Tabella raffronto CER 2015/2000
Un documento pdf/doc di raffronto fra i CER 2000 e CER 2015, con la documentazione di supporto
CER 2015
Decisione 2014/955/UE DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 2014 che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
CER 2000
Decisione 2000/532/CE DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 3 maggio 2000 che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi.
Direttiva 2008/98/CE del parlamenrto euriopeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (Direttiva Quadro rifiuti)
Regolamento (ce) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006
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Tabella raffronto CER 2015/2000
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) La decisione 94/904/CE del Consiglio (2), sostituita dalla decisione 2000/532/CE della Commissione (3), ha istituito a livello dell'Unione un elenco di rifiuti pericolosi (di seguito «elenco di rifiuti»).
(2) La direttiva 2008/98/CE prevede che l'attribuzione delle caratteristiche di pericolo H4, H5, H6, H7, H8, H10, H11 e H14 avvenga sulla base dei criteri di cui all'allegato VI della direttiva 67/548/CEE del Consiglio (4).
(3) A decorrere dal 1o giugno 2015 la direttiva 67/548/CEE è sostituita dal regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), per tener conto dei progressi tecnici e scientifici. A titolo di deroga, la direttiva 67/548/CEE può applicarsi a certe miscele fino al 1o giugno 2017, se queste sono state classificate, etichettate e imballate in conformità della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6), e immesse sul mercato prima del 1° giugno 2015.
(4) Le prescrizioni della decisione 2000/532/CE per la classificazione dei rifiuti come rifiuti pericolosi per quanto riguarda le caratteristiche di pericolo da H3 a H8, H10 e H11 devono essere adeguate al progresso tecnico e scientifico e alla nuova legislazione sulle sostanze chimiche, se del caso. Queste prescrizioni sono state incluse nell'allegato III della direttiva
2008/98/CE.
(5) L'allegato della decisione 2000/532/CE che stabilisce l'elenco dei rifiuti deve essere modificato al fine di allinearlo alla terminologia utilizzata nel regolamento (CE) n. 1272/2008.
Quando l'attribuzione di caratteristiche di peri colo avviene a seguito dell'esecuzione di una prova, è opportuno fare riferimento al regolamento (CE) n. 440/2008 della Commissione (7) o ad altri metodi di prova e linee direttrici riconosciuti a livello internazionale.
(6) Le caratteristiche che rendono pericolosi i rifiuti sono definite dettagliatamente nell'allegato III della direttiva 2008/98/CE.
Pertanto le caratteristiche che i rifiuti devono presentare per essere considerati pericolosi in riferimento ai codici da H3 a H8, H10 e H11, che erano riprese all'articolo 2 della decisione 2000/532/CE, sono diventate superflue.
(7) Le prescrizioni di cui all'articolo 3 della decisione 2000/532/CE sono integrate nell'articolo 7, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2008/98/CE e sono dunque diventate superflue.
(8) Le disposizioni stabilite dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 39 della direttiva 2008/98/CE,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2000/532/CE è così modificata:
1) gli articoli 2 e 3 sono soppressi,
2) l'allegato è sostituito dall'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Essa si applica a decorrere dal 1o giugno 2015.
Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2014
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