Certifico 2000/2025

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certifico dvr
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Specifiche

978-88-98550-60-9
8.1
2023
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Modello
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IT

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Certifico DVR

Ed. 8.1 2023 (10 Maggio 2023)

Un Prodotto completo, organizzato in formato “Gestione Sicurezza”, per elaborare un Documento di Valutazione dei Rischi in accordo con l’Art. 17/28 del D.Lgs. 81/2008, norme di Buona tecnica, Linee guida INAIL, Enti, con struttura a sezioni e documenti in formato doc rielaborabili.

Il Prodotto non ha la pretesa di essere esaustivo, ma, intende essere un punto di partenza e di strutturazione per l'elaborazione di un DVR conforme sia al Testo Unico Sicurezza che a norme e guide di riferimento, in un panorama complesso ed articolato del D.Lgs. 81/2008 e dei metodi di valutazione.

Il Prodotto, ha, come esempio pratico, l'applicazione ad una azienda di grandi dimensioni del settore trasporti, ma è replicabile a tutti i tipi di aziende, con i seguenti metodi valutazione implementati per rischio:

- ISO/TR 14121-2 (rischi ergonomici/macchine)
- UNI ISO 11228-1, UNI ISO 11228-2, UNI ISO 11228-3 (rischio MMC)
- Check list (rischio videoterminali)
- MoVaRisCh (rischio chimico)
- Decreto 3 Settembre 2021, DPR 151/2011 (rischio incendio)
- CEI 11-27 (Rischio elettrico)
- EN 60079-10-1 | EN 60079-10-2 (rischio ATEX)
- Check list (rischio ambiente confinati)
- Linee guida INAIL 2017 (rischio stress-lavoro correlato)
- Misure (rischi derivanti da rumore e vibrazioni)
- Generico (rischi da interferenze)
- Indirizzi CSR (rischio alcol e sostanze stupefacenti)
- Linee guida INAIL (rischio videoterminali)
- Spazi confinati - Applicazione generale
- Rischio EMC portatori di pacemaker
- Valutazione Rischio elettrico

Nell’edizione 8.1 sono stati aggiornati tutti i modelli della sezione “SGS 1_Sistema prevenzionistico | Moduli Sicurezza”. Nel dettaglio:

- Aggiornato Mod. 04 - Nomina medico competente in accordo al Decreto-Legge 4 maggio 2023 n. 48  (Decreto lavoro 2023)
- Aggiornati tutti i modelli con Appendice Normativa

Il prodotto è organizzato in formato “Gestione Sicurezza”, in file formato Adobe portfolio, e contiene le seguenti Sezioni/Moduli:

Indice

(novità/aggiornamenti in rosso)

0. Indice
Guida Stesura DVR
TUS Obblighi di Valutazione e Documentali
Valutazione rischio dei manufatti contenenti amianto Algoritmo VERSAR
Rischio saldatura

SGS 1_Sistema prevenzionistico | Moduli Sicurezza
Mod. 00 - Organigramma Gestione Sicurezza
Mod. 01 - Designazione RSPP interno
Mod. 02 - Designazione RSPP esterno
Mod. 03 - Invito alla nomina del RLS
Mod. 04 - Nomina Medico Competente
Mod. 05 - Comunicazione Gruppo Pronto Soccorso ad ASL
Mod. 06 - Comunicazione RSPP Datore di lavoro al RLS
Mod. 07 - Consultazione RLS
Mod. 08 - Rinuncia alla nomina del RLS
Mod. 09 - Riconoscimento nomina RLS
Mod. 10 - Elenco addetti
Mod. 11 - Numeri utili emergenza
Mod. 12 - Verbale di sopralluogo del Medico Competente
Mod. 13 - Delega Funzioni Sicurezza
Mod. 14 - Autocertificazione rumore
Mod. 15 - Omologazione impianto messa a terra
Mod. 16 - Registro DPI
Mod. 17 - Elenco macchinari
Mod. 18 - Elenco sostanze pericolose
Mod. 19 - Predisposizione Registro Antincendio
Mod. 20 - Scheda attività di formazione individuale
Mod. 21 - Verbale riunione periodica
Mod. 22 - Comunicazione RSPP svolto dal datore di lavoro
Mod. 23 - Valutazione dei Rischio Incendio
Mod. 24 - Autocertificazione rischio CEM
Mod. 25 - Autocertificazione rischio ROA
Mod. 26 - Autocertificazione rischio vibrazioni
Mod. 27 - Nomina incarico Preposto sicurezza
Mod. 28 - Designazione Addetti Antincendio
Mod. 29 - Designazione Addetti Primo Soccorso

SGS 3_Formazione e informazione
Tabella riepilogativa Attivita' Formazione Sicurezza Rev. 5.0 2023
SGS3.1_Formazione - Carrellisti
SGS3.2_Formazione – Antincendio
Formazione antincendio - Slide corsi di formazione Rev. 00 2020
Formazione ed informazione antincendio 2022 Rev. 00 2022
SGS3.2.1_Attestati
SGS3.2.2_Test
Quesiti risposta multipla
Quesiti vero falso
SGS3.3_Formazione – Preposto
Obbligo formazione Preposto 2022 Novità DL 146 2021 Rev. 0.0 2022
SGS3.4_Formazione - Accordo Stato Regioni
Formazione generale sicurezza lavoratori 2021 Rev. 2.0 2021
Test di verifica Modulo 1 Formazione Generale – Risposte
Test di verifica Modulo 1 Formazione Generale
SGS3.5_Formazione - Primo Soccorso
Formazione addetti primo soccorso 2021 Rev. 0.0 2021
Risposte Test di verifica Formazione Addetti primo soccorso Rev. 0.0 2021
Test di verifica Formazione Addetti primo soccorso Rev. 0.0 2021

SGS 4_Prevenzione incendi emergenza
SGS4.1_CPI
SGS4.2 Piano Evacuazione
SGS 4.2_Piano di emergenza ed evacuazione
SGS4.3_Prevenzione incendi
SGS4.4_Registro Antincendio
SGS 4.4_Registro controlli antincendio

SGS 5_Strutture - Impianti - Sostanze
SGS5.1_Imbracature
SGS5.2_Macchine - Impianti - Attrezzature
SGS5.2.1_Impianto elettrico
SGS5.2.2_Apparecchi di sollevamento
SGS5.2.3_Macchine - Attrezzature
SGS5.2.3.4_Elenco Macchine Attrezzature
SGS5.2.4_Centrale termica
SGS5.2.5_Ascensore
SGS5.3_Planimetrie
ISO 23601 2020 Planimetrie per l'emergenza
SGS5.4_Schede di sicurezza

SGS 6 _DPI e Sorveglianza sanitaria
SGS6.1_Registro consegna DPI
SGS6.2_Documentazione DPI
SGS6.3_Sorveglianza sanitaria

SGS 7_Comunicazioni e varie sicurezza
SGS7.1_Verbali sopralluoghi
SGS7.2_Comunicazioni
SGS7.3_Varie

SGS 8_Riunioni Sicurezza

SGS 9_Ditte esterne
SGS9.1_DUVRI
0. Indice
1. DUVRI - Art. 26 co.3 D.lgs 81 2008
2. Procedura per la valutazione e gestione delle Interferenze
3. Diagramma di flusso
4. Scheda 1 - Committente
5. Scheda 2 - Scheda autocertificazione
6. Scheda 2 bis - Contratto di concessione di uso a freddo
7. Scheda 3 - Operatore Economico
8. Scheda 4 - Verbale della riunione preliminare periodica di sopralluogo, valutazione e cooperazione
9. Scheda 5 - Elaborazione del DUVRI
SGS9.2_POS
Modello POS compilabile - Rev. 3.0 2023

SGS 2_Valutazione dei rischi
SGS2.1_Introduzione
SGS2.1.1_Relazione introduttiva
SGS2.2_Metodi
SGS2.2.1_Introduzione valutazione dei rischi
SGS2.2.2_Criteri adottati per la valutazione dei rischi
SGS2.3_Valutazione dei rischi
SGS2.3.1_Premessa
SGS2.3.2_Modulo autista
SGS2.3.3_Modulo addetto officina
SGS2.3.4_Modulo responsabile officina
SGS2.3.5_Modulo addetto ai carichi
SGS2.3.6_Modulo addetto uffici
SGS2.3.7_Analisi fattori di rischio
SGS2.3.7_ALLEGATO I (RISCHIO STRESS LAVORO CORRELATO)
SGS2.3.7_ALLEGATO II (RISCHIO INCENDIO)
SGS2.3.7_ALLEGATO III (RISCHIO ATEX)
SGS2.3.7_ALLEGATO IV (RISCHIO CHIMICO)
SGS2.3.7_ALLEGATO V (RISCHIO RUMORE E VIBRAZIONI)
SGS2.3.7_ALLEGATO VI (RISCHIO SPAZI CONFINATI)
SGS2.3.7_ALLEGATO VII (RISCHIO ALCOL E STUPEFACENTI)
SGS2.3.7_ALLEGATO VIII (RISCHIO VIDEOTERMINALI)
SGS2.3.7_ALLEGATO IX Valutazione rischio MMC ripetitivi ISO 11228-3 OCRA Semplice
SGS2.3.7_ALLEGATO X Valutazione rischio MMC ripetitivi ISO 11228-3 OCRA Dettagliata
SGS2.3.7_ALLEGATO XI Metodo valutazione Traino Spinta - Snook Ciriello
SGS2.3.7_ALLEGATO XII Spazi confinati - Applicazione generale
SGS2.3.7_ALLEGATO XIII Rischio EMC portatori di pacemaker
SGS2.3.7_ALLEGATO XIV Valutazione Rischio elettrico
SGS2.4_Procedure
SGS2.4.1_INTRODUZIONE PROCEDURE
SGS2.4.2_PROCEDURE GENERALI COD.P1
SGS2.4.3_AUTOMEZZI CON SERBATOIO COD.P2
SGS2.4.4_AUTOMEZZI CON SERBATOIO RIBALTABILE COD.P3
SGS2.4.5_AUTOMEZZI CON CASSONE E VASCA COD.P4
SGS2.4.6_AUTOMEZZI CON SPONDA IDRAULICA E TRASPALLET COD.P5
SGS2.4.7_TRASPORTO RIFIUTI COD.P6
SGS2.4.8_SALUTE E SICUREZZA IN OFFICINA COD.P7
SGS2.4.9_CARRELLI ELEVATORI COD.P8
SGS2.4.10_AUTOMEZZI CON CONTAINER COD.P9
SGS2.4.11_USO SISTEMA ANTICADUTA COD. P10
SGS2.4.12_CINGHIE DI ANCORAGGIO COD. P11
SGS2.4.13_TRASPORTO NASTRI COD. P12
SGS2.5_DPI
SGS2.6_Piano di miglioramento
SGS2.7_Nota finale – Revisioni

Certifico DVR

Ed. 8.1 2023 (10 Maggio 2023)

D.Lgs. 81/2008 Testo Unico Sicurezza a Salute sul Lavoro

Articolo 28 - Oggetto della valutazione dei rischi

1. La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei miscele chimiche (7) impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n. 151

Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53.

(GU .96 del 26-04-2001 - S.O. n. 93)

Vedi Decreto

" data-original-title="Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151">decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro e i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili, come definiti dall'articolo 89, comma 1, lettera a), del presente decreto, interessati da attività di scavo. 

1-bis. La valutazione dello stress lavoro-correlato di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui all'articolo 6, comma 8, lettera m-quater), e il relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni e comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a fare data dal 1° agosto 2010

2. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione, può essere tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 53, su supporto informatico e deve essere munito anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di cui all'articolo 53, di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente, ove nominato, e contenere:
a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l'idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione;
b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a);
c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

3. Il contenuto del documento di cui al comma 2 deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del presente decreto.

3-bis. In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività. 
Anche in caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell'adempimento degli obblighi di cui al comma 2, lettere b), c), d), e) e f), e al comma 3, e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

3-ter. Ai fini della valutazione di cui al comma 1, l'Inail, anche in collaborazione con le aziende sanitarie locali per il tramite del Coordinamento Tecnico delle Regioni e i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera ee), rende disponibili al datore di lavoro strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio. L'Inail e le aziende sanitarie locali svolgono la predetta attività con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.


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