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vademecum f-gas 2024
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Vademecum Decreto F-GAS 2024

Rev. 4.0 2024 del 05.09.2024 Vademecum F-gas

Vademecum sul Decreto F-GAS, D.P.R. 16 novembre 2018 n. 146 Regolamento di esecuzione del regolamento (UE) n. 517/2014 (Parte 1) con il quale è iniziato l'iter di revisione dell’intera legislazione che regolamenta l’utilizzo dei gas fluorurati e l’installazione e la manutenzione degli impianti che li contengono. Seguiranno revisioni a seguito atti collegati in attesa di emanazione, Regolamenti tecnici degli Organismi di Certificazione accreditati e FAQ. DPR in vigore dal 24.01.2019.

L’11 marzo 2024 è stato pubblicato il nuovo Regolamento (UE) 2024/573 (Parte 2) che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e che abroga il regolamento (UE) n. 517/2014. Regolamenti di esecuzione riportati al capo. 15.

Update Rev. 4.0 del 05 Settembre 2024

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2195 della Commissione, del 4 settembre 2024, che stabilisce il formato delle comunicazioni di cui all’articolo 26 del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 della Commissione (GU L 2024/2195 del 5.9.2024) Entrata in vigore: 25.09.2024

Articolo 1

Le comunicazioni di cui all’articolo 26 del regolamento (UE) 2024/573 sono basate sul formato stabilito nell’allegato del presente regolamento.

- Aggiunta nota paragrafo 14.16

Update Rev. 3.0 0 del 03 Settembre 2024

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2174 della Commissione, del 2 settembre 2024, che reca modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il formato delle etichette per determinati prodotti e apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2068 della Commissione (GU L 2024/2174 del 3.9.2024). Entrata in vigore: 23.09.2024. Applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2025

- Modificato paragrafo 10 “Etichettatura”
- Aggiunta nota paragrafo 14.10 “Etichettatura e informazioni sui prodotti e sulle apparecchiature” 

1. Persone fisiche e imprese e Registro
1.1 Persone fisiche e imprese non iscritte Registro telematico nazionale
1.2 Persone fisiche e imprese già iscritte Registro telematico nazionale
2. Banca dati gas fluorurati
3. Certificazione Persone fisiche e Imprese / Attestazioni Persone fisiche
3.1. Certificazione Persone fisiche
3.2. Certificazione Imprese
4. Esenzioni certificazione persone fisiche
5. Registrazioni dati: Registro telematico nazionale / Registro Banca dati F-GAS
6. Comunicazioni in Banca dati gas fluorurati
7. Registro apparecchiatura F-GAS
8. Imprese Istruzioni e Procedure secondo schema di Valutazione do Organismo Accreditato
9. Informazioni sui gas fluorurati ad effetto serra
10. Etichettatura
11. Nuovi Regolamenti Tecnici
12. Regime transitorio
13. Decreto Sanzioni
14. Nuovo Regolamento F-GAS - Regolamento (UE) 2024/573 (Rev. 4.0 2024)
15. Regolamenti di esecuzione (Rev. 4.0 2024)
...

segue

Fonti:

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2195
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2174
Regolamento (UE) 2024/573
D.Lgs del 5 dicembre 2019 n. 163

D.P.R. 16 novembre 2018 n. 146
Regolamento (UE) 2024/573
FAQ Gas Fluorurati ad effetto serra
D.P.R 27 gennaio 2012 n. 43

Regolamento (UE) n. 517/2014
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2068
Gas a Effetto Serra: Etichettatura Prodotti e Apparecchiature
Dichiarazione F-GAS
Patentino Frigorista: Sintesi DPR 43/2012
Gas Floururati: Registro dell'Apparecchiatura
Regolamento (CE) 842/2006
Regolamento (CE) n. 303/2008
Regolamento (CE) n. 304/2008
Regolamento (CE) n. 305/2008
Regolamento (CE) n. 306/2008
Regolamento (CE) n. 307/2008

Certifico Srl - IT | Rev. 4.0 2024
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Matrice revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
4.0 05.09.2024 Regolamento (UE) 2024/2195 Certifico Srl
3.0 03.09.2024 Regolamento (UE) 2024/2174 Certifico Srl
2.0 23.02.2024 Regolamento (UE) 2024/573  Certifico Srl
1.0 03.10.2020 D.Lgs del 5 dicembre 2019 n. 163 Certifico Srl
0.0 13.01.2019  --- Certifico Srl

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Vademecum Decreto F-GAS 2024

Parte 1: D.P.R. 16 novembre 2018 n. 146

1. Persone fisiche e imprese e Registro

1.1 Persone fisiche e imprese non iscritte Registro telematico nazionale

Le Persone fisiche e le Imprese che intendono svolgere determinate attività F-GAS devono essere Certificate/Attestate, devono, in sintesi:

1. Effettuare richiesta di iscrizione nelle apposite sezioni del Registro telematico nazionale (attraverso CCIAA)
2. Presentare richiesta di Certificazione/Attestazione ad uno degli organismi di Certificazione/Attestazione
3. Effettuare Corsi di formazione/Esami (Persone fisiche), dimostrare il possesso dei requisiti attraverso procedure/istruzioni (Imprese)

All’iscrizione nel Registro telematico nazionale provvede la Camera di commercio competente.

Le Certificazioni/Attestati previsti per le Persone fisiche e Imprese sono rilasciati da Organismi di certificazione/attestazione accreditati.

Le persone fisiche, in base al tipo di attività F-GAS devono effettuare (entro 8 mesi dall'iscrizione di cui precedente punto 1) Corsi di formazione/Esami (Persone fisiche); le Imprese (entro 8 mesi dall'iscrizione di cui precedente punto 1) dimostrare il possesso dei requisiti attraverso procedure/istruzioni, in accordo con schemi di valutazione della conformità degli Organismi accreditati al rilascio della Certificazione.

1.2 Persone fisiche e imprese già iscritte Registro telematico nazionale

N.B. Le persone fisiche e le imprese che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultano già iscritte al Registro telematico nazionale, devono conseguire i pertinenti certificati o attestati di cui agli articoli 7, 8 e 9 entro il termine di otto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto (cioè entro il 24/09/2019).

2. Banca dati gas fluorurati

Principale novità introdotta dal decreto, che abroga il precedente DPR 43/2012, è l’istituzione di una Banca Dati (Art. 14 e 16), gestita dalle Camere di Commercio, che dovrà raccogliere i dati relativi alle quantità di F-GAS vendute ed utilizzate dagli operatori al fine di garantirne una maggiore tracciabilità.

Imprese e persone certificate dovranno accedere alla Banca Dati per comunicare informazioni sulle installazioni, manutenzioni e smantellamento degli impianti contenenti F-gas.

3. Certificazione Persone fisiche e Imprese / Attestazioni Persone fisiche

Le Persone fisiche e le Imprese che intendono svolgere determinate attività F-GAS devono essere Certificate/Attestate, devono, in sintesi (a seguire il dettaglio):

1. Effettuare richiesta di iscrizione nelle apposite sezioni del Registro telematico nazionale
2. Presentare richiesta di Certificazione/Attestazione ad uno degli organismi di Certificazione/Attestazione
3. Effettuare Corsi di formazione/Esami (Persone fisiche), dimostrare il possesso dei requisiti attraverso procedure/istruzioni (Imprese)

3.1. Certificazione Persone fisiche

Certificazione Persone fisiche

Fig. 1. Certificazione Persone fisiche

3.2. Certificazione Imprese

Certificazione Imprese
Fig. 2. Certificazione Imprese

3.3. Attestazione Persone fisiche

Attestazione Persone fisiche

Fig. 3. Attestazione Persone fisiche

4. Esenzioni certificazione persone fisiche

5. Registrazioni dati: Registro telematico nazionale / Registro Banca dati F-GAS

6. Comunicazioni in Banca dati gas fluorurati

Nella tabella seguente, sono indicate le attività, i soggetti, la data per le varie tipologie Comunicazione in Banca Dati F-GAS:

Comunicazione in Banca Dati
Fig. 2. Comunicazione in Banca Dati

7. Registro apparecchiatura F-GAS

Non è più previsto il Registro Apparecchiatura F-GAS, (Vedi Registro apparecchiuature F-GAS DPR 43/2012), in quanto le informazioni F-GAS devono essere inserite in Banca Dati.

8. Imprese Istruzioni e Procedure secondo schema di Valutazione do Organismo Accreditato

...

10. Etichettatura
...

11. Nuovi Regolamenti Tecnici 

Sono in attesa di pubblicazoione nuovi Regolamenti Tecnici o l'aggiornamento degli attuali (RT28RT29RT30) ulla certificazione di persone ed imprese dio ACCREDIA: vedi gli esistenti:

1) Regolamento Tecnico RT-28 "Prescrizioni per l’accreditamento di Organismi operanti le certificazioni delle persone addette alle attività di cui ai Regolamenti (CE) n. 303/2008, n. 304/2008, n. 305/2008 e n. 306/2008";
2) Regolamento Tecnico RT-29 "Prescrizioni per l’accreditamento di Organismi operanti le certificazioni dei servizi di: - installazione, manutenzione o riparazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati a effetto serra, in base alle disposizioni del Regolamento (CE) n. 303/2008; - installazione, manutenzione o riparazione di impianti fissi di protezione antincendio e di estintori contenenti taluni gas fluorurati a effetto serra, in base alle disposizioni del Regolamento (CE) n. 304/2008".
3. Regolamento Tecnico RT-30 "Prescrizioni per l’accreditamento di Organismi operanti le certificazioni del servizio di erogazione di corsi di formazione per personale addetto al recupero di determinati gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a motore in conformità al Regolamento (CE) 307/2008".
.....

12. Regime transitorio

13. Decreto Sanzioni

Il Decreto Legislativo del 5 dicembre 2019 n. 163 Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006 è stato pubblicato nella GU Serie Generale n.1 del 02-01-2020.

Entrata in vigore del provvedimento: 17/01/2020

Di seguito si fornisce una tabella riepilogativa allo scopo di illustrare in maniera sintetica quelle che sono le sanzioni amministrative e penali delle violazioni delle disposizioni al Regolamento (UE) n. 517/2014, come attuato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2018, previste e disciplinate dal Decreto Legislativo del 5 dicembre 2019 n. 163.

Tabella 1

[...]

Parte 2: Regolamento (UE) 2024/573

14. Nuovo Regolamento F-GAS - Regolamento (UE) 2024/573

Pubblicato nella GU L 2024/573 del 20.02.2024 il Regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024, sui gas fluorurati a effetto serra, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e che abroga il regolamento (UE) n. 517/2014 ed in vigore dall’11 marzo 2024.

Il Regolamento (UE) 2024/573 stabilisce disposizioni in materia di contenimento, uso, recupero, riciclaggio, rigenerazione e distruzione dei gas fluorurati a effetto serra e le misure accessorie connesse, quali la certificazione e la formazione, che comprende l'uso sicuro di gas fluorurati a effetto serra e di sostanze alternative che non sono fluorurate.

Inoltre, impone condizioni per la produzione, l'importazione, l'esportazione, l'immissione sul mercato, la successiva fornitura e l'uso di gas fluorurati a effetto serra e di specifici prodotti e apparecchiature che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas e per particolari usi dei gas fluorurati a effetto serra.

Infine, stabilisce limiti quantitativi per l'immissione in commercio di idrofluorocarburi e norme in materia di comunicazione.

Ambito di applicazione

Il Regolamento (UE) 2024/573 si applica:

- ai gas fluorurati a effetto serra elencati negli allegati I, II e III, da soli o come miscele contenenti tali sostanze; e
- ai prodotti e alle apparecchiature, e loro parti, che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas.

Prevenzione delle emissioni

(Articolo 4 Prevenzione delle emissioni il Regolamento (UE) 2024/573)

Il rilascio intenzionale gas fluorurati a effetto serra nell'atmosfera è vietato se non è tecnicamente necessario per l'uso previsto.

Se un rilascio intenzionale è tecnicamente necessario per l'uso previsto, gli operatori di apparecchiature che contengono gas fluorurati a effetto serra o impianti in cui sono utilizzati gas fluorurati a effetto serra adottano tutte le misure che sono tecnicamente ed economicamente praticabili per prevenire, per quanto possibile, il loro rilascio nell'atmosfera, anche catturando i gas emessi.

In caso di fumigazione con fluoruro di solforile, gli operatori documentano l'uso di misure di cattura e raccolta o specificano i motivi per cui le misure di cattura e raccolta non erano tecnicamente o economicamente praticabili. Gli operatori conservano gli elementi di prova per cinque anni e li mettono a disposizione dell’autorità competente dello Stato membro interessato o della Commissione, su richiesta.

Gli operatori e i fabbricanti di apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra o gli operatori di impianti in cui sono utilizzati gas fluorurati a effetto serra, e le imprese in possesso di tali apparecchiature durante il trasporto o lo stoccaggio di queste ultime adottano tutte le precauzioni necessarie per prevenire il rilascio accidentale di tali gas. Adottano tutte le misure tecnicamente ed economicamente praticabili per minimizzare le perdite di gas.

In fase di produzione, stoccaggio e trasporto dei gas fluorurati a effetto serra e del loro trasferimento da un contenitore o sistema a un altro, a un'apparecchiatura o impianto, l'impresa interessata adotta tutte le precauzioni necessarie per limitare per quanto possibile il rilascio di tali gas. Il presente paragrafo si applica altresì se i gas fluorurati a effetto serra risultano come sottoprodotti.

Se è rilevata una perdita di gas fluorurati a effetto serra, l'operatore e il fabbricante di apparecchiature e l'operatore di impianti in cui sono utilizzati gas fluorurati a effetto serra, come anche l'impresa in possesso di tale apparecchiatura durante il trasporto o lo stoccaggio provvedono a che l'apparecchiatura o l'impianto in cui sono utilizzati gas fluorurati a effetto serra siano riparati senza indebito ritardo.

Se l'apparecchiatura è soggetta a controlli delle perdite, ed è stata riparata una perdita nell'apparecchiatura, l'operatore dell'apparecchiatura provvede a che essa sia controllata da una persona fisica certificata prima che sia trascorso un tempo di funzionamento di 24 ore, ma comunque entro un mese dalla riparazione per verificare che quest'ultima sia stata efficace.

Per le apparecchiature mobili quali: unità di refrigerazione di autocarri frigorifero e rimorchi frigorifero, unità di refrigerazione di veicoli leggeri frigorifero, container intermodali, compresi i reefer, e vagoni ferroviari e apparecchiature di condizionamento d'aria e pompe di calore in veicoli pesanti, furgoni, macchine mobili non stradali utilizzate in agricoltura, nelle miniere e nell'edilizia, treni, metropolitane, tram e aeromobili, un controllo delle perdite può essere effettuato direttamente dopo una riparazione.

E’ vietata l'immissione sul mercato di gas fluorurati a effetto serra, a meno che il produttore o l'importatore non dimostri all'autorità competente di uno Stato membro, all'atto dell'immissione sul mercato, che il trifluorometano risultante come sottoprodotto nel corso del processo di produzione dei gas fluorurati a effetto serra, compreso nella produzione delle materie prime usate nella produzione di tali gas, è stato distrutto o recuperato per uso successivo conformemente alle migliori tecniche disponibili.

Dichiarazione di conformità

Per fornire le necessarie prove, i produttori e gli importatori redigono una dichiarazione di conformità, corredata di una documentazione giustificativa:

a) che stabilisce l'origine dei gas fluorurati a effetto serra da immettere sul mercato;

b) che identifica l'impianto di produzione di origine dei gas fluorurati a effetto serra da immettere sul mercato, compresa l'identificazione degli impianti di origine di eventuali precursori che comportano la produzione di clorodifluorometano (R-22) come parte del processo di produzione dei gas fluorurati a effetto serra da immettere sul mercato;

c) che dimostra la disponibilità e il funzionamento della tecnologia di abbattimento negli impianti di origine equivalente alla metodologia di riferimento AM0001 approvata dall'UNFCCC per l'incenerimento dei flussi di rifiuti di trifluorometano o che dimostra la metodologia di cattura e distruzione che ha garantito la distruzione delle emissioni di trifluorometano conformemente agli obblighi previsti dal protocollo;

d) su eventuali informazioni supplementari che facilitano la tracciabilità dei gas fluorurati a effetto serra prima dell'importazione.

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