Ambiente

Decreto MATTM 22 febbraio 2018

Statuto RICREA

Decreto 22 febbraio 2018 

Approvazione dello statuto del Consorzio nazionale riciclo e recupero imballaggi acciaio (RICREA)

Art. 1.
1. È approvato, ai fini e per gli effetti dell’art. 223, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, lo statuto del Consorzio nazionale riciclo e recupero imballaggi acciaio (RICREA) di cui all’allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

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ALLEGATO 1

STATUTO-TIPO

Art. 1. Natura, sede e durata del Consorzio

1. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 223 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è costituito con sede in Milano il Consorzio denominato Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti di imballaggio in acciaio (in breve “il Consorzio” o “RICREA”), con il fine di perseguire gli obiettivi e svolgere i compiti indicati al successivo art. 3.

2. Il Consorzio opera su tutto il territorio nazionale nel rispetto dei criteri e dei principi di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, e di libera concorrenza, garantendo il ritiro, la raccolta, il recupero e il riciclaggio dei rifiuti di imballaggio in via sussidiaria all’attività di altri operatori economici del settore, senza limitare, impedire o comunque condizionare né direttamente né indirettamente il fondamentale diritto alla libertà d’iniziativa economica individuale.

3. La durata del Consorzio è fissata al 31 dicembre 2070 e può essere prorogata qualora a tale termine permangano i presupposti normativi di costituzione.

4. Il Consorzio può essere anticipatamente sciolto e posto in liquidazione con le modalità indicate nel successivo art. 23, qualora i presupposti normativi della sua costituzione vengano meno prima dello scadere del termine di cui al comma 3, previo parere del Ministero dell’ambiente della tutela del territorio e del mare e del Ministero per lo sviluppo economico.

5. Il Consorzio ha personalità giuridica di diritto privato, senza scopo di lucro, ed è disciplinato, per tutto ciò che non è regolato dal presente statuto, dalle norme contenute dagli articoli dal 2602 al 2615 - bis del codice civile.

6. Lo spostamento della sede nell’ambito dello stesso comune non comporta la modifica dello statuto.

7. Il Consorzio opera sotto la vigilanza del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico con le modalità e nei limiti stabiliti dalla legge.

[..]

Art. 3. Oggetto del Consorzio

1. L’attività del Consorzio è conformata ai principi generali contenuti nella parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, titolo II, e in particolare ai principi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e di libera concorrenza nelle attività di settore.

2. Il Consorzio non ha fini di lucro ed è costituito per concorrere a conseguire gli obiettivi di riciclo e di recupero di tutti i rifiuti di imballaggio e materiali di imballaggio in acciaio prodotti nel territorio nazionale.

In particolare, il Consorzio razionalizza, organizza, garantisce, promuove e incentiva:

a) in via prioritaria, il ritiro dei rifiuti di imballaggio in acciaio, conferiti al servizio pubblico, su indicazione del Consorzio nazionale imballaggi (di seguito CONAI) di cui all’art. 224 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
b) la raccolta dei rifiuti di imballaggio in acciaio secondari e terziari su superfici private;
c) la ripresa degli imballaggi usati in acciaio;
d) il riciclo ed il recupero dei rifiuti di imballaggio in acciaio;
e) l’utilizzo dei prodotti e dei materiali ottenuti dal riciclo e dal recupero dei rifiuti di imballaggio in acciaio;
f) lo sviluppo della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio in acciaio.

3. RICREA, su indicazione del CONAI, adempie all’obbligo di ritiro dei rifiuti di imballaggio in acciaio provenienti dalla raccolta differenziata effettuata dal servizio pubblico secondo le modalità ed i criteri previsti nell’ambito del piano specifico di prevenzione e gestione di cui all’art. 223, comma 4, e del programma generale di prevenzione e di gestione di cui all’art. 225 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

4. Il Consorzio, d’intesa con il CONAI, promuove l’informazione degli utilizzatori, degli utenti finali e, in particolare, dei consumatori, al fine di agevolare lo svolgimento delle funzioni previste dal precedente comma 2. L’informazione riguarda fra l’altro:
a. i sistemi di restituzione, di raccolta, di ripresa, di riciclo e di recupero disponibili per gli imballaggi in acciaio;
b. il ruolo degli utilizzatori, ed in particolare dei consumatori, nel processo di riutilizzazione, raccolta, riciclo e recupero degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio in acciaio;
c. il significato dei marchi apposti sugli imballaggi in acciaio;
d. i pertinenti elementi dei piani di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi in acciaio.

5. Per il perseguimento degli obiettivi indicati ai precedenti commi, il Consorzio può:
a. svolgere tutte le attività anche complementari o sussidiarie, direttamente o indirettamente collegate e/o comunque connesse quali, a titolo esemplificativo, l’acquisto e la concessione di diritti di proprietà intellettuale, e la promozione del mercato di oggetti in materiale riciclato;
b. compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie e tutti gli atti necessari o utili per il raggiungimento dell’oggetto consortile;
c. promuovere campagne d’informazione, ricercare sinergie, realizzare coordinamenti e stipulare accordi e contratti di programma con soggetti pubblici e privati;
d. porre in essere tutti gli atti di attuazione e/o applicazione normativamente previsti o necessari od opportuni.

6. RICREA può svolgere le attività di cui al presente articolo anche attraverso soggetti terzi sulla base di apposite convenzioni. Ai sensi dell’art. 177, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il Consorzio, coordinandosi con il CONAI per quanto di competenza dello stesso, può, inoltre, stipulare, ai sensi degli articoli 181, 206 e 224 del medesimo decreto, specifici accordi, contratti di programma, protocolli d’intesa, anche sperimentali, con:
a. il Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare, il Ministero per lo sviluppo economico, le regioni, le province, le autorità d’ambito, i comuni, loro aziende e società di servizi, concessionari ed enti pubblici o privati;
b. il CONAI medesimo;
c. i consorzi, le società, le associazioni, gli enti e gli istituti di ricerca incaricati dello svolgimento di attività a contenuto tecnico, tecnologico o finanziario comprese tra i fini istituzionali;
d. i soggetti pubblici e/o privati interessati alla gestione ambientale della medesima tipologia di materiali oggetto dell’attività del Consorzio.

7. Nell’esercizio delle proprie funzioni, il Consorzio può avvalersi della collaborazione delle associazioni rappresentative dei settori imprenditoriali di riferimento dei consorziati.

8. Per conseguire le proprie finalità istituzionali, il Consorzio può costituire enti e società, e assumere partecipazioni in enti e società già costituiti, previa autorizzazione del Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare e del Ministero per lo sviluppo economico. La costituzione di enti e società, e l’assunzione di partecipazioni in altre società ed enti non è consentita se sono sostanzialmente modificati l’oggetto consortile e le finalità determinati dal presente Statuto. L’attività delle società e degli enti partecipati o costituiti dal Consorzio deve, inoltre, svolgersi nel rispetto delle norme e dei principi in materia di concorrenza ed eventuali proventi e utili derivanti da tali partecipazioni devono essere utilizzati esclusivamente per le finalità previste dal presente statuto.

9. Nei termini stabiliti dalle norme vigenti e ai sensi dell’art. 223, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il Consorzio mette a punto, elabora e trasmette alla competente direzione generale del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ed al CONAI un proprio piano specifico di prevenzione che costituisce la base per l’elaborazione del programma generale di prevenzione e di gestione di cui all’art. 225 del predetto decreto.

10. Nei termini stabiliti dalle norme vigenti e ai sensi dell’art. 223, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il Consorzio trasmette annualmente alla competente Direzione generale del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ed a CONAI una relazione sulla gestione relativa all’anno precedente, corredata con l’indicazione nominativa dei consorziati, il programma specifico ed i risultati conseguiti nel recupero e nel riciclo dei rifiuti di imballaggio.

11. Il Consorzio è soggetto passivo del diritto di accesso alle informazioni ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, recante attuazione della direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale, e ai sensi delle altre disposizioni europee e nazionali che disciplinano il diritto di accesso alle informazioni ambientali.

12. RICREA si astiene da qualunque atto, attività o iniziativa suscettibile di impedire, restringere o falsare la concorrenza in ambito nazionale e comunitario, con particolare riferimento allo svolgimento di attività economiche e di operazioni di gestione dei rifiuti di imballaggio regolarmente autorizzate ai sensi della vigente normativa.

GU Serie Generale n.79 del 05-04-2018

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