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Decreto-Legge 2 marzo 2024 n. 19

Decreto Legge 2 marzo 2024 n  19   Decreto legge PNRR 2024

Decreto-Legge 2 marzo 2024 n. 19 / Decreto legge PNRR 2024 / Consolidato 10.2024

ID 21428 | 25.10.2024 / In allegato

Decreto-Legge 2 marzo 2024 n. 19 Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

(GU n.52 del 02.03.2024)

Entrata in vigore del provvedimento: 02/03/2024

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In allegato:

Decreto-Legge 2 marzo 2024 n. 19 coordinato Legge di conversione L. n. 56/2024 (GU n.100 del 30.04.2024 - SO n. 19)
Decreto-Legge 2 marzo 2024 n. 19 (GU n.52 del 02.03.2024)
Schema Decreto legge - Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) 26.02.2024
Comunicato Stampa Cdm n. 71 del 26.02.2024

Articoli modificati D.Lgs. 81/2008

Decreto Legge 2 marzo 2024 n  19   Articoli Modificati D Lgs  81 2008

Articolato nativo

TITOLO I Governance per il PNRR e il PNC

ART. 1 (Disposizioni per la realizzazione degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza e di quelli non più finanziati con le risorse del PNRR, nonché in materia di revisione del Piano Nazionale Complementare al PNRR) 
ART. 2 (Disposizioni in materia di responsabilità per il conseguimento degli obiettivi del PNRR)
ART. 3 (Misure per la prevenzione e il contrasto delle frodi nell’utilizzazione delle risorse
relative al PNRR e alle politiche di coesione)
ART. 4 (Disposizioni in materia di organizzazione della Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei ministri)
ART. 5 (Disposizioni urgenti in materia di alloggi universitari)
ART. 6 (Disposizioni in materia di recupero e rifunzionalizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata)
ART. 7 (Disposizioni per il superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura)
ART. 8 (Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure PNRR e dei soggetti attuatori)
ART. 9 (Misure per il rafforzamento dell’attività di supporto in favore degli enti locali)
ART. 10 (Contributo del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro all’attuazione del PNRR)

TITOLO II Disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure per l’attuazione del PNRR e del PNC

Capo I Misure di semplificazione amministrativa
ART. 11 (Procedure di gestione finanziaria delle risorse del PNRR)
ART. 12 (Ulteriori misure di semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e in materia di procedimenti amministrativi)
Capo II Disposizioni urgenti in materia di istruzione e merito
ART. 13 (Misure di semplificazione per l’attuazione delle previsioni della Missione 4 Istruzione e Ricerca – Componente 1 del PNRR in materia di Riforma del sistema ITS e di Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria – ITS) 
ART. 14 (Misure urgenti per l’attuazione delle previsioni della Missione 4 – Componente 1 «Istruzione e Ricerca» del PNRR in materia di riforma del sistema di orientamento, di reclutamento dei docenti, di didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico e di nuove competenze e nuovi linguaggi) 
ART. 15 (Disposizioni in materia di istituti tecnici e professionali)
ART. 16 (Disposizioni in materia di Scuola di alta formazione dell’istruzione)
Capo III Disposizioni urgenti in materia di università e ricerca
ART. 17 (Ulteriori misure per la semplificazione delle procedure in materia di alloggi e di residenze per studenti universitari in attuazione del PNRR)
ART. 18 (Disposizioni urgenti in materia di formazione superiore e ricerca)
Capo IV Disposizioni urgenti in materia di sport
ART. 19 (Disposizioni per l’attuazione della Misura 5 – Componente 2 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore del PNRR in materia di Sport e inclusione sociale)
Capo V Disposizioni urgenti in materia di digitalizzazione
ART. 20 (Modifiche al Codice dell’amministrazione digitale)
ART. 21 (Misure in materia di digitalizzazione e dematerializzazione documentale delle pubbliche amministrazioni)
Capo VI Disposizioni urgenti in materia di giustizia
ART. 22 (Disposizioni urgenti in materia di personale)
ART. 23 (Incentivi per gli uffici giudiziari per il conseguimento degli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza)
ART. 24 (Disposizioni in materia reclutamento dei magistrati tributari)
ART. 25 (Disposizioni in materia di pignoramento di crediti verso terzi)
ART. 26 (Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313)
ART. 27 (Modifiche al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, in materia di giustizia riparativa)
Capo VII Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture e trasporti
ART. 28 (Disposizioni per la realizzazione degli interventi ferroviari finanziati dal PNRR)
Capo VIII
ART. 29 (Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare)
ART. 30 (Misure per il rafforzamento dell’attività di accertamento e contrasto delle violazioni in ambito contributivo)
ART. 31 (Ulteriori disposizioni urgenti in materia di lavoro)
Capo IX Disposizioni urgenti in materia di investimenti
ART. 32 (Disposizioni in materia di investimenti infrastrutturali
ART. 33 (Disposizioni in materia di investimenti infrastrutturali - «piccole opere»)
ART. 34 (Disposizioni urgenti in materia di Piani urbani integrati)
ART. 35 (Disposizioni urgenti in materia di interventi di rigenerazione urbana)
ART. 36 (Disposizioni per la realizzazione degli interventi volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico e per la realizzazione degli interventi nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2009 e del 2016) 
ART. 37 (Attività del «Nucleo PNRR Stato-Regioni»)
ART. 38 (Transizione 5.0)
ART. 39. Misure urgenti per assicurare la continuità operativa degli impianti ex Ilva
ART. 40 (Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni)
Art. 41. Disposizioni in materia di controlli sugli interventi di efficientamento energetico
Capo X Disposizioni urgenti in materia di investimenti del Ministero della Salute
ART. 42 (Disposizioni in materia di fascicolo sanitario elettronico, sistemi di sorveglianza nel settore sanitario e governo della sanità digitale)
ART. 43 (Interoperabilità delle certificazioni sanitarie digitali)
ART. 44 (Modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196)

TITOLO III Capo I Disposizioni finali

ART. 45 (Abrogazioni)
ART. 46 (Entrata in vigore)

Allegati

Allegato 1 (Art. 1, comma 8, lett. f))
Allegato 2 (Articolo 12, comma 12, lettera c))
Allegato 3 (Art. 34, comma 1, lettera b))

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Il DL introduce disposizioni in materia di:

governance per il PNRR e il PNC

- incrementa, per gli anni 2024/2026, la dotazione economica del Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia; inoltre, autorizza la spesa per la realizzazione degli interventi non più finanziati con le risorse del PNRR per gli anni 2024/2029;

- disciplina il monitoraggio - al 31 dicembre 2023 - degli interventi finanziati con risorse PNRR e prevede l’attivazione di poteri sostitutivi in caso di ritardi e inerzie da parte dei soggetti attuatori e disciplina le azioni di recupero nel caso di omesso o incompleto conseguimento degli obiettivi finali dei programmi e interventi PNRR, accertato dalla Commissione europea; attribuisce al Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell’Unione europea, a tal fine integrato, le attività di prevenzione e contrasto alle frodi e agli altri illeciti sui finanziamenti connessi al PNRR;

- incrementa la composizione della Struttura di missione per il PNRR, istituita presso la Presidenza del Consiglio;

- consente la nomina di appositi Commissari straordinari: Commissario straordinario per accelerare la realizzazione di nuovi posti letto per universitari; Commissario straordinario per gli interventi di recupero, rifunzionalizzazione e valorizzazione di beni confiscati alla criminalità̀ organizzata non più finanziati con risorse PNRR; Commissario per il superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura;

- prevede misure di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure PNRR e dei soggetti attuatori; l’incremento della dotazione organica del Ministero dell’agricoltura, nonché la possibilità per il medesimo Ministero di avvalersi di esperti in materia di analisi e valutazione delle politiche pubbliche; l’incremento della dotazione organica del Ministero della Salute, di un posto di funzione dirigenziale di livello generale nell’ambito dell’Ufficio di Gabinetto del Ministro;

- misure in favore del Ministero del turismo (possibilità di avvalersi di società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato operanti nel settore dei servizi informatici); misure in materia di personale del Ministero dell’Interno (riduzione anzianità di servizio per accedere alla qualifica di viceprefetti e divieto di comando, distacco o altre assegnazioni per il personale civile dell’Interno);

- incrementa il fondo per le assunzioni a tempo indeterminato del personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione;

- consente alle regioni ed enti locali di ricorrere all’indebitamento per finanziare operazioni di ricapitalizzazione e capitalizzazione di società a partecipazione pubblica aventi ad oggetto la realizzazione di infrastrutture pubbliche, qualora le perdite, anche ultrannuali risultino complessivamente assorbite in un piano economico finanziario approvato dall’Autorità competente;

- istituisce presso ciascuna Prefettura – Ufficio territoriale di Governo – una cabina di coordinamento presieduta dal Prefetto o da un suo delegato, con il compito di definire un piano di azione per l’efficace attuazione dei programmi e degli interventi previsti dal PNRR in ambito provinciale;

- prevede misure per il CNEL: aumento della dotazione organica; inserimento del Presidente CNEL tra i membri della cabina di regia PNRR; attribuzione di nuove funzioni (il Consiglio è la sede per l’Italia del Comitato nazionale per la produttività di cui alla raccomandazione del Consiglio della UE);

accelerazione e snellimento delle procedure per l’attuazione del PNRR e del PNC:

- si introducono ulteriori misure di semplificazione delle procedure finanziarie per l’utilizzo delle risorse PNRR con la previsione di un’anticipazione, alle amministrazioni interessate, del 30% del costo dei singoli interventi da effettuare; si prevede inoltre che le amministrazioni titolari di interventi non più finanziati sul PNRR, provvedano al recupero delle somme già erogate, prevedendo un meccanismo che consenta anche con compensazioni finanziarie la realizzazione degli interventi;

- si prevede che le procedure semplificate per gli interventi PNRR continuino ad applicarsi ai procedimenti in corso, anche con riguardo agli interventi di cui all’allegato al decreto-legge n. 77 del 2021 non più finanziati con risorse PNRR; si prevede che, nel limite delle risorse disponibili, continuino ad applicarsi le disposizioni relative al rafforzamento e al supporto della capacità amministrativa, al reclutamento di personale, al conferimento di incarichi, nonché alle semplificazioni dei procedimenti amministrativi e contabili previste dalla legislazione vigente per il PNRR; si prevede che per gli interventi non più finanziati dal PNRR e PNC restino confermate le assegnazioni per l’incremento dei prezzi dei materiali purché gli interventi siano integralmente finanziati a valere su risorse a carico delle amministrazioni e siano aggiornati i cronoprogrammi; si introducono misure per il trasferimento delle funzioni dei Commissari alla struttura di missione ZES;

- si prevedono misure in materia di istruzione e merito per garantire il raggiungimento di obiettivi PNRR relativi ai target sull’istruzione tecnico-pratica, sulla formazione continua degli insegnanti, sugli istituti tecnici professionali, nonché sulla riorganizzazione della Scuola di alta formazione dell’istruzione;

- si prevedono misure in materia di università e ricerca, in particolare al fine di accelerare e snellire le procedure per la creazione di alloggi e residenze per studenti universitari e in materia di riconoscimento dei crediti formativi, nonché in materia di istruzione post universitaria; ai fini della ricostruzione di carriera e dell’inquadramento dei ricercatori, dei dirigenti di ricerca e dei professori (assunti mediante chiamata e procedura selettiva), si prevede il riconoscimento del periodo di servizio maturato presso l’università di provenienza con un trattamento economico non inferiore a quello attribuito presso la stessa;

- si introducono misure in materia di sport relative alla riprogrammazione delle risorse per la realizzazione di palestre e di snellimento delle procedure di appalto;

- si prevedono misure in materia di digitalizzazione, con modifiche al Codice dell’amministrazione digitale; in particolare, si istituisce il "Sistema di portafoglio digitale italiano (Sistema IT-Wallet)", quale soluzione di portafoglio digitale pubblico (cd. IT-Wallet pubblico; l'Agenzia per l'Italia Digitale adotta le linee guida disciplinanti gli standard tecnologici e le soluzioni tecniche ed organizzative; la responsabilità per la realizzazione e la gestione dell'infrastruttura organizzativa e tecnologica necessaria per l'attuazione del Sistema 1T Wallet è affidata alla società PagoPA S.p.A. e all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato; la disciplina (compresa la tipologia di servizi che possono essere oggetto di remunerazione e dei soggetti privati accreditati in qualità di erogatori di servizi, incluse le relative indicazioni di costo) è demandata a uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'autorità politica delegata in materia di innovazione digitale, adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la Pubblica Amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. I diritti di opzione per l'acquisto dell’intera partecipazione azionaria detenuta dallo Stato nella PAGOPA (società in house della Presidenza del Consiglio dei Ministri) sono attribuiti in misura maggioritaria a all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e, in misura minoritaria, a POSTE spa; si prevede che anche per PAGOPA non trovino applicazione le disposizioni in materia di: ricorso alle convenzioni-quadro e al mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni e di utilizzo della rete telematica e in materia di ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione della Consip S.p.a. per gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività.

- la revisione dei processi di dematerializzazione documentale, nonché la previsione che, per tali finalità il dipartimento per la trasformazione digitale si avvalga dell’Istituto Poligrafico dello Stato, che, a sua volta, può avvalersi di concessionari di pubblici servizi;

- si introducono misure per il reclutamento e la stabilizzazione di personale nell’amministrazione della giustizia, il raggiungimento degli obiettivi fissati dal PNRR e incentivi al personale; inoltre, si provvede a modificare la disciplina in materia di pignoramento di crediti verso terzi, avviare la digitalizzazione del casellario giudiziario e introdurre modifiche in tema di giustizia riparativa;

- nelle more dell’aggiornamento del contratto di programma con RFI -parte investimenti- per il 2022-2026, si prevede che con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti , di concerto con il MEF, si rimodulino le fonti di finanziamento degli interventi ferroviari ricompresi nella M3-C1 del PNRR e alla ricognizione delle risorse nazionali che si rendono disponibili a seguito della rimodulazione PNRR per le misure di competenza del MIT, da finalizzare all’aggiornamento per il 2024 del contratto di programma con RFI– parte investimenti;

in materia di lavoro:

- sono previste misure in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare; misure per il rafforzamento dell’attività di accertamento e contrasto delle violazioni in ambito contributivo; misure di potenziamento del personale ispettivo in materia di lavoro (Ispettorato Nazionale del Lavoro, Nucleo dei Carabinieri, INPS e INAIL) per i controlli relativi alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; Intervenendo in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare, si introducono sia disposizioni di carattere preventivo-incentivante (ad esempio, subordinando l’erogazione di benefici normativi e contributivi all’assenza di violazioni della disciplina in materia di lavoro e legislazione sociale, nonché introducendo una premialità in favore di datori di lavoro che dimostrino comportamenti virtuosi nella gestione dei rapporti di lavoro) sia disposizioni di natura repressiva (sanzioni penali - in luogo delle sanzioni amministrative, frutto di una precedente depenalizzazione, per le ipotesi di somministrazione fraudolenta di lavoratori, utilizzazione illecita di lavoratori, somministrazione abusiva con sfruttamento di minori);

- si prevede l’estensione del regime di solidarietà nell’obbligazione retributiva e contributiva, verifica di congruità del costo della manodopera negli appalti pubblici e privati;

- si introduce un esonero dal versamento del 100 per cento dei contributi previdenziali ed assicurativi a carico del datore di lavoro domestico (che possieda un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, non superiore a euro 6.000) nel limite massimo di importo di 3.000 euro su base annua, in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di lavoro domestico con mansioni di assistente a soggetti anziani, con una età anagrafica di almeno ottanta anni, già titolari dell’indennità di accompagnamento;

- si introduce un nuovo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi (c.d. patente a crediti), obbligatoria per imprese e lavoratori autonomi che intendano operare nell’ambito di cantieri edili.

Inoltre:

- si introducono disposizioni in materia di investimenti infrastrutturali, anche relativi a piccole opere, nonché misure per i piani urbani delle città metropolitane, per i progetti di rigenerazione urbana e per la prevenzione dei rischi idrogeologici; inoltre, si prevede l’istituzione del “Piano transizione 5.0” che concede agevolazioni fiscali nella forma del credito d’imposta alle imprese che investono in tecnologie innovative;

- si introducono misure urgenti per assicurare la continuità operativa degli impianti ex Ilva; disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni; disposizioni in materia di controlli sugli interventi di efficientamento energetico, prevedendo che il MASE pubblichi sul proprio sito l’elenco delle asseverazioni relative alla fruizione delle detrazioni fiscali in materia di ecobonus per l’efficienza energetica e sismabonus;

- si introducono misure in materia di salute, e, in particolare, si rafforzano il ruolo e le competenze di Agenas nell’attuazione del progetto PNRR riguardante il Fascicolo Sanitario Elettronico e si consente il riutilizzo della piattaforma creata per la verifica del Green Pass, validata a livello europeo, anche per altre e future certificazioni sanitarie. Sono inserite, inoltre, una disposizione in materia di trattamento di dati personali relativi alla Salute e misure in materia di interventi sulle infrastrutture ospedaliere.

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