VVF: Linea guida operativa prevenzione incendi / CVVF GE 2021
ID 21290 | 03.02.2024 / Linea guida allegata CVVF GE
Compiti e responsabilità del Datore di lavoro per la prevenzione, protezione e gestione del rischio incendio in azienda.
Questa Linea Guida Operativa in materia di prevenzione incendi è frutto dell’Accordo stipulato in data 4 marzo 2021 tra il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Genova e Confindustria Genova con l’intenzione di promuovere e sperimentare, nell’ambito territoriale della Città Metropolitana di Genova, un rapporto innovativo tra soggetto pubblico e privato basato sul confronto e sulla trasparenza.
L’Accordo prevede la condivisione e l’attuazione di un piano di azione congiunta di prevenzione incendi che comprende la collaborazione tra gli enti di controllo e le imprese, promuovendo inoltre l’organizzazione di attività formative e informative svolte direttamente dai Vigili del Fuoco.
Con il documento allegato si vuole mettere a disposizione delle imprese e dei Datori di lavoro, uno strumento operativo per la gestione della prevenzione incendi al fine di favorire l’approccio al processo di valutazione e gestione dei rischi, di migliorare l’organizzazione aziendale e di sviluppare un modello partecipato di prevenzione incendi destinato a favorire il diffondersi di buone prassi in collaborazione tra imprese, tecnici di prevenzione incendi e Vigili del Fuoco.
In tal senso la Linea Guida si rivolge in primis proprio ai Datori di lavoro, ricordando quelli che sono i principali adempimenti in materia di prevenzione e gestione del rischio incendio, ma vuole anche facilitare il professionista antincendio nell’individuazione delle migliori soluzioni tecniche e nella definizione della procedura corretta nell’ambito dei procedimenti amministrativi riguardanti la sicurezza antincendio in azienda.
Estratto linea guida
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3. Le procedure autorizzative di prevenzione incendi
Come anticipato nelle pagine precedenti il flusso autorizzativo per l’attività differisce in funzione della categoria A, B o C alla quale essa appartiene.
La tabella seguente indica quali procedure si possono applicare alla singola attività soggetta.
In generale, per questa categoria è sufficiente presentare la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). La SCIA rappresenta una “autocertificazione” del titolare dell’attività che pertanto può iniziare a esercire immediatamente dopo la sua acquisizione al protocollo. Nel caso in cui l’attività presenti caratteristiche tali da non consentire l’integrale osservanza della regola tecnica di prevenzione incendio di riferimento, è possibile presentare al Comando un’istanza di deroga. Il Comando effettuerà sopralluoghi eventualmente a campione presso le attività di questa categoria (rif. Art. 4 del DPR 151/2011). Categoria B e C Il flusso autorizzativo inizia con la presentazione di un’istanza di valutazione progetto o di un’istanza di deroga; il Comando esprimerà il parere con eventuali prescrizioni o indicazioni correttive. Nell’esecuzione del progetto approvato si dovrà tenere conto di tali elementi. Al termine dei lavori, e prima dell’avvio dell’attività, sarà presentata la SCIA. Il Comando effettuerà sopralluoghi di verifica presso le attività secondo i termini previsti dal DPR 151/2011. Il diagramma a pagina 11 di flusso si riferisce al procedimento di SCIA per tutte le attività.
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segue in allegato
Fonte: Confindustria Genova / CVVF Genova
Collegati
Lettera-Circolare prot. n. 13061 del 06/10/2011
Elenco Attività soggette visite Prevenzione Incendi D.P.R. 151/2011
Tabella equiparazione D.M. 16/2/1982 / D.P.R. 151/2011
Codice Prevenzione Incendi DM 3 agosto 2015 | RTO II
Prevenzione Incendi: attività DM 1982 "incongruente" DPR 2011
Proroga antincendio "nuove attività" del D.PR. 151/2011
Decreto Legislativo 8 marzo 2006 n. 139
Decreto 12 aprile 2019