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Decreto Ministero della Salute 4 novembre 2019

livelli massimi di tetraidrocannabinolo

Decreto Ministero della Salute 4 novembre 2019 

Definizione di livelli massimi di tetraidrocannabinolo (THC) negli alimenti.

(GU Serie Generale n.11 del 15-01-2020)

Art. 1. Campo di applicazione

1. Il presente decreto fissa i valori delle concentrazioni massime (limiti massimi) di THC totale ammissibili negli alimenti ai fini del controllo ufficiale.

Art. 2. Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui al reg. (CE) n. 178/2002, reg. (CE) n. 852/2004, reg. (CE) n. 853/2004, reg. (CE) n. 854/2004, reg. (UE) n. 2283/2015, reg. (CEE) n. 315/1993.
2. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «Canapa»: pianta di Cannabis sativa L. rispondente ai requisiti dell’art. 32, comma 6, del reg. (UE) n. 1307/2013;
b) «Alimenti derivati dalla canapa»: parti e/o derivati dalle parti della canapa che hanno fatto registrare un consumo significativo alimentare, ai sensi del reg. (UE) n. 2015/2283;
c) «THC (tetraidrocannabinolo) totale»: concentrazione risultante dalla somma delle concentrazioni della sostanza « Δ9 -THC ((-)-trans- Δ9 -THC)» e del precursore acido non attivo « Δ9 -THCA-A (acido delta-9-tetraidrocannabinolico A) ».

Art. 3. Autorità competenti

1. Ai fini dell’applicazione del presente decreto le autorità competenti sono il Ministero della salute, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, l’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le aziende sanitarie locali, ciascuno nell’ambito delle rispettive competenze.

Art. 4. Alimenti derivati dalla canapa

1. Gli alimenti derivati dalla canapa sono definiti nell’allegato I al presente decreto.

Art. 5. Limiti massimi di THC negli alimenti

1. I limiti massimi di THC totale ammissibile negli alimenti sono fissati nell’allegato II al presente decreto.
2. Agli alimenti diversi da quelli citati nell’allegato II al presente decreto, si applica l’art. 2 del reg. (CE) n. 1881/2006, e successive modificazioni.
3. I limiti massimi di cui ai precedenti commi si applicano fino all’adozione di disposizioni dell’Unione europea, di cui all’art. 2, paragrafo 3, del reg. (CEE) n. 315/1993.

Art. 6. Metodi di campionamento e analisi

1. I metodi di campionamento e analisi degli alimenti sono indicati nell’allegato III al presente decreto.

Art. 7. Mutuo riconoscimento

1. Le merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro dell’Unione europea o in Turchia o provenienti da uno Stato EFTA firmatario dell’accordo SEE e in esso legalmente commercializzate sono considerate compatibili con questa misura.
2. L’applicazione di questa misura è sottoposta al regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che stabilisce le procedure relative all’applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro e che abroga la decisione n. 3052/95/ CE (GU L 218 del 13 agosto 2008, pag. 21).

Art. 8. Aggiornamento degli allegati

1. L’allegato I è aggiornato periodicamente, sulla base di nuove evidenze, con decreto del direttore generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione, pubblicato sul sito web del Ministero della salute con l’indicazione della data di aggiornamento.
2. Gli allegati II e III sono aggiornati sulla base di nuove evidenze con decreto del Ministro della salute.

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ALLEGATO I
(Art. 4, comma 1)
ALIMENTI DERIVATI DALLA CANAPA
Gli alimenti derivati dalla canapa sono i seguenti: semi, farina ottenuta dai semi, olio ottenuto dai semi.

ALLEGATO II
(Art. 5, comma 1)
LIMITI MASSIMI DI THC TOTALE
I limiti massimi di THC totale sono definiti come la somma delle concentrazioni della sostanza (-)-trans- Δ9 -THC (*) e del precursore acido non attivo (Δ9 -THCA-A) (**) .
________
(*) (-) -trans- Δ9 -THC: fra i 4 possibili stereoisomeri è quello esistente in natura;
(**) il precursore acido non attivo (Δ9 -THCA-A) rappresenta il 90% della somma delle concentrazioni della sostanza Δ9 -THC e dei due precursori acidi non attivi (Δ9 -THCA-A e Δ9 -THCA-B).

Tabella. Limiti massimi di THC totale

tabella

(***) inclusi quelli triturati, spezzettati, macinati diversi dalla farina.

ALLEGATO III
(Art. 6, comma 1)
CAMPIONAMENTO E ANALISI

1. Campionamento. Il campionamento di alimenti deve avvenire secondo le regole di base previste dal regolamento (CE) n. 401/2006 al fine di ottenere un campione di laboratorio omogeno rappresentativo.
2. Metodi di analisi.
Il metodo di analisi deve far riferimento a quanto previsto dalla «Raccomandazione (UE) n. 2016/2115 della Commissione del 1° dicembre 2016 sul monitoraggio della presenza di Δ9 -tetraidrocannabinolo, dei suoi precursori e di altri derivati della cannabis negli alimenti».

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