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Procedure di sicurezza attività e macchine

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Modello Ed. 2016(*) Rev. 1.0 Luglio 2016 (in rosso)

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Procedure per le attività e per l'uso in sicurezza delle principali macchine presenti in un'azienda metalmeccanica tipo.

Procedure in accordo con quanto richiesto dall'Art. 71 co 3,4.

Un aspetto introdotto nel D.Lgs. 81/2008 è un regime di controlli su alcune attrezzature di lavoro; tali controlli, per i quali il datore di lavoro deve considerare, le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, le indicazioni derivanti dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida, sono previsti:

1. Per le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione: i controlli sono iniziali (dopo l'installazione e prima della messa in esercizio) e dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto;

2 Per le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose gli interventi di controllo sono:
2.1 periodici, secondo frequenze stabilite,
2.2 straordinari, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni, trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività.

3. Questi controlli rientrano tra gli obblighi dell’utilizzatore / datore di lavoro, e devono essere adeguatamente documentati. In particolare, è compito del Servizio di Prevenzione e Protezione mettere a punto specifiche procedure operative che facciano riferimento ai manuali dei fabbricanti o alle norme di buona tecnica e di buona prassi.

Procedure in accordo con quanto richiesto dall'Art. 71 co 3,4, in elenco:

INDICE
1. PREMESSA
2. INDICAZIONI GENERALI
2.1 USO DELLE MACCHINE UTENSILI
2.2 SICUREZZA OFFICINA E MEGAZZINO
2.3 PRIMA DEL LAVORO
2.4 DURANTE IL LAVORO
2.5 DOPO IL LAVORO
3. ATTREZZATURE USO IN SICUREZZA
3.1 FRESA
3.2 TORNIO
3.3 TRAPANO A COLONNA
3.4 MOLATRICE
3.5 UTENSILI MANUALI
3.6 PRESSA IDRAULICA
3.7 SEGA A NASTRO
3.8 CESOIA
3.9 COMPRESSORE
3.10 GENERATORE
3.11 SMERIGLIATRICE ANGOLARE
3.12 CRICK PER SOLLEVAMENTO AUTOMEZZI
3.13 CARICA BATTERIE
3.14 TRAPANO
3.15 TRAPANO AVVITATORE
3.16 MOTOSEGA
3.17 SEGHETTO ALTERNATIVO [Rev. 1.0]
3.18 TRONCATRICE A DISCO [Rev. 1.0]
3.19 IDROPULITRICE [Rev. 1.0]
4. AUTOMEZZI E MACCHINE MOBILI USO IN SICUREZZA
4.1 AUTOMEZZI PER SPOSTAMENTO MATERIALE
4.2 ESCAVATORE TERNA
4.3 AUTOCESTELLO PER LAVORI IN QUOTA (PLE)
4.4 CARRELLO ELEVATORE (MULETTO)
5. AUTOGRÙ
6. CARROPONTE
7. BOMBOLE DI GAS
8. OPERAZIONI DI SALDATURA E TAGLIO
9. CABINA DI VERNICIATURA
10. SCALE [Rev. 1.0]
10.1 TIPOLOGIE DI SCALE [Rev. 1.0]
10.2 SCELTA DELLA SCALA [Rev. 1.0]
10.3 USO DELLA SCALA [Rev. 1.0]
11. TRABATTELLO [Rev. 1.0]
12. ACCESSORI DI SOLLEVAMENTO
12.1 BRACHE A CATENA
12.2 SCELTA DELLA CATENA INVECE DELLA FUNE IN ACCIAIO VANTAGGI/SVANTAGGI
12.3 VERIFICHE PRIMA DELL’USO
12.4 USO IN SICUREZZA
12.5 MESSA FUORI SERVIZIO/MANUTENZIONE
12.6 ESEMPIO TARGA PORTATE
12.7 BRACHE IN FUNE DI ACCIAIO
12.8 FUNI E PULEGGE
12.9 VERIFICHE PRIMA DELL’USO
12.10 USO IN SICUREZZA
12.11 MESSA FUORI SERVIZIO/MANUTENZIONE
12.12 ESEMPIO TARGA PORTATE
12.13 BRACHE IN TESSUTO
12.14 VERIFICHE PRIMA DELL’USO
12.15 USO IN SICUREZZA
12.16 MESSA FUORI SERVIZIO/MANUTENZIONE
12.17 ESEMPIO TARGA PORTATE
12.18 DISPOSITIVI DI PRESA DEL CARICO
12.19 VERIFICHE DA EFFETTUARE PRIMA DELL’USO
13. MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
13.1 PESO LIMITE RACCOMANDATO
13.2 ISTRUZIONI PER LA CORRETTA MOVIMENTAZIONE DEI CARICHI
14. GUIDA DEL CARRELLO ELEVATORE
15. UFFICIO [Rev. 1.0]
15.1 ATTREZZATURE [Rev. 1.0]
15.2 FOTOCOPIATRICI [Rev. 1.0]
15.3 RISCHIO ELETTRICO [Rev. 1.0]
15.4 ERGONOMIA DEL POSTO DI LAVORO [Rev. 1.0]
15.5 ILLUMINAZIONE [Rev. 1.0]
16. EMERGENZA

Autore: Certifico Srl
Pagine: 105
Formato: doc
Ed: 2016

Matrice Revisioni:

Rev. Data Oggetto Autore
0.0 Giugno 2016 -- Certifico Srl
1.0 Luglio 2016 1. Nuove macchine
2. Nuova grafica
Certifico Srl

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Procedure di sicurezza attività e macchine

Articolo 71 - Obblighi del datore di lavoro

1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all’articolo precedente, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle Direttive comunitarie.

2. All’atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende in considerazione:

a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;

b) i rischi presenti nell’ambiente di lavoro;

c) i rischi derivanti dall’impiego delle attrezzature stesse;

d) i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso.

3. Il datore di lavoro, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all’uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte,adotta adeguate misure tecniche ed organizzative, tra le quali quelle dell’ALLEGATO VI.

4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:

a) le attrezzature di lavoro siano:

1) installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d’uso;
2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all’articolo 70 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d’uso e libretto di manutenzione;
3) assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico provvedimento regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni di cui all’articolo 18, comma1,lettera z);

b) siano curati la tenuta e l’aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto.

5. Le modifiche apportate alle macchine quali definite all’articolo 1, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459,per migliorarne le condizioni di sicurezza in rapporto alle previsioni del comma1, ovvero del comma 4, lettera a), numero 3) non configurano immissione sul mercato ai sensi dell’articolo 1,comma 3, secondo periodo, sempre che non comportino modifiche delle modalità di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore.

6. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché il posto di lavoro e la posizione dei lavoratori durante l’uso delle attrezzature presentino requisiti di sicurezza e rispondano ai principi dell’ergonomia.

7. Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:

a) l’uso dell’attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguati;

b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti.

8. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il datore di lavoro, secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida, provvede affinché:

a) le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l’installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l’installazione corretta e il buon funzionamento;

b) le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte:
1) ad interventi di controllo periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi;
2) ad interventi di controllo straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni trasformazioni, incidenti,fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività.

c) Gli interventi di controllo di cui ai lettere a) e b) sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l’efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona competente.

9. I risultati dei controlli di cui al comma 8 devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza.

10. Qualora le attrezzature di lavoro di cui al comma 8 siano usate al di fuori della sede dell’unità produttiva devono essere accompagnate da un documento attestante l’esecuzione dell’ultimo controllo con esito positivo.

11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate in ALLEGATO VII a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo ALLEGATO.
La prima di tali verifiche è effettuata dall’ISPESL che vi provvede nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi delle ASL e o di soggetti pubblici o privati abilitati con le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate dai soggetti di cui al precedente periodo, che vi provvedono nel termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati, con le modalità di cui al comma 13. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro

12. Per l’effettuazione delle verifiche di cui al comma 11, le ASL e l’ISPESL possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione.

13. Le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’ALLEGATO VII, nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti pubblici o privati di cui al comma precedente sono stabiliti con Decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali30, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente Decreto.

14. Con Decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e sentita la Commissione consultiva di cui all’articolo 6, vengono apportate le modifiche all’ALLEGATO VII relativamente all’elenco delle attrezzature di lavoro da sottoporre alle verifiche di cui al comma 11.

 

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Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024