Strumenti di supporto per la valutazione dei rischi nelle attività stagionali in agricoltura / RV 2021
ID 22185 | 05.07.2024 / In allegato
Gli strumenti di supporto sono stati prodotti e validati, nel contesto della semplificazione di valutazione del rischio, sorveglianza sanitaria, formazione e informazione dei lavoratori stagionali e a tempo determinato dell’agricoltura, di cui al comma 13 ter art. 3/81, a cura del gruppo di lavoro di nomina ministeriale, composto da rappresentanti dei Ministeri del lavoro, della salute, dell’agricoltura, da rappresentanti INAIL e da rappresentanti del Gruppo di Lavoro Agricoltura, designati dal Coordinatore del GTI.
Il Gruppo di Lavoro si è largamente avvalso in tale contesto delle esperienze condotte dai servizi nelle diverse regioni, chiedendo e ottenendo ampia collaborazione.
Il quadro produttivo desumibile dal censimento dell’agricoltura del 2010 mostra che le aziende agricole con oltre 50 gg di lavoro/anno (compreso il lavoro autonomo) sono circa 800.000 e che altrettante si collocano addirittura al di sotto di questo valore. La maggior parte di queste 800.000 si colloca nella fascia più bassa, tra 51 e 500 giornate annue. Dai dati di censimento si può desumere che circa 250.000 aziende occupano manodopera a tempo determinato o stagionale e 25.000 manodopera a tempo indeterminato.
Dal quadro presentato emerge chiaramente la difficoltà che i datori di lavoro hanno nel redigere un documento di valutazione dei rischi e nell’applicare la normativa vigente ad una popolazione di lavoratori assunti solo stagionalmente, per brevi periodi di tempo e in numero talvolta assai elevato.
La ripetitività delle lavorazioni agricole, tuttavia, e il fatto che esse presentano caratteristiche assai simili, tali da portare, per alcune di esse, all’individuazione dei medesimi pericoli, rischi e misure di prevenzione e protezione, consente un efficace processo di semplificazione del processo di valutazione.
Nella versione qui presentata gli strumenti di supporto sono stati trasmessi da INAIL al Ministero del Lavoro su richiesta del Ministero stesso.
Gli strumenti mantengono piena validità nel guidare la valutazione e fornire soluzioni e indicazioni praticabili e condivise, a prescindere dall’emanazione del decreto di semplificazione; se ne chiede quindi la validazione da parte del GTI per poter disporre di strumenti tecnici per la valutazione del rischio.
In caso di ulteriore ritardo nell’emanazione del D.I. attuativo del comma 13 ter è ipotizzabile la pubblicazione degli strumenti ai sensi dell’art 28 comma 3-ter D.Lgs. 81/08 “Ai fini della valutazione del rischio, Inail, anche in collaborazione con CTR, rende disponibili al DdL strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio”.
Gli strumenti di supporto alla valutazione dei rischi
Sono state sviluppate due diverse tipologie di strumenti di supporto, accompagnate da sintetiche indicazioni d’uso:
- strumenti (verticali), che descrivono un ciclo produttivo e/o le sue fasi, individuando le sorgenti di pericolo presenti, i rischi relativi e le misure di sicurezza da attuare, e che, ove necessario, rimandano a strumenti di supporto specifici per rischio;
- strumenti (trasversali), che in relazione a un “pericolo” specifico e ai rischi correlati, individuano le misure da attuare per gestirlo adeguatamente. Essi possono riferirsi o a una specifica attrezzatura di lavoro, oppure a una particolare tipologia di rischio.
Gli strumenti sono utilizzabili, anche ai sensi della normativa in vigore (D.I. Marzo 2013), per la formazione dei lavoratori stagionali.
E’ utile precisare che, se l’azienda svolge altre attività rispetto a quanto indicato nelle schede, il datore di lavoro è tenuto ad integrare le misure di prevenzione e protezione indicate con altre che prendano in esame i rischi non considerati.
Sono stati predisposti e validati dal gruppo i seguenti strumenti:
Attività di raccolta: Olive, Uve da vino e da tavola, Agrumi, Basilico, Carciofi, Finocchi, Fragole in tunnel, Frutta a filari, Insalata da cespo, Ortaggi in campo, Ortaggi in serra, Piccoli frutti, Pomodori in serra.
Numerose altre schede sono pressoché pronte, ma non validate prima della chiusura dei lavori; non vengono quindi qui presentate.
Macchine e attrezzature: trattore, albero cardanico, carro raccogli frutta, scale portatili.
Fattori di rischio: rumore, vibrazioni, movimentazione carichi.
Allegato:
Analisi di alcuni rischi trattati negli strumenti di supporto
Si riportano di seguito alcuni esempi di rischi caratteristici per le attività analizzate:
- Campi, boschi e altri terreni dell’azienda agricola (scivolamento, inciampo/contatto con vegetazione/…)
Una peculiarità delle attività agricole è quella di svolgersi largamente al di fuori dei luoghi di lavoro così come sono definiti all’art. 62 del d.lgs. 81/08.
Il gruppo di lavoro ha esaminato con attenzione la necessità di impiegare e modulare misure di protezione nei confronti di pericoli specifici. In particolare, si è cercato di limitare il ricorso alla consegna dei dispositivi di protezione individuali, con i relativi obblighi derivanti dall’applicazione del capo II, del titolo III, del D.lgs. 81/08, ai soli casi ritenuti effettivamente indispensabili; contemporaneamente, ove possibile, si sono previste misure di tipo organizzativo/procedurale, consistenti, ad esempio, nella verifica dell’utilizzo di calzature appropriate da parte dei lavoratori. Ciò per tener conto sia della necessità di tutelare la salute e la sicurezza del lavoratori, sia della reale efficacia delle misure individuate, di fatto inapplicabili se troppo onerose.
- Condizioni climatiche avverse (esposizione a calore, freddo, pioggia, vento, radiazione solare)
Le lavorazioni agricole all’aperto espongono a condizioni climatiche variabili e all’esposizione al sole e ai fenomeni atmosferici.
Le misure di prevenzione che il datore di lavoro deve adottare sono essenzialmente di tipo procedurale: ad esempio verificare che i lavoratori siano muniti di vestiario, copricapo e guanti idonei, prevedere pause di ristoro e aree al riparo.
Stesse considerazioni sono valide per il lavoro all’interno di tunnel e serre, ma qui è possibile intervenire sulle strutture, dotandole, per esempio, di aperture di ventilazione e coperture ombreggianti. Il datore di lavoro deve anche verificare che i lavoratori siano altresì dotati di idonei indumenti quando, uscendo da tali ambienti, si trovino esposti all’aperto a condizioni climatiche considerevolmente differenti.
- Agenti fisici (esposizione a rumore e vibrazioni nell’utilizzo delle macchine per la raccolta)
Il rischio da agenti fisici rumore e vibrazioni è presente nel caso in cui l’operatore utilizzi attrezzature di lavoro dotate di motore (rischio rumore o vibrazioni) ovvero si trovi in prossimità di aree in cui sono effettuate lavorazioni agricole meccanizzate (rischio rumore).
Stante l’estrema differenziazione delle tipologie di lavorazioni agricole meccanizzate, il processo tecnico di valutazione dei rischi è stato effettuato individuando prioritariamente le singole fasi di lavoro e determinando, per ognuna di esse, le necessarie azioni da intraprendere a seconda del livello di esposizione personale presumibile.
Sulla scorta di quanto sopra è stata considerata fondamentalmente la necessità di agire attraverso:
- adozione di misure tecniche (es. scelta di macchine che producono un basso livello di rumore e/o un basso livello di vibrazioni), organizzative e procedurali (es. allontanamento della fonte di rumore dalla zona di operazione, …);
- adeguata informazione e formazione degli addetti, per la quale è stato elaborato uno specifico strumento di supporto;
- fornitura di dispositivi di protezione individuale (es. otoprotettori, guanti antivibranti) garantendone l’addestramento all’uso;
- effettuazione di controlli sanitari preventivi e periodici.
Attrezzature di lavoro (rischi di natura meccanica, elettrica, ecc.)
Negli strumenti di supporto relativi alle attrezzature di lavoro sono stati indicati gli elementi tecnici fondamentali per la valutazione di conformità ai R.E.S. e l’identificazione dei difetti di natura “palese”, rilevabili con un semplice esame a vista. Per le macchine immesse sul mercato antecedentemente all’entrata in vigore delle direttive pertinenti e soggette alle prescrizioni di cui all’allegato V del d.lgs. 81/08, sono state fornite informazioni per l’adeguamento attraverso l’installazione di apprestamenti tecnici ritenuti necessari.
Utilizzo di scale (caduta dall’alto)
In agricoltura l’utilizzo di scale è assai frequente soprattutto nelle operazioni di raccolta. Le scale impiegate possono essere sia in appoggio sia doppie: la scelta è legata alle condizioni del terreno e alle altezze da superare.
- Lavori in prossimità di linee elettriche (folgorazione)
Il rischio di folgorazione può manifestarsi durante le attività di raccolta che richiedono l’utilizzo di scale o di macchine agricole che possono portare i lavoratori o le stesse attrezzature di lavoro ad entrare contatto con le linee elettriche o ad avvicinarsi ad esse fino ad innescare un arco elettrico.
Negli strumenti di supporto destinati ai lavoratori addetti alle attività di raccolta sono state fornite indicazioni tese a verificare il rispetto delle distanze di sicurezza dalle linee elettriche.
- Transito di macchine agricole (interferenze macchina – uomo)
Nei terreni agricoli le attività sono svolte a volte in sequenza, a volte contemporaneamente. Un fattore di rischio che si è ritenuto opportuno richiamare è la presenza, durante le lavorazioni, di macchine agricole in movimento. Questa presenza comporta rischi per chi a terra esegue operazioni di raccolta. Le misure richieste sono di tipo procedurale, consistendo in istruzioni ai conducenti dei mezzi su tempi e modalità di movimentazione dei mezzi. Altra prescrizione importante, e spesso trascurata nella pratica, è quella di vietare il trasporto di persone su mezzi agricoli (ad esempio trattori, rimorchi) assolutamente inadeguati a ospitare in sicurezza i passeggeri.
Movimentazione manuale dei carichi (posture incongrue/movimenti ripetitivi, sollevamento e spostamento di carichi)
Per le lavorazioni relative alla raccolta il pericolo di movimentazione manuale dei carichi comporta un rischio specifico per i lavoratori legato all’assunzione di posture incongrue, a movimenti ripetitivi, al sollevamento e spostamento di carichi. Le misure di prevenzione e protezione individuate interessano sia l’organizzazione del lavoro sia le procedure operative specifiche.
Gli strumenti di supporto forniscono indicazioni per:
- utilizzo di attrezzature di lavoro appropriate;
- adeguata informazione e formazione degli addetti;
- effettuazione di controlli sanitari preventivi e periodici.
Sostanze pericolose: agenti chimici (esposizione a prodotti fitosanitari)
Per gli addetti alle operazioni di raccolta, per i quali il rischio è riconducibile prevalentemente alla esposizione dermica a livelli residuali fogliari di PF, si è scelto di indicare come misura di prevenzione il rispetto –obbligatorio nell’attività di raccolta- del tempo di carenza, che è sempre indicato nell’etichetta del prodotto fitosanitario utilizzato ed è in ogni caso assai più cautelativo del tempo di rientro.
Agenti biologici (esposizione a tetano, punture imenotteri)
Nel settore agricolo esiste il rischio di contrarre il tetano e vige l’obbligo di vaccinazione
Per le punture da imenotteri che in caso di grave reazione allergica possono portare a shock anafilattico si è prevista l’applicazione di idonee misure di primo soccorso.
- Lavori in luoghi isolati diversi dalla sede dell’azienda agricola (ritardo nell’attuazione del soccorso)
Accade che i campi o i boschi, dove vengono eseguite le lavorazioni agricole, siano isolati, lontani dalla sede dell’azienda, dove generalmente è custodita la cassetta di pronto soccorso. In tali casi il decreto 388/2003, prevede che il datore di lavoro metta a disposizione dei lavoratori un pacchetto di medicazione e un mezzo idoneo per attivare rapidamente il sistema di emergenza del SSN.
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Fonte: Regione Veneto
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