Decreto 14 dicembre 2021 / Requisiti tecnici e certificazioni attestazione prodotti / imballaggi ecosostenibili
Requisiti tecnici e certificazioni idonee ad attestare la natura ecosostenibile dei prodotti e degli imballaggi secondo la vigente normativa europea e nazionale.
(GU n.33 del 09.02.2022)
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Articolato
Art. 1. Finalità ed oggetto
Art. 2. Ambito di applicazione
Art. 3. Requisiti tecnici
Art. 4. Agevolazione concedibile
Art. 5. Procedura di riconoscimento dell’incentivo
Art. 6. Utilizzazione del credito d’imposta
Art. 7. Cause di revoca del credito d’imposta
Art. 8. Controlli e procedure di recupero del credito d’imposta illegittimamente fruito
Art. 9. Modalità di scambio delle informazioni necessarie al riconoscimento e controllo della fruizione del credito
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Art. 1. Finalità ed oggetto
1. Il presente decreto definisce i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito di imposta di cui all’art. 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, anche al fine di assicurare il rispetto dei limiti di spesa annui fissati dal comma 74, nonché i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare, secondo la vigente normativa europea e nazionale, la natura ecosostenibile dei prodotti e degli imballaggi ammissibili all’agevolazione.
Art. 2. Ambito di applicazione
1. Il contributo sotto forma di credito d’imposta di cui all’art. 1 è riconosciuto a tutte le imprese che acquistano:
a) prodotti finiti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica;
b) imballaggi primari e secondari biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002, inclusi:
1) gli imballaggi in carta e cartone, ad eccezione degli imballaggi in carta stampati con inchiostri, degli imballaggi in carta trattata o spalmata con prodotti chimici diversi da quelli normalmente utilizzati nell’impasto cartaceo e degli imballaggi in carta accoppiati con altri materiali non biodegradabili e compostabili;
2) gli imballaggi in legno non impregnati;
c) imballaggi primari e secondari derivati dalla raccolta differenziata della carta;
d) imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta differenziata dell’alluminio.
Art. 3. Requisiti tecnici e certificazioni
1. Per poter beneficiare dell’agevolazione di cui al presente decreto, i prodotti e gli imballaggi di cui all’art. 2 possiedono i requisiti tecnici di seguito indicati:
a) contenuto di materiale riciclato uguale o maggiore al 30% proveniente da rifiuti con codici dell’EER 15 01 02 «Imballaggi di plastica» e 19 12 04 «Plastica e gomma prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti», per i prodotti di cui all’art. 2, comma 1, lettera a) ;
b) la conformità alle specifiche UNI 10667-14 «Materie plastiche prime-secondarie - miscele di materiali polimerici di riciclo e di altri materiali a base cellulosica di riciclo da utilizzarsi come aggregati nelle malte cementizie, nei bitumi e negli asfalti» o UNI 10667-16 «Materie plastiche prime-secondarie - miscele di materie plastiche eterogenee a base di poliolefine provenienti da residui industriali e/o da materiali da post-consumo destinate a diverse tecnologie di trasformazione» o UNI 10667-17 «Materie plastiche prime-secondarie - Parte 17: miscele di materie plastiche eterogenee provenienti da residui industriali e/o da materiali da post-consumo destinate a processi di riduzione in impianti siderurgici», per i prodotti di cui all’art. 2, comma 1, lettera a);
c) la biodegradabilità e la compostabilità per gli imballaggi di cui all’art. 2, comma 1, lettera b);
d) il contenuto di materiale riciclato uguale o maggiore al 70% per gli imballaggi di cui all’art. 2, comma 1, lettera c);
e) il contenuto di materiale riciclato uguale o maggiore al 50% per gli imballaggi di cui all’art. 2, comma 1, lettera d).
2. Il possesso dei requisiti tecnici di cui al comma 1, lettere a) , d) ed e) è dimostrato attraverso una delle seguenti certificazioni:
a) una certificazione di prodotto rilasciata sulla base di una verifica in situ del bilancio di massa effettuata da un organismo di valutazione della conformità accreditato
ai sensi del regolamento (UE) n. 765/2008 nell’ambito di uno schema di certificazione sul contenuto di riciclato;
b) una certificazione di prodotto rilasciata sulla base di una verifica in situ del bilancio di massa da un organismo di valutazione della conformità accreditato ai sensi del regolamento (UE) n. 765/2008 che attesti il contenuto di riciclato, dichiarato in conformità alla norma tecnica UNI EN ISO 14021;
c) una dichiarazione ambientale di prodotto (EPD) conforme alla norma UNI EN 15804 o alla norma UNI EN ISO 14025, convalidata da un organismo di valutazione della conformità accreditato ai sensi del regolamento (UE) n. 765/2008, che attesti il contenuto di riciclato.
3. Il possesso dei requisiti tecnici di cui al comma 1, lettera b), è dimostrato attraverso una certificazione che attesti la conformità alla norma UNI 10667-14 o UNI 10667-16 o UNI 10667-17.
4. Il possesso dei requisiti tecnici di cui al comma 1, lettera c), degli imballaggi diversi da quelli in carta e cartone e in legno non impregnati è dimostrato attraverso una certificazione che attesti la conformità alla norma UNI EN 13432:2002.
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segue in allegato
Art. 1 comma 73
73. Al fine di incrementare il riciclaggio delle plastiche miste e degli scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale e della lavorazione di selezione e di recupero dei rifiuti solidi urbani, in alternativa all'avvio al recupero energetico, nonche' al fine di ridurre l'impatto ambientale degli imballaggi e il livello di rifiuti non riciclabili derivanti da materiali da imballaggio, a tutte le imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica ovvero che acquistano imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002 o derivati dalla raccolta differenziata della carta e dell'alluminio e' riconosciuto, per ciascuno degli anni 2019 e 2020, un credito d'imposta nella misura del 36 per cento delle spese sostenute e documentate per i predetti acquisti.
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