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Regolamento CLP Testo Consolidato 2023

Update: 27.07.2023 | Testo in formato PDF stampabile/copiabile sul nostro Store.

Il "Regolamento CLP Testo Consolidato 2023" tiene conto delle modifiche e rettifiche dal 2008 a Luglio 2023

Regolamento CLP testo consolidato

Disponibile il testo consolidato del Regolamento CLP in formato PDF riservato Abbonati:

- in Allegato alla presente pagina
in Allegato alla pagina di presentazione dell'ebook
- disponibile anche negli Store sottoriportati.

Download Indice Ed. 14.0 2023

La versione consolidata del regolamento (CE) n 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (regolamento CLP) incorpora tutte le modifiche e le rettifiche al regolamento CLP fino alla data contrassegnata nella prima pagina del regolamento.

La classificazione e l'etichettatura armonizzate di alcune sostanze pericolose che figurano nelle tabelle 3.1 e 3.2 dell'allegato VI sono rese disponibili anche nella 
banca dati dell’inventario C&L dell'ECHA:
https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory-database

Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008 , relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006.
(GU L 353/1 31.12.2008)

Sistemi Operativi: iOS/Android/PDF
Edizione: 14.0
Pubblicato: 27/07/2023
Autore: Ing. Marco Maccarelli
Editore: Certifico s.r.l. 
Lingue: Italiano 
ISBN: 978-8-8985-5058-6

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Regolamento CLP Testo Consolidato 2023

Il Testo Consolidato 2023 tiene conto delle seguenti modifiche e rettifiche:

Modifiche:

n. Regolamento descrizione GU Oggetto Data di applicazione (*) Ed. CLP consolidato
01 Regolamento (CE) n. 790/2009 Commissione del 10 agosto 2009  L 235/1 5.9.2009 (I Adeguamento al Progresso Tecnico)  Si applica dal 1° dicembre 2010 1.0 Settembre 2016
02 Regolamento (UE) n. 286/2011 Commissione del 10 marzo 2011  L 83/1 30.3.2011 (II Adeguamento al Progresso Tecnico) Si applica:
sostanze dal 1° dicembre 2012 
miscele a dal 1° giugno 2015
1.0 Settembre 2016
03 Regolamento (UE) n. 618/2012 Commissione del 10 luglio 2012  L 179/3 11.7.2012 (III Adeguamento al Progresso Tecnico)  Si applica dal 1° dicembre 2013. 1.0 Settembre 2016
04 Regolamento (UE) n. 487/2013 Commissione dell’8 maggio 2013  L 149/1 1.6.2013 (IV Adeguamento al Progresso Tecnico) Si applica:
sostanze dal 1° dicembre 2014 
miscele a dal 1° giugno 2015
1.0 Settembre 2016
05 Regolamento (UE) n. 517/2013 Consiglio del 13 maggio 2013  L 158/1 10.6.2013 (adeguamento taluni regolamenti CLP/REACH) --- 1.0 Settembre 2016
06 Regolamento (UE) n. 758/2013 Commissione del 7 agosto 2013  L 216/1 10.8.2013 (corrigendum to Annex VI to CLP Regulation) --- 1.0 Settembre 2016
07 Regolamento (UE) n. 944/2013 Commissione del 2 ottobre 2013  L 261/5 3.10.2013 (V Adeguamento al Progresso Tecnico)  Si applica:
sostanze dal 1° dicembre 2014 
miscele a dal 1° giugno 2015
1.0 Settembre 2016
08 Regolamento (UE) n. 605/2014 Commissione del 5 giugno 2014  L 167/36 6.6.2014 (VI Adeguamento al Progresso Tecnico) Si applica:
sostanze dal 1° dicembre 2014 
miscele a dal 1° giugno 2015
1.0 Settembre 2016
10 Regolamento (UE) n. 2015/491 Commissione del 23 marzo 2015  L 78/12 24.3.2015 (differimento Regolamento (UE) n. 605/2014) --- 1.0 Settembre 2016
11 Regolamento (UE) n. 1297/2014 Commissione del 5 dicembre 2014  L 350/1 6.12.2014 (procedura d'urgenza detergenti per bucato) --- 1.0 Settembre 2016
12 Regolamento (UE) n. 2015/1221 Commissione del 24 luglio 2015 L 197/10 25.7.2015 (VII Adeguamento al Progresso Tecnico)  Si applica dal 1° gennaio 2017 2.0 Marzo 2017
13 Regolamento (UE) n. 2016/918 Commissione del 19 maggio 2016  L 156/1 14.6.2016 (VIII Adeguamento al Progresso Tecnico) Si applica dal 1° febbraio 2018 6.0 Febbraio 2018
14 Regolamento (UE) n. 2016/1179 Commissione del 19 luglio 2016 L 195/12 20.7.2016 (IX adeguamento al Progresso Tecnico) Si applica dal 1° marzo 2018 1.0 Settembre 2016
15 Regolamento (UE) n. 2017/542 Commissione del 22 marzo 2017  L 78/1 23.03.2017 (informazioni emergenza sanitaria All. VIII CLP) Si applica dal 1° gennaio 2020 8.0 Gennaio 2020
16 Regolamento (UE) 2017/776 Commissione del 4 maggio 2017  L 116/1 05.05.2017 (X adeguamento al Progresso Tecnico) Si applica dal 1° dicembre 2018 4.0 Maggio 2017 (**)
17 Regolamento (UE) 2018/669 Commissione del 16 aprile 2018 L 115/1 04.05.2018 (XI adeguamento al Progresso Tecnico) Si applica dal 1° dicembre 2019 8.0 Gennaio 2020
18 Regolamento (UE) 2018/1480 Commissione del 4 ottobre 2018 L 251/1 05.10.2018 (XIII adeguamento al Progresso Tecnico) Si applica dal 1° dicembre 2019 8.0 Gennaio 2020 (**)
19 Regolamento (UE) 2019/521 Commissione, del 27 marzo 2019 L86/1  28.03.2019 (XII adeguamento al Progresso Tecnico) Si applica dal 17 ottobre 2020 10.0 Febbraio 2020
20 Regolamento (UE) 2019/1243  Parlamento europeo e Consiglio del 20 giugno 2019 L 198 del 25.7.2019   26.07.2019 8.0 Gennaio 2020
21 Regolamento delegato (UE) 2020/11  Commissione del 29 ottobre 2019 L 6/8 del 10.01.2020 (informazioni emergenza sanitaria All. VIII CLP) 01.01.2020 8.0 Gennaio 2020
22 Regolamento delegato (UE) 2020/217 Commissione del 4 ottobre 2019 L 44/1 del 18.02.2020 (XIV adeguamento al Progresso Tecnico) Si applica a decorrere dal 1° ottobre 2021 9.0 Febbraio 2020
23 Regolamento delegato (UE) 2020/1182 della Commissione del 19 maggio 2020 GU L 261 dell' 11.08.2020 (XV adeguamento al Progresso Tecnico) Si applica a decorrere dal 1° marzo 2022 ---
24 Regolamento delegato (UE) 2020/1413 della Commissione del 29 giugno 2020 L 326 dell'8.10.2020 (non riguarda la versione italiana) (non riguarda la versione italiana) ---
25 Regolamento delegato (UE) 2020/1676 della Commissione del 31 agosto 2020  GU L 379/1 del 13.11.2020   14.11.2020 11.0 Novembre 2020
26 Regolamento delegato (UE) 2020/1677 della Commissione del 31 agosto 2020  GU L 379/3 del 13.11.2020 (informazioni emergenza sanitaria All. VIII CLP) 14.11.2020 11.0 Novembre 2020
27 Regolamento delegato (UE) 2021/643 della Commissione del 3 febbraio 2021 GU L 133/5 del 20.4.2021 (XVI adeguamento al Progresso Tecnico) 10.05.2021 12.0 Aprile 2021
28 Regolamento delegato (UE) 2021/797 della Commissione dell'8 marzo 2021 GU L 176/1 del 19.05.2021   19.05.2021 12.1 Maggio 2021
29 Regolamento delegato (UE) 2021/1962 della Commissione del 12 Agosto 2021 GU L 400/16 del 12.11.2021   Si applica a decorrere dal 15 Novembre 2021 ---
30 Regolamento delegato (UE) 2021/849 della Commissione dell’11 marzo 2021 GU L 188/27 del 28.5.2021 (XVII adeguamento al Progresso Tecnico) 17.12.2022 ---
31 Regolamento delegato (UE) 2022/692 della Commissione del 16 febbraio 2022 GU L 129/1 del 3.5.2022 (XVIII adeguamento al Progresso Tecnico) Si applica a decorrere dal 1° dicembre 2023 (data rettificata) ---
32 Regolamento delegato (UE) 2023/707 della Commissione del 19 dicembre 2022 GU L 93/7 del 31.3.2023 Classi di pericolo e prescrizioni sostanze e miscele interferenti endocrini Entrata in vigore: 20 aprile 2023 Ed. 13.0 Marzo 2023 
33 Regolamento delegato (UE) 2023/1434 della Commissione del 25 aprile 2023 GU L 176/3 dell' 11.7.2023 (XIX adeguamento al Progresso Tecnico) Entrata in vigore: 31.07.2023 Ed. 14.0 Luglio 2023
34 Regolamento delegato (UE) 2023/1435 della Commissione del 2 maggio 2023 GU L 176/6 dell' 11.7.2023 Modifica Allegato VI Entrata in vigore: 31.07.2023
Applicazione dal 1° febbraio 2025
 

(**) Vedi atto

(**) Il testo dell'atto è inserito nell'ultima parte dall'ebook, ma non nel testo consolidato, in quanto entrato in vigore, ma ancora non applicabile, elenco degli atti in "pending": 

Regolamento (UE) 2018/1480 della Commissione del 4 ottobre 2018 (GU L 251/1 del 05.10.2018). Applicazione: Il punto 1) e il punto 2), lettera a), dell'allegato a decorrere dal 1° dicembre 2019 e il punto 2), lettere b), c), d) ed e) dell'allegato a decorrere dal 1° maggio 2020 [7.0 Febbraio 2019](**)

Rettifiche:

n. Rettifica GU Ed. CLP consolidato
01 Rettifica Regolamento (CE) 1272/2008 GU L 16 20.1.2011 pag. 1 1.0 Settembre 2016
02 Rettifica Regolamento (UE) n. 286/2011 GU L 138 del 26.5.2011 pag. 66 1.0 Settembre 2016
03 Rettifica Regolamento (UE) n. 286/2011 GU L 246 del 23.9.2011  pag. 34 1.0 Settembre 2016
04 Rettifica Regolamento (CE) 1272/2008 GU L 349 del 21.12.2016 pag. 59 1.0 Settembre 2016
05 Rettifica Regolamento (UE) n. 944/2013 GU L 153 del 10.6.2016 pag. 39 2.0 Marzo 2017
06 Rettifica Regolamento (CE) 1272/2008 GU L 349 del 21.12.2016, pag. 1 2.0 Marzo 2017
07 Rettifica Regolamento (UE) 2017/776 GU L 166 del 29.6.2017, pag. 82 6.0 Febbraio 2018
08 Rettifica Regolamento (UE) 2016/1179 GU L 090, 6.4.2018, pag. 121 7.0 Febbraio 2019

Decreti IT:

  Atto Oggetto GU Ed. CLP consolidato
01 Decreto Legislativo 27 ottobre 2011, n. 186 | Testo consolidato 2018 Disciplina sanzionatoria  REACH / CLP GU n. 266 del 15-11-2011 5.0 Novembre 2017
02 Decreto Legislativo 10 febbraio 2017, n. 28 Disciplina sanzionatoria esportazione sostanze GU n. 65 del 18.03.2017 4.0 Maggio 2017

Update 14.0

Modifica:

Regolamento delegato (UE) 2023/1434 della Commissione del 25 aprile 2023 recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele per quanto riguarda l’aggiunta di note all’allegato VI, parte 1, sezione 1.1.3. (GU L 176/3 dell'11.7.2023). Entrata in vigore: 31.07.2023

Dettaglio Modifiche:
- Allegato VI, parte 1, sezione 1.1.3.1 aggiunta nota X. Inserita nota (N1)
- Allegato VI, parte 1, sezione 1.1.3.2, sono aggiunte le note 11 e 12. Inserita nota (N1)

Update 13.0

Modifica:

Regolamento delegato (UE) 2023/707 della Commissione del 19 dicembre 2022 che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 per quanto riguarda i criteri e le classi di pericolo per la classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio delle sostanze e delle miscele. (GU L 93/7 del 31.3.2023). Entrata in vigore: 20.04.2023

Dettaglio modifiche:
- Allegato I
Aggiunto 3.11. Inserita nota (N)
Aggiunto punti 4.2. Inserita nota (N1)
Aggiunto punti 4.3. Inserita nota (N2)
Aggiunto punti 4.4. Inserita nota (N3)
- Allegato II
Parte 2, punto 2.10, primo paragrafo. Inserita nota (N)
- Allegato III
Parte 1. Inserita nota (N)
Tabella 1.2. Inserita nota (N1)
Tabella 1.3. Inserita nota (N2)
- Allegato VI
Parte 1, punto 1.1.2.1.1, Tabella 1.1. Inserita nota (N)

Update 12.1

Modifica:

Regolamento delegato (UE) 2021/797 della Commissione dell’8 marzo 2021 che rettifica alcune versioni linguistiche degli allegati II e VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele (GU L 176/1 del 19.05.2021).

Update 12.0

Modifica:

Regolamento delegato (UE) 2021/643 della Commissione del 3 febbraio 2021 recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, dell’allegato VI, parte 1, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele. (GU L 133/5 del 20.4.2021)

Update 11.0

Modifiche:
Regolamento delegato (UE) 2020/1677 della Commissione del 31 agosto 2020 che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele al fine di migliorare la praticabilità delle prescrizioni di informazione in materia di risposta di emergenza sanitaria (GU L 379/3 del 13.11.2020)
Regolamento delegato (UE) 2020/1676 della Commissione del 31 agosto 2020 che modifica l’articolo 25 del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele per quanto riguarda le pitture personalizzate (GU L 379/1 del 13.11.2020)

Update 10.0 

Modifica:
Regolamento (UE) 2019/521 della Commissione, del 27 marzo 2019, recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (GU L86/1 del 28.03.2019)

Update 9.0 

Modifica:
Regolamento delegato (UE) 2020/217 della Commissione del 4 ottobre 2019 che modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele e che rettifica lo stesso regolamento (GU L 44/1 del 18.2.2020)

Update Ed. 8.0 

Modifica:
Regolamento (UE) 2018/669 della Commissione del 16 aprile 2018 (L 115/1 04.05.2018)
Regolamento (UE) 2018/1480 della Commissione del 4 ottobre 2018 (L 251/1 05.10.2018)
Regolamento (UE) 2019/1243 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 (GU L 198 del 25.7.2019)
Regolamento (UE) n. 2017/542 della Commissione del 22 marzo 2017 (L 78 23.03.2017)
Regolamento delegato (UE) 2020/11 della Commissione del 29 ottobre 2019 (GU L 6/8 del 10.01.2020)

- Inserito ALLEGATO VII Tabella di conversione dalla classificazione secondo la direttiva 67/548/CEE alla classificazione secondo il presente regolamento

Update Ed. 7.0 

Modifica:
- Comunicazione relativa alla classificazione di «pece, catrame di carbone, alta temperatura» tra le sostanze a tossicità acquatica acuta di categoria 1 e a tossicità acquatica cronica di categoria 1 in conformità del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio 2018/C 239/03;

Rettifica:
- Rettifica, GU L 090, 6.4.2018, pag. 121 (2016/1179);

- Nell'ultima parte dell'ebook sono inseriti:

Regolamento (UE) 2018/669 della Commissione del 16 aprile 2018 recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele (GUUE L 115/1 del 04.05.2018), che si applica dal 1° dicembre 2019.

Regolamento (UE) 2018/1480 della Commissione del 4 ottobre 2018 recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele e che corregge il regolamento (UE) 2017/776 della Commissione (GU L 251/1 del 05.10.2018). Applicazione: Il punto 1) e il punto 2), lettera a), dell'allegato a decorrere dal 1° dicembre 2019 e il punto 2), lettere b), c), d) ed e) dell'allegato a decorrere dal 1° maggio 2020

Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006.

Il regolamento CLP (classificazione, etichettatura e imballaggio) (CE) 1272/2008 adegua la precedente normativa UE al GHS (Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche), un sistema delle Nazioni Unite volto a individuare le sostanze chimiche pericolose e a informare gli utenti dei relativi pericoli. Presenta anche nessi con la normativa REACH:

Regolamento (CE) 1906/2006 REACH

Il GHS (Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche) è stato adottato da molti paesi in tutto il mondo ed è ora utilizzato anche come base per le norme internazionali e nazionali in materia di trasporto di merci pericolose.

I pericoli che le sostanze chimiche comportano sono comunicati attraverso indicazioni e pittogrammi standard sulle etichette e nelle schede di dati di sicurezza.

Nuovi termini hanno sostituito quelli obsoleti:

  • "mixtures" (miscele) invece di "preparations" (preparati);
  • "hazardous" (pericoloso) invece di "dangerous" (pericoloso);
  • pittogrammi invece di simboli;
  • indicazioni di pericolo invece di frasi di rischio;
  • consigli di prudenza invece di istruzioni di sicurezza;
  • le avvertenze (ad es. Pericolo, Attenzione) sostituiscono le indicazioni di pericolo.

Nuovi pittogrammi in un riquadro rosso sostituiscono gradualmente i tradizionali simboli di pericolo arancioni.

Classificazione

Nella maggior parte dei casi, i fornitori devono decidere in merito alla classificazione di una sostanza o miscela. Si tratta della cosiddetta autoclassificazione.

In alcuni casi, la decisione sulla classificazione di una sostanza chimica è adottata a livello di UE per garantire un'adeguata gestione dei rischi. Solitamente questo avviene per le sostanze più pericolose: cancerogene, mutagene, tossiche per la riproduzione o sensibilizzanti delle vie respiratorie, biocidi o prodotti fitosanitari. Tutte le classificazioni delle sostanze armonizzate in passato in conformità alla normativa precedente (direttiva sulle sostanze pericolose) sono state convertite in classificazioni armonizzate ai sensi del regolamento CLP. I fornitori sono obbligati ad applicare le suddette classificazione ed etichettatura armonizzate.

I Punti chiave:

- Prestare attenzione alle nuove etichette e alle schede di dati di sicurezza (SDS)
- Formare i lavoratori affinché comprendano e riconoscano le informazioni riportate sulle nuove etichette
- Verificare che l'uso della sostanza o miscela sia riportato nelle SDS e che non sia sconsigliato
- Seguire le indicazioni fornite sulle nuove etichette e nelle schede di dati di sicurezza
- Verificare se la classificazione è stata modificata
- Valutare i rischi per i lavoratori e aggiornare le valutazioni dei rischi relative al luogo di lavoro, se necessario
- Per i datori di lavoro, comunicare tali modifiche ai lavoratori
- In caso di domande circa la nuova etichetta o la scheda di dati di sicurezza, rivolgersi al proprio fornitore

Etichettatura

I fornitori sono tenuti a etichettare una sostanza o miscela contenuta in un imballaggio ai sensi del regolamento CLP prima di immetterla sul mercato quando:

- una sostanza è classificata come pericolosa;
- una miscela contiene una o più sostanze classificate come pericolose, al di sopra di una determinata soglia.

Timeline

Il regolamento CLP  è entrato in vigore il 20 gennaio 2009 e sostituirà gradualmente la classificazione e l'etichettatura della direttiva sulle sostanze pericolose (67/548/CEE) e della direttiva sui preparati pericolosi (1999/45/CE). Entrambe le direttive saranno abrogate il 1° giugno 2015.

Date chiave:

1° dicembre 2010
: obbligo di riclassificazione delle sostanze

1° dicembre 2012: obbligo di etichettatura delle sostanze già presenti sul mercato in conformità al regolamento CLP

1° giugno 2015 
: obbligo di classificazione delle miscele (in precedenza denominate preparati) ai sensi del regolamento CLP

1° giugno 2017 
obbligo di rietichettatura e reimballaggio dei prodotti già immessi sul mercato

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