Certifico 2000/2025

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direttiva emc dt
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Specifiche

978-88-98550-43-2
1.0
2016
doc pdf
Modello
500

Listino

Certifico Fascicolo Tecnico Direttiva EMC

Ed. 2016

Direttiva EMC Documentazione Tecnica (Fascicolo Tecnico)

Il prodotto Certifico Direttiva EMC: Documentazione Tecnica (Fascicolo Tecnico) è un Master doc/pdf per la redazione della Documentazione Tecnica (Technical Documentation) prevista dalla Direttiva EMC 2014/30/UE (già Direttiva 2004/108/CE).

La Direttiva EMC 2014/30/UE è una Direttiva di Prodotto che riguarda la compatibilità elettromagnetica ed è entrata in vigore il 18 Aprile 2015 (la Direttiva sostituita 2004/108/CE è abrogata a decorrere dal 20 aprile 2016).

Il Prodotto è completo dei nuovi obblighi previsti dall'Allegato II Modulo A: Controllo Interno della Produzione.

Il prodotto fa riferimento alle norme tecniche armonizzate generali sulla immunità ed emissione per gli ambienti residenziali, commerciali e dell’industria leggera (con relativi file CEM importabili in Certifico Macchine 4):

EN 61000-6-1: Compatibilità elettromagnetica (EMC)  Norme generiche - Immunità per gli ambienti residenziali, commerciali e dell'industria leggera
EN 61000-6-3: Compatibilità elettromagnetica (EMC) Norme generiche - Emissione per gli ambienti residenziali, commerciali e dell’industria leggera

Documentazione tecnica - Info

Il fabbricante compila la documentazione tecnica.

La documentazione permette di valutare la conformità dell’apparecchio ai requisiti pertinenti e comprende un’analisi e una valutazione adeguate dei rischi.

La documentazione tecnica precisa le prescrizioni applicabili e include, se necessario ai fini della valutazione, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento dell’apparecchio. La documentazione tecnica contiene, laddove applicabile, almeno gli elementi seguenti:

a) una descrizione generale dell’apparecchio;

b) i disegni di progettazione e fabbricazione nonché gli schemi di componenti, sottounità, circuiti ecc.;

c) le descrizioni e le spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e schemi e del funzionamento dell’apparecchio;

d) un elenco delle norme armonizzate, applicate completamente o in parte, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e, qualora non siano state applicate tali norme armonizzate, le descrizioni delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali della presente direttiva, compreso un elenco delle altre pertinenti specifiche tecniche applicate. In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate la documentazione tecnica specifica le parti che sono state applicate;

e) i risultati dei calcoli di progettazione realizzati, degli esami effettuati ecc.;

f) le relazioni sulle prove effettuate.

Il file formato Adobe portfolio allegato contiene:

0. Premessa [doc]
1. Descrizione Prodotto [doc]
2. Percorso di Conformità [doc]
3. Documenti di Progetto [doc]
3.1 Schemi Elettrici [doc]
3.2 Documenti Componenti Commerciali [doc]
4. Datasheets [pdf]
4.1 Disegni Tecnici [pdf]
4.2 Part List [pdf]
5. Valutazione dei Rischi [doc]
6. Manuali di Istruzioni Uso E Manutenzione [doc]
7. Dichiarazione UE Conformità [doc]
8. Marcatura CE [doc]
9. Documenti Qualità [doc]
10. Test Report [pdf]
11. EN 61000-6-1 [cem]
12. EN 61000-6-3 [cem]

Certifico Direttiva EMC: Documentazione Tecnica

ALLEGATO II
Modulo A: Controllo Interno della Produzione

1. Il controllo interno della produzione
E' la procedura di valutazione della conformità in cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai punti 2, 3, 4 e 5 del presente allegato e si accerta e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che gli apparecchi in questione soddisfano i requisiti della presente direttiva ad essi applicabili.

2. Valutazione della compatibilità elettromagnetica
Il fabbricante effettua una valutazione della compatibilità elettromagnetica degli apparecchi, sulla base dei pertinenti fenomeni, al fine di soddisfare i requisiti essenziali di cui al punto 1 dell’allegato I.
La valutazione della compatibilità elettromagnetica tiene conto di tutte le normali condizioni di funzionamento cui gli apparecchi sono destinati. Se gli apparecchi possono assumere varie configurazioni, la valutazione della compatibilità elettromagnetica accerta che gli apparecchi soddisfino i requisiti essenziali di cui al punto 1 dell’allegato I, in tutte le configurazioni possibili identificate dal fabbricante come rappresentative dell’uso al quale gli apparecchi sono destinati.

3. Documentazione tecnica
Il fabbricante compila la documentazione tecnica.
La documentazione permette di valutare la conformità dell’apparecchio ai requisiti pertinenti e comprende un’analisi e una valutazione adeguate dei rischi.
La documentazione tecnica precisa le prescrizioni applicabili e include, se necessario ai fini della valutazione, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento dell’apparecchio. La documentazione tecnica contiene, laddove applicabile, almeno gli elementi seguenti:
a) una descrizione generale dell’apparecchio;
b) i disegni di progettazione e fabbricazione nonché gli schemi di componenti, sottounità, circuiti ecc.;
c) le descrizioni e le spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e schemi e del funzionamento dell’apparecchio;
d) un elenco delle norme armonizzate, applicate completamente o in parte, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e, qualora non siano state applicate tali norme armonizzate, le descrizioni delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali della presente direttiva, compreso un elenco delle altre pertinenti specifiche tecniche applicate. In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate la documentazione tecnica specifica le parti che sono state applicate;
e) i risultati dei calcoli di progettazione realizzati, degli esami effettuati ecc.;
f) le relazioni sulle prove effettuate.

4. Produzione
Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione e il suo controllo garantiscano la conformità degli apparecchi prodotti alla documentazione tecnica di cui al punto 3 del presente allegato e ai requisiti essenziali di cui al punto 1 dell’allegato I.

5. Marcatura CE e dichiarazione di conformità UE

5.1. Il fabbricante appone la marcatura CE a ogni singolo apparecchio conforme alle prescrizioni della presente direttiva ad esso applicabili.

5.2. Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di conformità UE per un modello dell’apparecchio e la tiene a disposizione delle autorità nazionali, insieme alla documentazione tecnica, per dieci anni dalla data in cui l’apparecchio è stato immesso sul mercato. La dichiarazione di conformità UE identifica l’apparecchio per cui è stata compilata.
Una copia della dichiarazione di conformità UE è messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta.IT L 96/98 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 29.3.2014

6. Rappresentante autorizzato
Gli obblighi del fabbricante previsti al punto 5 possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilità, purché siano specificati nel mandato.


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