Merci Pericolose

Decreto 4 marzo 2021

Decreto 4 marzo 2021

Decreto 4 marzo 2021 

Modifica del Decreto 29 dicembre 2010 riguardante le norme attuative dell'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, concernente l'attuazione della direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto interno di merci pericolose.

(GU n.71 del 23.03.2021)

Entrata in vigore: 1° maggio 2021

Art. 1. Modifiche al Decreto 29 dicembre 2010

1. Il decreto 29 dicembre 2010 recante «Norme attuative dell’art. 11 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, concernente l’attuazione della direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto interno di merci pericolose» è così modificato:
a) all’art. 3 è aggiunto il seguente comma 2:
2. Non è possibile richiedere la specializzazione relativa alle merci individuate con i numeri UN 1202, 1203 e 1223, 3475, ed il carburante per aviazione classificato ai n. ONU 1268 o 1863 a coloro che sono titolari o richiedono la specializzazione relativa alle merci delle classi 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 e 9.»;
b) il comma 1 dell’art. 4 è così modificato «I direttori generali territoriali in relazione alle esigenze della Direzione generale di competenza istituiscono una o più commissioni di esame per il conseguimento del certificato di formazione professionale di consulente per la sicurezza del trasporto di merci pericolose limitatamente al trasporto stradale e/o ferroviario, fissandone la/e sede/i.»;
c) dopo il comma 1 dell’art. 4 è inserito il comma 1 - bis recante: «La Direzione generale territoriale del centro provvede all’istituzione di una commissione di esame per il conseguimento del certificato di formazione professionale di consulente per la sicurezza del trasporto di merci pericolose presso l’Ufficio della motorizzazione civile di Roma, le cui competenze si estendono anche al trasporto di merci pericolose per vie navigabili.»;
d) il comma 5 dell’art. 4 è così sostituito:
«La commissione di esame operante presso l’Ufficio motorizzazione civile di Roma è composta inoltre da un funzionario esperto per il trasporto di merci pericolose per vie navigabili designato dal direttore generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne.»;
e) al comma 6 dell’art. 4 le parole «di qualifica non inferiore alla sesta» sono sostituite con le parole «appartenenti almeno all’Area II fascia economica F4» e la frase «Le funzioni di segretario della commissione istituita presso la Direzione generale per la motorizzazione sono affidate al funzionario della divisione 3 della Direzione generale per la motorizzazione incaricato della istruzione delle richieste di esame.» è soppressa;
f) il comma 7 dell’art. 4 è abrogato;
g) al comma 9 dell’art. 4 le parole «per darne pubblicità sul sito del dipartimento» sono abrogate;
h) il comma 1 dell’art. 5 è così sostituito:
«La Divisione 3 della Direzione generale per la motorizzazione, coordina le attività delle commissioni di esame e mantiene aggiornata la raccolta delle domande di esame ai sensi del punto 1.8.3.14 dell’ADR/RID/ADN anche con il contributo di esperti esterni.»;
i) al comma 8 dell’art. 6, dopo le parole «certificato di formazione,» sono aggiunte le seguenti parole «salvo che per la modalità di trasporto per vie navigabili interne,»;
j) dopo la prima frase del punto «1. Domanda di esame» dell’allegato I al decreto 29 dicembre 2010, è inserita la seguente frase:
«La richiesta di esame deve essere firmata digitalmente o accompagnata da un documento di riconoscimento in corso di validità, ed inoltrata esclusivamente tramite PEC, unitamente alla copia della ricevuta dell’assolvimento dell’imposta di bollo, mediante versamento sul conto corrente postale 4028. Le attestazioni dei diritti dovuti in originale, devono essere prodotti preliminarmente all’inizio della seduta di esame, in assenza il candidato non potrà sostenere la prova.»;
k) le parole «direzione generale per la motorizzazione - divisione 3.» riportate alla fine del punto «1. Domanda di esame» dell’allegato I al decreto 29 dicembre 2010 sono così sostituite: «commissione di esame operante presso l’Ufficio motorizzazione civile di Roma»;
l) all’allegato I del citato decreto 29 dicembre 2010 il punto «4. Esame di candidati già titolari di un certificato di formazione in corso di validità» è così modificato:
«Se il certificato già posseduto è relativo alla sola specializzazione riguardante i prodotti petroliferi il candidato deve svolgere l’esame di integrazione con le stesse modalità previste per il primo rilascio.
Se il candidato richiede l’integrazione della specializzazione prodotti petroliferi deve svolgere esclusivamente i questionari relativi a tale specializzazione.
Nel caso venga richiesta l’integrazione di una o più specializzazioni (diversa da quella per i prodotti petroliferi) per una modalità di trasporto già posseduta verranno somministrati i questionari relativi alle specializzazioni richieste e lo studio del caso da svolgere con riferimento ad una specializzazione scelta dalla commissione fra le nuove specializzazioni richieste, per la modalità di trasporto posseduta.
Nel caso venga richiesta l’integrazione di una o più specializzazioni e la contemporanea estensione per una o più modalità di trasporto non posseduta verranno assegnati i questionari relativi alla modalità di trasporto ed alle specializzazioni richieste e lo studio del caso da svolgere con riferimento ad una specializzazione scelta dalla commissione fra quelle relative alla modalità di trasporto posseduta o per la quale si chiede l’estensione.
Nel caso venga richiesta la sola estensione per una o più modalità di trasporto non posseduta verranno assegnati i soli questionari relativi alla modalità di trasporto richiesta senza la necessità di svolgere lo studio del caso.
Non è possibile il rinnovo del certificato posseduto e contemporaneamente estendere la sua validità ad altre modalità e/o specializzazioni.
I tempi consentiti per la compilazione degli elaborati sono i medesimi di quelli previsti per il primo rilascio. Ai candidati risultati idonei viene rilasciato un nuovo certificato comprensivo delle ulteriori specializzazioni e/o modalità di trasporto conseguite; la data di scadenza del nuovo certificato è la medesima del certificato precedentemente posseduto»;
m) al fac-simile dopo il campo relativo alla e-mail è aggiunto un campo relativo alla Pec.
Alla fine del fac-simile sono riportate le seguenti frasi:
«I candidati che intendono conseguire il certificato di formazione anche per la modalità del trasporto per le vie navigabili interne debbono presentare la domanda alla commissione di esame operante presso U.M.C. di Roma.»;
n) dove ricorre la denominazione «dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici» è sostituita con «dipartimento per i trasporti, la navigazione e gli affari generali ed il personale».

Art. 2. Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° maggio 2021.

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