A tale fine, all'atto dell'acquisto, il fornitore o il venditore sono tenuti a comunicare, attraverso mezzi telematici, il nominativo e l'indirizzo dell'acquirente alla centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria 118, previa autorizzazione al trattamento dei dati personali. Inoltre, nei luoghi pubblici presso i quali è presente un DAE registrato, deve essere individuato un soggetto responsabile del corretto funzionamento dell'apparecchio e dell'adeguata informazione all'utenza sullo stesso. Sulla base dei dati forniti dall'acquirente, la Centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria 118 territorialmente competente, sulla base dei dati forniti dall'acquirente, presta un servizio di segnalazione periodica delle date di scadenza parti deteriorabili.

I DAE sono connessi al sistema di monitoraggio remoto rappresentato dalla Centrale operativa del 118 più vicina. Il monitoraggio del dispositivo consente di indicare lo stato operativo in tempo reale, la tracciabilità della scadenza delle parti deteriorabili, e la segnalazione di eventuali malfunzionamenti

[box-note]Art. 6. Registrazione dei DAE presso le centrali operative del sistema di emergenza sanitaria «118»

1. Al fine di consentire, in caso di arresto cardiaco, la tempestiva localizzazione del DAE più vicino e di fornire indicazioni per il suo reperimento ai chiamanti o ad altri soccorritori, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti pubblici e privati già dotati di un DAE devono darne comunicazione alla centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria «118» territorialmente competente, specificando il numero dei dispositivi, le caratteristiche, la marca e il modello, l’esatta ubicazione, gli orari di accessibilità al pubblico, la data di scadenza delle parti deteriorabili, quali batterie e piastre adesive, nonché gli eventuali nominativi dei soggetti in possesso dell’attestato di formazione all’uso dei DAE.

Per i DAE acquistati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, all’atto della vendita il venditore deve comunicare, attraverso modulistica informatica, alla centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria «118» territorialmente competente, sulla base dei dati forniti dall’acquirente, il luogo dove è prevista l’installazione del DAE e il nominativo dell’acquirente, previa autorizzazione al trattamento dei dati personali.

2. Nei luoghi pubblici presso i quali è presente un DAE registrato ai sensi del comma 1 deve essere individuato un soggetto responsabile del corretto funzionamento dell’apparecchio e dell’adeguata informazione all’utenza.

La centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria «118» territorialmente competente, sulla base dei dati forniti, presta un servizio di segnalazione periodica delle date di scadenza delle parti deteriorabili dei DAE.

 3. I DAE devono essere collegati al sistema di monitoraggio remoto della centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria «118» più vicina. Il monitoraggio consente di verificare in tempo reale lo stato operativo del DAE e la scadenza delle parti deteriorabili e di segnalare eventuali malfunzionamenti.

 4. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione del presente articolo nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.[/box-note]

Schema 7- Articolo 6 Legge 116/2021

Vademecum defibrillatori automatici esterni DAE schema 7

...segue in allegato

Certifico Srl - IT | Rev. 3.0 2023
©Copia autorizzata Abbonati 

Matrice revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
3.0 11.08.2023 Decreto 7 aprile 2023 Certifico Srl
2.0 24.07.2023 Decreto 16 marzo 2023 Certifico Srl
1.0 13.06.2023 Decreto 18 Maggio 2023 Certifico Srl
0.0 18.08.2021 --- Certifico Srl

Collegati
[box-note]Decreto 24 aprile 2013 DAE Società sportive | Consolidato
Decreto 18 maggio 2023
Legge 4 agosto 2021 n. 116
Utilizzo DAE in ambiente extraospedaliero
Defibrillatori nei luoghi di lavoro
EMC lavoro e portatori di pacemaker: indicazioni normative
Il primo soccorso nei luoghi di lavoro 
Decreto 15 luglio 2003 n. 388
Decreto 18 marzo 2011
Legge 3 aprile 2001 n. 120[/box-note]

"Indice di calore": Misura del rischio da calore

Indice di calore   Misura del rischio da calore Rev 00 2019

"Indice di calore" (Heat Index): Matrice del Rischio da calore e Misure di protezione

ID 8988 | 26.08.2019

Il documento allegato può essere considerato una Valutazione del rischio da calore in ambienti outdoor da strutturare in funzione del tipo di attività.

Negli Stati Uniti il National Oceanographic and Atmospher Administration (NOAA) ha sviluppato un sistema detto "Heat Index" (Indice di calore). L'indice di calore combina sia la temperatura dell'aria che l'umidità relativa. 

L'OSHA ha ripreso il sistema per stabilire il Rischio da calore in ambito lavorativo e individuare le relative misure. Il documento allegato può essere considerato una Valutazione del rischio da calore in ambienti outdoor.

Il rischio da calore è un rischio prevedibile che si ripete durante la stagione estiva e coinvolge tutti i lavoratori che svolgono attività all’aperto.

I lavoratori all'aperto esposti a condizioni calde e umide sono a rischio di malattie legate al calore. Il rischio di malattie legate al calore aumenta quando il clima diventa più caldo e più umido. Questa situazione è particolarmente grave quando il caldo arriva improvvisamente all'inizio della stagione, prima che i lavoratori abbiano avuto la possibilità di adattarsi al caldo.

Per le persone che lavorano all'aperto quando fa caldo, sia la temperatura dell'aria che l'umidità influiscono sulla sensazione di calore. L'"indice di calore" è un singolo valore che tiene conto sia della temperatura che dell'umidità. Maggiore è l'indice di calore, più caldo è il clima, poiché il sudore non evapora e raffredda facilmente la pelle. L'indice di calore è una misura migliore della sola temperatura dell'aria per stimare il rischio per i lavoratori da fonti di calore ambientale.

Il Testo Unico sulla salute e sicurezza dei lavoratori (D.Lgs. 81/08) obbliga il Datore di Lavoro alla valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari.

[panel]Articolo 17 - Obblighi del datore di lavoro non delegabili

1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:

a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28;
b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;[/panel]

_________

Le malattie legate al calore possono essere prevenute

[panel]OSHA non ha uno standard specifico che copre il lavoro in ambienti caldi. Tuttavia, ai sensi della legge sulla SSL, i datori di lavoro hanno il dovere di proteggere i lavoratori da gravi rischi riconosciuti sul luogo di lavoro, compresi i rischi legati al calore. Questa guida aiuta i datori di lavoro e i supervisori del cantiere a preparare e attuare piani per i periodi caldi. Spiega come utilizzare l'indice di calore per determinare quando sono necessarie ulteriori precauzioni in un cantiere per proteggere i lavoratori dai contributi ambientali alle malattie legate al calore. I lavoratori che svolgono attività faticose, i lavoratori che indossano indumenti protettivi pesanti o non traspiranti e i lavoratori che sono nuovi a un lavoro all'aperto hanno bisogno di precauzioni aggiuntive oltre a quelle garantite dal solo indice di calore.[/panel]

I lavoratori non esperti in lavori all'aperto sono generalmente maggiormente a rischio di malattie legate al calore. Ad esempio, OSHA ha indagato su 25 episodi di malattie legate al calore nel 2005. In quasi la metà dei casi, il lavoratore coinvolto era al primo giorno di lavoro e nell'80% dei casi il lavoratore coinvolto era stato solo sul lavoro per quattro o meno giorni. Ecco perché è importante aumentare gradualmente il carico di lavoro o consentire pause più frequenti per aiutare i nuovi lavoratori e coloro che ritornano a un lavoro dopo il tempo a costruire una tolleranza per le condizioni calde. Assicurarsi che i lavoratori comprendano i rischi e siano "acclimatati ".

I lavoratori all'aperto comprendono tutti i lavoratori che trascorrono gran parte del turno all'aperto. Esempi includono operai edili, operai agricoli, addetti ai bagagli, addetti alla trasmissione e al controllo dell'energia elettrica e addetti alla manutenzione del paesaggio e della manutenzione del cantiere. Questi lavoratori sono a rischio di malattie legate al calore quando l'indice di calore è elevato. Ulteriori fattori di rischio sono elencati di seguito. Questi devono essere presi in considerazione anche quando l'indice di calore è inferiore .

[panel]- Lavorare alla luce diretta del sole - aggiunge fino a 15 gradi all'indice di calore
- Eseguire lavori prolungati o faticosi
- Indossare indumenti protettivi pesanti o tute impermeabili[/panel]

Negli Stati Uniti il National Oceanographic and Atmospher Administration (NOAA) ha sviluppato un sistema detto "Heat Index" (indice di calore).

L'indice di calore combina sia la temperatura dell'aria che l'umidità relativa.

Più alto è l'indice di calore, maggiore è il rischio che i lavoratori esposti al calore (all'aperto) possono sperimentare malattie legate al calore.

NOAA national weather service: heat index

NOAA national weather service heat index

Plan element

plan element 1

plan element 2

_________

Liste di controllo della pianificazione

Utilizzare le seguenti liste di controllo per prepararsi al caldo e assicurarsi che siano state prese tutte le precauzioni appropriate.

Pianificare in anticipo per il caldo: Lista di controllo del datore di lavoro

lista di controllo 1

...

segue in allegato

Fonti 
OSHA Occupational Safety and Health Administration 
NOAA National Oceanic and Atmospheric Administration

Certifico Srl - IT | Rev. 0.0 2019 
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Collegati
[box-note]La Valutazione del Microclima
Valutazione stress termico ambienti caldi[/box-note]

Mappa Accordi formazione sicurezza lavoro / Modalità di svolgimento

Mappa Accordi formazione  sicurezza lavoro Modalit  svolgimento

Mappa Accordi formazione sicurezza lavoro / Modalità di svolgimento - Note 2023

ID 17459 | Rev. 1.0 del 16.02.2023 / Documento completo in allegato

In attesa della pubblicazione del nuovo Accordo CSR armonizzato per la formazione dei lavoratori di cui all’Art. 37 c. 2, già previsto entro il 30 giugno 2022 dal D.L 146/2021 (Decreto sicurezza lavoro Draghi), si rappresentano gli attuali Accordi CSR per la formazione sicurezza lavoro:

- Lavoratori, dirigenti e preposti
- Datore lavoro RSPP
- RSS e ASPP

in relazione, in particolare, alle modalità di svolgimento (non si esamina l'aggiornamento periodico e salvo addestramento, prove pratiche, verifiche finali, casi particolari).
_______

Mappa Accordi formazione  sicurezza lavoro Modalit  svolgimento   Fig  1

Fig. 1 - Accordi CSR formazione sicurezza lavoro

Le modalità di svolgimento

Le Modalità svolgimento (non considerato caso necessità di "addestramento / prova pratica") previste sono:

- FAD sincrona (on-line / in diretta) 
- FAD asincrona (e-learning)
- Presenza (aula)
________

FAD sincrona / asincrona

La FAD sincrona (on-line / in diretta) consiste nell’apprendimento di un gruppo di partecipanti, guidato da un formatore/docente, che avviene nello stesso luogo e al medesimo momento (formazione on-line) con un programma di lezioni stabilito e tempi di accesso richiesti.

I metodi comuni di apprendimento per la FAD sincrona includono webinar e aule virtuali, videoconferenze, teleconferenze, chat dal vivo e lezioni in streaming dal vivo che devono essere visualizzate in tempo reale. Il vantaggio della formazione sincrona è la possibilità di interagire e chiedere chiarimenti.

La FAD asincrona (e-learing) consiste nello studio totalmente autonomo del materiale e-learning: videolezioni, podcast, testi, simulazioni, ecc.. L’apprendimento avviene principalmente secondo la pianificazione del discente. Non c’è una vera interazione con le altre persone. I metodi più comuni di apprendimento e-learning possono includere moduli di lezione autoguidati, contenuti video preregistrati, biblioteche virtuali, appunti di lezione e forum di discussione on-line o piattaforme di social media.
________

1. Formazione Lavoratori / Dirigenti / Preposti

Lavoratori / Dirigenti / Preposti

Accordo n. 221/CSR del 21 dicembre 2011

Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Repertorio atti n. 221/CSR del 21 dicembre 2011 (G.U. 11 gennaio 2012, n. 8) 

Il presente accordo disciplina, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, e successive modifiche e integrazioni (di seguito D.Lgs. n. 81/08), la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione, nonché dell’aggiornamento, dei lavoratori e delle lavoratrici come definiti all’articolo 2, comma 1, lettera a) , dei preposti e dei dirigenti, nonché la formazione facoltativa dei soggetti di cui all’articolo 21, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 81/08.

Modalità

Presenza / FAD sincrona (on-line) / FAD asincrona (e-learning) (*) (**)

(*) Prevista FAD asincrona
Ai fini di un migliore adeguamento delle modalità di apprendimento e formazione all’evoluzione dell’esperienza e della tecnica e nell’ambito delle materie che non richiedano necessariamente la presenza fisica dei discenti e dei docenti, viene consentito l’impiego di piattaforme e-Learning (FAD asincrona / ndr) per lo svolgimento del percorso formativo se ricorrono le condizioni di cui all’Allegato I (Formazione SSL via e-learning).

La formazione di cui al presente accordo può avvenire sia in aula che nel luogo di lavoro.

(**) Prevista FAD sincrona
La Legge 19 maggio 2022, n. 52 di conversione del decreto-legge 24 marzo 2022 n. 24 ha previsto che la Formazione ìn accordo con l'Art. 37 c. 2, nelle more dell'emanazione del nuovo accordo sulla formazione sicurezza "armonizzato", già previsto entro il 30 giugno 2022, può essere svolta in modalità presenza o FAD (sincrona o asincrona / ndr), salvo in quelle in cui sia previsto un addestramento o una prova pratica.
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Mappa Accordi formazione  sicurezza lavoro Modalit  svolgimento Fig  2

Fig. 2 - Accordo n. 221/CSR del 21 dicembre 2011 - Modalità di svolgimento consentite
...

2. Svolgimento diretto RSPP del DL

Datore di lavoro RSPP

Accordo n. 223/CSR del 21 dicembre 2011

Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell’articolo 34, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Repertorio atti n. 223/CSR del 21 dicembre 2011 (G.U. 11 gennaio 2012, n. 8)

Modalità

Presenza / FAD asincrona (e-learning) (*)

...

(*) Prevista FAD asincrona
Ai fini di un migliore adeguamento delle modalità di apprendimento e formazione all’evoluzione dell’esperienza e della tecnica e nell’ambito delle materie che non richiedano necessariamente la presenza fisica dei discenti e dei docenti, viene consentito l’impiego di piattaforme e-Learning (FAD asincrona / ndr) per lo svolgimento del percorso formativo se ricorrono le condizioni di cui all’Allegato I (Formazione SSL via e-learning).

(non si esamina l'aggiornamento periodico e salvo addestramento, prove pratiche, verifiche e casi particolari, si rimanda all’Accordo n. 223/CSR del 21 dicembre 2011).

Mappa Accordi formazione  sicurezza lavoro Modalit  svolgimento   Fig  3

Fig. 3 - Accordo n. 223/CSR del 21 dicembre 2011 - Modalità di svolgimento consentite
...

3. Formazione RSPP e ASPP

RSPP e ASPP

Accordo n. 128/CSR del 7 luglio 2016

Accordo finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni. 
Repertorio atti n. 128/CSR del 7 luglio 2016 (GU n. 193 del 19 agosto 2016)

Modalità

Presenza / FAD asincrona (e-learning) (*)

...

(*) Prevista FAD asincrona
Si rappresenta, inoltre, che per i Corsi in materia di salute e sicurezza la modalità e-learning (FAD asincrona / ndr) e da ritenersi valida solo se espressamente prevista da norme e Accordi Stato-Regioni o dalla Contrattazione Collettiva, con le modalità disciplinate dal presente Accordo e nel rispetto delle disposizioni di cui all’allegato II (Formazione SSL via e-learning).

(non si esamina l'aggiornamento periodico e salvo addestramento, prove pratiche, verifiche e casi particolari, si rimanda allAccordo n. 128/CSR del 7 luglio 2016).

Mappa Accordi formazione  sicurezza lavoro Modalit  svolgimento   Fig  4

(*) Si rappresenta, inoltre, che per i Corsi in materia di salute e sicurezza la modalità e-learning (FAD asincrona / ndr) e da ritenersi valida solo se espressamente prevista da norme e Accordi Stato-Regioni o dalla Contrattazione Collettiva, con le modalità disciplinate dal presente Accordo e nel rispetto delle disposizioni di cui all’allegato II (Formazione SSL via e-learning).

Fig. 4 - Accordo n. 128/CSR del 7 luglio 2016 - Modalità di svolgimento consentite
...

4. Lavoratori / Dirigenti / Preposti e RSPP DL (Integrazione)

Accordo n. 153/CSR del 25 luglio 2012

Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sul documento proposto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali recante «Adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2 e 37, comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni».
Repertorio atti n. 153/CSR del 25 luglio 2012 (GU n. 192 del 18 agosto 2012)

 

Formazione in modalità e-learning

L'allegato I agli accordi del 21 dicembre 2011 (221/CSR e 223/CSR) disciplina la formazione in modalità e­learning, contenendo, innanzitutto, una premessa volta a evidenziare che se la formazione alla sicurezza svolta in aula ha rappresentato tradizionalmente il modello di formazione in grado di garantire il più elevato livello di interattività, l'evoluzione delle nuove tecnologie, i cambiamenti dei ritmi di vita e della stessa concezione della formazione hanno reso possibile l'affermazione di una modalità peculiare e attuale di formazione a distanza, indicata con il termine e-learning, e della quale viene fornita la seguente definizione: "modello formativo interattivo e realizzato previa collaborazione interpersonale all'interno di gruppi didattici strutturati (aule virtuali tematiche, seminari tematici) o semistrutturati (forum o chat telematiche), nel quale operi una piattaforma informatica che consente ai discenti di interagire con i tutor e anche tra loro ".

L'allegato continua evidenziando come la formazione in parola non consista nella "semplice fruizione di materiali didattici via internet, all'uso della mail tra docente e studente o di un forum online dedicato ad un determinato argomento" quanto come si tratti di un vero e proprio "strumento di realizzazione di un percorso di apprendimento dinamico che consente al discente di partecipare alle attività didattico-formative in una comunità virtuale ". Inoltre, viene specificato che nell'attività e-learning "va garantito che i discenti abbiano possibilità di accesso alle tecnologie impiegate, familiarità con l 'uso de! personal computer e buona conoscenza della lingua utilizzata ".

...

5. La formazione e-Learning sulla sicurezza e salute lavoro
...
segue in allegato

Certifico Srl - IT | Rev. 1.0 2023
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Matrice revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
1.0 16.02.2023 Aggiunto Cap. 5 inerente la formazione e-learning Accordi:
Allegato I - Accordo n. 221/CSR del 21 dicembre 2011
Allegato I - Accordo n. 223/CSR del 21 dicembre 2011
Allegato II - Accordo n. 128/CSR del 7 luglio 2016
Certifico Srl
0.0 27.08.2022 --- Certifico Srl

Collegati
[box-note]Accordo n. 221/CSR del 21 dicembre 2011
Accordo n. 223/CSR del 21 dicembre 2011
Accordo n. 153/CSR del 25 luglio 2012
Accordo Formazione RSPP 2016: i nuovi percorsi formativi
D.Lgs. 81/2008 Testo Unico Salute e Sicurezza Lavoro
www.tussl.it
Accordi Formazione Stato-Regioni 21 Dicembre 2011[/box-note]

Caldaie a tubi da fumo UNI EN 12953-6 / Check list Osservazione e Controlli

Caldaie a tubi da fumo  generatori di vapore  UNI EN 12953 6 Check list Osservazione e Controlli

Caldaie a tubi da fumo (generatori di vapore) UNI EN 12953-6:2011 / Check list Osservazione e Controlli C1 - C2

ID 18663 | 16.01.2023 / In allegato

Il Documento riporta le Appendici C1 e C2 della norma UNI EN 12953-6:2011 che trattano le tipologie di osservazioni e controlli e loro tempistica per i generatori di vapore a tubi di fumo (caldaie a vapore e caldaie ad acqua surriscaldata).

Per le caldaie a tubi d'acqua le norme di riferimento sono quelle della serie UNI EN 12952-X.

Queste informazioni dovrebbero far parte del manuale di istruzioni del produttore della caldaia insieme alle azioni correttive specificate per l'apparecchiatura fornita.
________

Caldaia a tubi di fumo

La caldaia a tubi di fumo (anche caldaia a tubi di fiamma) è un generatore di vapore, appartenente alla categoria delle caldaie a grande volume di acqua, nel quale i gas di combustione provenienti da un forno vengono fatti passare attraverso uno o più tubi posti in parallelo immersi dentro un contenitore cilindrico di acqua. Il calore dei gas di combustione viene ceduto per conduzione termica alle pareti dei tubi e da queste trasferito all'acqua determinandone il riscaldamento fino al passaggio allo stato di vapore.
________

UNI EN 12953-6:2011

Caldaie a tubi da fumo - Parte 6: Requisiti per l'apparecchiatura della caldaia

La presente norma e' la versione ufficiale in lingua inglese della norma europea EN 12953-6 (edizione febbraio 2011). La norma specifica i requisiti minimi dell'apparecchiatura di sicurezza per le caldaie a tubi da fumo come definite nella UNI EN 12953-1, allo scopo di assicurare che la caldaia operi entro i valori limite ammessi (pressione, temperatura, ecc.) e che, in caso di superamento dei limiti, l'alimentazione di energia sia interrotta e bloccata senza necessità di intervento manuale.
________

Allegato C (Informativo)

Aspetti di funzionamento della caldaia

Generale

Il presente allegato fornisce raccomandazioni per il funzionamento e il collaudo del sistema della caldaia con un tempo massimo di funzionamento senza intervento manuale (umano) di 72 ore.

Manutenzione

Un'organizzazione di ispezione o il servizio di manutenzione del fornitore dovrebbe essere responsabile del controllo e/o del collaudo dei controlli e dei dispositivi di limitazione a intervalli regolari, almeno semestrali o più frequentemente in caso di problemi.

Funzionamento e collaudo della caldaia

Le seguenti tabelle C.1 e C.2 sono raccomandazioni per l'osservazione e il controllo del sistema della caldaia.

[box-warning]Tabelle C.1 e C.2

Queste informazioni dovrebbero far parte del manuale di istruzioni del produttore della caldaia insieme alle azioni correttive specificate per l'apparecchiatura fornita.[/box-warning]

Fig  1   Le Check list C1 e C2 della UNI EN 12953 6 dovrebbero far parte del manuale di istruzioni

Fig. 1 - Le Check list C1 e C2 della UNI EN 12953-6:2011 dovrebbero far parte del manuale di istruzioni del produttore
________

UNI EN 12953-6:2011 - Norma armonizzata PED

La EN 12953-6:2011 è armonizzata per la Direttiva 2014/68/UE PED

Appendice ZA (Informativa)

Relazione tra questa norma europea e i requisiti essenziali della Direttiva 2014/68/UE che si intende coprire

La presente norma europea è stata preparata in base alla richiesta di normazione della Commissione M/071 per fornire uno strumento volontario per conformarsi ai requisiti essenziali della Direttiva Nuovo Approccio Direttiva 2014/68/UE.

Una volta che tale norma è stata riportata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea ai sensi di tale Direttiva, la conformità ai punti normativi di tale norma riportati nella Tabella ZA.1 conferisce, nei limiti del campo di applicazione della presente norma, una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali di detta direttiva e i relativi regolamenti EFTA.

Tabella ZA.1 - Corrispondenza tra la presente Norma Europea e la Direttiva 2014/68/UE.
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Tabelle (Check list) UNI EN 12953-6 Appendici C1 e C2

1. Tabella C.1 - Check List per caldaie a vapore

Tabella C 1   Check List per caldaie a vapore
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2. Tabella C.2 - Check List per caldaie ad acqua surriscaldata
...

segue in allegato

Certifico Srl - IT | Rev. 0.0 2023
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Collegati
[box-note]Conduzione dei generatori di vapore: quadro normativo
Generatori di vapore e/o di acqua surriscaldata
Locali per generatori di vapore e/o acqua surriscaldata
Norme armonizzate Direttiva PED
Nuova Direttiva PED 2014/68/UE[/box-note]

Piano di emergenza ed evacuazione

Piano emergenza ed evacuazione 2022

Piano di emergenza ed evacuazione (PEE) / Ed. Sett. 2022 (Aggiornato Decreto GSA 2021)

ID 6637 | Rev. 2.0 del 25.09.2022 (Ed. 2022) / Documenti Allegati

Il presente documento, aggiornato al Decreto 2 settembre 2021 (Decreto GSA), è stato elaborato allo scopo di facilitare il lavoro di redazione dei piani di emergenza da parte del personale incaricato in relazione all'obbligo del datore di lavoro di individuare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e di dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa.

Documento riservato abbonati in formato editabile .doc e formato .pdf.

[box-warning]Elaborazione PEE / Personalizzazione

Attenzione, seppure si è cercato di elaborare un Modello di PEE a carattere generale, svincolato dal tipo di attività, il Modello di PEE può/deve essere personalizzato di caso in caso, integrando o eliminando le parti pertinenti.[/box-warning]

Scarica la Preview del Piano di emergenza ed evacuazione Ed. 2022

Il piano di evacuazione ed emergenza è obbligatorio, come indicato dal testo unico sulla sicurezza (D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81) – all’ art. 43 – e dal Decreto 2 settembre 2021 (in vigore dal 4 ottobre 2022) all’art. 2 c. 2 e redatto in conformità ai criteri di cui all'allegato II – , per tutte le attività produttive (fabbriche, uffici, impianti, pubblica amministrazione, ecc.):

- luoghi di lavoro ove sono occupati almeno dieci lavoratori;
- luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di cinquanta persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;
- luoghi di lavoro che rientrano nell’allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

Fig  1   Casi in cui predisporre il Piano di emergenza nei luoghi di lavoro

Fig. 1 - Casi in cui predisporre il Piano di emergenza nei luoghi di lavoro

[box-warning]Luoghi di lavoro non rientranti in nessuno dei casi indicati

Per i luoghi di lavoro che non rientrano in nessuno dei casi indicati in precedenza, il datore di lavoro non è obbligato a redigere il piano di emergenza, ferma restando la necessità di adottare misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio. Tali misure sono, comunque, riportate nel documento di valutazione dei rischi o nel documento redatto sulla base delle procedure standardizzate di cui all'art.29, comma 5 del decreto legislativo n.81 del 2008 e possono sostanziarsi in misure semplificate per la gestione dell'emergenza, secondo quanto indicato al punto 2.4 dell'Allegato II (planimetria ed indicazioni schematiche).[/box-warning]

Fig  2   Luoghi di lavoro dove non   prevista la redazione del Piano di emergenza antincendio

Fig. 2 - Luoghi di lavoro dove non è prevista la redazione del Piano di emergenza antincendio

[box-warning]Il Piano di emergenza è redatto in funzione del numero di occupanti (non solo dei lavoratori presenti)

Una delle principali novità introdotte da questo decreto è rappresentata dal fatto che la necessità del piano di emergenza non si valuta più solo in funzione dei lavoratori presenti, bensì anche rispetto del numero degli occupanti contemporaneamente a qualsiasi titolo presenti all'interno dell'attività.[/box-warning]

[panel]D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81
...

Titolo I Principi comuni

Capo III Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro

Sezione VI GESTIONE DELLE EMERGENZE

Art. 43 Definizioni

1. Ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 18, comma 1, lettera t), il datore di lavoro:
a) organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza;
b) designa preventivamente i lavoratori di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b); (1)
c) informa tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare;
d) programma gli interventi, prende i provvedimenti e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;
e) adotta i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili.
e-bis) garantisce la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati. L'obbligo si applica anche agli impianti di estinzione fissi, manuali o automatici, individuati in relazione alla valutazione dei rischi.

2. Ai fini delle designazioni di cui al comma 1, lettera b), il datore di lavoro tiene conto delle dimensioni dell'azienda e dei rischi specifici dell'azienda o della unità produttiva secondo i criteri previsti nei decreti di cui all'articolo 46.

3. I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell'azienda o dell'unità produttiva. Con riguardo al personale della Difesa la formazione specifica svolta presso gli istituti o la scuole della stessa Amministrazione è abilitativa alla funzione di addetto alla gestione delle emergenze.

4. Il datore di lavoro deve, salvo eccezioni debitamente motivate, astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato.

Nota 
(1) v. Art. 5, comma 1, d.lgs. 29 maggio 2017, n. 97

Art. 44 - Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato

1. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si allontana dal posto di lavoro o da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa.

2. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, non può subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso una grave negligenza.

Art 45 – Primo soccorso

Art. 46 - Prevenzione incendi

Nota (2) (3)

Art. 46 - Prevenzione incendi

Nota (2) (3)

1. La prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse pubblico, di esclusiva competenza statuale, diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente.

2. Nei luoghi di lavoro soggetti al presente decreto legislativo devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori.

3. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e dalle disposizioni concernenti la prevenzione incendi di cui al presente decreto, i Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, in relazione ai fattori di rischio, adottano uno o più decreti nei quali sono definiti:
a) i criteri diretti atti ad individuare: (11)
1) misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi; (6) (9)
2) misure precauzionali di esercizio; (6) (9)
3) metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio; (4) (7) (12)
4) criteri per la gestione delle emergenze; (5) (8)
b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione (1) (5) (8) (11)

4. Fino all'adozione dei decreti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro di cui al decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998. (10)

5. Al fine di favorire il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, ed ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera h), del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, con decreto del Ministro dell'interno sono istituiti, presso ogni direzione regionale dei vigili del fuoco, dei nuclei specialistici per l'effettuazione di una specifica attività di assistenza alle aziende. Il medesimo decreto contiene le procedure per l'espletamento della attività di assistenza.

6. In relazione ai principi di cui ai commi precedenti, ogni disposizione contenuta nel presente decreto legislativo, concernente aspetti di prevenzione incendi, sia per l'attività di disciplina che di controllo, deve essere riferita agli organi centrali e periferici del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Restano ferme le rispettive competenze di cui all'articolo 13.

7. Le maggiori risorse derivanti dall'espletamento della funzione di controllo di cui al presente articolo, sono rassegnate al Corpo nazionale dei vigili per il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro.

Note
(1) Ministero dell'Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile - Direzione centrale per la formazione, Circolare 23 febbraio 2011, n. 12653 - Formazione addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze (D.Lgs. 81/2008). Corsi di aggiornamento.
(2) Vedi Decreto Legislativo 29 maggio 2017, n. 97
(3) Vedi Glossario definizione Prevenzione Incendi
(4) In attuazione dell'Art. 3 lett. a punto 3 pubblicato il Decreto 1 Settembre 2021 (GU n.230 del 25.09.2021)

(5) In attuazione dell'Art. 3 lett. a punto 4 e lett. b pubblicato il Decreto 2 Settembre 2021 (GU n.237 del 04.10.2021)
(6) In attuazione dell'Art. 3 lett. a punto1 e 2 pubblicato il Decreto 3 Settembre 2021 (GU n.259 del 29.10.2021)
(7) Circolare DCPREV 14804 del 06 ottobre 2021 recante Decreto 1 settembre 2021 - Primi chiarimenti
(8) Circolare DCPREV n. 15472 del 19 Ottobre 2021 recante Decreto 2 Settembre 2021 - Primi chiarimenti
(9) Circolare DCPREV 16700 dell'08 novembre 2021 recante Decreto 3 Settembre 2021 - Primi chiarimenti
(10) Il Decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998 è abrogato dal 29 Ottobre 2022 (entrata in vigore del Decreto 3 Settembre 2021).
(11) Indicazioni applicative del DM 02 Settembre 2021.
(12) Decreto 15 Settembre 2022 Modifiche al Decreto 1 settembre 2021[/panel]

[panel]Decreto 2 settembre 2021
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Art. 2. Gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza

1. Il datore di lavoro adotta le misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza, in funzione dei fattori di rischio incendio presenti presso la propria attività, secondo i criteri indicati negli allegati I e II, che costituiscono parte integrante del presente decreto.

2. Nei casi sottoelencati il datore di lavoro predispone un piano di emergenza in cui sono riportate le misure di gestione della sicurezza antincendio in emergenza di cui al comma 1:
- luoghi di lavoro ove sono occupati almeno dieci lavoratori;
- luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di cinquanta persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;
- luoghi di lavoro che rientrano nell’allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

3. Nel piano di emergenza sono, altresì, riportati i nominativi dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e di gestione delle emergenze, o quello del datore di lavoro, nei casi di cui all
art. 34 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

4. Per i luoghi di lavoro che non rientrano in nessuno dei casi indicati al comma 2, il datore di lavoro non è obbligato a redigere il piano di emergenza, ferma restando la necessità di adottare misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio; tali misure sono riportate nel documento di valutazione dei rischi o nel documento redatto sulla base delle procedure standardizzate di cui all’art. 29, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.[/panel]
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[panel]Decreto 2 settembre 2021

ALLEGATO II
GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO IN EMERGENZA.
(Articolo 2, comma 1)

2.1 Generalità
1.In tutti i luoghi di lavoro dove ricorra l’obbligo di cui all’articolo 2, comma 2, del presente decreto, il datore di lavoro predispone e tiene aggiornato un piano di emergenza, che deve contenere:
a) le azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso di incendio;
b) le procedure per l’evacuazione del luogo di lavoro che devono essere attuate dai lavoratori e dalle altre persone presenti;
c) le disposizioni per chiedere l’intervento dei vigili del fuoco e per fornire le necessarie informazioni al loro arrivo;
d) le specifiche misure per assistere le persone con esigenze speciali.
2.Il piano di emergenza deve identificare un adeguato numero di addetti al servizio antincendio incaricati di sovrintendere e attuare le procedure previste. Il numero complessivo di personale designato alla gestione delle emergenze deve essere congruo, in relazione alle turnazioni e alle assenze ordinariamente prevedibili.
3.Il piano di emergenza deve essere aggiornato in occasione di ogni modifica che possa alterare le misure di prevenzione e protezione; l’aggiornamento deve prevedere l’informazione dei lavoratori ed il coinvolgimento degli addetti alla gestione dell’emergenza.

2.2 Contenuti del piano di emergenza

1. I fattori da tenere presenti nella compilazione e da riportare nel piano di emergenza sono:
a) le caratteristiche dei luoghi, con particolare riferimento alle vie di esodo;
b) le modalità di rivelazione e di diffusione dell’allarme incendio;
c) il numero delle persone presenti e la loro ubicazione;
d) i lavoratori esposti a rischi particolari;
e) il numero di addetti all’attuazione ed al controllo del piano nonché all’assistenza per l’evacuazione (addetti alla gestione delle emergenze, dell’evacuazione, della lotta antincendio, del primo soccorso);
f) il livello di informazione e formazione fornito ai lavoratori.

2. Il piano di emergenza deve essere è basato su chiare istruzioni scritte e deve includere:
a) i compiti del personale di servizio incaricato di svolgere specifiche mansioni con riferimento alla sicurezza antincendio, quali, a titolo di esempio: telefonisti, custodi, capi reparto, addetti alla manutenzione, personale di sorveglianza;
b) i compiti del personale cui sono affidate particolari responsabilità in caso di incendio;
c) i provvedimenti necessari per assicurare che tutto il personale sia informato sulle procedure da attuare;
d) le specifiche misure da porre in atto nei confronti di lavoratori esposti a rischi particolari;
e) le specifiche misure per le aree ad elevato rischio di incendio;
f) le procedure per la chiamata dei vigili del fuoco, per informarli al loro arrivo e per fornire la necessaria assistenza durante l’intervento.

3. Il piano deve includere anche una o più planimetrie nelle quali sono riportati almeno:
a) le caratteristiche distributive del luogo, con particolare riferimento alla destinazione delle varie aree, alle vie di esodo ed alle compartimentazioni antincendio;
b) l’ubicazione dei sistemi di sicurezza antincendio, delle attrezzature e degli impianti di estinzione;
c) l'ubicazione degli allarmi e della centrale di controllo;
d) l'ubicazione dell'interruttore generale dell'alimentazione elettrica, delle valvole di intercettazione delle adduzioni idriche, del gas e di altri fluidi tecnici combustibili;
e) l'ubicazione dei locali a rischio specifico;
f) l’ubicazione dei presidi ed ausili di primo soccorso;
g) i soli ascensori utilizzabili in caso di incendio.

4. Per più luoghi di lavoro ubicati nello stesso edificio, ma facenti capo a titolari diversi, i piani di emergenza devono essere coordinati.

5. In attuazione delle previsioni di specifiche norme e regole tecniche o per adottare più efficaci misure di gestione dell’emergenza in esito alla valutazione dei rischi, potrà essere predisposto un apposito centro di gestione delle emergenze.

6. È necessario evidenziare che gli ascensori non devono essere utilizzati per l’esodo, salvo che siano stati appositamente realizzati per tale scopo.

3 Assistenza alle persone con esigenze speciali in caso di incendio

1. Il datore di lavoro deve individuare le necessità particolari delle persone con esigenze speciali e ne tiene conto nella progettazione e realizzazione delle misure di sicurezza antincendio, nonché nella redazione delle procedure di evacuazione dal luogo di lavoro.
2. Occorre, altresì, considerare le altre persone con esigenze speciali che possono avere accesso nel luogo di lavoro, quali ad esempio le persone anziane, le donne in stato di gravidanza, le persone con disabilità temporanee ed i bambini.
3. Nel predisporre il piano di emergenza, il datore di lavoro deve prevedere una adeguata assistenza alle persone con esigenze speciali, indicando misure di supporto alle persone con ridotte capacità sensoriali o motorie, tra le quali adeguate modalità di diffusione dell'allarme, attraverso dispositivi sensoriali (luci, scritte luminose, dispositivi a vibrazione) e messaggi da altoparlanti (ad esempio con sistema EVAC).

Nota:
Utile riferimento è la norma UNI EN 17210 - Accessibilità e fruibilità dell'ambiente costruito - Requisiti funzionali

4 Misure semplificate per la gestione dell’emergenza
1. Per gli esercizi aperti al pubblico ove sono occupati meno di 10 lavoratori e caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, ad esclusione di quelli inseriti in attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e in edifici complessi caratterizzati da presenza di affollamento, il datore di lavoro può predisporre misure semplificate per la gestione dell’emergenza, costituite dalla planimetria prevista dal punto 2.2, numero 3) e da indicazioni schematiche contenenti tutti gli elementi previsti dai punti 2.2, numeri 1 e 2.[/panel]

Una volta redatto, il piano d’emergenza deve essere portato a conoscenza a tutti i dipendenti ed ai lavoratori delle ditte esterne in forma adeguata, in modo che sia chiaro il comportamento da tenere nell’emergenza.

È particolarmente importante l’informazione concernente le vie di fuga e l’indicazione del punto di raccolta.
...

Struttura del documento:

[alert]Premessa
1.Riferimenti normativi
2. I possibili rischi
3. Analisi di rischio
4. Organizzare l’emergenza
4.1 Classificazione delle emergenze
4.2 Classificazione delle emergenze esterne
5. Descrizione dei luoghi di lavoro
5.1 Composizione dei piani
5.2 Affollamento
5.3 Locali a rischio specifico e compartimentazioni
5.4 Sistema viario esterno ed accessi
5.5 Collegamenti verticali
5.6 Luoghi sicuri
5.7 Punto di raccolta
5.8 Vie di esodo
5.9 Accesso all’edificio da parte dei mezzi di soccorso
5.10 Mezzi d’estinzione
5.11 Sistemi di rilevazione e d’allarme
5.12 Segnale d’evacuazione
5.13 Segnale di cessato allarme
5.14 Planimetrie
5.15 Segnaletica di emergenza
6.Comunicazioni dell’emergenza
6.1 Gestione delle emergenze specifiche
7.Procedure di evacuazione
8.Norme di comportamento per tipo di incidente
Allegati[/alert]

...

Excursus

I possibili rischi

Per la stesura del presente piano, sono stati valutati i seguenti possibili rischi:
a) incendio all’interno dell’edificio
b) incendio che si sviluppa nelle vicinanze e che potrebbero coinvolgere l’edificio
c) episodio sismico
d) crollo e/o cedimenti strutturali dell’edificio
e) crollo e/o cedimenti strutturali di edificio contiguo
f) inquinamento atmosferico dovuto a cause esterne
g) presenza reale o presunta, di ordigno esplosivo
h) scoppio di ordigno esplosivo
i) qualsiasi altra causa ritenuta pericolosa dal responsabile dell’emergenza per l’incolumità della popolazione

Analisi di rischio

Livello rischio incendo Decreto 2 Settembre 2021
...

Mezzi d’estinzione

images

Tutti i luoghi di lavoro sono dotati di un adeguato numero di presidi antincendio, distribuiti in modo uniforme nell'area da proteggere e ubicati in posizione facilmente accessibile e visibile; appositi cartelli segnalatori, inoltre, ne facilitano l'individuazione anche a distanza; detti presidi, comunque, sono riportati sulle planimetrie.

I presidi antincendio sono sottoposti a regolari controlli e interventi di manutenzione, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa.

Mezzi d estinzione Decreto 2 Settembre 2021
...

Comunicazioni dell’emergenza

figura3

...


.
..
Segue in allegato

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©Copia autorizzata Abbonati

Matrice Revisioni

Rev Data Oggetto Autore
2.0 25.09.2022 Decreto 2 Settembre 2021
Circolare DCPREV n. 15472 del 19 Ottobre 2021
Altre note e preview collegati
Certifico Srl
1.0 05.07.2021 Classificazione rischio di incendio luoghi di lavoro
Elenco atività soggtte PI
Norme tecniche antincendio
Aggiornati riferimenti normativi cap. 1
D.M. 10 marzo 1998: Allegato VIII - 8.3 Assistenza alle
persone disabili in caso di incendio (Box segnalato)
Certifico Srl
0.0 11.08.2018 -- Certifico Srl

 

Collegati:
[box-note]D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".
Decreto 2 settembre 2021
Circolare DCPREV n. 15472 del 19 Ottobre 2021
Planimetrie per l'emergenza: UNI ISO 23601
Antincendio Norme tecniche UNI Status
Decreto Presidente della Repubblica 1° agosto 2011 n. 151
Classificazione rischio di incendio luoghi di lavoro
Luoghi a basso rischio in caso di incendio / Classificazione
Informazione e formazione dei lavoratori addetti antincendio / Decreto 2 Settembre 2021 - Tabella di lettura
Formazione / Informazione antincendio lavoratori e addetti 2022 / Schemi
Attività di Livello 3: Attestato idoneità tecnica addetti emergenze / Note 2022[/box-note]

Autocertificazione rischio rumore inferiore a 80 dB(A)

Valutazione rischio rumore Autocertificazione

Autocertificazione rischio rumore inferiore a 80 dB(A)

ID 8223 | 22.04.2019 | Modello doc allegato

L'Autocertificazione rischio rumore sui luoghi di lavoro inferiore a 80 dB(A) (valore limite basso-soglia) è in effetti un documento previsto dalla norma secondo il principio della "giustificazione" (Art. 181. c.3 del D.Lgs. n. 81/2008 - agenti fisici, tra i quali il rumore), infatti in numerosi casi è ragionevole una autocertificazione livello "basso" rumore (Art. 190 c.1) senza procedere alla misura dei livelli (valutazione dettagliata Art. 190 c.2).

Tale Autocertificazione, rientra sempre in un processo valutativo (giustificato), e dovrà essere sottoscritta dal Datore di Lavoro e da eventuali altri soggetti partecipi alla valutazione ed allegata al Documento di Valutazione dei Rischi di cui Art. 28 c.2. (Fig. 1).

Se ai sensi dell'Art. 181 c.3 il Datore di Lavoro può ritenere che non si debba procedere alle prescrizioni dell'Art. 190 c.2, la Valutazione del rischio rumore “dettagliata” (misurata) può non essere effettuata.

L'autocertificazione può essere "giustificata" in tutte quelle attività che sono prive/scarse di sorgenti di rumore a cui possono essere esposti i lavoratori.

Potrebbe essere questo il caso di attività in negozi, uffici, ristoranti, e simili, per le quali risultano assenti, in particolar modo, esposizioni a sorgenti di rumore derivate da macchine (ed escludibili tutte le lettere di cui all'Art. 190 c.1).

Valutazione rischio rumore Autocertificazione 80 db A

Fig. 1 - Valutazione rischio rumore

Non verificato (Non verificato Artt. 181 c. 3 e 190 c.1):
Art. 190 c. 2. Se, a seguito della valutazione di cui al comma 1, può fondatamente ritenersi che i valori inferiori di azione possono essere superati, il datore di lavoro misura i livelli di rumore cui i lavoratori sono esposti, i cui risultati sono riportati nel documento di valutazione.

[box-info]Classe di rischio: BASSA

- LEX,8h ≤ 80 dB(A)
- ppeak ≤ 135 dB(C)

Sintesi delle misure: valutazione del rischio senza misurazioni, adottando tutte le misure per eliminare o ridurre il rischio[/box-info]

Vedi tabella obblighi D.Lgs. n. 81/2008 in relazione ai livelli di esposizione

[box-note]D.Lgs. n. 81/2008

Titolo VIII
AGENTI FISICI

Capo I
Disposizioni generali
...

Art. 181. Valutazione dei rischi

1. Nell'ambito della valutazione di cui all'articolo 28, il datore di lavoro valuta tutti i rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici in modo da identificare e adottare le opportune misure di prevenzione e protezione con particolare riferimento alle norme di buona tecnica ed alle buone prassi.

2. La valutazione dei rischi derivanti da esposizioni ad agenti fisici è programmata ed effettuata, con cadenza almeno quadriennale, da personale qualificato nell'ambito del servizio di prevenzione e protezione in possesso di specifiche conoscenze in materia. La valutazione dei rischi è aggiornata ogni qual volta si verifichino mutamenti che potrebbero renderla obsoleta, ovvero, quando i risultati della sorveglianza sanitaria rendano necessaria la sua revisione. I dati ottenuti dalla valutazione, misurazione e calcolo dei livelli di esposizione costituiscono parte integrante del documento di valutazione del rischio.

3. Il datore di lavoro nella valutazione dei rischi precisa quali misure di prevenzione e protezione devono essere adottate. La valutazione dei rischi è riportata sul documento di valutazione di cui all'articolo 28, essa può includere una giustificazione del datore di lavoro secondo cui la natura e l'entità dei rischi non rendono necessaria una valutazione dei rischi più dettagliata.
...

Capo II
Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro

Art. 187. Campo di applicazione

1. Il presente capo determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall'esposizione al rumore durante il lavoro e in particolare per l'udito.

Art. 188. Definizioni

1. Ai fini del presente capo si intende per:

a) pressione acustica di picco (ppeak): valore massimo della pressione acustica istantanea ponderata in frequenza «C»;

b) livello di esposizione giornaliera al rumore (LEX,8h): [dB(A) riferito a 20 µPa]: valore medio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli di esposizione al rumore per una giornata lavorativa nominale di otto ore, definito dalla norma internazionale ISO 1999: 1990 punto 3.6. Si riferisce a tutti i rumori sul lavoro, incluso il rumore impulsivo;

c) livello di esposizione settimanale al rumore (LEX,w): valore medio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli di esposizione giornaliera al rumore per una settimana nominale di cinque giornate lavorative di otto ore, definito dalla norma internazionale ISO 1999: 1990 punto 3.6, nota 2.

Art. 189. Valori limite di esposizione e valori di azione

1. I valori limite di esposizione e i valori di azione, in relazione al livello di esposizione giornaliera al rumore e alla pressione acustica di picco, sono fissati a:

a) valori limite di esposizione rispettivamente LEX = 87 dB(A) e ppeak = 200 Pa (140 dB(C) riferito a 20 µPa);

b) valori superiori di azione: rispettivamente LEX = 85 dB(A) e ppeak = 140 Pa (137 dB(C) riferito a 20 µPa);

c) valori inferiori di azione: rispettivamente LEX = 80 dB(A) e ppeak = 112 Pa (135 dB(C) riferito a 20 µPa).

2. Laddove a causa delle caratteristiche intrinseche della attività lavorativa l'esposizione giornaliera al rumore varia significativamente, da una giornata di lavoro all'altra, è possibile sostituire, ai fini dell'applicazione dei valori limite di esposizione e dei valori di azione, il livello di esposizione giornaliera al rumore con il livello di esposizione settimanale a condizione che:

a) il livello di esposizione settimanale al rumore, come dimostrato da un controllo idoneo, non ecceda il valore limite di esposizione di 87 dB(A);

b) siano adottate le adeguate misure per ridurre al minimo i rischi associati a tali attività.

3. Nel caso di variabilità del livello di esposizione settimanale va considerato il livello settimanale massimo ricorrente.

Art. 190. Valutazione del rischio

1. Nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 181, il datore di lavoro valuta l'esposizione dei lavoratori al rumore durante il lavoro prendendo in considerazione in particolare:

a) il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo;

b) i valori limite di esposizione e i valori di azione di cui all'articolo 189;

c) tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore, con particolare riferimento alle donne in gravidanza e i minori;

d) per quanto possibile a livello tecnico, tutti gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti da interazioni fra rumore e sostanze ototossiche connesse con l'attività svolta e fra rumore e vibrazioni;

e) tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni fra rumore e segnali di avvertimento o altri suoni che vanno osservati al fine di ridurre il rischio di infortuni;

f) le informazioni sull'emissione di rumore fornite dai costruttori dell'attrezzatura di lavoro in conformità alle vigenti disposizioni in materia;

g) l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre l'emissione di rumore;

h) il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre l'orario di lavoro normale, in locali di cui è responsabile;

i) le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura scientifica;

l) la disponibilità di dispositivi di protezione dell'udito con adeguate caratteristiche di attenuazione.

2. Se, a seguito della valutazione di cui al comma 1, può fondatamente ritenersi che i valori inferiori di azione possono essere superati, il datore di lavoro misura i livelli di rumore cui i lavoratori sono esposti, i cui risultati sono riportati nel documento di valutazione.

3. I metodi e le strumentazioni utilizzati devono essere adeguati alle caratteristiche del rumore da misurare, alla durata dell'esposizione e ai fattori ambientali secondo le indicazioni delle norme tecniche. I metodi utilizzati possono includere la campionatura, purché sia rappresentativa dell'esposizione del lavoratore.

4. Nell'applicare quanto previsto nel presente articolo, il datore di lavoro tiene conto dell'incertezza delle misure determinate secondo la prassi metrologica.

5. La valutazione di cui al comma 1 individua le misure di prevenzione e protezione necessarie ai sensi degli articoli 192, 193, 194, 195 e 196 ed è documentata in conformità all'articolo 28, comma 2.

5-bis. L'emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine e impianti può essere stimata in fase preventiva facendo riferimento alle banche dati sul rumore approvate dalla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, riportando la fonte documentale cui si è fatto riferimento.(1)
________

(1) Comma sostituito dall'art. 20, comma 1 lett. p del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 151 - Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183

NOTE: Vedi Banca dati PAF

Art. 191. Valutazione di attività a livello di esposizione molto variabile

1. Fatto salvo il divieto al superamento dei valori limite di esposizione, per attività che comportano un'elevata fluttuazione dei livelli di esposizione personale dei lavoratori, il datore di lavoro può attribuire a detti lavoratori un'esposizione al rumore al di sopra dei valori superiori di azione, garantendo loro le misure di prevenzione e protezione conseguenti e in particolare:

a) la disponibilità dei dispositivi di protezione individuale dell'udito;

b) l'informazione e la formazione;

c) il controllo sanitario. In questo caso la misurazione associata alla valutazione si limita a determinare il livello di rumore prodotto dalle attrezzature nei posti operatore ai fini dell'identificazione delle misure di prevenzione e protezione e per formulare il programma delle misure tecniche e organizzative di cui all'articolo 192, comma 2.

2. Sul documento di valutazione di cui all'articolo 28, a fianco dei nominativi dei lavoratori così classificati, va riportato il riferimento al presente articolo.

Art. 192. Misure di prevenzione e protezione

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 182, il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo mediante le seguenti misure:

a) adozione di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore;

b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile, inclusa l'eventualità di rendere disponibili ai lavoratori attrezzature di lavoro conformi ai requisiti di cui al titolo III, il cui obiettivo o effetto è di limitare l'esposizione al rumore;

c) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro;

d) adeguata informazione e formazione sull'uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo la loro esposizione al rumore;

e) adozione di misure tecniche per il contenimento:

1) del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti;

2) del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento;

f) opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro;

g) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo.

2. Se a seguito della valutazione dei rischi di cui all'articolo 190 risulta che i valori superiori di azione sono superati, il datore di lavoro elabora ed applica un programma di misure tecniche e organizzative volte a ridurre l'esposizione al rumore, considerando in particolare le misure di cui al comma 1.

3. I luoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione sono indicati da appositi segnali. Dette aree sono inoltre delimitate e l'accesso alle stesse è limitato, ove ciò sia tecnicamente possibile e giustificato dal rischio di esposizione.

4. Nel caso in cui, data la natura dell'attività, il lavoratore benefici dell'utilizzo di locali di riposo messi a disposizione dal datore di lavoro, il rumore in questi locali è ridotto a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo.

Art. 193. Uso dei dispositivi di protezione individuali

1. In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 18, comma 1, lettera c), il datore di lavoro, nei casi in cui i rischi derivanti dal rumore non possono essere evitati con le misure di prevenzione e protezione di cui all'articolo 192, fornisce i dispositivi di protezione individuali per l'udito conformi alle disposizioni contenute nel titolo III, capo II, e alle seguenti condizioni:

a) nel caso in cui l'esposizione al rumore superi i valori inferiori di azione il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori dispositivi di protezione individuale dell'udito;

b) nel caso in cui l'esposizione al rumore sia pari o al di sopra dei valori superiori di azione esige che i lavoratori utilizzino i dispositivi di protezione individuale dell'udito;

c) sceglie dispositivi di protezione individuale dell'udito che consentono di eliminare il rischio per l'udito o di ridurlo al minimo, previa consultazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti;

d) verifica l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale dell'udito.

2. Il datore di lavoro tiene conto dell'attenuazione prodotta dai dispositivi di protezione individuale dell'udito indossati dal lavoratore solo ai fini di valutare l'efficienza dei DPI uditivi e il rispetto del valore limite di esposizione. I mezzi individuali di protezione dell'udito sono considerati adeguati ai fini delle presenti norme se, correttamente usati, e comunque rispettano le prestazioni richieste dalle normative tecniche.

Art. 194. Misure per la limitazione dell'esposizione

1. Fermo restando l'obbligo del non superamento dei valori limite di esposizione, se, nonostante l'adozione delle misure prese in applicazione del presente capo, si individuano esposizioni superiori a detti valori, il datore di lavoro:

a) adotta misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione;

b) individua le cause dell'esposizione eccessiva;

c) modifica le misure di protezione e di prevenzione per evitare che la situazione si ripeta.

Art. 195. Informazione e formazione dei lavoratori

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 184 nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37, il datore di lavoro garantisce che i lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai valori inferiori di azione vengano informati e formati in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione al rumore.

Art. 196. Sorveglianza sanitaria

1. Il datore di lavoro sottopone a sorveglianza sanitaria i lavoratori la cui esposizione al rumore eccede i valori superiori di azione. La sorveglianza viene effettuata periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità diversa decisa dal medico competente, con adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza di lavoratori in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza diversi rispetto a quelli forniti dal medico competente.

2. La sorveglianza sanitaria di cui al comma 1 è estesa ai lavoratori esposti a livelli superiori ai valori inferiori di azione, su loro richiesta e qualora il medico competente ne confermi l'opportunità.

Art. 197. Deroghe

1. Il datore di lavoro può richiedere deroghe all'uso dei dispositivi di protezione individuale e al rispetto del valore limite di esposizione, quando, per la natura del lavoro, l'utilizzazione di tali dispositivi potrebbe comportare rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori maggiori rispetto a quanto accadrebbe senza la loro utilizzazione.

2. Le deroghe di cui al comma 1 sono concesse, sentite le parti sociali, per un periodo massimo di quattro anni dall'organo di vigilanza territorialmente competente che provvede anche a darne comunicazione, specificando le ragioni e le circostanze che hanno consentito la concessione delle stesse, al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Le circostanze che giustificano le deroghe di cui al comma 1 sono riesaminate ogni quattro anni e, in caso di venire meno dei relativi presupposti, riprende immediata applicazione la disciplina regolare.

3. La concessione delle deroghe di cui al comma 2 è condizionata dall'intensificazione della sorveglianza sanitaria e da condizioni che garantiscano, tenuto conto delle particolari circostanze, che i rischi derivanti siano ridotti al minimo. Il datore di lavoro assicura l'intensificazione della sorveglianza sanitaria ed il rispetto delle condizioni indicate nelle deroghe.

4. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali trasmette ogni quattro anni alla Commissione della Unione europea un prospetto globale e motivato delle deroghe concesse ai sensi del presente articolo.[/box-note]

[box-note]La linea guida INAIL sul Rischio Rumore distingue situazioni nelle quali è evidente che “l'esposizione al rumore risulti trascurabile” dalle altre in cui sono necessarie delle valutazioni con misurazioni.

Nel primo caso il documento ricorda che “si può ricorrere alla cosiddetta ‘giustificazione’ e, in tal caso, non sarà necessario approfondire oltre la Valutazione del Rischio”.  (vedi Art. 181 c. 3). Nell'ipotesi, quindi, di una valutazione senza misurazioni, la relazione tecnica deve indicare:
- il layout (planimetria e indicazione delle macchine, attrezzature, lavoratori esposti, ecc.);
- l'individuazione di eventuali fattori potenzianti il rischio (ad es.: vibrazioni, rumori impulsivi, ecc.);
- l'indicazione delle motivazioni che escludono il superamento dei valori di azione inferiori nella giornata/settimana/settimana ricorrente a massimo rischio;
- le conclusioni con le eventuali indicazioni specifiche per la riduzione del rischio.

Nel secondo caso invece, laddove non si possa “fondatamente escludere che siano superati i valori inferiori di azione (livello di esposizione giornaliera al rumore > 80dB(A) o livello di picco > 135dB(C)), la valutazione deve prevedere anche misurazioni”, la relazione tecnica deve contenere:
- il layout (planimetria e indicazione delle macchine, attrezzature, lavoratori esposti, ecc.);
- la descrizione del ciclo lavorativo (almeno di quelle fasi, in relazione alle quali, non è possibile ritenere la presenza di un rischio trascurabile);
- l'individuazione di eventuali fattori potenzianti il rischio (ad es.: vibrazioni, rumori impulsivi, ecc.);
- i risultati delle misurazioni di rumore;
- l'individuazione delle aree e delle macchine a forte rischio;
- la valutazione del rispetto dei valori limite di esposizione;
- il calcolo dei livelli di esposizione giornaliera/settimanale e di picco degli esposti oltre gli 80 dB(A) e i 135 dB(C);
- la valutazione dell'efficienza e dell'efficacia dei DPI uditivi, se ed in quanto forniti ai lavoratori;
- la definizione delle misure tecniche e organizzative di contenimento del rischio;
- le conclusioni.[/box-note]

Collegati
[box-note]La valutazione del rischio rumore - INAIL 2015
D.Lgs. 81/2008 Testo Unico Salute e Sicurezza Lavoro
DVR Rumore | Vibrazioni
Tabella obblighi D.Lgs. n. 81/2008 in relazione ai livelli di esposizione[/box-note]

Stima delle zone pericolose ATEX / CEI EN IEC 60079-10-1

ID 19034 CEI EN IEC 60079 10 1

Stima delle zone pericolose ATEX / CEI EN IEC 60079-10-1

ID 19034 | 28.03.2023 / Documento di approfondimento in allegato

Il documento illustra la stima delle zone pericolose ATEX di cui alla norma CEI EN IEC 60079-10-1:2021 (CEI: 31-87): Classificazione dei luoghi - Atmosfere esplosive per la presenza di gas con il metodo descritto nell'Allegato D e gli esempi di cui all’allegato E.

La norma ATEX EN IEC 60079-10-1 tratta la classificazione dei luoghi ove possono manifestarsi pericoli associati alla presenza di gas o vapori infiammabili e può essere utilizzata come base per effettuare la corretta progettazione, costruzione scelta e manutenzione delle apparecchiature per l'uso in aree pericolose.

[box-info]CEI EN IEC 60079-10-1:2021 (Classificazione CEI: 31-87) - Atmosfere esplosive- Parte 10-1: Classificazione dei luoghi - Atmosfere esplosive per la presenza di gas

Questa edizione della Norma CEI EN 60079-10-1 tratta la classificazione dei luoghi ove possono manifestarsi pericoli associati alla presenza di gas o vapori infiammabili e può essere utilizzata come base per effettuare la corretta progettazione, costruzione scelta e manutenzione delle apparecchiature per l'uso in un aree pericolose.

Essa si applica ai luoghi in cui vi può essere il pericolo di accensione dovuto alla presenza di gas o vapori infiammabili, miscelati in aria in condizioni atmosferiche normali, ma non si applica a:

a) miniere con possibile presenza di grisou;
b) luoghi di trattamento e produzione di esplosivi;
c) guasti catastrofici o rari malfunzionamenti non compresi nel concetto di normalità trattato in questa Norma;
d) locali adibiti ad uso medico;
e) ambienti domestici.
f) luoghi dove il pericolo può manifestarsi per la presenza di polveri o fibre combustibili, ma i principi della Norma possono essere usati per valutazioni con presenza di miscele ibride (si veda inoltre la Norma CEI EN 60079-10-2);

La Norma in oggetto sostituisce completamente la Norma CEI EN 60079-10-1:2016-11, che rimane applicabile fino al 22.01.2024.[/box-info]

Rispetto alla precedente edizione, oltre a modifiche e aggiornamenti di carattere editoriale e integrazioni di minore importanza, sono state introdotte le seguenti modifiche significative:

1. eliminazione dall’esclusione del campo di applicazione delle applicazioni commerciali ed industriali per utilizzo di gas a bassa pressione (art. 1);
2. eliminazione del fattore di sicurezza k nella fig. C.1 “Grafico per la valutazione del grado di diluizione” (art. C.3.5);
3. revisione delle equazioni C.2 e C.3 per il calcolo della portata dell’aria dovuta al vento (art. C.5.2);
4. revisione delle equazioni C.4 e C.5 per il calcolo della portata dell’aria in caso di ventilazione dovuta al galleggiamento termico e revisione del grafico di figura C.6 (art. C.5.3);
5. revisione dell’equazione C.6 ed eliminazione dell’equazione C.7 (art. C.5.4);
6. eliminazione del fattore di sicurezza k nella fig. D.1 “Diagramma per la stima delle distanze delle aree pericolose” (art. D.3).

Tra le novità introdotte dalla normativa ATEX vi è una metodologia descritta nell’allegato D per la stima delle zone pericolose, più semplice rispetto al metodo descritto nella guida CEI 31-35.

La classificazione delle aree è un metodo di analisi e classificazione dell'ambiente in cui possono esserci atmosfere di gas esplosivi, in modo da facilitare la corretta scelta, installazione e funzionamento delle apparecchiature da usare in tale ambiente.

La classificazione tiene conto anche delle caratteristiche di accensione del gas o delle polveri, come l'energia di accensione e la temperatura di accensione.

La classificazione delle aree ha due obiettivi principali:

- la determinazione del tipo di qualsiasi zona pericolosa, e
- l'estensione della zona.

Nel determinare dove può verificarsi un rilascio di gas o polveri infiammabili, la probabilità e la durata di emissione dovrebbero essere valutate, in base al grado di emissione. Una volta valutati il ​​grado di rilascio, il tasso di rilascio, la concentrazione, la velocità, la ventilazione e altri fattori, esiste una solida base su cui valutare la probabile presenza di un'atmosfera esplosiva nelle aree circostanti e determinare il tipo e/o l'estensione delle zone pericolose.

La norma ATEX EN IEC 60079-10-1individua tre gradi di emissione della sorgente:

grado di emissione continuo [3.4.2]: Emissione continua oppure che è prevista avvenire frequentemente o per lunghi periodi. NOTA: Entrambi i termini “frequentemente” e “lunghi” sono previsti per descrivere una probabilità estremamente elevata di una potenziale emissione. A tale proposito, questi termini non devono essere necessariamente quantificati.

grado di emissione primo [3.4.3]: Emissione che può essere prevista avvenire periodicamente oppure occasionalmente durante il funzionamento normale.

grado di emissione secondo [3.4.4]: Emissione che non è prevista avvenire nel funzionamento normale e, se essa avviene, è probabile accada solo poco frequentemente e per brevi periodi.

La probabilità della presenza di un'atmosfera di gas esplosivo dipende principalmente dal grado di emissione e dalla ventilazione. Questa è identificata come ZONA ATEX. Le zone sono riconosciute come: ZONA 0, ZONA 1, ZONA 2 ed area non pericolosa.

Nel caso in cui le zone create da fonti adiacenti di emissione si sovrappongano e siano di diversa classificazione, nell'area di sovrapposizione si applicheranno i criteri di classificazione più severi. Se le zone sovrapposte hanno la stessa classificazione, si applicherà di norma questa classificazione comune.

L’allegato D prevede l’analisi del tipo di zona e dell'estensione della zona per mettere in relazione diversi fattori tra cui:

- il grado di emissione;
- l'efficacia della ventilazione e il grado di diluizione;
- la disponibilità di ventilazione.

Norme del TUS per il rischio atmosfere esplosive ATEX: CEI EN 60079-10-1 e 2

La Norma CEI EN 61241-10 (CEI 31-66) per le polveri combustibili e la Norma CEI EN 60079-10 (CEI 31-30) per i gas, i vapori e le nebbie infiammabili sono indicate come riferimento per la classificazione dei luoghi con pericolo di esplosione dal D.Lgs. 81/08, nella Nota 3 dell’Allegato XLIX; dette norme sono ora sostituite rispettivamente dalla Norma CEI EN 60079-10-2 (CEI 31-88) e dalla Norma CEI EN 60079-10-1 (CEI 31-87), che devono essere intese come loro sostitute alla luce dell’evoluzione della Regola dell’arte (vedi art.28, comma 3 del D.Lgs. n. 81/08.).

[panel]D.Lgs. 81/08 Allegato XLIX

RIPARTIZIONE DELLE AREE IN CUI POSSONO FORMARSI ATMOSFERE ESPLOSIVE

OSSERVAZIONE PRELIMINARE.

Il sistema di classificazione che segue si applica alle aree in cui vengono adottati provvedimenti di protezione in applicazione degli articoli 258259262263.

1. AREE IN CUI POSSONO FORMARSI ATMOSFERE ESPLOSIVE

Un'area in cui può formarsi un'atmosfera esplosiva in quantità tali da richiedere particolari provvedimenti di protezione per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori interessati è considerata area esposta a rischio di esplosione ai sensi del presente titolo.

Un'area in cui non è da prevedere il formarsi di un'atmosfera esplosiva in quantità tali da richiedere particolari provvedimenti di protezione è da considerare area non esposta a rischio di esplosione ai sensi del presente titolo.
Le sostanze infiammabili e combustibili sono da considerare come sostanze che possono formare un'atmosfera esplosiva a meno che l'esame delle loro caratteristiche non abbia evidenziato che esse, in miscela con l'aria, non sono in grado di propagare autonomamente un'esplosione.

2. CLASSIFICAZIONE DELLE AREE A RISCHIO DI ESPLOSIONE

Le aree a rischio di esplosione sono ripartite in zone in base alla frequenza e alla durata della presenza di atmosfere esplosive.

Il livello dei provvedimenti da adottare in conformità dell'ALLEGATO L, parte A, è determinato da tale classificazione.

Zona 0
Area in cui è presente in permanenza o per lunghi periodi o frequentemente un'atmosfera esplosiva consistente in una miscela di aria e di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapore o nebbia.

Zona 1
Area in cui la formazione di un'atmosfera esplosiva, consistente in una miscela di aria e di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapori o nebbia, è probabile che avvenga occasionalmente durante le normali attività.

Zona 2
Area in cui durante le normali attività non è probabile la formazione di un'atmosfera esplosiva consistente in una miscela di aria e di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapore o nebbia o, qualora si verifichi, sia unicamente di breve durata.

Zona 20
Area in cui è presente in permanenza o per lunghi periodi o frequentemente un'atmosfera esplosiva sotto forma di nube di polvere combustibile nell'aria.

Zona 21
Area in cui la formazione di un'atmosfera esplosiva sotto forma di nube di polvere combustibile nell'aria, è probabile che avvenga occasionalmente durante le normali attività.

Zona 22
Area in cui durante le normali attività non è probabile la formazione di un'atmosfera esplosiva sotto forma di nube di polvere combustibile o, qualora si verifichi, sia unicamente di breve durata.

Note
1. Strati, depositi o cumuli di polvere combustibile sono considerati come qualsiasi altra fonte che possa formare un'atmosfera esplosiva.
2. Per "normali attività" si intende la situazione in cui gli impianti sono utilizzati entro i parametri progettuali.
3. Per la classificazione delle aree o dei luoghi si può fare riferimento alle norme tecniche armonizzate relative ai settori specifici, tra le quali:
EN 60079-10 (CEI 31-30) "Classificazione dei luoghi pericolosi" e successive modificazioni. (1)
EN 61241-10 (CEI 31-66) "Classificazione delle aree dove sono o possono essere presenti polveri combustibili" e successive modificazioni.  (1)
e le relative guide:
CEI 31-35 e CEI 31-56"
e per l'analisi dei pericoli, valutazione dei rischi e misure di prevenzione e protezione, alla norma:
EN 1127-1 "Atmosfere esplosive. Prevenzione dell'esplosione e protezione contro l'esplosione. Parte 1: Concetti fondamentali e metodologia".

Note
Il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106 (in SO n.142, relativo alla G.U. 05/08/2009, n.180) ha disposto (con l'art. 149, comma 1) la modifica dell'allegato XLIX.
(1) la Norma CEI EN 61241-10 (CEI 31-66) e la Norma CEI EN 60079-10 (CEI 31-30) sono sostituite rispettivamente dalla Norma CEI EN 60079-10-2 (CEI 31-88) e dalla Norma CEI EN 60079-10-1 (CEI 31-87).[/panel]

Decreto Legislativo n. 81 del 09 aprile 2008

Nel D.Lgs. n. 81/08., artt. 1728,viene riportato quanto segue.

Il datore di lavoro non può delegare la valutazione dei rischi con la conseguenza che spetta a lui il compito di elaborare il documento sulla valutazione dei rischi.

La valutazione dei rischi, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze e o preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti i gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari.

[panel]Art. 17 - Obblighi del datore di lavoro non delegabili

1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:

a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28; [...]

Art. 28 - Oggetto della valutazione dei rischi

1. La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei miscele chimiche impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro e i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili, come definiti dall'articolo 89, comma 1, lettera a), del presente decreto, interessati da attività di scavo. [...][/panel]

Inoltre, D.Lgs. n. 81/08., art. 293:

[panel]Art. 293 - Aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive

1. Il datore di lavoro ripartisce in zone, a norma dell'allegato XLIX, le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive.

2. Il datore di lavoro assicura che per le aree di cui al comma 1 siano applicate le prescrizioni minime di cui all'allegato L.

3. Se necessario, le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive in quantità tali da mettere in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori sono segnalate nei punti di accesso a norma dell'allegato LI e provviste di allarmi ottico/acustici che segnalino l'avvio e la fermata dell'impianto, sia durante il normale ciclo sia nell'eventualità di un'emergenza in atto.[/panel]

[...]

Estimation of hazardous areas

D.1 General

The guidance in this annex provides for the estimation of the type of zone (D.2) and the extent of zone (D.3) to relate relevant factors including:

- the grade of release (Annex B),
- the effectiveness of ventilation and degree of dilution (Annex C), and
- the availability of ventilation (Annex C).

The values for the parameters in the formulae provided should be selected to give an appropriate level of conservatism considering any uncertaintity. Based on this approach, specific safety factors are not shown.

D.2 Estimating types of the zones

Table D.1 can be used for estimating the type of zone for indoor areas and open areas.

Table D 1

Table D.1 - Zones for grade of release and effectiveness of ventilation

[...]

D.3 Estimating the extent of the hazardous area

The extent of the hazardous area or region where flammable gas may occur depends on the release rate and several other factors such as gas properties and release geometry and surrounding geometry.

Figure D.1 may be used as a guide to determine the extent of hazardous area for various forms of release. Other forms of calculation or assessment based on reputable sources may also be applied (see Annex K).

The curves are based on a zero background concentration and are not applicable for indoormedium and low dilution situations (see C.3.6.1).

NOTE The curves in the chart of Figure D.1 are based upon CFD simulations for different ‘ventilation velocities’. The distances in the chart are given to be reasonably worst-case for the given release. This has been compard with CFD simulations and the distances given in reputable industry codes.

The chart represents a rough approximation for some large-scale situations but would not be reliable on a small scale level. Where a zone of negligible extent (NE) is suggested then the use of this chart is not applicable.

Extrapolation of the curves beyond the chart area shown in should not be undertaken due to other factors that will affect the assessment beyond the limits indicated even though hazardous distances can be less than 1 m as well as higher than those shown in Figure D.1.

The appropriate line should be selected based on the type of release as either:

a) An unimpeded jet release with high velocity (typically a choked release);

b) A diffusive jet release with low velocity (typically a subsonic release) or a jet that loses its momentum due to the geometry of the release or impingement of the jet on nearby surfaces;

c) Heavy gases or vapours that spread along horizontal surfaces (e.g. the ground).

Use of the ‘Jet’ curve should applied with caution as many applications may be better represented by the ‘Diffusive’ curve.

Figura D 1

Figure D.1 - Chart for estimating hazardous area distances

[...]

E.2 Examples

Example 1

A normal industrial pump with mechanical (diaphragm) seal, mounted at ground level, located outdoor, pumping flammable liquid.

Characteristics of release:

Example 1 Characteristics release

Characteristics of location:

Example 1 Characteristics location

Effects of release:

Example 1 Effects release

Figure E 1

Figure E.1 - Degree of dilution (Example No. 1)

[...]

Table E.2 - Hazardous area classification data sheet - Part I: Flammable substance list and characteristics

Table E 2

[...]

Figure E 14 Example of hazardous area

Figure E.14 – Example of hazardous area classification for a compressor facility handling natural gas (elevation)

[...] segue in allegato

Fonti
CEI EN IEC 60079-10-1:2021 (CEI 31-87)

Certifico Srl - IT | Rev. 0.0 2023
©Copia autorizzata Abbonati

Matrice Revisioni:

Rev. Data Oggetto Autore
0.0 28.03.2023 --- Certifico Srl

Collegati
[box-note]EN 60079-X: Tutte le norme ATEX della serie
DVR ATEX | D.Lgs. 81/08 Titolo XI Protezione da atmosfere esplosive
Valutazione rischio ATEX: Quadro tecnico-normativo
CEI EN IEC 60079-10-1:2021 (CEI 31-87)
D.Lgs. 81/08
Direttiva 1999/92/CE
Guida atmosfere esplosive atex - INAIL 2013
CEI EN 60079-10-2 Luoghi ATEX polveri Ed. 2016
DVR atex polveri: Guida CEI 31-56 a EN 60079-10-2
EN 60079-X: Tutte le norme ATEX della serie
CEI 0-2 | Guida documentazione progetto impianti elettrici
Decreto Legislativo 85/2016 ATEX
www.tussl.it[/box-note]

Ponteggi fissi: quadro normativo

Ponteggi fissi quadro normativo 2018

Ponteggi fissi: quadro normativo / Rev. 4.0 del 24.07.2023

ID 6110 | 24.07.2023 - Rev. 4.0 2023 / Documento completo allegato

In allegato Documento quadro normativo sui ponteggi fissi, in relazione all'autorizzazione alla costruzione e impiego, con Decreti e Circolari e altra documentazione.

I ponteggi fissi (sistema di ponteggi di facciata secondo la UNI EN 12810-1), sono attrezzature di lavoro, e non macchine, e salvo assenza di movimenti, non sono soggetti alla Direttiva 2006/42/CE (macchine), e non sono rientranti nel campo di applicazione di altre direttive di prodotto. Non sono quindi soggetti a Marcatura CE.

Per essere autorizzati alla costruzione ed all'impiego è previsto il solo regime di autorizzazione ministeriale di cui all’Art. 131 del D.Lgs. 81/2008.

Il rilascio da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dell’autorizzazione alla costruzione ed all’impiego dei ponteggi era previsto già nel D.P.R. 164/56 all’art. 30.

Dal 1973 lo stesso Ministero ha emesso diverse centinaia di provvedimenti (autorizzazioni, estensioni, volture) che, fino alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008 (14 maggio 2008), avevano validità illimitata nel tempo.

Con il Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, viene introdotto il concetto di periodo di validità limitato dell’autorizzazione ministeriale:

 L’autorizzazione è soggetta a rinnovo ogni dieci anni per verificare l’adeguatezza del ponteggio all’evoluzione del progresso tecnico (Art. 131comma 5).

[box-info]UNI EN UNI EN 12810-1

Ai fini della presente norma europea si applicano i termini e le definizioni riportati nella EN 12811-1 e i seguenti.

sistema di ponteggio:

a) serie di componenti collegati tra loro, prevalentemente progettati per ii sistema di ponteggio, e
b) serie base di configurazioni del sistema valutate, e
c) manuale del prodotto.
...[/box-info]

Pubblicata la Circolare n. 10 del 28 maggio 2018 recante le istruzioni per il rinnovo delle autorizzazioni alla costruzione e all’impiego di ponteggi, ai sensi dell’art. 131, comma 5, del Decreto legislativo 9 aprile 2018, n. 81 e successive modificazioni.

Alla data, è assente un database consultabile utilizzatori dei ponteggi autorizzati.

I titolari di autorizzazioni ministeriali dovranno trasmettere al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali apposite istanze di rinnovo delle autorizzazioni in corso, corredando tale richiesta da una copia delle autorizzazioni a suo tempo rilasciate dall'Amministrazione, da una dichiarazione resa dal legale rappresentante, ai sensi del D.P.R. 445/2000, circa il mantenimento dei requisiti di sicurezza del ponteggio e da una dichiarazione, anch’essa resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, da cui risulti che la produzione del ponteggio è tuttora in corso.

[box-note]Rev. 4.0 del 24 Luglio 2023

Inseriti i seguenti riferimenti prassi:
Circolare n. 3/2003 del 23/05/2003 Prot. 21112 /PR/OP/PONT/CIRC
Nota del 14/04/2023, prot. n. 2573
Nota INL del 17 giugno 2022 prot. n. 3687[/box-note]

[box-note]Rev. 3.0 del 11 Gennaio 2023

Inseriti i seguenti riferimenti prassi:
Circolare MLPS 22 Novembre 1985 n.149
Circolare 9 Febbraio 1995 n. 20298/0M4[/box-note]

[box-note]Rev. 2.0 del 2 Dicembre 2022

Inseriti i seguenti riferimenti normativi:
- DM del MLPS 2 settembre 1968
- DM del MLPS 23 marzo 1990 n. 115
- DM del MLPS 22 maggio 1992 n. 466
- DM del MLPS 19 settembre 2000
- Decreto Direttoriale n.55 del 25/09/2020
Decreto Direttoriale MLPS n. 84 del 18 Ottobre 2022

Inseriti i seguenti riferimenti prassi:
- Circolare MLPS n. 3 dell’08/01/2001
- Circolare MLPS n. 7 del 12/01/2001
- Circolare MLPS n. 20 del 23/05/2003
- Circolare MLPS n. 11 del 24/03/2004
- Circolare MLPS n. 4 del 22/02/2006
- Circolare MLPS n. 11 del 04/04/2006
- Circolare MLPS n. 30 del 03/11/2006
- Circolare MLPS n. 3 del 25/01/2008 

Inserito Interpello n. 16/2015 del 29.12.2015

Aggiornate norme tecniche:
- UNI EN 74-1:2022
- UNI EN 74-2:2022

Inseriti link normativi: http://www.tussl.it[/box-note]

Autorizzazione ponteggio

I ponteggi fissi di cui all'Art. 131 del D.Lgs. 81/2008, per ciascun tipo di ponteggio, il fabbricante deve richiede al MLPS autorizzazione alla costruzione ed all'impiego (libretto), corredando la domanda di una relazione i cui contenuti sono riportati nell'Art. 132:

a) descrizione degli elementi che costituiscono il ponteggio, loro dimensioni con le tolleranze ammissibili e schema dell'insieme;
b) caratteristiche di resistenza dei materiali impiegati e coefficienti di sicurezza adottati per i singoli materiali;
c) indicazione delle prove di carico, a cui sono stati sottoposti i vari elementi;
d) calcolo del ponteggio secondo varie condizioni di impiego;
e) istruzioni per le prove di carico del ponteggio;
f) istruzioni per il montaggio, impiego e smontaggio del ponteggio;
g) schemi-tipo di ponteggio con l'indicazione dei massimi ammessi di sovraccarico, di altezza dei ponteggi e di larghezza degli impalcati per i quali non sussiste l'obbligo del calcolo per ogni singola applicazione.

Il MLPS, in aggiunta all'autorizzazione attesta, a richiesta e a seguito di esame della documentazione tecnica, la rispondenza del ponteggio già autorizzato anche alle norme UNI EN 12810 e UNI EN 12811 o per i giunti alla norma UNI EN 74.

L'autorizzazione è soggetta a rinnovo ogni dieci anni per verificare l'adeguatezza del ponteggio all'evoluzione del progresso tecnico.

Alla data notizia, l'elenco delle ditte autorizzate, escludendo le autorizzazioni per cui sono scaduti i termini di rinnovo ai sensi del D.Lgs. 81/2008 art. 131 comma 5, sono riportate nelle:

Circolare MLPS n. 11 2014 del 23 aprile 2014
Circolare MLPS n. 18 2010 del 08 Giugno 2010
Circolare MLPS n. 11 2008 del 14 Aprile 2008 (Scadenza 14 maggio 2018)

La domanda di rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'impiego di ponteggi va rivolta, dal fabbricante al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali, via Fornovo 8, Roma, utilizzando il seguente modello di istanza.

[panel]Scadenza 14 maggio 2018 delle autorizzazioni ponteggi richieste prima del 15 maggio 2008

La scadenza delle autorizzazioni dei ponteggi richieste prima del 15 maggio 2008. Le imprese possono comunque continuare ad impiegare tali ponteggi, anche dopo la cessazione della validità dell’autorizzazione, infatti con la Circolare MLPS n. 29 2010 il Ministero ha chiarito che in riferimento all'art. 131, comma 5 del D.Lgs. 81/2008:

il termine di validità delle autorizzazioni ministeriali rilasciate al fabbricante del ponteggio è il 14 maggio 2018, se sono state rilasciate prima del 15 maggio 2008, altrimenti dopo 10 anni dalla data di rilascio;

il Ministero ha però chiarito anche che tale autorizzazione riguarda il fabbricante del ponteggio o, comunque, chi l'ha richiesta, pertanto, l'impresa utilizzatrice potrà impiegare il ponteggio anche dopo la cessazione della validità decennale dell'autorizzazione; si ricorda comunque che in base all'art.15 del D.Lgs. 81/2008 i ponteggi come tutte le attrezzatture nei luoghi di lavoro per essere "a norma" devono consentire la migliore possibile sicurezza in funzione del progresso tecnico. [/panel] 

Gruppo di lavoro ponteggi fissi Art. 131 e opere provvisionali Art. 122

Il Gruppo di lavoro fornisce, all’esito di idonea istruttoria, un parere tecnico in ordine al rilascio delle autorizzazioni di cui all’articolo 131 del D.Lgs. 81/2008, nonché per eventuali profili applicativi in materia di opere provvisionali.

Il Decreto Direttoriale n.55 del 25/09/2020 è l'ultimo di ricostituzione del GL.

Relazione tecnica

La relazione tecnica dove includere almeno un indice generale e una premessa, vedi un modello esempio, in cui l'azienda richiedente indica il luogo di produzione e i nomi dei fornitori, e si impegna produrre all'interno dei suoi stabilimenti, almeno i componenti fondamentali del ponteggio specificati nella Circolare MLPS n. 30 del 29/09/2003.

Le istruzioni per la compilazione delle relazioni tecniche sono contenute nei seguenti documenti:

- Ponteggio a tubi e giunti (PTG) | Circolare MLPS n. 85 del 09/11/1978;
- Ponteggio a telai prefabbricati (PTP) | Circolare MLPS n. 44 del 15/05/1990;
- Ponteggio a montanti e traversi prefabbricati (PMTP) | Circolare MLPS n. 132 del 24/10/1991;

Durante la stesura delle relazioni occorre tener conto anche di quanto disposto da: 

D.M. del 02/09/1968
- Circolare MLPS n. 28 del 08/07/2004 
Lettera Circolare n. 22787/OM4 del 21/01/1999.

Ai sensi del D.P.C.M. n. 46 del 18/02/2011, tabella A n. prog. 13, la durata totale del procedimento di autorizzazione non può superare i 120 giorni.

Documentazione in cantiere

Nei cantieri in cui vengono usati ponteggi deve essere tenuta ed esibita, a richiesta degli organi di vigilanza, copia della documentazione di cui al comma 6 dell'articolo 131 del D.Lgs. 81/2008 (Libretto di Autorizzazione Ministeriale) e copia del piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.), in caso di lavori in quota, i cui contenuti sono riportati nell'allegato XXII del presente Titolo.

Il libretto di Autorizzazione Ministeriale da tenere in cantiere ed esibire agli organi di vigilanza è composto da:

- Copia della lettera di rilascio dell'Autorizzazione.
- Un allegato solitamente che contiene un estratto della relazione tecnica allegata all'istanza, su cui è stato apposto il timbro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in ogni pagina. Ai sensi del D.Lgs. 81/2008 art. 131 comma 6, l'allegato 1 deve contenere almeno i capitoli da 4 a 7.
- Un secondo allegato solitamente contrassegnato con il numero 2, fornito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali contestualmente al rilascio dell'Autorizzazione, uguale per tutti i fabbricanti e sostanzialmente identico all'allegato 2 alla Circolare MLPS n. 132 del 24/10/1991.

Norme tecniche

Il MLPS, in aggiunta alla documentazione di autorizzazione, a richiesta e a seguito di esame della documentazione tecnica, può richiedere la rispondenza del ponteggio già autorizzato anche alle norme UNI EN 12810 e UNI EN 12811 o per i giunti alla norma UNI EN 74.

UNI EN 12810-1:2004
Ponteggi di facciata realizzati con componenti prefabbricati - Parte 1: Specifiche di prodotto

La presente norma è la versione ufficiale della norma europea EN 12810-1 (edizione dicembre 2003). La norma specifica i requisiti prestazionali e i requisiti generali per la progettazione costruttiva e valutazione per i sistemi di ponteggi di facciata prefabbricati.

UNI EN 12810-2:2004 Ponteggi di facciata realizzati con componenti prefabbricati - Parte 2: Metodi particolari di progettazione strutturale

La presente norma è la versione ufficiale della norma europea EN 12810-2 (edizione dicembre 2003). La norma definisce le regole per la progettazione e l analisi strutturale dei sistemi di ponteggi di facciata attraverso calcoli e prove in conformità con la UNI EN 12810-1.

UNI EN 12811-1:2004 Attrezzature provvisionali di lavoro - Parte 1: Ponteggi - Requisiti prestazionali e progettazione generale

La presente norma è la versione ufficiale della norma europea EN 12811-1 (edizione dicembre 2003). La norma specifica i requisiti prestazionali e i metodi di progettazione strutturale e generale per ponteggi di accesso e di lavoro.

UNI EN 12811-2:2004 Attrezzature provvisionali di lavoro - Parte 2: Informazioni sui materiali

La presente norma è la versione ufficiale della norma europea EN 12811-2 (edizione febbraio 2004). La norma fornisce una guida su dove trovare le informazioni sui materiali usati di solito nei lavori temporanei.

UNI EN 12811-3:2005 Attrezzature provvisionali di lavoro - Parte 3: Prove di carico

La presente norma è la versione ufficiale in lingua inglese e italiana della norma europea EN 12811-3 (edizione novembre 2002). La norma specifica le regole per le prove di carico, la documentazione e la valutazione dei risultati di prova nel campo delle attrezzature di lavoro provvisionali ad azionamento non meccanico.

UNI EN 12811-4:2014 Attrezzature provvisionali di lavoro - Parte 4: Parasassi per ponteggi - Requisiti prestazionali e progettazione del prodotto

La presente norma è la versione ufficiale in lingua inglese della norma europea EN 12811-4 (edizione novembre 2013). La norma specifica i requisiti del prodotto, i metodi di progettazione strutturale e generale e le prove relativi a parasassi per ponteggi, destinati a proteggere i lavoratori e i passanti dalla caduta di oggetti dai ponteggi.
La norma si applica solamente a parasassi per i ponteggi che sono utilizzati come luoghi di lavoro.

UNI EN 74-1:2022
Giunti, spinotti e basette per l'utilizzo in strutture di sostegno per opere permanenti e ponteggi - Parte 1: Giunti per tubi - Requisiti e procedimenti di prova

La norma specifica per i giunti ortogonali, i giunti girevoli, i giunti a manicotto e i giunti paralleli:
- i materiali;
- i requisiti di progetto;
- le classi di resistenza con differenti parametri strutturali inclusi valori di resistenza e di rigidezza;
- i procedimenti di prova;
- la verifica e fornisce
- le raccomandazioni per il controllo durante la produzione.

UNI EN 74-2:2022
Giunti, spinotti e basette per l'utilizzo in strutture di sostegno per opere permanenti e ponteggi - Parte 2: Giunti speciali - Requisiti e procedimenti di prova

La norma specifica:
- i materiali,
- i requisiti di progetto,
- i valori specificati di resistenza e di rigidezza che un giunto deve ottenere quando sottoposto a prova,
- i procedimenti di prova e verifica, per i seguenti giunti speciali:
- mezzi giunti a vite e a cuneo, giunti a manicotto con perni a taglio, giunti di riduzione ortogonali e giunti di riduzione girevoli.
Essa fornisce raccomandazioni per il controllo durante la produzione. 

UNI EN 74-3:2007 Giunti, spinotti e basette per l utilizzo in strutture di sostegno per opere permanenti e ponteggi - Parte 3: Basette piane e spinotti - Requisiti e procedimenti di prova

La presente norma è la versione ufficiale della norma europea EN 74-3 (edizione aprile 2007). La norma specifica per basette piane e sagomate e spinotti sciolti da utilizzare con tubi con diametro di 48,3 mm in ponteggi e strutture di sostegno per opere permanenti:
- materiali,
- requisiti di progetto,
- procedimenti di prova,
- verifica.

UNI EN 16508:2016 Attrezzature provvisionali di lavoro - Copertura ed incapsulamento temporanei delle costruzioni - Requisiti prestazionali e di progettazione

La presente norma europea specifica i requisiti prestazionali e i metodi di progettazione sia per le coperture temporanee sia per gli incapsulamenti temporanei delle costruzioni.

È possibile proteggere le costruzioni in diversi modi, mediante: copertura sostenuta da una costruzione permanente esistente, copertura sostenuta da un ponteggio, copertura sostenuta da un'altra costruzione temporanea (esempio: struttura in acciaio), parete sostenuta da una costruzione separata, incapsulamento costituito da una struttura temporanea completa (includente una copertura, le pareti ed i corrispondenti sostegni temporanei)

Esempio di libretto (Fonte Marcegaglia)
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Ponteggi fissi quadro normativo Rev  2 0 2022

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Estratto normativo

D.Lgs. 81/2008
Titolo IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

Capo II
Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota

Sezione IV
Ponteggi e impalcature in legname

Sezione IV
Ponteggi e impalcature in legname

Art. 122. Ponteggi ed opere provvisionali

1. Nei lavori in quota, devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose conformemente ai punti 2, 3.1, 3.2 e 3.3 dell'allegato XVIII.

Art. 123. Montaggio e smontaggio delle opere provvisionali

1. Il montaggio e lo smontaggio delle opere provvisionali devono essere eseguiti sotto la diretta sorveglianza di un preposto ai lavori.

Art. 124. Deposito di materiali sulle impalcature

1. Sopra i ponti di servizio e sulle impalcature in genere è vietato qualsiasi deposito, eccettuato quello temporaneo dei materiali ed attrezzi necessari ai lavori.

2. Il peso dei materiali e delle persone deve essere sempre inferiore a quello che è consentito dalla resistenza strutturale del ponteggio; lo spazio occupato dai materiali deve consentire i movimenti e le manovre necessarie per l'andamento del lavoro.

Art. 125. Disposizione dei montanti 

1. I montanti devono essere costituiti con elementi accoppiati, i cui punti di sovrapposizione devono risultare sfalsati di almeno un metro; devono altresì essere verticali o leggermente inclinati verso la costruzione.

2. Per le impalcature fino ad 8 metri di altezza sono ammessi montanti singoli in un sol pezzo; per impalcature di altezza superiore, soltanto per gli ultimi 7 metri i montanti possono essere ad elementi singoli.

3. Il piede dei montanti deve essere solidamente assicurato alla base di appoggio o di infissione in modo che sia impedito ogni cedimento in senso verticale ed orizzontale.

4. L'altezza dei montanti deve superare di almeno m 1,20 l'ultimo impalcato; dalla parte interna dei montanti devono essere applicati correnti e tavola fermapiede a protezione esclusivamente dei lavoratori che operano sull'ultimo impalcato.

5. La distanza tra due montanti consecutivi non deve essere superiore a m 3,60; può essere consentita una maggiore distanza quando ciò sia richiesto da evidenti motivi di esercizio del cantiere, purché, in tale caso, la sicurezza del ponteggio risulti da un progetto redatto da un ingegnere o architetto corredato dai relativi calcoli di stabilità.

6. Il ponteggio deve essere efficacemente ancorato alla costruzione almeno in corrispondenza ad ogni due piani di ponteggio e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggi a rombo o di pari efficacia.

Art. 126. Parapetti

1. Gli impalcati e ponti di servizio, le passerelle, le andatoie, che siano posti ad un'altezza maggiore di 2 metri, devono essere provvisti su tutti i lati verso il vuoto di robusto parapetto e in buono stato di conservazione.

Art. 127. Ponti a sbalzo

1. Nei casi in cui particolari esigenze non permettono l'impiego di ponti normali, possono essere consentiti ponti a sbalzo purché la loro costruzione risponda a idonei procedimenti di calcolo e ne garantisca la solidità e la stabilità.

Art. 128. Sottoponti

1. Gli impalcati e ponti di servizio devono avere un sottoponte di sicurezza, costruito come il ponte, a distanza non superiore a m 2,50.

2. La costruzione del sottoponte può essere omessa per i ponti sospesi, per le torri di carico, per i ponti a sbalzo e quando vengano eseguiti lavori di manutenzione e di riparazione di durata non superiore a cinque giorni.

Art. 129. Impalcature nelle costruzioni in conglomerato cementizio

1. Nella esecuzione di opere a struttura in conglomerato cementizio, quando non si provveda alla costruzione da terra di una normale impalcatura con montanti, prima di iniziare la erezione delle casseforme per il getto dei pilastri perimetrali, deve essere sistemato, in corrispondenza al piano raggiunto, un regolare ponte di sicurezza a sbalzo, avente larghezza utile di almeno m 1,20.

2. Le armature di sostegno del cassero per il getto della successiva soletta o della trave perimetrale, non devono essere lasciate sporgere dal filo del fabbricato più di 40 centimetri per l'affrancamento della sponda esterna del cassero medesimo. Come sotto ponte può servire l'impalcato o ponte a sbalzo costruito in corrispondenza al piano sottostante.

3. In corrispondenza ai luoghi di transito o stazionamento deve essere sistemato, all'altezza del solaio di copertura del piano terreno, un impalcato di sicurezza (mantovana) a protezione contro la caduta di materiali dall'alto. Tale protezione può essere sostituita con una chiusura continua in graticci sul fronte del ponteggio, qualora presenti le stesse garanzie di sicurezza, o con la segregazione dell'area sottostante.

Art. 130. Andatoie e passerelle

1. Le andatoie devono avere larghezza non minore di m 0,60, quando siano destinate soltanto al passaggio di lavoratori e di m 1,20, se destinate al trasporto di materiali. La loro pendenza non deve essere maggiore del 50 per cento.

2. Le andatoie lunghe devono essere interrotte da pianerottoli di riposo ad opportuni intervalli; sulle tavole delle andatoie devono essere fissati listelli trasversali a distanza non maggiore del passo di un uomo carico.

Sezione V
Ponteggi fissi

Art. 131. Autorizzazione alla costruzione ed all'impiego 

1. La costruzione e l'impiego dei ponteggi realizzati con elementi portanti prefabbricati, metallici o non, sono disciplinati dalle norme della presente sezione.

2. Per ciascun tipo di ponteggio, il fabbricante chiede al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali l'autorizzazione alla costruzione ed all'impiego, corredando la domanda di una relazione nella quale devono essere specificati gli elementi di cui all'articolo seguente.

3. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in aggiunta all'autorizzazione di cui al comma 2 attesta, a richiesta e a seguito di esame della documentazione tecnica, la rispondenza del ponteggio già autorizzato anche alle norme UNI EN 12810 e UNI EN 12811 o per i giunti alla norma UNI EN 74.

4. Possono essere autorizzati alla costruzione ed all'impiego ponteggi aventi interasse qualsiasi tra i montanti della stessa fila a condizione che i risultati adeguatamente verificati delle prove di carico condotte su prototipi significativi degli schemi funzionali garantiscano la sussistenza dei gradi di sicurezza previsti dalle norme di buona tecnica.

5. L'autorizzazione è soggetta a rinnovo ogni dieci anni per verificare l'adeguatezza del ponteggio all'evoluzione del progresso tecnico.

6. Chiunque intende impiegare ponteggi deve farsi rilasciare dal fabbricante copia della autorizzazione di cui al comma 2 e delle istruzioni e schemi elencati al comma 1, lettere d), e), f) e g) dell'articolo 132.

7. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali si avvale anche dell'ISPESL per il controllo delle caratteristiche tecniche dei ponteggi dichiarate dal titolare dell'autorizzazione, attraverso controlli a campione presso le sedi di produzione.

Art. 132. Relazione tecnica

1. La relazione di cui all'articolo 131 deve contenere:

a) descrizione degli elementi che costituiscono il ponteggio, loro dimensioni con le tolleranze ammissibili e schema dell'insieme;

b) caratteristiche di resistenza dei materiali impiegati e coefficienti di sicurezza adottati per i singoli materiali;

c) indicazione delle prove di carico, a cui sono stati sottoposti i vari elementi;

d) calcolo del ponteggio secondo varie condizioni di impiego;

e) istruzioni per le prove di carico del ponteggio;

f) istruzioni per il montaggio, impiego e smontaggio del ponteggio;

g) schemi-tipo di ponteggio con l'indicazione dei massimi ammessi di sovraccarico, di altezza dei ponteggi e di larghezza degli impalcati per i quali non sussiste l'obbligo del calcolo per ogni singola applicazione.

Art. 133. Progetto

1. I ponteggi di altezza superiore a 20 metri e quelli per i quali nella relazione di calcolo non sono disponibili le specifiche configurazioni strutturali utilizzate con i relativi schemi di impiego, nonché le altre opere provvisionali, costituite da elementi metallici o non, oppure di notevole importanza e complessità in rapporto alle loro dimensioni ed ai sovraccarichi, devono essere eretti in base ad un progetto comprendente:

a) calcolo di resistenza e stabilità eseguito secondo le istruzioni approvate nell'autorizzazione ministeriale;

b) disegno esecutivo.

2. Dal progetto, che deve essere firmato da un ingegnere o architetto abilitato a norma di legge all'esercizio della professione, deve risultare quanto occorre per definire il ponteggio nei riguardi dei carichi, delle sollecitazioni e dell'esecuzione.

3. Copia dell'autorizzazione ministeriale di cui all'articolo 131 e copia del progetto e dei disegni esecutivi devono essere tenute ed esibite, a richiesta degli organi di vigilanza, nei cantieri in cui vengono usati i ponteggi e le opere provvisionali di cui al comma 1.

Art. 134. Documentazione

1. Nei cantieri in cui vengono usati ponteggi deve essere tenuta ed esibita, a richiesta degli organi di vigilanza, copia della documentazione di cui al comma 6 dell'articolo 131 e copia del piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.), in caso di lavori in quota, i cui contenuti sono riportati nell'allegato XXII del presente Titolo.

2. Le eventuali modifiche al ponteggio, che devono essere subito riportate sul disegno, devono restare nell'ambito dello schema-tipo che ha giustificato l'esenzione dall'obbligo del calcolo.

Art. 135. Marchio del fabbricante

1. Gli elementi dei ponteggi devono portare impressi, a rilievo o ad incisione, e comunque in modo visibile ed indelebile il marchio del fabbricante.

Art. 136. Montaggio e smontaggio

1. Nei lavori in quota il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona competente un piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.), in funzione della complessità del ponteggio scelto, con la valutazione delle condizioni di sicurezza realizzate attraverso l'adozione degli specifici sistemi utilizzati nella particolare realizzazione e in ciascuna fase di lavoro prevista. Tale piano può assumere la forma di un piano di applicazione generalizzata integrato da istruzioni e progetti particolareggiati per gli schemi speciali costituenti il ponteggio, ed è messo a disposizione del preposto addetto alla sorveglianza e dei lavoratori interessati.

2. Nel serraggio di più aste concorrenti in un nodo i giunti devono essere collocati strettamente l'uno vicino all'altro.

3. Per ogni piano di ponte devono essere applicati due correnti, di cui uno può fare parte del parapetto.

4. Il datore di lavoro assicura che:

a) lo scivolamento degli elementi di appoggio di un ponteggio è impedito tramite fissaggio su una superficie di appoggio, o con un dispositivo antiscivolo, oppure con qualsiasi altra soluzione di efficacia equivalente;

b) i piani di posa dei predetti elementi di appoggio hanno una capacità portante sufficiente;

c) il ponteggio è stabile;

d) Lettera soppressa dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106;

e) le dimensioni, la forma e la disposizione degli impalcati di un ponteggio sono idonee alla natura del lavoro da eseguire, adeguate ai carichi da sopportare e tali da consentire un'esecuzione dei lavori e una circolazione sicure;

f) il montaggio degli impalcati dei ponteggi è tale da impedire lo spostamento degli elementi componenti durante l'uso, nonché la presenza di spazi vuoti pericolosi fra gli elementi che costituiscono gli impalcati e i dispositivi verticali di protezione collettiva contro le cadute.

5. Il datore di lavoro provvede ad evidenziare le parti di ponteggio non pronte per l'uso, in particolare durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione, mediante segnaletica di avvertimento di pericolo generico e delimitandole con elementi materiali che impediscono l'accesso alla zona di pericolo, ai sensi del titolo V.

6. Il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la diretta sorveglianza di un preposto, a regola d'arte e conformemente al Pi.M.U.S., ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste.

7. La formazione di cui al comma 6 ha carattere teorico-pratico e deve riguardare:

a) la comprensione del piano di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio;

b) la sicurezza durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio con riferimento alla legislazione vigente;

c) le misure di prevenzione dei rischi di caduta di persone o di oggetti;

d) le misure di sicurezza in caso di cambiamento delle condizioni meteorologiche pregiudizievoli alla sicurezza del ponteggio;

e) le condizioni di carico ammissibile;

f) qualsiasi altro rischio che le suddette operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione possono comportare.

8. I soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità dei corsi sono riportati nell'allegato XXI.

Art. 137. Manutenzione e revisione

1. Il responsabile del cantiere, ad intervalli periodici o dopo violente perturbazioni atmosferiche o prolungata interruzione di lavoro deve assicurarsi della verticalità dei montanti, del giusto serraggio dei giunti, della efficienza degli ancoraggi e dei controventi, curando l'eventuale sostituzione o il rinforzo di elementi inefficienti. 

2. I vari elementi metallici devono essere difesi dagli agenti nocivi esterni con idonei sistemi di protezione.

Art. 138. Norme particolari

1. Le tavole che costituiscono l'impalcato devono essere fissate in modo che non possano scivolare sui traversi metallici.

2. È consentito un distacco delle tavole del piano di calpestio dalla muratura non superiore a 20 centimetri.

3. È fatto divieto di gettare dall'alto gli elementi del ponteggio.

4. È fatto divieto di salire e scendere lungo i montanti.

5. Per i ponteggi di cui alla presente sezione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni relative ai ponteggi in legno. Sono ammesse deroghe:

a) alla disposizione di cui all'articolo 125, comma 4, a condizione che l'altezza dei montanti superi di almeno 1 metro l'ultimo impalcato (...);

b) alla disposizione di cui all'articolo 126, comma 1, a condizione che l'altezza del parapetto sia non inferiore a 95 cm rispetto al piano di calpestio;

c) alla disposizione di cui all'articolo 126, comma 1, a condizione che l'altezza del fermapiede sia non inferiore a 15 cm rispetto al piano di calpestio;

d) Lettera soppressa dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.

... Segue in allegato

Elaborato Certifico Srl - IT | Rev. 4.0 2023
©Copia autorizzata Abbonati

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Matrice revisioni

Rev. Data Oggetto
4.0 24.07.2023

Inseriti i seguenti riferimenti prassi:
Circolare n. 3/2003 del 23/05/2003 Prot. 21112 /PR/OP/PONT/CIRC
Nota del 14/04/2023, prot. n. 2573
Nota INL del 17 giugno 2022 prot. n. 3687

3.0 11.01.2023

Inseriti i seguenti riferimenti prassi:
Circolare MLPS 22 Novembre 1985 n.149
Circolare 9 Febbraio 1995 n. 20298/0M4

2.0 02.12.2022

Inseriti i seguenti riferimenti normativi:
DM del MLPS 2 settembre 1968
DM del MLPS 23 marzo 1990 n. 115
DM del MLPS 22 maggio 1992 n. 466
DM del MLPS 19 settembre 2000
Decreto Direttoriale n.55 del 25/09/2020
Decreto Direttoriale MLPS n. 84 del 18 Ottobre 2022

Inseriti i seguenti riferimenti prassi:
Circolare MLPS n. 3 dell’08/01/2001
Circolare MLPS n. 7 del 12/01/2001
Circolare MLPS n. 20 del 23/05/2003
Circolare MLPS n. 11 del 24/03/2004
Circolare MLPS n. 4 del 22/02/2006
Circolare MLPS n. 11 del 04/04/2006
Circolare MLPS n. 30 del 03/11/2006
Circolare MLPS n. 3 del 25/01/2008 

Inserito Interpello n. 16/2015 del 29.12.2015

Aggiornate norme tecniche:
- UNI EN 74-1:2022
- UNI EN 74-2:2022

Inseriti link normativi: http://www.tussl.it
1.0 28.05.2018 Aggiunta Circolare n. 10 del 28 maggio 2018
0.0 09.05.2018 ---

Collegati
[box-note]Preposto sorveglianza PIMUS / Note e Modello nomina
Ponteggi di facciata: Elementi / Designazione / Classificazione
Ponteggi: Modello di Pi.M.U.S. Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio
Circolare MLPS n. 10 del 28 maggio 2018
D.Lgs. 81/2008 Testo Unico Salute e Sicurezza Lavoro
I ponteggi di facciata - Analisi requisiti legislazione italiana e norme tecniche europee
Ponteggi fissi - Quaderno INAIL 2018
I ponteggi di facciata - Analisi requisiti legislazione italiana e norme tecniche europee
Check List | Schede di verifica ponteggi[/box-note]

Sicurezza magazzini a scaffalature metalliche: Quadro normativo e Check list

Sicurezza magazzini a scaffalature metalliche   Quadro normativo e Check list 2023

Sicurezza magazzini a scaffalature metalliche: Quadro normativo e Check list / Update Aprile 2023

ID 4075 | Rev 4.0 del 30 Aprile 2023 / Documento completo allegato

Il Documento si concentra sulle “Scaffalature metalliche” (non autoportanti/non NTC2018), che, come espresso dalla Commissione per gli interpelli, non sono da considerare “attrezzature di lavoro”, (salvo che non siano macchine), ma ad “arredi” e quindi per l’uso/manutenzione/ecc sono soggette agli obblighi del D.Lgs. 81/2008 All. IV “Luoghi di lavoro" e Norme tecniche correlate. 

[box-info]Update 4.0 del 30 Aprile 2023

Documento aggiornato alla norma UNI 11636:2023 - Validazione attrezzature di immagazzinamento, con nota sul Documento relativo:

Documento di validazione e Rapporto di ispezione scaffalature metalliche UNI 11636:2023[/box-info]

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Excursus

Le scaffalature industriali sono strutture metalliche particolari e sono solo in parte riconducibili alle tradizionali costruzioni in carpenteria metallica.

Per la progettazione statica della scaffalatura è possibile affidarsi alle norme:

UNI EN 15878:2010 Sistemi di stoccaggio statici di acciaio - Termini e definizioni
UNI EN 15512:2021 Steel static storage systems - Adjustable pallet racking systems - Principles for structural design
UNI EN 15620:2021 Steel static storage systems - Tolerances, deformations and clearances
UNI EN 15635:2009 Sistemi di stoccaggio statici di acciaio - Utilizzo e manutenzione dell'attrezzatura di immagazzinaggio
UNI EN 15629:2009 Sistemi di stoccaggio statici di acciaio - Specifiche dell'attrezzatura di immagazzinaggio

solo UNI:

UNI 11636:2023 Scaffalature industriali metalliche - Validazione delle attrezzature di immagazzinamento (Rev. 4.0)
UNI 11262:2017 Scaffalature metalliche - Scaffalature commerciali di acciaio - Requisiti, metodi di calcolo e prove, fornitura, uso e manutenzione

[box-info]Scaffalature in zona sismica

Per la progettazione antisismica di una scaffalatura il riferimento consolidato è la norma UNI EN:

UNI EN 16681:2016
Sistemi di stoccaggio statici di acciaio - Scaffalature porta-pallet - Principi per la progettazione sismica

La norma specifica i requisiti di progettazione strutturale applicabili a tutti i sistemi di scaffalature porta-pallet costituiti da elementi di acciaio destinati allo stoccaggio di unità di carico e soggetti ad azioni sismiche. Sono esclusi altri tipi di strutture di stoccaggio



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_______

Vedasi anche:

FEM 10.2.08
Recommendations for the design of static steel pallets racks under seismic conditions[/box-info]

L’obbligatorietà della progettazione antisismica discende dalla legislazione vigente in Italia:

(1) In materia di sicurezza negli ambienti di lavoro (D.Lgs. 81/2008)
(2) In materia di sicurezza delle strutture (D.M. 17/01/2018 - NTC2018)

In ambito Italiano la situazione normativa presenta alcune particolarità dovute ai criteri di inquadramento delle scaffalature, che si traducono nei seguenti due casi: 

- Magazzini Non-Autoportanti: in questo caso le scaffalature metalliche, contenute all’interno di opere ordinarie di ingegneria civile, sono generalmente considerate come “attrezzature da magazzino” non soggette ai requisiti delle NTC2018

Eventuali certificazioni antisismiche sono redatte con riferimento a:
- UNI EN 16681:2016;
- FEM 10.2.08.


- Magazzini Autoportanti: in questo caso la scaffalatura è anche struttura portante primaria dell’involucro edilizio che la contiene ed è per questo soggetta alle prescrizioni delle NTC2018.

2. CLASSIFICAZIONE SCAFFALATURE
Sulle scaffalature, la Commissione per gli interpelli (Art. 12, D.Lgs. n. 81/2008) con l’interpello n. 16/2013 indica come l'attività di montaggio e smontaggio di scaffalature metalliche all’interno di locali hobbistici o industriali.

“possibilità di escludere dal campo di applicazione del Titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008 ed in particolare dall’art. 89, comma 1, lett. a) - definizione di cantiere - un luogo di lavoro dove è effettuato il montaggio di scaffalature all’interno di locali, sia di tipologia da “hobbistica” che “industriale”, che non rientrino nella tipologia di magazzini industriali autoportanti dove invece è possibile assimilare l’impianto a opere fisse in metallo come riportato dall’allegato X D.Lgs. n. 81/2008.”

In particolare il chiarimento è richiesto per i locali in cui:

- non sono presenti all’interno altre lavorazioni edili o impiantistiche;
- non sono aperte pratiche edilizie con il Comune competente per territorio.

Nell’interpello si elencano esempi di scaffalature metalliche menzionate nella “Guida alla sicurezza delle scaffalature e dei soppalchi” dell’ACAI - Associazione fra i Costruttori in Acciaio Italiani - Sezione Scaffalature Industriali - Gruppo di Lavoro “Sicurezza” (Milano, 2008), e se traccia indica la normativa d’interesse:
...



....

La Commissione Interpelli ritiene “che le scaffalature metalliche non siano attrezzature di lavoro, come definite dall'art. 69, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008, salvo i casi in cui le stesse rientrino nella definizione di macchine ai sensi del D.Lgs. n. 17/2010”.

Schematizzando:

Escluso il contesto “opera civile D.M. 14/01/2008” e la classificazione in “attrezzatura” e “macchine” (Direttiva macchine 2006/42/CE), gli obblighi del DL relativi al TUS, sono riconducibili ai “Luoghi di lavoro" All. IV. 

Le norme tecniche di riferimento per la progettazione/uso/manutenzione delle scaffalature metalliche sono in breve sintesi quelle dei “Sistemi di stoccaggio statici di acciaio”:

Norme tecniche riferimento scaffalature

UNI EN 15635:2009 
Sistemi di stoccaggio statici di acciaio - Utilizzo e manutenzione dell'attrezzatura di immagazzinaggio

In particolare la UNI EN 15635 è così strutturata:

0. Introduzione
1.  Scopo
2.  Riferimenti normativi
3.  Termini e definizioni
4.  Requisiti operativi
5.  Dati impor tanti rilevanti per l’utente
6.  Assemblaggio e installazione
7.  Modifiche alla configurazione della scaffalatura
8.  Uso della scaffalatura
9.  Sicurezza delle scaffalature in uso e valutazione dei componenti danneggiati


(8) USO DELLA SCAFFALATURA

8.1. Sicurezza generale
- Addetto alla sicurezza dell’attrezzatura di immagazzinaggio (PRSES)
- Cartelli di carico
- Addestramento

8.2. Movimentazione delle Unità di Carico (Handling)
- Requisiti dei pallet (Peso, Stabilità, Distanze)
- Sequenze di carico/scarico
...

(9) SICUREZZA DELLE SCAFFALATURE IN USO E VALUTAZIONE DEI COMPONENTI DANNEGGIATI

9.1. Procedure
- Utilizzo del sistema secondo le sue specifiche
- Nomina di un PRSES (Person Responsable for Storage Equipment Safety)
- Esecuzione delle ispezioni
- Esecuzione della manutenzione
- Contenimento dei danni


...

4. CLASSIFICAZIONE DEL DANNO
...

9.2 p) L’ utilizzatore dovrebbe considerare che verifiche regolari della struttura della scaffalatura devono essere condotte durante il suo ciclo di vita, includendo spiegazioni circa i livelli di danno

- verde
- ambra
- rosso

al fine di assicurare che ogni danno che necessita di un intervento immediato sia eliminato celermente attraverso la sostituzione del componente danneggiato con uno identico dello stesso costruttore.

...

UNI EN 15629:2009
Sistemi di stoccaggio statici di acciaio - Specifiche dell'attrezzatura di immagazzinaggio

1 - L’utilizzatore ha la responsabilità di sottoporre la scaffalatura, durante il suo ciclo di vita, a regolari ispezioni al fine di assicurare che ogni danno occorso sia riparato o ogni componente danneggiato sia sostituito con nuove parti identiche dello stesso produttore - App. A, lett. l)

3 - L’utilizzatore dovrebbe dotarsi di personale addestrato all'utilizzo dei mezzi di movimentazione delle merci e capace di operare con le scaffalature garantendo la sicurezza delle operazioni;
...

5. LISTE DI CONTROLLO

Per ogni tipologia di scaffalatura deve essere reso disponibile il manuale d’uso e manutenzione che contiene le principali avvertenze per il corretto montaggio ed impiego della scaffalatura.

Ad esempio il manuale deve riportare:

- la sequenza e le modalità delle operazioni di montaggio della scaffalatura;
- le tolleranze massime ammissibili sui fuori-piombo e sui disallineamenti e le modalità di misura e controllo degli stessi durante la vita della scaffalatura;
- i riferimenti dei criteri per la sicurezza del personale adibito al montaggio, in accordo con la regolamentazione vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- l’obbligo di esporre in posizione visibile i cartelli di portata;
- il divieto di alterare la geometria progettata senza il consenso del fabbricante, al di fuori del campo di variazione specificato;
- la necessità di sostituzione di elementi danneggiati.
...

5.1 CHECK LIST PER ISPEZIONE SCAFFALATURE

L’Ispezione delle scaffalature deve essere effettuata da Persona Competente almeno ogni 12 mesi UNI 15635:2009.


... 

5.2 CHECK LIST SCAFFALATURE E ARMADI A CASSETTIERA (SUVA)


...

6. DOCUMENTO DI VALIDAZIONE E RAPPORTO DI ISPEZIONE SCAFFALATURE METALLICHE UNI 11636:2023

Vedi il Documento:     

La norma UNI 11636:2023 Scaffalature industriali metalliche - Validazione delle attrezzature di immagazzinamento, fornisce una metodologia per stabilire, definire e identificare lo stato funzionale di una scaffalatura in uso. Nell'Appendice A è riportato il contenuto del Documento di validazione e del Rapporto di ispezione.

Documenti
1. Documento validazione e Rapporto ispezione scaffalature metalliche UNI 11636
2. Modello Documento di validazione scaffalature metalliche UNI 11636
3. Modello Rapporto ispezione a vista scaffalature metalliche UNI 11636
4. Modello Rapporto ispezione esperto validatore scaffalature metalliche UNI 11636

Vedi

7. CARTELLI DI CARICO SCAFFALATURE METALLICHE EN 15635

Vedi il Documento:     

 

Il Documento illustra i Cartelli di carico da apporre da apporre per diverse tipologie di scaffalature metalliche in accordo con la norma UNI EN 15635 Utilizzo e manutenzione dell’attrezzatura di immagazzinaggio. Riportato inoltre cartello di carico per sistemi di soppalchi.

La norma UNI EN 15635 all’Appendice B Esempi tipici di cartelli di carico, riporta, per diverse tipologie di scaffalature metalliche, i cartelli di carico corretti da apporre. L'utilizzo dei cartelli di carico è importante per il funzionamento e l'impiego in sicurezza dell'attrezzatura. I cartelli di portata devono essere esposti in luogo ben visibile sull'attrezzatura o in prossimità di essa.

[box-warning]I Cartelli di carico devono essere forniti dal fabbricante

Il fabbricante deve fornire i cartelli di carico nei colori di sicurezza approvati, contenenti le informazioni sui limiti di portata del sistema.[/box-warning]

Cartelli di carico scaffalature metalliche EN 15635
...

segue

1. INTRODUZIONE
2. CLASSIFICAZIONE SCAFFALATURE
3. NORME TECNICHE DI RIFERIMENTO
4. CLASSIFICAZIONE DEL DANNO
5. CHECK LIST
5.1 CHECK LIST PER ISPEZIONE SCAFFALATURE
5.2 CHECK LIST SCAFFALATURE E ARMADI A CASSETTIERA (SUVA)
6. DOCUMENTO DI VALIDAZIONE E RAPPORTO DI ISPEZIONE SCAFFALATURE METALLICHE UNI 11636:2023 (Rev. 4.0)
7. CARTELLI DI CARICO SCAFFALATURE METALLICHE EN 15635
9. TERREMOTO EMILIA
9. NORMATIVA
FONTI
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Matrice revisioni:

Rev. Data Oggetto Autore
4.0 Aprile 2023 Documento di validazione e Rapporto di ispezione scaffalature metalliche UNI 11636:2023 Certifico Srl
3.0 Giugno 2022 UNI EN 16681:2016
Progettazione scaffalature metalliche in zona sismica
Certifico Srl
2.0 Novembre 2021 Update normativo Certifico Srl
1.0 Giugno 2018 Update normativo Certifico Srl
0.0 Maggio 2017 --- Certifico Srl

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Collegati
[box-note]Documento di validazione e Rapporto di ispezione scaffalature metalliche UNI 11636:2023
UNI 11636:2023 / Validazione attrezzature di immagazzinamento
Scaffali e sistemi di scaffalature & Direttiva macchine
UNI EN 15620:2021 - Scaffalature portapallet
Guida alla sicurezza delle scaffalature e dei soppalchi
Scaffalature: UNI EN 15635:2009 Responsabile “PRSES”
Cartelli di carico scaffalature metalliche EN 15635
UNI EN 16681:2016[/box-note]

Controllo acque generatori di vapore | Tabelle Circolare ANCC 30/81

Controllo delle acque generatori di Vapore   Tabelle circolare ANCC 30 81

Controllo delle acque generatori di Vapore / Tabelle circolare ANCC 30/81

ID 18665 | 16.01.2023 / Documento completo in allegato

I generatori di Vapore sono soggetti a corrosione delle pareti delle parti metalliche interne a contatto con l’acqua. È quindi obbligatorio tenere un registro, con annotati i valori di alcuni parametri dell’acqua di alimento e dell’acqua di caldaia (ex circolare ANCC 30/81; UNI EN 12952-12 UNI EN 12952-10).

Per i Generatori di vapore in possesso inoltre dell’esonero ex art 43 DM 21/05/1974 deve essere tenuto e aggiornato il relativo registro dei controlli periodici.

Tabelle circolare ANCC 30/81

Tabella - Valore limite delle caratteristiche dell’acqua di alimento dei generatori a tubi da fumo e tipo Cornovaglia

Valore limite delle caratteristiche dell acqua di alimento dei generatori a tubi da fumo e tipo Cornovaglia   Tabella

1) I valori sono riferiti all’acqua di reintegro di generatori funzionanti in ciclo chiuso. I gas O2 e CO2 vengono in gran parte allontanati attraverso gli sfiati dell’aria previsti nei punti alti dell’impianto di distribuzione; sono comunque opportuni un adeguato trattamento e condizionamento chimico.
(2) Questi valori sono validi presupponendo la presenza di un degassatore termico. In assenza del degassatore, è opportuno comunque elevare la temperatura dell’acqua contenuta nel serbatoio ad almeno 80°C onde ridurre il tenore di gas disciolti (O2 e CO2).
(3) Per i generatori di vapore che usufruiscono dell’esonero previsto dall’art. 43 del DM 21.5.74 e relativa specifica tecnica applicativa – regola E.2 E.3 della raccolta E. nonché per i generatori di vapore con piastre tubiere piane e fondi piani senza risvolto saldati d’angolo – capitolo 1.R della raccolta VSG e circ. n. prot.47351 dell’1.12.7 – il valore della durezza totale non deve essere – in ogni caso e senza possibilità di deroga – superiore a 5.

Tabella - Valore limite delle caratteristiche dell’acqua di esercizio dei generatori a tubi da fumo e tipo Cornovaglia

Valore limite delle caratteristiche dell acqua di esercizio dei generatori a tubi da fumo e tipo Cornovaglia   Tabella

(1) Per mantenere nel generatore i valori dei parametri alcalinità, silice entro i limiti prescritti o raccomandati, è necessario effettuare uno spurgo, possibilmente continuo del generatore.
I valori delle concentrazioni nell’acqua di alimento e del generatore sono legati con lo spurgo continuo della seguente relazione: S%= 100+ Ca/Ce
S%= entità dello spurgo in percento rispetto all’acqua introdotta nel generatore.
Ca= concentrazione reale di un determinato sale o ione nell’acqua di alimento
Ce= concentrazione massima ammessa nel generatore per lo stesso sale.
(2) La corretta gestione presuppone normalmente l’impiego di condizionante/i i cui dosaggi e limiti sono in relazione alla natura e alle caratteristiche degli stessi.
(3) Determinata sul campione filtrato.
(4) I due parametri hanno lo stesso significato fisico: i valori però sono correlabili solo se si conosce la composizione chimica dell’acqua.
(5) Per i generatori di vapore specificati nel punto (3) della prima tabella il valore della durezza totale non deve essere - in ogni caso e senza possibilità di deroghe – superiore a 5 ed analogamente i valori dell’alcalinità totale e dei STD non devono essere superiori ai valori indicati nella medesima tabella.

Tabella - Valori limite delle caratteristiche dell’acqua di alimento dei generatori a tubi di acqua con pressione fino a 160 bar

[..]

Tabella - Valori limite delle caratteristiche dell’acqua di esercizio dei generatori a tubi di acqua con pressione fino a 160 bar

[..]

Tabella - Frequenza delle analisi dell’acqua dei generatori a tubi di fumo e tipo Cornovaglia

Frequenza delle analisi dell acqua dei generatori a tubi di fumo e tipo Cornovaglia

S/4= 4 volte la settimana con corredi analitici anche non strumentali
Note: controllare visivamente nei ritorni di condensa potenzialmente inquinabili l’eventuale presenza di sostanze oleose.
- E’ buona norma specialmente in condizioni di esercizio variabili sottoporre, con frequenza mensile, un campione significativo delle acque di alimento e di esercizio, ad analisi completa.
- Nel caso di più generatori alimentati in parallelo non è necessario ripetere le analisi dell’acqua di alimento per ciascuno dei generatori.

Tabella - Frequenza delle analisi dell’acqua di alimento dei generatori a tubi d’acqua con pressione fino a 160 bar

...segue in allegato

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Conduzione dei generatori di vapore: quadro normativo
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Nuova Direttiva PED 2014/68/UE[/box-note]