Chemicals
Featured

Decreto 18 dicembre 2017

Decreto 18 dicembre 2017

Etichettatura aerosol

Decreto 18 dicembre 2017 

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 741, in recepimento della direttiva 2016/2037/UE del 21 novembre 2016, che modifica la direttiva 75/324/ CEE del Consiglio per quanto riguarda la pressione massima ammissibile dei generatori aerosol e adegua le sue disposizioni concernenti l’etichettatura al regolamento CE n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele

Art. 1 Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 741 del 1982

1. Il testo dell’allegato al decreto del Presidente della Repubblica n. 741 del 1982, e successive modifiche ed integrazioni, è ulteriormente modificato come segue:

a) il punto 2.2 è sostituito dal seguente:

«2.2. Etichettatura 
Fatto salvo il regolamento (CE) n. 1272/2008, comemodificato dal regolamento (UE) n. 487/2013, su ogni generatore aerosol si devono apporre, in modo visibile, leggibile e indelebile, le seguenti indicazioni:

a) quando l’aerosol è classificato come “non infiammabile” secondo i criteri del punto 1.9, l’avvertenza “Attenzione” e gli altri elementi dell’etichetta per aerosol di categoria 3 di cui all’allegato I, tabella 2.3.1, del regolamento (CE) n. 1272/2008;

b) quando l’aerosol è classificato come “infiammabile” secondo i criteri del punto 1.9, l’avvertenza “Attenzione” e gli altri elementi dell’etichetta per aerosol di categoria 2 di cui all’allegato I, tabella 2.3.1, del regolamento (CE) n. 1272/2008;

c) quando l’aerosol è classificato come “estremamente infiammabile” secondo i criteri del punto 1.9, l’avvertenza “Pericolo” e gli altri elementi dell’etichetta per aerosol di categoria 1 di cui all’allegato I, tabella 2.3.1, del regolamento (CE) n. 1272/2008;

d) se l’aerosol è un prodotto di consumo il consiglio di prudenza P102 di cui all’allegato IV, parte 1, tabella 6.1, del regolamento (CE) n. 1272/2008;

e) le ulteriori precauzioni d’impiego che informano i consumatori dei pericoli specifici del prodotto; se il generatore aerosol è accompagnato da istruzioni d’uso separate, queste devono recare tali precauzioni d’impiego supplementari.».

b) il punto 3.1.2 è sostituito dal seguente:
«3.1.2. A 50 °C la pressione nel generatore aerosol non deve superare i valori indicati nella seguente tabella, in funzione del tenore dei gas nel generatore aerosol:

Tenore dei gas

Pressione a 50 °C

Gas liquefatto o miscela di gas con un campo di infiammabilità con l’aria a 20 °C e a una pressione normale di 1,013 bar

12 bar

 

Gas liquefatto o miscela di gas non aventi un campo di infiammabilità con l’aria a 20 °C e a una pressione normale di 1,013 bar

13,2 bar

 

Gas compressi o gas disciolti sotto pressione non aventi un campo di infiammabilità con l’aria a 20 °C e a una pressione normale di 1,013 bar

15 bar

 ___________

GU Serie Generale n.29 del 05-02-2018

Le disposizioni di cui all’art. 1 si applicano a decorrere dal 12 febbraio 2018.

Collegati:


Certifico s.r.l.

Sede: Via A. De Curtis, 28 - 06135 Perugia - IT
P. IVA: IT02442650541

Tel. 1: +39 075 599 73 63
Tel. 2: +39 075 599 73 43

Assistenza: +39 075 599 73 43

www.certifico.com
info@certifico.com

Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024