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Decreto 2 agosto 2022

Decreto 2 agosto 2022

Decreto 2 agosto 2022 / Sistema di qualità nazionale per il benessere animale (SQNBA)

ID 18227 | 29.11.2022

Decreto 2 agosto 2022 Disciplina del «Sistema di qualita' nazionale per il benessere animale».

(GU n. 279 del 29.11.2022)

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Art. 1. Finalità e campo di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce il procedimento per la definizione dei requisiti di salute e benessere animale, superiori a quelli delle pertinenti norme europee e nazionali, volti a qualificare la gestione del processo di allevamento degli animali destinati alla produzione alimentare, distinti per specie, orientamento produttivo e metodo di allevamento, compresa la gestione delle emissioni nello stabilimento, nell’ambito del «Sistema di qualità nazionale per il benessere animale», di seguito denominato SQNBA.
L’adesione al SQNBA è su base volontaria ed è garantito il diritto di accesso a tutti gli operatori degli Stati membri dell’Unione europea legittimamente interessati.
2. Il presente decreto disciplina, inoltre, il rilascio della certificazione del rispetto dei requisiti relativi al SQNBA, nonché le procedure e le modalità con cui i soggetti appartenenti alla filiera produttiva interessata possono commercializzare animali provenienti da un allevamento certificato ovvero il prodotto di origine animale che derivi da uno o più allevamenti oggetto di certificazione di cui al presente decreto.
3. Il presente decreto si applica agli operatori della produzione primaria e del settore alimentare di cui all’art. 2, eccetto agli operatori della fase del trasporto, se non diversamente stabilito dai requisiti di certificazione previsti nell’ambito SQNBA.
4. Il SQNBA è costituito dalle disposizioni di cui al presente decreto e dai requisiti di certificazione per specie, orientamento produttivo e metodo di allevamento, definiti secondo la procedura stabilita dal comma 5 e tenendo conto delle indicazioni di cui all’art. 224 -bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, introdotto dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77 e delle priorità individuate del settore zootecnico.
5. Con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF) e del Ministro della salute, su proposta del Comitato tecnico scientifico per il benessere animale (CTSBA) di cui all’art. 10, adottati previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti i requisiti di certificazione relativi all’allevamento delle specie animali di interesse zootecnico, almeno su due livelli progressivi.
6. Fermo restando quanto stabilito all’art. 8 in merito alla commercializzazione ed etichettatura degli animali e dei prodotti della produzione primaria, il CTSBA valuta la possibilità di prevedere un ulteriore sviluppo di un sistema di requisiti di benessere finalizzato ad una maggiore valorizzazione dei diversi impegni assunti dai produttori, distinti per specie, orientamento produttivo e metodo di allevamento, per migliorare il benessere degli animali, conformemente all’art. 224 -bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, introdotto dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77.

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Art. 2. Definizioni
Art. 3. Disposizioni specifiche
Art. 4. Criteri e modalità per l’adesione al SQNBA
Art. 5. Organismo di certificazione
Art. 6. Attività di certificazione
Art. 7. Termini e modalità per l’adeguamento al SQNBA - Norma transitoria
Art. 8. Commercializzazione ed etichettatura
Art. 9. Sistema informativo di categorizzazione degli allevamenti in base al rischio - ClassyFarm
Art. 10. Comitato tecnico scientifico benessere animale
Art. 11. Vigilanza sugli organismi di certificazione
Art. 12. Clausola di invarianza finanziaria
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Art. 13. Entrata in vigore
1. L’entrata in vigore del presente decreto è subordinata alla conclusione del procedimento di notifica alla Commissione europea ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535, da ultimo recepita con decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 223.

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