Prevenzione Incendi
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Nota DCPST del 19.04.2024: Strutture sanitarie / facciate edifici nel piano dei Controlli PI Anno 2024

Nota DCPST del 19 04 2024 Strutture sanitarie   facciate edifici nel piano dei Controlli PI Anno 2024

Nota DCPST del 19.04.2024: Strutture sanitarie / facciate edifici nel piano dei Controlli di prevenzione incendi Anno 2024

ID 21728 | 21.04.2024 / In allegato

OGGETTO: Anno 2024 - Controlli di prevenzione incendi ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 139/2006 e s.m.i.

Per il corrente anno, il piano dei controlli PI (previsto in totale nazionale di 9000) include le seguenti specifiche attività settoriali:
- Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani con oltre 25 posti letto; 
- Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m2.
- Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate degli edifici.
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L’attività di vigilanza ispettiva svolta dai Comandi dei Vigili del Fuoco ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 139/2006, proseguirà anche per l’anno 2024. In coerenza con le iniziative avviate negli anni precedenti saranno oggetto di controllo le attività, ricomprese nell'allegato I al DPR 151/2011, che qualifichino maggiormente il territorio della regione interessata, fermo restando le indicazioni già fornite con la Lettera Circolare prot. n. 5443 del 28/05/2009 sui criteri da adottare per la loro selezione.

In particolare, per il corrente anno, il piano dei controlli dovrà includere le seguenti specifiche attività settoriali:

- Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani con oltre 25 posti letto; 
- Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m2.

Per le predette strutture sanitarie, si ritiene opportuno, tenuto conto del piano pluriennale di progressivo adeguamento per le attività esistenti previsto dal D.L. 13 settembre 2012, n. 158 e s.m.i. (c.d. legge Balduzzi) e disciplinato dal D.M. 19 marzo 2015, che i controlli siano prioritariamente focalizzati sugli aspetti di accessibilità dei mezzi soccorso e di gestione della sicurezza antincendio (GSA) definiti nelle pertinenti regole tecniche o, comunque, rinvenibili nel D.M. 2 settembre 2021.

A titolo indicativo e non esaustivo, per quanto attiene la GSA, si dovranno verificare:

a) Predisposizione del piano di emergenza completo dei contenuti minimi (rif. allegato II, punto 2.1, comma 1);
b) Indicazione nel piano di emergenza del numero di addetti al servizio antincendio necessario e adeguato per l’attuazione delle azioni previste nello stesso piano di emergenza, tenuto conto delle turnazioni o assenze prevedibili (rif. allegato II, punto 2.1, comma 2);
c) Effettiva presenza, al momento della visita di controllo, del numero di addetti antincendio di cui al precedente punto;
d) Verifica degli attestati di formazione, di idoneità tecnica (ove previsti) degli addetti antincendio designati;
e) Indicazione nel piano di emergenza delle azioni che il personale addetto deve mettere in atto in caso di incendio a salvaguardia degli occupanti;
f) Indicazione nel piano di emergenza delle procedure per l’esodo degli occupanti;

Inoltre, considerati gli eventi accaduti nel territorio nazionale, il piano dei controlli, analogamente allo scorso anno, dovrà prevedere anche il controllo dei requisiti di sicurezza antincendio delle facciate degli edifici le cui caratteristiche siano state riportate nei progetti di prevenzione incendi e/o nelle certificazioni agli atti di ciascun Comando e gli impianti di trattamento, smaltimento e/o compostaggio rifiuti e relativi depositi, ricompresi in qualsiasi delle attività di cui all’allegato I del DPR 151/2011.
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segue in allegato

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