Certifico Perizia Macchine CE
Rev. 2.0 2016
Modello di Perizia di Conformità Sicurezza di macchine marcate CE, per le quali sia richiesta una valutazione tecnica e perizia annessa, nei casi seguenti (Obblighi del datore di lavoro e Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori):
1. Valutazione stato attuale (di buona tecnica)
2. Valutazione a fronte adeguamenti di sicurezza
Il modello presentato nel Prodotto, riguarda la Perizia di Conformità sulla Sicurezza di macchine CE (Perizia su Conformità normativa di un bene), e deve essere redatta da esperto del settore.
Nell'ordinamento italiano la perizia stragiudiziale o extragiudiziale (perizia) può essere redatta da un perito, (esperto in una determinata disciplina non giuridica) per attestare, nel caso, la verità riguardo ad una questione tecnica (come la conformità di un bene a specifiche norme).
A) Perizia Asseverata e Giurata Rif. Codice penale agli artt. 476 e seguenti - falso ideologico e materiale; art. 483 - falso Ideologico commesso dal privato in atto pubblico.
B) D. Lgs 81/2008 Titolo I Capo III - Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro
Art. 23 Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori Titolo III Capo I - Uso delle attrezzature di lavoro
Art. 70 Requisiti di sicurezza
Art. 71 Obblighi del datore di lavoro C) D. Lgs. 17/2010 Attuazione Direttiva macchine 2006/42/CE
Il file formato Adobe portfolio allegato contiene:
00. Perizia 2016 - Info
01. Modello di Perizia Asseverata e Giurata [doc] NEW
02. Norme armonizzate Direttiva Macchine Maggio 2016 [pdf] NEW
03. Elenco pericoli EN ISO 12100 Allegato B - Ottobre 2015 [pdf]
04. RESS Allegato I Direttiva macchine 2006 42 CE [pdf] NEW
05. Direttiva Macchine 2006 42 CE - Testo Consolidato [pdf]
06. D. Lgs. 17/2010 - Attuazione Direttiva Macchine 2006/42/CE [pdf]
07. D. Lgs. 81/2008 - Testo Unico Sicurezza [pdf]
08. Guida applicazione Direttiva macchine 2006 42 CE - UE [pdf]
09. Direttiva EMC 2014 30 UE [pdf] NEW
10. Direttiva BT 2014 35 UE [pdf] NEW
11. Raccolta nuova Segnaletica di Sicurezza EN ISO 7010:2015 [ipg small/large]
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Comunicazioni dirette previste al riguardo.
Certifico Macchine CE
1. Quadro normativo di riferimento
1.1 D.Lgs 81/2008
1.2 D.Lgs 17/2010
1.3 Norme Tecniche
1.1 D.Lgs 81/2008
Art. 23 - Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori
1. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
2. In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione.
Art. 70 - Requisiti di sicurezza
1. Salvo quanto previsto al comma 2, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto.
2. Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all’emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all’allegato V.
3. Si considerano conformi alle disposizioni di cui al comma 2 le attrezzature di lavoro costruite secondo le prescrizioni dei decreti ministeriali adottati ai sensi dell’articolo 395 del decreto Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, ovvero dell’articolo 28 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
Art. 71- Obblighi del datore di lavoro
1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all’articolo precedente, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie.
2. All’atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende in considerazione:
a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
b) i rischi presenti nell’ambiente di lavoro;
c) i rischi derivanti dall’impiego delle attrezzature stesse;
d) i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso.
3. Il datore di lavoro, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all’uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, adotta adeguate misure tecniche ed organizzative, tra le quali quelle dell’allegato VI.
4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:
a) le attrezzature di lavoro siano:
1) installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d’uso;
2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all’articolo 70 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d’uso e libretto di manutenzione;
3) assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico
provvedimento regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni di cui all’articolo 18, comma 1, lettera z);
b) siano curati la tenuta e l’aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso é previsto.
5. Le modifiche apportate alle macchine quali definite all’articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, per migliorarne le condizioni di sicurezza in rapporto alle previsioni del comma 1, ovvero del comma 4, lettera a), numero 3 non configurano immissione sul mercato ai sensi dell’articolo 1, comma 3, secondo periodo, sempre che non comportino modifiche delle modalità di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore.
1.2 D.Lgs 17/2010
D. Lgs 27 gennaio 2010 , n. 17.
Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifi ca la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori.
1.3 Norme tecniche
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