Aree a rischio per atmosfere esplosive / Rev. 0.0 Marzo 2024
ID 21561 | 24.03.2024 / Documento completo in allegato
Il Documento tratta dell’individuazione e valutazione delle aree a rischio per atmosfere esplosive, sia nelle attività soggette PI, che non, in riferimento alla normativa d’interesse.
Il Documento è suddiviso nelle sezioni:
A. Decreto del Ministero dell'Interno 3 agosto 2015
B. Decreto 2 settembre 2021 (GSA)
C. Decreto 3 Settembre 2021 (Minicodice)
D. D.Lgs. 81/2008 Valutazione Rischio atmosfere esplosive
_______
La regola tecnica verticale “V.2 AREE A RISCHIO PER ATMOSFERE ESPLOSIVE” Decreto del Ministero dell'Interno 3 agosto 2015 tratta i criteri di valutazione e riduzione del rischio per atmosfere esplosive nelle attività soggette.
Negli ambiti delle attività in cui sono presenti sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri combustibili in deposito, in ciclo di lavorazione o di trasformazione, in sistemi di trasposto, manipolazione o movimentazione, deve essere valutato il rischio per atmosfere esplosive, individuando le misure tecniche necessarie al conseguimento dei seguenti obiettivi, in ordine di priorità decrescente:
- prevenire la formazione di atmosfere esplosive,
- evitare le sorgenti d’accensione di atmosfere esplosive,
- attenuare i danni di un’esplosione in modo da garantire la salute e la sicurezza degli occupanti.
Ove non fosse possibile prevenire la formazione di atmosfere esplosive o eliminare le sorgenti d’accensione, dovrebbe essere ridotta la probabilità di contemporanea presenza di atmosfere esplosive e sorgenti di accensione per quanto ragionevolmente praticabile od ottenibile, secondo gli approcci ALARP (as low as reasonably practicable) o ALARA (as low as reasonably achievable).
A
Decreto del Ministero dell'Interno 3 agosto 2015
Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (G.U. n. 192 del 20 agosto 2015 - SO n. 51)
CAPITOLO V.2 AREE A RISCHIO PER ATMOSFERE ESPLOSIVE
Scopo e campo di applicazione
Valutazione del rischio di esplosione
Individuazione delle condizioni generali di pericolo di esplosione
Identificazione delle caratteristiche delle sostanze infiammabili o polveri combustibili
Classificazione delle zone con pericolo di esplosione
Identificazione dei potenziali pericoli di innesco
Valutazione dell’entità degli effetti prevedibili di un’esplosione
Quantificazione del livello di protezione
Misure di prevenzione, protezione e gestionali
Prodotti
Impianti
Opere da costruzione progettate per resistere alle esplosioni
Riferimenti
…
V.2.2 Valutazione del rischio di esplosione
1. La valutazione del rischio di esplosione deve essere effettuata secondo le seguenti fasi, dettagliate nei seguenti paragrafi:
a. individuazione delle condizioni generali di pericolo di esplosione;
Nota In questa fase devono essere individuati gli ambiti dell’attività con presenza di sostanze infiammabili o polveri combustibili. Ad esempio: sistemi di contenimento dai quali è possibile il rilascio di sostanze infiammabili o polveri combustibili, sia nel funzionamento normale o in caso di malfunzionamenti; condizioni ambientali per la miscelazione delle sostanze rilasciate e la formazione di atmosfere esplosive; installazioni con presenza di sorgenti di accensione efficaci nel funzionamento normale o in caso di malfunzionamenti; …
b. identificazione delle caratteristiche delle sostanze infiammabili o polveri combustibili che possono dar luogo ad atmosfere esplosive;
c. classificazione delle zone con pericolo di esplosione, tramite stima della probabilità di presenza, della durata e dell’estensione delle atmosfere esplosive;
d. identificazione dei potenziali pericoli di innesco e stima della probabilità che le sorgenti di accensione individuate possano diventare efficaci;
e. valutazione dell’entità degli effetti prevedibili di un’esplosione;
f. quantificazione del livello di protezione.
V.2.2.1 Individuazione delle condizioni generali di pericolo di esplosione
1. L’individuazione delle condizioni generali di pericolo di esplosione comporta lo studio degli ambiti pericolosi dell’attività, delle apparecchiature e degli impianti di processo e tecnologici presenti, considerando anche l’organizzazione del lavoro e le funzioni svolte negli ambiti oggetto di valutazione.
2. Le analisi da condurre sulle apparecchiature e sugli impianti di processo e tecnologici devono essere mirate all’individuazione:
a. delle potenziali sorgenti di emissione;
b. delle potenziali sorgenti di accensione presenti;
c. delle caratteristiche costruttive, di installazione, d’uso e di manutenzione verificando la conformità:
i. alle eventuali specifiche disposizioni legislative o specifiche tecniche armonizzate di prodotto;
ii. alle norme applicabili;
iii. alle istruzioni dei fabbricanti.
V.2.2.2 Identificazione delle caratteristiche delle sostanze infiammabili o polveri combustibili
1. Per le sostanze infiammabili e le polveri combustibili devono essere individuate le caratteristiche chimico fisiche pertinenti all’esplosione, in tutte le condizioni ambientali significative e le caratteristiche dei sistemi di trattamento, di deposito o di stoccaggio previsti.
V.2.2.3 Classificazione delle zone con pericolo di esplosione
1. Le attività, dove vengono lavorate o depositate sostanze infiammabili o polveri combustibili, devono essere progettate, realizzate, esercite e manutenute in modo da ridurre al minimo le emissioni di sostanze infiammabili e le conseguenti estensioni delle aree interessate dal rilascio, con riferimento a frequenza o probabilità di accadimento, durata e quantità delle emissioni.
2. Gli ambiti a rischio di esplosione devono essere ripartiti in zone in base alla probabilità di presenza dell’atmosfera esplosiva così come definito nella tabella V.2-1. L’individuazione delle zone pericolose e della relativa probabilità di accadimento deve essere condotta secondo le norme applicabili.
3. La suddivisione in zone dei luoghi con pericolo di esplosione può essere effettuata anche attraverso l’utilizzo di codici di calcolo riconosciuti che consentano una classificazione secondo la tabella V.2-1.
4. Ai fini della rispondenza alle indicazioni della tabella V.2-1, la classificazione delle zone dovrebbe essere basata sui ratei di guasto delle sorgenti di emissione e dei sistemi di controllo ambientale (es. ventilazione, aspirazione, pressurizzazione, …).
Tabella V.2-1: Classificazione delle zone con presenza di atmosfera esplosiva.
[...]
V.2.3.1 Prodotti
1. I prodotti possono essere utilizzati o essere messi in servizio in un’atmosfera esplosiva solamente dopo aver verificato la compatibilità della zona nella quale sono chiamati a svolgere la propria funzione.
Tali prodotti devono essere rispondenti alla direttiva ATEX di prodotto, che prevede differenti categorie in relazione all’impiego in ciascuna zona classificata.
2. Per i prodotti impiegabili in industrie ed attività di superficie (II Gruppo della direttiva di prodotto ATEX), vengono definite le seguenti categorie:
a. Categoria 1 - livello di protezione molto elevato.
I prodotti non devono essere causa di innesco anche in caso di guasto eccezionale. I mezzi di protezione sono tali che in caso di guasto di uno dei mezzi di protezione, almeno un secondo mezzo indipendente assicura il livello di sicurezza richiesto, oppure qualora si manifestino due guasti indipendenti uno dall’altro, è garantito il livello di protezione richiesto;
b. Categoria 2 - livello di protezione elevato.
I mezzi di protezione garantiscono il livello di protezione richiesto anche in presenza di anomalie ricorrenti o difetti di funzionamento degli apparecchi di cui occorre abitualmente tener conto.
c. Categoria 3 - livello di protezione normale.
I mezzi di protezione garantiscono il livello di protezione richiesto a funzionamento normale.
3. La tabella V.2-6 riporta la compatibilità dei prodotti con le zone classificate per la presenza di atmosfere esplosive.
V.2.3.2 Impianti
1. Per impianti si intendono le attrezzature, i sistemi e i relativi dispositivi di collegamento che non sono prodotti ai sensi della direttiva ATEX, qualora rappresentino un pericolo di accensione o di emissione di sostanze infiammabili.
2. Gli impianti e tutti i loro dispositivi di collegamento possono essere utilizzati o essere messi in servizio in un’atmosfera esplosiva solamente dopo aver verificato la compatibilità della zona nella quale sono chiamati a svolgere la propria funzione.
3. Il livello di sicurezza degli impianti deve essere conforme alle indicazioni contenute nelle norme scelte per la progettazione e realizzazione. Per impianti privi di norme con tale finalità possono essere utilizzate tecniche di analisi di affidabilità quali Failure Mode and Effect Analysis (FMEA, EN 60812), Fault tree analysis (FTA, EN 61025), Markov (EN 61165) o mediante applicazione della progettazione basata sulla sicurezza funzionale (IEC 61511 “Functional safety - Safety instrumented systems for the process industry sector”).
[...]
V.2.4 Riferimenti
1. Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 “Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”.
2. Decreto legislativo n. 85 del 19 maggio 2016 “Attuazione della direttiva 2014/34/UE concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva”
3. Decreto del Presidente della Repubblica n. 126 del 23 marzo 1998 “Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 94/9/CE in materia di apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva”.
4. Direttiva 1999/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 1999 relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive.
5. Direttiva 94/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.
6. Direttiva 2014/34/UE Del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.
7. Decreto del Ministro delle infrastrutture 17 gennaio 2018 “Aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni”.
8. Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 31 luglio 2012 “Approvazione delle Appendici nazionali recanti i parametri tecnici per l’applicazione degli Eurocodici”.
9. CEI EN 60079-10-1 (CEI 31-87) “Atmosfere esplosive Parte 10-1: Classificazione dei luoghi. Atmosfere esplosive per la presenza di gas”.
10. CEI EN 60079-10-2 (CEI 31-88) “Atmosfere esplosive Parte 10-2: Classificazione dei luoghi - Atmosfere esplosive per la presenza di polveri combustibili”.
11. IEC 61511 series “Functional safety - Safety instrumented systems for the process industry sector”.
12. CEI 65-186 “Linea guida per l’applicazione della norma della serie CEI EN 61511 Sicurezza funzionale - sistemi strumentati di sicurezza per il settore dell’industria di processo”.
13. IEC 61508 series “Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems”.
14. ISO/IEC 80079-20-1 “Explosive atmospheres - Part 20-1: Material characteristics for gas and vapour classification - Test methods and data”.
15. ISO/IEC 80079-20-2 “Explosive atmospheres - Part 20-2: Material characteristics - Combustible dusts test methods”.
16. “Guidelines for Mechanical Integrity Systems”, Center for chemical process safety (CCPS), AIChE, 2006.
17. “Layer of Protection Analysis: Simplified Process Risk Assessment”, Center for chemical process safety (CCPS), AIChE, 2001.
18. EI 15:2015 “Model code of safe practice Part 15: Area classification for installations handling flammable fluids”, Energy Institute.
19. IGEM/SR/25 Ed. 2 - “Hazardous area classification of Natural Gas installations Communication number 1748”, Institute of Engineers and Managers.
B
Decreto 2 settembre 2021 (GSA)
...
C
Decreto 3 Settembre 2021 (Minicodice)
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D
D.Lgs. 81/2008 Valutazione Rischio atmosfere esplosive
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Decreto 3 agosto 2015: Pubblicato il Testo Unico di Prevenzione Incendi (RTO)
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Classificazione rischio di incendio luoghi di lavoro
Codice Prevenzione Incendi: Status
Tabella Elenco attività Prevenzione Incendi & Regole Tecniche
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