Circolare MIT prot. n. 4536 del 30 ottobre 2012
Primi chiarimenti in ordine all’applicazione delle disposizioni di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 in particolare alla luce delle recenti modifiche e integrazioni intervenute in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”
(G.U. n. 265 del 13.11.2012)
9. Costi della sicurezza e utili d’impresa – art. 131 del d.lgs n. 163/06 - allegato XV punto 4, d.lgs 81/2008 - art. 32 d.P.R. n. 207/2010 (abrogati da D.lgs 18 Aprile 2016 n. 50 / ndr)
Il codice dei contratti, in varie disposizioni ed in particolare in quelle contenute in seno all’art. 131, comma 3, dispone che gli oneri della sicurezza - necessari per l’eliminazione dei rischi da interferenze che derivano dalla stima effettuata nel P.S.C. ai sensi dell’art. 100 del d.Lgs. n. 81/2008 e secondo le indicazioni dell’allegato XV allo stesso con specifico riferimento al punto 4 - “vanno evidenziati nei bandi di gara e non sono soggetti a ribasso d’asta”. Tale previsione è altresì contenuta nel punto 4.1.4. del citato allegato XV al d.lgs n. 81/2008: “I costi della sicurezza così individuati, sono compresi nell’importo totale dei lavori, ed individuano la parte del costo dell’opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici”.
Ai sensi dell’art. 32, comma 4, lettera e) , del regolamento tra le spese generali comprese nel prezzo dei lavori (e perciò a carico dell’esecutore) sono escluse le spese relative alla sicurezza nei cantieri non assoggettate a ribasso.
Pertanto, appare di tutta evidenza, che i costi della sicurezza, che rappresentano quella parte del costo di un’opera non assoggettabile a ribasso d’asta, sono da ritenersi comprensivi unicamente della quota relativa alle spese generali e sono privi della quota di utile di impresa, in quanto, trattandosi di costi per la sicurezza non soggetti - per legge - a ribasso d’asta in sede di offerta, sono sottratti alla logica concorrenziale di mercato.
...
Collegati