Decreto del Ministro n. 147 del 16 aprile 2024 / Registro informatico nazionale PFU / In GU
ID 21852 | 14.05.2024 / In allegato
Decreto del Ministro n. 147 del 16 aprile 2024 - Istituzione del registro informatico nazionale di produttori e importatori di pneumatici soggetti agli obblighi di gestione di PFU e che detta le modalità operative dello stesso
(GU n.118 del 22.05.2024)
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Articolo 1 (Oggetto e finalità)
1. È istituito il Registro informatico nazionale di produttori e importatori di pneumatici soggetti agli obblighi di gestione degli pneumatici fuori uso, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del decreto del Ministro n. 182 del 2019, di seguito denominato “Registro Pneumatici”.
2. Il Registro Pneumatici è integrato nel Registro nazionale dei produttori, istituito ai sensi dell’articolo 178-ter, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.
3. Le modalità operative del Registro Pneumatici sono indicate nell’allegato I, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Articolo 2 (Definizioni)
1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro n. 182 del 2019, nonché le seguenti:
a) Camera di commercio competente: la Camera di commercio del Capoluogo di Regione o di Provincia Autonoma ove è iscritta la sede legale dell’impresa;
b) documenti commerciali: fatture fiscali, scontrini, ricevute fiscali e fatture elettroniche.
Articolo 3 (Registro Pneumatici e obblighi di iscrizione)
1. Al fine di adempiere agli obblighi di gestione degli pneumatici fuori uso di cui all’articolo 3, comma 1 del decreto del Ministro n. 182 del 2019, i produttori e gli importatori di pneumatici sono tenuti ad iscriversi al Registro Pneumatici di cui all’articolo 1, comma 1, del presente decreto.
2. L’iscrizione al Registro Pneumatici è effettuata in via telematica, attraverso il portale messo a disposizione dalle Camere di commercio, entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’apertura delle iscrizioni, pubblicata sul portale del Registro Pneumatici e nel sito istituzionale del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.
3. L’iscrizione al Registro Pneumatici delle forme associate di gestione di cui al all’articolo 4 del decreto del Ministro n. 182 del 2019 è effettuata, ai sensi dell’articolo 7, comma 3, del medesimo decreto, dalla Direzione generale competente del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.
4. I produttori e gli importatori di pneumatici, definiti neo-operanti ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto del Ministro n. 182 del 2019, sono tenuti ad iscriversi al Registro Pneumatici contestualmente all’inizio della loro attività.
5. Al momento dell’iscrizione, i produttori e gli importatori di pneumatici trasmettono al Registro Pneumatici le informazioni relative ai dati anagrafici e alla modalità di gestione degli pneumatici fuori uso di cui all’articolo 3, comma 7, e all’allegato II, del decreto del Ministro n. 182 del 2019.
6. L’iscrizione al Registro Pneumatici per i produttori e gli importatori di pneumatici non aventi sede legale in Italia, anche neo-operanti, è effettuata dal rappresentante autorizzato di cui all’articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto del Ministro n. 182 del 2019.
7. Le forme associate di gestione, iscritte ai sensi del comma 3, trasmettono tempestivamente per via telematica al Registro Pneumatici l’elenco dei consorziati, di cui all’articolo 4, comma 5, del decreto del Ministro n. 182 del 2019. Per i produttori e gli importatori che adempiono all’obbligo di gestione degli pneumatici fuori uso in forma associata, il sistema informativo del Registro Pneumatici garantisce, al momento della loro iscrizione, la verifica automatica dell’avvenuta adesione alla forma associata.
8. La Camera di commercio competente rilascia a ciascun produttore e importatore, di cui al comma 1, un numero di iscrizione al Registro Pneumatici. Il numero di iscrizione al Registro Pneumatici è riportato da ciascun produttore e importatore nei documenti commerciali di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), del presente decreto.
9. I soggetti che immettono pneumatici sul mercato nazionale attraverso la vendita a distanza adempiono agli obblighi di gestione degli pneumatici fuori uso di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro n. 182 del 2019 e rendono visibile nel proprio sito internet il numero di iscrizione al Registro Pneumatici. I soggetti che utilizzano le piattaforme on-line per la conclusione dei contratti di vendita a distanza comunicano altresì alla piattaforma on-line utilizzata, ai sensi dell’articolo 30 del Regolamento (UE) 2022/2065, il numero di iscrizione al Registro Pneumatici.
10. I soggetti obbligati di cui al comma 1, ivi compresi i soggetti di cui ai commi 6, 7 e 9, trasmettono al Registro Pneumatici per via telematica ogni variazione dei dati comunicati all’atto dell’iscrizione, nonché la cessazione dell’attività determinante l’obbligo di iscrizione, entro 30 giorni dall’avvenuta variazione.
11. Le forme associate di gestione iscritte al Registro Pneumatici comunicano ogni variazione della compagine sociale entro 30 giorni dall’avvenuta variazione.
Articolo 4 (Obblighi di comunicazione)
1. I produttori e gli importatori di pneumatici che agiscono in forma individuale o associata per adempiere agli obblighi di gestione degli pneumatici fuori uso comunicano al Registro Pneumatici le informazioni richieste tenendo conto dei requisiti e delle tempistiche indicati agli articoli 3, 4, 5 e 6 del decreto del Ministro n. 182 del 2019.
2. Le forme associate di gestione provvedono, ai sensi dell’articolo 4, comma 10, del decreto del Ministro n. 182 del 2019, all’adempimento degli obblighi di comunicazione per conto dei produttori e degli importatori ad esse associati.
3. Ai fini del monitoraggio dei flussi quantitativi degli pneumatici fuori uso, le forme associate e i sistemi individuali di gestione con immesso pari o superiore alle 200 tonnellate annue di cui agli articoli 4 e 5 del decreto del Ministro n. 182 del 2019, comunicano con cadenza trimestrale le informazioni relative alle quantità di pneumatici fuori uso raccolte nel trimestre precedente, per ciascuna provincia e distinte per categoria di pneumatico.
Articolo 5 (Oneri relativi alla realizzazione e alla gestione del Registro Pneumatici)
1. Ai fini della copertura dei costi derivanti dall’attuazione delle disposizioni del presente decreto, le Camere di commercio competenti, secondo le linee guida definite da Unioncamere, determinano una tariffa sulla base del costo effettivo del servizio reso ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera f), della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
2. Per garantire il rispetto del principio di equità e proporzionalità, la tariffa di cui al comma 1 è commisurata alla quantità di pneumatici immessa sul mercato da ciascun produttore e importatore, così come comunicata ai sensi dell’articolo 3, comma 8, del decreto del Ministro n. 182 del 2019.
3. Le Camere di commercio competenti pubblicano nel sito del Registro Pneumatici le modalità di calcolo e di versamento della tariffa di cui al comma 1.
4. La tariffa di cui al comma 1 viene aggiornata ogni tre anni, tenendo conto del costo effettivo sostenuto per la gestione del Registro Pneumatici.
5. Al fine di garantire la verifica del funzionamento del Registro Pneumatici e del sistema di copertura dei costi connessi alla relativa gestione, Unioncamere trasmette alla Direzione generale competente del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, entro il 31 marzo di ogni anno, un’apposita relazione che include il rendiconto delle spese sostenute.
6. La tariffa di cui al comma 1 è versata dai produttori e dagli importatori, anche neo-operanti, al momento dell’iscrizione al Registro Pneumatici e, successivamente, entro il 31 gennaio di ogni anno, contestualmente alla presentazione della comunicazione di cui all’articolo 3, comma 8, del decreto del Ministro n. 182 del 2019.
7. Nel caso di produttori e importatori che adempiono agli obblighi di gestione in forma associata, ai sensi dell’articolo 4 del decreto del Ministro n. 182 del 2019, la tariffa di cui al comma 1 può essere versata dalla forma associata di gestione per conto del produttore e importatore associato, successivamente alla prima iscrizione ed entro il 31 gennaio di ogni anno.
8. Il contributo ambientale di cui all’articolo 6 del decreto del Ministro n. 182 del 2019, che assicura la copertura dei costi della gestione degli pneumatici fuori uso, comprende la tariffa di cui al comma 1.
Articolo 6 (Informazione al pubblico)
1. L’elenco delle imprese iscritte al Registro Pneumatici è pubblicato sul relativo sito con l’informazione dei dati identificativi dell’impresa, della forma di gestione prescelta nonché delle altre informazioni e degli altri dati da rendere pubblici ai sensi dell’articolo 7, comma 4, del decreto del Ministro n. 182 del 2019.
2. La predisposizione e la pubblicazione di una raccolta statistica a partire dai dati comunicati al Registro Pneumatici, è curata da Unioncamere.
Articolo 7 (Accesso ai dati)
1. Le Camere di commercio competenti mettono a disposizione del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), le informazioni raccolte ai sensi del presente decreto.
2. Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica rende disponibili, in via telematica, le informazioni contenute nel Registro Pneumatici ad altri enti, amministrazioni e organi di controllo, preliminarmente accreditati presso il registro medesimo, per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali.
3. Il Registro Pneumatici assicura l’interconnessione con il Registro delle Imprese, con l’Albo nazionale gestori ambientali e con la Banca dati del modello unico di dichiarazione di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, ai fini della coerenza dei dati e della semplificazione degli adempimenti.
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