Merci Pericolose
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Sanzioni ADR previste dal Codice della Strada: Art. 168

Sanzioni ADR merci pericolose previste dal Codice della Strada / Update news 2022

ID 1889 | 09.09.2022 / Documento completo allegato

Elenco delle Sanzioni previste dal Codice della Strada Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 per il trasporto di merci pericolose ADR.

Art. 168 Disciplina del trasporto su strada dei materiali pericolosi

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

1. Ai fini del trasporto su strada sono considerati materiali pericolosi quelli appartenenti alle classi indicate negli allegati all'accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada di merci pericolose di cui alla legge 12 agosto 1962, n. 1839, e successive modificazioni e integrazioni.

2. La circolazione dei veicoli che trasportano merci pericolose ammesse al trasporto su strada, nonché le prescrizioni relative all'etichettaggio, all'imballaggio, al carico, allo scarico ed allo stivaggio sui veicoli stradali è regolata dagli allegati all'accordo di cui al comma 1 recepiti nell'ordinamento in conformità alle norme vigenti.

3. Le merci pericolose, il cui trasporto internazionale su strada è ammesso dagli accordi internazionali, possono essere trasportate su strada, all'interno dello Stato, alle medesime condizioni stabilite per i predetti trasporti internazionali. Per le merci che presentino pericolo di esplosione e per i gas tossici resta salvo l'obbligo per gli interessati di munirsi delle licenze e dei permessi di trasporto qualora previsti dalle vigenti disposizioni.

4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, con decreti previamente notificati alla commissione europea ai fini dell'autorizzazione, può prescrivere, esclusivamente per motivi inerenti alla sicurezza durante il trasporto, disposizioni più rigorose per la disciplina del trasporto nazionale di merci pericolose effettuato da veicoli, purché non relative alla costruzione degli stessi. Con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, dello sviluppo economico e della salute, possono essere altresì classificate merci pericolose, ai fini del trasporto su strada, materie ed oggetti non compresi tra quelli di cui al comma 1, ma che siano ad essi assimilabili. Negli stessi decreti sono indicate le condizioni nel rispetto delle quali le singole merci elencate possono essere ammesse al trasporto; per le merci assimilabili può altresì essere imposto l'obbligo della autorizzazione del singolo trasporto, precisando l'autorità competente, nonché i criteri e le modalità da seguire.

4-bis A condizione che non sia pregiudicata la sicurezza, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministeri dell'interno, della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, rilascia autorizzazioni individuali per operazioni di trasporto di merci pericolose sul territorio nazionale che sono proibite o effettuate in condizioni diverse da quelle stabilite dalle disposizioni di cui al comma 2. Le autorizzazioni sono definite e limitate nel tempo e possono essere concesse solo quando ricorrono particolari esigenze di ordine tecnico ovvero di tutela della sicurezza pubblica.

5. Per il trasporto delle materie fissili o radioattive si applicano le norme dell'art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, modificato dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704, e successive modifiche.

6. A condizione che non sia pregiudicata la sicurezza e previa notifica alla Commissione europea, ai fini dell'autorizzazione, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministeri dell'interno, della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, può derogare le condizioni poste dalle norme di cui al comma 2 per:

a) il trasporto nazionale di piccole quantità di merce, purché non relative a materie a media o alta radioattività;

b) merci pericolose destinate al trasporto locale su brevi distanze.

7. Chiunque circola con un veicolo o con un complesso di veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose, la cui massa complessiva a pieno carico risulta superiore a quella indicata sulla carta di circolazione, è soggetto alle sanzioni amministrative previste nell'art. 167, comma 2, in misura doppia.

8. Chiunque trasporta merci pericolose senza regolare autorizzazione, quando sia prescritta, ovvero non rispetta le condizioni imposte, a tutela della sicurezza, negli stessi provvedimenti di autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.046,00 a euro 8.186,00.(1)

8-bis. Alle violazioni di cui al comma 8 conseguono le sanzioni accessorie della sospensione della carta di circolazione e della sospensione della patente di guida per un periodo da due a sei mesi. In caso di reiterazione delle violazioni consegue anche la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

9. Chiunque viola le prescrizioni fissate dal comma 2 , ovvero le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4, relative all'idoneità tecnica dei veicoli o delle cisterne che trasportano merci pericolose, ai dispositivi di equipaggiamento e protezione dei veicoli, alla presenza o alla corretta sistemazione dei pannelli di segnalazione e alle etichette di pericolo collocate sui veicoli, sulle cisterne, sui contenitori e sui colli che contengono merci pericolose, ovvero che le hanno contenute se non ancora bonificati, alla sosta dei veicoli, alle operazioni di carico, scarico e trasporto in comune delle merci pericolose, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 414,00 a euro 1.665,00. A tali violazioni, qualora riconducibili alle responsabilità del trasportatore, così come definite nell'accordo di cui al comma 1, ovvero del conducente, consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida del conducente e della carta di circolazione del veicolo con il quale è stata commessa la violazione per un periodo da due a sei mesi, a norma del capo I, sezione II, del titolo VI. A chiunque violi le disposizioni del comma 4, primo periodo, si applicano la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 8, nonché le disposizioni del periodo precedente. (1)

9-bis Chiunque viola le prescrizioni fissate dal comma 2, ovvero le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4, relative ai dispositivi di equipaggiamento e protezione dei conducenti o dell'equipaggio, alla compilazione e tenuta dei documenti di trasporto o delle istruzioni di sicurezza, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 414,00 a euro 1.665,00. (1)

9-ter.  Chiunque, fuori dai casi previsti dai commi 8, 9 e 9-bis, viola le altre prescrizioni fissate dal comma 2, ovvero le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 167,00 a euro 665,00. (1)

10. Alle violazioni di cui ai precedenti commi si applicano le disposizioni dell'art. 167 comma 9. 

Comma

Punti (Tabella Art. 126-bis) (*)

Comma 7 4
Comma 8  10
Comma 9 10
Comma 9-bis 2

(*) Per le patenti rilasciate successivamente al 1º ottobre 2003 a soggetti che non siano già titolari di altra patente di categoria B o superiore, i punti riportati nella presente tabella, per ogni singola violazione, sono raddoppiati qualora le violazioni siano commesse entro i primi tre anni dal rilascio. Per gli stessi tre anni, la mancanza di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio determina l'attribuzione, fermo restando quanto previsto dal comma 5, di un punto all'anno fino ad un massimo di tre punti.

Art. 167. Trasporti di cose su veicoli a motore e sui rimorchi.

9. Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo si applicano sia al conducente che al proprietario del veicolo, nonché al committente, quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo. L'intestatario della carta di circolazione del veicolo è tenuto a corrispondere agli enti proprietari delle strade percorse l'indennizzo di cui all'art. 10, comma 10, commisurato all'eccedenza rispetto ai limiti di massa di cui all'art. 62. 

(1)
V. anche regolamento CDS D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 (da art. 364 ad art. 370)
- Articolo modificato da:
- DLG 10.9.1993 n. 360,
- DLG 30.12.1999 n. 507,
- Legge 1.8.2003 n. 214 di conversione del DL 27.6.2003 n. 151,
DLG 27.1.2010 n. 35.

Con legge 12.8.1962 n. 1839 è stata autorizzata la ratifica dell'ADR (accordo relativo al trasporto internazionale su strada di merci pericolose), per cui, da quella data, nel trasporto internazionale vige tale normativa. Successivamente, la direttiva 94/55/CEE recepita con DM 4.9.1996 ha reso obbligatorio, all'interno degli Stati dell'Unione europea, l'applicazione degli allegati tecnici dell'Accordo ADR, allineando compiutamente le normative interne a quelle internazionali e andando quindi ben oltre a quanto indicato al primo comma del presente

Le direttive CE hanno poi, via via, adeguato la disciplina agli emendamenti biennali dell'Accordo, secondo il seguente schema:

1995 94/55/CEE 21 .11.1994 DM 4.9.1996
1997 96/86/CE 13.12.1996 DM 15.5.1997
1999 1999/47/CE 21.05.1999 DM 28.9.1999
2001 2001/7/CE 29.1.2001 DM 21.12.2001
2003 2003/28/CE 7.4.2003 DM 20.6.2003
2005 2004/111/CE 9.12.2004 DM 2.8.2005
2007 2006/89/CE 3.11.2006 DM 3.1.2007
2009 2008/68/CE 24.9.2008 DLG 27.1.2010 n. 35
2011 2010/61/UE 2.9.2010 DM 3.1.2011
2013 2012/45/UE 3.12.2012 DM 21.1.2013
2015 2014/103/UE 21.11.2014 DM 16.1.2015
2017 (UE) 2016/2309 16.12.2016 DM 12.5.2017
2019 (UE) 2018/217 31.1.2018 DM 20.3.2018
2021 (UE) 2020/1833 4.12.2020 DM 13.1.2021

Si rammenta che:

- gli emendamenti ADR, solitamente disponibili sui sito ONU nell'autunno degli anni pari, e applicata volontariamente dal 1° gennaio successivo anno dispari e obbligatoriamente dal 1° luglio successivo;

-  non esiste un testo ufficiale in lingua italiana, ne può esistere in quanto non previsto fra le lingue ufficiali ADR.
La traduzione in lingua italiana del testo consolidato della versione 2005 delle disposizioni degli allegati A e B dell'ADR di cui al DM 2.8.2005 venne resa disponibile con DD 23.9.2005 (GU n. 236 del 10.10.2005)

- in merito ai controlli su strada relativi al trasporto delle merci pericolose, si segnalano le specifiche disposizioni contenute nel DM 3.3.1997 che recepisce la direttiva 95/50/CE e che è stato via via adeguato in relazione alle successive direttive che ne hanno sostanzialmente modificato gli allegati, adeguandoli al tempo.

Oltre ai controlli su strada, nelle predette normative sono altresì previste le modalità per il controllo presso la sede delle aziende.

Matrice Revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
4.0 2022 Aggiornamenti note, ecc
Decreto 13 gennaio 2021

Decreto Ministeriale 4 settembre 1996
Certifico Srl
3.0 2021 Sanzioni - Decreto 31 dicembre 2020 Certifico Srl
2.0 2018 Sanzioni Certifico Srl
1.0 2016 --- Certifico Srl


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