Proroga normativa antincendio scuole e asili: DL 198/2022 Mille proroghe 2023 conv. L. 14/2023
ID 18512 | Rev. 1.0 del 02.03.2022 / In allegato
La Legge 24 febbraio 2023, n. 14, di conversione del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 (decreto milleproroghe 2023) proroga ulteriormente il termine di adeguamento alla normativa antincendio per:
- gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2024;
(il D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 aveva apportato proroga fino solo al 31 dicembre 2023).
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Legge 24 febbraio 2023, n. 14 (GU n. 49 del 27.02.2023) di conversione D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 (GU n.303 del 29.12.2022)
Art. 5. Proroga di termini in materia di istruzione e merito
5. All’articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il termine per l’adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola, nonché per le strutture nell’ambito delle quali sono erogati percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) e di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non si sia ancora provveduto al predetto adeguamento, è stabilito al 31 dicembre 2024»;
b) al comma 2-bis, le parole: «al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2024»
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Il DL 244/2016 così leggasi:
Art. 4 Proroga di termini in materia di istruzione, universita' e ricerca
2. Il termine per l’adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola, nonché per le strutture nell’ambito delle quali sono erogati percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) e di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non si sia ancora provveduto al predetto adeguamento, è stabilito al 31 dicembre 2024;
2-bis. Il termine per l'adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici ed i locali adibiti ad asilo nido, per i quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non si sia ancora provveduto all'adeguamento antincendio indicato dall'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell'interno 16 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2014, e' stabilito, in relazione agli adempimenti richiesti dalla citata lettera a), al 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2024. Restano fermi i termini indicati per gli adempimenti di cui alle lettere b) e c) dello stesso articolo 6, comma 1.
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Il Decreto-Legge 29 dicembre 2022 n. 198 (GU n.303 del 29.12.2022), proroga il termine di adeguamento alla normativa antincendio per:
- gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023
- gli edifici ed i locali adibiti ad asilo nido dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2024 (articolo 6, comma 1, lettera a) Decreto 16 luglio 2014 e lettere b) 31 dicembre 2026 e c) al 31 dicembre 2029.
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Decreto-Legge 29 dicembre 2022 n. 198 (Mille proroghe 2023)
Art. 5. Proroga di termini in materia di istruzione e merito
5. All’articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2023»;
b) al comma 2 -bis , le parole: «al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2024».
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Il DL 244/2016 così leggasi:
Art. 4 Proroga di termini in materia di istruzione, universita' e ricerca
2. Il termine di adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola, per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non si sia ancora provveduto al predetto adeguamento e' stabilito al 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023.
2-bis. Il termine per l'adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici ed i locali adibiti ad asilo nido, per i quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non si sia ancora provveduto all'adeguamento antincendio indicato dall'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell'interno 16 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2014, e' stabilito, in relazione agli adempimenti richiesti dalla citata lettera a), al 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2024. Restano fermi i termini indicati per gli adempimenti di cui alle lettere b) e c) dello stesso articolo 6, comma 1.
Vedasi Documenti aggiornati Decreto mille proroghe 2023 cov. L. n. 14/2023
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Matrice revisioni
Rev. | Data | Oggetto | Autore |
1.0 | 02.03.2023 | Legge 24 febbraio 2023, n. 14 | Certifico Srl |
0.0 | 30.12.2023 | --- | Certifico Srl |
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