Circolare CNI n. 836 del 1° febbraio 2022
ID | 03.02.2022 / Circolare in allegato
Oggetto: Emergenza epidemiologica COVID-19:
1. aggiornamento sulla proroga delle scadenze in materia di sicurezza antincendio.
2. Criteri di estensione della durata quinquenni di riferimento per l’aggiornamento obbligatorio dei professionisti antincendio. Piattaforma ANPA.
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Con Decreto Legge 24 dicembre 2021 n. 221, la nuova scadenza dello stato di emergenza è stata prorogata al 31 marzo 2022, pertanto tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni, segnalazioni certificate di inizio attività, attestati di rinnovo periodico di conformità antincendio e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e l’attuale data di cessazione dello stato di emergenza (31 marzo 2022), conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
Ciò premesso, anche i quinquenni di riferimento per l’aggiornamento obbligatorio dei professionisti antincendio in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data di cessazione dello stato di emergenza (ad oggi il 31 marzo 2022) mantengono la loro validità fino ai 90 giorni successivi alla cessazione dello stato di emergenza (ad oggi il 29 giugno 2022).
In merito alla modalità di calcolo della durata dei quinquenni di riferimento, a parziale rettifica di quanto indicato nella circ. CNI n. 803/XIX Sess./2021 del 02/11/2021, sentito (a seguito di specifica nota inviata dalla Rete delle Professioni Tecniche), anche il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che si è espresso con nota DCPREV prot. 19168 del 17/12/2021, si precisa che:
a) per i professionisti antincendio che hanno completato le 40 ore di aggiornamento entro la scadenza naturale del loro quinquennio di riferimento, lo stesso è regolarmente ripartito; le ore di aggiornamento maturate dopo tale scadenza rientrano pertanto nel quinquennio successivo, senza soluzione di continuità;
b) i professionisti antincendio il cui quinquennio è scaduto, o scadrà, nel periodo di emergenza COVID-19 (ad oggi tra il 31/01/2020 ed il 31/03/2022) e non hanno completato, o completeranno, l’aggiornamento obbligatorio entro la scadenza naturale, potranno completare le 40 ore di aggiornamento entro il 29 giugno 2022 senza essere sospesi dagli elenchi del Ministero dell’Interno; la nuova decorrenza del quinquennio successivo sarà calcolata dalla data di frequenza della 40° ora di aggiornamento;
c) i professionisti antincendio il cui quinquennio è scaduto, o scadrà, nel periodo di emergenza COVID-19 (ad oggi tra il 31/01/2020 ed il 31/03/2022) e non completeranno le 40 ore di aggiornamento entro il 29 giugno 2022, saranno sospesi dagli elenchi del Ministero dell’Interno.
Per agevolare il lavoro delle segreterie degli Ordini in vista della scadenza del 29 giugno 2022, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco si è recentemente impegnato a collaborare con il CNI per il varo definitivo della piattaforma ANPA (Anagrafe Nazionale dei Professionisti Antincendio) prima di giugno 2022; tale iniziativa è ormai da tempo sostenuta fortemente dalla Rete delle Professioni Tecniche.
Tramite tale piattaforma, studiata per offrire una gestione più agevole ed automatizzata degli elenchi dei professionisti antincendio, le nuove date di scadenza dei quinquenni di riferimento potranno essere gestite automaticamente dal sistema, senza impegno a carico degli Ordini.
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Fonte: CNI
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