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regolamento cpr 2019
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Specifiche

978-88-98550-03-6
3.0
2019
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Modello
300
IT

CPR Regolamento Prodotti da Costruzione

CM15 | Ed. 3.0 2019

Documentazione e Manuale Controllo Produzione di Fabbrica

Il Prodotto offre una Panoramica sul Regolamento Prodotti da Costruzione (UE) 305/2011 (CPR) e consente l'applicazione pratica della marcatura CE ad un Prodotto da Costruzione generico.

Il CPR Regolamento Prodotti da Costruzione (UE) 305/2011, ha sostituito il 1° Luglio 2013 la Direttiva 89/106/CEE sui prodotti da costruzione (CPD) e fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione.

Il CPR fornisce ulteriori chiarimenti sui concetti e l'apposizione della marcatura CE; introduce procedure semplificate, che consentiranno di ridurre i costi sostenuti dalle imprese, in particolare dalle piccole e medie imprese (PMI).

La Dichiarazione di prestazione (DoP) è il concetto chiave del Regolamento sui Prodotti da Costruzione (CPR).

La DoP dà al fabbricante la possibilità di fornire le informazioni relative alle caratteristiche essenziali del suo prodotto che vuole offrire al mercato.

Il fabbricante redige la DoP quando un prodotto:

1. è coperto da una norma armonizzata (EN) 
o da una
2. Valutazione Tecnica Europea (EAD), rilasciata da un Organismo di Valutazione Tecnica (TAB

e può essere immettere il prodotto sul mercato.

Il CPR Regolamento Prodotti da Costruzione (UE) 305/2011 prevede, come nella Direttiva 89/106/CE l’implementazione di un Manuale del Controllo della Produzione di Fabbrica (FPC) secondo il Sistema di Valutazione previsto: 1/1+/2+/3/4

Il Sistema della Controllo di Produzione di Fabbrica (CPF) deve essere predisposto in coerenza con la norma EN ISO 9000 e a volte certificato da parte di un Organismo Notificato (ON).

Precisiamo che la certificazione EN ISO 9000 dell'azienda fabbricante non è obbligatoria.

Secondo il Regolamento per "Controllo della Produzione di Fabbrica (FPC)", si intende il controllo interno permanente della produzione, effettuato dal fabbricante. 

Tutti gli elementi, requisiti e disposizioni adottati dal fabbricante devono essere documentati sistematicamente sotto forma di modalità e procedure scritte. 

Questa documentazione del Sistema FPC deve garantire una comune interpretazione delle garanzie di qualità e permettere di ottenere le caratteristiche richieste per un prodotto nonché di controllare che il sistema di controllo della produzione funzioni efficacemente.

Le procedure per valutare la conformità del FPC sono stabilite dalle norme armonizzate di prodotto.

Il file formato Adobe portfolio contiene:

00. Dettagli Versione [pdf]
01. Focus Tecnico: Il regolamento Prodotti da Costruzione CPR [pdf] NEW
02. Sistemi di Verifica Prestazione [pdf] 
03. Dichiarazione di Prestazione DoP [doc] [pdf] 
04. Roadmap Implementazione CPR - EU 08.2017 [pdf] NEW
05. Il Manuale del Controllo Produzione di Fabbrica FPC [doc]
06. Norme armonizzate [pdf] NEW
07. Guide [pdf]  
08. Legislazione [pdf] NEW

Manuale del Controllo Produzione di Fabbrica (FPC):

01 - Frontespizio [doc]
02 - Indice [doc]
03 - Sezione 1 [doc]
04 - Sezione 2 [doc]
05 - Sezione 3 [doc]
06 - Sezione 4 [doc]
07 - Sezione 5 [doc]
08 - Sezione 6 [doc]
09 - MQ01-Organigramma [doc]
10 - MQ02-Processo produttivo [doc]
11 - MQ03-NC [doc]
12 - MQ04-AC [doc]
13 - MQ05-Bollettino di collaudo [doc]
14 - MQ06-Bollettino prove di tipo iniziale [doc]



CPR Regolamento Prodotti da Costruzione

CM15 | Ed. 3.0 2019

Documentazione e Manuale Controllo Produzione di Fabbrica

Il Prodotto offre una Panoramica sul Regolamento Prodotti da Costruzione (UE) 305/2011 (CPR) e consente l'applicazione pratica della marcatura CE ad un Prodotto da Costruzione generico.

Roadmap per l'attuazione del regolamento sui prodotti da costruzione (CPR)

Aggiornato il 12 Giugno 2018

La tabella allegata a questo link fornisce una panoramica sui lavori che la Commissione ha intrapreso per l'attuazione del CPR, sia come Atti d'esecuzione o delegati e rapporti.

Il regolamento sui prodotti da costruzione (UE) 305/2011 (CPR) da mandato alla Commissione di adottare atti giuridici per attuare o completare il CPR, sia sotto forma di Atti d'esecuzione o delegati menzionati rispettivamente negli articoli 26, paragrafo 3 e 60 del CPR(1) e di riferire al Parlamento europeo (EP) e al Consiglio su diversi aspetti del regolamento.

Sono già stati emanati diversi atti delegati ed esecutivi nonché relazioni adottate di conseguenza.(1) Conformemente agli articoli 290 e 291 del TFUE (Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea), nonché ai sensi del CPR, il processo seguito per l'adozione e l'entrata in vigore degli atti d'esecuzione o delegati variano: mentre gli atti esecutivi sono adottati dalla Commissione e pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (OJEU) per la loro entrata in vigore dopo la consultazione di un comitato composto da rappresentanti degli Stati membri, gli atti delegati devono essere esaminati dai legislatori dell'UE (cioè il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione Europea) dopo la loro adozione da parte della Commissione, prima che possano essere pubblicati nella OJEU.

European Commission
Document date: 12/06/2018

______

Atti d'esecuzione / Atti delegati

Regolamento (UE) 305/2011
...
Articolo 26 Valutazione tecnica europea 

1. La valutazione tecnica europea è rilasciata da un TAB, su richiesta di un fabbricante, in base a un documento per la valutazione europea stilato in conformità delle procedure di cui all'articolo 21 e all'allegato II. Purché esista un documento per la valutazione europea, può essere rilasciata una valutazione tecnica europea anche nel caso in cui sia stato rilasciato un mandato relativo ad una norma armonizzata. Tale rilascio è possibile fino all'inizio del periodo di coesistenza stabilito dalla Commissione a norma dell'articolo 17, paragrafo 5.

2. La valutazione tecnica europea contiene la prestazione da dichiarare, espressa in livelli o classi, o in una descrizione, delle caratteristiche essenziali concordate dal fabbricante e dal TAB che riceve la richiesta per la valutazione tecnica europea per l'uso previsto dichiarato e i dettagli tecnici necessari per applicare il sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione. 

3. Al fine di garantire l'applicazione uniforme del presente articolo, la Commissione adotta atti d'esecuzione per stabilire il formato della valutazione tecnica europea conformemente alla procedura di cui all'articolo 64, paragrafo 2.
...

Articolo 60 Atti delegati 
Per conseguire gli obiettivi del presente regolamento, in particolare per eliminare e evitare restrizioni alla messa a disposizione sul mercato di prodotti da costruzione, le seguenti materie sono delegate alla Commissione ai sensi dell'articolo 61 e fatte salve le condizioni di cui agli articoli 62 e 63:


I. Blibliografia

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