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Documento Tecnico
15

Focus tecnico Direttiva macchine: Il metodo per la Valutazione dei Rischi

DTCE20| Rev. 2.0 del 23.04.2021 

Il documento analizza il metodo corretto di analisi dei rischi derivante dall’applicazione della norma tecnica EN ISO 12100:2010. 

La norma specifica la terminologia di base, i principi e una metodologia per il raggiungimento della sicurezza nella progettazione del macchinario. Essa specifica i principi per la valutazione del rischio e la riduzione del rischio per aiutare i progettisti nel raggiungere questo obiettivo. Questi principi si basano sulla conoscenza e l’esperienza della progettazione, dell’utilizzo, degli incidenti, degli infortuni e dei rischi associati al macchinario.

Maggiori Info Approfondimento

Update del 23.04.2021:

- aggiornamento descrizione metodo di valutazione;
- aggiornamento riferimenti normativi.

Il documento risulta essere così strutturato:

Indice

0. Premessa
1. Valutazione del rischio e norme tecniche
2. Valutazione del rischio Direttiva 2006/42/CE
3. Considerazioni preliminari alla valutazione
4. Valutazione del rischio
5. Riduzione del rischio
6. Dettagli valutazione del rischio
7. Analisi del rischio
8. Esempio metodo per la stima del rischio | ISO/TR 14121-2:2012 Metodo Ibrido
9. Ponderazione del rischio
10. Documentazione valutazione del rischio
11. Riduzione del rischio

Estratto

1. Valutazione del rischio e norme tecniche

Lo scopo primario della EN ISO 12100:2010 è fornire ai progettisti una struttura generale e linee guida per le decisioni durante lo sviluppo del macchinario per consentire loro di progettare macchine che siano sicure per l’uso previsto. Fornisce inoltre una strategia per chi sviluppa le norme e intende facilitare la preparazione di norme di tipo B e C coerenti ed appropriate.

Il concetto di sicurezza del macchinario considera la capacità di una macchina di eseguire la(e) sua(e) funzione(i) prevista(e) durante il suo ciclo di vita ove sia stato adeguatamente ridotto il rischio.

La EN ISO 12100:2010 è la base di una serie di norme che ha la seguente struttura:

- norme di tipo A (norme fondamentali di sicurezza) che forniscono concetti fondamentali, principi di progettazione e aspetti generali che possono essere applicati al macchinario;
- norme di tipo B (nome di sicurezza generiche) che trattano un aspetto di sicurezza o un tipo di mezzo di protezione che può essere utilizzato su un’ampia gamma di macchinari:
- - norme di tipo B1 su particolari aspetti della sicurezza (per esempio, distanze di sicurezza, temperatura superficiale, rumore);
- - norme di tipo B2 sui mezzi di protezione (per esempio, comandi a due mani, dispositivi di interblocco, dispositivi sensibili alla pressione, ripari);
- norme di tipo C (norme di sicurezza per categorie di macchine) che trattano dettagliati requisiti di sicurezza per una particolare macchina o gruppo di macchine.

La EN ISO 12100:2010 è una norma di tipo A.

[...]

3. Considerazioni preliminari alla valutazione

Il raggiungimento della sicurezza nella progettazione del macchinario richiede una serie di azioni preliminari alle fasi di valutazione del rischio e riduzione del rischio:

Figura 1

Fig. 1 - Azioni preliminari

[...]

5. Riduzione del rischio 

Riduzione del rischio

Note
a Il fornire informazioni per l’uso corrette fa parte del contributo del progettista alla riduzione del rischio, ma le relative misure di protezione sono efficaci solo quando implementate dall'utilizzatore.
b L’input dell’utilizzatore è costituito dalle informazioni che il progettista riceve sia dalla comunità degli utilizzatori, riguardanti l'uso previsto della macchina in generale, sia da un utilizzatore specifico.
c Non esiste una gerarchia tra le varie misure di protezione implementate dall’utilizzatore. Queste misure di protezione non rientrano nello scopo e campo di applicazione della presente norma internazionale.
d Queste misure di protezione sono richieste da uno o più processi specifici che non sono contemplati nell’uso previsto della macchina o da condizioni specifiche di installazione che non possono essere controllate dal progettista

Fig. 3 - Processo di riduzione del rischio

[...]

11. Riduzione del rischio

Fase 1 - Misure di protezione integrate nella progettazione

Le misure di protezione integrate nella progettazione sono la prima e più importante fase del processo di riduzione del rischio. Questo perché le misure di protezione integrate nelle caratteristiche della macchina verosimilmente rimangono efficaci, mentre l’esperienza ha dimostrato che anche le protezioni ben progettate possono presentare un guasto o essere violate e le informazioni per l’uso potrebbero non essere seguite.

Le misure di protezione integrate nella progettazione sono ottenute evitando i pericoli o riducendo i rischi mediante una selezione idonea delle caratteristiche di progettazione della macchina stessa e/o l’interazione tra le persone esposte e la macchina.

Fase 2 - Protezioni e misure di protezione complementari

Devono essere utilizzati ripari e dispositivi di protezione per proteggere le persone ogni qualvolta una misura di protezione integrata nella progettazione non rende ragionevolmente possibile rimuovere i pericoli o ridurre sufficientemente i rischi. Potrebbe essere necessario implementare misure di protezione complementari che richiedano un'attrezzatura aggiuntiva (per esempio, attrezzatura di arresto di emergenza).

Le misure di protezione che non sono né misure di protezione integrate nella progettazione né protezioni (implementazione di ripari e/o dispositivi di protezione), né informazioni per l’uso potrebbero dover essere implementate come richiesto dall’uso previsto della macchina e dall’uso scorretto ragionevolmente prevedibile.

Queste misure comprendono ad esempio:

- componenti ed elementi per ottenere la funzione di arresto di emergenza;
- misure per la fuga e il salvataggio di persone intrappolate;
- misure per l'isolamento e la dissipazione di energia;
- disposizioni per la movimentazione facile e sicura delle macchine e dei loro componenti pesanti;
- misure per l'accesso sicuro al macchinario.

[...] 

Elaborato Certifico Srl IT - Rev. 2.0 2021

Autore: Certifico Srl
Formato: pdf
Copiabile/stampabile: SI

Matrice Revisioni:

Rev. Data Oggetto Autore
2.0 23.04.2021 Aggiornamento descrizione metodo di valutazione
Aggiornamento riferimenti normativi
Certifico Srl
1.0 26.01.2014 -- Certifico Srl


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Direttiva macchine: Il metodo per la Valutazione dei Rischi

Direttiva macchine: il metodo per la Valutazione dei Rischi

La Direttiva Macchine prevede che il fabbricante, effettui una Valutazione dei Rischi sui Requisiti Essenziali di Sicurezza e Salute "RESS" dell'Allegato I:
....

1. Il fabbricante di una macchina, o il suo mandatario, deve garantire che sia effettuata una valutazione dei rischi per stabilire i requisiti di sicurezza e di tutela della salute che concernono la macchina.

La macchina deve inoltre essere progettata e costruita tenendo conto dei risultati della valutazione dei rischi.

Con il processo iterativo della valutazione dei rischi e della riduzione dei rischi di cui sopra, il fabbricante o il suo mandatario:

- stabilisce i limiti della macchina, il che comprende l'uso previsto e l'uso scorretto ragionevolmente prevedibile,
- individua i pericoli cui può dare origine la macchina e le situazioni pericolose che ne derivano,
- stima i rischi, tenendo conto della gravità dell'eventuale lesione o danno alla salute e della probabilità che si verifichi,
- valuta i rischi al fine di stabilire se sia richiesta una riduzione del rischio conformemente all'obiettivo della presente direttiva,
- elimina i pericoli o riduce i rischi che ne derivano, applicando le misure di protezione nell'ordine indicato nel punto 1.1.2, lettera b).

Considerando che è PRESUNZIONE DI CONFORMITA' ai RESS dell'Allegato I, l'applicazione delle Norme Tecniche Armonizzate (Norme Tecniche pubblicate sulla GUUE, comunque facoltative, ma che la prassi giuridica ne avvalora l'applicazione), il primo passo da effettuare per il processo di marcatura CE è l'individuazione delle Norme Tecniche Armonizzate, in sequenza:

- tipo C (verticali);
- tipo B (comuni a gruppi);
- tipo A (orizzontali),

ed effettuare sulle stesse, in relazione ad ogni RESS dell'Allegato I della Direttiva, la Valutazione dei Rischi.

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