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Schema DM: revisione casi esenzione nomina consulente ADR

Schema DM   Revisione casi esenzione nomina consulente ADR

Schema DM: revisione casi esenzione nomina consulente ADR

ID 19844 | Update news 20.09.2023 / In allegato Schema di DM

Il presente schema DM individua le condizioni alle quali le imprese che svolgono attività di spedizione o trasporto, oppure una o più delle connesse attività di imballaggio, carico, riempimento oppure scarico, di merci pericolose su strada, sono esentate dalla nomina del consulente per la sicurezza prevista dal paragrafo 1.8.3.2 dell’ADR.

Il DM, considera anche la sottoscrizione, il 23 febbraio 2023, da parte dell'Italia dell'accordo multilaterale M351 riguardante l'esenzione dalla nomina dei consulenti per gli speditori di merci poco pericolose.

Lo schema di DM individua casi di esenzione dalla nomina del consulente ADR, rispettivamente:

- per natura del trasporto, limiti quantitativi o disposizioni speciali
- per trasporti in colli
- per spedizioni occasionali
- per esclusione dal campo di applicazione

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Estratto schema di DM

Art. 3 (Casi di esenzione per natura del trasporto, limiti quantitativi o disposizioni speciali)

Sono esentate dalla nomina di un consulente per la sicurezza le imprese, di cui all’articolo 2 del presente decreto, la cui attività rientri in una delle condizioni descritte nell’ADR al:

a) paragrafo 1.1.3.1 “Esenzioni concernenti la natura dell’operazione di trasporto”;
b) paragrafo 1.1.3.2 “Esenzioni concernenti il trasporto di gas”;
c) paragrafo 1.1.3.3 “Esenzioni concernenti il trasporto di carburanti liquidi”;
d) paragrafo 1.1.3.4 “Esenzioni concernenti disposizioni speciali o merci pericolose imballate in quantità limitate o in quantità esenti” e in particolare:
i. paragrafo 1.1.3.4.1 riguardante il caso di esenzione in presenza di “Disposizioni speciali applicabili ad alcune materie o oggetti” di cui al capitolo 3.3 dell’ADR;
ii. paragrafo 1.1.3.4.2 riguardante il caso di esenzione in presenza di “Merci pericolose imballate in quantità limitate” di cui al capitolo 3.4 dell’ADR;
iii. 1.1.3.4.3 esenzione nel caso di “Merci pericolose imballate in quantità esenti” di cui al capitolo 3.5 dell’ADR;
e) paragrafo 1.1.3.5 “Esenzioni concernenti gli imballaggi vuoti non ripuliti”;
f) paragrafo 1.1.3.7 “Esenzioni relative al trasporto di sistemi di accumulo e produzione dell’energia elettrica;
g) paragrafo 1.1.3.9 “Esenzioni relative alle merci pericolose utilizzate come agenti di raffreddamento o di condizionamento durante il trasporto”;
h) paragrafo 1.1.3.10 “Esenzioni relative al trasporto di lampade contenenti merci pericolose”.

Art. 4 (Casi di esenzione per trasporti in colli)

Sono esentate dalla nomina del consulente per la sicurezza le imprese, di cui all’articolo 2, la cui attività riguardi la spedizione, il trasporto oppure una o più delle attività correlate al riempimento e allo scarico di merci pericolose confezionate in colli nei limiti individuati dalle seguenti condizioni:
a) devono essere rispettate le disposizioni indicate alla sezione 1.1.3.6 dell’ADR;
b) con riferimento alle singole unità di trasporto, è ammesso un limite massimo di 24 (ventiquattro) operazioni per anno solare e 3 (tre) operazioni per mese;
c) ogni impresa dovrà predisporre un apposito registro interno, di monitoraggio del numero di spedizioni eseguite annualmente, integrato dei dati di classificazione e identificazione di ogni spedizione, data di esecuzione, tipo di confezionamento (imballaggi, bombole, IBC) e relativo quantitativo netto. Tale registro, compilato per ogni anno solare, dovrà essere archiviato (in modalità cartacea o digitale) per un tempo minimo di 5 (cinque) anni e reso disponibile all’amministrazione in caso di richiesta.
d) restano esclusi da questa condizione le materie appartenenti alla classe 7.

Art. 5 (Casi di esenzione per spedizioni occasionali)

Sono esentate dalla nomina del consulente per la sicurezza le imprese la cui attività comporti lo svolgimento occasionale o saltuario, in ambito nazionale, di operazioni connesse alla spedizione, al trasporto, oppure ad una o più delle correlate attività di riempimento e scarico di merci pericolose, nei limiti e nel rispetto delle condizioni descritte di seguito:

a) le materie possono essere caricate alla rinfusa oppure in cisterna;
b) le materie devono essere assegnate al III (terzo) gruppo di imballaggio o alla categoria di trasporto 3 (tre) o 4 (quattro);
c) è ammesso un limite massimo di 12 (dodici) operazioni per anno solare con 1 (una) sola operazione per mese per un totale complessivo massimo di merci pericolose trasportate, per anno solare, non superiore a 50 tonnellate;
d) ogni impresa dovrà predisporre un apposito registro interno, di monitoraggio del numero di spedizioni eseguite annualmente, integrato dei dati di classificazione e identificazione di ogni spedizione, data di esecuzione, tipo di confezionamento (rinfusa oppure cisterna) e relativo quantitativo netto. Tale registro, compilato per ogni anno solare, dovrà essere archiviato (in modalità cartacea o digitale) per un tempo minimo di 5 (cinque) anni e reso disponibile all’amministrazione in caso di richiesta;
e) restano esclusi da questa condizione le materie appartenenti alla classe 7.

Art. 6 (Casi di esenzione per esclusione dal campo di applicazione)

Sono esentate dalla nomina del consulente per la sicurezza le imprese unicamente destinatarie di spedizioni di merci pericolose, in colli o cisterna, per le quali il luogo di ricezione si configuri come destinazione finale di tali merci. Rientrano in tale contesto le imprese destinatarie che provvedono direttamente allo scarico dei colli ovvero le imprese destinatarie che affidano a terzi le attività di scarico colli o svuotamento di cisterne.

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