Certifico Fascicolo Tecnico Gru bandiera / Ed. 2021
Ed. 6.0 2021
Modello di Fascicolo Tecnico Gru a bandiera aggiornato alla nuova armonizzata UNI EN 16851:2021 Gru - Sistemi di gru leggere che ha sostituito la Ed. 2017.
Update 12.08.2021:
- aggiornati modelli documenti metodo EN ISO 12100 CEM4 - Certifico Macchine 4;
- aggiornati documenti di analisi/valutazione del rischio in accordo UNI EN 16851:2021 "Gru - Sistemi di gru leggere"
- aggiornati riferimenti normativi;
- aggiunto EN 60204-32 Questionario Informativo Costruttore-Utilizzatore;
- aggiunto Vademecum Sicurezza catene sollevamento;
- aggiunto Lista di Controllo apparecchi di sollevamento Rev. 2.0 2021;
- aggiunto Scheda tecnica INAIL Decreto 11 aprile 2011.
Modello di Fascicolo Tecnico Gru a bandiera, completo di:
- Valutazione dei Rischi RESS All. I Direttiva 2006/42/CE Macchine;
- Dichiarazione CE di Conformità;
- Manuale di Istruzioni Uso e Manutenzione;
- Relazione tecnica;
- Registro controllo;
- Prova di carico;
- Altro.
Tutte le gru a bandiera devono essere progettate in considerazione dei Requisiti Essenziali di Sicurezza di cui all’Allegato I della Direttiva Macchine 2006/42/CE e, in relazione a quanto previsto all’Allegato VII della Direttiva stessa.
Documenti elaborati con:
- CMC CEM4 COMPLETE 2021
- CMY CEM4 SUITE 2021
- altra documentazione Certifico.
Incluso file CEM del FT macchina importabile in CEM4.
Indice Portfolio – In rosso i documenti aggiornati/aggiunti
00. Info Fascicolo Tecnico Gru bandiera - Ed. 6.0 Agosto 2021 [pdf]
01. Cover Fascicolo Tecnico [doc]
02. Indice del Fascicolo Tecnico [doc]
03. Separatori di sezione del Fascicolo Tecnico [doc]
04. Determinazione dei limiti della macchina [doc]
05. VR Cover [doc]
06. AR2 Report 1 [doc]
07. AR1 Report 1 [doc]
08. Quadro complessivo stato VR [doc]
09. Relazione di calcolo gru a bandiera
10. Prova di carico UNI ISO 4310 2021 [doc]
11. Registro di controllo [doc]
12. Manuale Gru a Bandiera [doc]
13. Dichiarazione CE di Conformità [doc]
14. Targa marcatura CE [doc]
15. EN 60204-32 Questionario Informativo Costruttore-Utilizzatore [doc]
16. Vademecum Sicurezza catene sollevamento [doc]
17. Lista di Controllo apparecchi di sollevamento Rev. 2.0 2021 [pdf]
18. Scheda tecnica INAIL Decreto 11 aprile 2011 [doc]
19. Modelli .pdf CEM4 [pdf]
20. File .CEM [CEM]
21. Legislazione [pdf]
Principali Norme Tecniche di riferimento:
UNI EN ISO 12100:2010 Sicurezza del macchinario - Principi generali di progettazione - Valutazione del rischio e riduzione del rischio
CEI EN 60204-1:2018 Sicurezza del macchinario - Equipaggiamento elettrico delle macchine Parte 1: Regole generali
UNI EN 16851:2021 Gru - Sistemi di gru leggere
CEI EN 60204-32:2009 Sicurezza del macchinario - Equipaggiamento elettrico delle macchine
UNI ISO 4310:2021 Apparecchi di sollevamento - Codice e metodi di prova
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Comunicazioni dirette previste al riguardo.
Certifico Fascicolo Tecnico Gru Bandiera
Ed. 6.0 - 2021
Direttiva Macchine 2006/42/CE Allegato VII
A. Fascicolo tecnico per le macchine
La parte A del presente allegato descrive la procedura per l'elaborazione del fascicolo tecnico.
Il fascicolo tecnico deve dimostrare la conformità della macchina ai requisiti della presente direttiva.
Esso deve riguardare, nella misura in cui ciò sia necessario a tale valutazione, la progettazione, la fabbricazione ed il funzionamento della macchina.
Il fascicolo tecnico deve essere redatto in una o in varie lingue ufficiali della Comunità; le istruzioni della macchina costituiscono un'eccezione a tale norma; ad esse vanno infatti applicate le disposizioni particolari previste dall'allegato I, punto 1.7.4.1.
1. Il fascicolo tecnico comprende gli elementi seguenti:
a) un fascicolo di costruzione composto:
- da una descrizione generale della macchina,
- da un disegno complessivo della macchina e dagli schemi dei circuiti di comando, nonché dalle relative descrizioni e spiegazioni necessarie per capire il funzionamento della macchina,
- dai disegni dettagliati e completi, eventualmente accompagnati da note di calcolo, risultati di prove, certificati, ecc., che consentano la verifica della conformità della macchina ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute,
- dalla documentazione relativa alla valutazione dei rischi che deve dimostrare la procedura seguita, inclusi:
i) un elenco dei requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute applicabili alla macchina,
ii) le misure di protezione attuate per eliminare i pericoli identificati o per ridurre i rischi e, se del caso, l'indicazione dei rischi residui connessi con la macchina,
- dalle norme e dalle altre specifiche tecniche applicate, che indichino i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute coperti da tali norme,
- da qualsiasi relazione tecnica che fornisca i risultati delle prove svolte dal fabbricante stesso o da un organismo scelto dal fabbricante o dal suo mandatario,
- da un esemplare delle istruzioni della macchina,
- se del caso, dalla dichiarazione di incorporazione per le quasi-macchine incluse e dalle relative istruzioni di assemblaggio,
- se del caso, da copia della dichiarazione CE di conformità delle macchine o di altri prodotti incorporati nella macchina,
- da una copia della dichiarazione CE di conformità;
b) nel caso di fabbricazione in serie, le disposizioni interne che saranno applicate per mantenere la conformità delle macchine alle disposizioni della presente direttiva. Il fabbricante deve effettuare le ricerche e le prove necessarie sui componenti e sugli accessori o sull'intera macchina per stabilire se essa, in conseguenza della sua progettazione o costruzione, possa essere montata e messa in servizio in condizioni di sicurezza. Nel fascicolo tecnico devono essere inclusi le relazioni e i risultati pertinenti.
2. Il fascicolo tecnico di cui al punto 1 deve essere messo a disposizione delle autorità competenti degli Stati membri per almeno 10 anni a decorrere dalla data di fabbricazione della macchina o dell'ultima unità prodotta nel caso di fabbricazione in serie.
Tale fascicolo tecnico non deve necessariamente trovarsi nel territorio della Comunità, né essere sempre materialmente disponibile.
Il fascicolo tecnico deve tuttavia poter essere riunito e reso disponibile in tempi compatibili con la sua importanza da parte della persona nominata nella dichiarazione CE di conformità.
Il fascicolo tecnico non deve necessariamente includere piani dettagliati o altre eventuali informazioni specifiche per quanto riguarda sotto unità utilizzate dal fabbricante della macchina, a meno che la loro conoscenza sia essenziale per la verifica della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute.
3. La mancata presentazione del fascicolo tecnico in seguito a una domanda debitamente motivata delle autorità nazionali competenti può costituire un motivo sufficiente per dubitare della conformità della macchina in questione ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute.
B. Documentazione tecnica pertinente per le quasi-macchine
Questa parte dell'allegato descrive la procedura per l'elaborazione di una documentazione tecnica pertinente.
La documentazione deve dimostrare quali requisiti della presente direttiva siano applicati e soddisfatti.
Essa deve riguardare la progettazione, la fabbricazione ed il funzionamento della quasi-macchina, nella misura in cui ciò sia necessario per valutare la sua conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute applicati.
La documentazione deve essere redatta in una o più delle lingue ufficiali della Comunità.
Essa comprende gli elementi seguenti:
a) un fascicolo di costruzione composto:
- da un disegno complessivo della quasi-macchina e dagli schemi dei circuiti di comando,
- dai disegni dettagliati e completi, eventualmente accompagnati da note di calcolo, risultati di prove, certificati, ecc., che consentano la verifica della conformità della quasi-macchina ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute applicati,
- dalla documentazione relativa alla valutazione dei rischi che deve dimostrare la procedura seguita, inclusi:
i) un elenco dei requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute che sono applicati e soddisfatti,
ii) le misure di protezione attuate per eliminare i pericoli identificati o per ridurre i rischi e, se del caso, l'indicazione dei rischi residui,
iii) le norme e le altre specifiche tecniche applicate, che indichino i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute coperti da tali norme,
iv) qualsiasi relazione tecnica che fornisca i risultati delle prove svolte dal fabbricante stesso o da un organismo scelto dal fabbricante o dal suo mandatario,
v) un esemplare delle istruzioni di assemblaggio della quasi-macchina;
b) nel caso di fabbricazione in serie, le disposizioni interne che saranno applicate per mantenere la conformità della quasi-macchina ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute applicati.
Il fabbricante deve effettuare le ricerche e le prove necessarie sui componenti, sugli accessori o sulla quasi-macchina per stabilire se essa, in conseguenza della sua progettazione e costruzione, possa essere montata e utilizzata in condizioni di sicurezza.
Nella documentazione tecnica pertinente devono essere inclusi le relazioni e i risultati pertinenti.
La documentazione tecnica pertinente deve essere tenuta a disposizione per almeno 10 anni a decorrere dalla data di fabbricazione della quasi-macchina o dell'ultima unità prodotta, nel caso della fabbricazione in serie, e su richiesta presentata alle autorità competenti degli Stati membri.
Non deve necessariamente trovarsi nel territorio della Comunità, né essere sempre materialmente disponibile.
La documentazione tecnica deve poter essere riunita e presentata all'autorità competente dalla persona nominata nella dichiarazione di incorporazione.
La mancata presentazione della documentazione tecnica pertinente in seguito a una domanda debitamente motivata delle autorità nazionali competenti può costituire un motivo sufficiente per dubitare della conformità della quasi-macchina ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute applicati ed attestati.
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