Nulla Osta di Fattibilità antincendio (NOF) / Note
ID 17847 | 15.10.2022 / Documento completo allegato
Il parere del Nulla Osta di Fattibilità antincendio (NOF) è un nuovo procedimento volontario previsto dal DPR 1° agosto 2011 n. 151 con modalità di presentazione istanza di cui Art. 7 del regolamento D.M. 7/8/2012, non previsto nel precedente regolamento D.P.R. n. 37/98.
In questo modo è possibile, per le opere particolarmente complesse, procedere alla verifica di alcuni aspetti rilevanti dal punto di vista antincendio durante la costruzione delle attività complesse.
I responsabili delle "attività soggette" di categorie B e C, possono richiedere al Comando l'esame preliminare della fattibilità dei progetti di particolare complessità, ai fini del rilascio del nulla osta di fattibilità.
La richiesta di nulla osta di fattibilità deve essere redatta secondo il mod. PIN5-2018 PDF - PIN5-2018 DOC, completa di:
a) Informazioni generali sull'attività principale e sulle eventuali attività secondarie soggette a controllo di prevenzione incendi
b) Indicazioni del tipo di intervento in progetto
c) Indicazioni relative agli aspetti di prevenzione incendi oggetto dell’istanza
Allegati all'istanza:
1) documenti tecnici di progetto, debitamente firmati, coerenti con quanto previsto dall’allegato i al D.M. 7/8/2012, che evidenzino gli aspetti di prevenzione incendi oggetto della istanza:
1.1) relazione tecnica
1.2) elaborati grafici
2) attestato del versamento a favore della Tesoreria provinciale dello Stato.
I termini di conclusione sono fissati in 30 giorni.
L’istanza può essere limitata a:
- Ubicazione;
- comunicazioni e separazioni;
- accesso all‘area ed accostamento dei mezzi di soccorso;
- caratteristiche costruttive e lay-out (distanziamenti, separazioni, isolamento);
- resistenza al fuoco; reazione al fuoco;
- compartimentazione;
- vie esodo; sistema di controllo dei fumi naturale o meccanico;
- aree ed impianti a rischio specifico;
- impianti elettrici di sicurezza;
- illuminazione di sicurezza;
- mezzi ed impianti di estinzione degli incendi;
- impianti di rivelazione, segnalazione e allarme;
- segnaletica di sicurezza
- altro da specificare.
Le procedure amministrative sono quelle regolamentate dalla Lettera-Circolare del M.I. prot. 0013061 del 6.10.2011
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Art. 8. Nulla osta di fattibilità
1. Gli enti e i privati responsabili delle attività di cui all'Allegato I del presente regolamento, categorie B e C, possono richiedere al Comando l'esame preliminare della fattibilità dei progetti di particolare complessità, ai fini del rilascio del nulla osta di fattibilità.
Il NOF si sostanzia in un parere rilasciato con riguardo a uno o più aspetti rilevanti dal punto di vista della prevenzione incendi, elaborate sulla base della valutazione di un progetto di fattibilità dell'opera.
Altro procedimento innovativo, introdotto dal DPR 1° agosto 2011 n. 151, e quello legato alla possibilità di richiedere verifiche in corso d'opera al competente Comando provinciale per verificare la rispondenza delle opere alle disposizioni di prevenzione incendi, anche durante la loro realizzazione.
In questo modo è possibile, per le opere particolarmente complesse, procedere alla verifica di alcuni aspetti rilevanti dal punto di vista antincendio durante la costruzione delle attività complesse.
Al fine di non ostacolare il proseguimento della realizzazione dell'opera in attesa della visita tecnica da parte dei vigili del fuoco, e necessario che venga concordato con il locale Comando, in fase preliminare progettuale, un cronoprogramma delle visite, in modo da garantire la tempestività delle stesse.
Rimane inteso che il NOF e le verifiche in corso d'opera non sostituiscono gli obblighi di cui agli articoli 3 e 4 del nuovo regolamento.
Gli aspetti dell'opera rilevanti dal punto di vista antincendio che possono essere sottoposti all'esame del Comando provinciale e sui quali lo stesso, dopo le opportune valutazioni, esprimerà il proprio parere, potranno riguardare:
- ubicazione;
- comunicazioni e separazioni;
- accesso all'area e accostamento dei mezzi di soccorso;
- caratteristiche costruttive e lay-out (distanziamenti, separazioni, isolamento);
- resistenza al fuoco;
- reazione al fuoco;
- compartimentazione;
- vie di esodo;
- sistema di controllo dei fumi naturale o meccanico;
- aree e impianti a rischio specifico;
- impianti elettrici di sicurezza;
- illuminazione di sicurezza;
- mezzi e impianti di estinzione degli incendi;
- impianti di rivelazione, segnalazione e allarme.
La richiesta di NOF e la verifica in corso d'opera sono procedimenti facoltativi, ma dal momento della presentazione dell'istanza la stessa dovrà concludersi nel tempo massimo di 30 giorni.
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Art. 7. Istanza di nulla osta di fattibilità
1. L’istanza per il rilascio del nulla osta di fattibilità, di cui all’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, deve contenere:
a) generalità e domicilio del richiedente o, nel caso di ente o società, del suo legale rappresentante;
b) specificazione della attività soggetta principale e delle eventuali attività soggette secondarie, oggetto dell’istanza di nulla osta di fattibilità;
c) indicazione degli aspetti di prevenzione incendi oggetto dell’istanza di nulla osta di fattibilità.
2. All’istanza sono allegati:
a) documentazione tecnica, a firma di tecnico abilitato, conforme a quanto previsto dall’Allegato I al presente decreto, relativa agli aspetti di prevenzione incendi oggetto dell’istanza;
b) attestato del versamento effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
Schema 1 - Procedura Istanza Nulla Osta di Fattibilità antincendio (NOF)
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