Convenzione OIL n. 182 del 1999
Convenzione sulle forme peggiori di lavoro minorile
Convenzione relativa alla proibizione delle forme peggiori di lavoro minorile
Data di entrata in vigore : 19/11/2000
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Articolo 1
Ogni Membro che ratifichi la presente Convenzione deve prendere misure immediate ed efficaci atte a garantire la proibizione e l’eliminazione delle forme peggiori di lavoro minorile, con procedura d’urgenza.
Articolo 2
Ai fini della presente Convenzione, il termine « minore » si riferisce a tutte le persone di età inferiore ai 18 anni.
Articolo 3
Ai fini della presente Convenzione, l’espressione « forme peggiori di lavoro minorile » include:
a) tutte le forme di schiavitù o pratiche analoghe alla schiavitù, quali la vendita o la tratta di minori, la servitù per debiti e l’asservimento, il lavoro forzato o obbligatorio, compreso il reclutamento forzato o obbligatorio di minori ai fini di un loro impiego nei conflitti armati;
b) l’impiego, l’ingaggio o l’offerta del minore a fini di prostituzione, di produzione di materiale pornografico o di spettacoli pornografici;
c) l’impiego, l’ingaggio o l’offerta del minore ai fini di attività illecite, quali, in particolare, quelle per la produzione e per il traffico di stupefacenti, così come sono definiti dai trattati internazionali pertinenti;
d) qualsiasi altro tipo di lavoro che, per sua natura o per le circostanze in cui viene svolto, rischi di compromettere la salute, la sicurezza o la moralità del minore.
Articolo 4
1. I tipi di lavoro cui si fa riferimento nell’articolo 3 d) saranno determinati dalla legislazione nazionale o dall’autorità competente, previa consultazione delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate e tenuto conto delle relative norme internazionali, in particolare dei paragrafi 3 e 4 della Raccomandazione sulle forme peggiori di lavoro minorile del 1999.
2. L’autorità competente, previa consultazione delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate, deve localizzare l’esistenza dei tipi di lavoro così determinati.
3. La lista dei tipi di lavoro determinati secondo il paragrafo 1 di questo articolo deve essere periodicamente esaminata e ove necessario riveduta, in consultazione con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate.
Articolo 5
Ogni Membro deve, previa consultazione con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, istituire o designare i meccanismi idonei per monitorare l’applicazione dei provvedimenti attuativi della presente Convenzione.
Articolo 6
1. Ogni Membro deve definire ed attuare programmi d’azione volti ad eliminare prioritariamente le forme peggiori di lavoro minorile.
2. Tali programmi d’azione devono essere definiti ed attuati in consultazione con le istituzioni pubbliche competenti e le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, tenendo conto, all’occorrenza, delle opinioni di altri gruppi interessati.
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Fonte: ILO