Orientamenti interpretazione direttiva caricabatteria standardizzato
ID 21808 | 07.05.2024 / In allegato
Comunicazione della Commissione - Orientamenti per l'interpretazione della direttiva relativa al caricabatteria standardizzato
GU C/2024/2997 del 7.5.2024
Scopo del presente documento è fornire orientamenti su alcune questioni e procedure disciplinate dalla direttiva relativa al caricabatteria standardizzato che modifica la direttiva sulle apparecchiature radio, fermo restando quanto indicato nell'avviso importante di cui sopra.
Le regole introdotte nella direttiva sulle apparecchiature radio dalla direttiva relativa al caricabatteria standardizzato sono applicabili a specifiche categorie di apparecchiature radio elencate nell'allegato I bis, parte I.
Il presente documento raggruppa le indicazioni emerse dagli scambi di informazioni con le autorità nazionali competenti e i portatori di interessi che hanno avuto luogo in seguito all'adozione della direttiva relativa al caricabatteria standardizzato (in particolare, la consultazione dei membri del gruppo di esperti della Commissione sulle apparecchiature radio).
La direttiva relativa al caricabatteria standardizzato è entrata in vigore il 28 dicembre 2022 e si applica a decorrere dalle date indicate all'articolo 2 (ulteriori dettagli sono forniti nella sezione Ambito di applicazione e applicabilità). Al momento dell'adozione del presente documento, l'allegato I bis era stato modificato una volta, il 27 giugno 2023, dal regolamento delegato (UE) 2023/1717 della Commissione, con cui sono stati aggiornati i riferimenti alle specifiche tecniche per la ricarica mediante cavo contenuti in tale allegato.
Il presente documento si concentra esclusivamente sulle regole della direttiva sulle apparecchiature radio introdotte dalla direttiva relativa al caricabatteria standardizzato. Non intende spiegare altre regole della direttiva sulle apparecchiature radio, le regole del nuovo quadro legislativo o i pertinenti documenti di orientamento, ossia la "guida sulla direttiva sulle apparecchiature radio" e la "guida blu".
Il presente documento costituisce pertanto un'integrazione della guida sulla direttiva sulle apparecchiature radio e andrebbe letto, ove necessario, congiuntamente a tale guida e alla guida blu. Le apparecchiature radio disciplinate dalla direttiva sulle apparecchiature radio godono della libera circolazione nel mercato dell'UE solo se il prodotto è conforme a tutte le normative applicabili dell'Unione, che non sono necessariamente menzionate nel presente documento.
Ambito di applicazione e applicabilità
Le regole stabilite dalla direttiva relativa al caricabatteria standardizzato saranno applicabili a telefoni cellulari, tablet, fotocamere digitali, cuffie, cuffie microfono, console portatili per videogiochi, altoparlanti portatili, lettori elettronici, tastiere, mouse, sistemi di navigazione portatili e auricolari a partire dal 28 dicembre 2024. Per quanto riguarda i laptop, saranno applicabili a partire dal 28 aprile 2026.
Le suddette categorie di apparecchiature radio sono elencate nell'allegato I bis. Le regole introdotte nella direttiva sulle apparecchiature radio dalla direttiva relativa al caricabatteria standardizzato si applicano a tali categorie, a decorrere dalle date suindicate, se l'apparecchiatura radio in questione può essere ricaricata mediante cavo.
Presa di ricarica armonizzata
A norma della direttiva sulle apparecchiature radio, le categorie di apparecchiature radio soggette alle regole sul "caricabatteria standardizzato" devono essere dotate di una presa di ricarica armonizzata (la presa USB-C). L'uso di altre prese non è vietato, a condizione che i dispositivi radio contemplati siano altresì dotati di una presa USB-C come descritto nella norma EN IEC 62680-1-3 (richiamata nell'allegato I bis). Tale norma indica anche le diverse opzioni di alimentazione tramite USB disponibili dal punto di vista di un'apparecchiatura radio con presa USB-C.
La disposizione sulla presa di ricarica armonizzata è stata introdotta dalla direttiva relativa al caricabatteria standardizzato nell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva sulle apparecchiature radio come nuovo requisito essenziale. La procedura di valutazione della conformità a tale requisito è stabilita all'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva sulle apparecchiature radio.
Tecnologia di ricarica armonizzata
Per la ricarica "standard", le apparecchiature radio elencate nell'allegato I bis, parte I, se ricaricabili mediante cavo e con tensione fino a 5 volt, corrente fino a 3 ampère o potenza fino a 15 watt, devono integrare le opzioni di alimentazione tramite USB specificate nella norma EN IEC 62680-1-3 (richiamata nell'allegato I bis).
Per la ricarica "rapida", le apparecchiature radio elencate nell'allegato I bis, parte I, se ricaricabili mediante cavo e con tensione superiore a 5 volt, corrente superiore a 3 ampère o potenza superiore a 15 watt, devono:
a) integrare il protocollo USB Power Delivery (USB PD), come descritto nella norma EN IEC 62680-1-2 (richiamata nell'allegato I bis); e
b) nel caso in cui integrino qualsiasi protocollo di ricarica supplementare, consentire la piena funzionalità del suddetto protocollo USB PD.
Il requisito è stato introdotto dalla direttiva relativa al caricabatteria standardizzato nell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva sulle apparecchiature radio come nuovo requisito essenziale. La procedura di valutazione della conformità a tale requisito è stabilita all'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva sulle apparecchiature radio.
Separazione della vendita del dispositivo di ricarica dalla vendita del dispositivo elettronico
Un operatore economico che offra ai consumatori e agli altri utenti finali la possibilità di acquistare le apparecchiature radio contemplate insieme a un dispositivo di ricarica (alimentatore esterno) deve offrire ai consumatori e agli altri utenti finali anche la possibilità di acquistare l'apparecchiatura radio senza alcun dispositivo di ricarica.
I consumatori potranno quindi comprare un nuovo dispositivo elettronico senza un nuovo dispositivo di ricarica.
[...] Segue in allegato
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