Certifico 2000/2025

In occasione del venticinquesimo di Certifico stiamo lavorando al nuovo layout del sito

Maggiori informazioni
Slide background
dvr rumore vibrazioni
80,00 € + IVA

Specifiche

0.0
2019
doc
Documento
66
IT

DVR Rischio rumore | vibrazioni

Modello Documento di valutazione dell’esposizione personale dei lavoratori a rumore e vibrazioni

Rev. 0.0 2019 - Formato doc

Titolo VIII, Capo II e Capo III D.Lgs 81/2008

Il presente documento ha per oggetto la determinazione del rischio di esposizione ad agenti fisici nei luoghi di lavoro, relativamente all’agente fisico rumore e vibrazioni, secondo quanto prescritto da D.Lgs 81/2008 “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro” - TITOLO VIII, CAPO II e CAPO III.

Il D.Lgs 81/2008, in base al livello di esposizione giornaliera agli agenti fisici, impone l’obbligo di attivare determinate misure ed interventi per ridurre al minimo il rischio per gli addetti.

La relazione consta di due parti, una prima parte di sintesi della valutazione del rischio ed una seconda contenente i dettagli tecnici della stessa. La valutazione è stata condotta, nel caso di specie, in un'azienda la cui attività consiste nel trasporto su strada di olii minerali e carburanti.

...
________

Obblighi del datore di lavoro - Adempimenti di legge in relazione al livello di esposizione rilevato

 Esposizione al rumore

- Lavoratori esposti a valori inferiori ai V.I.A. (LEX ≤ 80 dBA e/o P Peak

CLASSE DI RISCHIO BASSA

Il datore di lavoro non è soggetto a obblighi specifici nei confronti del rischio di esposizione al rumore.

- Lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai V.I.A. (80 < dBA LEX ≤ 85 dBA e/o 135 dBC ≤ P Peak < 137 dBC)

CLASSE DI RISCHIO MEDIA

Il datore di lavoro ha i seguenti obblighi:

1) mette a disposizione dei lavoratori idonei dispositivi di protezione individuale dell'udito;
2) garantisce che i lavoratori vengano informati e formati in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione al rumore, con particolare riferimento agli argomenti riportati al par. 8 (Informazione e formazione ex Art. 195 del D. Lgs. 81/2008);
3) estende la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo Titolo I, Capo 3, Sezione V del D.Lgs 81/2008 su richiesta dei lavoratori o qualora il medico competente ne conferma l'opportunità.

- Lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai V.S.A. (85 dBA < LEX ≤ 87 dBA e/o137 dBC ≤ P Peak < 140 dBC)

CLASSE DI RISCHIO ALTA

Il datore di lavoro ha i seguenti obblighi:
1) elabora ed applica un programma di misure tecniche e organizzative volte a ridurre l'esposizione al rumore, come riportato al successivo paragrafo 8;
2) esige che i lavoratori utilizzino i dispositivi di protezione individuale dell'udito da lui messi a disposizione;
3) indica, mediante appositi segnali i luoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione. Dette aree sono inoltre delimitate e l'accesso alle stesse è limitato;
4) sottopone i lavoratori esposti alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo Titolo I, Capo 3, Sezione V del D.Lgs 81/2008;
5) garantisce che i lavoratori vengano informati e formati in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione al rumore, con particolare riferimento agli argomenti riportati in Informazione e formazione dei lavoratori Art. 195 del D. Lgs. 81/2008.

- Lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai V.L.E. (LEX ≥87 dBA e/o P Peak ≥140 dBC)

Fermo restando l’obbligo del non superamento dei valori limite di esposizione, se, nonostante l’adozione delle misure di prevenzione e protezione, si individuano esposizioni superiori a detti valori, il datore di lavoro:
a) adotta misure immediate per riportare l’esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione;
b) individua le cause dell’esposizione eccessiva;
c) modifica le misure di protezione e di prevenzione per evitare che la situazione si ripeta.

 Esposizione a vibrazioni al sistema mano braccio

- Lavoratori esposti a livelli di vibrazione inferiori al valore di azione giornaliero (A(8) < 2,5 m/s2)

CLASSE DI RISCHIO BASSA

Il datore di lavoro non è soggetto a obblighi specifici.

- Lavoratori esposti a livelli di vibrazione superiori al valore di azione giornaliero ma inferiori al valore limite (2,5 m/s2<A(8) < 5 m/s2)

CLASSE DI RISCHIO MEDIA

Il datore di lavoro ha i seguenti obblighi:
1) individua le cause del superamento;
2) elabora ed applica un programma di misure tecniche e organizzative volte a ridurre l'esposizione alle vibrazioni, come riportato al successivo paragrafo 8.4;
3) esige che i lavoratori utilizzino i dispositivi di protezione individuale da lui messi a disposizione;
4) sottopone i lavoratori esposti alla sorveglianza sanitaria (art. 204 D.Lgs 81/2008): la sorveglianza sanitaria può essere estesa, a giudizio del medico competente, anche per gli esposti a valori inferiore di azione, quando si verificano una o più delle seguenti condizioni:
- che vi sia un possibile nesso causale tra l’esposizione a vibrazioni e la malattia o gli effetti nocivi,
- che gli effetti nocivi possano sopraggiungere nelle condizioni di lavoro.
5) garantisce che i lavoratori vengano informati e formati in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione alle vibrazioni.

- Lavoratori esposti a livelli di vibrazione superiori al valore limite di esposizione giornaliero e / o su periodi brevi (A(8) > 5 m/s2)

CLASSE DI RISCHIO ALTA

Fermo restando l’obbligo del non superamento dei valori limite di esposizione, se si individuano esposizioni superiori a detti valori, il datore di lavoro:
a) adotta misure immediate per riportare l’esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione;
b) individua le cause dell’esposizione eccessiva;
c) modifica le misure di protezione e di prevenzione per evitare che la situazione si ripeta

 Esposizione a vibrazioni al corpo intero

- Lavoratori esposti a livelli di vibrazione inferiori al valore di azione giornaliero (A(8) < 0,5 m/s2)

CLASSE DI RISCHIO BASSA

Il datore di lavoro non è soggetto a obblighi specifici.

- Lavoratori esposti a livelli di vibrazione superiori al valore di azione giornaliero ma inferiori al valore limite (0,5 m/s2 < A(8) < 1,0 m/s2)

CLASSE DI RISCHIO MEDIA

Il datore di lavoro ha i seguenti obblighi:
1) individua le cause del superamento;
2) elabora ed applica un programma di misure tecniche e organizzative volte a ridurre l'esposizione alle vibrazioni, come riportato al successivo paragrafo 7.3.2;
3) forma e informa i lavoratori sul rischio specific
4) sottopone i lavoratori esposti alla sorveglianza sanitaria (art. 204 D.Lgs 81/2008): la sorveglianza sanitaria può essere estesa, a giudizio del medico competente, anche per gli esposti a valori inferiore di azione, quando si verificano una o più delle seguenti condizioni:
5) che vi sia un possibile nesso causale tra l’esposizione a vibrazioni e la malattia o gli effetti nocivi, che gli effetti nocivi possano sopraggiungere nelle condizioni di lavoro. garantisce che i lavoratori vengano informati e formati in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione alle vibrazioni.

- Lavoratori esposti a livelli di vibrazione superiori al valore limite di esposizione giornaliero e / o su periodi brevi (A(8) > 1 m/s2)

CLASSE DI RISCHIO ALTA

Fermo restando l’obbligo del non superamento dei valori limite di esposizione, se si individuano esposizioni superiori a detti valori, il datore di lavoro:
a) adotta misure immediate per riportare l’esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione;
b) individua le cause dell’esposizione eccessiva;
c) modifica le misure di protezione e di prevenzione per evitare che la situazione si ripeta.

...

Di seguito l'indice del documento:

Parte 1: SINTESI VALUTAZIONE DEL RISCHIO
1. Descrizione dell’attività lavorativa e del luogo di lavoro
2. Valutazione del livello di esposizione
2.1 Rumore
2.1.1 Valori d’azione e valori limite di esposizione
2.2 Vibrazioni Mano Braccio
2.2.1 Valori d’azione e valori limite di esposizione
2.3 Vibrazioni Corpo Intero
2.3.1 Valori d’azione e valori limite di esposizione
3. Quadri sinottici
4. Obblighi del datore di lavoro
4.1 Esposizione al rumore
4.1.1 Lavoratori esposti a valori inferiori ai V.I.A. (LEX ≤ 80 dBA e/o P Peak 4.1.2 Lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai V.I.A. (80 < dBA LEX ≤ 85 dBA e/o 135 dBC ≤ P Peak < 137 dBC)
4.1.3 Lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai V.S.A. (85 dBA < LEX ≤ 87 dBA e/o137 dBC ≤ P Peak < 140 dBC)
4.1.4 Lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai V.L.E. (LEX ≥87 dBA e/o P Peak ≥140 dBC)
4.2 Esposizione a vibrazioni al sistema mano braccio
4.2.1 Lavoratori esposti a livelli di vibrazione inferiori al valore di azione giornaliero (A(8) < 2,5 m/s2)
4.2.2 Lavoratori esposti a livelli di vibrazione superiori al valore di azione giornaliero ma inferiori al valore limite (2,5 m/s2<A(8) < 5 m/s2)
4.2.3 Lavoratori esposti a livelli di vibrazione superiori al valore limite di esposizione giornaliero e / o su periodi brevi (A(8) > 5 m/s2)
4.3 Esposizione a vibrazioni al corpo intero
4.3.1 Lavoratori esposti a livelli di vibrazione inferiori al valore di azione giornaliero (A(8) < 0,5 m/s2)
4.3.2 Lavoratori esposti a livelli di vibrazione superiori al valore di azione giornaliero ma inferiori al valore limite (0,5 m/s2 < A(8) < 1,0 m/s2)
4.3.3 Lavoratori esposti a livelli di vibrazione superiori al valore limite di esposizione giornaliero e / o su periodi brevi (A(8) > 1 m/s2)
5. Uso dei D.P.I. e segnaletica
6. Misure di prevenzione e protezione
6.1 Rumore
6.2 Vibrazioni
7. Informazione e formazione
8. Periodicità della valutazione del rischio
Parte 2: ALLEGATI E DETTAGLI TECNICI
ALLEGATO 1. Riferimenti normativi
1.1 Rumore
1.2 Vibrazioni
ALLEGATO 2. Banche dati
2.1 Rumore
2.2 Vibrazioni
2.2.1 Valori Dichiarati dal produttore
2.2.2 Valori rilevati in campo
ALLEGATO 3. Misure fonometriche 
3.1 Strumentazione di misura
3.2 Certificati di taratura
3.3 Grandezze acustiche rilevate
3.4 Sintesi dei rilievi fonometrici 
ALLEGATO 4. Misurazioni vibrometriche 
4.1 Strumentazione di misura
4.2 Certificati di taratura
4.3 Sistema mano – braccio
4.3.1 Grandezze rilevate
4.3.2 Sintesi dei rilievi
4.4 Corpo intero 
4.4.1 Grandezze rilevate
4.4.2 Sintesi dei rilievi 
ALLEGATO 5. Valutazione dell’incertezza
5.1 Rumore
5.2 Vibrazioni 
ALLEGATO 6. presenza di Rischi Potenzianti
6.1 Presenza di vibrazioni 
6.2 Sostanze ototossiche 
6.3 Lavoratori particolarmente sensibili al rumore 
6.4 Altri effetti indiretti 
ALLEGATO 7. D.P.I
7.1 Rumore
7.2 Vibrazioni
ALLEGATO 8. Schede di valutazione del rischio rumore
8.1 G.O. 1: ADDETTO AL TRASPORTO 
ALLEGATO 9. Schede di valutazione del rischio vibrazioni 
9.1 Schede di valutazione del rischio per il sistema mano braccio
9.2 Schede di valutazione del rischio per il corpo intero
9.3 C.I. 1 - ADDETTO AL TRASPORTO
9.3.1 Schede di valutazione del rischio per il corpo intero 
9.3.2 Schede di valutazione del rischio per il sistema mano braccio
ALLEGATO 10. Report di misura delle vibrazioni indotte al corpo intero
Fonti

Si rappresenta che tale relazione è stata stilata dall' Ing. Stefania Primieri - Tecnico competente in acustica ambientale inserito nell’elenco della Regione dell’Umbria e dall' Ing.  Deborah Minciaroni Minelli - Tecnico competente in acustica ambientale inserito nell’elenco della Regione dell’Umbria.

Certifico Srl - IT | Rev. 0.0 2019
©Copia autorizzata Abbonati

Matrice revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
0.0 2019 Normativo Certifico Srl

Acquistando il servizio di Abbonamento si ha la possibilità di scaricare tutti documenti presenti nel sito del Tema sicurezza segnalati come riservati "Abbonati".




DVR Rischio rumore | vibrazioni

Fonti normative e prassi di riferimenti:

Decreto Legislativo 81 del 9/04/2008 “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro” e s.s.m.
Decreto Legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 “Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989 in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativa ai dispositivi di protezione individuale”;
- Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio (GUUE L 81/51 del 31.03.2016)
- Decreto legislativo 81/2008 sulla prevenzione e protezione dai rischi dovuti all’esposizione agli agenti fisici nei luoghi di lavoro. Indicazioni operative a cura di Coordinamento tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle regioni e delle province autonome, in collaborazione con ISPESL (Rev. 03: approvata il 13/02/2014 – con aggiornamenti legislativi e normativi al 2013)
- Norma ISO 1999 (1990) “Acoustics: Determination of occupational noise exposure and estimation of noise – induced hearing impairment”
- Norma UNI EN ISO 9612 (2011) “Acustica - Determinazione dell'esposizione al rumore negli ambienti di lavoro - Metodo tecnico progettuale”
- Norma UNI 9432 (2011) “Acustica - Determinazione del livello di esposizione personale al rumore nell'ambiente di lavoro”
- Norma UNI EN 458 (2005) “Protettori dell'udito - Raccomandazioni per la selezione, l'uso, la cura e la manutenzione - Documento guida”
-Norma UNI EN ISO 4869-2 (1998) “Acustica – Protettori auricolari – Stima dei livelli di pressione sonora ponderati A quando i protettori auricolari sono indossati”
- Lettera circolare del 30 giugno 2011 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali “L’aggiornamento della Banca dati CPT Torino”
- Proposta di metodo di calcolo dell'esposizione a Rumore in applicazione dell'art.6, comma 8, lettera f, del DLgs.81/2008 funzionale alla valutazione del rischio rumore elaborato da Portale Agenti Fisici 1
- UNI 9432 & UNI EN ISO 9612 – Ultimo Round di P. Lenzuni [INAIL], Atti del convegno dBA Incontri 2012, Modena 2012
-“Analisi delle caratteristiche degli otoprotettori ai fini dell’individuazione del dpi uditivo ottimale nel settore della manutenzione del verde”, C. Preti, A. Calvo S. Pelti, R.Deboli; Atti 41° Convegno Nazionale AIA, Pisa, 17-19 giugno 2014
- “La valutazione del rischio rumore” Linee Guida INAIL 2015
- Norma UNI EN 12096 (1999) "Dichiarazione e verifica dei valori di emissione vibratoria"
- Norma UNI EN ISO 5349-1 (2004) “Vibrazioni meccaniche - Misurazione e valutazione dell'esposizione dell'uomo alle vibrazioni trasmesse alla mano - Parte 1: Requisiti generali".
- Norma UNI EN ISO 5349-2 (2004) “Vibrazioni meccaniche - Misurazione e valutazione dell'esposizione dell'uomo alle vibrazioni trasmesse alla mano - Parte 2: Guida pratica per la misurazione al posto di lavoro”
- Norma UNI EN 14253 (2008) “Vibrazioni meccaniche - Misurazione e calcolo della esposizione alle vibrazioni trasmesse all'intero corpo al fine di tutelare la salute dell'operatore - Guida pratica”
- Norma UNI CEN/TR 15172-2 (2008): Vibrazioni al corpo Intero: Linee guida per la riduzione del rischio da vibrazione: Parte 2: Misure di prevenzione sul posto di lavoro
- Norma UNI ISO 2631-1 (2014) "Valutazione dell’esposizione dell’uomo alle vibrazioni trasmesse al corpo intero. Parte 1: Requisiti generali";
- Banca Dati Vibrazioni P.A.F. in collaborazione con INAIL
- Banca Dati Vibrazioni CPT Torino
- Lettera circolare del 30 giugno 2011 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali “L’aggiornamento della Banca dati CPT Torino”

Certifico s.r.l.

Sede: Via A. De Curtis, 28 - 06135 Perugia - IT
P. IVA: IT02442650541

Tel. 1: +39 075 599 73 63
Tel. 2: +39 075 599 73 43

Assistenza: +39 075 599 73 43

www.certifico.com
info@certifico.com

Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024