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Circolare INAIL n. 7 del 15 Febbraio 2024

Circolare INAIL n  7 del 15 02 2024

Circolare INAIL n. 7 del 15 Febbraio 2024 / Revisione tabelle malattie professionali (2023)

ID 21370 | 16.02.2024 / In allegato

Circolare INAIL n. 7 del 15 Febbraio 2024 - Revisione delle tabelle delle malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura. Decreto interministeriale 10 ottobre 2023.

Il decreto interministeriale 10 ottobre 2023 (Allegato 1) ha approvato la revisione delle tabelle delle malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura, di cui agli articoli 3 e 211 del Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, che sostituiscono quelle precedentemente approvate con decreto interministeriale 9 aprile 2008.

Le nuove tabelle sono state elaborate a conclusione dei lavori di aggiornamento di quelle precedenti da parte della Commissione scientifica, costituita ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.

Caratteristiche generali delle nuove tabelle e principali modifiche

Le nuove tabelle conservano la struttura a tre colonne che ricalca quella delle tabelle precedentemente in vigore.

Al riguardo si rappresenta che affinché la malattia professionale venga qualificata come tabellata devono essere rispettati contemporaneamente i contenuti delle tre colonne, riferiti alla malattia stessa.

Nella prima colonna sono elencate le malattie raggruppate per agente causale. Le malattie nosologicamente definite sono identificate dal codice ICD-10 (International statistical classification of diseases and related health problems 10th Revision).
Nella seconda colonna è indicata, per la gran parte delle malattie, la locuzione “lavorazioni che espongono all'azione di…”, seguita dall’indicazione dell’agente causale al quale riferire la malattia tabellata. Per alcune malattie è invece precisata la specifica lavorazione, come per esempio nell’ipoacusia da rumore.
Nella terza colonna, infine, è riportato, come per le precedenti tabelle, il periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione della lavorazione.

Sul piano operativo, pertanto, a fronte della richiesta di riconoscimento di una malattia professionale “tabellata”, la presunzione legale d'origine opera laddove siano accertate contemporaneamente:

- l'esistenza della patologia nosologicamente indicata;
- l'adibizione abituale e sistematica alla lavorazione indicata in tabella;
- la manifestazione della malattia entro il periodo massimo di indennizzabilità.

L'Inail potrà superare la presunzione legale d'origine professionale della patologia certificata solo ed esclusivamente dimostrando una o più delle seguenti condizioni:

- l’assenza o la non corrispondenza della patologia nosologicamente indicata in tabella;
- che il lavoratore non abbia svolto in maniera abituale e sistematica la lavorazione tabellata;
- che il lavoratore non sia stato esposto concretamente all'azione dell’agente causale connesso alla lavorazione tabellata, in misura idonea a cagionare la patologia accertata;
- che la patologia sia riconducibile in via diretta ed esclusiva ad altra causa extralavorativa;
- che la malattia si sia manifestata oltre il periodo massimo di indennizzabilità. Di fatto, la manifestazione della malattia oltre il periodo massimo di indennizzabilità esclude la possibilità di riconoscerla come tabellata.

Le principali modifiche apportate nella nuova formulazione delle tabelle sono le seguenti:

eliminazione nella prima colonna della sottovoce “altre malattie ……” a seguito del rilievo statistico di una sostanziale carenza di denunce relative a tali casi. In definitiva restano tabellate esclusivamente le malattie elencate;
- eliminazione della voce relativa all’Anchilostomiasi, unica malattia professionale da agenti biologici presente nelle precedenti tabelle dell’industria e dell’agricoltura. Come peraltro precisato in più occasioni dall’Inail, anche di recente per i casi di infezioni da SARS-CoV-2, le patologie infettive sono inquadrate, per l’aspetto assicurativo, nella categoria degli infortuni sul lavoro e non delle malattie professionali: in questi casi, infatti, la causa violenta è equiparata a quella virulenta;
- introduzione del termine cronico per quelle patologie che possono avere manifestazioni sia croniche sia acute secondo il principio generale che la malattia professionale prevede l’azione dell’agente patogeno diluito nel tempo;
- l’aggettivazione non occasionale presente nella precedente tabellazione è stata sostituita con la locuzione abituale e sistematica in accordo ai principi definiti nella circolare Inail del 24 luglio 2008, n. 47, ove si chiarisce che, secondo la pronuncia della Corte di Cassazione l’adibizione può ritenersi non occasionale quando costituisca una componente abituale e sistematica dell’attività professionale dell’assicurato e sia quindi intrinseca alle mansioni che lo stesso è tenuto a prestare. Accanto al requisito della non occasionalità, le previsioni tabellari richiedono che l’assicurato sia stato addetto alla lavorazione in maniera prolungata ossia in modo duraturo, per un periodo di tempo sufficientemente idoneo a causare la patologia;
è stato inserito il termine maligno per rafforzare nelle specifiche voci l'esclusione delle patologie tumorali benigne (per esempio mesotelioma maligno). Sono state inoltre inserite le seguenti patologie neoplastiche: tumore maligno della laringe e carcinoma del polmone tra le malattie causate da esposizione a nebbie e vapori di acido solforico e altri acidi inorganici forti, l’epatocarcinoma tra le malattie causate da cloruro di vinile, il tumore maligno della laringe e dell’ovaio tra le malattie da asbesto, il carcinoma del nasofaringe tra le malattie causate da polveri di legno e il tumore maligno del polmone tra le malattie causate da esposizione a radon. Sono stati inoltre specificati i tumori causati da radiazioni ionizzanti.

Efficacia nel tempo

Il decreto interministeriale del 10 ottobre 2023 ha efficacia dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del 18 novembre 2023, n. 270.

Per effetto della suddetta pubblicazione, pertanto, il nuovo sistema tabellare si applica alle fattispecie denunciate a partire dal 19 novembre 2023.

Per i casi rientranti nel precedente sistema e non previsti nel nuovo – per tipologia della malattia o della lavorazione o per differente periodo massimo di indennizzabilità - per i quali l'assicurato abbia già presentata la richiesta di riconoscimento anche tramite l’invio della certificazione medica5, tuttora in corso di istruttoria, continua a essere applicata la normativa in vigore al momento della presentazione della domanda.

È tuttavia evidente che, essendo l'aggiornamento delle tabelle la risultanza di acquisizioni scientifiche, che ben potrebbero comunque supportare la domanda del lavoratore in ordine alla prova del nesso di causalità, in applicazione del generale principio del favor lavoratoris, per i casi non rientranti nel precedente sistema tabellare e previsti invece nel nuovo, per i quali l'assicurato abbia già presentato domanda attualmente in trattazione, si dovrà procedere come segue:

- per i casi in istruttoria per il riconoscimento della malattia, per i quali non è stato emesso alcun provvedimento, dovranno essere applicate le nuove tabelle;
- per i casi di opposizione ex articolo 104 del Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, ancora in istruttoria dovranno essere applicate le nuove tabelle;
- per i casi relativamente ai quali pende contenzioso giudiziario, le Avvocature territoriali valuteranno, in relazione allo stato del giudizio, l'opportunità di sollecitare il riesame della fattispecie alla luce delle nuove tabelle e degli elementi di prova acquisiti al giudizio al fine dell'adozione di un provvedimento di riconoscimento della patologia da adottarsi in sede di autotutela;
- per i casi definiti con sentenza di rigetto passata in giudicato o prescritti non potrà essere effettuato alcun riesame.

Nessuna problematica si pone, infine, con riferimento all'entrata in vigore delle nuove tabelle per i casi in istruttoria per revisione, ricaduta e richieste di cure termali, ausili e protesi, che non attengono all'accertamento della malattia già riconosciuta.

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Fonte: INAIL

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Vedasi Tabella confronto Decreto 21 aprile 2008 / Decreto 10 ottobre 2023

Nuove tabelle malattie professionali   confronto tabelle 2008 2023

Vedasi DPR 30 giugno 1965 n. 1124 consolidato Novembre 2023

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