Prevenzione Incendi
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Quesiti PI - risposte in tema di DM 19/05/2022, DPR 1/08/2011 n.151 e DM 18/10/2019

Quesiti PI   risposte in tema dm 19 05 2022   DPR 151 2011   DM 18 10 2019

Quesiti PI - risposte in tema di DM 19/05/2022, DPR 1/08/2011 n.151 e DM 18/10/2019

ID 20044 | 25.07.2023 / In allegato Circ. CNI n. 65/XX Sess./2023

Circ. CNI n. 65/XX Sess./2023 Quesiti su argomenti di prevenzione incendi – risposte della Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza tecnica del Dipartimento dei Vigili del Fuoco in tema di DM 19/05/2022, DPR 1/08/2011 n.151 e DM 18/10/2019 

Con la presente si trasmette in allegato la risposta (prot. n.7322 del 17/05/2023) della Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile del Ministero dell’Interno, in risposta ai quesiti inoltrati dal Consiglio Nazionale in materia di prevenzione incendi. Il Consiglio Nazionale aveva provveduto a trasmettere alla competente Direzione Centrale del Ministero dell’Interno i quesiti ricevuti da alcuni Ordini territoriali degli Ingegneri relativi al DM 19/05/2022, al DPR 1/08/2011 n.151 e al DM 18/10/2019 (v. la nota CNI prot. n.3551 del 24/03/2023, allegata).

Nell’esprimere soddisfazione per la risposta ministeriale ottenuta in tempi relativamente brevi, si rinvia pertanto alla lettura della stessa, per la parte di rispettivo interesse e competenza, confidando che possa chiarire i dubbi dei professionisti che operano nel settore antincendio.

Appare degno di menzione, inoltre, il passaggio in cui il Ministero preannuncia (sub quesito A) che la segnalazione circa la necessità di introdurre termini quantitativi atti a guidare il progettista nelle valutazioni di competenza, sarà oggetto di riflessione in sede di futura revisione del Codice di prevenzione incendi.

__________

OGGETTO: Quesiti in materia di prevenzione incendi

Questo Consiglio Nazionale, a seguito di richiesta pervenuta da parte di Ordini territoriali, sottopone a codesto Dipartimento una serie di quesiti inerenti l'applicazione dei decreti ministeriali 19/5/2022, 18/10/2019, 22/2/2006 ed il punto 73 dell'elenco delle attività soggette allegato al DPR 151/2011.

A) EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE: "DESTINAZIONE PREVALENTE"

Il decreto ministeriale 19/5/2022 "approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici di civile abitazione (...)" all'allegato I, punto V.14.1, stabilisce:

"1. La presente regola tecnica verticale reca disposizioni di prevenzione incendi riguardanti gli edifici destinati prevalentemente a civile abitazione di altezza antincendio > 24 m.

Nota: Ad esempio: edifici destinati prevalentemente ad abitazione includenti anche attività artigiane o commerciali, magazzini, attività professionali, uffici, ... ".

Con questa premessa, considerato che la predetta disposizione è una "regola tecnica" e non una "norma prestazionale" e fermo restando il contenuto della nota che esemplifica le tipologie di attività che possono essere presenti negli edifici destinati a civile abitazione, si chiede come più della metà delle unità immobiliari hanno destinazione abitativa; più della metà della superficie occupabile ha destinazione abitativa.

B) EDIFICI ADIBITI AD UFFICI > 100 OCCUPANTI E CON TITOLARITA' DIVERSE

L'attività 73 dell'all.1 al DPR 151/2011 stabilisce che sono, soggetti ai controlli di prevenzione incendi gli "Edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza di persone superiore a 300 unità, ovvero di superficie complessiva superiore a 5000 m2 indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla relativa diversa titolarità".

Il D.M. 22/2/2006 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l 'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici", al Titolo II - edifici di nuova costruzione > 500 persone, punto 4, capoverso l, lett. c) stabilisce che "sono vietate le comunicazioni con altre attività ad essi non pertinenti (soggette o meno ai controlli dei Vigili del fuoco ai sensi del D.M 16/02/1982), dalle quali devono essere separati mediante elementi costruttivi (...)".

Analoga indicazione è prevista dal Titolo III per gli uffici di tipo 2 (da 101 a 300 presenze) e per quelli di tipo 3 (da 301 a 500 presenze), mentre per quelli di tipo l (da 26 a 100 presenze) è previsto che possano essere ubicati in edifici ad uso civile serviti da scale ad uso promiscuo.

La lettera circolare n. P694/4122 sott. 66/A del 19/6/2006, al quint'ultimo capoverso, stabilisce che "in merito all'applicazione del punto 4, comma 1, lettera a) dell'allegato, si chiarisce che più uffici non soggetti ai controlli di prevenzione incendi, ubicati nei medesimo edificio, possono considerarsi attività pertinenti, in virtù della medesima destinazione d 'uso, quand'anche facenti capo a titolarità diverse".

Il chiarimento n. 15958 del 11/11/2010 della Direzione Centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica offre una diversa interpretazione stabilendo che "soltanto per gli uffici di tipo 1, ubicati in edifici a destinazione mista, è ammessa l'adozione di scale ad uso promiscuo" e che "ai fini della classificazione e pertanto della individuazione delle norme di sicurezza da applicare, il numero di presenze vada riferito alla somma di quelle relative ai singoli uffici anche se appartenenti a compartimenti diversi oppure facenti capo a titolarità

Si chiede quale criterio si debba adottare con riferimento alla somma delle presenze relative ai singoli uffici anche se facenti capo a titolarità diverse.

Con riferimento al chiarimento n. 15958 del 11/11/2010, si potrebbe ancora adottare attività n.73, per gli uffici con oltre 100 persone?

Analogamente, attività n.73 potrebbe essere adottata in caso di singoli uffici facenti capo a titolarità diverse che, come somma di occupanti, superano le 100 persone?

C) FILTRI A PROVA DI FUMO

Nella definizione di filtro a prova di fumo (S.3.5.5), al comma 1.b del DM 18/10/2019 si cita:

"dotato di camino per lo smaltimento dei fumi d'incendio e di ripresa d'aria dall'esterno, adeguatamente progettati e di sezione ≥ 0,10 m2".

Domanda 1: Va inteso che sia il camino sia la ripresa  d'aria dall'esterno devono essere adeguatamente progettati?

Domanda 2: Sia il camino che la ripresa devono avere superficie minima di sezione ≥ 0,10 m?

....

Risposta della Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile del Ministero dell’Interno (prot. n.7322 del 17/05/2023)

In riscontro alle richieste di chiarimento pervenute con la nota a margine indicata, si formulano di seguito le valutazioni di questa Direzione Centrale: 

[...] Segue in allegato

Fonte: CNI

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