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documento valutazione rischi atex
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Documento Tecnico

Documento di Valutazione del Rischio da Atmosfere Esplosive

Titolo XI D. Lgs. 81/08 - ATEX

Stabilimento produzione Linoleum

La Direttiva ATEX 99/92 si applica agli ambienti a rischio esplosione, laddove impianti e attrezzature certificate sono messe in esercizio, in definitiva, quindi, la Direttiva si rivolge agli Utilizzatori (Rec. D.Lgs. 81/2008 Titolo XI).

La Direttiva ATEX 94/9 si rivolge ai Fabbricanti di attrezzature destinate all'impiego in atmosfere potenzialmente esplosive e si manifesta con l'obbligo di Certificazione di questi prodotti.

Requisiti a confronto delle direttive ATEX Prodotti 94/9/CE e Lavoro 99/92/CE:

Requisiti principali ATEX Prodotti
"ATEX 95" - 94/9/CE
Requisiti principali ATEX Lavoro
"ATEX 137" - 99/92/CE
Definizione dell’area di impiego degli apparecchi, specifiche del gruppo di apparecchi II/ categoria Determinazione di zone in un impianto; selezione degli apparecchi corrispondenti
Categoria 1: 
Categoria 2: 
Categoria 3:
Zona 0 / 20
Zona 1 / 21
Zona 2 / 22
Gli apparecchi devono soddisfare i requisiti principali relativi a sicurezza e salute o gli standard corrispondenti Rispetto dei requisiti corrispondenti relativi a installazione, messa in esercizio e manutenzione
Esecuzione di un’analisi dei rischi / delle fonti di accensione per gli apparecchi interessati Esecuzione di un’analisi dei pericoli nell’area di esercizio, necessità di un coordinamento
Produzione di una dichiarazione di conformità Produzione di un documento per la protezione dalle esplosioni
Garanzia di qualità adeguata Aggiornamento a intervalli regolari

 



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Documento di Valutazione del Rischio da Atmosfere Esplosive

Titolo XI D. Lgs. 81/08 - ATEX

Articolo 294 Documento sulla protezione contro le esplosioni


1. Nell'assolvere gli obblighi stabiliti dall'articolo 290 il datore di lavoro provvede a elaborare e a tenere aggiornato un documento, denominato: «documento sulla protezione contro le esplosioni».

2. Il documento di cui al comma 1, in particolare, deve precisare:
a) che i rischi di esplosione sono stati individuati e valutati;
b) che saranno prese misure adeguate per raggiungere gli obiettivi del presente titolo;
c) quali sono i luoghi che sono stati classificati nelle zone di cui all'allegato XLIX;
d) quali sono i luoghi in cui si applicano le prescrizioni minime di cui all'allegato L;
e) che i luoghi e le attrezzature di lavoro, compresi i dispositivi di allarme, sono concepiti, impiegati e mantenuti in efficienza tenendo nel debito conto la sicurezza; che, ai sensi del titolo III, sono stati adottati gli accorgimenti per l'impiego sicuro di attrezzature di lavoro.

3. Il documento di cui al comma 1 deve essere compilato prima dell'inizio del lavoro ed essere riveduto qualora i luoghi di lavoro, le attrezzature o l'organizzazione del lavoro abbiano subito modifiche, ampliamenti o trasformazioni rilevanti.

4. Il documento di cui al comma 1 è parte integrante del documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1.

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