Ambiente

Decisione di esecuzione 2018/1135

Decisione di esecuzione 2018 1135

Decisione di esecuzione 2018/1135

della Commissione del 10 agosto 2018 che stabilisce il tipo, il formato e la frequenza delle informazioni che gli Stati membri devono trasmettere ai fini delle relazioni sull'attuazione della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali

Articolo 1

Per le installazioni di cui ai capi II, III e IV della direttiva 2010/75/UE, ad eccezione degli impianti d'incenerimento dei rifiuti e degli impianti di co-incenerimento dei rifiuti aventi una capacità nominale inferiore a due tonnellate l'ora, gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione le informazioni di cui all'allegato I utilizzando il formato stabilito in tale allegato, per ciascuna installazione interessata.

Per gli impianti d'incenerimento dei rifiuti e gli impianti di co-incenerimento dei rifiuti aventi una capacità nominale inferiore a due tonnellate l'ora e per le installazioni disciplinate dal capo V della direttiva 2010/75/UE, gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione le informazioni di cui all'allegato II, utilizzando il formato stabilito in tale allegato.

Gli Stati membri comunicano i dati di cui agli allegati I e II avvalendosi dello strumento di comunicazione elettronica armonizzato messo a disposizione dalla Commissione.

Articolo 2

Le informazioni di cui all'allegato I sono dapprima trasmesse per l'anno di riferimento 2017, salvo indicazione contraria in tale allegato. Per tale anno di riferimento, le informazioni sono trasmesse al più tardi entro il 30 giugno 2019. Per i successivi anni di riferimento, le informazioni di cui all'allegato I sono trasmesse ogni anno, entro 9 mesi dalla fine dell'anno di riferimento.

Le informazioni di cui all'allegato II sono trasmesse per la prima volta per gli anni di riferimento 2017 e 2018. Per tali anni di riferimento, le informazioni sono trasmesse al più tardi entro il 30 settembre 2019. Per i successivi anni di riferimento, le informazioni di cui all'allegato II sono trasmesse ogni tre anni, entro 9 mesi dalla fine dell'ultimo di tali anni di riferimento.

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ALLEGATO I Informazioni sulle installazioni di cui ai capi II, III e IV della direttiva 2010/75/UE [fatta eccezione per gli impianti d'incenerimento dei rifiuti e di co-incenerimento dei rifiuti aventi una capacità nominale inferiore a 2 tonnellate l'ora]

ALLEGATO II Informazioni sugli impianti d'incenerimento dei rifiuti e di co-incenerimento dei rifiuti aventi una capacità nominale inferiore a 2 tonnellate l'ora e sugli impianti di cui al capo V della direttiva 2010/75/UE

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GU L 205/40 del 14.08.2018

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