Sicurezza lavoro
Featured

Parere CNI prot. n. 6045 del 24.05.2024

Parere CNI prot  n  6045 del 24 05 2024

Parere CNI prot. n. 6045 del 24.05.2024 / Professionisti antincendio e docenti addetti antincendi - Relazioni

ID 22083 | 18.06.2024 / In allegato

Elenchi del Ministero dell’interno ai fini della Prevenzione Incendi - Corso per formatori addetti antincendio – Decreto Ministero Interno del 2/09/2021 - validità anche ai fini dell’aggiornamento professionale in prevenzione incendi ai sensi del DM 5/08/2011 – Richiesta parere

Viene richiesto un chiarimento relativamente ai rapporti tra due diverse normative che si occupano di sicurezza e di prevenzione incendi.

In particolare, si domanda se il corso per Formatori addetti Antincendio ex decreto Ministero Interno 2/09/2021 sia da ritenere valido anche come aggiornamento professionale in prevenzione incendi ai sensi del DM 5/08/2011.

Sulla originale questione si osserva quanto segue.

In primo luogo, è doveroso precisare che la competenza a fornire chiarimenti ufficiali della normativa antincendio spetta unicamente al Ministero dell’Interno, che difatti offre un servizio apposito (1), tramite il portale Internet del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (2).

Il Consiglio Nazionale, pertanto, può soltanto fornire il proprio punto di vista ed un contributo interpretativo sulla problematica, fatta salva l’eventuale diversa interpretazione del Ministero competente.
_______

Il decreto Ministero dell’Interno 2 settembre 2021 (“Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.”), sostituendo il DM 10/03/1998, ha introdotto nuovi criteri per la formazione degli addetti antincendio.

Mentre il DM 5 agosto 2011 (“Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'interno di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (3).”), come noto, è rivolto a disciplinare le procedure per l’iscrizione negli elenchi e l’aggiornamento dei professionisti antincendio.

Dall’analisi delle due normative citate emerge che i programmi dei corsi ministeriali sono simili ma diversi, visti i diversi obiettivi della didattica degli stessi.

Ad esempio, chi è già professionista antincendio e desidera diventare formatore di addetti antincendio, deve frequentare solamente il modulo 10 della parte pratica (corso di formazione di tipo C per docenti pratici: v. la lettera c) del comma 2 dell’art.6 del DM 2/09/2021, che rinvia alla lettera b) del comma 5 del medesimo art.6 DM 2/09/2021). Diversamente, la didattica del corso di formazione di tipo C non comprende gli argomenti teorici dei corsi e seminari di aggiornamento per professionisti antincendio.

Parere CNI prot  n  6045 del 24 05 202  Modulo 10

Per questa ragione, - per rispondere al quesito dell’Ordine in indirizzo - si ritiene che la frequenza dei corsi di formazione e aggiornamento per i docenti degli addetti antincendio non sia valida ai fini dell’aggiornamento dei professionisti antincendio (DM 5/08/2011).
_______

Si segnala, al contempo, invece, per completezza di informazione, il contenuto dell’art.5.5 (4), punto 5, dell’Allegato V (5)del DM 2/09/2021, ai sensi del quale: “La partecipazione a moduli di corsi di base, a corsi e seminari di aggiornamento di cui al decreto del Ministro dell’interno 5 agosto 2011, è valida quale attività di aggiornamento dei docenti, limitatamente alla sola parte teorica.”.

Pertanto, l’aggiornamento quinquennale dei professionisti antincendio “copre” anche l’obbligo di aggiornamento quinquennale dei docenti per addetti antincendio, ma questo limitatamente all’erogazione dei moduli teorici, di cui al punto 3 dell’art.5.5 dell’Allegato V del DM 2/09/2021.

Ne deriva che per i docenti degli addetti antincendio, abilitati (anche) all’erogazione dei moduli pratici, resta obbligatorio l’aggiornamento quinquennale di 4 ore, previsto dal punto 4 dell’art.5.5 dell’Allegato V del DM 2/09/2021.
_______

In questi termini, nei limiti delle attribuzioni istituzionali del Consiglio Nazionale e fatti salvi eventuali sviluppi sull’argomento, è il contributo interpretativo richiesto.

Nello scusarci per il ritardo nella risposta, dovuto ad una riorganizzazione interna delle attività, inviamo cordiali saluti.
_______

NOTE

(1) Denominato “Quesiti On Line di Prevenzione Incendi”.
(2) All’indirizzo Internet https://www.vigilfuoco.it/
(3) Si riporta di seguito il testo del comma 4 dell’art.16 del decreto legislativo 8/03/2006 n.139: “Il comando acquisisce dai soggetti responsabili delle attività di cui al comma 1 le certificazioni e le dichiarazioni attestanti la conformità delle attività alla normativa di prevenzione incendi, rilasciate da enti, laboratori o professionisti, iscritti in albi professionali, autorizzati ed iscritti, a domanda, in appositi elenchi del Ministero dell'interno. Il rilascio delle autorizzazioni e l'iscrizione nei predetti elenchi sono subordinati al possesso dei requisiti stabiliti con decreto del Ministro dell'interno.”.
(4) “Aggiornamento dei docenti”.
(5) “Corsi di formazione e di aggiornamento dei docenti dei corsi antincendio.”

Collegati

Certifico s.r.l.

Sede: Via A. De Curtis, 28 - 06135 Perugia - IT
P. IVA: IT02442650541

Tel. 1: +39 075 599 73 63
Tel. 2: +39 075 599 73 43

Assistenza: +39 075 599 73 43

www.certifico.com
info@certifico.com

Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024