Decreto 13 luglio 2011
Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la installazione di motori a combustione interna accoppiati a macchina generatrice elettrica o ad altra macchina operatrice e di unità di cogenerazione a servizio di attività civili, industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizi.
(GU n. 169 del 22.07.2011)
Tale tipologie di impianti è stata regolata per lungo tempo dalla Circolare ministeriale 31/08/78 n° 31, modificata dalla Circolare ministeriale 08/07/03 n° 12. Con la lettera circolare 28/07/90 n° 13148/4188 sono state poi previste delle misure alternative per le deroghe. Tali norme sono state sostituite dal DM 22 ottobre 2007 che ha riesaminato le problematiche specifiche, anche alla luce delle direttive europee. Infine, tale ultimo decreto, è stato sostituito dal DM 13/07/2011, oggi in vigore, che regolamenta anche i gruppi di cogenerazione che sono stati richiamati fra quelli assoggettabili ai controlli di prevenzione incendi nella nuova attività. Il decreto contempla pure le misure di prevenzione incendi per i gruppi con potenza inferiore a 25 kW, non soggetti a controllo da parte dei VV.F.. Esse dovranno essere adottate sotto la responsabilità del titolare e del progettista.
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ebook Codice Prevenzione Incendi (RTO)
Decreto Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151
Elenco Attività soggette visite Prevenzione Incendi D.P.R. 151/2011
Attività soggette alle visite e ai controlli di Prevenzione Incendi (D.P.R. 151/2011)
Attività n. 49 Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici ed impianti di cogenerazione di potenza complessiva superiore a 25 kW.
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