Prevenzione Incendi: Linee guida Valutazione Progetti Beni culturali tutelati dallo Stato adibiti ad attività aperte al pubblico
Lettera Circolare del 15 marzo n.3181 - Allegato
Valutazione, in deroga, dei progetti di edifici sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a con tenere attività dell' allegato 1 al D .P.R. 1 agosto 20 11, n. 151 (con l 'esclusione di biblioteche ed archivi, musei, gallerie esposizioni e mostre)
Il decreto del Presidente della Repubblica, 1 agosto 2011, n. 151, ha definito l'assoggettabilità alla prevenzione incendi degli edifici tutelati dallo Stato, comprendendoli nell'attività n. 72, categoria C, dell'allegato 1.1.
Si tratta di: "Edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie esposizioni e mostre, nonché qualsiasi altra attività contenuta (n.d.r.) nell'allegato I al D.P.R. 1 agosto 2011, n.151."
Le attività ricadenti nel punto 72 sono soggette ai procedimenti di prevenzione incendi (riportati negli articoli 3 e 4 del D.P.R. 151/2011 cit.), e in particolare a:
- esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio;
- segnalazione certificata di inizio attività, corredata dalla documentazione prevista, prima dell'esercizio dell'attività;
- controlli, attraverso visite tecniche, volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio.
Negli edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004 cit., in relazione alle destinazioni d'uso, dovranno osservarsi le regale tecniche di prevenzione incendi ovvero, per le attività non normate, si dovrà ricorrere ai criteri generali di prevenzione incendi.
Oltre alla sicurezza antincendio, vanno tenute in conto diverse problematiche quali la conservazione, la tutela, il restauro, ed anche gli aspetti di ordine strutturale, di uso, e di anticrimine. Si tratta di ambiti molto complessi, e tra loro anche molto diversi, che rischiano talvolta di entrare in contrasto, se non affrontati in maniera coordinata ed organica.
Diventa fondamentale garantire che l'obiettivo della "salvaguardia della vita umana" sia "integrato" con quello della "salvaguardia del patrimonio culturale".
Le attività svolte negli insediamenti culturali sono fortemente condizionate dalle finalità di fruizione, valorizzazione e tutela, costituzionalmente attribuite al patrimonio culturale.
lnoltre, quando si considerano insediamenti ed edifici realizzati in un arco temporale misurabile in secoli e, talvolta, difficile realizzare le soluzioni deterministiche delle regole tecniche. In alcuni casi, queste richiedono interventi invasivi sia dal punto di vista strutturale, sia impiantistico, interventi che, a causa dei vincoli derivanti dalle caratteristiche degli edifici o beni tutelati, non possono essere realizzati. I vincoli possono riguardare !'immobile, o i beni mobili in esso contenuti, e sono attestati attraverso il rilascio di dichiarazioni di esistenza o inesistenza di vincoli da parte della Soprintendenza competente per territorio e per settore.
Il vincolo impasto all'immobile comporta essenzialmente l'imprescindibile dovere di conservazione e l'obbligo di autorizzazione preventiva, da parte della Soprintendenza per ogni intervento sui manufatto, limitatamente agli aspetti che si riferiscono aile prescrizioni contenute nella dichiarazione di interesse culturale stessa.
Il vincolo può essere posto sull'immobile nella sua completezza, in una sua parte, sui suo contenuto ma anche sui suo aspetto esteriore. Rientrano in questa fattispecie il cosiddetto vincolo indiretto e quello pertinenziale, che rispondono alla necessita di evitare che sia messa in pericolo l'integrità dei beni culturali immobili, ne sia danneggiata Ia prospettiva o Ia luce o siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro. Questi vincoli possono derivare quindi dalla posizione del bene immobile nel suo contesto ovvero dalla sua collocazione in un particolare ambito paesaggistico, archeologico o d'insieme.
Lettera Circolare del 15 marzo n.3181
Fonte: VVF