Attività di gommista: quali obblighi di Prevenzione Incendi
Pareri discordi sull'assoggettabilità a CPI
La Direzione centrale per la Prevenzione e la sicurezza tecnica del Ministero Interno (Divisione prevenzione incendi) fornisce la risposta ad un quesito pervenuto al Comando Prov.le W.F. di Ferrara, relativamente alla assoggettabilità alla normativa di prevenzione incendi, dell'attività di gommista.
Il quesito
Un professionista chiedeva se un'attività di"gommista" che viene svolta all'interno di un locale che supera i 300 m2 è assoggettabile all'attività n° 53 dell'allegato I al DPR 151/2001 pur non essendo una officina di riparazione che svolge attività sul veicolo e/e parti del motore (es. verniciature, cambio olio ecc.) oppure, avendo un quantitativo di gomme superiore a 10.000 kg.
Se fosse assoggettabile all'attività n° 43 dell'allegato I al DPR 151/2001 pur essendo il deposito effettuato nell'ambito del locale ma non come attività principale ed esclusiva.
Secondo il Comando provinciale
Considerato che i veicoli rimangono unicamente per il tempo necessario alle operazioni di smontaggio e rimontaggio delle gomme, senza interventi di carrozzeria e/o meccanici, e che il deposito non viene effettuato in maniera esclusiva ma è inserito nell'attività sempre presidiata durante l'esercizio,il Comando ritiene che l'attività, così come configurata, non è soggetta ai procedimenti di prevenzione incendi di cui al D.P.R.151/2011.
Sono però fatti salvi gli adempimenti previsti dal Testo Unico di Sicurezza (D.Lgs. 81/2008) dal punto di vista del rischio di incendio.
Secondo la Direzione Centrale
La Direzione, nella nota n. 3043 del 12 marzo 2015 ritiene che l'attività descritta possa rientrare tra le tipologie di officine di riparazione per veicoli a motore di cui al punto 53 dell'allegato I al D.P.R. 151 se di superficie superiore a 300 mq.
Nel caso sia presente un quantitativo di gomme superiore a 10.000 Kg si configura anche l'attività di cui al punto 43 dello stesso allegato.
In allegato il testo della nota.
Riferimenti:
Nota n. 3043 del 12-03-2015
Quesito in materia di prevenzione incendi - Assoggettabilità attività di gommista Officine per la riparazione di veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie (superficie > 200 m2); materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili (superficie > 1.000 m2).