Prevenzione Incendi
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Prevenzione Incendi: Deroga generale e Istituto della deroga

Prevenzione Incendi   Deroga generale e Istituto della deroga

Prevenzione Incendi: Deroga generale e Istituto della deroga | Norme e Procedimenti / Rev. 1.0 Genn. 2024

ID 10017 | Rev. 1.0 del 30.01.2024

Il Documento allegato illustra la Deroga generale e l'Istituto della deroga nella Prevenzione Incendi, negli ambiti delle Attività soggette All.I del DPR 151/2011, nel Codice di Prevenzione Incendi DM 3 agosto 2015 e nelle attività Seveso III D.Lgs n.105/2015. Inserite Circolari e norme di esempio, illustrazioni grafiche.

Excursus

Le norme di prevenzione incendi (regole tecniche) emanate dal Ministero dell'Interno sono di tipo “deterministico-prescrittivo”. A volte la presenza di vincoli non consente di rispettare uno o più punti delle norme. Con la deroga è possibile sanare queste situazioni prevedendo misure tecniche alternative in grado di garantire un livello di sicurezza equivalente.

Presupposti fondamentali:
- le attività devono presentare caratteristiche tali da non consentire l’integrale osservanza delle ordinarie regole di prevenzione incendi
- deve essere inalterata la loro sicurezza globale

E' possibile suddividere le Deroghe in 2 tipi di Procedimenti/Percorsi:

- Deroga in via generale -  Senza Istanza di Deroga
- Istituto della deroga -  Con Istanza di Deroga Art. 7 del D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151

Possibili percorsi deroga

Fig. 1 - Possibili percorsi Deroga

A. Deroga in via generale

Le deroghe generali sono intrinseche alle RTV o riportate tramite precisazioni VVF e non necessitano della presentazione dell'Istanza di Deroga di cui all'Art. 7 del D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151.(Circolari, ecc).

A1. Esempi di deroghe in via generale:

Lettera Circolare prot. n. P1563/4108 sott 28 29 agosto 1995 - D.M. 01/02/1986 - Criteri per la concessione di deroghe in via generale ai punti 3.2, 3.6.3 e 37.2.
Lettera Circolare prot. n. P2244/4122 sott. 32 del 30/10/1996 - D.M. 26/8/1992 "Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica". Chiarimenti applicativi e deroghe in via generale ai punti 5.0 e 5.2.

B. Istituto della deroga

D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 Art. 7.

Il D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 con l'Art. 7, ha introdotto l'Istituto della deroga alle materie di prevenzione incendi, nel caso in cui le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, che presentino caratteristiche tali da non consentire l'integrale osservanza delle regole tecniche di prevenzione incendi vigenti.

La Deroga è prevista nei casi di

1. Attività dell'allegato 1 del DPR 151/2011 
2. Attività disciplinate da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi che non rientrano tra quelle riportate all'Allegato I del DPR 151/2011.

La deroga è procedimento tecnico-amministrativo finalizzato a valutare se può essere consentito l'esercizio di un'attività per la quale non è possibile osservare una o più prescrizioni di sicurezza antincendio previste dalla specifica regola tecnica che disciplina l'attività.

Al posto delle misure di sicurezza che non risultano osservate si possono proporre misure alternative tali da raggiungere un grado di sicurezza equivalente.

Nella richiesta di deroga è necessario:

1. specificare le caratteristiche e/o i vincoli che comportano l'impossibilità di ottemperare alle disposizioni normative;
2. effettuare una valutazione del rischio aggiuntivo conseguente alla mancata osservanza delle disposizioni che si intende derogare;
3. proporre le misure tecniche che si ritengono idonee a compensare il rischio aggiuntivo.

B1. Criteri di ammissibilità

L'impossibilità di ottemperare alle norme può derivare da:

- Vincolo esistente (non necessita di chiarimenti). 
- Caratteristica dell'attività (oggetto di chiarimenti con Lettera Circolare DCPREV prot. n. 8269 del 20 maggio 2010).

Tra le caratteristiche non tecniche devono essere prese in considerazione, tra le altre (soluzioni architettoniche o tecnologiche innovative, sperimentazione di materiali, problematiche locali, ecc.), anche quelle di tipo economico. Il difetto di motivazione non può da solo comportare il rigetto.

Deroga flusso

Fig. 2 - Flusso Istanza di deroga

Il DM 7 agosto 2012 è provvedimento regolamenta i contenuti e i relativi allegati per ciascuna delle seguenti istanze (tra le quali quella di deroga):

- istanza della valutazione dei progetti;
- segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA);
- attestato di rinnovo periodico di conformità antincendio;
- istanza di deroga;
- istanza di Nulla Osta di Fattibilità (NOF);
- istanza di verifica in corso d’opera;
- istanza di voltura

Documentazione Istanza deroga

Fig. 3 -  Documentazione Istanza di deroga all'integrale osservanza RTV

B2. Circolari di riferimento:

Lettera circolare prot. n. 8269 del 20 maggio 2010 - Le deroghe alle norme di prevenzioni incendi Indirizzi sui criteri di ammissibilità.

- Circolare prot. n. 3277 del 16 marzo 2016 - Chiarimenti sulle procedure di deroga

B3. Esempio di Circolare che precisa l'uso del procedimento di Deroga Art. 7 DPR 151/2011

Circolare 13223 del 24.10.12 (Linee guida per la concessione di deroghe in alberghi storici)
Criteri per la concessione di deroghe per le strutture ricettive turistico alberghiere esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell’interno del 9 aprile 1994 e s.m.i., siti all’interno di edifici sottoposti alle disposizioni di tutela ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n.42.

C. Codice di Prevenzione Incendi

Nel Codice di Prevenzione Incendi DM 3 agosto 2015, il ricorso alla deroga è parte integrante del Codice stesso per il fatto che il codice ha un approccio di tipo prestazionale alla prevenzione incendi ed eventuali compensazioni possono essere effettuate direttamente con la FSE.

Con l’eliminazione del doppio binario (D.M. 12.04.2019) è obbligatorio il solo uso del Codice per le attività rientranti nell’ambito di applicazione e quindi la deroga è dettagliatamente contemplata.

L’istituito della Deroga è previsto al Capitolo G.2.6.5.3 (Applicazione di soluzioni in deroga)

Per tutte le attività che non rientrano nel campo di applicazione del Codice la richiesta di deroga è ammessa solo per le attività dotate di specifica norma tecnica di prevenzione incendi.
...

Circolare prot. n. 3277 del 16 mar 2016 - Chiarimenti sulle procedure di deroga

L'istituto della deroga alle norme di prevenzione incendi scaturisce dalla necessità di temperare la rigidità delle norme prescrittive, spiega il Dipartimento VVF e condizione necessaria per presentare istanza di deroga è, pertanto, l'esistenza di una regola tecnica di prevenzione incendi emanata dal Ministro dell'Interno, non potendosi attivare tale istituto in presenza di linee guida, guide tecniche o linee di indirizzo.

Il Codice di Prevenzione Incendi (DM 3 agosto 2015) riguarda le attività di cui all'allegato I del decreto del DPR n.151/2011 individuate con i numeri: 9; 14; da 27 a 40; da 42 a 47; da 50 a 54; 56; 57; 63; 64;70; 75, limitatamente ai depositi di mezzi rotabili e ai locali adibiti al ricovero di natanti e aeromobili.
...

Chiarimenti Prot. n. 0009723 del 26.06.2019 - Istanze di deroga di cui all’art. 7 del D.P.R. 1° agosto 2011 n. 151

Nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 23 aprile 2019 è stato pubblicato il decreto del Ministero dell’Interno del 12 aprile 2019 recante: “Modifiche al decreto 3 agosto 2015, recante l’approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”. Tale decreto, che entrerà in vigore il 20 ottobre 2019 ponendo fine al periodo transitorio (cd. “doppio binario”) di applicazione volontaria del Codice di prevenzione incendi per la progettazione delle attività non dotate di specifica regola tecnica, ha ampliato il campo di applicazione alle “attività di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, individuate con i numeri: 9; 14; da 19 a 40; da 42 a 47; da 50 a 54; 56; 57; 63; 64; 66, ad esclusione delle strutture turistico-ricettive all’aria aperta e dei rifugi alpini; 67, ad esclusione degli asili nido; da 69 a 71; 73; 75; 76”.
...

D. Attività RIR

Gli stabilimenti e/o depositi in cui sono presenti sostanze pericolose (esplosive, infiammabili, tossiche, comburenti, etc.) in quantità superiore a determinati limiti vengono costituiscono le cosiddette attività a rischio di incidente rilevante.

Tali attività allo stato attuale sono disciplinate dal Decreto Legislativo 26 giugno 2015, n.105.

L’allegato I al decreto stabilisce le soglie dei quantitativi di sostanze pericolose che rendono gli stabilimenti e/o i depositi in cui tali sostanze sono presenti all’assoggettabilità degli stessi alla disciplina del D.Lgs. 105/2015.

In relazione ai valori di soglia, le attività a rischio di incidente rilevante sono classificate in due categorie:

- attività soggette a notifica - soglia inferiore (Art. 13 del D.Lgs. 105/2015);
- attività soggette alla presentazione del rapporto di sicurezza - soglia superiore (Art. 15 del D.Lgs. 105/2015).

Le attività soggette a Rapporto di Sicurezza erano precedentemente escluse dal DPR 151/2011, il D.L. 31/8/2013, n. 101, convertito con legge 30/10/2013, n. 125 a decorrere dal 1/1/2014, con l’art. 8 co. 7 ha previsto l’estensione delle disposizioni di cui al DPR 151/2011 anche tutte le attività soggette a notifica e rapporto di sicurezza.

Pertanto:


...

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