Decreto 17 maggio 2024 n. 81
ID 22088 | 18.06.2024
Decreto 17 maggio 2024 n. 81 Regolamento recante modalita' di svolgimento delle selezioni interne per l'accesso ai ruoli dei nautici di coperta, dei nautici di macchina e dei sommozzatori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi degli articoli 49 e 51 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
(GU n.141 del 18.06.2024)
Entrata in vigore del provvedimento: 03/07/2024
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Art. 1. Modalità di accesso al ruolo
1. Ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, l’accesso al ruolo dei nautici di coperta del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominato Corpo nazionale, avviene, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione interna per titoli e superamento di un corso di formazione per il rilascio del brevetto di nautico di coperta.
2. Il bando per la selezione interna di cui al comma 1 è adottato con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di seguito denominato Dipartimento, e pubblicato sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it.
3. L’identificazione informatica dei candidati che partecipano alle procedure selettive è effettuata, ai fini della presentazione in via telematica della domanda di partecipazione, in conformità a quanto disposto dall’articolo 64, comma 2 -quater, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero mediante il sistema di autenticazione in uso presso il Dipartimento.
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Art. 49 (Accesso al ruolo dei nautici di coperta e al ruolo dei nautici di macchina).
1. L'accesso al ruolo dei nautici di coperta avviene, nei limiti dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione interna, per titoli e superamento di un corso di formazione per il rilascio del brevetto di nautico di coperta, riservata al personale del ruolo dei vigili del fuoco in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado e di specifici requisiti di partecipazione previsti nel decreto di cui al comma 5.
2. L'accesso al ruolo degli nautici di macchina avviene, nei limiti dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione interna, per titoli e superamento di un corso di formazione necessario per il rilascio del brevetto di nautico di macchina, riservata al personale del ruolo dei vigili del fuoco in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado e di specifici requisiti di partecipazione previsti nel decreto di cui al comma 5.
3. Non è ammesso alle selezioni di cui ai commi 1 e 2 il personale che abbia riportato, nel triennio precedente la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria.
Non è, altresì, ammesso alle selezioni il personale che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione.
4. Per l'ammissione al corso di formazione, a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età anagrafica.
5. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono previsti i requisiti per la partecipazione alle selezioni di cui ai commi 1 e 2, l'anzianità anagrafica e di servizio dei partecipanti, gli specifici requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale, la durata e le modalità di svolgimento dei corsi di formazione, le modalità di svolgimento della prova di fine corso, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse, la composizione delle commissioni esaminatrici e i criteri di formazione delle graduatorie finali.
6. Al personale del Corpo nazionale che, ad esito delle procedure selettive di cui ai commi 1 e 2, accede, rispettivamente, al ruolo dei nautici di coperta e al ruolo dei nautici di macchina, è attribuita la qualifica corrispondente a quella posseduta nell'ambito del ruolo dei vigili del fuoco di provenienza, con riconoscimento dell'anzianità di servizio già maturata, ai fini dello stato giuridico, della progressione in carriera e del trattamento economico.
Art. 51 (Accesso al ruolo dei sommozzatori).
1. L'accesso al ruolo dei sommozzatori avviene, nei limiti dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante procedura selettiva interna, per titoli e superamento di un corso di formazione per l'acquisizione del brevetto di sommozzatore, riservata al personale del ruolo dei vigili del fuoco in possesso di specifici requisiti di partecipazione previsti dal decreto di cui al comma 4.
2. Non è ammesso alla selezione di cui al comma 1 il personale che abbia riportato, nel triennio precedente la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria.
Non è, altresì, ammesso alla selezione il personale che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione.
3. Per l'ammissione al corso di formazione, a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età anagrafica.
4. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento della procedura selettiva di cui al comma 1; l'anzianità anagrafica e di servizio dei partecipanti; gli specifici requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale; la durata e le modalità di svolgimento del corso di formazione; le modalità di svolgimento della prova di fine corso; le categorie dei da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse; la composizione della commissione esaminatrice e i criteri di formazione della graduatoria finale.
5. Al personale del Corpo nazionale che, ad esito della procedura selettiva di cui al comma 1, accede al ruolo dei sommozzatori è attribuita la qualifica corrispondente a quella posseduta nell'ambito del ruolo dei vigili del fuoco di provenienza, con riconoscimento dell'anzianità di servizio già maturata, ai fini dello stato giuridico, della progressione in carriera e del trattamento economico.
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