Certifico Documentazione Tecnica Direttiva LV - NEW
Ed. 2017
Documentazione Tecnica Direttiva LV 2014/35/UE (Allegato II), con esempio della Documentazione elaborata per prodotto Lasercut classe 3B sulla norma EN 60825-1:2014 armonizzata Direttiva LV.
Il prodotto Certifico Documentazione Tecnica Direttiva LV (Fascicolo Tecnico) è un Master doc/pdf per la redazione della Documentazione Tecnica (Technical Documentation) prevista dalla Direttiva LV 2014/35/UE (già Direttiva 2006/95/CE).
La Direttiva LV 2014/35/UE è una Direttiva di Prodotto che riguarda il materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione ed è entrata in vigore il 18 Aprile 2015 (la Direttiva sostituita 2006/95/CE è abrogata a decorrere dal 20 aprile 2016).
Il Prodotto è strutturato come master per la marcatura CE di materiale elettrico rientrante nel campo di applicazione della Direttiva ed ha, per applicazione reale, documentazione esempio per un Prodotto lasercut, componente destinato ai costruttori di macchine per l’installazione in sistemi di taglio laser.
Il costruttore della macchina dovrà integrare il laser in accordo alle norme tecniche ed alla legislazione applicabile. Solo personale qualificato può installare il componente.
Il lasercut di esempio è un laser di classe 3B in accordo con la norma tecnica EN 60825-1, armonizzata Direttiva LV 2014/35/UE.
Nel Prodotto è presente un estratto della norma EN 60825-1 relativa alla classificazione dei laser.
Il Prodotto è completo dei nuovi obblighi previsti dall'Allegato II Modulo A Controllo Interno della Produzione e rientra anche nel campo di applicazione della Direttiva EMC 2014/30/UE.
Norme armonizzate Direttiva LV 2014/35/UE per i laser:
EN 60825-1:2014
Sicurezza dei prodotti laser
Parte 1: Classificazione degli apparecchi e requisiti
EN 60825-1:2007 / A1:2008 / A2:2011
Sicurezza degli apparecchi laser
Parte 4: Barriere per laser
Documentazione Tecnica (Modulo A)
Il controllo interno della produzione (Modulo A) è la procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai punti 2, 3 e 4 e si accerta e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che il materiale elettrico interessato soddisfa le prescrizioni della presente direttiva ad esso applicabili.
Documentazione tecnica
Il fabbricante compila la documentazione tecnica.
La documentazione permette di valutare la conformità del materiale elettrico ai requisiti pertinenti e comprende un’analisi e una valutazione adeguate dei rischi. La documentazione tecnica precisa le prescrizioni applicabili e include, se necessario ai fini della valutazione, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento del materiale elettrico. La documentazione tecnica contiene, laddove applicabile, almeno gli elementi seguenti:
a) una descrizione generale del materiale elettrico;
b) i disegni di progettazione e fabbricazione, nonché gli schemi di componenti, sottounità, circuiti ecc.;
c) le descrizioni e le spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e schemi e del funzionamento del materiale elettrico;
d) un elenco delle norme armonizzate, applicate completamente o in parte, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o delle norme internazionali o nazionali di cui agli articoli 13 e 14, e, qualora non siano state applicate tali norme armonizzate o tali norme internazionali o nazionali, le descrizioni delle soluzioni adottate per soddisfare gli obiettivi di sicurezza della presente direttiva, compreso un elenco delle altre pertinenti specifiche tecniche applicate. In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate o delle norme internazionali o nazionali di cui agli articoli 13 e 14, la documentazione tecnica specifica le parti che sono state applicate;
e) i risultati dei calcoli di progettazione realizzati, degli esami effettuati ecc.; e
f) le relazioni sulle prove effettuate.
Il Prodotto formato Adobe portfolio contiene:
1. Premessa
1.1 Descrizione Prodotto [doc]
1.2 Percorso di Conformità [doc]
2. Documenti di Progetto
2.1 Schemi Elettrici [doc]
2.2 Documenti Componenti Commerciali [doc]
2.3 Disegni Tecnici [pdf]
2.4 Part List [pdf]
3. Valutazione dei Rischi
3.1 Classificazione EN 60825-1
3.2 Valutazione dei rischi
4. Manuali di Istruzioni Uso E Manutenzione
4.1 Manuali di Istruzioni Uso E Manutenzione [doc]
5. Dichiarazione di Conformità UE
5.1 Dichiarazione UE Conformità [doc]
6. Marcatura CE
6.1 Marcatura CE [doc]
7. Documenti Qualità
8. Test Report [pdf]
9. Legislazione [pdf]
10. Norme armonizzate [pdf]
11. Safety labels laser EN 60825-1 [jpg]
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I nostri prodotti in formato software, acquistati online, a seguito di aggiornamenti relativi sia a nuove funzionalità/contenuti introdotti che ad evoluzioni normative, sono resi disponibili ai Clienti nell'ultima Release di uscita nella propria Area Riservata.
Comunicazioni dirette previste al riguardo.
Certifico Direttiva LV: Documentazione Tecnica
ALLEGATO III
Modulo A: Controllo Interno della Produzione
1. Il controllo interno della produzione
Il controllo interno della produzione è la procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai punti 2, 3 e 4 e si accerta e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che il materiale elettrico interessato soddisfa le prescrizioni della presente direttiva ad esso applicabili.
3. Documentazione tecnica
Il fabbricante compila la documentazione tecnica. La documentazione permette di valutare la conformità del materiale elettrico ai requisiti pertinenti e comprende un’analisi e una valutazione adeguate dei rischi. La documentazione tecnica precisa le prescrizioni applicabili e include, se necessario ai fini della valutazione, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento del materiale elettrico. La documentazione tecnica contiene, laddove applicabile, almeno gli elementi seguenti:
a) una descrizione generale del materiale elettrico;
b) i disegni di progettazione e fabbricazione, nonché gli schemi di componenti, sottounità, circuiti ecc.;
c) le descrizioni e le spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e schemi e del funzionamento del materiale elettrico;
d) un elenco delle norme armonizzate, applicate completamente o in parte, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o delle norme internazionali o nazionali di cui agli articoli 13 e 14, e, qualora non siano state applicate tali norme armonizzate o tali norme internazionali o nazionali, le descrizioni delle soluzioni adottate per soddisfare gli obiettivi di sicurezza della presente direttiva, compreso un elenco delle altre pertinenti specifiche tecniche applicate. In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate o delle norme internazionali o nazionali di cui agli articoli 13 e 14, la documentazione tecnica specifica le parti che sono state applicate;
e) i risultati dei calcoli di progettazione realizzati, degli esami effettuati ecc.; e
f) le relazioni sulle prove effettuate.
3. Produzione
Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione e il relativo controllo assicurino la conformità del materiale elettrico fabbricato alla documentazione tecnica di cui al punto 2 e alle prescrizioni della presente direttiva a esso applicabili.
4. Marcatura CE e dichiarazione di conformità UE
4.1. Il fabbricante appone la marcatura CE su ogni singolo materiale elettrico conforme alle prescrizioni applicabili della presente direttiva.
4.2. Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di conformità UE per ogni modello del prodotto che, insieme alla documentazione tecnica, tiene a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza del mercato per dieci anni dalla data in cui il materiale elettrico è stato immesso sul mercato. La dichiarazione di conformità UE identifica il materiale elettrico per cui è stata compilata.
Una copia della dichiarazione di conformità UE è messa a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato su richiesta.
5. Rappresentante autorizzato
Gli obblighi del fabbricante previsti al punto 4 possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilità, purché siano specificati nel mandato.
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