Prevenzione Incendi
Featured

Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (CVLPS) / Quadro normativo

Commissione Vigilanza locali di pubblico spettacolo

Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (CVLS) Comunale e Provinciale / Quadro normativo Maggio 2024

ID 17109 | Update 27.05.2024 / Documenti allegati 

Allegati:
- Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo
- Procedure e assoggettabilità manifestazioni di trattenimento controlli CPS VVF Ed. Maggio 2024
- Linee guida manifestazioni pubbliche Prefettura Ravenna 2022
- Note Operative Antincendio VVF PG 2019

Documento Quadro normativo sulle competenze delle Commissioni di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (CVLS) Comunale e Provinciale, con riferimenti anche a quanto previsto per assoggettabilità alla normativa antincendio. Documenti allegati.

_________

Il Documento allegato VVF si occupa di individuare quali siano le attività sottoposte ai controlli delle Commissioni di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (CVLPS), siano esse provinciali (CPVLPS) o comunali (CCVLPS).

Il concetto di locale di pubblico spettacolo si può riassumere nelle seguenti situazioni, ovviamente in presenza di spettacoli, intrattenimenti, manifestazioni sportive, trattenimenti danzanti, conferenze (congressi, convegni, presentazioni al pubblico a carattere culturale, ecc.) aperti al pubblico:

- un locale, un edificio, una struttura temporanea, un’area aperta circoscritta (es. con edifici, transenne, recinzioni o comunque delimitata), anche se privi di strutture per lo stazionamento del pubblico;
- un’area aperta con presenza di strutture per lo stazionamento del pubblico (es. sedie o tribune);
- locale normalmente non adibito a pubblico spettacolo (bar, ristorante, ecc) che viene temporaneamente “trasformato” per ricavare aree specifiche per lo spettacolo, per il ballo, per conferenze o con distribuzione delle sedie a platea o in circolo oppure nel caso in cui lo spettacolo o intrattenimento diventi parte preponderante rispetto all’attività di somministrazione di alimenti e/o bevande.

È da precisare che l’assoggettamento agli obblighi di attività di pubblico spettacolo non comporta necessariamente l’assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi di cui al DPR 151/2011, per cui un’attività può sottostare agli obblighi amministrativi previsti per il pubblico spettacolo ma non a quelli per attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi e viceversa, per cui il pubblico spettacolo non è necessariamente da intendersi, come tipologia o come parametri, quale attività di cui al punto 65 dell’allegato I al DPR 151/2011, che riporta invece i “locali di spettacolo e di trattenimento in genere …” soggetti ai controlli di prevenzione incendi.

Allegato I D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151 punto 65

CVLS Tabella Attivit  65

Per le altre attività a carattere fisso si devono applicare le procedure previste dagli artt. 3 e 4 DPR 151/2011:

- attività di categoria A: presentazione di SCIA al Comando VVF competente,
- attività di categoria B: presentazione di richiesta di valutazione del progetto e successiva presentazione di SCIA al Comando VVF,
- attività di categoria C: presentazione di richiesta di valutazione del progetto e successiva presentazione di SCIA per il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi da parte del Comando VVF.

Per quanto attiene il servizio di vigilanza antincendio deve essere obbligatoriamente richiesto da parte dei titolari delle attività di pubblico spettacolo e trattenimento ogni qualvolta lo prescrive la Commissione Provinciale/Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo oppure, nei seguenti casi previsti dall'art.4 comma 3 del D.M. 261/1996:

- Circhi - teatri/tenda con capienza superiore a 500 posti
- Teatri di posa per riprese cinematografiche e televisive con capienza superiore a 100 posti, quando è prevista la presenza di pubblico
- Sale pubbliche di audizione in cui si tengono conferenze concerti e simili con capienza superiore a 1.000 posti
- Impianti per attività sportive all'aperto con capienza superiore a 10.000 posti, anche quando gli  stessi vengono occasionalmente utilizzati per manifestazioni diverse da quelle sportive
- Impianti per attività sportive al chiuso con capienza superiore a 4.000 posti, anche quando gli stessi vengono occasionalmente utilizzati per manifestazioni diverse da quelle sportive
- Edifici, luoghi o locali posti al chiuso, ove si svolgono anche occasionalmente mostre, gallerie, esposizioni, con superficie lorda superiore a 2.000 mq
- Locali ove si svolgono trattenimenti danzanti con capienza superiore a 1.500 persone
- Luoghi o aree all'aperto, pubblici o aperti al pubblico ove occasionalmente si presentano spettacoli o trattenimenti con afflusso di oltre 10.000 persone

Nel caso in cui la commissione provinciale di vigilanza ritenga necessario disporre l'impiego di automezzi antincendio, il servizio dovrà essere potenziato con una unità di personale, con mansioni di autista, per ogni automezzo.
________

La Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo prevista dagli artt. 141 e 141 bis del Regio Decreto del 6 maggio 1940, n.635 (“Regolamento T.U.L.P.S.”) verifica, ai fini dell’applicazione dell’art. 80 T.U.L.P.S., la solidità e la sicurezza dei seguenti locali ed impianti di pubblico spettacolo e trattenimento:

- teatri, cinema e cinema-teatri con capienza fino a 1300 persone;
- auditori e sale convegni (quando si tengono convegni aperti al pubblico con pubblicità dell’evento) con capienza fino a 5000 persone;
- locali di trattenimento, intesi come locali destinati ad attrazioni varie, aree ubicate in esercizi pubblici ed attrezzate per accogliere spettacoli con capienza fino a 5000 persone;
- sale da ballo e discoteche con capienza fino a 5000 persone;
- teatri tenda (locali con copertura a tenda destinati a spettacoli o trattenimenti) con capienza fino a 5000 persone;
- circhi e altri spettacoli viaggianti con capienza fino a 1300 persone;
- luoghi destinati a spettacoli viaggianti con capienza fino 1300 persone;
- luoghi all’aperto, ovvero luoghi ubicati in spazi all’aperto attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o trattenimenti con capienza fino a 5000 persone;
- luoghi confinati o delimitati in qualsiasi modo, all’aperto o al chiuso, anche se privi di strutture per lo stazionamento del pubblico, per lo svolgimento di spettacoli, anche se svolti all’interno di attività non di pubblico spettacolo, con capienza fino a 5000 persone;
- circoli privati in cui si svolgono manifestazioni di spettacolo o trattenimento, qualora sia possibile l’accesso previo acquisto del biglietto e della tessera di socio senza particolari formalità (possibilità di accesso indiscriminato da parte di chiunque), ovvero presenza di pubblicità dell’evento con i mezzi di comunicazione o affissione rivolta alla pluralità dei cittadini, o presenza di strutture con evidente attività imprenditoriale, con capienza fino a 5000 persone;
- locali multiuso, ovvero adibiti di norma ad attività non di spettacolo e/o trattenimento, ma utilizzati solo occasionalmente per dette attività, con capienza fino a 5000 persone;
- sale polivalenti intese come locali adibiti ad attività di spettacolo o trattenimento, ma utilizzate occasionalmente per attività diverse, con capienza fino a 5000 persone;
- impianti sportivi in genere, dotati di attrezzature per lo stazionamento di spettatori, con capienza fino a 5000 persone;
- piscine, pubbliche o private, anche prive di strutture per il pubblico, a condizione che sia possibile l’accesso libero a qualsiasi persona, con o senza pagamento del biglietto, con capienza fino a 5000 persone.

In relazione ai locali e agli impianti sopra indicati la Commissione, in particolare:

- esprime il parere sui progetti di nuovi locali o impianti o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;
- verifica le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti e indica le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
- accerta la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
- controlla con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.

Fig  1   La Commissione Comunale di Vigilanza e  nominata ogni tre anni dal sindaco competente

Fig. 1 - La Commissione Comunale di Vigilanza e' nominata ogni tre anni dal sindaco competente

CVLS Figura 2 3

Fig. 2 e 3 - Limiti di competenza delle Commissioni di Vigilanza

La Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (C.P.V.L.P.S.) è un organo nominato dalla Prefettura e si occupa di esprimere un parere di fattibilità sui nuovi progetti o modifiche di locali di pubblico spettacolo e impianti sportivi e verificare l’agibilità dei locali ristrutturati o di nuova costruzione.

Fig  1   Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo  C P V L P S     organo nominato dalla Prefettura

Fig. 4 - Commissione Provinciale Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo (CPVLPS) / Organo nominato Prefettura

I gestori di locali pubblici e organizzatori di manifestazioni pubbliche presentano domanda per la verifica di agibilità e/o il parere di fattibilità tramite il Comune.

La Commissione esamina le domande in fase progettuale, effettua sopralluoghi ed esprime il parere di merito che viene inoltrato al Comune.

Fa parte della Commissione un ingegnere dipendente del Settore Tecnico regionale competente per territorio; la Commissione è nominata ogni tre anni dal Prefetto.

Le competenze della Commissione Provinciale di Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo sono in relazione a:

- locali cinematografici o teatrali con capienza superiore a 1.300 spettatori;
- spettacoli viaggianti con capienza superiore a 1.300 spettatori;
- altri locali o impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori;
- parchi di divertimento e attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportino sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro della Sanità;

Documento completo in allegato

Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo Rev  4 0 2024

1. Commissione Provinciale di Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo

La Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (C.P.V.L.P.S.) è un organo nominato dalla Prefettura tramite il servizio di Polizia Amministrativa che interviene ad esprimere un parere obbligatorio, non vincolante, circa l’idoneità dei locali per quanto riguarda la sicurezza e la prevenzione dagli incendi.

Tale Commissione esamina le domande in fase progettuale, effettua sopralluoghi ed esprime il parere di merito che viene inoltrato al Comune competente al rilascio della licenza.

La commissione è stata prevista per la prima volta dall’articolo 80 del Testo Unico della Legge di Pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.) approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 e confermata dal Regio Decreto del 6 maggio 1940, n.635 (regolamento di esecuzione).

La Commissione, come prevede l'art. 142 del Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S. (Regio Decreto del 6 maggio 1940, n.635):

- Esprime un parere sui progetti di nuovi locali di pubblico spettacolo e impianti sportivi, o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti (c.d. parere di fattibilità);
- Verifica le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali realizzati o ristrutturati (c.d. verifica dell'agibilità).

2. Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo

Il D.P.R. 28 maggio 2001 n. 311 ha istituito, accanto alla Commissione Provinciale Tecnica di Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo, la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo.

Ai sensi dell'art. 80 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo è infatti subordinata alla verifica da parte di una Commissione tecnica della solidità e sicurezza dell'edificio e dell'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio.

La Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo ha competenza esclusiva nelle seguenti ipotesi:

- locali cinematografici o teatrali con capienza inferiore o pari a 1300 spettatori;
- spettacoli viaggianti con capienza inferiore o pari a 1300 spettatori;
- altri locali o impianti con capienza inferiore o pari a 5000 spettatori;
- parchi di divertimento e attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che non comportino sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi inferiore ai livelli indicati con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro della Sanità.

Manifestazioni con presenza di un numero di persone inferiore a 200

L'art. 141 comma 2 del Regio Decreto del 6 maggio 1940 n.635, così come modificato dal D.P.R. 311/2001 e dall'art. 4 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 222/2016 riporta;

“Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, il parere, le verifiche e gli accertamenti di cui al primo comma sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto all'albo degli ingegneri o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno.”

Resta comunque necessaria l'autorizzazione Comunale così come esplicitato alla sezione I, paragrafo 5 della tabella A allegata al D.Lgs. 222/2016, richiamata al comma 2 dell'art. 4.

L'istanza, la documentazione e l'eventuale comunicazione vanno presentate tramite il SUAP.


Fig  1   Commissione Provinciale Vigilanza  CPV    casi di verifica sempre prescritta

Fig. 5 - Commissione Provinciale di Vigilanza (CPV) / casi di verifica sempre prescritta
...

Fig  4   Iter amministrativo per manifestazioni ed eventi pubblici non sottoposti a regime autorizzatorio  ex  Artt 18 e 25 TULLPS

Fig. 6. Iter amministrativo per manifestazioni ed eventi pubblici non sottoposti a regime autorizzatorio (ex. Artt.18 e 25 TULLPS)

Fig  5   Iter amministrativo per manifestazioni ed eventi pubblici sottoposti a regime autorizzatorio  ex  Art  68  69 e 80 TULLPS

Fig. 7. Iter amministrativo per manifestazioni ed eventi pubblici sottoposti a regime autorizzatorio (ex. Artt. 68, 69 e 80 TULLPS)
...

segue in allegato

Certifico Srl - IT | Rev. 4.0 2024
©Copia autorizzata Abbonati 

Matrice revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
4.0 27.05.2024 Inserita:
Procedure e assoggettabilità manifestazioni di
trattenimento controlli CPS VVF Ed. Maggio 2024
Certifico Srl
3.0 22.03.2024 Inserita:
Procedure e assoggettabilità manifestazioni di
trattenimento controlli CPS VVF Ed. Marzo 2024
Certifico Srl
2.0 04.01.2024 Inserita:
Procedure e assoggettabilità manifestazioni di
trattenimento controlli CPS VVF Ed. Gennaio 2024
Certifico Srl
1.0 23.05.2023 Inserita:
Procedure e assoggettabilità manifestazioni di
trattenimento controlli CPS VVF Ed. Aprile 2023
Certifico Srl
0.0 18.07.2022 --- Certifico Srl

Collegati

Certifico s.r.l.

Sede: Via A. De Curtis, 28 - 06135 Perugia - IT
P. IVA: IT02442650541

Tel. 1: +39 075 599 73 63
Tel. 2: +39 075 599 73 43

Assistenza: +39 075 599 73 43

www.certifico.com
info@certifico.com

Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024