Certifico 2000/2025

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formazione adr rifiuti adr
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6.0
2022
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Certifico Formazione ADR e rifiuti ADR

Una presentazione pptx ad uso formazione degli operatori (Vedi obblighicon esempi e immagini aggiornata ad ADR 2023:

- Presentazione pptx ADR 2023
- Test ADR 2023

ADR 2023

ADR
Caratteristiche normative
Caratteristiche dell’Accordo
Caratteristiche testo accordo
Modalità trasporto ADR
Tabella A ‘’20 colonne’’
Materie interessate 
Stati fisici previsti per le materie
Organizzazione materie ADR
Chi classifica la merce
Reperire l’informazione ADR
Classificazione delle miscele
Esenzioni previste ADR
Esenzione totale - Quantità limitate
Esenzione totale - Esenti
Esenzione parziale - Tabella
Rifiuti pericolosi in ADR
Classificazione rifiuti in ADR
Documentazione trasporto rifiuti
Pericolosità per l’ambiente
Documentazione trasporto rifiuti
Pannello ‘R’ rifiuti pericolosi
Disposizioni vuoti non ripuliti
Imballaggi
Imballaggi convenzionali
Grandi recipienti per rinfusi
Omologazione imballaggi ADR
Marcatura colli
Marcatura completa colli
Etichettatura completa colli - es.
Etichettatura completa bombole - es
Marcatura completa colli rifiuti ADR
Pannelli arancio (veicolo)
Pannellatura arancio veicoli
Etichettatura pericolo veicoli
Estintori
Equipaggiamento ADR
Documenti di bordo
Istruzioni di Sicurezza
Certificato Formazione Professionale Consulente ADR
Obblighi degli operatori
Regime sanzionatorio Art. 168 – CdS

Presentazione: pptx
Slides: 102
Autori: Team DG Certifico S.r.l.

Certifico Formazione ADR e rifiuti ADR

ADR 1.3 Formazione delle persone addette al trasporto di merci pericolose

Le persone impiegate presso gli operatori di cui al capitolo 1.4, il cui campo d'attività comprende il trasporto di merci pericolose, devono essere formati secondo le esigenze che le loro attività e responsabilità comportano durante il trasporto di merci pericolose. La formazione deve anche trattare disposizioni specifiche che si applicano alla security del trasporto di merci pericolose come riportato nel capitolo 1.10. Gli impiegati devono essere formati conformemente al 1.3.2 prima di assumere responsabilità e devono svolgere le funzioni, per le quali la formazione richiesta non sia stata ancora erogata, solamente sotto la diretta supervisione di personale formato.

NOTA 1: Per quanto concerne la formazione del consulente alla sicurezza, vedere 1.8.3 invece che la presente sezione.
NOTA 2: Per quanto concerne la formazione dell'equipaggio del veicolo, vedere 8.2 invece che la presente sezione.
NOTA 3: Per la formazione che riguarda la classe 7, vedere anche 1.7.2.5.
NOTA 4: La formazione deve essere ottenuta prima dell’assunzione di responsabilità inerente il trasporto di merci pericolose.

1.3.2 Natura della formazione

La formazione deve avere il seguente contenuto, in relazione alle responsabilità e funzioni della persona interessata.

1.3.2.1 Formazione di base

Il personale si deve familiarizzare con le disposizioni generali relative al trasporto di merci pericolose.

1.3.2.2 Formazione specifica

Il personale deve essere formato, in modo direttamente proporzionale ai suoi compiti e alle sue responsabilità, sulle disposizioni delle regolamentazioni relative al trasporto di merci pericolose. Nel caso in cui il trasporto di merci pericolose comporti un'operazione di trasporto multimodale, il personale deve essere informato sulle disposizioni relative agli altri modi di trasporto.

1.3.2.3 Formazione in materia di sicurezza

Il personale deve essere formato relativamente ai rischi e i pericoli che presentano le merci pericolose, in misura proporzionata alla gravità dei rischi di ferite o d'esposizione derivanti dal verificarsi d'incidenti durante il trasporto di merci pericolose, compreso il loro carico e scarico.

La formazione deve mirare a sensibilizzare il personale sulle procedure da seguire per la movimentazione in condizioni di sicurezza e negli interventi d'emergenza.

1.3.2.4 La formazione deve essere periodicamente integrata mediante corsi di aggiornamento che tengano conto dei cambiamenti nelle regolamentazioni. 

1.3.3 Documentazione

I verbali della formazione ricevuta in conformità a questo capitolo devono essere conservati dal datore di lavoro e devono essere resi disponibili su richiesta del personale o dell’autorità competente. I verbali devono essere conservati dal datore di lavoro per un periodo di tempo stabilito dall’autorità competente.
I verbali della formazione devono essere verificati al momento dell’inizio di un nuovo impiego.

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