Prevenzione Incendi
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F.A.Q. di Prevenzione Incendi Attività Soggette e attività non soggette

F A Q  VVF di Prevenzione Incendi   Attivit  Soggette e attivit  non soggette

F.A.Q. VVF di Prevenzione Incendi - Attività Soggette e attività non soggette

ID 19089 | 01.03.2023 / Documento completo in allegato

Raccolta F.A.Q. VVF di Prevenzione Incendi - Attività Soggette e attività non soggette (anni 2011/2012/2013).

Nel dettaglio:

- Attività 1: Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas infiammabili e/o comburenti con quantità > 25 Nm3/h.
- Attività 4: Depositi di gas infiammabili in serbatoi fissi. Compressi, con capacità > 0,75 m3, disciolti o liquefatti con capacità > 0,3 m3.
- Attività 9: Officine e laboratori con saldatura e taglio, con gas infiammabili e/o comburenti, con oltre 5 postazioni di saldatura o taglio.
- Attività 10: Stabilimenti ed impianti di produzione e/o impiego, liquidi infiammabili e/o combustibili con p.i. < 125°C, con quantità > 1 m3.
- Attività 12: Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili e/o oli lubrificanti, diatermici, di capacità > 1 m3.
- Attività 13: Impianti fissi distribuzione carburanti (liquidi, gassosi o misti: liquidi/gassosi). Contenitori/distributori rimovibili di carburanti liquidi.
- Attività 14: Officine/laboratori per la verniciatura con vernici infiammabili e/o combustibili con oltre 5 addetti.
- Attività 27: Mulini per cereali ed altre macinazioni con potenzialità giornaliera > 20.000 kg. Depositi di cereali e di altre macinazioni con quantitativi > 50.000 kg.
- Attività 28: Impianti per l'essiccazione di cereali e di vegetali in genere con depositi di prodotto essiccato con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg.
- Attività 34: Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici, archivi di materiale cartaceo, biblioteche, depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l'industria della carta, con quantità > 5.000 kg.
- Attività 36: Depositi legnami da costruzione, legna da ardere, paglia, fieno, canne, fascine, carbone vegetale e minerale, carbonella, sughero e affini con quantità > 50.000 kg .
- Attività 37: Stabilimenti/laboratori per la lavorazione del legno, con quantità > 5.000 kg.
- Attività 41: Teatri e studi per le riprese cinematografiche e televisive.
- Attività 44: Stabilimenti, impianti, depositi produzione, impiego, deposito materie plastiche, con quantità > 5.000 kg.
- Attività 47: Stabilimenti/impianti fabbricazione cavi e conduttori elettrici isolati, con quantità > 10.000 kg. Depositi e/o rivendite cavi elettrici isolati, con quantità > 10.000 kg.
- Attività 48: Centrali termoelettriche, macchine elettriche fisse con liquidi isolanti combustibili in quantità > 1 m3.
- Attività 49: Gruppi di produzione energia elettrica sussidiaria con motori endotermici e impianti cogenerazione, con potenza > 25 kW.
- Attività 53: Officine per la riparazione di veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie (superficie > 200 m2); materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili (superficie > 1.000 m2).
- Attività 55: Attività di demolizione di veicoli e simili con relativi depositi, di superficie superiore a 3.000 m2.
- Attività 65: Locali di spettacolo e trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, pubbliche e private, con capienza > 100 persone, ovvero di superficie > 200 m2.
- Attività 66: Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, simili, con oltre 25 posti-letto; Campeggi di superficie > 3.000 m2.
- Attività 67: Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone; Asili nido con oltre 30 persone.
- Attività 68: Strutture sanitarie (con ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno), case di riposo con oltre 25 posti letto; Strutture sanitarie (con assistenza specialistica in regime ambulatoriale), di superficie > 500 m2.
- Attività 69: Locali di esposizione e/o vendita, fiere e quartieri fieristici, con superficie > 400 m2.
- Attività 70: Depositi di superficie > 1000 m2 con quantità di merci e materiali combustibili > 5.000 kg .
- Attività 71: Aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti.
- Attività 72: Edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.L.vo. 22/01/2004, n. 42, biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, o altra attività del presente Allegato.
- Attività 73: Edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza di persone > 300 unità, ovvero di superficie > 5.000 m2.
- Attività 74: Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW.
- Attività 75: Autorimesse pubbliche e private, di superficie > 300 m2; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie > 500 m2; depositi di mezzi rotabili di superficie > 1.000 m2 .
- Attività 77: Edifici destinati ad uso civile con altezza antincendio superiore a 24 m.
- Attività non soggette.

...

F.A.Q. di Prevenzione Incendi - Attività Soggette

Attività 1: Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas infiammabili e/o comburenti con quantità > 25 Nm3/h.

Domanda:

Con il nuovo DPR 151/2011 è necessario classificare una centrale termica ex attività 91 in fase di rinnovo del CPI: si ricade in attività 1 in quanto si superano i 25 nmc/h, oppure nella 74?

Risposta:

Occorre fare riferimento alla tabella dell'allegato II al d.P.R. 151/11, laddove l'attività 91 del d.m. 16 febbraio 1982 è riportata in corrispondenza dell'attività 74. In linea generale, comunque, l'attività 1 è da intendersi riferita al settore industriale o produttivo.

Pubblicato il 20/02/2013

Domanda:

I compressori e gli impianti per la produzione e distribuzione di aria compressa a servizio di attività artigianali e industriali di varia tipologia, ricadono tra le attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco ai sensi del d.P.R. 151/11?

Risposta:

I suddetti impianti non sono soggetti ai controlli dei Vigili del Fuoco ai sensi del d.P.R. 151/11.

Pubblicato il 26/06/2012

Domanda:

Un impianto di raffreddamento funzionante con ammoniaca costituisce o meno attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi?

Risposta:

L'attività potrebbe essere ricompresa al punto 1, ed eventualmente al punto 4 del d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, in funzione del livello di portata o di stoccaggio.

Pubblicato il 28/02/2012

Attività 4: Depositi di gas infiammabili in serbatoi fissi. Compressi, con capacità > 0,75 m3, disciolti o liquefatti con capacità > 0,3 m3.

Domanda:

Un impianto di raffreddamento funzionante con ammoniaca costituisce o meno attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi?

Risposta:

L'attività potrebbe essere ricompresa al punto 1, ed eventualmente al punto 4 del d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, in funzione del livello di portata o di stoccaggio.

Pubblicato il 28/02/2012

Attività 9: Officine e laboratori con saldatura e taglio, con gas infiammabili e/o comburenti, con oltre 5 postazioni di saldatura o taglio.

Domanda:

Officine meccaniche di produzione e riparazione di impianti del settore alimentare e del settore estrazione materiale costruzione da cave, con meno di 25 dipendenti, è soggetta agli adempimenti previsti dal d.P.R. 151/11?

Risposta:

Nel caso in cui nell'attività in oggetto si effettuino esclusivamente lavorazioni a freddo, la stessa non è ricompresa nell'elenco allegato al d.P.R. 151/11. L'attività potrebbe rientrare ai punti 9 e/o 14 del suddetto elenco in funzione delle lavorazioni effettivamente svolte.

Pubblicato il 19/12/2012

Attività 10: Stabilimenti ed impianti di produzione e/o impiego, liquidi infiammabili e/o combustibili con p.i. < 125°C, con quantità > 1 m3.

Domanda:

Le attività 19 e 20 del d.m. 16 febbraio 1982, non presenti nella tabella di equiparazione (Allegato II al d.P.R. 151/11), sono da considerare convertite, rispettivamente, nelle attività 10 e 12, come da applicativo di conversione presente sul sito http://www.vigilfuoco.it ?

Risposta:

La riclassificazione è stata effettuata sulla base delle caratteristiche di pericolosità delle sostanze. Pertanto, la conversione presente sul sito http://www.vigilfuoco.it è corretta.

Pubblicato il 19/01/2012

Attività 12: Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili e/o oli lubrificanti, diatermici, di capacità > 1 m3.

Domanda:

Un frantoio oleario, per la molitura di olive e produzione olio e che detiene olio extravergine d'oliva superiore a 25 mc, è soggetto al d.P.R. 151/11?

Risposta:

Il deposito di olio in un frantoio può essere ricompreso al punto 12 dell'allegato al d.P.R. 151/11 in funzione della quantità depositata.

Pubblicato il 18/12/2012

Domanda:

Una attività in possesso di CPI per le attività ex 72-15-17-20-91 del D.M. 16/02/1982, all'atto della presentazione della attestazione periodica di conformità antincendio, essendo le attività 15,17 e 20 state accorpate nell'attività 12, la devo considerare tre volte?

Risposta:

Nel processo di semplificazione avviato dal d.P.R. 151/11 è stata operata altresì una rielaborazione ed accorpamento delle attività soggette agli obblighi di prevenzione incendi.

Pertanto, nel caso esposto, le attività da inserire nell'attestazione periodica di conformità antincendio e per le quali deve essere effettuato il versamento sono: att. 54, 74 e 12, quest'ultima considerata una sola volta.

Resta inteso che, qualora i depositi e/o rivendite di cui all'attività 12, si configurano come attività distinte e separate, esse andranno conteggiate separatamente.

Pubblicato il 23/11/2012

Domanda:

Un deposito o rivendita di lubrificanti e/o di oli diatermici di capacità 4 mc è ricompreso al punto 12 cat. A o 12 cat. B?

Risposta:

I depositi e/o rivendite di liquidi combustibili e/o oli lubrificanti, diatermici, di qualsiasi derivazione rientrano in categoria "A" se hanno un punto di infiammabilità superiore a 65 °C e capacità geometrica compresa tra 1 e 9 mc.

Pubblicato il 31/08/2012

Domanda:

Nel caso di un'azienda agricola in cui è presente una cisterna per il deposito di gasolio agricolo di capacità inferiore a 1 mc, quali sono gli adempimenti in relazione alle novità introdotte con il d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, e quali i requisiti che devono possedere la cisterna ed il locale in cui è posizionata?

Risposta:

Una cisterna di gasolio di capacità inferiore a 1 mc non rientra tra le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi in base al d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151. Se il gasolio è contenuto in un "contenitore-distributore mobile" per macchine in uso presso l'azienda agricola, devono essere rispettate le norme contenute nel d.m. 19 marzo 1990. Qualora il deposito non abbia la suddetta caratterizzazione, devono essere rispettate le norme contenute nel d.m. 31 luglio 1934.

Pubblicato il 26/06/2012

[...] Segue in allegato

Fonte: VVF

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