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Scia - Segnalazione Certificata di Inizio Attività: la normativa

SCIA normativa

Scia - Segnalazione Certificata di Inizio Attività: la normativa

Update 04.05.2019 | I testi linkati consolidati alla data, allegati non consolidati

La Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) consente di iniziare l’attività immediatamente e senza necessità di attendere la scadenza di alcun termine, a differenza della DIA che prevedeva il decorso del termine di trenta giorni prima di poter avviare l’attività.
 
Essa è stata introdotta dall’articolo 49, comma 4 bis del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, che disciplina la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), sostituendo integralmente la disciplina della Dichiarazione di Inizio Attività (DIA) contenuta nell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990 n. 241, con l'obiettivo di accelerare e semplificare rispetto alla precedente disciplina.

La norma richiede espressamente che alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività siano allegate, tra l'altro, le attestazioni di tecnici abilitati, con gli elaborati progettuali necessari per consentire le verifiche successive di competenza da parte dell'Amministrazione. Ai sensi del comma 4 ter dell’articolo 49 della legge 30 luglio 2010 n. 122, le espressioni “Segnalazione Certificata di Inizio Attività” e “SCIA” sostituiscono, rispettivamente, quelle di “Dichiarazione di Inizio Attività” e “DIA”, “ovunque ricorrano anche come parte di un’espressione più ampia”, sia nelle normative statali che in quelle regionali.
 

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Decreto SCIA 2 D.Lgs. 222/2016

Il Decreto SCIA 2, Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 222 “Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124“, è stato pubblicato nella GU n. 277 del 26 novembre 2016 ed è entrato in dall’11 dicembre 2016. 

Il decreto contiene (Allegato A) la tabella con l’elenco dettagliato di tutte le attività soggette a assenso pubblico, anche in in materia di edilizia privata (dalle manutenzioni ai grandi interventi), ambiente (Via, Aia, rifiuti, dighe, etc..).

La tabella è indicata per ciascuna attività, se è libera o meno e quindi serve una comunicazione, una Scia e se vale il silenzio-assenso. Sono 105 le attività dettagliate nella tabella allegata al testo. Il decreto riassume anche gli adempimenti successivi all’intervento edilizio: agibilità, comunicazione di fine lavori, realizzazione degli impianti a servizio dell’edificio. Regioni e Province Autonome hanno qualche margine di manovra e possono rafforzare le procedure richieste per alcuni interventi.

All’interno, è presente anche un glossario unico in edilizia, per spiegare ai non addetti quale procedura utilizzare per i singoli e pratici casi di piccoli lavori.

Il decreto SCIA 2 introduce novità al Testo unico Edilizia (DPR 380/2001). Erano sette i regimi abilitativi: attività libera, CIL, Cila, Scia, Super-Dia, permesso, permesso alternativo alla Scia.

Il Decreto riduce i regimi abilitativi 5:

1. Attività di edilizia libera
2. Comunicazione di inizio lavorare asseverata (CILA)
3. Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)
4. Permesso di costruire
5. SCIA alternativa al permesso di costruire

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