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Verifiche periodiche attrezzature a pressione

Verifiche periodiche attrezzature a pressione   Gruppo GVR

Verifiche periodiche attrezzature a pressione - Gruppo GVR / Maggio 2022

ID 5825 | Update Rev. 1.0 del 17.05.2022

Documento illustrativo della Procedura di verifica delle attrezzature a pressione, Gruppo GVR del DM 11 aprile 2011 Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche, sono previste:

1. Prima verifica periodica
2. Verifica periodica di funzionamento; 
3. Verifica periodica interna;
4. Verifica periodica di integrità (decennale).

Allegati documenti:
- Lista di controllo apparecchi a pressione
- Modello verbale prima verifica periodica
- Modulo classificazione attrezzatura a pressione

Verifiche periodiche attrezzature a pressione

Le attrezzature a pressione, sono soggette a verifiche periodiche in accordo con:

DM 11 aprile 2011 
“Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo”.

- Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 
"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"

Art.71 co. 11

Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate nell’ALLEGATO VII a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo ALLEGATO. 
Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell’INAIL, che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta. 
Una volta decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni sopra indicato, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13. 
Le successive verifiche sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall’ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati che vi provvedono secondo le modalità di cui al comma 13. 
Per l’effettuazione delle verifiche l’INAIL può avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. 

- Periodicità in accordo con l'allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008:

Attrezzatura

Intervento/periodicità

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3)
Recipienti/insiemi classificati in III e IV categoria, recipienti contenenti gas instabili appartenenti alla categoria dalla I alla IV, forni per le industrie chimiche e affini, generatori e recipienti per liquidi
surriscaldati diversi dall'acqua.

Verifica di funzionamento: biennale
Verifica di integrità: decennale

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3)
Recipienti/insiemi classificati in I e II categoria.

Verifica di funzionamento: quadriennale
Verifica di integrità: decennale

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3)
Tubazioni per gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella I, II e III categoria

Verifica di funzionamento: quinquennale
Verifica di integrità: decennale

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3)
Tubazioni per liquidi classificati nella I, II e III categoria

Verifica di funzionamento: quinquennale
Verifica di integrità: decennale

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3)
Recipienti per liquidi appartenenti alla I, II e III categoria.

Verifica di funzionamento: quinquennale
Verifica di integrità: decennale

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3)
Recipienti/insiemi contenenti gas compressi, liquefatti e disciolti o vapori diversi
dal vapor d'acqua classificati in III e IV categoria e  recipienti di vapore d'acqua
e d'acqua surriscaldata appartenenti alle categorie dalla I alla IV

Verifica di funzionamento: triennale
Verifica di integrità: decennale

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3)
Recipienti/insiemi contenenti gas compressi, liquefatti e disciolti o vapori diversi
dal vapor d'acqua classificati in I e II categoria

Verifica di funzionamento: quadriennale
Verifica di integrità: decennale

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3)
Generatori di vapor d'acqua.

Verifica di funzionamento: biennale
Visita interna: biennale
Verifica di integrità: decennale

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3)
Tubazioni gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella III categoria, aventi TS < 350 °C

Verifica di integrità: decennale

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3)
Tubazioni gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella III categoria, aventi TS > 350 °C

Verifica di funzionamento: quinquennale
Verifica di integrità: decennale

Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso
per impianti centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione
con temperatura dell'acqua non superiore alla temperatura di ebollizione
alla pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolai superiore a 116 kW

Verifica quinquennale

 
La verifica delle attrezzature del gruppo GVR del D.M. 11 aprile 2011:

1.1.3. Gruppo GVR - Gas, Vapore, Riscaldamento 

 Gruppo GVR Figura 1Gruppo GVR Figura 2

a) Attrezzature a pressione: 

1. Recipienti contenenti fluidi con pressione maggiore di 0,5 bar
2. Generatori di vapor d’acqua
3. Generatori di acqua surriscaldata (*)
4. Tubazioni contenenti gas, vapori e liquidi
5. Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calcia sotto pressione con temperatura dell’acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolai superiori a 116 kW (**)
6. Forni per le industrie chimiche e affini.

(*) da trattarsi come generatori di vapor d’acqua o impianti di riscaldamento in accordo all’articolo 3 del decreto ministeriale 1° dicembre 1975
(**) per gli obblighi di verifica relativi all’impianto di riscaldamento si rimanda al punto 4.6.1.
_______

D.M. 11 aprile 2011

4. Verifica delle attrezzature del gruppo GVR

4.1. Periodicità delle verifiche

4.1.1. Per le attrezzature/insiemi a pressione di cui al punto 1.1.3 del presente allegato le periodicità sono regolamentate secondo lo schema riportato nell’allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008.

Per le attrezzature costruite in assenza delle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, la categorizzazione è definita dal datore di lavoro ai sensi dell’allegato II del decreto legislativo n. 93 del 25 febbraio 2000. Restano ferme le esclusioni e le esenzioni dalle verifiche periodiche per le attrezzature di cui agli articoli 2 e 11 del decreto ministeriale 1° dicembre 2004, n. 329.

4.1.2. Per le attrezzature/insiemi di cui al presente punto 4. per verifiche periodiche si intendono:

4. 1.3. Le verifiche di efficienza e funzionalità degli accessori di sicurezza seguono la periodicità dell’attrezzatura a pressione cui sono destinati o con cui sono collegati.

4.1.4. Periodicità delle verifiche, differenti da quelle di cui all’allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008, e tipologia di ispezioni alternative a quelle stabilite ai punti seguenti, ma tali da garantire un livello di rischio equivalente, potranno essere autorizzate in deroga, previa richiesta da inoltrare al Ministero dello sviluppo economico.

4.2. La prima delle verifiche periodiche

4.2.1. La prima delle verifiche periodiche viene eseguita sulle attrezzature previste dall’allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008 ad eccezione di quelle escluse ai sensi degli articoli 2 e 11 del decreto ministeriale 1° dicembre 2004, n. 329.

4.2.2. La prima delle verifiche periodiche andrà eseguita secondo la periodicità di cui all’allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008 a decorrere dalla data di messa in servizio dichiarata dal datore di lavoro.

4.2.3. I controlli da eseguire in sede di «prima delle verifiche periodiche», in aggiunta a quelli di cui al punto 4.3.1., sono i seguenti:

a. Individuazione dell’attrezzatura (o delle attrezzature componenti l’insieme).
b. Verifica di corrispondenza delle matricole rilasciate dall’ISPESL o dall’INAIL all’atto della dichiarazione di messa in servizio sulle attrezzature (certificate singolarmente o componenti un insieme) rientranti nelle quattro categorie del decreto legislativo n. 93 del 25 febbraio 2000 non escluse dalle verifiche periodiche del decreto ministeriale 1° dicembre 2004 n. 329; per gli insiemi di limitata complessità (criogenici, cold-box, apparecchi di tintura, generatori di vapore a tubi da fumo. ecc.) nel caso in cui il datore di lavoro ha richiesto. in sede di dichiarazione di messa in servizio, esplicitamente di voler considerare l’insieme stesso come unità indivisibile, la verifi ca di corrispondenza riguarda la matricola unica dell’insieme.
c. constatazione della rispondenza delle condizioni di installazione, di esercizio e di sicurezza con quanto indicato nella dichiarazione di messa in servizio di cui all’articolo 6 del decreto ministeriale 1° dicembre 2004, n. 329:
d. controllo della esistenza e della corretta applicazione delle istruzioni per l’uso del fabbricante.

4.2.4. Per gli insiemi verrà redatto un verbale di prima verifica periodica per ogni attrezzatura immatricolata costituente l’insieme. Occorre anche riportare sul verbale di ogni singola attrezzatura immatricolata il riferimento al numero identificativo dell’insieme di cui fa parte, indicato nella dichiarazione di conformità dell’insieme stesso. Si dovrà procedere a redigere una relazione complessiva sulla certificazione e protezione dell’insieme c sul rispetto delle istruzioni per l’uso. da inserire nella banca dati informatizzata di cui all’articolo 3, comma l del presente decreto. Nel caso di insieme immatricolato come un’unica unità indivisibile considerando tutte le attrezzature dell’insieme come «membrature» che non verranno immatricolate e subiranno singolarmente la periodicità di controllo previste dalla categoria dell’insieme verrà redatto un unico verbale complessivo per tutte le attrezzature dell’insieme.

4.2.5. Nel verbale della prima delle verifiche periodiche, da compilare per ciascuna delle attrezzature immatricolate dell’insieme (o nel verbale relativo all’insieme nel suo complesso nel caso di insieme considerato come unità indivisibile), occorre evidenziare per le attrezzature componenti l’insieme:

4.3. Le verifiche periodiche successive

4.3.1. La verifica di funzionamento

4.3.1.1. La verifica di funzionamento consiste nei seguenti esami e controlli:

a) esame documentale:
b) controllo della funzionalità dei dispositivi di protezione:
c) controllo dei parametri operativi.

4.3.1.2. I controlli di cui alla lettera al vengono effettuati sulla base della documentazione rilasciata a seguito della prima delle verifiche periodiche.

I controlli di cui alla lettera b) possono essere effettuati con prove a banco, con simulazioni, oppure, ove non pregiudizievoli per le condizioni di funzionamento, in esercizio. In particolare per le valvole di sicurezza. il controllo può consistere nell’accertamento di avvenuta taratura entro i limiti temporali stabiliti dal fabbricante e, comunque, entro i limiti relativi alle periodicità delle verifiche di funzionalità relative all’attrezzatura a pressione a cui sono asservite.

I controlli di cui alla lettera c) sono finalizzati all’accertamento che i parametri operativi rientrino nei limiti di esercizio previsti. Lo scarico dei dispositivi di sicurezza deve avvenire in modo da non arrecare danni alle persone. L’installazione di valvole di intercettazione sull’entrata e sull’uscita dei condotti delle valvole di sicurezza è consentita. qualora non in contrasto con quanto indicato nelle istruzioni per l’uso, su motivata richiesta del datore di lavoro in particolare nel caso di fluidi infiammabili, tossici, corrosivi o comunque nocivi. Le valvole di intercettazione devono essere piombate in posizione di apertura a cura dell’INAIL o delle ASL ai quali vanno segnalate tempestivamente le manovre che abbiano comportato manomissioni del sigillo.

4.3.1.3. Durante la verifica di funzionamento devono anche essere annotati tutti gli eventuali interventi di riparazione intercorsi accertandone la correttezza in base alle istruzioni per l’uso rilasciate dal fabbricante o alle procedure di cui all’articolo 14 del decreto ministeriale 1° dicembre 2004, n. 329.

4.3.2. La verifica di integrità decennale

4.3.2.1. La verifica di integrità consiste nell’accertamento dello stato di conservazione delle varie membrature mediante esame visivo delle parti interne ed esterne accessibili ed ispezionabili, nell’esame spessimetrico ed altri eventuali prove, eseguiti da personale adeguatamente qualificato incaricato dal datore di lavoro, che si rendano necessari:

a) data la non completa ispezionabilità dell’attrezzatura:
b) qualora emergessero dubbi sulla condizione delle membrature;
c) a fronte di situazioni evidenti di danno;
d) in base alle indicazioni del fabbricante per attrezzature costruite e certificate secondo le direttive di prodotto (97/23/CE, 87/404/CEE, 90/488/CEE).

4.3.2.2. Ove nella rilevazione visiva e strumentale o solamente strumentale si riscontrano difetti che possono in qualche modo pregiudicare l’ulteriore esercizio dell’attrezzatura, vengono intraprese per l’eventuale autorizzazione da parte del soggetto titolare della verifica, le opportune indagini supplementari, effettuate dal datore di lavoro. atte a stabilire non solo l’entità del difetto ma anche la sua possibile origine. Ciò al fine di intraprendere le azioni più opportune di ripristino della integrità strutturale del componente, oppure a valutarne il grado di sicurezza commisurato al tempo di ulteriore esercizio con la permanenza dei difetti riscontrati. Nel caso siano intraprese tali valutazioni (Fitness For Service - FFS-), per stabilire il tempo di ulteriore esercizio con la permanenza dei difetti riscontrati. le stesse valutazioni andranno notificate dal datore di lavoro ai soggetti titolari della verifica che dovranno autorizzare l’ulteriore esercizio. Le autorizzazioni rilasciate devono essere notificate all’INAIL per l’inserimento nella banca dati informatizzata, di cui all’articolo 3, comma 1, del presente decreto. ed alle ASL competenti per territorio.

4.3.2.3. Quando l’attrezzatura ha caratteristiche tali da non consentire adeguate condizioni di accessibilità all’interno. anche nei riguardi della sicurezza, o risulta comunque non ispezionabile completamente. l’ispezione è integrata. limitatamente alle camere non ispezionabili, con una prova di pressione idraulica a 1.125 volte la «pressione massima ammissibile» (PS) che può essere effettuata utilizzando un fluido allo stato liquido.

4.3.2.4. La non completa ispezionabilità può essere conseguente alla presenza, su parti rappresentative del recipiente, di masse interne o rivestimenti interni o esterni inamovibili, anche parzialmente. o la cui rimozione risulti pregiudizievole per l’integrità delle membrature o dei rivestimenti o delle masse stesse.

4.3.2.5. La prova di pressione idraulica può essere sostituita. in caso di necessità e previa predisposizione da parte dell’utente di opportuni provvedimenti di cautela. con una prova di pressione con gas (aria o gas inerte) ad un valore di 1,1 volte la «pressione massima ammissibile» (PS). In tale caso dovranno essere prese tutte le misure previste dal decreto legislativo n. 81/2008 per tale tipo di prova la stessa deve avere una durata minima di due ore durante le quali deve essere verificata l’assenza della caduta di pressione.

4.3.2.6. La verifica di integrità per le tubazioni non comporta obbligatoriamente né la prova idraulica né l’esame visivo interno. ma opportuni controlli non distruttivi per l’accertamento della integrità della struttura.

4.4 Verifica di visita interna per generatori di vapore

4.4.1. La visita interna consiste nell’esame visivo delle parti dei generatore accessibili ed ispezionabili, tanto internamente che esternamente.

4.4.2. Qualora durante la verifica emergessero dubbi sulla condizione delle membrature o in caso di necessiti, a fronte di situazioni evidenti di danno, è consentito avvalersi di ulteriori esami e prove, eseguiti da personale adeguatamente qualificato incaricato dal datore di lavoro, al fi ne di accertare la permanenza delle condizioni di stabilità per la sicurezza dell’esercizio del generatore stesso.

4.5. Verifica di funzionamento per generatori di vapore

4.5.1. Per i generatori di vapore oltre agli esami e controlli previsti al punto 4.3.1.1 si effettua, durante la verifica di funzionamento, la verifica di rispondenza dei parametri dell’acqua di alimento con quanto richiesto nelle istruzioni per l’uso. In mancanza di tale informazione si può far riferimento alle relative norme applicabili. Durante la verifica deve essere riscontrata la presenza del conduttore abilitato, quando previsto.

4.6. Verifica di impianti di riscaldamento

4.6.1. Gli impianti di riscaldamento centralizzati con generatore di calore di potenzialità superiore a 116 kW devono rispettare. qualora non in contrasto con quanto indicato nelle istruzioni per l’uso. le prescrizioni della Raccolta R dell’ISPESL.

4.7. Verifiche periodiche di attrezzature particolari

4.7.1. I recipienti di capacità fino a 13 m 3 contenenti GPL possono usufruire dell’esonero dalle verifiche periodiche di cui ai precedenti punti 4.2. e 4.3.1. alle condizioni di cui all’articolo 3 del decreto del 29 febbraio 1988 di cui all’articolo 6 del presente decreto.[/box-note]


...
segue in allegato

Fonti: 
DM 11 aprile 2011 
decreto legislativo n. 81/2008
D.lgs. 93/2000
DM 1° dicembre 2004, n. 329

Elaborato Certifico Srl - IT | Rev. 1.0 2022
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Matrice Revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
1.0 17.05.2022 - Aggiornato Rif. Portale CIVA
- Aggiunto modello verbale 1° verifica periodica
- Aggiunta check list di controllo verifica
- Modulo classificazione attrezzatura a pressione
- Aggiornati rif. normativi
- Aggiornati link rif. normativi
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