Prevenzione Incendi

Lettera circolare 30 ottobre 1996 Prot n. P2244 4122

Lettera circolare 30 ottobre 1996 Prot n. P2244/4122

OGGETTO: D.M. 26 agosto 1992 “Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica” – Chiarimenti applicativi e deroghe in via generale ai punti 5.0 e 5.2.

Sono pervenuti a questo Ufficio numerosi quesiti in ordine all’applicazione di alcune misure previste dal decreto citato in epigrafe. Al riguardo, sul conforme parere che il Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi ha espresso nella riunione del 22 ottobre 1996, si riportano nell’allegato “A” i relativi chiarimenti.

Inoltre, per quanto riguarda gli edifici scolastici esistenti alla data di emanazione del disposto in questione, includendo in tale fattispecie anche quegli edifici per i quali a tale data era stato richiesto il parere preventivo, si trasmettono con l’allegato “B”, le misure che il Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi ha definito nella medesima riunione, al fine di permettere la concessione di deroghe in via generale ai punti citati nell’oggetto. Tali disposizioni, essendo in linea con i principi informativi di analoghe deroghe rilasciate nel corso del tempo, consentono ai Comandi Provinciali VV.F. di procedere direttamente all’approvazione dei progetti, intendendosi accolte in via generale le deroghe alle specifiche prescrizioni del decreto in argomento.

(1) Il valore di 26 persone/aula costituisce il parametro ufficiale in vigore all'epoca dell'emanazione del DM 26/8/1992 che al p.to 5.0 prevede la possibilità di adottare indici diversi purché il titolare dell'attività sottoscriva apposita dichiarazione. Ai fini della sicurezza antincendi, condizione fondamentale per garantire un sicuro esodo dalle aule è che queste dispongano di idonee uscite come prescritto al p.to 5.6. A fronte di tale condizione cautelativa, un modesto incremento numerico della popolazione scolastica per singola aula, consentito dalle norme di riferimento del Ministero dell’Istruzione, purché compatibile con la capacità di deflusso del sistema di vie di uscita, non pregiudica le condizioni generali di sicurezza (Nota prot. n. P480/4122 sott. 32 del 6/5/2008).

(2) Per le strutture indipendenti adibite a palestra anche a servizio di istituti scolastici è possibile applicare le norme di cui al DM 18/3/1996, che risultano meno severe per gli aspetti di resistenza al fuoco e reazione al fuoco (Lett. circ. prot. n. P205-P354/4122 sott. 32 del 18-05-2004).

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