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Industrie insalubri | Quadro normativo

Industrie Insalubri   Quadro normativo

Industrie insalubri | Quadro normativo / 2021

ID 5714 | 05.07.2021 / Documento completo allegato

Le norme di riferimento per le industri insalubri sono:

RD 27/07/1934 n. 1265: T.U. delle Leggi Sanitarie; 

DM 5/09/1994: elenco industrie insalubri

Il RD 27/07/1934 n. 1265 (Testo Unico delle leggi sanitarie) all’art. 216 stabilisce che “Le manifatture o fabbriche che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che possono riuscire in altro modo pericolose alla salute degli abitanti sono in un elenco diviso in due classi:

Industrie insalubri   Classificazione

Un'industria è individuata come "insalubre" dal Servizio di igiene pubblica della ASL competente per territorio.

Il DM 5/09/1994 suddivide le industrie insalubri in due parti, che comprendono le industrie di I^ classe e quelle di II^ classe.

Le classi sono definite in base:

- alle sostanze chimiche (produzione, impiego e deposito),

- ai prodotti e materiali impiegati (produzione, lavorazione, formulazione e altri trattamenti),

- oltre che al tipo di attività industriali.

Un' industria o manifattura la quale sia inscritta nella prima classe, può essere permessa nell'abitato, quando l'industriale che l'esercita provi che, per l'introduzione di nuovi metodi o speciali cautele, il suo esercizio non reca nocumento alla salute del vicinato.

L’interessato deve provvedere ad una valutazione delle sostanze chimiche (produzione, impiego e deposito), dei prodotti e materiali impiegati (produzione, lavorazione, formulazione e altri trattamenti) e del tipo di attività e classificare l’industria sulla base dell’elenco di cui al DM 5/09/1994.

Inoltre, deve dimostrare, con particolare riferimento sia alla classificazione sopra detta che all’ubicazione dell’impianto, nell’abitato o meno, tutte le cautele utilizzate per minimizzare od annullare gli impatti sulla salute pubblica.

A titolo esemplificativo, dell’industria da attivare deve essere prodotta la descrizione:

- della produzione specifica e la potenzialità mensile o annua;

- dei quantitativi, delle materie prime impiegate, dei prodotti intermedi e dei prodotti finiti;

- del ciclo tecnologico con le relative apparecchiature e la durata e frequenza delle operazioni;

- per ogni ciclo tecnologico degli scarichi esistenti, continui, intermittenti, di emergenza di qualsiasi tipo (fumi, gas, polveri, esalazioni, reflui liquidi rifiuti solidi) in qualità, quantità e frequenza e/o i motivi delle cause di insalubrità (radiazioni, rumori pericolo di scoppi e/o incendi ecc); per i rifiuti solidi e reflui liquidi indicazione delle modalità di sversamenti e la destinazione; per gli scarichi di emergenza indicazione della qualità e quantità delle sostanze emesse e le modalità e destinazione dello scarico;

- delle speciali cautele adottate (impianti di abbattimento, impianti di depurazione, sistemi di intervento, dispositivi ecc.) e/o i nuovi metodi introdotti tali che l’esercizio dell’impianto non rechi danno alla salute del vicinato.

Industrie insalubri

L'attivazione di industrie insalubri é subordinata al rilascio di due ordini di autorizzazioni:

- sanitaria
- ambientale

Le competenze degli Enti pubblici

Il Ministero della Salute

a) elabora e aggiorna l'elenco delle industrie insalubri.

Il Comune

a) competente ad emettere il Decreto di Classificazione di Industria Insalubre o il provvedimento conclusivo di autorizzazione all'esercizio dell'attività comprensivo della Classificazione suddetta.

L'A.S.L. 

a)  esprime un parere igienico sanitario sull'attività esercitata, formula al Comune la proposta di classificazione di Industria Insalubre;

b)  controlla gli insediamenti produttivi;

c)  predispone gli accorgimenti e le cautele necessarie per il rispetto della legislazione vigente.

L'ARPA (Agenzia Regionale per l'Ambiente)

a) esprime un parere ambientale circa il rispetto delle normative ambientali nell'esercizio dell'attività effettua i controlli in materia di inquinamento acustico su richiesta dei comuni;

b) controlla gli insediamenti produttivi;

c) predispone gli accorgimenti e le cautele necessarie per il rispetto della legislazione vigente.

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ELENCO DELLE INDUSTRIE INSALUBRI DM 5/09/1994

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